CA
Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/10/2025, n. 4710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4710 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel./istr. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 144 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2020, riservata in decisione all'udienza del 14.5.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti (40+20), vertente
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Calabrò (c.f.: C.F._2
), domiciliatari in Salerno, alla via Lungomare Trieste n. 26; C.F._3 appellanti
E in persona del l.r.p.t. (p.i.: ), Controparte_1 P.IVA_1 mandataria della società incorporante la Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Nardone (c.f.: ) e dom.ta C.F._4 come in atti;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2319/2019 del Tribunale di Avellino, pubblicata in data 11.12.2019, nel proc. di primo grado n. 3127/2013 r.g.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 14.5.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.I garanti e proposero opposizione al Parte_1 Parte_3 decreto ingiuntivo n. 662/2013, chiesto ed ottenuto dalla loro Controparte_3 intimante il pagamento della somma di € 20.491,55, oltre interessi di mora dal 14.3.2013 al saldo e spese della procedura, a titolo di saldo debitore riferibile al conto corrente n. 3493 stipulato con il debitore principale in data 26.3.1996 e garantito con le Parte_4 fideiussioni sottoscritte in data 7.2.2011; a sostegno della opposizione lamentarono il difetto di prova del credito ingiunto;
il difetto di prova delle condizioni economiche applicate;
l'applicazione di interessi usurari ed altro;
chiesero l'accoglimento della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale, chiesero il ricalcolo del saldo sulla base delle diverse condizioni di cui all'apertura di credito del 2.4.1996 e di escludere la pratica anatocistica.
La resistette alla opposizione, chiedendone il rigetto. Con Controparte_3 sentenza n. 2319/2019, pubblicata in data 11.12.2019, il Tribunale di Avellino, riepilogate le regole dell'onere della prova in tema di contratti bancari e procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo;
esaminati i documenti prodotti dalla e gli estratti conto, CP_3 genericamente contestati;
ritenuta rinunciata la richiesta di c.t.u., ha rigettato l'opposizione ed ha confermato il decreto ingiuntivo opposto;
ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.800,00 oltre accessori;
in parte motiva ha rigettato la domanda riconvenzionale dell'opponente di ricalcolo del saldo.
Avverso questa sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_3
senza articolazione/numerazione dei motivi di appello, come meglio si dirà appresso.
[...]
Ha resistito mandataria della Controparte_1 Controparte_2 società incorporante la chiedendo di dichiarare l'appello Controparte_3 infondato ex art. 348 – bis c.p.c. e, comunque, inammissibile per difetto di forma, in violazione dell'art. 342 c.p.c., in assenza della indicazione di chiari e specifici motivi di appello;
in ogni caso, ha chiesto il rigetto dell'appello nel merito.
All'udienza del 14.5.2025, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa è stata riservata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (40+20).
2.L'appello è inammissibile (ad esclusione dell'unica censura che avanti si illustrerà); i motivi non sono rispettosi del contenuto motivazionale richiesto dall'art. 342 c.p.c.
Il testo dell'art. 342 c.p.c. (art. 54 del d.l. 22.6.2012 n. 83, conv. con modif. dalla l.
7.8.2012 n. 134), applicabile ratione temporis, dispone che l'appello deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici della impugnazione e che la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, 1) l'indicazione delle parti del
2 provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Come da insegnamento della Corte di legittimità, l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. SS.UU. 27199/2017).
Il motivo di appello deve essere specifico e motivato anche nella parte costruttiva dovendo essere illustrata al giudice adito la rilevanza dell'errore nel caso concreto e le modifiche da apportare alla motivazione.
Non vi è dubbio che l'atto di appello non debba rivestire particolari forme sacramentali e che resta escluso che debba contenere finanche la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado;
tuttavia, nel caso al vaglio, i motivi di appello, oltre a non essere neppure specificamente indicati e numerati (di talché non appaiono neppure graficamente individuabili nel dettaglio), non si confrontano con la ratio decidendi, poiché non censurano in maniera chiara e specifica la decisione e reiterano quanto esposto nella originaria citazione in opposizione.
3.In particolare, si osserva che, in primo luogo, gli appellanti non hanno riportato tutte le parti della sentenza censurate e che hanno inteso appellare, ma hanno riportato la sentenza nella sua interezza;
in ogni caso, non hanno indicato con chiarezza le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto operata dal giudice del primo grado e le circostanze da cui deriva la violazione di legge.
3.1-In dettaglio, l'atto di appello è così strutturato:
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1)Monitorio
II) opposizione a monitorio
III)incertezza del saldo finale del conto
IV)Domanda riconvenzionale
Conclusioni rassegnate dall'opponente in primo grado, che sono riportate anche quanto alla domanda riconvenzionale.
a) Dinamica del giudizio
b) Fase istruttoria
3 c)Motivi di diritto: solo in questa parte pare emergere una censura dettagliata, poiché, come si dirà, parte appellante si duole della mancanza degli estratti conto iniziali ed invoca il principio del cd. saldo zero. Prosegue la struttura dell'atto come segue:
PARTI DELLA SENTENZA OGGETTO DI CENSURA.
In tale paragrafo è riportata tutta la sentenza, poi in neretto si legge: IL FATTO
STORICO NON RISULTA COMPIUTAMENTE RICOSTRUITO NELLA SENTENZA
GRAVATA; di seguito parte appellante insiste sulla mancanza degli estratti conto iniziali.
Segue ulteriore paragrafo intitolato: Incertezza del credito azionato
Emerge all'evidenza che i motivi di appello difettano del carattere della specificità, non sono motivati e non sono indicate le parti della sentenza effettivamente censurate.
3.2-L'unica censura che presenta elementi di dettaglio, e che può essere esaminata perché contiene chiara individuazione della questione, è quella in cui parte appellante si duole della mancata applicazione del principio dell'azzeramento del primo saldo a debito successivo a quello di apertura del conto, nella specie mancante. Argomenta l'appellante che la banca non aveva prodotto gli estratti conto dall'inizio del rapporto (il contratto è del 1996), ma solo a partire dal 30.5.2003; invoca, dunque, parte appellante il principio del cd. saldo zero, ai fini del ricalcolo del dovuto.
3.
3- Si ricorda che, in caso di domanda di pagamento del saldo proposta dalla CP_3
(onerata della prova dei fatti costituivi del suo credito) ed assenza dell'estratto conto iniziale
(nel caso in esame manca l'estratto inziale e mancano quelli successivi per sette anni), la giurisprudenza impone l'azzeramento del primo saldo prodotto dalla solo se è “a CP_3 debito” per il correntista e se è contestato (Cass. 2024 n. 14177; Cass. 2021 n. 15601; v. anche
Cass. 25417 del 2023: Il criterio del cd. saldo zero, che consente, nel caso in cui la mancata produzione di parte degli estratti conto impedisca di ricostruire l'intero andamento del rapporto di determinare il saldo finale, considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotto, è utilizzabile in quanto più sfavorevole alla soltanto nel CP_3 caso in cui il giudizio sia stato promosso dalla stessa e non possa provvedersi all'accertamento del dare e dello avere sulla base di altri mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete in ordine al saldo maturato all'inizio del periodo documentato, ovvero sulla base di ammissioni compiute dal correntista, idonee ad escludere quantomeno che, con riferimento al periodo non documentato, egli abbia maturato un credito di imprecisato ammontare).
3.4- Così indicato il principio applicabile, osserva questa Corte che la censura è frutto di un erroneo esame dei documenti depositati dalla CP_3
4 Non vi è dubbio che nel ricorso per decreto ingiuntivo la banca faccia riferimento ad un contratto di conto corrente stipulato il 26.3.1996, ritualmente prodotto, così come è pacifica la mancata produzione degli estratti inziali;
tuttavia, ciò non rileva poiché il primo estratto depositato dalla del 31.5.2003 presenta un saldo positivo per il debitore (saldo avere + CP_3
€ 3.847,17), non un saldo negativo o a debito. Ne consegue che la questione del saldo zero è mal posta poiché tale diverso criterio di calcolo, che parte appellante invoca, non andrebbe neppure a beneficio del correntista;
anzi, sarebbe pregiudizievole a fronte di un saldo positivo derivante dal primo estratto del 31.5.2003 prodotto dalla banca.
La doglianza è, pertanto, inconferente. In definitiva, la ha chiesto il pagamento CP_3 solo sulla base degli estratti che ha depositato e, dunque, solo sulla base di ciò che ha provato.
3.5-Anche sulla domanda riconvenzionale proposta in primo grado dagli appellanti, la statuizione esplicita di rigetto contenuta in sentenza non è censurata con un motivo di appello chiaro, individuabile e rispettoso dell'art. 342 c.p.c.
4.-Parte appellante, in definitiva, non ha formulato motivi chiari e specifici, non ha indicato le parti della sentenza specificamente censurate, non ha sottoposto ad una critica sufficientemente chiara le circostanze che imporrebbero una diversa decisione.
Peraltro, l'intero appello è strutturato in modo da contenere una mera reiterazione delle difese del primo grado, ed è noto il principio in base al quale l'appello che richiama le difese del primo grado è ammissibile nella misura in cui esprima articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, non potendo altrimenti ritenersi sufficiente il generico rinvio alle difese svolte in quella sede, senza una critica adeguata e specifica della decisione impugnata che consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizione adottate dal primo giudice (Cass. 2018
n. 25670).
L'appello va, dunque, rigettato nell'unica censura esaminata e va dichiarato inammissibile nel resto.
5- Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi (in ragione dell'impegno difensivo prestato), in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenendo conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), nell'importo complessivo per tutte le fasi di € 4.887,5 (solo per la fase della trattazione e istruttoria, gli importi sono stati abbattuti della metà, non essendo stata espletata istruttoria), oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
5 Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello sul motivo indicato al n.
3.2 della motivazione e lo dichiara inammissibile nel resto;
2.condanna parte appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di lite, liquidate in € 4.887,5, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3.ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame,
a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Dott. Giulio Cataldi
6