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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai SInori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note 11/2/25) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 479/2022 R.G.L. e vertente
TRA
(Cod. Fisc. Parte_1
– Part. IVA: ) in persona del rappresentante legale P.IVA_1 P.IVA_2 CP_1
– liquidatore-, con sede in Mileto corso Umberto I, 71, rappresentata e difesa
[...] dall'Avv. Marina Rossetto;
-appellante-
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Parte_2 C.F._1
Mesiti;
- appellata –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 13.01.2020 ricorreva al giudice del lavoro del Parte_2
Tribunale di Palmi per chiedere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la per il periodo dal 25/10/2014 al Parte_1
31/08/2015 e, per l'effetto, l'accertamento del diritto alle differenze retributive e al TFR dovutele, dovendosi inquadrare la propria posizione lavorativa in quella di operatore sociosanitario liv. 5 del CCNL per i dipendenti del terziario, distribuzione e servizi.
Conseguentemente, chiedeva la condanna della società , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di € 11.655,74, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive e TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
A sostegno della pretesa allegava: a) di essere stata inserita, per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nell'organizzazione aziendale predisposta dal datore compresa la turnazione programmata dallo stesso datore;
b) di aver sempre osservato, obbligatoriamente e senza potersi esimere, l'orario di lavoro che veniva individuato sulla base di una turnistica, fissata dalla coordinatrice, ripartita sui seguenti orari 08.00-14.00 e 14.00-20.00; c) che le disposizioni sui compiti che doveva quotidianamente svolgere venivano individuate giorno per giorno dalla coordinatrice SI.ra ; d) che rimaneva a disposizione prendendosi Parte_3
cura dei ragazzi per tutto il periodo di durata dell'orario lavorativo stabilito dal datore, intrattenendosi, peraltro, un'ora in più al giorno;
e) che eseguiva il proprio lavoro per sei giorni alla settimana, secondo la turnistica sopra riportata;
f) di non aver mai goduto di un giorno di ferie durante tutto il periodo di lavoro alle dipendenze della resistente;
g) CP_2
di aver ricevuto dei richiami verbali da parte del datore di lavoro per un'errata esecuzione della prestazione nell'espletamento delle mansioni;
h) di aver presentato denuncia all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria che, all'esito degli accertamenti effettuati, ha evidenziato che si fosse trattato di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato dissimulato sotto il contratto di lavoro a progetto.
Si costituiva in giudizio la (poi posta in Parte_1 liquidazione in corso di causa) deducendo che il rapporto di lavoro era a progetto, che la ricorrente non aveva un orario di lavoro prestabilito, non svolgeva attività con le caratteristiche della continuità e della sistematicità, era libera e non soggetta a direttive da parte di altri soggetti ed anzi organizzava le proprie attività lavorative in maniera autonoma e si rapportava con i responsabili della struttura al solo fine di coordinare e verificare se la propria attività fosse in linea con gli obiettivi dell'incarico a progetto conferitole. Eccepiva di avere pagato la retribuzione per l'attività a progetto, come da buste paga quietanzate.
Il Tribunale con la sentenza appellata accoglieva il ricorso accertando la simulazione del contratto a progetto ai sensi del D.Lgs n. 276/2003 con scadenza al 31/12/2014 e l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Avverso detta decisione ha interposto appello la eccependo Parte_1
l'erronea valutazione fornita dal Tribunale sia con riferimento alla prova testimoniale che in riferimento agli indici di subordinazione.
Si è costituita la per difendersi. Pt_2
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto (11 febbraio 2025).
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'udienza cartolare.
Motivi della decisione
I motivi di appello hanno ad oggetto, in sintesi, l'erronea interpretazione fornita dal Giudice di prime cure in relazione alle risultanze delle prove testimoniali esperite, nonché l'erronea valutazione in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, dei cosiddetti “indici rilevatori” della natura subordinata dell'attività lavorativa concretamente espletata dalla ricorrente.
I motivi sono infondati.
Il Tribunale ha ritenuto che l'effetto della riqualificazione del contratto tra la ricorrente e la cooperativa resistente in rapporto di lavoro subordinato potesse essere ragionevolmente affermata, sia per il positivo riscontro della subordinazione dell'attività lavorativa, sia per l'irregolare originaria struttura del contratto a progetto.
L'interpretazione fornita dal Giudice di prime cure è pienamente condivisibile.
Quanto al primo aspetto, appaiono significative e probanti le risultanze dell'istruttoria testimoniale.
La teste (che ha prestato attività lavorativa presso la sino al Testimone_1 Parte_1 settembre 2016) ha riferito che “la coordinatrice SI.ra impartiva giornalmente Parte_3 gli ordini di servizio circa i compiti che la doveva svolgere durante la giornata … La si Pt_2 Pt_2 occupava della gestione dei ragazzi, ad esempio li accompagnava per l'acquisito di vestiti, per andare dal medico ovvero per qualsiasi esigenza. Si occupava anche della cucina e delle pulizie, mansioni che non le spettavano. Confermo quindi che la ricorrente accompagnava i ragazzi a scuola o in ospedale, impartiva loro lezioni di italiano, si prendeva cura degli stessi finanche a preparare da mangiare … La era tenuta ad osservare il seguente orario di lavoro: il turno delle 8.00-14.00 oppure delle 14.00- Pt_2
20.00. In fatto accadeva spesso che il turno non veniva rispettato e che pertanto la lavorava oltre Pt_2
l'orario di lavoro … La lavorava 6 giorni a settimana, avendo un solo giorno libero, ma spesso Pt_2 lavorava anche nel giorno libero”.
Dello stesso tenore è risultata anche la testimonianza di (anch'egli Testimone_2
collaboratore della cooperativa nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2015) che ha confermato che “la coordinatrice, impartiva alla ordini di servizio circa i Parte_3 Pt_2
compiti da svolgere … la accompagnava i ragazzi a scuola, impartiva loro lezioni, si prendeva Pt_2 cura degli stessi. Lavoravano in pochi all'interno della struttura quindi alla fine faceva un po' di tutto
… la se non erro, lavorava nei seguenti turni: dalle 8.00 alle 14.00 oppure dalle 14.00 alle 20.00. Pt_2
Capitava anche che si intratteneva oltre l'orario di lavoro … la lavorava quasi tutti i giorni, non Pt_2
ricordo quando nello specifico”.
Dalle predette deposizioni, coerenti e concordanti tra loro, emerge chiaramente la sussistenza di alcuni indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, quale la soggezione al potere organizzativo del datore di lavoro ed il rispetto di un orario di lavoro fisso ed eterodeterminato.
I contratti a progetto, introdotti dall'art. 61 comma 1 D.Lgs. n. 276\2003, successivamente abrogato dal D.Lgs. n. 81/2015, sono caratterizzati dalla riconducibilità dell'attività svolta dal collaboratore coordinato e continuativo "a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa"; elemento imprescindibile ai fini della configurabilità di tale tipologia di collaborazione è, dunque, il progetto tant'è che, per effetto dell'art. 69 comma1 D.Lgs. n. 276 cit. "I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto".
Secondo la Suprema Corte In tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003
("ratione temporis" applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett.
f), della l. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata
e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso. Cass., 1770/2020.
In tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69 del d.lgs.
n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto "ope legis", restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti
Cass., 27543/2020.
Va anche rilevato che requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo.
Elemento indefettibile - quindi - del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto.
Ciò premesso, nel caso de quo, le emergenze processuali hanno fornito un'adeguata dimostrazione probatoria della circostanza che il rapporto intercorso tra le parti non si sia mantenuto nei limiti della collaborazione, ma sia travalicato in un vero e proprio assoggettamento del prestatore al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro.
Prova ne sia il fatto che la svolgeva la propria prestazione professionale dovendosi Pt_2
attenere agli ordini di servizio giornalmente impartiti dalla coordinatrice , Parte_3
dovendo rispettare pedissequamente determinati orari di lavoro.
D'altro canto, la predetta circostanza non è stata confutata da parte resistente la quale non si
è avvalsa della prova testimoniale, seppur ammessa, della coordinatrice che avrebbe potuto negare di aver effettivamente esercitato il proprio potere direttivo sulla ricorrente. Le deposizioni testimoniali hanno messo in luce le effettive caratteristiche della prestazione lavorativa svolta dalla ricorrente, riconducendola a quelle del contratto in lavoro subordinato. Invero, il nomen iuris del contratto intervenuto tra le parti, rappresenta solo uno degli elementi di valutazione per qualificarne la natura, dovendosi, invece, inquadrare giuridicamente il rapporto stesso sulla base delle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Si è, infatti, affermato (Cass. Sez. Lav. n. 16119 del 27/10/2003) che “ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, poiché l'iniziale contratto dà vita ad un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il “nomen iuris” non costituiscono fattori assorbenti, diventando viceversa il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione, ma anche utilizzabile per l'accertamento di una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta
a modificare singole clausole contrattuali e talora la stessa natura del rapporto inizialmente prevista”.
n ultima analisi, il Tribunale ha correttamente fatto riferimento alle risultanze processuali rilevanti ai fini della individuazione della natura giuridica del rapporto in questione, non soffermandosi solo sugli aspetti formali dello stesso, eseguendo una disamina comparativa di tutti gli elementi utili alla verifica della sussistenza o meno del vincolo della subordinazione. Quanto al secondo aspetto, va osservato che il formale contratto a progetto sottoscritto tra le parti in realtà risulta carente dell'indispensabile requisito della specificazione del progetto.
Tratto distintivo del contratto è proprio la necessità che venga identificato uno o più progetti o programmi o fasi di lavoro, con lo scopo di circoscrivere in modo maggiormente definito il rapporto di collaborazione.
E' possibile mettere a fuoco alcuni principali dati definitori: il progetto o il programma deve essere diretto in "in funzione di un risultato" (art. 61, 1 comma, D.Lgs. n. 276/2003); il progetto o il programma deve essere "individuato nel suo contenuto caratterizzante" in sede di stipula del contratto (art. 62, 1 comma, lett. b, D.Lgs. n. 276/2003); il progetto o il programma o la sua fase vengono individuati dalla committente in ragione delle proprie insindacabili scelte e valutazioni (come si evince dal 3 comma dell'art. 69 del D.Lgs. 276/2003 , a norma del quale, in caso di rivendicazione della natura subordinata del rapporto, il controllo giudiziale non può estendersi sino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano alla committente).
Sulla definizione di progetto è peraltro intervenuta la Circolare del Ministero del Lavoro n. 1 del 2004, la quale ha chiarito che lo stesso deve consistere in un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un risultato finale, connesso all'attività principale o accessoria dell'impresa committente. La Cassazione si è, inoltre, espressa su cosa debba intendersi per “specifico progetto” statuendo che esso consiste nella “ necessità di riferimento ad un'attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore, con la precisazione che non si richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa (Cass. Sent. n. 17707/2020;
Cass. Sent. n 10135/2018; Cass. Sent. n 24739/2017).
Il progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con
l'ordinaria attività aziendale (Cass. Sent. n. 17636 del 06/09/2016), in quanto i termini in questione non possono che essere intesi - pena il sostanziale svuotamento della portata della norma - come volti ad enucleare il contenuto della collaborazione in un quid distinto dalla mera messa a disposizione di energie lavorative nell'attuazione delle ordinarie attività aziendali;
l'assenza del progetto di cui all'art.
69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l'autonomia (Cass.
Sent.n. 8142/2017).
La "conversione" del rapporto di collaborazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato conseguente alla verifica dell'assenza di un progetto specifico è conforme al principio giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo cui la disposizione (nella versione
"ratione temporis" applicabile, antecedente le modifiche di cui all'art.1, comma 23, lett. f) della
I. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, “quando per i contratti di collaborazione a progetto è accertata la illegittimità del progetto per la sua genericità, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso”(Cass. Ord. n. 34193 del 21/11/2022; Cass. Sent. n. 17707/20; Cass.
Sent. n.8156/2018; Cass. Sent. n. 17127/2016), dovendosi ulteriormente evidenziare che, "il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2016 (nel testo "ratione temporis" applicabile, anteriore alle modifiche apportate dalla I. n. 92 del 2012) in caso di assenza di specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso - determinante l'automatica conversione a tempo indeterminato, con applicazione delle garanzie del lavoro dipendente e senza necessità di accertamenti giudiziali sulla natura del rapporto - non contrasta con il principio di "indisponibilità del tipo", posto
a tutela del lavoro subordinato e non invocabile nel caso inverso, né con l'art. 41, comma 1, Cost., in quanto trae origine da una condotta datoriale violativa di prescrizioni di legge ed è coerente con la finalità antielusiva perseguita dal legislatore (Cass. Sent. n.9471/2019).
Ciò premesso, nel caso in esame il contratto si limita ad un generico richiamo all'attività della cooperativa e nell'allegato è riportato per intero la convenzione della Cooperativa nel cui ambito avrebbe dovuto esplicarsi – con quel dettaglio, appunto, carente – la prestazione a progetto della ricorrente.
Sul punto, il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, non ha sindacato la ragionevolezza del progetto quanto il fatto che lo stesso si esaurisse in una mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, difettando, quindi, del suo requisito essenziale, quello della specificità, necessario proprio a circoscrivere l'attività professionale concretamente espletata dalla ricorrente.
Il contratto, quindi, appare in sé non rispettoso della disciplina di cui al D.Lgs. n. 276/2003. Ne consegue che il contratto in oggetto deve essere qualificato come di lavoro subordinato e, per effetto la ricorrente ha diritto alle differenze retributive e al TFR ,capo non oggetto di specifica contestazione, così come accertato nella sentenza appellata.
La sentenza va pertanto confermata.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e la liquidazione è operata come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa, alle attività espletate esclusa la fase istruttoria non tenutasi ed ai parametri di cui al D.M. n. 146/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto dalla Parte_1 contro avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 954/2022, pubblicata in Parte_2
data 26.05.2022 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza.
2) Condanna la alla Controparte_3
refusione in favore di delle spese di lite che liquida in € 3.966,00 per Parte_2 compensi, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Domenico Mesiti dichiaratosi antistatario.
Reggio Calabria, 12/2/2025
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai SInori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note 11/2/25) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 479/2022 R.G.L. e vertente
TRA
(Cod. Fisc. Parte_1
– Part. IVA: ) in persona del rappresentante legale P.IVA_1 P.IVA_2 CP_1
– liquidatore-, con sede in Mileto corso Umberto I, 71, rappresentata e difesa
[...] dall'Avv. Marina Rossetto;
-appellante-
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Parte_2 C.F._1
Mesiti;
- appellata –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 13.01.2020 ricorreva al giudice del lavoro del Parte_2
Tribunale di Palmi per chiedere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la per il periodo dal 25/10/2014 al Parte_1
31/08/2015 e, per l'effetto, l'accertamento del diritto alle differenze retributive e al TFR dovutele, dovendosi inquadrare la propria posizione lavorativa in quella di operatore sociosanitario liv. 5 del CCNL per i dipendenti del terziario, distribuzione e servizi.
Conseguentemente, chiedeva la condanna della società , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di € 11.655,74, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive e TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
A sostegno della pretesa allegava: a) di essere stata inserita, per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nell'organizzazione aziendale predisposta dal datore compresa la turnazione programmata dallo stesso datore;
b) di aver sempre osservato, obbligatoriamente e senza potersi esimere, l'orario di lavoro che veniva individuato sulla base di una turnistica, fissata dalla coordinatrice, ripartita sui seguenti orari 08.00-14.00 e 14.00-20.00; c) che le disposizioni sui compiti che doveva quotidianamente svolgere venivano individuate giorno per giorno dalla coordinatrice SI.ra ; d) che rimaneva a disposizione prendendosi Parte_3
cura dei ragazzi per tutto il periodo di durata dell'orario lavorativo stabilito dal datore, intrattenendosi, peraltro, un'ora in più al giorno;
e) che eseguiva il proprio lavoro per sei giorni alla settimana, secondo la turnistica sopra riportata;
f) di non aver mai goduto di un giorno di ferie durante tutto il periodo di lavoro alle dipendenze della resistente;
g) CP_2
di aver ricevuto dei richiami verbali da parte del datore di lavoro per un'errata esecuzione della prestazione nell'espletamento delle mansioni;
h) di aver presentato denuncia all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria che, all'esito degli accertamenti effettuati, ha evidenziato che si fosse trattato di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato dissimulato sotto il contratto di lavoro a progetto.
Si costituiva in giudizio la (poi posta in Parte_1 liquidazione in corso di causa) deducendo che il rapporto di lavoro era a progetto, che la ricorrente non aveva un orario di lavoro prestabilito, non svolgeva attività con le caratteristiche della continuità e della sistematicità, era libera e non soggetta a direttive da parte di altri soggetti ed anzi organizzava le proprie attività lavorative in maniera autonoma e si rapportava con i responsabili della struttura al solo fine di coordinare e verificare se la propria attività fosse in linea con gli obiettivi dell'incarico a progetto conferitole. Eccepiva di avere pagato la retribuzione per l'attività a progetto, come da buste paga quietanzate.
Il Tribunale con la sentenza appellata accoglieva il ricorso accertando la simulazione del contratto a progetto ai sensi del D.Lgs n. 276/2003 con scadenza al 31/12/2014 e l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Avverso detta decisione ha interposto appello la eccependo Parte_1
l'erronea valutazione fornita dal Tribunale sia con riferimento alla prova testimoniale che in riferimento agli indici di subordinazione.
Si è costituita la per difendersi. Pt_2
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto (11 febbraio 2025).
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'udienza cartolare.
Motivi della decisione
I motivi di appello hanno ad oggetto, in sintesi, l'erronea interpretazione fornita dal Giudice di prime cure in relazione alle risultanze delle prove testimoniali esperite, nonché l'erronea valutazione in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, dei cosiddetti “indici rilevatori” della natura subordinata dell'attività lavorativa concretamente espletata dalla ricorrente.
I motivi sono infondati.
Il Tribunale ha ritenuto che l'effetto della riqualificazione del contratto tra la ricorrente e la cooperativa resistente in rapporto di lavoro subordinato potesse essere ragionevolmente affermata, sia per il positivo riscontro della subordinazione dell'attività lavorativa, sia per l'irregolare originaria struttura del contratto a progetto.
L'interpretazione fornita dal Giudice di prime cure è pienamente condivisibile.
Quanto al primo aspetto, appaiono significative e probanti le risultanze dell'istruttoria testimoniale.
La teste (che ha prestato attività lavorativa presso la sino al Testimone_1 Parte_1 settembre 2016) ha riferito che “la coordinatrice SI.ra impartiva giornalmente Parte_3 gli ordini di servizio circa i compiti che la doveva svolgere durante la giornata … La si Pt_2 Pt_2 occupava della gestione dei ragazzi, ad esempio li accompagnava per l'acquisito di vestiti, per andare dal medico ovvero per qualsiasi esigenza. Si occupava anche della cucina e delle pulizie, mansioni che non le spettavano. Confermo quindi che la ricorrente accompagnava i ragazzi a scuola o in ospedale, impartiva loro lezioni di italiano, si prendeva cura degli stessi finanche a preparare da mangiare … La era tenuta ad osservare il seguente orario di lavoro: il turno delle 8.00-14.00 oppure delle 14.00- Pt_2
20.00. In fatto accadeva spesso che il turno non veniva rispettato e che pertanto la lavorava oltre Pt_2
l'orario di lavoro … La lavorava 6 giorni a settimana, avendo un solo giorno libero, ma spesso Pt_2 lavorava anche nel giorno libero”.
Dello stesso tenore è risultata anche la testimonianza di (anch'egli Testimone_2
collaboratore della cooperativa nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2015) che ha confermato che “la coordinatrice, impartiva alla ordini di servizio circa i Parte_3 Pt_2
compiti da svolgere … la accompagnava i ragazzi a scuola, impartiva loro lezioni, si prendeva Pt_2 cura degli stessi. Lavoravano in pochi all'interno della struttura quindi alla fine faceva un po' di tutto
… la se non erro, lavorava nei seguenti turni: dalle 8.00 alle 14.00 oppure dalle 14.00 alle 20.00. Pt_2
Capitava anche che si intratteneva oltre l'orario di lavoro … la lavorava quasi tutti i giorni, non Pt_2
ricordo quando nello specifico”.
Dalle predette deposizioni, coerenti e concordanti tra loro, emerge chiaramente la sussistenza di alcuni indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, quale la soggezione al potere organizzativo del datore di lavoro ed il rispetto di un orario di lavoro fisso ed eterodeterminato.
I contratti a progetto, introdotti dall'art. 61 comma 1 D.Lgs. n. 276\2003, successivamente abrogato dal D.Lgs. n. 81/2015, sono caratterizzati dalla riconducibilità dell'attività svolta dal collaboratore coordinato e continuativo "a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa"; elemento imprescindibile ai fini della configurabilità di tale tipologia di collaborazione è, dunque, il progetto tant'è che, per effetto dell'art. 69 comma1 D.Lgs. n. 276 cit. "I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto".
Secondo la Suprema Corte In tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003
("ratione temporis" applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett.
f), della l. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata
e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso. Cass., 1770/2020.
In tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69 del d.lgs.
n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto "ope legis", restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti
Cass., 27543/2020.
Va anche rilevato che requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo.
Elemento indefettibile - quindi - del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto.
Ciò premesso, nel caso de quo, le emergenze processuali hanno fornito un'adeguata dimostrazione probatoria della circostanza che il rapporto intercorso tra le parti non si sia mantenuto nei limiti della collaborazione, ma sia travalicato in un vero e proprio assoggettamento del prestatore al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro.
Prova ne sia il fatto che la svolgeva la propria prestazione professionale dovendosi Pt_2
attenere agli ordini di servizio giornalmente impartiti dalla coordinatrice , Parte_3
dovendo rispettare pedissequamente determinati orari di lavoro.
D'altro canto, la predetta circostanza non è stata confutata da parte resistente la quale non si
è avvalsa della prova testimoniale, seppur ammessa, della coordinatrice che avrebbe potuto negare di aver effettivamente esercitato il proprio potere direttivo sulla ricorrente. Le deposizioni testimoniali hanno messo in luce le effettive caratteristiche della prestazione lavorativa svolta dalla ricorrente, riconducendola a quelle del contratto in lavoro subordinato. Invero, il nomen iuris del contratto intervenuto tra le parti, rappresenta solo uno degli elementi di valutazione per qualificarne la natura, dovendosi, invece, inquadrare giuridicamente il rapporto stesso sulla base delle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Si è, infatti, affermato (Cass. Sez. Lav. n. 16119 del 27/10/2003) che “ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, poiché l'iniziale contratto dà vita ad un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il “nomen iuris” non costituiscono fattori assorbenti, diventando viceversa il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione, ma anche utilizzabile per l'accertamento di una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta
a modificare singole clausole contrattuali e talora la stessa natura del rapporto inizialmente prevista”.
n ultima analisi, il Tribunale ha correttamente fatto riferimento alle risultanze processuali rilevanti ai fini della individuazione della natura giuridica del rapporto in questione, non soffermandosi solo sugli aspetti formali dello stesso, eseguendo una disamina comparativa di tutti gli elementi utili alla verifica della sussistenza o meno del vincolo della subordinazione. Quanto al secondo aspetto, va osservato che il formale contratto a progetto sottoscritto tra le parti in realtà risulta carente dell'indispensabile requisito della specificazione del progetto.
Tratto distintivo del contratto è proprio la necessità che venga identificato uno o più progetti o programmi o fasi di lavoro, con lo scopo di circoscrivere in modo maggiormente definito il rapporto di collaborazione.
E' possibile mettere a fuoco alcuni principali dati definitori: il progetto o il programma deve essere diretto in "in funzione di un risultato" (art. 61, 1 comma, D.Lgs. n. 276/2003); il progetto o il programma deve essere "individuato nel suo contenuto caratterizzante" in sede di stipula del contratto (art. 62, 1 comma, lett. b, D.Lgs. n. 276/2003); il progetto o il programma o la sua fase vengono individuati dalla committente in ragione delle proprie insindacabili scelte e valutazioni (come si evince dal 3 comma dell'art. 69 del D.Lgs. 276/2003 , a norma del quale, in caso di rivendicazione della natura subordinata del rapporto, il controllo giudiziale non può estendersi sino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano alla committente).
Sulla definizione di progetto è peraltro intervenuta la Circolare del Ministero del Lavoro n. 1 del 2004, la quale ha chiarito che lo stesso deve consistere in un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un risultato finale, connesso all'attività principale o accessoria dell'impresa committente. La Cassazione si è, inoltre, espressa su cosa debba intendersi per “specifico progetto” statuendo che esso consiste nella “ necessità di riferimento ad un'attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore, con la precisazione che non si richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa (Cass. Sent. n. 17707/2020;
Cass. Sent. n 10135/2018; Cass. Sent. n 24739/2017).
Il progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con
l'ordinaria attività aziendale (Cass. Sent. n. 17636 del 06/09/2016), in quanto i termini in questione non possono che essere intesi - pena il sostanziale svuotamento della portata della norma - come volti ad enucleare il contenuto della collaborazione in un quid distinto dalla mera messa a disposizione di energie lavorative nell'attuazione delle ordinarie attività aziendali;
l'assenza del progetto di cui all'art.
69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l'autonomia (Cass.
Sent.n. 8142/2017).
La "conversione" del rapporto di collaborazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato conseguente alla verifica dell'assenza di un progetto specifico è conforme al principio giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo cui la disposizione (nella versione
"ratione temporis" applicabile, antecedente le modifiche di cui all'art.1, comma 23, lett. f) della
I. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, “quando per i contratti di collaborazione a progetto è accertata la illegittimità del progetto per la sua genericità, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso”(Cass. Ord. n. 34193 del 21/11/2022; Cass. Sent. n. 17707/20; Cass.
Sent. n.8156/2018; Cass. Sent. n. 17127/2016), dovendosi ulteriormente evidenziare che, "il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2016 (nel testo "ratione temporis" applicabile, anteriore alle modifiche apportate dalla I. n. 92 del 2012) in caso di assenza di specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso - determinante l'automatica conversione a tempo indeterminato, con applicazione delle garanzie del lavoro dipendente e senza necessità di accertamenti giudiziali sulla natura del rapporto - non contrasta con il principio di "indisponibilità del tipo", posto
a tutela del lavoro subordinato e non invocabile nel caso inverso, né con l'art. 41, comma 1, Cost., in quanto trae origine da una condotta datoriale violativa di prescrizioni di legge ed è coerente con la finalità antielusiva perseguita dal legislatore (Cass. Sent. n.9471/2019).
Ciò premesso, nel caso in esame il contratto si limita ad un generico richiamo all'attività della cooperativa e nell'allegato è riportato per intero la convenzione della Cooperativa nel cui ambito avrebbe dovuto esplicarsi – con quel dettaglio, appunto, carente – la prestazione a progetto della ricorrente.
Sul punto, il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, non ha sindacato la ragionevolezza del progetto quanto il fatto che lo stesso si esaurisse in una mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, difettando, quindi, del suo requisito essenziale, quello della specificità, necessario proprio a circoscrivere l'attività professionale concretamente espletata dalla ricorrente.
Il contratto, quindi, appare in sé non rispettoso della disciplina di cui al D.Lgs. n. 276/2003. Ne consegue che il contratto in oggetto deve essere qualificato come di lavoro subordinato e, per effetto la ricorrente ha diritto alle differenze retributive e al TFR ,capo non oggetto di specifica contestazione, così come accertato nella sentenza appellata.
La sentenza va pertanto confermata.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e la liquidazione è operata come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa, alle attività espletate esclusa la fase istruttoria non tenutasi ed ai parametri di cui al D.M. n. 146/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto dalla Parte_1 contro avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 954/2022, pubblicata in Parte_2
data 26.05.2022 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza.
2) Condanna la alla Controparte_3
refusione in favore di delle spese di lite che liquida in € 3.966,00 per Parte_2 compensi, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Domenico Mesiti dichiaratosi antistatario.
Reggio Calabria, 12/2/2025
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti