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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/07/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di SI, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel. Dott. Michele Moggi Giudice Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa i iscritta al n. 1280/2025 V.G. promossa da
) nato ad [...] Parte_1 C.F._1 il 26/02/1982 e residente in [...] ANta Fiora 58037 Grosseto E ( ) nata a [...] il [...] ed Parte_2 C.F._2 residente in [...] – Fraz. Valiano –Montepulciano – 53045 (SI) entrambi rappresentati e difesi giusta procura apposta in calce al presente atto dall'Avv. Federica Valeriani ( ) del Foro di Arezzo, ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Arezzo, Via Roma n. 7, RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: omologa separazione CONCLUSIONI
“ Voglia il Tribunale omologare la separazione personale tra le parti alle seguenti condizioni :
1)Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con obbligo di mutuo rispetto.
2) Disporre l'affido condiviso dei figli minori e Per_1 Per_2
on collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita
[...]
in Via di Terra rossa n°5 – Fraz. Valiano – Montepulciano – 53045 (SI) dove i minori si sono già residenti con la stessa.
3) La casa familiare sita in Via di Terra rossa n°5 – Fraz. Valiano – Montepulciano – 53045 (SI) di esclusiva proprietà della Sig.ra
[...]
viene assegnata in via esclusiva alla stessa che Parte_2
continuerà ad abitarvi.
4) Il mobilio della casa familiare dovrà essere suddiviso tra i coniugi, in particolare il marito asporterà a sua cura e spese, entro 30 giorni dall'emissione del provvedimento di separazione, i seguenti beni di sua esclusiva proprietà o di proprietà della sua famiglia di origine, costituiti da:
- 2 Specchiere dorate;
un mobile credenza con piano marmo, 2 cornici dorate, 1 cornice nera;
6 scatole antiche;
10 libri antichi, 1 credenza veneta;
1 tavolino a rocchetto;
1 inginocchiatoio;
1 cashpot Ginori;
1 piatto antico;
1 motorino Benelli;
attrezzi vari bagno caldaia (motosega e tagliaerba); tavolo da sala in noce;
1 tavolo in noce collocato presso la dogana;
scatola con chiavi antiche;
colonne con cashpot acero.
6) Le parti dichiarano di non avere altri beni mobili, immobili, né fungibili da dividere e dichiarano di non avere null'altro da avere o pretendere l'uno nei confronti dell'altro, relativamente a rapporti economici sorti in costanza di matrimonio.
7) La sig.ra ha un'attività di imprenditore agricolo e Parte_2
percepisce un reddito annuo pari ad € 20.000,00,
8) Il sig. svolge attività lavorativa in attesa di nuova Parte_1
occupazione e con un reddito annuo inferiore ad € 10.000,00;
9) In riferimento al contributo al mantenimento per i figli minori e Per_1
il sig. verserà la somma di € 1.0000,00 (€ Per_2 Parte_1
500,00 a figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese alla sig.ra su postpay n° Parte_2
[...]
10) Quanto inoltre all'assegno unico per figli a carico, il sig. Parte_1
espressamente presta il proprio consenso affinché la moglie continui a percepirlo nella misura del 100% quale genitore prevalentemente collocatario. 12) Le spese straordinarie relative ai figli minori saranno sostenute nella misura del 50% a carico di ciascun genitore così come indicato nelle Linee Guida adottate dal Protocollo del Tribunale di SI alle quali si rimanda integralmente.
13) Quanto ai figli minori, il piano genitoriale che li riguarda è di seguito indicato:
- il figlio maggiore frequenta la scuola dalle ore 8.30 alle ore Per_1 Per_3
16.00 dal lunedì al venerdì; usufruisce del servizio mensa scolastica il cui pagamento avviene mediante bollettini intestati a per un Parte_2
importo variabile in base alla frequenza di circa € 100,00 mensili e più precisamente per un importo di € 4,50 al giorno.
Con riferimento alle attività extrascolastiche, svolge le seguenti attività Per_1
sportive o ricreative prestabilite: inglese il giovedì dalle ore 17.30 alle ore 18.30
e bicicletta una volta alla settimana il mercoledì alle ore 14.30 fino alle ore
15.30; frequenta l'asilo nido presso la Scuola “Il Trenino” di Per_2
Montepulciano (SI), con ingresso alle ore 8.00 e uscita alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì; usufruisce della mensa scolastica il cui pagamento avviene mediante bollettino pagopa per un importo variabile in base alla frequenza di circa €
330,00 mensili comprensiva di retta scolastica.
Con riferimento alle attività extrascolastiche, svolge le seguenti Per_2
attività sportive o ricreative prestabilite: corso di musica ogni mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.00.
14) Quanto al diritto di visita e frequentazione, il sig. potrà tenere con Pt_1
sé i figli 1 giorno infrasettimanale il martedì dall'uscita di scuola alle ore 16.00 fino alle ore 19.00. Per quanto riguarda lo stesso potrà trascorrere con Per_1
il padre un fine settimana alternato dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 17.00 della domenica, mentre essendo ancora in tenera età, potrà Per_2
trascorrere con il padre la domenica pomeriggio.
Resta salva la facoltà delle parti di modificare, previo accordo, lo schema di frequentazione.
Nel periodo natalizio, il padre potrà tenere con sé i figli minori il giorno 24
Dicembre dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e il giorno di Natale dalle ore 16 del 25 Dicembre alle ore 22 e il 31 dicembre di ogni anno e il giorno di Capodanno ad anni alterni con la madre come il 6 gennaio di ogni anno;
tre giorni, durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, (dal 1 giugno al 31 agosto di ogni anno) da comunicarsi entro il 15 maggio di ogni anno. I periodi di vacanza superiori a tre giorni dovranno essere concordati tra i coniugi. Come i ponti primaverili, 2 Giugno, altre festività, compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno.
Resta inteso che le parti si impegnano sin da ora affinché i minori possano imparare a trascorrere con il padre gli stessi periodi di ferie estive e festività natalizie e pasquali in modo da rendere equilibrato il rapporto genitoriale nel loro stesso superiore interesse.
15) Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente l'un l'altro i rispettivi cambi di residenza propri e dei minori e rilasciano sin d'ora reciproca autorizzazione alla richiesta di rilascio di documenti validi per l'espatrio.
16) Le parti, in qualità di genitori dei minori e , si Per_1 Per_2
impegnano ad esercitare responsabilmente la propria funzione genitoriale e, nel pieno rispetto della bi-genitorialità, ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti i figli minori, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore potrà esercitare la potestà genitoriale disgiuntamente durante la permanenza dei figli presso di sé avendo la premura di comunicare all'altro episodi importanti riguardanti la salute ed i bisogni dei minori.
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 4.04.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.4.2025 e Parte_1 Parte_2 chiedevano l'omologa della separazione assumendo di aver contratto
[...] matrimonio in TO (AR) il giorno 8 ottobre 2016, dal quale sono nati i figli
[...]
in data 18/10/2020 in Roma e in data Persona_4 Persona_2
07/11/2023 in Montepulciano
Davano atto dell'intollerabilità della convivenza che rendeva non più proseguibile la vita matrimoniale Chiedevano l'omologa alle condizioni sopra riportate
Il Tribunale può omologare la separazione alle condizioni riportate in epigrafe, non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e all'interesse dei figli minori
Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 4.4.2025 e non ha presentato conclusioni scritte
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SI
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato da e Parte_1 Parte_2
così provvede :
1) Omologa la separazione tra e Parte_1 Parte_2
(generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in TO (AR) il giorno 8 ottobre 2016 trascritto nel registro degli atti di matrimonio Atto n. 13,Parte 1, Serie A, Anno 2016, alle condizioni riportate in epigrafe
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di TO di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in SI , Camera di Consiglio 21.7.2025
La presidente rel-est.
Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di SI, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel. Dott. Michele Moggi Giudice Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa i iscritta al n. 1280/2025 V.G. promossa da
) nato ad [...] Parte_1 C.F._1 il 26/02/1982 e residente in [...] ANta Fiora 58037 Grosseto E ( ) nata a [...] il [...] ed Parte_2 C.F._2 residente in [...] – Fraz. Valiano –Montepulciano – 53045 (SI) entrambi rappresentati e difesi giusta procura apposta in calce al presente atto dall'Avv. Federica Valeriani ( ) del Foro di Arezzo, ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Arezzo, Via Roma n. 7, RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: omologa separazione CONCLUSIONI
“ Voglia il Tribunale omologare la separazione personale tra le parti alle seguenti condizioni :
1)Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con obbligo di mutuo rispetto.
2) Disporre l'affido condiviso dei figli minori e Per_1 Per_2
on collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita
[...]
in Via di Terra rossa n°5 – Fraz. Valiano – Montepulciano – 53045 (SI) dove i minori si sono già residenti con la stessa.
3) La casa familiare sita in Via di Terra rossa n°5 – Fraz. Valiano – Montepulciano – 53045 (SI) di esclusiva proprietà della Sig.ra
[...]
viene assegnata in via esclusiva alla stessa che Parte_2
continuerà ad abitarvi.
4) Il mobilio della casa familiare dovrà essere suddiviso tra i coniugi, in particolare il marito asporterà a sua cura e spese, entro 30 giorni dall'emissione del provvedimento di separazione, i seguenti beni di sua esclusiva proprietà o di proprietà della sua famiglia di origine, costituiti da:
- 2 Specchiere dorate;
un mobile credenza con piano marmo, 2 cornici dorate, 1 cornice nera;
6 scatole antiche;
10 libri antichi, 1 credenza veneta;
1 tavolino a rocchetto;
1 inginocchiatoio;
1 cashpot Ginori;
1 piatto antico;
1 motorino Benelli;
attrezzi vari bagno caldaia (motosega e tagliaerba); tavolo da sala in noce;
1 tavolo in noce collocato presso la dogana;
scatola con chiavi antiche;
colonne con cashpot acero.
6) Le parti dichiarano di non avere altri beni mobili, immobili, né fungibili da dividere e dichiarano di non avere null'altro da avere o pretendere l'uno nei confronti dell'altro, relativamente a rapporti economici sorti in costanza di matrimonio.
7) La sig.ra ha un'attività di imprenditore agricolo e Parte_2
percepisce un reddito annuo pari ad € 20.000,00,
8) Il sig. svolge attività lavorativa in attesa di nuova Parte_1
occupazione e con un reddito annuo inferiore ad € 10.000,00;
9) In riferimento al contributo al mantenimento per i figli minori e Per_1
il sig. verserà la somma di € 1.0000,00 (€ Per_2 Parte_1
500,00 a figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese alla sig.ra su postpay n° Parte_2
[...]
10) Quanto inoltre all'assegno unico per figli a carico, il sig. Parte_1
espressamente presta il proprio consenso affinché la moglie continui a percepirlo nella misura del 100% quale genitore prevalentemente collocatario. 12) Le spese straordinarie relative ai figli minori saranno sostenute nella misura del 50% a carico di ciascun genitore così come indicato nelle Linee Guida adottate dal Protocollo del Tribunale di SI alle quali si rimanda integralmente.
13) Quanto ai figli minori, il piano genitoriale che li riguarda è di seguito indicato:
- il figlio maggiore frequenta la scuola dalle ore 8.30 alle ore Per_1 Per_3
16.00 dal lunedì al venerdì; usufruisce del servizio mensa scolastica il cui pagamento avviene mediante bollettini intestati a per un Parte_2
importo variabile in base alla frequenza di circa € 100,00 mensili e più precisamente per un importo di € 4,50 al giorno.
Con riferimento alle attività extrascolastiche, svolge le seguenti attività Per_1
sportive o ricreative prestabilite: inglese il giovedì dalle ore 17.30 alle ore 18.30
e bicicletta una volta alla settimana il mercoledì alle ore 14.30 fino alle ore
15.30; frequenta l'asilo nido presso la Scuola “Il Trenino” di Per_2
Montepulciano (SI), con ingresso alle ore 8.00 e uscita alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì; usufruisce della mensa scolastica il cui pagamento avviene mediante bollettino pagopa per un importo variabile in base alla frequenza di circa €
330,00 mensili comprensiva di retta scolastica.
Con riferimento alle attività extrascolastiche, svolge le seguenti Per_2
attività sportive o ricreative prestabilite: corso di musica ogni mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.00.
14) Quanto al diritto di visita e frequentazione, il sig. potrà tenere con Pt_1
sé i figli 1 giorno infrasettimanale il martedì dall'uscita di scuola alle ore 16.00 fino alle ore 19.00. Per quanto riguarda lo stesso potrà trascorrere con Per_1
il padre un fine settimana alternato dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 17.00 della domenica, mentre essendo ancora in tenera età, potrà Per_2
trascorrere con il padre la domenica pomeriggio.
Resta salva la facoltà delle parti di modificare, previo accordo, lo schema di frequentazione.
Nel periodo natalizio, il padre potrà tenere con sé i figli minori il giorno 24
Dicembre dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e il giorno di Natale dalle ore 16 del 25 Dicembre alle ore 22 e il 31 dicembre di ogni anno e il giorno di Capodanno ad anni alterni con la madre come il 6 gennaio di ogni anno;
tre giorni, durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, (dal 1 giugno al 31 agosto di ogni anno) da comunicarsi entro il 15 maggio di ogni anno. I periodi di vacanza superiori a tre giorni dovranno essere concordati tra i coniugi. Come i ponti primaverili, 2 Giugno, altre festività, compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno.
Resta inteso che le parti si impegnano sin da ora affinché i minori possano imparare a trascorrere con il padre gli stessi periodi di ferie estive e festività natalizie e pasquali in modo da rendere equilibrato il rapporto genitoriale nel loro stesso superiore interesse.
15) Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente l'un l'altro i rispettivi cambi di residenza propri e dei minori e rilasciano sin d'ora reciproca autorizzazione alla richiesta di rilascio di documenti validi per l'espatrio.
16) Le parti, in qualità di genitori dei minori e , si Per_1 Per_2
impegnano ad esercitare responsabilmente la propria funzione genitoriale e, nel pieno rispetto della bi-genitorialità, ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti i figli minori, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore potrà esercitare la potestà genitoriale disgiuntamente durante la permanenza dei figli presso di sé avendo la premura di comunicare all'altro episodi importanti riguardanti la salute ed i bisogni dei minori.
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 4.04.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.4.2025 e Parte_1 Parte_2 chiedevano l'omologa della separazione assumendo di aver contratto
[...] matrimonio in TO (AR) il giorno 8 ottobre 2016, dal quale sono nati i figli
[...]
in data 18/10/2020 in Roma e in data Persona_4 Persona_2
07/11/2023 in Montepulciano
Davano atto dell'intollerabilità della convivenza che rendeva non più proseguibile la vita matrimoniale Chiedevano l'omologa alle condizioni sopra riportate
Il Tribunale può omologare la separazione alle condizioni riportate in epigrafe, non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e all'interesse dei figli minori
Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 4.4.2025 e non ha presentato conclusioni scritte
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SI
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato da e Parte_1 Parte_2
così provvede :
1) Omologa la separazione tra e Parte_1 Parte_2
(generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in TO (AR) il giorno 8 ottobre 2016 trascritto nel registro degli atti di matrimonio Atto n. 13,Parte 1, Serie A, Anno 2016, alle condizioni riportate in epigrafe
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di TO di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in SI , Camera di Consiglio 21.7.2025
La presidente rel-est.
Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi