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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/06/2025, n. 3043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3043 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 999/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 999/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CATRA PAOLO, (C.F. ) presso il cui studio, sito in C.F._2
Ragusa, via S. Famiglia n. 5, elegge domicilio. opponente contro
C.F. Controparte_1
, assistito e difeso dall'Avv. ROMEO GIANFRANCO (C.F. P.IVA_1
, presso il cui studio in Catania, C.so Italia, n. 104, elegge C.F._3 domicilio. opposto CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 5.5.2025, che qui si intende richiamato, dunque, il procedimento è stato posto in decisione. CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4277/2023 del 20.11.2023 (12153/2023 RG) reso su ricorso della C.R.I.A.S. dal Tribunale di Catania e notificato in data
17.1.2024, con cui è stato intimato a , in qualità di fideiussore della Parte_1 il pagamento, in solido alla predetta società, della somma di € Controparte_2
17.737,67, oltre interessi come da domanda e spese legali.
pagina 1 di 4 Ciò, in virtù del credito derivante dal mancato pagamento delle rate del contratto di finanziamento n. 135489 del 18.2.2016, concesso alla per €. 30.900,00, da Controparte_2 rimborsare in 36 rate e garantito dall'opponente per l'importo pari a quello del finanziamento.
Con atto di opposizione, ritualmente notificato, eccepiva: Parte_1
-Estinzione della fideiussione per il decorso del termine di cui all'art. 1957, posto che entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione (coincidente con la scadenza dell'ultima rata, ossia, novembre 2020), la non aveva agito nei confronti della debitrice principale;
CP_1
-Insussistenza del credito, rilevando che era stata versata alla una somma (€ Controparte_2 29.305,93) inferiore rispetto a quella indicata nel contratto di finanziamento (€ 30.900.00), e contestando, altresì, l'ammontare degli interessi moratori applicati;
-Improcedibilità del giudizio, per la mancata proposizione della mediazione, obbligatoria ex art. 5 del D.lgs. n. 28/2010.
Concludeva, dunque, chiedendo: “ ALL'ON TRIBUNALE ADITO respinta ogni contraria Pt_2 istanza, accessione e difesa;
accogliere per i motivi di cui in narrativa, l'opposizione spiegata e revocare il D.I. opposto con ogni consequenziale statuizione;
dichiarare l'estinzione della fideiussione per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c ; nel merito ed in subordine l'insussistenza del credito azionato;
Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre in favore sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario”.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale, preliminarmente, rilevava che il finanziamento era stato regolarmente erogato in favore della società in data 7.11.2017 (cfr. doc in allegato), rilevando che la somma versata era più bassa rispetto a quella indicata nel finanziamento, perché, come specificato nel contratto, la al momento dell'erogazione, “provvederà a trattenere interessi e commissione CP_1 accreditando il corrispondente netto ricavo sul conto corrente indicato dal beneficiario al punto A2”.
Di poi, rilevava l'inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. al caso di specie, posto che, in seno al finanziamento, l'opponente aveva dichiarato di volersi costituire fideiussore solidale ed indivisibile della e, si obbligava di garantire, fino alla concorrenza di € 30.900,00 Controparte_2
(intero importo finanziato), in ordine a tutte le obbligazioni nascenti dal finanziamento, con esplicita e formale rinuncia al beneficio del termine e del diritto di preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c..
Secondo la difesa dell'opposta, si era obbligato, in favore del creditore ad Parte_1 adempiere l'obbligazione assunta con il rapporto principale senza subordinare in alcun modo il suo obbligo a quello del debitore, ponendosi in una posizione di coobbligato e non di fideiussore.
Pertanto, trattandosi di obbligazione fideiussoria solidale, il creditore aveva la facoltà di chiedere il pagamento indifferentemente all'uno o all'altro dei due condebitori solidali.
Sull'esperibilità della mediazione obbligatoria, evidenziava che la fideiussione non poteva essere definita propriamente come un contratto “bancario” (anche se stipulata con un istituto bancario) e, quindi, non fosse soggetta all'obbligo della mediazione contemplata dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: ” Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e rigettata: - Dichiarare e ritenere infondate le doglianze sollevate da
pagina 2 di 4 controparte e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- Condannare controparte alle spese di lite;
- Riservare ogni diritto”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. veniva confermata l'udienza di giorno 1.7.2024, indicata nell'atto di citazione ed assegnati termini per memorie ex art. 171 ter c.p.c.
All'esito della prima udienza del 1.7.2024, con ordinanza, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviata la causa al 5.5.2025, con termini per note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Infine, all'udienza del 5.5.2025, la causa veniva posta in decisione.
***************************
Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano fondate e meritino, quindi, di essere accolte per le ragioni che seguono.
- In via preliminare, l'opponente ha eccepito il mancato esperimento della mediazione, ritenuta obbligatoria ai sensi dell'art.5 del D. lgs n. 28/2010 all'art. 5, tuttavia, posto che il giudizio verte su un contratto di fideiussione, non trattandosi di un tipico contratto bancario o finanziario rientrante negli schemi del Testo Unico Bancario, la mediazione non è obbligatoria.
- Quanto alla doglianza principale, relativa alla violazione del termine prescritto dall'art. 1957 c.c., si rammenta che, secondo tale norma, il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, a condizione che il creditore, entro sei mesi, abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia diligentemente continuate.
Posto che il finanziamento è stato erogato in data 7.11.2017, e che il contratto prevedeva il rimborso del prestito in 36 rate mensili, la scadenza dell'ultima rata era stato previsto per novembre 2020.
Agli atti non vi è prova che la società opponente abbia “proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia continuate con diligenza, entro sei mesi scadenza dell'obbligazione principale”, come richiesto dall'art. 1957 c.c., pertanto l'obbligazione va considerata estinta.
Secondo costante giurisprudenza, è nulla qualsiasi pattuizione volta alla preventiva rinuncia del termine da parte del fideiussore che tenda ad eludere tale tutela.
In particolare, con ordinanza n. 20648/2024, la Corte di Cassazione, ha ribadito che una clausola contrattuale che preveda il pagamento del debito "a semplice richiesta scritta", senza la necessità di un'azione giudiziaria, non può derogare alle disposizioni dell'articolo 1957 c.c.. Di conseguenza, il creditore deve comunque agire nei confronti del debitore principale entro i termini previsti per poter poi rivalersi sul fideiussore. In caso contrario, il fideiussore sarà liberato dalla propria obbligazione.
Ciò è stato confermato dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione n.267/2025, secondo cui la clausola di rinuncia alla decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. è nulla, poiché la norma è inderogabile, a condizione che il fideiussore abbia proposto tempestivamente l'eccezione di decadenza.
Pertanto, le domande di parte opposta vanno integralmente rigettate, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 3 di 4 - Revoca il decreto ingiuntivo n. 4277/2023 del 20.11.2023 (12153/2023 RG) reso su ricorso della dal Tribunale di Catania e notificato in data 17.1.2024; CP_1
- Condanna parte opposta alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte opponente, che liquida rispettivamente in € 2.540,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 10 giugno 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 999/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CATRA PAOLO, (C.F. ) presso il cui studio, sito in C.F._2
Ragusa, via S. Famiglia n. 5, elegge domicilio. opponente contro
C.F. Controparte_1
, assistito e difeso dall'Avv. ROMEO GIANFRANCO (C.F. P.IVA_1
, presso il cui studio in Catania, C.so Italia, n. 104, elegge C.F._3 domicilio. opposto CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 5.5.2025, che qui si intende richiamato, dunque, il procedimento è stato posto in decisione. CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4277/2023 del 20.11.2023 (12153/2023 RG) reso su ricorso della C.R.I.A.S. dal Tribunale di Catania e notificato in data
17.1.2024, con cui è stato intimato a , in qualità di fideiussore della Parte_1 il pagamento, in solido alla predetta società, della somma di € Controparte_2
17.737,67, oltre interessi come da domanda e spese legali.
pagina 1 di 4 Ciò, in virtù del credito derivante dal mancato pagamento delle rate del contratto di finanziamento n. 135489 del 18.2.2016, concesso alla per €. 30.900,00, da Controparte_2 rimborsare in 36 rate e garantito dall'opponente per l'importo pari a quello del finanziamento.
Con atto di opposizione, ritualmente notificato, eccepiva: Parte_1
-Estinzione della fideiussione per il decorso del termine di cui all'art. 1957, posto che entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione (coincidente con la scadenza dell'ultima rata, ossia, novembre 2020), la non aveva agito nei confronti della debitrice principale;
CP_1
-Insussistenza del credito, rilevando che era stata versata alla una somma (€ Controparte_2 29.305,93) inferiore rispetto a quella indicata nel contratto di finanziamento (€ 30.900.00), e contestando, altresì, l'ammontare degli interessi moratori applicati;
-Improcedibilità del giudizio, per la mancata proposizione della mediazione, obbligatoria ex art. 5 del D.lgs. n. 28/2010.
Concludeva, dunque, chiedendo: “ ALL'ON TRIBUNALE ADITO respinta ogni contraria Pt_2 istanza, accessione e difesa;
accogliere per i motivi di cui in narrativa, l'opposizione spiegata e revocare il D.I. opposto con ogni consequenziale statuizione;
dichiarare l'estinzione della fideiussione per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c ; nel merito ed in subordine l'insussistenza del credito azionato;
Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre in favore sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario”.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale, preliminarmente, rilevava che il finanziamento era stato regolarmente erogato in favore della società in data 7.11.2017 (cfr. doc in allegato), rilevando che la somma versata era più bassa rispetto a quella indicata nel finanziamento, perché, come specificato nel contratto, la al momento dell'erogazione, “provvederà a trattenere interessi e commissione CP_1 accreditando il corrispondente netto ricavo sul conto corrente indicato dal beneficiario al punto A2”.
Di poi, rilevava l'inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. al caso di specie, posto che, in seno al finanziamento, l'opponente aveva dichiarato di volersi costituire fideiussore solidale ed indivisibile della e, si obbligava di garantire, fino alla concorrenza di € 30.900,00 Controparte_2
(intero importo finanziato), in ordine a tutte le obbligazioni nascenti dal finanziamento, con esplicita e formale rinuncia al beneficio del termine e del diritto di preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c..
Secondo la difesa dell'opposta, si era obbligato, in favore del creditore ad Parte_1 adempiere l'obbligazione assunta con il rapporto principale senza subordinare in alcun modo il suo obbligo a quello del debitore, ponendosi in una posizione di coobbligato e non di fideiussore.
Pertanto, trattandosi di obbligazione fideiussoria solidale, il creditore aveva la facoltà di chiedere il pagamento indifferentemente all'uno o all'altro dei due condebitori solidali.
Sull'esperibilità della mediazione obbligatoria, evidenziava che la fideiussione non poteva essere definita propriamente come un contratto “bancario” (anche se stipulata con un istituto bancario) e, quindi, non fosse soggetta all'obbligo della mediazione contemplata dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: ” Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e rigettata: - Dichiarare e ritenere infondate le doglianze sollevate da
pagina 2 di 4 controparte e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- Condannare controparte alle spese di lite;
- Riservare ogni diritto”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. veniva confermata l'udienza di giorno 1.7.2024, indicata nell'atto di citazione ed assegnati termini per memorie ex art. 171 ter c.p.c.
All'esito della prima udienza del 1.7.2024, con ordinanza, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviata la causa al 5.5.2025, con termini per note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Infine, all'udienza del 5.5.2025, la causa veniva posta in decisione.
***************************
Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano fondate e meritino, quindi, di essere accolte per le ragioni che seguono.
- In via preliminare, l'opponente ha eccepito il mancato esperimento della mediazione, ritenuta obbligatoria ai sensi dell'art.5 del D. lgs n. 28/2010 all'art. 5, tuttavia, posto che il giudizio verte su un contratto di fideiussione, non trattandosi di un tipico contratto bancario o finanziario rientrante negli schemi del Testo Unico Bancario, la mediazione non è obbligatoria.
- Quanto alla doglianza principale, relativa alla violazione del termine prescritto dall'art. 1957 c.c., si rammenta che, secondo tale norma, il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, a condizione che il creditore, entro sei mesi, abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia diligentemente continuate.
Posto che il finanziamento è stato erogato in data 7.11.2017, e che il contratto prevedeva il rimborso del prestito in 36 rate mensili, la scadenza dell'ultima rata era stato previsto per novembre 2020.
Agli atti non vi è prova che la società opponente abbia “proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia continuate con diligenza, entro sei mesi scadenza dell'obbligazione principale”, come richiesto dall'art. 1957 c.c., pertanto l'obbligazione va considerata estinta.
Secondo costante giurisprudenza, è nulla qualsiasi pattuizione volta alla preventiva rinuncia del termine da parte del fideiussore che tenda ad eludere tale tutela.
In particolare, con ordinanza n. 20648/2024, la Corte di Cassazione, ha ribadito che una clausola contrattuale che preveda il pagamento del debito "a semplice richiesta scritta", senza la necessità di un'azione giudiziaria, non può derogare alle disposizioni dell'articolo 1957 c.c.. Di conseguenza, il creditore deve comunque agire nei confronti del debitore principale entro i termini previsti per poter poi rivalersi sul fideiussore. In caso contrario, il fideiussore sarà liberato dalla propria obbligazione.
Ciò è stato confermato dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione n.267/2025, secondo cui la clausola di rinuncia alla decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. è nulla, poiché la norma è inderogabile, a condizione che il fideiussore abbia proposto tempestivamente l'eccezione di decadenza.
Pertanto, le domande di parte opposta vanno integralmente rigettate, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 3 di 4 - Revoca il decreto ingiuntivo n. 4277/2023 del 20.11.2023 (12153/2023 RG) reso su ricorso della dal Tribunale di Catania e notificato in data 17.1.2024; CP_1
- Condanna parte opposta alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte opponente, che liquida rispettivamente in € 2.540,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 10 giugno 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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