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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/08/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
Proc. n. 6111/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Monica Petti
E
Controparte_1
Avv. Carlo Testa
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti chiedevano congiuntamente la regolamentazione relativa alla figlia minore nata dalla loro relazione, come di seguito indicato:
“1) la figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori con esercizio separato nelle questioni di Per_1 ordinaria amministrazione e congiunto in quelle straordinarie;
2) resterà collocata in via prevalente presso la madre presso l'abitazione materna di Piazza Per_1 dell'Alberone 2 Sc. B. Int 12, ovvero presso l'abitazione che dovesse designare in futuro.
3) Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di €250,00//, somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, a decorrere dal mese successivo alla data di omologazione del presente accordo;
4) Le spese straordinarie da individuarsi, salvo quanto appresso specificato, secondo quanto previsto e decritto nel Protocollo di intesa sulle spese straordinarie approvato dal Tribunale Civile di Roma del 2014 ed attualmente in vigore saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
5) Le parti a parziale deroga di quanto stabilito dal suddetto protocollo di intesa espressamente pattuiscono e prevedono che non sono da intendersi comprese nell'assegno di contributo al mantenimento: la mensa scolastica, il corredo scolastico e tutte le spese legate alla scuola (fondo cassa, regali amichetti e maestre, libri richiesti dalle insegnanti in corso dell'anno, quota gite anche di un solo giorno, abbigliamento ed accessori per le recite) che resteranno divise al 50%. Da intendersi già concordata è altresì la spesa nella misura del 50% cadauno per il rinnovo dell'abbigliamento di da effettuarsi almeno due volte l'anno Per_1
(inverno/estate); Ad anni alterni ciascun genitore potrà anticipare la spesa per l'acquisto concordato salvo il diritto al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
6) Il padre si premurerà di avere in casa quanto necessario alla scuola, ad eventuali terapie farmacologiche in corso ed al cambio dei vestiti della bambina;
7) L'assegno unico universale della famiglia, lo percepirà interamente la sig.ra ed il sig. si Pt_1 CP_1 impegna a fornire fattiva e tempestiva collaborazione alla richiesta;
8) I tempi di frequentazione del padre vengono concordati come da piano genitoriale allegato e comunque: il padre trascorrerà con la bambina il primo, il terzo ed il quarto fine settimana del mese dal venerdì pomeriggio quando la preleverà direttamente da scuola, fino alla domenica sera quando la riporterà a casa dalla madre entro le 21.00, dopo averla fatta cenare;
Per il secondo fine settimana del mese, invece, il padre prenderà la bambina il venerdì all'uscita di scuola e la riporterà alla madre il sabato nel pomeriggio entro le 17,00, compatibilmente con i tempi necessari di spostamento. La suddetta turnazione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente ricorso;
9) Gli accordi per le vacanze dovranno essere presi per iscritto (anche a mezzo e-mail) entro il mese di giugno di ciascun anno ed il mancato riscontro da parte dell'altro genitore nel termine di giorni 15 dalla data di ricezione della comunicazione varrà quale accettazione tacita della proposta di accordo. I genitori concordano sin da ora nella necessità di rivolgersi a centri estivi e/o campi scuola per la custodia della figlia nel periodo di chiusura scolastica e che la relativa spesa dovrà essere concordata nel suo ammontare e divisa in parti uguali ▪ festività natalizie e pasquali: salvo diverso accordo trascorrerà con il papà Per_1 metà delle vacanze scolastiche includendo, secondo il principio dell'alternanza la sera della Vigilia e del giorno di Natale, il Capodanno (31 dicembre e 1 gennaio), il giorno di Pasqua e il Lunedi dell'Angelo; ▪ festività infrasettimanali (ad es. 25 Aprile/1 maggio/2 giugno): i genitori trascorreranno con la figlia le festività infrasettimanali in maniera alternata, dalla mattina alla sera, con rientro a casa dopo la cena nella fascia oraria compresa tra le 19.30 e le 21.30;
10) I genitori concordano a che il passaporto ed il documento della minore vengano custoditi dalla sig.ra e che verranno resi disponibili a semplice richiesta dell'altro genitore in caso di necessità; Pt_1
11) Le parti dichiarano che, con il corretto adempimento dell'accordo di cui sopra e di tutte le obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del presente ricorso;
12) spese legali compensate;
”.
Ritiene questo Collegio che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato l'interesse della figlia minore, e che possa disporsi in conformità, con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto.
P.Q.M.
Il Collegio, vista la domanda congiunta delle parti, provvede come indicato in parte motiva alle condizioni concordate dalle parti con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
nulla per le spese.
Si comunichi.
Roma 21.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Monica Petti
E
Controparte_1
Avv. Carlo Testa
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti chiedevano congiuntamente la regolamentazione relativa alla figlia minore nata dalla loro relazione, come di seguito indicato:
“1) la figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori con esercizio separato nelle questioni di Per_1 ordinaria amministrazione e congiunto in quelle straordinarie;
2) resterà collocata in via prevalente presso la madre presso l'abitazione materna di Piazza Per_1 dell'Alberone 2 Sc. B. Int 12, ovvero presso l'abitazione che dovesse designare in futuro.
3) Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di €250,00//, somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, a decorrere dal mese successivo alla data di omologazione del presente accordo;
4) Le spese straordinarie da individuarsi, salvo quanto appresso specificato, secondo quanto previsto e decritto nel Protocollo di intesa sulle spese straordinarie approvato dal Tribunale Civile di Roma del 2014 ed attualmente in vigore saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
5) Le parti a parziale deroga di quanto stabilito dal suddetto protocollo di intesa espressamente pattuiscono e prevedono che non sono da intendersi comprese nell'assegno di contributo al mantenimento: la mensa scolastica, il corredo scolastico e tutte le spese legate alla scuola (fondo cassa, regali amichetti e maestre, libri richiesti dalle insegnanti in corso dell'anno, quota gite anche di un solo giorno, abbigliamento ed accessori per le recite) che resteranno divise al 50%. Da intendersi già concordata è altresì la spesa nella misura del 50% cadauno per il rinnovo dell'abbigliamento di da effettuarsi almeno due volte l'anno Per_1
(inverno/estate); Ad anni alterni ciascun genitore potrà anticipare la spesa per l'acquisto concordato salvo il diritto al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
6) Il padre si premurerà di avere in casa quanto necessario alla scuola, ad eventuali terapie farmacologiche in corso ed al cambio dei vestiti della bambina;
7) L'assegno unico universale della famiglia, lo percepirà interamente la sig.ra ed il sig. si Pt_1 CP_1 impegna a fornire fattiva e tempestiva collaborazione alla richiesta;
8) I tempi di frequentazione del padre vengono concordati come da piano genitoriale allegato e comunque: il padre trascorrerà con la bambina il primo, il terzo ed il quarto fine settimana del mese dal venerdì pomeriggio quando la preleverà direttamente da scuola, fino alla domenica sera quando la riporterà a casa dalla madre entro le 21.00, dopo averla fatta cenare;
Per il secondo fine settimana del mese, invece, il padre prenderà la bambina il venerdì all'uscita di scuola e la riporterà alla madre il sabato nel pomeriggio entro le 17,00, compatibilmente con i tempi necessari di spostamento. La suddetta turnazione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente ricorso;
9) Gli accordi per le vacanze dovranno essere presi per iscritto (anche a mezzo e-mail) entro il mese di giugno di ciascun anno ed il mancato riscontro da parte dell'altro genitore nel termine di giorni 15 dalla data di ricezione della comunicazione varrà quale accettazione tacita della proposta di accordo. I genitori concordano sin da ora nella necessità di rivolgersi a centri estivi e/o campi scuola per la custodia della figlia nel periodo di chiusura scolastica e che la relativa spesa dovrà essere concordata nel suo ammontare e divisa in parti uguali ▪ festività natalizie e pasquali: salvo diverso accordo trascorrerà con il papà Per_1 metà delle vacanze scolastiche includendo, secondo il principio dell'alternanza la sera della Vigilia e del giorno di Natale, il Capodanno (31 dicembre e 1 gennaio), il giorno di Pasqua e il Lunedi dell'Angelo; ▪ festività infrasettimanali (ad es. 25 Aprile/1 maggio/2 giugno): i genitori trascorreranno con la figlia le festività infrasettimanali in maniera alternata, dalla mattina alla sera, con rientro a casa dopo la cena nella fascia oraria compresa tra le 19.30 e le 21.30;
10) I genitori concordano a che il passaporto ed il documento della minore vengano custoditi dalla sig.ra e che verranno resi disponibili a semplice richiesta dell'altro genitore in caso di necessità; Pt_1
11) Le parti dichiarano che, con il corretto adempimento dell'accordo di cui sopra e di tutte le obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del presente ricorso;
12) spese legali compensate;
”.
Ritiene questo Collegio che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato l'interesse della figlia minore, e che possa disporsi in conformità, con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto.
P.Q.M.
Il Collegio, vista la domanda congiunta delle parti, provvede come indicato in parte motiva alle condizioni concordate dalle parti con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
nulla per le spese.
Si comunichi.
Roma 21.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi