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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione specializzata agraria composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere dr. Arianna Divella – esperto dr. Marco Razzano – esperto all'udienza del 19.03.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 110\2023 RG in materia di affitto agrario (appello avverso la senten- za della Sezione specializzata agraria del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 25.11.2022
n. 4308), vertente tra
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Petrella, Parte_1 C.F._1
c.f. , appellante C.F._2
e
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Menditto, CP_1 C.F._3
c.f. , appellato C.F._4
nonché
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Ortensio Del Vec- CP_2 C.F._5
chio, c.f. , appellato C.F._6
Conclusioni
Come da verbale dell'udienza di discussione del 19.03.2025.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso del 15.07.2022, , proprietario di fondi in AS LT, alla Parte_1
Via Consorziale di Bonifica n. 7, in catasto al fg. 1, dettagliatamente indicati in ricorso, ha de-
1 dotto: che il detto complesso aziendale era concesso in affitto in forza di contratto scritto del
20.03.2012, registrato il 29.03.2012, al nipote;
che in data 11.03.2021 agenti CP_1
di Polizia Giudiziaria, giunti in azienda, avevano verificato gli estremi fattuali previsti e puniti dall'art. 256 co. 2 d.lgs. 152/2006, consistenti nello smaltimento illecito di rifiuti speciali pe- ricolosi, sversati sul terreno con inquinamento del suolo e delle falde acquifere;
che avevano sottoposto l'intero complesso aziendale a sequestro;
che per un fatto analogo del 2016 era stato instaurato procedimento penale a carico del conduttore, conclusosi ex art. 131 bis c.p. con sentenza di esclusione della pena per tenuità del fatto;
che l'esclusione della pena ex art. 131 bis c.p. equivale a riconoscimento della penale responsabilità per i fatti contestati. Per- tanto il ricorrente, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione ex art. 46 legge
203/1982, agì per sentir dichiarare risolto il contratto per grave inadempimento e condanna- re l'affittuario al rilascio del bene.
2. si costituì per eccepire l'improcedibiltà della domanda per la mancata CP_1
contestazione delle inadempienze nelle forme e nei termini di cui all'art. 5 legge 203\1982; eccepì inoltre il difetto di legittimazione attiva del ricorrente per avere agito senza l'autoriz- zazione dell'altro comproprietario del fondo (al 50%) . Nel merito, CP_2 Per_1
chiese il rigetto delle domande, per assenza di prova dell'inadempimento.
[...]
3. Intervenne in giudizio il comproprietario del fondo , il quale manifestò il CP_2
proprio dissenso all'azione di rilascio intrapresa dal singolo comunista, di conseguenza privo di legittimazione attiva.
4. La Sezione agraria del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza 25.11.2022
n. 4308, ha dichiarato improcedibili le domande e ha compensato le spese di lite.
In motivazione, il Tribunale ha premesso che la proponibilità della domanda di risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto è subordinata a due presupposti processuali: il previo esperimento del tentativo di conciliazione (art. 46 legge 203\1982) e la previa conte- stazione, mediante lettera raccomandata con a.r., degli addebiti all'affittuario (art. 5, 3° comma, legge 203\1982), preordinata a consentire al conduttore di sanare le inadempienze entro tre mesi dalla comunicazione, evitando così l'instaurazione del giudizio. Attesa la di- versa funzione, l'adempimento speciale dell'obbligo di contestazione è autonomo, separato e distinto dal primo, nel senso che il conduttore non può essere convocato innanzi all'IPA per il tentativo di conciliazione se non sia inutilmente decorso il termine concessogli ex lege per adeguare l'attuazione del contratto alle motivate richieste del concedente. Consegue che –
2 secondo il Tribunale – è improponibile la domanda di risoluzione nel caso in cui il conceden- te – come ha fatto – con un'unica comunicazione proceda alla contestazione Parte_1
delle inadempienze e richieda l'avvio del procedimento conciliativo. Il locatore è esonerato dalla separata contestazione delle inadempienze soltanto quando queste siano tali da non consentire alcuna possibilità di ripristino. Ma, nel caso in esame, ritiene il Tribunale che le condotte poste in essere dall'affittuario siano certamente di natura reversibile, tenuto conto delle motivazioni espresse dal giudice penale, il quale ha accertato “trattasi di reato contrav- venzionale, che non ha comportato alcun danno concreto non essendo stato riscontrato spargimento di effluenti zootecnici o di liquidi organici sul terreno, commesso da un soggetto incensurato, il quale si è prontamente attivato per risolvere le problematiche riscontrate tanto da ottenere il dissequestro dell'azienda, ciò che consente di ritenere cessata, non abi- tuale e di particolare tenuità l'offesa arrecata al bene giuridico protetto” (cfr. sentenza
17.09.2019 del Giudice Monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere).
Il Tribunale ha dunque ritenuto che il ricorrente non abbia soddisfatto la condizione di pro- cedibilità costituita dall'invio di una raccomandata – prima di quella del 19.05.2022 per l'av- vio della procedura di conciliazione – volta a contestare l'inadempimento ex art. 5 legge
203\1982, che non ammette equipollenti di alcun genere (cfr. Cass. 28.04.1994, n. 4042).
5. ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni: «la Ecc.ma Parte_1
Corte Adita, in accoglimento dell'odierno appello, previo riconoscimento del grave ed irrever- sibile inadempimento del fittuario, Voglia, in totale riforma della sentenza del Tribunale di
Santa Maria C.V. Sezione Agraria n. 4308/2022 accogliere la domanda di prime cure e, nello specifico, la richiesta di risoluzione del contratto di fitto agrario del 20/03/2012 registrato il
29/03/2012 all'Ufficio del Registro di Piedimonte Matese al n. 766-S-31 stipulato tra il sig.
e il sig. , avente ad oggetto il complesso aziendale e i terreni in Parte_1 CP_1
AS LT alla Via Consorziale di Bonifica n. 7, riportati al Foglio 1 del detto comune
(…); per l'effetto, condannare il fittuario all'immediato rilascio di tutti gli immobili, nessuno escluso, costituenti l'azienda agricola, fissando a breve la data di esecuzione. Si chiede, poi, solo nella denegata e remota ipotesi in cui la Corte non dovesse ritenere sufficiente la docu- mentazione versata in atti, ammettere i mezzi istruttori articolati nell'atto introduttivo di primo grado che qui abbiansi per ripetuti e trascritti e con gli stessi testi. Sempre con vittoria di spese e competenze del doppio grado. Attribuzione».
6. Si è costituito , così concludendo: «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di CP_1
3 Napoli, sezione agraria (…), a conferma della sentenza di primo grado (…) e comunque in ri- getto delle domande, contrariis reiectis, così provvedere: - In via preliminare e in rito: dichia- rare con ordinanza l'inammissibilità del gravame ex artt. 348 bis e 342 c.p.c.; - in via prelimi- nare e in rito: confermare la sentenza di primo grado (…), ritenendo e l'inammissibilità e/o la improcedibilità e/o la improponibilità della domanda del ricorrente per la violazione dell'art.
5 comma 3, della Legge 203/1982, ovvero per la mancata comunicazione delle contestazioni
a mezzo avviso con raccomandata con ricevuta di ritorno, la quale condizione non può rite- Pa nersi assolta con la convocazione presso l' , per tutte le deduzioni meglio esposte nei capi della presente memoria;
in subordine, ed in ogni caso di valutazione del merito preliminar- mente stralciare la documentazione portata dai nn. 4), 5) 6), 7), 8) 9) e10, allegati al grava- me ma anche acquisiti al fascicolo di primo grado in maniera irrituale con nota di deposito del 22 novembre 2022, documenti non ammessi dal primo collegio giudicante;
in via pregiu- diziale e in rito: dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo al sig. Parte_1
non essendo stato autorizzato dall'altro contitolare-locatore sig. di cui è ac- CP_2
quisito il dissenso, e non essendo in possesso di una delibera autorizzativa essendo i beni in comunione e né dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria a norma dell'art. 1105 c.c.; di- chiarare la domanda inammissibile in quanto oggetto del contratto è il fondo rustico e quindi
i terreni in agro di AS LT (CE) e non il complesso aziendale di proprietà esclusiva del sig. , di cui abusivamente se ne chiede il rilascio, con eccessivo danno per l'at- CP_1
tività; nel merito: rigettare le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto, non ricorrendo il grave inadempimento nelle lamentate circostanze;
le vicende tutte di carat- tere tecnico / amministrativo non incidono sul sinallagma contrattuale, né sui beni e né trat- tasi di reati in danno del concedente;
in sostanza non ricorrono quei presupposti utili alla chiesta declaratoria tra l'altro nemmeno atti a giustificare il superamento, sotto diversa otti- ca della preventiva contestazione ex art. 5 legge 203/82, né a ritenere, ancora, che essa pos- sa essere assolta con l'altra prevista dal successivo art. 46; regolare le spese di lite e del dop- pio grado di giudizio;
in ogni caso con condanna per la lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per la pretestuosità dell'azione in base al comma 1 ma anche risarcitoria portata dal comma 3, in ragione della violazione delle norme sul procedimento e della assenza di legittimazione attiva del ricorrente. Si chiede la reiezione delle istanze istruttorie avanzate dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio e rinnovate nel corpo dell'appello; ove l'Ecc.ma Corte ritenesse ne- cessaria l'istruttoria si rinnovano le istanze svolte in seno al giudizio di primo grado, che qui
4 per brevità, nessuna esclusa, si intendono richiamate e riportate».
7. Si è costituito anche rassegnando le seguenti conclusioni: «in via prelimi- CP_2
nare e in rito: dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o l'improponibilità per man- cata contestazione dell'inadempimento nelle forme di cui all'art. 5 della Legge 203/82, così confermando la sentenza di primo grado (…); in primo subordine e in rito: dichiarare l'inam- missibilità e/o l'improcedibilità e/o l'improponibilità per carenza legittimazione attiva del ri- corrente non essendo stato espressamente autorizzato a procedere in giudizio dall'altro con- titolare anzi con ferma opposizione del sig. ; nel merito: rigettare il gravame e CP_2
con esso la domanda del sig. in quanto infondata in fatto e in diritto per le ra- Parte_1
gioni esposte nella presente memoria;
in ogni caso con il favore delle spese di lite e condanna per lite temeraria anche in danno della comunione».
8. È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto non rispondente ai re- quisiti di cui all'art. 342 c.p.c..
Pur senza l'uso di formule sacramentali, non affatto richieste dalla normativa vigente, nell'appello sono indicate le ragioni dell'impugnazione e le modifiche richieste;
sono indicate le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge;
è indicata la rilevanza di tali violazioni ai fini della decisione impugnata.
Peraltro, la specificità dei motivi di appello dev'essere commisurata all'ampiezza e alla por- tata delle argomentazioni della sentenza impugnata [Cass. ord. 26.07.2021 n. 21401]. Inoltre
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostan- ziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò de- termini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice [Cass. 28.10.2020 n. 23781].
9. È infondata anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello in relazione all'art. 348 bis
c.p.c. e diretta alla declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gra- vame, la cui sede propria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello, ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto il processo, ed è ora destinata ad essere assorbita dalla decisione di merito.
10. Sostiene l'appellante che il Tribunale si sia limitato a valutare l'inadem- Parte_1
pimento risalente al 2016, ignorando del tutto quello più grave accertato dai Carabinieri Fo-
5 restali di Roccamonfina più di recente (verbale di sequestro preventivo in data 11.03.2021), sul quale anche e soprattutto si basava il ricorso per ottenere la risoluzione del rapporto di affitto. Il suddetto verbale avrebbe accertato svariati reati contro l'ambiente e non solo:
“...Sul terreno dell'azienda continuano ad essere rilevate numerose carcasse di vitellini bufa- lini morti con produzione di percolato, derivante dai liquidi organici provenienti dalla decom- posizione delle stesse, con contaminazione delle falde acquifere...”. L'inadempienza – prose- Con gue l'appellante – era stata doverosamente contestata con lettera raccomandata del Contr 9.05.2022, in forza della quale il fittuario era stato convocato innanzi all “(…) per tali gravi fatti vi è procedimento penale innanzi il Tribunale di Santa Maria C.V. n. 2074/21 Mod.
21 e n. 1969/21 R.G. GIP;
4) Per fatti similari, ovvero inquinamento dei terreni e delle falde acquifere, Lei si era già reso responsabile nel 2016 (Proc. pen. 10571/16 Mod. 21); 5) Il Suo negligente comportamento ha integrato la irreversibile violazione del dovere di vigilanza e di custodia dei beni concessi in fitto, a Lei devoluti quale conduttore (anche a prescindere dalla eventualità del Suo coinvolgimento diretto nei fatti innanzi contestati), nonché la irrimediabi- le lesione dell'intuitus fiduciae nei Suoi confronti (…). Tutto quanto premesso, in forza dell'ir- reversibilità delle conseguenze dell'inadempimento contestato (Cass. sez. Unite, 19/01/1993,
n. 633), il sig. (…) procede alla immediata formulazione del preavviso del giu- Parte_1
dizio di cui all'art. 46 l. 203/82”.
In altri termini, l'appellante sostiene che abbia posto in essere un compor- CP_1
tamento palesemente recidivo, noncurante delle disposizioni normative ma, soprattutto, sprezzante della fiducia che lo zio ricorrente aveva inizialmente riposto nella sua persona, af- fidandogli l'azienda agricola. Si tratterebbe di un inadempimento così grave, insanabile non tanto per gli abusi realizzati, quanto per la violazione della fiducia irreversibilmente com- promessa, onde la sufficienza dell'unica comunicazione ex art. 46 legge agraria.
Quanto infine all'eccezione di carenza di legittimazione attiva, sollevata dal resistente
[...]
e dall'intervenuto (riproposte in appello), osserva CP_5 CP_2 Parte_1
che l'altro locatore (il fratello ), dichiaratosi dissenziente, non è altri che il padre del CP_2
resistente. Pur messo di fronte al grave e irreversibile inadempimento del figlio, po- CP_2
ne il suo ingiustificato veto alla risoluzione al solo fine di tutelare l'interesse personale del suo stretto congiunto, anziché, come dovrebbe essere, quello dei comunisti.
11. Replica che la contestazione delle inadempienze, prevista dal terzo CP_1
comma dell'art. 5 della legge n. 203\1982, fissa una fase pregiudiziale che deve necessaria-
6 mente precedere la convocazione dinanzi all'Ispettorato per il tentativo di Controparte_6
conciliazione previsto dall'art. 46, e, quindi, formare oggetto di un atto separato e autono- mo, posto che tale tentativo si giustifica solo dopo l'inadempienza del locatore ex art. 5 in parola e comunque dopo che, attraverso eventuali contestazioni dell'affittuario in ordine alle inadempienze addebitategli, si siano chiariti i termini della controversia. ag- CP_1
giunge che anche la contestazione riferita al verbale del 2021 – come la precedente del 2016
– riguardava solo irregolarità che avevano condotto gli agenti accertatori a eseguire un se- questro preventivo per ipotesi di reato per lo smaltimento illecito delle deiezioni animali che sarebbero state sversate sul suolo;
circostanza tutt'altro che irreversibile tanto che l'intero complesso è stato poi messo a norma, come certificato dal sopralluogo dell' e dagli Pt_3
agenti accertatori e come è noto allo stesso , avendo questi nelle prime fasi Parte_1
partecipato agli aspetti amministrativi in qualità di comproprietario. L'obbligo di preventiva contestazione – conclude l'affittuario – viene meno soltanto in caso di violazioni irreversibili, tali, cioè, da impedire la sanatoria o costituenti reati in danno del concedente.
ribadisce infine – al pari dell'altro appellato - l'eccezione di CP_1 CP_2
carenza di legittimazione attiva per l'assenza del consenso (o meglio per l'espresso dissenso) dell'altro contitolare del rapporto e comproprietario al 50% del terreno locato.
12. L'appello è infondato sotto un duplice profilo.
Innanzitutto l'espresso dissenso del comproprietario (al 50%) e co-locatore CP_2
preclude a di esperire l'azione di risoluzione del contratto. Infatti “dev'essere Parte_1
negata la legittimazione attiva del comproprietario del bene locato pro parte dimidia ove ri- sulti l'espressa volontà contraria degli altri comproprietari (e sempre che il conflitto, non su- perabile con il criterio della maggioranza economica, non venga composto in sede giudiziale,
a norma dell'art. 1105 c.c.), considerato che, in detta situazione, resta superata la presunzio- ne che il singolo comunista agisca con il consenso degli altri, e, quindi, cade il presupposto per il riconoscimento della sua abilitazione a compiere atti di utile gestione rientranti nell'or- dinaria amministrazione della cosa comune” [così in massima ufficiale Cass. 13.04.2017 n.
9556; conforme Cass. 13.01.2009 n. 480].
Tanto basterebbe a ritener chiusa la questione.
Per completezza, è opportuno richiamare il principio espresso dalle Sezioni unite nella sen- tenza 19.01.1993 n. 633 – menzionata proprio dall'appellante – e ribadito tra le altre da
Cass. 15.01.2001 n. 503, secondo cui (massima ufficiale) “la proponibilità della domanda
7 giudiziale di risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto è subordinata a due pre- supposti processuali e cioè oltre al previo esperimento del tentativo di conciliazione prescritto dall'art. 46 legge n. 203/82 anche a un adempimento ulteriore e speciale costituito dalla pre- via contestazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, degli addebiti all'affittuario a norma dell'art. 5, comma terzo, legge 203/82 preordinata a consentire al conduttore di sanare le inadempienze entro tre mesi dalla comunicazione, evitando così l'in- staurazione del giudizio. Attesa la diversità di funzione – su cui si rinvia a Cass. 24.11.2003 n.
17855 – l'adempimento speciale è autonomo, separato e distinto dal primo nel senso che il Pa conduttore non può essere convocato dinanzi all' per il tentativo di conciliazione se non sia inutilmente trascorso il tempo concessogli ex lege per adeguare l'attuazione del contratto alle motivate richieste del concedente. Consegue che è improponibile la domanda di risolu- zione nel caso in cui il concedente con un'unica comunicazione proceda alla contestazione delle inadempienze e richieda l'avvio del procedimento conciliativo” [conforme Cass.
9.05.1994 n. 4485].
L'invio di due atti distinti non è però necessario quando l'inadempimento dell'affittuario sia stato tale da non consentire alcuna possibilità di ripristino (come nel caso di irreversibile tra- sformazione del fondo): in questi casi, pertanto, contestazione dell'inadempimento e invito alla conciliazione possono essere compiuti contestualmente [Cass.
8.01.1999 n. 106, relativa a un caso in cui le inadempienze non sanabili consistevano in "accertate compromissioni del- la destinazione agricola di una consistente parte del fondo (…) attuate mediante la suddivi- sione in lotti recintati e la costruzione abusiva in essi di fabbricati", sì da derivarne una "mar- cata ed incisiva trasformazione delle caratteristiche intrinseche e di destinazione di quel ter- reno", per la quale doveva "considerarsi praticamente impossibile ogni ipotesi di ripristino della originaria destinazione agricola di quella zona del fondo, almeno nel breve termine di tre mesi fissato dalla legge"].
Nel caso in esame, in base a una valutazione tecnica che la Sezione agraria può ben com- piere in quanto – proprio a questo scopo – integrata da componenti onorari esperti nella materia, può escludersi che le violazioni riscontrate in occasione del sopralluogo delle forze dell'ordine culminato nel verbale di sequestro in data 11.03.2021 siano irreversibili, sia pure nell'ottica della durata del rapporto agrario. Al pari di quelle riscontrate nel 2016, si tratta di violazioni suscettibili di essere eliminate nel tempo accordato dalla legge, così da ripristinare la fertilità del fondo.
8 Né l'allegata gravità e rilevanza penale delle suddette violazioni risulta documentata dall'appellante quanto meno in merito agli sviluppi del procedimento penale che si assume essere scaturito (anche) dal verbale di accertamento e sequestro del 2021. Peraltro la rile- vanza penale della condotta dell'affittuario non implica automaticamente un giudizio di irre- versibilità della violazione, come ben spiegano le Sezioni unite nella sentenza 19.01.1993 n.
632, dalla cui massima ufficiale è utile estrapolare il riferimento alle “violazioni irreversibili, dal novero delle quali, peraltro, devono escludersi, ancorché integrino ipotesi di reato, le co- struzioni realizzate in violazione delle norme edilizie, sia perché trattasi di reato non perpe- trato direttamente in danno del concedente, sia perché le costruzioni stesse sono suscettibili di rimozione”.
Nemmeno convince il riferimento dell'appellante alla lesione del rapporto fiduciario – ben più pregnante nel rapporto di mezzadria, al quale infatti non si applica la sanatoria dell'art. 5
[così Cass.
8.03.1991 n. 2463] – quando non sia ancorato a dati oggettivi ai quali specifica- mente si riferisca il connotato della irreversibilità, ché altrimenti la perdita della fiducia legit- timerebbe una facoltà meramente potestativa con cui il locatore, sol che lo voglia, potrebbe sottrarsi alla disciplina dell'art. 5.
La sentenza impugnata va perciò confermata.
13. Spese del grado secondo soccombenza, regolate in base al DM 55\2014 e successive modifiche.
14. Non ricorrono i presupposti – di dolo o colpa grave – per la sollecitata condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
15. Sussistono i presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di di un ulteriore importo pari al Parte_1
contributo unificato se dovuto.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, sezione specializzata agraria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e , av- Parte_1 CP_1 CP_2
verso la sentenza della Sezione specializzata agraria del Tribunale di Santa Maria Capua Ve- tere 25.11.2022 n. 4308, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna la alla rifusione delle spese processuali del presente grado in Parte_1
favore di e , liquidate per ciascuno degli appellati in € 3.500,00 CP_1 CP_2
9 per compensi ed € 525,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15% oltre IVA e CPA;
c) dà atto che sussistono i presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di di un ulteriore Parte_1
importo pari al contributo unificato se dovuto.
Così deciso in Napoli il 19 marzo 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
10
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione specializzata agraria composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere dr. Arianna Divella – esperto dr. Marco Razzano – esperto all'udienza del 19.03.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 110\2023 RG in materia di affitto agrario (appello avverso la senten- za della Sezione specializzata agraria del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 25.11.2022
n. 4308), vertente tra
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Petrella, Parte_1 C.F._1
c.f. , appellante C.F._2
e
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Menditto, CP_1 C.F._3
c.f. , appellato C.F._4
nonché
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Ortensio Del Vec- CP_2 C.F._5
chio, c.f. , appellato C.F._6
Conclusioni
Come da verbale dell'udienza di discussione del 19.03.2025.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso del 15.07.2022, , proprietario di fondi in AS LT, alla Parte_1
Via Consorziale di Bonifica n. 7, in catasto al fg. 1, dettagliatamente indicati in ricorso, ha de-
1 dotto: che il detto complesso aziendale era concesso in affitto in forza di contratto scritto del
20.03.2012, registrato il 29.03.2012, al nipote;
che in data 11.03.2021 agenti CP_1
di Polizia Giudiziaria, giunti in azienda, avevano verificato gli estremi fattuali previsti e puniti dall'art. 256 co. 2 d.lgs. 152/2006, consistenti nello smaltimento illecito di rifiuti speciali pe- ricolosi, sversati sul terreno con inquinamento del suolo e delle falde acquifere;
che avevano sottoposto l'intero complesso aziendale a sequestro;
che per un fatto analogo del 2016 era stato instaurato procedimento penale a carico del conduttore, conclusosi ex art. 131 bis c.p. con sentenza di esclusione della pena per tenuità del fatto;
che l'esclusione della pena ex art. 131 bis c.p. equivale a riconoscimento della penale responsabilità per i fatti contestati. Per- tanto il ricorrente, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione ex art. 46 legge
203/1982, agì per sentir dichiarare risolto il contratto per grave inadempimento e condanna- re l'affittuario al rilascio del bene.
2. si costituì per eccepire l'improcedibiltà della domanda per la mancata CP_1
contestazione delle inadempienze nelle forme e nei termini di cui all'art. 5 legge 203\1982; eccepì inoltre il difetto di legittimazione attiva del ricorrente per avere agito senza l'autoriz- zazione dell'altro comproprietario del fondo (al 50%) . Nel merito, CP_2 Per_1
chiese il rigetto delle domande, per assenza di prova dell'inadempimento.
[...]
3. Intervenne in giudizio il comproprietario del fondo , il quale manifestò il CP_2
proprio dissenso all'azione di rilascio intrapresa dal singolo comunista, di conseguenza privo di legittimazione attiva.
4. La Sezione agraria del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza 25.11.2022
n. 4308, ha dichiarato improcedibili le domande e ha compensato le spese di lite.
In motivazione, il Tribunale ha premesso che la proponibilità della domanda di risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto è subordinata a due presupposti processuali: il previo esperimento del tentativo di conciliazione (art. 46 legge 203\1982) e la previa conte- stazione, mediante lettera raccomandata con a.r., degli addebiti all'affittuario (art. 5, 3° comma, legge 203\1982), preordinata a consentire al conduttore di sanare le inadempienze entro tre mesi dalla comunicazione, evitando così l'instaurazione del giudizio. Attesa la di- versa funzione, l'adempimento speciale dell'obbligo di contestazione è autonomo, separato e distinto dal primo, nel senso che il conduttore non può essere convocato innanzi all'IPA per il tentativo di conciliazione se non sia inutilmente decorso il termine concessogli ex lege per adeguare l'attuazione del contratto alle motivate richieste del concedente. Consegue che –
2 secondo il Tribunale – è improponibile la domanda di risoluzione nel caso in cui il conceden- te – come ha fatto – con un'unica comunicazione proceda alla contestazione Parte_1
delle inadempienze e richieda l'avvio del procedimento conciliativo. Il locatore è esonerato dalla separata contestazione delle inadempienze soltanto quando queste siano tali da non consentire alcuna possibilità di ripristino. Ma, nel caso in esame, ritiene il Tribunale che le condotte poste in essere dall'affittuario siano certamente di natura reversibile, tenuto conto delle motivazioni espresse dal giudice penale, il quale ha accertato “trattasi di reato contrav- venzionale, che non ha comportato alcun danno concreto non essendo stato riscontrato spargimento di effluenti zootecnici o di liquidi organici sul terreno, commesso da un soggetto incensurato, il quale si è prontamente attivato per risolvere le problematiche riscontrate tanto da ottenere il dissequestro dell'azienda, ciò che consente di ritenere cessata, non abi- tuale e di particolare tenuità l'offesa arrecata al bene giuridico protetto” (cfr. sentenza
17.09.2019 del Giudice Monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere).
Il Tribunale ha dunque ritenuto che il ricorrente non abbia soddisfatto la condizione di pro- cedibilità costituita dall'invio di una raccomandata – prima di quella del 19.05.2022 per l'av- vio della procedura di conciliazione – volta a contestare l'inadempimento ex art. 5 legge
203\1982, che non ammette equipollenti di alcun genere (cfr. Cass. 28.04.1994, n. 4042).
5. ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni: «la Ecc.ma Parte_1
Corte Adita, in accoglimento dell'odierno appello, previo riconoscimento del grave ed irrever- sibile inadempimento del fittuario, Voglia, in totale riforma della sentenza del Tribunale di
Santa Maria C.V. Sezione Agraria n. 4308/2022 accogliere la domanda di prime cure e, nello specifico, la richiesta di risoluzione del contratto di fitto agrario del 20/03/2012 registrato il
29/03/2012 all'Ufficio del Registro di Piedimonte Matese al n. 766-S-31 stipulato tra il sig.
e il sig. , avente ad oggetto il complesso aziendale e i terreni in Parte_1 CP_1
AS LT alla Via Consorziale di Bonifica n. 7, riportati al Foglio 1 del detto comune
(…); per l'effetto, condannare il fittuario all'immediato rilascio di tutti gli immobili, nessuno escluso, costituenti l'azienda agricola, fissando a breve la data di esecuzione. Si chiede, poi, solo nella denegata e remota ipotesi in cui la Corte non dovesse ritenere sufficiente la docu- mentazione versata in atti, ammettere i mezzi istruttori articolati nell'atto introduttivo di primo grado che qui abbiansi per ripetuti e trascritti e con gli stessi testi. Sempre con vittoria di spese e competenze del doppio grado. Attribuzione».
6. Si è costituito , così concludendo: «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di CP_1
3 Napoli, sezione agraria (…), a conferma della sentenza di primo grado (…) e comunque in ri- getto delle domande, contrariis reiectis, così provvedere: - In via preliminare e in rito: dichia- rare con ordinanza l'inammissibilità del gravame ex artt. 348 bis e 342 c.p.c.; - in via prelimi- nare e in rito: confermare la sentenza di primo grado (…), ritenendo e l'inammissibilità e/o la improcedibilità e/o la improponibilità della domanda del ricorrente per la violazione dell'art.
5 comma 3, della Legge 203/1982, ovvero per la mancata comunicazione delle contestazioni
a mezzo avviso con raccomandata con ricevuta di ritorno, la quale condizione non può rite- Pa nersi assolta con la convocazione presso l' , per tutte le deduzioni meglio esposte nei capi della presente memoria;
in subordine, ed in ogni caso di valutazione del merito preliminar- mente stralciare la documentazione portata dai nn. 4), 5) 6), 7), 8) 9) e10, allegati al grava- me ma anche acquisiti al fascicolo di primo grado in maniera irrituale con nota di deposito del 22 novembre 2022, documenti non ammessi dal primo collegio giudicante;
in via pregiu- diziale e in rito: dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo al sig. Parte_1
non essendo stato autorizzato dall'altro contitolare-locatore sig. di cui è ac- CP_2
quisito il dissenso, e non essendo in possesso di una delibera autorizzativa essendo i beni in comunione e né dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria a norma dell'art. 1105 c.c.; di- chiarare la domanda inammissibile in quanto oggetto del contratto è il fondo rustico e quindi
i terreni in agro di AS LT (CE) e non il complesso aziendale di proprietà esclusiva del sig. , di cui abusivamente se ne chiede il rilascio, con eccessivo danno per l'at- CP_1
tività; nel merito: rigettare le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto, non ricorrendo il grave inadempimento nelle lamentate circostanze;
le vicende tutte di carat- tere tecnico / amministrativo non incidono sul sinallagma contrattuale, né sui beni e né trat- tasi di reati in danno del concedente;
in sostanza non ricorrono quei presupposti utili alla chiesta declaratoria tra l'altro nemmeno atti a giustificare il superamento, sotto diversa otti- ca della preventiva contestazione ex art. 5 legge 203/82, né a ritenere, ancora, che essa pos- sa essere assolta con l'altra prevista dal successivo art. 46; regolare le spese di lite e del dop- pio grado di giudizio;
in ogni caso con condanna per la lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per la pretestuosità dell'azione in base al comma 1 ma anche risarcitoria portata dal comma 3, in ragione della violazione delle norme sul procedimento e della assenza di legittimazione attiva del ricorrente. Si chiede la reiezione delle istanze istruttorie avanzate dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio e rinnovate nel corpo dell'appello; ove l'Ecc.ma Corte ritenesse ne- cessaria l'istruttoria si rinnovano le istanze svolte in seno al giudizio di primo grado, che qui
4 per brevità, nessuna esclusa, si intendono richiamate e riportate».
7. Si è costituito anche rassegnando le seguenti conclusioni: «in via prelimi- CP_2
nare e in rito: dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o l'improponibilità per man- cata contestazione dell'inadempimento nelle forme di cui all'art. 5 della Legge 203/82, così confermando la sentenza di primo grado (…); in primo subordine e in rito: dichiarare l'inam- missibilità e/o l'improcedibilità e/o l'improponibilità per carenza legittimazione attiva del ri- corrente non essendo stato espressamente autorizzato a procedere in giudizio dall'altro con- titolare anzi con ferma opposizione del sig. ; nel merito: rigettare il gravame e CP_2
con esso la domanda del sig. in quanto infondata in fatto e in diritto per le ra- Parte_1
gioni esposte nella presente memoria;
in ogni caso con il favore delle spese di lite e condanna per lite temeraria anche in danno della comunione».
8. È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto non rispondente ai re- quisiti di cui all'art. 342 c.p.c..
Pur senza l'uso di formule sacramentali, non affatto richieste dalla normativa vigente, nell'appello sono indicate le ragioni dell'impugnazione e le modifiche richieste;
sono indicate le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge;
è indicata la rilevanza di tali violazioni ai fini della decisione impugnata.
Peraltro, la specificità dei motivi di appello dev'essere commisurata all'ampiezza e alla por- tata delle argomentazioni della sentenza impugnata [Cass. ord. 26.07.2021 n. 21401]. Inoltre
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostan- ziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò de- termini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice [Cass. 28.10.2020 n. 23781].
9. È infondata anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello in relazione all'art. 348 bis
c.p.c. e diretta alla declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gra- vame, la cui sede propria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello, ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto il processo, ed è ora destinata ad essere assorbita dalla decisione di merito.
10. Sostiene l'appellante che il Tribunale si sia limitato a valutare l'inadem- Parte_1
pimento risalente al 2016, ignorando del tutto quello più grave accertato dai Carabinieri Fo-
5 restali di Roccamonfina più di recente (verbale di sequestro preventivo in data 11.03.2021), sul quale anche e soprattutto si basava il ricorso per ottenere la risoluzione del rapporto di affitto. Il suddetto verbale avrebbe accertato svariati reati contro l'ambiente e non solo:
“...Sul terreno dell'azienda continuano ad essere rilevate numerose carcasse di vitellini bufa- lini morti con produzione di percolato, derivante dai liquidi organici provenienti dalla decom- posizione delle stesse, con contaminazione delle falde acquifere...”. L'inadempienza – prose- Con gue l'appellante – era stata doverosamente contestata con lettera raccomandata del Contr 9.05.2022, in forza della quale il fittuario era stato convocato innanzi all “(…) per tali gravi fatti vi è procedimento penale innanzi il Tribunale di Santa Maria C.V. n. 2074/21 Mod.
21 e n. 1969/21 R.G. GIP;
4) Per fatti similari, ovvero inquinamento dei terreni e delle falde acquifere, Lei si era già reso responsabile nel 2016 (Proc. pen. 10571/16 Mod. 21); 5) Il Suo negligente comportamento ha integrato la irreversibile violazione del dovere di vigilanza e di custodia dei beni concessi in fitto, a Lei devoluti quale conduttore (anche a prescindere dalla eventualità del Suo coinvolgimento diretto nei fatti innanzi contestati), nonché la irrimediabi- le lesione dell'intuitus fiduciae nei Suoi confronti (…). Tutto quanto premesso, in forza dell'ir- reversibilità delle conseguenze dell'inadempimento contestato (Cass. sez. Unite, 19/01/1993,
n. 633), il sig. (…) procede alla immediata formulazione del preavviso del giu- Parte_1
dizio di cui all'art. 46 l. 203/82”.
In altri termini, l'appellante sostiene che abbia posto in essere un compor- CP_1
tamento palesemente recidivo, noncurante delle disposizioni normative ma, soprattutto, sprezzante della fiducia che lo zio ricorrente aveva inizialmente riposto nella sua persona, af- fidandogli l'azienda agricola. Si tratterebbe di un inadempimento così grave, insanabile non tanto per gli abusi realizzati, quanto per la violazione della fiducia irreversibilmente com- promessa, onde la sufficienza dell'unica comunicazione ex art. 46 legge agraria.
Quanto infine all'eccezione di carenza di legittimazione attiva, sollevata dal resistente
[...]
e dall'intervenuto (riproposte in appello), osserva CP_5 CP_2 Parte_1
che l'altro locatore (il fratello ), dichiaratosi dissenziente, non è altri che il padre del CP_2
resistente. Pur messo di fronte al grave e irreversibile inadempimento del figlio, po- CP_2
ne il suo ingiustificato veto alla risoluzione al solo fine di tutelare l'interesse personale del suo stretto congiunto, anziché, come dovrebbe essere, quello dei comunisti.
11. Replica che la contestazione delle inadempienze, prevista dal terzo CP_1
comma dell'art. 5 della legge n. 203\1982, fissa una fase pregiudiziale che deve necessaria-
6 mente precedere la convocazione dinanzi all'Ispettorato per il tentativo di Controparte_6
conciliazione previsto dall'art. 46, e, quindi, formare oggetto di un atto separato e autono- mo, posto che tale tentativo si giustifica solo dopo l'inadempienza del locatore ex art. 5 in parola e comunque dopo che, attraverso eventuali contestazioni dell'affittuario in ordine alle inadempienze addebitategli, si siano chiariti i termini della controversia. ag- CP_1
giunge che anche la contestazione riferita al verbale del 2021 – come la precedente del 2016
– riguardava solo irregolarità che avevano condotto gli agenti accertatori a eseguire un se- questro preventivo per ipotesi di reato per lo smaltimento illecito delle deiezioni animali che sarebbero state sversate sul suolo;
circostanza tutt'altro che irreversibile tanto che l'intero complesso è stato poi messo a norma, come certificato dal sopralluogo dell' e dagli Pt_3
agenti accertatori e come è noto allo stesso , avendo questi nelle prime fasi Parte_1
partecipato agli aspetti amministrativi in qualità di comproprietario. L'obbligo di preventiva contestazione – conclude l'affittuario – viene meno soltanto in caso di violazioni irreversibili, tali, cioè, da impedire la sanatoria o costituenti reati in danno del concedente.
ribadisce infine – al pari dell'altro appellato - l'eccezione di CP_1 CP_2
carenza di legittimazione attiva per l'assenza del consenso (o meglio per l'espresso dissenso) dell'altro contitolare del rapporto e comproprietario al 50% del terreno locato.
12. L'appello è infondato sotto un duplice profilo.
Innanzitutto l'espresso dissenso del comproprietario (al 50%) e co-locatore CP_2
preclude a di esperire l'azione di risoluzione del contratto. Infatti “dev'essere Parte_1
negata la legittimazione attiva del comproprietario del bene locato pro parte dimidia ove ri- sulti l'espressa volontà contraria degli altri comproprietari (e sempre che il conflitto, non su- perabile con il criterio della maggioranza economica, non venga composto in sede giudiziale,
a norma dell'art. 1105 c.c.), considerato che, in detta situazione, resta superata la presunzio- ne che il singolo comunista agisca con il consenso degli altri, e, quindi, cade il presupposto per il riconoscimento della sua abilitazione a compiere atti di utile gestione rientranti nell'or- dinaria amministrazione della cosa comune” [così in massima ufficiale Cass. 13.04.2017 n.
9556; conforme Cass. 13.01.2009 n. 480].
Tanto basterebbe a ritener chiusa la questione.
Per completezza, è opportuno richiamare il principio espresso dalle Sezioni unite nella sen- tenza 19.01.1993 n. 633 – menzionata proprio dall'appellante – e ribadito tra le altre da
Cass. 15.01.2001 n. 503, secondo cui (massima ufficiale) “la proponibilità della domanda
7 giudiziale di risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto è subordinata a due pre- supposti processuali e cioè oltre al previo esperimento del tentativo di conciliazione prescritto dall'art. 46 legge n. 203/82 anche a un adempimento ulteriore e speciale costituito dalla pre- via contestazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, degli addebiti all'affittuario a norma dell'art. 5, comma terzo, legge 203/82 preordinata a consentire al conduttore di sanare le inadempienze entro tre mesi dalla comunicazione, evitando così l'in- staurazione del giudizio. Attesa la diversità di funzione – su cui si rinvia a Cass. 24.11.2003 n.
17855 – l'adempimento speciale è autonomo, separato e distinto dal primo nel senso che il Pa conduttore non può essere convocato dinanzi all' per il tentativo di conciliazione se non sia inutilmente trascorso il tempo concessogli ex lege per adeguare l'attuazione del contratto alle motivate richieste del concedente. Consegue che è improponibile la domanda di risolu- zione nel caso in cui il concedente con un'unica comunicazione proceda alla contestazione delle inadempienze e richieda l'avvio del procedimento conciliativo” [conforme Cass.
9.05.1994 n. 4485].
L'invio di due atti distinti non è però necessario quando l'inadempimento dell'affittuario sia stato tale da non consentire alcuna possibilità di ripristino (come nel caso di irreversibile tra- sformazione del fondo): in questi casi, pertanto, contestazione dell'inadempimento e invito alla conciliazione possono essere compiuti contestualmente [Cass.
8.01.1999 n. 106, relativa a un caso in cui le inadempienze non sanabili consistevano in "accertate compromissioni del- la destinazione agricola di una consistente parte del fondo (…) attuate mediante la suddivi- sione in lotti recintati e la costruzione abusiva in essi di fabbricati", sì da derivarne una "mar- cata ed incisiva trasformazione delle caratteristiche intrinseche e di destinazione di quel ter- reno", per la quale doveva "considerarsi praticamente impossibile ogni ipotesi di ripristino della originaria destinazione agricola di quella zona del fondo, almeno nel breve termine di tre mesi fissato dalla legge"].
Nel caso in esame, in base a una valutazione tecnica che la Sezione agraria può ben com- piere in quanto – proprio a questo scopo – integrata da componenti onorari esperti nella materia, può escludersi che le violazioni riscontrate in occasione del sopralluogo delle forze dell'ordine culminato nel verbale di sequestro in data 11.03.2021 siano irreversibili, sia pure nell'ottica della durata del rapporto agrario. Al pari di quelle riscontrate nel 2016, si tratta di violazioni suscettibili di essere eliminate nel tempo accordato dalla legge, così da ripristinare la fertilità del fondo.
8 Né l'allegata gravità e rilevanza penale delle suddette violazioni risulta documentata dall'appellante quanto meno in merito agli sviluppi del procedimento penale che si assume essere scaturito (anche) dal verbale di accertamento e sequestro del 2021. Peraltro la rile- vanza penale della condotta dell'affittuario non implica automaticamente un giudizio di irre- versibilità della violazione, come ben spiegano le Sezioni unite nella sentenza 19.01.1993 n.
632, dalla cui massima ufficiale è utile estrapolare il riferimento alle “violazioni irreversibili, dal novero delle quali, peraltro, devono escludersi, ancorché integrino ipotesi di reato, le co- struzioni realizzate in violazione delle norme edilizie, sia perché trattasi di reato non perpe- trato direttamente in danno del concedente, sia perché le costruzioni stesse sono suscettibili di rimozione”.
Nemmeno convince il riferimento dell'appellante alla lesione del rapporto fiduciario – ben più pregnante nel rapporto di mezzadria, al quale infatti non si applica la sanatoria dell'art. 5
[così Cass.
8.03.1991 n. 2463] – quando non sia ancorato a dati oggettivi ai quali specifica- mente si riferisca il connotato della irreversibilità, ché altrimenti la perdita della fiducia legit- timerebbe una facoltà meramente potestativa con cui il locatore, sol che lo voglia, potrebbe sottrarsi alla disciplina dell'art. 5.
La sentenza impugnata va perciò confermata.
13. Spese del grado secondo soccombenza, regolate in base al DM 55\2014 e successive modifiche.
14. Non ricorrono i presupposti – di dolo o colpa grave – per la sollecitata condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
15. Sussistono i presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di di un ulteriore importo pari al Parte_1
contributo unificato se dovuto.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, sezione specializzata agraria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e , av- Parte_1 CP_1 CP_2
verso la sentenza della Sezione specializzata agraria del Tribunale di Santa Maria Capua Ve- tere 25.11.2022 n. 4308, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna la alla rifusione delle spese processuali del presente grado in Parte_1
favore di e , liquidate per ciascuno degli appellati in € 3.500,00 CP_1 CP_2
9 per compensi ed € 525,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15% oltre IVA e CPA;
c) dà atto che sussistono i presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di di un ulteriore Parte_1
importo pari al contributo unificato se dovuto.
Così deciso in Napoli il 19 marzo 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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