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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/08/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4416/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Francesca Accardi CP_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Francesca Accardi CP_2 C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 5 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“ PREMESSO CHE
- Dall'unione sentimentale delle parti, cessata nell'anno 2020, è nato il minore Persona_1
nato a [...], il [...], C.F. (all. 1a). C.F._3
- Dopo la fine del rapporto sentimentale e della convivenza, le parti hanno sempre concordemente gestito i reciproci rapporti nell'interesse del minore, che vive con la SI.ra nell'abitazione di CP_1
proprietà della stessa. - La SI.ra di fatto e in pieno accordo con il SI. si è sempre occupata CP_1 CP_2
in maniera esclusiva di e di tutti i bisogni, anche di natura meramente burocratica, dello stesso. Per_1
- Il SI. infatti, è padre di altri 6 figli più grandi, nati dal matrimonio con la SI.ra CP_2 Parte_1
dalla quale è oggi divorziato. Tale circostanza, unitamente a diverse esigenze lavorative e personali, ha determinato, in più occasioni, l'impossibilità del padre di partecipare attivamente alla vita di Per_1
e di garantire la sua costante frequentazione.
- In ragione di quanto sopra e anche al fine di agevolare la SI.ra nella gestione del figlio CP_1
minore e nel pronto soddisfacimento di tutte le necessità dello stesso, il SI. è concorde CP_2
nell'affidare in via esclusiva alla madre, così formalizzando quella che è la situazione di fatto Per_1
attualmente esistente.
- In ragione di quanto sopra, risulta opportuno adire l'intestato Tribunale al fine di regolamentare i rapporti genitoriali nell'esclusivo interesse di . Per_1
- La SI.ra svolge la professione di infermiera presso il nosocomio SS Trinità di Cagliari con un CP_1
reddito netto nell'ultimo triennio pari a:
• € 26.102,11 nell'anno 2022 (all. 2a)
• € 29.068,40 nell'anno 2023 (all. 2b)
Pag. 2 a 5 • € 30.155,58 nell'anno 2024 (all. 2c)
- La SI.ra è titolare di un conto corrente presso SA SA OL (all. 3a, 3b e 3c) e di un altro CP_1
presso Ing. Direct (all. 4a, 4b e 4c), è proprietaria esclusiva dell'abitazione ove vive con il figlio, sita in Sestu, Via Stoccolma, 16, in relazione alla quale ha contratto un mutuo fondiario con SA SA
OL della durata di anni 30.
L'esponente non è intestataria né titolare di altro diritto reale su beni mobili registrati né di alcuna quota sociale.
- Il SI. è impiegato presso con un reddito netto nell'ultimo triennio CP_2 Controparte_3
pari a:
- € 39.475,79 nell'anno 2022 (all. 5a)
- € 42.034,78 nell'anno 2023 (all. 5b)
- € 43.127,82 nell'anno 2024 (all. 5c)
- Il SI. titolare di un conto corrente presso (all. 6a, 6b e 6c), è titolare per la quota CP_2 CP_3
del 50 % del diritto di usufrutto sull'immobile che costituisce propria abitazione principale, è
proprietario di un'autovettura FIAT 500 L e non è titolare di alcuna quota sociale.
- Il minore sta attualmente frequentando l'ultimo anno della scuola dell'infanzia sita in Via Corona, a
[... Cagliari-Pirri, e, a partire da settembre p.v., frequenterà la classe prima presso la scuola primaria
, in Via dei Partigiani, Cagliari, con il tempo pieno. Persona_2
- , quest'anno, ha frequentato, con cadenza di una volta a settimana, il Multisport al Cus di Per_1
Cagliari e, per i mesi estivi, frequenterà, come ogni anno dal 2022, il Centro Estivo Summer Sport, al
Poetto di Cagliari (VI fermata).
- I genitori, richiamato l'art. 473-bis.4, comma 3, c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto del minore.
Tutto ciò premesso, i sottoscritti, come sopra rappresentati e difesi,
CHIEDONO
Pag. 3 a 5 che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 3, c.p.c. il Giudice
Relatore, il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, comma 2, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio, con sentenza, accolga e omologhi le seguenti
CONCLUSIONI
1) Il figlio minore avrà la residenza presso la madre, con la quale abiterà stabilmente, Per_1
e verrà affidato in via esclusiva alla SI.ra che potrà assumere tutte le decisioni di CP_1
maggiore interesse per il figlio minore, tra cui le scelte educative, scolastiche, mediche,
l'eventuale indirizzo religioso, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'eventuale acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
2) Il SI. potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente CP_2 Per_1
con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e con la volontà del predetto, secondo modalità e tempistiche che dovranno essere previamente concordate con la SI.ra CP_1
3) Il SI. verserà, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, a mezzo bonifico CP_2
bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra la somma di euro 150,00, entro il giorno CP_1
5 di ogni mese, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre al 50 %
delle spese straordinarie anticipate dalla SI.ra e debitamente documentate dalla stessa. CP_1
La SI.ra percepirà interamente l'assegno unico, attualmente pari ad euro 57,00 CP_1
circa.
4) Le parti rilasciano fin da ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto per il figlio minore”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra e CP_1
CP_2
Pag. 4 a 5 Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non essendo in CP_1 CP_2
contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 08.08.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Pag. 5 a 5