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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3876 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_1 margine del ricorso, dall'avv. MARRONCELLI ROSA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura a Controparte_1 margine del ricorso, dall'avv. MAJELLO PAOLA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/02/2025 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Eboli il 28/10/1987, dalla cui unione nascevano i figli
( nato il [...]) e ( nato il [...]) entrambi Persona_1 Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, riferendo che tra le parti era intervenuta separazione personale in forza di accordo di negoziazione assistita del 28.04.2022 autorizzato dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 11.05.2022, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio .
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ -I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto. -La casa coniugale sita in Napoli alla Via S. Antonio a
Capodimonte, 46/1 di proprietà del Sig. resterà, con tutti gli arredi e le Parte_1
suppellettili, in uso e nel godimento della Sig.ra che la abiterà senza alcun limite di tempo. CP_1
-La Sig.ra ha proceduto a volturare a suo nome tutte le utenze (luce, gas, canone idrico); CP_1
saranno a suo carico le spese ordinarie del condominio. -I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto entrambi rinunziano all'assegno divorzile. I Sigg.
e hanno deciso di trasferire ai figli e gli Parte_1 CP_1 CP_1 Per_2 Per_1 immobili di loro proprietà di seguito identificati: L'appartamento sito in Napoli alla Via S'Antonio
a Capodimonte n.46/1 P.co di proprietà del Sig. e attualmente nel Persona_3 Parte_1
godimento della Sig.ra al primo piano contraddistinto dal numero interno 3 della scala A CP_1
con annesso terrazzo a livello sovrastante a parte dei locali terranei del fabbricato 1/B aventi ingresso dalla porta di fronte a destra di chi arriva sul pianerottolo della scala, composto di 4 vani ed accessori confinante con piazzale antistante il fabbricato con proprietà o Parte_2
aventi causa, SCA fol. 21 p.lla 443 sub. 25 piano 1 int.3, Scala A, zc 3, Cat. A/2, cl. 4 vani 7 RC
€.795,34. L'immobile così come indicato ed identificato verrà trasferito per la nuda proprietà dal
Sig. ai figli e con costituzione di usufrutto in Parte_1 Persona_2 Persona_1
favore della sig.ra entro e non oltre la data del 28 febbraio 2026. Controparte_1
L'immobile sito in Napoli alla Via S. Antonio a Capodimonte n. 46 Parco Villa Teresa e precisamente: Box auto sito al piano terra distinto al numero Int. 10 confinante con posto auto n.Int.9, passaggio comune e posto auto int.11 in catasto alla partita 224987 Sez. SCA fol.18, all-1.A
p.lla 594 Sub.11 Via S. Antonio a Capodimonte, 46 p.t. int.10 Detto immobile sarà trasferito da a e con costituzione di usufrutto in favore Parte_1 Persona_2 Persona_1 della sig.ra entro e non oltre la data del 28 febbraio 2026. L'immobile sito Controparte_1
in Bagnoli Irpino, Via Gargano 16, di proprietà del Sig. , con tutti gli arredi e le Parte_1
suppellettili ivi esistenti, così di seguito identificato: Unità abitativa facente parte del fabbricato
2 alla Via Gargano, 16, composto di vani 7 catastali con accesso dal piano terra ed articolato su piani 1-2-3 (sottotetto) confinante con i beni di ai piani 2-3, beni eredi Controparte_2
al piano 1 Via Gargano, al NCEU del Comune di Bagnoli Irpino al foglio 9 particella Persona_4
1639 sub 13, Via Gargano, 16, p.t. 1-2-2-3 cat.A/4, classe 3, vani 7. Sup. 121mq. Totale escluse aree scoperte 120mq. Rendita cat. € 325,37; locale al piano terra alla Via Gargano, 12 con accesso da Via Gargano, confinante con eredi con Via Gargano, 16 con atrio comune;
al NCEU Persona_4
del Comune di Bagnoli Irpino foglio 9, particella 1639 sub. 2 Via Gargano 14, p.t., cat C/2 classe 1 mq.21, sup.cat. totale 22 mq., RCE 46,64. -zona giardino in Via Roma con ingresso corte comune confinante con ragioni , Chiesa di Santa Caterina Terreni del detto comune come Persona_5
segue; fol.
9. p.lla A Euro 0,40. Gli immobili come sopra descritti ed identificati saranno trasferiti da ai figli e con riserva di usufrutto al Parte_1 Persona_2 Persona_1
medesimo entro e non oltre la data del 28 febbraio 2026 -l'appartamento sito in Parte_1
Napoli alla Via S. Antonio a Capodimonte, P.co Villa Teresa, 46/15 di proprietà della Sig.ra così identificato: Appartamento posto al IV piano, Int.8 composto di 4 vani Controparte_1
ed accessori, confinante con appartamento int.7, strada del parco e fabbricato B, Part.121910, Sez.
SCA, fol.21, p.lla 779, sub 9 Via S. Antonio a Capodimonte, 46 SC.A Int. 8 P.4 zc,3, cat. A/3, cl.6, vani 6,5, Rendita Cat. €.4927I. -Locale cantinato facente parte dello stesso corpo di fabbrica A lotto 15, distinto dal numero Int.11, confinante con corridoio di disimpegno, locale cantinato, 10 e muro perimetrale, in Cat. 182996, sez. SCA, fol 21, p.lla 397, sub 16, p.s/1 zc.3, cat. C/6 cl.5, mq.
21 RCL 506. Gli immobili descritti ed identificati saranno trasferiti dalla Sig.ra CP_1
ai figli e entro e non oltre la data del 28 febbraio 2026
[...] Persona_2 Persona_1
con riserva di usufrutto alla sig.ra . Il trasferimento degli immobili è da Controparte_1
considerarsi come elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e pertanto le parti dovranno beneficiare dell'esenzione dall'imposta di bollo, di registro ed ogni tassa ai sensi art. 19 L. 74/1987. Il Notaio rogante sarà scelto di comune accordo tra i coniugi;
le spese dell'atto ricadranno a totale carico del Dott. . -Il Sig. Parte_1 Pt_1
ha già prelevato dalla casa coniugale gli effetti personali. -I coniugi hanno risolto le questioni economiche tra loro esistenti e dichiarano di non avere altre pretese. -Compensate interamente tra le parti le spese e competenze legali.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i
3 suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a
Eboli il 28/10/1987 (atto n. 144,parte II , S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1987 );
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Eboli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/06/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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