CA
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/02/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 167/2023 del Ruolo
Generale della Corte promossa da: la società (c.f. ) in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Andrea Davide
Arnaldi, con domicilio digitale eletto all'indirizzo andreadavide.
[...]
Email_1
APPELLANTE
contro
:
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesca Calò, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Padova alla Via Carlo
Rezzonico 6
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 2183/2022 del
Tribunale di Padova, depositata in data 15 dicembre 2022
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia dichiarare nulla e/o riformare la sentenza del Tribunale di Padova n. 2183/2022 e, conseguentemente, in accoglimento delle domande svolte in primo grado:
In via principale nel merito: per le ragioni e i titoli di cui in atti, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_1
dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il Controparte_1
al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
I) € 7.311,01 per sorte capitale residua, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 23, fascicolo 1° grado;
II) € 5.046,65 per interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, maturati sull'importo nominale originario delle fatture azionate (complessivamente pari a € 19.637,57) dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – come indicata nell'elenco prodotto sub doc. 23, fascicolo 1° grado (colonna “Data”) – sino al 01/12/2022 (doc. 24, fascicolo 1° grado), oltre interessi moratori maturandi da tale data sino al saldo;
III) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV) € 2.360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 59 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
V) € 1.644,34 portati dalla nota debito interessi azionata, a titolo di interessi di mora, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale indicata sub I), in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta CP_1
indicata nelle presenti conclusioni sub I);
VI) gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della nota debito interessi, che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
VII) € 1.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 32 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di mora oggetto della nota debito CP_1
interessi;
In via subordinata nel merito: per le ragioni e i titoli di cui in atti, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1
del e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 CP_1
al pagamento in favore di di ogni diversa somma
[...] Parte_1
che fosse ritenuta dovuta a per: Parte_1
- sorte capitale;
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. n.
231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura indicata nell'elenco prodotto sub doc. 23 (colonna “Data
Scadenza”) sino al saldo;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e
5 del D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli CP_1
costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della nota debito interessi nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alla nota debito interessi;
In via ulteriormente subordinata nel merito: per l'eventualità in cui il dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali CP_1
posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, condannare il al pagamento in favore Controparte_1
di degli importi di cui in atti o di ogni diversa, maggiore o Parte_1
minore, somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Di parte appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia contrariis reiectis
Nel merito: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità per violazione del principio di specificità dei motivi d'appello e comunque l'infondatezza sia in fatto che in diritto di tutti i motivi di impugnazione ex adverso formulati e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza n. 2183/2022 del
15.12.2022 del Tribunale di Padova. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società (tale l'allora denominazione della Parte_2
società appellante) ha evocato al giudizio del Tribunale di Padova il dichiarandosene creditrice, quale cessionaria dei Controparte_1
crediti portati dalle fatture emesse dalle società SO Energia s.p.a. e
Soenergy s.r.l. nei confronti dell'Ente il cui pagamento era stato omesso ovvero tardivamente effettuato, a titolo di sorte capitale, di interessi moratori ai sensi degli articoli 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D.Lgs. n. 192/12, di interessi anatocistici, degli ulteriori interessi di mora su questi ultimi, nonché di tutte le somme forfetariamente dovute per ciascuna fattura azionata ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.Lgs. n. 231/02, e dunque chiedendone la condanna al relativo pagamento ovvero, subordinatamente, la condanna al pagamento dei medesimi importi a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex articolo 2041 del codice civile.
Il convenuto ha contrastato la pretesa negando la sussistenza dei CP_1
crediti dedotti in lite essendo state integralmente pagate prima della cessione, ovvero stornate, le fatture emesse dalla SO Energia ed essere state pagate direttamente in favore della stessa cessionaria le fatture emesse dalla Soenergy.
Il Tribunale ha istruito il giudizio mediante l'espletamento d'una consulenza tecnica contabile volta a ricostruire i rapporti economici sottesi alla vicenda;
dall'elaborato redatto dall'ausiliare è risultato un debito del di complessivi € 594,91 comprensivo di sorte capitale, interessi di CP_1 mora ed interessi anatocistici, sicché il Tribunale ha deciso la causa condannando il al pagamento del detto importo e ravvisata la CP_1
preponderante soccombenza dell'attrice ha posto a suo carico le spese di lite.
Avverso quella pronuncia ha interposto appello la società Parte_1
chiedendone la riforma mediante l'integrale accoglimento delle conclusioni originariamente formulate, sia pur riducendo il complessivo ammontare della domanda di pagamento essendo stata già nel precorso grado rinunciata la componente del credito riveniente dalla cessione della società Soenergy.
Il Comune appellato ha resistito al gravame instando per il rigetto.
Invitate le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la Corte ha riservato la causa in decisione concedendo i termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con il primo motivo l'appellante ha denunciato l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale aveva ravvisato ed affermato la carenza di prova del credito nella misura azionata.
Ad illustrazione della doglianza l'appellante ha sostenuto che la prova del credito dedotto in lite sarebbe stata invece evincibile dalla sua produzione documentale dalla cui disamina doveva ritenersi “pacifica e documentalmente provata” la sussistenza e l'ammontare della pretesa creditoria.
Il motivo, ad avviso della Corte, non ha fondamento.
Va anzitutto rilevato che l'assunto d'impugnazione si compendia, in termini esclusivamente assertivi, nella elencazione della documentazione prodotta nel precorso grado, documentazione dalla quale l'appellante ha inteso trarre la prova del suo credito, ponendo in risalto la circostanza secondo cui il all'epoca della ricezione delle fatture per la fornitura di energia, CP_1
non aveva contestato in alcun modo il suo debito né l'erogazione energetica ricevuta.
Osserva la Corte che le complessive risultanze del precorso grado – intendendosi sia le contrapposte allegazioni difensive che la produzione documentale del convenuto – unitamente agli esiti della CP_1
consulenza tecnica espletata inducono la valutazione, condivisibilmente già espressa dal Tribunale, per cui non potesse dirsi raggiunta la prova della sussistenza del credito nella misura rivendicata dall'allora attrice.
A fronte di ciò l'appellante, piuttosto che confrontarsi con tale ratio decidendi, ha invece, come detto, reiterato l'elencazione della documentazione prodotta senza nulla argomentare quanto all'accertata estinzione della gran parte di quei crediti, risolvendosi la tesi d'appello nel solo dissenso rispetto alla decisione assunta dal precedente giudicante, ciò configurando finanche l'inammissibilità del motivo in difetto della specificità prescritta dall'articolo 342 del codice di rito.
- Ad epilogo reiettivo conduce anche la delibazione dei motivi secondo, terzo e quarto, congiuntamente trattati in ragione del sotteso vincolo argomentativo, con i quali l'appellante ha criticato la decisione in riferimento alla quantificazione del suo credito, a titolo di sorte capitale, interessi moratori ed anatocistici ed indennizzo forfetario.
Coi motivi in disamina l'appellante ha affermato che il Tribunale avrebbe errato nel recepire e fare proprie le risultanze della consulenza tecnica contabile espletata in quanto di per se stessa errata in relazione alla ricostruzione dei rapporti contabili, sostenendo che non sarebbe stato possibile accertare con chiarezza la corrispondenza tra i mandati di pagamento prodotti dal convenuto e le fatture emesse, per CP_1
derivarne che tale errata valutazione si sarebbe riverberata in termini di erroneità della decisione in riferimento all'ammontare del credito a titolo di sorte capitale con ulteriore riflesso di erroneità quanto agli interessi ed ai correlati accessori indennitari.
Osserva la Corte che le doglianze, altrettanto di dubbia ammissibilità, non hanno fondamento in ciascuna delle formulazioni.
La tesi d'appello anziché contrapporre alla decisione del Tribunale un sostenibile argomento di dissenso rispetto alle risultanze offerte dall'ausiliare, consta della riproposizione delle questioni già svolte nel precorso grado ed affrontate, dapprima, da parte del consulente, indi dal giudicante.
Sotto altro aspetto, quanto al contenuto dell'elaborato peritale, l'appellante neppure ha illustrato quali sarebbero state le erronee valutazioni compiute dal consulente limitandosi a dedurre l'asserito adempimento del suo onere di allegazione e prova del credito.
Per contro la Corte rileva che la relazione prodotta dall'ausiliare dott. Per_1
ha esaurientemente analizzato la documentazione prodotta dalle parti dando adeguato riscontro ai quesiti posti dal Tribunale senza alcun vizio logico tale da inficiare gli esiti della consulenza, valendo tale ordine di ragioni con riferimento a tutte le voci di credito rivendicate dall'appellante. - In conclusiva analisi, dovendosi ritenere assorbita ogni altra questione devoluta, deve pervenirsi alla reiezione dell'impugnazione con la conferma della pronuncia gravata.
Stante l'esito di rigetto deve farsi applicazione del criterio di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile e pertanto le spese di lite nel grado andranno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellato nella misura liquidata in dispositivo per le fasi di studio, CP_1
introduttiva e decisionale, rapportata ai parametri medi vigenti tenuto conto del valore della causa.
In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR numero 115/2002
l'appellante va dichiarata tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 2183/2022 del Tribunale di Padova, depositata in data 15 dicembre 2022, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite nel grado in favore dell'appellato liquidandole in € 3.966,00 oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
- dichiara l'appellante tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 4 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni