Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 2414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2414 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 4189/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dagli avv.ti ROBERTO GIGLIO e GIROLAMO CECI;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 26.03.2024 -entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso- il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo l' accertamento condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Ha resistito l chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell – che, a far data dal 1° aprile del 2007, è subentrato CP_1
05.02.92)- nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni.
Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, occorre evidenziare che il
CTU, nominato nel presente giudizio, ha confermato - con una valutazione condivisa da Questo Giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni – l'insussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno di invalidità civile, avendo valutato l'invalidità permanente in misura inferiore a quella del 74% prescritta dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile.
I rilievi mossi dalla ricorrente sono, pertanto, inidonei a contrastare le risultanze della consulenza d'ufficio, poiché queste sono immuni da vizi logici e tecnici.
Giova, a tal punto, evidenziare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali – relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) – la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata – che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito – con la conseguenza che … il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e
l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360
c.p.c., n. 5) con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (v. Cass. 17178/06, in motivazione). In conclusione, la domanda va rigettata.
Infine, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali, mentre le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa
– vengono poste definitivamente a carico dell (considerata la CP_1 produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento della spese processuali).
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-rigetta la domanda;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell CP_1
Bari, 10.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli