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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/10/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa AN OR Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2032 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 07.05.2025 da:
(C.F. , nata a [...] in data [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]919
e
(C.F. nato a Castelmassa (RO) in [...] Parte_2 C.F._2
31.12.1965 e residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Annalisa Speziali in Venezia –
Mestre, Piazzetta Mons. Olivotti, 9 (PEC , che li Email_1
rappresenta ed assiste come da procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo. ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 17.09.2025, in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025 si è riservato di riferire al
Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 17.09.2025, che di seguito si riproducono: “1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Venezia, in data 20.7.2002 con atto iscritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Venezia Atto di Matrimonio n. 107/p.1/uff.1/2002, e ordinare al Comune di Venezia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. Assegnare la casa coniugale sita in Venezia, Castello, 919 al piano secondo, di proprietà dei genitori della ricorrente, con gli arredi ivi presenti e le relative pertinenze, alla signora che continuerà ad abitarvi con i figli i quali, seppur Parte_1
maggiorenni, non sono ancora autosufficienti sotto il profilo economico.
3. e Per_1 Per_2
, data la loro età, gestiranno in autonomia la frequentazione con il papà. 4.
[...] [...]
, contribuirà al mantenimento ordinario dei figli e sino al Parte_2 Per_1 Per_2
raggiungimento della loro autosufficienza economica, versando alla signora
[...]
in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo mensile di €.80,00 per Pt_1
e di €.170,00 per (e quindi €.250,00 complessivamente), somma sottoposta a Per_1 Per_2
rivalutazione secondo gli indici ISTAT come per legge.
5. Il padre altresì tratterrà a proprio carico, o rimborserà alla madre per il caso di anticipazione, il 33 % delle spese straordinarie sostenute per i figli, come individuate dal Protocollo del Tribunale di Venezia che si intende qui integralmente riportato.
6. Dichiarare i signori e Parte_1 Parte_2
economicamente indipendenti e autosufficienti con esclusione di ogni e qualsivoglia assegno divorzile a carico dell'uno o dell'altra.”.
Per il P.M. intervenuto: “accoglimento del ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 20.07.2002 contratto matrimonio con rito civile in Venezia era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 28.09.2023, data dell'avvenuta comparizione avanti Giudice delegato nella procedura di separazione consensuale (R.G.
7923/2023) omologata con sentenza del Tribunale di Venezia n. 1910/2025, pubbl.
02.11.2023.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione dello scioglimento del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 17.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 28.09.2023, data dell'udienza di comparizione avanti Giudice delegato, sostituita dal deposito di note scritte, nella procedura di separazione consensuale (R.G. 7923/2023) omologata con sentenza del
Tribunale di Venezia n. 1910/2025, pubbl. 02.11.2023.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse materiale dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20.07.2002 da Parte_1
e , trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di Venezia Parte_2
al n.107, parte I, Uff.1, dell'anno 2002; - Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.10.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa AN OR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa AN OR Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2032 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 07.05.2025 da:
(C.F. , nata a [...] in data [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]919
e
(C.F. nato a Castelmassa (RO) in [...] Parte_2 C.F._2
31.12.1965 e residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Annalisa Speziali in Venezia –
Mestre, Piazzetta Mons. Olivotti, 9 (PEC , che li Email_1
rappresenta ed assiste come da procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo. ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 17.09.2025, in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025 si è riservato di riferire al
Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 17.09.2025, che di seguito si riproducono: “1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Venezia, in data 20.7.2002 con atto iscritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Venezia Atto di Matrimonio n. 107/p.1/uff.1/2002, e ordinare al Comune di Venezia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. Assegnare la casa coniugale sita in Venezia, Castello, 919 al piano secondo, di proprietà dei genitori della ricorrente, con gli arredi ivi presenti e le relative pertinenze, alla signora che continuerà ad abitarvi con i figli i quali, seppur Parte_1
maggiorenni, non sono ancora autosufficienti sotto il profilo economico.
3. e Per_1 Per_2
, data la loro età, gestiranno in autonomia la frequentazione con il papà. 4.
[...] [...]
, contribuirà al mantenimento ordinario dei figli e sino al Parte_2 Per_1 Per_2
raggiungimento della loro autosufficienza economica, versando alla signora
[...]
in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo mensile di €.80,00 per Pt_1
e di €.170,00 per (e quindi €.250,00 complessivamente), somma sottoposta a Per_1 Per_2
rivalutazione secondo gli indici ISTAT come per legge.
5. Il padre altresì tratterrà a proprio carico, o rimborserà alla madre per il caso di anticipazione, il 33 % delle spese straordinarie sostenute per i figli, come individuate dal Protocollo del Tribunale di Venezia che si intende qui integralmente riportato.
6. Dichiarare i signori e Parte_1 Parte_2
economicamente indipendenti e autosufficienti con esclusione di ogni e qualsivoglia assegno divorzile a carico dell'uno o dell'altra.”.
Per il P.M. intervenuto: “accoglimento del ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 20.07.2002 contratto matrimonio con rito civile in Venezia era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 28.09.2023, data dell'avvenuta comparizione avanti Giudice delegato nella procedura di separazione consensuale (R.G.
7923/2023) omologata con sentenza del Tribunale di Venezia n. 1910/2025, pubbl.
02.11.2023.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione dello scioglimento del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 17.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 28.09.2023, data dell'udienza di comparizione avanti Giudice delegato, sostituita dal deposito di note scritte, nella procedura di separazione consensuale (R.G. 7923/2023) omologata con sentenza del
Tribunale di Venezia n. 1910/2025, pubbl. 02.11.2023.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse materiale dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20.07.2002 da Parte_1
e , trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di Venezia Parte_2
al n.107, parte I, Uff.1, dell'anno 2002; - Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.10.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa AN OR