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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 30/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1944/2023
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1944/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO
Oggi 30 gennaio 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1944/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERGAMINI MARIA Parte_1 C.F._1 CRISTINA e dell'avv. PAGANELLI GIUDITTA CATERINA ( ) V.LE C.F._2 MARTIRI DELLA LIBERTA' 30 MODENA;
, elettivamente domiciliato in VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 30 MODENApresso il difensore avv. BERGAMINI MARIA CRISTINA
ATTORE Contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. ALLEGRETTI ILARIA e dell'avv. BIAGINI LORENZA P.IVA_1
( VIA GINA BORELLINI 51 41122 MODENA;
, elettivamente domiciliato in C.F._3
VIALE BUON PASTORE, 278 MODENApresso il difensore avv. ALLEGRETTI ILARIA
PATRONATO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALLESTRAZZI CP_1 P.IVA_2 ANDREA e dell'avv. ROSSI GUIDO ( ) VIA DEGLI SCIPIONI 281 ROMA;
, C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA CARDINALE G. MORONE N. 8 41121 MODENApresso il difensore avv. BALLESTRAZZI ANDREA
CONVENUTO
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] ed il patronato Controparte_2 CP_3
per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei
[...] danni subiti, quantificati precisamente nella somma di euro 51
612,90.
Entrambi i convenuti si sono costituiti in giudizio, rigettando la domanda attore.
In corso di causa si dava sfogo a c.t.u. contabile.
II. Assume parte attrice di avere conferito mandato a di CP_1 curare le pratiche pensionistiche e che la convenuta avrebbe inviato ad INPS domanda per contribuzione in misura ridotta, ciò che avrebbe determinato un danno, avendo dovuto andare in quiescenza con due anni di ritardo.
Ebbene, dalla documentazione versata in atti, consta quanto segue. aveva sottoscritto con “contratto per la Parte_1 CP_1 prestazione di servizi” in data 16 ottobre 2018 (doc. 4).
Tra le prestazioni del mandatario vi era anche quella di curare
“pratiche pensionistiche”.
A tenore dell'art. 3, poteva agire quale CP_1
“mandataria della ditta”, obbligandosi a compiere “tutti gli atti necessari per l'espletamento dei servizi esclusivamente in base ai dati, documenti ed elementi contabili che le saranno consegnati ed esibiti di volta in volta dalla ditta stessa nei termini prefissati”.
Nell'ambito di questo rapporto instaurato inter partes si inserisce la presentazione, in data 7 novembre 2018, da parte della funzionaria di (nel modulo qualificatasi CP_1
“intermediaria”), della domanda per potere accedere Persona_1
pagina 3 di 5 alle agevolazioni previdenziali di cui alla l. n. 208 del 2015, per conto dell'aderente, sig. (doc. 6). Parte_2
Assume quest'ultima che la pratica di versamento della contribuzione ridotta le avrebbe causato danni economici, di cui ha chiesto liquidazione.
Si è discusso della pretesa iniziativa deleteria che sarebbe stata compiuta da parte della funzionaria che avrebbe Persona_1 inoltrato tale domanda pur senza avere ricevuto espresso mandato.
Tuttavia, non rientra nell'id quod plerumeque accidit, esigere un mandato scritto da parte dell'associata per curare la pratica di pensione.
Altra funzionaria , ha confermato CP_1 Persona_2
l'inesistenza di “delega in senso stretto”, ovvero, per atto scritto
(doc. 6).
Pare pertanto plausibile ritenere che la abbia rilasciato Pt_1 mandato verbale per espletare la pratica pensionistica in oggetto da parte della mandataria, cui aveva conferito espresso incarico di curare la pratica.
Appare difficile pensare che un'iniziativa così gravida di conseguenze sia stata assunta autonomamente da parte della funzionaria se non dietro incarico CP_1 Persona_1 della cliente.
Una comunicazione ex post proveniente da in data 11 CP_3 novembre 2020, d'altro canto, evidenzia che la scelta (del regime di contribuzione ridotta) sarebbe stata “fatta dalla signora ( Pt_1
n.d.est) in tempi non sospetti” (doc. 5).
Dal coacervo di elementi probatori raccolti e testè esposti, pare con ciò plausibile ritenere che la scelta che la imputa Pt_1 alle convenute, in realtà sia ad essa ascrivibile.
Da quanto precede, consegue il rigetto della domanda.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione notificato in data Parte_1
28 febbraio 2023,
1. rigetta la domanda;
2. dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare a
Controparte_2
le spese processuali che si liquidano in
[...] complessivi € 7100 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori
3. dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare a patronato con sede a Roma le spese processuali CP_1 che si liquidano in complessivi € 7100 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 30 gennaio 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1944/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO
Oggi 30 gennaio 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1944/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERGAMINI MARIA Parte_1 C.F._1 CRISTINA e dell'avv. PAGANELLI GIUDITTA CATERINA ( ) V.LE C.F._2 MARTIRI DELLA LIBERTA' 30 MODENA;
, elettivamente domiciliato in VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 30 MODENApresso il difensore avv. BERGAMINI MARIA CRISTINA
ATTORE Contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. ALLEGRETTI ILARIA e dell'avv. BIAGINI LORENZA P.IVA_1
( VIA GINA BORELLINI 51 41122 MODENA;
, elettivamente domiciliato in C.F._3
VIALE BUON PASTORE, 278 MODENApresso il difensore avv. ALLEGRETTI ILARIA
PATRONATO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALLESTRAZZI CP_1 P.IVA_2 ANDREA e dell'avv. ROSSI GUIDO ( ) VIA DEGLI SCIPIONI 281 ROMA;
, C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA CARDINALE G. MORONE N. 8 41121 MODENApresso il difensore avv. BALLESTRAZZI ANDREA
CONVENUTO
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] ed il patronato Controparte_2 CP_3
per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei
[...] danni subiti, quantificati precisamente nella somma di euro 51
612,90.
Entrambi i convenuti si sono costituiti in giudizio, rigettando la domanda attore.
In corso di causa si dava sfogo a c.t.u. contabile.
II. Assume parte attrice di avere conferito mandato a di CP_1 curare le pratiche pensionistiche e che la convenuta avrebbe inviato ad INPS domanda per contribuzione in misura ridotta, ciò che avrebbe determinato un danno, avendo dovuto andare in quiescenza con due anni di ritardo.
Ebbene, dalla documentazione versata in atti, consta quanto segue. aveva sottoscritto con “contratto per la Parte_1 CP_1 prestazione di servizi” in data 16 ottobre 2018 (doc. 4).
Tra le prestazioni del mandatario vi era anche quella di curare
“pratiche pensionistiche”.
A tenore dell'art. 3, poteva agire quale CP_1
“mandataria della ditta”, obbligandosi a compiere “tutti gli atti necessari per l'espletamento dei servizi esclusivamente in base ai dati, documenti ed elementi contabili che le saranno consegnati ed esibiti di volta in volta dalla ditta stessa nei termini prefissati”.
Nell'ambito di questo rapporto instaurato inter partes si inserisce la presentazione, in data 7 novembre 2018, da parte della funzionaria di (nel modulo qualificatasi CP_1
“intermediaria”), della domanda per potere accedere Persona_1
pagina 3 di 5 alle agevolazioni previdenziali di cui alla l. n. 208 del 2015, per conto dell'aderente, sig. (doc. 6). Parte_2
Assume quest'ultima che la pratica di versamento della contribuzione ridotta le avrebbe causato danni economici, di cui ha chiesto liquidazione.
Si è discusso della pretesa iniziativa deleteria che sarebbe stata compiuta da parte della funzionaria che avrebbe Persona_1 inoltrato tale domanda pur senza avere ricevuto espresso mandato.
Tuttavia, non rientra nell'id quod plerumeque accidit, esigere un mandato scritto da parte dell'associata per curare la pratica di pensione.
Altra funzionaria , ha confermato CP_1 Persona_2
l'inesistenza di “delega in senso stretto”, ovvero, per atto scritto
(doc. 6).
Pare pertanto plausibile ritenere che la abbia rilasciato Pt_1 mandato verbale per espletare la pratica pensionistica in oggetto da parte della mandataria, cui aveva conferito espresso incarico di curare la pratica.
Appare difficile pensare che un'iniziativa così gravida di conseguenze sia stata assunta autonomamente da parte della funzionaria se non dietro incarico CP_1 Persona_1 della cliente.
Una comunicazione ex post proveniente da in data 11 CP_3 novembre 2020, d'altro canto, evidenzia che la scelta (del regime di contribuzione ridotta) sarebbe stata “fatta dalla signora ( Pt_1
n.d.est) in tempi non sospetti” (doc. 5).
Dal coacervo di elementi probatori raccolti e testè esposti, pare con ciò plausibile ritenere che la scelta che la imputa Pt_1 alle convenute, in realtà sia ad essa ascrivibile.
Da quanto precede, consegue il rigetto della domanda.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione notificato in data Parte_1
28 febbraio 2023,
1. rigetta la domanda;
2. dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare a
Controparte_2
le spese processuali che si liquidano in
[...] complessivi € 7100 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori
3. dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare a patronato con sede a Roma le spese processuali CP_1 che si liquidano in complessivi € 7100 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 30 gennaio 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5