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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 6146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6146 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 5530 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 9.1.2025, con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica, vertente
TRA
(c.f. e p.i. ), e per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1
( codice fiscale ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_2 P.IVA_2
Piselli, giusta procura in atti
ATTRICE
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Lorenzo Mattiocco, giusta procura in atti
CONVENUTA
NONCHÉ
, (c.f. ) e (cf. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Magliocchetti, giusta procura C.F._3
in atti
CONVENUTI
NONCHÉ
(c.f. e CP_4 C.F._4 Controparte_5
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Borda, per procura in CodiceFiscale_5
atti
CONVENUTI
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e simulazione
1 Conclusioni per : “in via principale, in accoglimento della domanda Parte_1
di simulazione assoluta, accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1414, co. 1,
e 1416, co. 2, c.c. la nullità, la inesistenza o comunque l'inefficacia del verbale di separazione del Tribunale di Roma in esecuzione degli accordi del 25 giugno 2012 reg. gen. 72907/2011 avente ad oggetto la separazione personale tra i sigg. e la sig.ra Controparte_5 CP_1
con riferimento agli accordi patrimoniali ed alla relativa cessione dei beni, unitamente
[...] all'atto di cessione di diritti del 28 gennaio 2018 rep. n. 233137 – racc. 10622 a rogito notaio dott.ssa intercorso tra il sig. la sig.ra Persona_1 Controparte_5 CP_1
la sig.ra ed il sig. per le ragioni dedotte in narrativa,
[...] Controparte_2 Controparte_3
con conseguente ordine al competente Conservatore dei RR.II. di annotazione della emananda sentenza dichiarativa della simulazione assoluta e ordine agli Uffici competenti di provvedere
a tutte le dovute iscrizioni, trascrizioni e volture;
in via subordinata
- in accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria, accertare e dichiarare
l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., nei confronti della
[...]
società a responsabilità limitata con unico socio, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., e per essa della in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 dell'atto di cessione di diritto del 28 gennaio 2018 a rogito del Notaio dr.ssa Persona_2
Rep. 233137, Racc. 10622, trascritto il 16 febbraio 2018, reg. gen. n. 1107, reg.
[...]
part. n. 932, intercorso tra il sig. e la sig.ra ed i figli Controparte_5 Controparte_1
ed per le ragioni dedotte in narrativa, con conseguente ordine Controparte_2 Controparte_3
al competente Conservatore dei RR.II. di annotazione della emananda sentenza dichiarativa della revocatoria e ordine agli Uffici competenti di provvedere a tutte le dovute iscrizioni, trascrizioni e volture. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A.,
C.P.A. e rimborso spese generali come per legge'.”
Conclusioni per : “ Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma adito, previa ogni Controparte_1
più opportuna declaratoria del caso e di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, in accoglimento della comparsa di costituzione e risposta proposta, per tutti i motivi su esposti, 1) in via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza della legittimazione attiva della per la totale mancanza probatoria Parte_3
relativamente all'acquisto e alla titolarità del credito controverso, nonché per la totale inidoneità della documentazione allegata all'atto di citazione;
2 2) nel merito rigettare ogni diversa domanda formulata, in via principale e in via subordinata, da nei confronti della Sig.ra in quanto, non Parte_3 CP_1
provata, infondata in fatto e in diritto, generica e contraddittoria;
Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di ulteriori deduzioni istruttorie ai sensi
e nei termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., dei quali si chiede fin d'ora la concessione.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Conclusioni per ed “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma adito, Controparte_2 Controparte_3
previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, in accoglimento della comparsa di costituzione e risposta proposta, per tutti i motivi su esposti, 1) in via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza della legittimazione attiva della per mancanza di prova del Parte_3 diritto ceduto, nonché per l'inidoneità della documentazione allegata all'atto di citazione;
2) nel merito rigettare ogni diversa domanda formulata, in via principale e in via subordinata, da ei confronti dei sigg.ri e , Parte_3 Controparte_2 Controparte_3
in quanto, non provata, infondata in fatto e in diritto, generica e contradditoria;
Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di ulteriori deduzioni istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., dei quali si chiede fin d'ora la concessione. Con vittoria di spese ed accessori di legge e con condanna dell'attore ex art. 96
c.p.c. per o descritti comportamenti. ”
Conclusioni per e “1) in via preliminare e pregiudiziale CP_4 Controparte_5
accertare e dichiarare la carenza della legittimazione attiva della Parte_3
per mancanza di prova del diritto ceduto, nonché per l'inidoneità della documentazione
[...] allegata all'atto di citazione;
2) Sempre in via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della sig.ra ; CP_4
3) Sempre in via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare la nullita' dell'atto di citazione per mancanza assoluta dei requisiti prescritti dall'art 164 cpc,
2) nel merito rigettare ogni diversa domanda formulata, in via principale e in via subordinata, da nei confronti dei sigg.ri e , Parte_3 Controparte_5 CP_4
in quanto, non provata, infondata in fatto e in diritto, generica e contradditoria;
3 Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di ulteriori deduzioni istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., dei quali si chiede fin
d'ora la concessione.
Con vittoria di spese ed accessori di legge e con condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. per o descritti comportamenti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti storici e processuali posti a fondamento della domanda
1.1 una società a responsabilità limitata con socio unico Parte_1
costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata (la “Legge sulla
Cartolarizzazione”), e per essa, quale mandataria, la (nuova denominazione Parte_2
assunta da citava in giudizio Parte_4 Controparte_5 Controparte_1 CP_3
e formulando nei loro confronti conclusioni conformi
[...] Controparte_2 CP_4
a quelle sopra trascritte e proponendo dunque, in via principale, domanda di simulazione assoluta ex art 1414 c.c. e, in via subordinata, domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto meglio descritto in seguito.
A sostegno della propria domanda parte attrice premetteva:
-che nel verbale di separazione personale tra e omologato Controparte_1 Controparte_5
dal Tribunale di Roma in data 12.7.2012 (in atti, all. 5a atto introduttivo), al punto 5 le parti statuivano che l'immobile sito in Località PO ON (RI), in quel momento in comunione, sarebbe passato alla signora la frazione dell'immobile sito in Roma, Via Marcianise CP_1
n. 25 int. 8, nonché la quota dell'immobile sito in GN (FR) e la quota dell'immobile sito in
Torvajanica, Viale delle Meduse, tutte ricevute dal sig. in eredità, sarebbero passate ai CP_5
figli e CP_3 CP_2
-che con atto di cessione dei diritti a rogito del notaio dott.ssa Controparte_5 Persona_2
del 24 gennaio 2018, trascritto il 16 febbraio 2018, rep. N. 233137, Raccolta n.
[...]
10622 (in atti, all.5b atto introduttivo), in esecuzione degli accordi di cui al verbale di separazione sopracitato, trasferiva a ex moglie e figli i seguenti diritti relativi a porzioni immobiliari site nei comuni di Rieti, Roma e Pomezia, testualmente e precisamente: A) a favore della signora , relativamente alle porzioni immobiliari site nel Comune di Controparte_1
Rieti, Via Cavone n.ri 12/14, località Vascone, facenti parte del fabbricato, con annessa corte pertinenziale, composto di due apparta menti e magazzini, sito in Comune di Rieti, Via Cavone
n.ri 12/14, località Vascone precisamente: i diritti pari ad 1/4 (un quarto) indiviso dell'appartamento posto al piano terra composto di ingresso-corridoio, soggiorno, due camere,
4 cucina, bagno e balcone, confinante con distacco verso proprietà e/o eredi Controparte_6
aventi causa, con proprietà e/o eredi aventi causa, con Via Cavone, salvo altri;
i Persona_3
diritti pari ad 1/4 (un quarto) indiviso dell'appartamento posto al piano primo al quale si accede mediante scale esterne, composto di ingresso, disimpegno, soggiorno, due camere, cucina, bagno e balcone, confinante con distacco verso proprietà e/o eredi aventi causa, Controparte_6
con proprietà e/o eredi aventi causa, con Via Cavone, “salvo altri”; B) a favore Persona_3
dei figli e , relativamente alla porzione immobiliare facente Controparte_2 Controparte_3
parte del fabbricato sito in Roma, Via Marcianise n. 25, i diritti lui spettanti pari a1/6 (un sesto) indiviso, gravato del diritto di abitazione legale a favore della signora nata ad CP_4
GN il 22 aprile 1933, e precisamente: i diritti pari ad 1/6 (un sesto) indiviso, come sopra gravati del diritto di abitazione legale, dell'appartamento si to al quarto piano della scala A, distinto con il numero interno 8, composto di ingresso, tre camere, bagno, cucina e due balco ni, confinante con Via Marcianise, proprietà e Persona_4 Persona_5
pianerottolo, appartamen to interno 7 (set te), “salvo altri”; relativamente a porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Pomezia, Frazione Torvaianica, Lungomare delle Meduse n.
67, i diritti lui spettanti, pari ad 1/3 (un terzo) indiviso cedeva: i diritti pari ad 1/3 (un terzo) indiviso dell'appartamento sito al primo piano, di stinto con il numero interno 2 (due), composto di ingresso, corridoio, due camere, cameretta, bagno, ripostiglio e balcone, confinante con pia ne rottolo, con proprietà o aventi causa, con area condominiale per due lati, “salvo altri”; Per_6
i diritti pari ad 1/3 (un terzo) indiviso del garage, sito al piano seminterrato, distinto con la lettera "E" confinante con proprietà o aventi causa, spazio di manovra, proprietà Per_7
aventi causa, “salvo altri”; Per_8
-che, al momento dell'alienazione dei predetti beni, il sig. era fideiussore della Controparte_5
società attrice in forza di due atti di fideiussione l'uno del 4.05.2006 e l'altro del 18.02.2009
(all.
6 -7 atto introduttivo), in favore di e Controparte_7 Controparte_8
(il cui credito veniva infine ceduto alla relativamente
[...] Parte_1
ai vari contratti bancari in relazione alle linee di credito ed ai contratti bancari come pure al contratto di finanziamento chirografario concesso dalla banca in data 11.06.2008 alla Nous
Informatica s.r.l., società di cui il medesimo sig. era Amministratore Unico e nella cui CP_5
qualità aveva stipulato il medesimo contratto;
-che, pertanto, i predetti atti erano da ritenersi fraudolenti, in quanto conclusi ad evidente finalità di sottrarre i beni dalla garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. e quindi di evitare le azioni esecutive dei creditori;
5 -che per recuperare le somme di cui alle operazioni economiche sopra citate la società attrice
(ivi denominata quale ) e, per essa quale mandataria , proponeva Controparte_7 Parte_5
ricorso per decreto ingiuntivo, che veniva emesso in data 17.3.2017 (all. 8 atto introduttivo, in atti);
-che l'opposizione al detto decreto, azionata da veniva respinta con sent. del Controparte_5
7.10.2022, che confermava l'importo dovuto alla società attrice pari a € 2.610.489,77 (all.9 atto introduttivo, in atti);
-che la società attrice non aveva ancora ricevuto ristoro economico da parte del debitore e che, nelle more, era venuta a conoscenza degli atti di cessione anzi detti;
-che doveva ritenersi integrata l'ipotesi di simulazione in ragione di più elementi indizianti: il sig. era rimasto nella presunta disponibilità degli immobili riservando il diritto di CP_5
abitazione vita natural durante in favore di sua madre ( , pertanto, assicurandosi CP_4
in concreto, la disponibilità dei beni, tuttavia cedendo la titolarità del diritto di proprietà a moglie e figli per farlo uscire fittiziamente dal proprio patrimonio e sottrarlo alla garanzia dei creditori;
il vincolo di parentela particolarmente stretto fra alienante e riceventi (atteso che la cessione era avvenuta in favore della moglie e dei due figli), la gratuità dell'atto di cessione;
nonché la sequenza con la quale gli atti si erano succeduti (il aveva sottoscritto l'accordo CP_5
di separazione in data 25.6.12 e vi aveva dato seguito il 24.1.2018 e, dunque, in epoca successiva rispetto alle fideiussioni assunte nel 2006 e nel 2009 e in epoca successiva rispetto a quando la società della quale il era a.u. si era resa inadempiente, circostanza nota allo CP_5
stesso);
-che, ove non fossero stati riconosciuti integrati gli estremi della simulazione, poteva, in via subordinata, accogliersi la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c., atteso che la cessione impugnata (conclusa il 24.1.2018), atto a titolo gratuito, era stata conclusa posteriormente al sorgere dell'obbligazione (2006) e potevano rinvenirsi nelle operazioni elencate sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo della domanda di revocatoria.
Si costituivano tempestivamente e , concludendo per il rigetto Controparte_2 Controparte_3
delle domande attoree. Allegavano, eccepivano e deducevano:
-in via pregiudiziale il difetto di legittimazione attiva della società attrice, la quale non aveva dato prova della titolarità della posizione creditoria, utile ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria. A tal proposito, i convenuti deducevano che la società attrice si era limitata ad evidenziare di essere succeduta a titolo particolare ad originaria creditrice, in Controparte_7
forza di atto di cessione in blocco di un portafoglio di crediti pecuniari meglio specificati nell'atto introduttivo e che, a riprova della titolarità dei detti crediti, la società produceva non
6 copia della Gazzetta Ufficiale bensì il mero estratto del sito www.gazzettaufficiale.it, richiamante la G.U. parte seconda n. 93 dell'8 agosto 2017 (all.4 atto costitutivo). I convenuti evidenziavano, inoltre, che l'allegato all'atto di citazione n.4, prodotto dalla società attrice a riprova del credito, si presentava quale documento informale, non di formazione certa, deducevano, pertanto, come non potesse dirsi raggiunta la prova della titolarità del credito in capo alla società attrice, così come richiesto dall'art.58 c.2 TUB.
I convenuti evidenziavano, inoltre, come sulla medesima Gazzetta Ufficiale, lo stesso giorno, venivano pubblicate ulteriori due cessioni effettuate da per rapporti di apertura Controparte_7
di credito in sofferenza, accese nel medesimo periodo temporale oggetto d'accertamento tra il
1971 e il 2016, rispettivamente a favore di ONIF Finance S.r.l. e a Controparte_9
e che, dunque, il rapporto creditorio oggetto del procedimento sarebbe potuto essere ricompreso nelle cessioni sopradette.
Relativamente alla domanda di simulazione, i convenuti chiedevano il rigetto, opponendo le seguenti argomentazioni: i convenuti non erano parte dell'atto ritenuto simulato da controparte, ovvero il verbale di separazione, tanto più che all'epoca di sottoscrizione del verbale la ON era appena maggiorenne ed il convenuto addirittura minorenne, dunque incapace d'agire. Sotto il profilo della conoscenza del pregiudizio arrecato dai creditori da parte dei convenuti, la società attrice non aveva offerto prova sufficiente. Deducevano, a tal proposito, che il rapporto di parentela fra le parti non poteva ritenersi indiziante dell'accordo simulatorio e che l'atto di attribuzione dei beni dal padre ai figli non poteva ritenersi gratuito, potendo riscontrarsi onerosità dello stesso nel mantenimento differito offerto dal padre ai figli.
In relazione all'azione revocatoria, domandata dagli attori in via subordinata , i convenuti lamentavano l'assenza di prova da parte della società attrice ed invero: relativamente alla scientia fraudis, la stessa non poteva rinvenirsi in capo ai convenuti, figli delle parti, in quanto meri destinatari dell'atto di attribuzione e non compartecipi allo stesso;
ugualmente non poteva dirsi provata la natura gratuita dell'atto di cessione dei beni né eventualmente la compartecipazione fraudolenta dei figli convenuti ex art. 2901 c.1 n.2 c.c.
Si costituiva in giudizio anche la ON , chiedendo anch'ella il rigetto Controparte_1
delle domande formulate da parte attrice.
A sostegno delle proprie conclusioni, proponeva argomentazioni analoghe Controparte_1
a quelle prospettate da e in ordine al difetto di legittimazione Controparte_2 Controparte_3 attiva in capo alla società attrice. In merito all'azione di simulazione, la ON deduceva che la società attrice fondava la propria domanda su tre presupposti di fatto: la disponibilità degli immobili rimasta in capo al il rapporto di parentela intercorrente tra le parti e la CP_5
7 natura gratuita dell'atto di cessione dei diritti, tuttavia tutti e tre erronei. Ed invero, relativamente alla disponibilità degli immobili, questi ultimi erano utilizzati dalla e dai CP_1
suoi figli prima del 2012, fatto salvo l'immobile di Roma, Via Marcianise n. 25, su cui, come da accordi, era concesso usufrutto alla madre del gli altri immobili venivano, di comune CP_5
accordo in fase di separazione, donati ai figli al fine di un loro mantenimento. Quanto al rapporto di parentela intercorrente fra le parti, lo stesso non poteva considerarsi elemento significativo, avuto specifico riguardo alla circostanza che i detti accordi venivano presi in sede di una separazione personale fra le parti. Infine, l'atto di trasferimento immobiliare contenuto nell'atto di separazione, e oggetto di causa, non era da ritenersi gratuito in quanto la mancanza di corrispettivo era volta a regolare i rapporti patrimoniali tra coniugi;
a tal proposito la ON rilevava che nei fatti il corrispettivo del trasferimento doveva rinvenirsi nel mantenimento offerto in soluzione differita ai figli. Evidenziava, inoltre, come l'assegno dovuto dal alla veniva erogato solo parzialmente, come da precetti notificati e allegati CP_5 CP_1
(all. 6 comparsa di costituzione), ciò denotando l'assenza di un accordo fra le parti finalizzato alla distrazione dei beni. A riprova della volontà della ON di interrompere le interazioni col la stessa produceva la sentenza di divorzio fra le parti (all.7 comparsa costituzione). CP_5
Relativamente alla domanda di azione revocatoria, la ON ribadiva che l'atto di trasferimento dei beni dal padre ai figli non doveva considerarsi gratuito bensì oneroso in quanto rappresentava una forma di mantenimento paterno. Quanto ai presupposti della scientia fraudis e partecipatio fraudis in capo alla ON, gli stessi non potevano dirsi raggiunti atteso che la ON veniva ufficialmente a conoscenza dei debiti contratti dall'ex marito solo successivamente agli accordi di separazione.
Si costituivano in giudizio anche i convenuti e , chiedendo CP_4 Controparte_5
anch'essi il rigetto delle domande formulate da parte attrice.
A sostegno delle proprie conclusioni, e proponevano CP_4 Controparte_5
argomentazioni analoghe a quelle prospettate dal e in ordine al Controparte_2 Controparte_3
difetto di legittimazione attiva in capo alla società attrice. Eccepivano, tuttavia, il difetto di legittimazione passiva in capo ad per mancanza assoluta di petitum e causa CP_4
pedendi in relazione alla posizione della stessa da parte della società attrice e chiedevano, a tal proposito, la condanna per lite temeraria nei confronti della atteso Parte_1 che la ON era meramente titolare del diritto d'abitazione di uno dei cespiti oggetto dell'atto.
In ordine alla domanda di simulazione assoluta, i convenuti eccepivano che l'accordo di separazione (raggiunto in seguito alla presentazione di un ricorso per separazione giudiziale)
8 era antecedente rispetto ai solleciti di pagamento effettuati da (dante causa Controparte_7 dall'attrice) nei confronti del I convenuti evidenziavano come la separazione fosse CP_5
avvenuta nel 2012 laddove il trasferimento dei beni nel 2018.
Quanto alla richiesta di revocatoria degli atti di cessione , i convenuti ribadivano, sulla scorta delle motivazioni degli altri convenuti, la totale assenza della scientia fraudis e della partecipatio fraudis in capo ai familiari del evidenziando che gli stessi erano estranei CP_5
alle vicende professionali del padre.
All'udienza del 6.7.23, comparivano tutte le parti, la società attrice eccepiva la costituzione tardiva dei convenuti e, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini ex art. 183 c.6 c.p.c.
Con la mem. ex art. 183 c.6 n.1 la società attrice eccepiva la tardività dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva in capo alla chiedendo, a tal proposito, Parte_1 la condanna per lite temeraria dei convenuti, rilevando tra l'altro la tardività della costituzione della ON eccezione tuttavia da considerarsi priva di rilevanza in Controparte_1
questa sede non avendo i convenuti formulato alcuna eccezione in senso stretto.
All'udienza del 17.11.23, in difetto di richieste istruttorie , la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza cartolare del 9.1.25 la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. , sulle conclusioni come in epigrafe trascritte .
2. Sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva di CP_4
L'eccezione è infondata atteso che la stessa risulta evocata in giudizio al solo fine della litis denuntiatio , in quanto pur non avendo la preso parte all'atto di cessione di CP_4
diritti immobiliari impugnato posto in essere in esecuzione degli accordi di separazione (vedi atto notarile del 24.1.2018, doc. 5b allegato alla citazione ) ed avente ad oggetto 1/6 dell'immobile sito in Roma via Marcianise 25, ella è titolare della restante parte e beneficiaria, sulla quota ceduta dal ai propri figli, di diritto di abitazione. CP_5
3. Sulla eccezione di difetto di legittimazione attiva della Parte_1
Riguardo alla pretesa decadenza dalla facoltà della relativa proposizione, per essersi costituiti tardivamente tutti i convenuti , si osserva che la questione concernente l'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (salvo il caso del suo riconoscimento esplicito o implicito da parte del convenuto); con la conseguenza che la sua negazione si configura come una mera difesa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta al termine di decadenza previsto, nell'opposizione allo stato passivo, dall'art. 99,
9 commi 6 e 7, l.fall., ma può essere fatta valere anche oltre il termine dettato dalle predette disposizioni e rilevata d'ufficio dal giudice. (Cass. Sez. 1, 11/09/2024, n. 24375).
L'eccezione pur ammissibile è , tuttavia, infondata .
Ed invero, per consolidato orientamento giurisprudenziale, va premesso che in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della CA d'AL (così Cass.29872/2024, Cass. n.
10860/2024; Cass. n. 4277/2023; Cass. n. 17944/2023).
Avuto riguardo all'estratto prodotto dalla società attrice nell'all.
4 - atto di citazione, la prova circa la titolarità dei rapporti di credito in capo alla può ritenersi Parte_1
raggiunta. Ed infatti in relazione alle caratteristiche contenute e presenti nella Gazzetta Ufficiale
è possibile individuare il credito per cui è causa, come compreso nella cessione in questione avuto riguardo alla natura ed epoca di insorgenza.
In ogni caso poi il decreto ingiuntivo n. 6341/2017 del Tribunale di Roma (doc. 2 seconda memoria istruttoria – già doc. 8 atto di citazione) ha trovato conferma, all'esito del Pt_2
giudizio di opposizione nel quale è intervenuta ai sensi dellart.111 c.p.c. la cessionaria
[...]
, nella sentenza del Tribunale di Roma n. 14584/2022 (doc. 9 atto di citazione) Parte_1
pronunziata anche nei confronti della cessionaria , la quale ha dimostrato altresì di avere la disponibilità del titolo esecutivo (cfr. doc. 2 seconda memoria istruttoria . E d'altronde Pt_2
alcuna contestazione in ordine alla titolarità del credito in capo alla ha ivi Parte_1 sollevato l'opponente CP_5
3. Sulla domanda principale
La domanda di simulazione assoluta proposta in via principale da parte attrice è infondata.
Si evidenzia, infatti, che l'accertamento della simulazione del contratto richiede che chi agisce in giudizio alleghi e provi l'esistenza di una comune volontà finalizzata, oltre che a creare una situazione di apparenza negoziale esteriore, a non produrre alcun effetto giuridico nei rapporti fra le parti o a produrre un effetto ulteriore (contratto dissimulato).
10 Inoltre, qualora la domanda di accertamento provenga da terzi, come nel caso di specie, la predetta prova può essere fornita anche a mezzo presunzioni, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c., da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale (Cassazione civile, sez. I, 26 novembre 2008, n. 28224).
Nella specie, non risulta tuttavia provato che il trasferimento dei beni immobiliari dal a CP_5
moglie e figli, con diritto di abitazione alla propria madre, sia avvenuto sulla base della comune volontà sopra individuata.
Infine , l'accertamento della simulazione assoluta determina la nullità del negozio o del contratto, per anomalia della causa rispetto allo schema tipico che ne giustifica il riconoscimento normativo. (Cass. 7459/2018). Nel caso di specie, come evidenziato nell'atto stesso, “trattandosi di trasferimento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.” pag.7/40 dell'atto del notaio del 24.1.2018, rep. Persona_2
233137 (all.5b- atto di citazione), non è dato rinvenirsi alcun accordo simulatorio . E d'altronde l'attrice fonda la tesi della simulazione sulla indimostrata circostanza che il debitore sarebbe rimasto nella disponibilità dei beni .
4. Sulla domanda subordinata
4.1 La domanda di revocatoria ordinaria, proposta in via subordinata dalla Parte_1
trova accoglimento per le ragioni che seguono.
[...]
Si premette in iure che l'azione revocatoria è volta ad ottenere una dichiarazione di inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio compiuti in pregiudizio alle ragioni del creditore e ciò al fine di impedire che il patrimonio del debitore possa, per effetto di negligenza o dolo dello stesso, subire diminuzioni tali da compromettere la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740
c.c.
Ed invero, l'art. 2901, co. 1, c.c. recita: "Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione
o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione".
Non è invece necessaria, negli atti a titolo gratuito, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, la cd. "partecipatio fraudis".
11 Dunque, ai fini dell'accoglimento della domanda è necessaria la concorrente ricorrenza dei presupposti previsti dalla citata norma, che possono essere così sintetizzati: i) la ragione di credito;
ii) il compimento, da parte del debitore, di un atto di disposizione del patrimonio;
iii) il pregiudizio delle ragioni creditorie (c.d. eventus damni); iv) l'elemento soggettivo (cd. scientia damni).
Inoltre, l'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti" (Cass. civ. Sez. III Ord., 15/04/2019, n. 10443). Il trasferimento della proprietà di un bene, in adempimento di un accordo tra coniugi nell'ambito di una separazione giudiziale, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo ha recepito, giacché quest'ultima spiega efficacia meramente dichiarativa, non incidente sulla natura contrattuale di tale accordo. (Cass. Sez. 3, 07/10/2024, n. 26127).
Venendo al caso de quo, e anticipando ciò che meglio si dirà, devono ritenersi integrati in capo a tutti i convenuti gli elementi richiesti quali presupposti necessari per l'esperimento dell'azione revocatoria.
4.2 Partendo dal primo requisito, va preliminarmente rilevato che risultava Controparte_5
fideiussore della società Nous Informatica s.r.l. già in data 4.5.2006 (all. 6 atto di citazione), nonché in data 18.2.2009 (all.7 atto di citazione) e che la detta società, con sent. 834/2013 del
20.11.2013 del Tribunale di Roma, veniva dichiarata fallita;
tra l'altro, a seguito di ricorso ad opera della società creditrice veniva emesso decreto ingiuntivo del 17.3.2017 prodotto in atti per una somma pari a 2.610.489,77 oltre accessori, di cui euro 1.663.066,09 quale saldo debitorio del conto corrente 418260, euro 790.314,73 quale saldo debitorio del conto corrente n. 4990408 ed euro 157.108,95 quale saldo debitorio del finanziamento chirografario n.
1001640260, rapporti tutti intrattenuti dalla società Nous Informatica s.r.l.,successivamente fallita, con e garantiti dalla fideiussione omnibus rilasciata dal sig. in Controparte_7 CP_5
12 data 18.2.2009 fino ad un massimale di euro 4.000.000,00, così come indicato nella sent.14584/2022, in atti.
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità afferma, con orientamento consolidato, che l'art. 2901 c.c., ha accolto una nozione lata di credito sicché anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di un credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (ex multis, Cassazione civile, sez. un., 18 maggio 2004, n.
9440; Cassazione civile, sez. III, 9 febbraio 2012, n. 1893; Cassazione civile, sez. III, 14 maggio 2013, n. 11573; Cassazione civile, sez. III, 7 maggio 2014, n. 9855).
Pertanto, per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente l'esistenza di una semplice ragione o aspettativa di credito, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione che non persegue scopi restitutori (Cassazione civile, sez. III, 15 novembre 2016, n. 23208), non rilevando in tal senso l'impugnazione del alla sentenza sopracitata. CP_5
Quanto alle deduzioni inerenti le difese spiegate nel giudizio di opposizione e in particolar modo quelle relative alla eccepita nullità parziale della fideiussione e quindi alla insussistenza del credito, deve ricordarsi che ogni accertamento in merito al credito tutelato è svolto in questa sede incidenter tantum , ed è esclusivamente finalizzato ad ottenere l'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore, ma non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente (Cass. Sez. 1, 12/07/2013, n. 17257; in senso conforme Cass. 3369/2019 ).
A tal proposito deve poi pure rilevarsi come le difese spiegate dai convenuti circa la nullità parziale della fideiussione sono state disattese anche dal Tribunale di Roma nella pronuncia dianzi citata .
Alla luce di tali principi, dunque , non vi è dubbio circa la sussistenza della ragione di credito idonea a legittimare la proposta domanda di revoca .
4.3 Ancora, pacifica e non contestata è la sussistenza dell'atto di disposizione patrimoniale stante l'atto redatto dinanzi al notaio Rep. n. 233137, in esecuzione degli Persona_2
accordi di cui al verbale del Tribunale di Roma - Volontaria Giurisdizione in data 25 giugno
2012 reg. gen. n. 72907/2011, avente ad oggetto la separazione personale tra gli stessi CP_5
e omologata dal Tribunale Civile di Roma in data 12 luglio 2012
[...] Controparte_1
( vedi atto di cessione diritti immobiliari che espressamente richiama il verbale di separazione consensuale doc. 5a e 5b allegati alla citazione ).
13 Giova precisare sul punto che l'effetto traslativo e quindi l'atto di disposizione patrimoniale oggetto di revoca va individuato nell'atto notarile di cessione del 2018 e quindi, analogamente a quanto affermato dalla Cassazione in tema di revocatoria di contratto preliminare di vendita di un immobile, l'atto assoggettabile a revocatoria è il contratto definitivo e pertanto, la sussistenza del presupposto dell' "eventus damni" per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti ( vedi Cass. n. 15215 del
12/06/2018).
Nella specie sarà , pertanto, necessario valutare la sussistenza di detto elemento psicologico in capo al debitore e all'ex coniuge, che quegli accordi di separazione hanno concluso, risultando i due figli -in quella sede - meri beneficiari dell'accordo .
Può farsi a tal fine ancora riferimento ai principi espressi in tema di preliminare di vendita: “in tema di azione revocatoria ordinaria del contratto di compravendita per persona da nominare, la verifica dello stato soggettivo del terzo, ai sensi dell'art. 2901, primo comma, n. 2, ultima parte, c.c., va effettuata, in via di priorità, con riferimento alla posizione dello stipulante in occasione della conclusione del contratto preliminare contenente la riserva di "electio amici", mentre il controllo dello stato soggettivo del terzo nominato va effettuata solo nell'ipotesi in cui il primo giudizio nei confronti dello stipulante abbia dato esito negativo. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in una fattispecie relativa ad un immobile oggetto di pignoramento trascritto anteriormente alla trascrizione del contratto definitivo, ma posteriormente a quella del preliminare, aveva esclusivamente e direttamente indagato lo stato soggettivo del terzo nominato, senza previamente verificare quello dello stipulante al momento della conclusione del contratto preliminare)”. (Cass., 14/05/2024, n. 13265) .
L'atto deve essere qualificato come atto a titolo oneroso in quanto gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti reciproche attribuzioni patrimoniali e concernenti beni mobili o immobili, rispondono, di norma, a uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale, che svela una sua tipicità propria, la quale, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., può connotarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità oppure di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza,
o meno, nel concreto, dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati, anche solo riflessi, patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale. (Cass. Sez. 3,
30/12/2023, n. 36562) ; per stabilire se il trasferimento immobiliare posto in essere da
14 un coniuge in favore dell'altro in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale costituisca atto solutorio dell'obbligo di mantenimento, assume rilevanza la disparità economica tra i coniugi, la quale deve essere dedotta non solo dalla valutazione dei redditi, ma da ogni altro elemento di carattere economico, o suscettibile di apprezzamento economico, idoneo ad incidere sulle condizioni delle parti ( Cass. 17908 / 2019).
Nella specie emerge l'esigenza di supporto economico ai figli e alla ex coniuge , del resto non contrastata da differenti evidenze , che l'accordo relativo all'attribuzione patrimoniale doveva soddisfare, in un quadro quindi sicuramente solutorio degli obblighi di mantenimento .
Quanto al pregiudizio arrecato, attraverso tale atto dispositivo, alle ragioni creditorie della società attrice (c.d. eventus damni), occorre anzitutto ricordare che esso deve essere valutato con riferimento alla data del compimento dell'atto di alienazione impugnato( atto notarile di cessione di diritti ), che costituisce appunto l'atto che si assume pregiudizievole.
Inoltre, a fondamento dell'azione revocatoria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito. L'atto idoneo a rendere più incerto o difficile il soddisfacimento del credito può, peraltro, consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso (Cassazione civile, sez. III, 18 marzo 2005, n. 5972).
In riferimento alla prova dell'elemento costitutivo in esame, va poi precisato che l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. È invece il debitore a dover provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà
Cassazione civile, sez. III, 29 marzo 2007, n. 7767)
Nel caso di specie, appare evidente che l'atto dispositivo ha comportato una modifica quantitativa del patrimonio del disponente (essendosi lo stesso spogliato dei propri beni immobili) idonea a rendere più incerta o anche soltanto più difficoltosa la realizzazione del credito, dovendosi evidenziare come l'accordo di separazione sia stato realizzato nel 2012, in epoca successiva dunque alla contrazione dei debiti da parte di , da intendersi Controparte_5
nei termini che si andranno qui di seguito a specificare ( vedi paragrafo 4.4.).
D'altra parte, a fronte di quanto allegato da parte attrice circa l'inconsistenza del residuo patrimonio del debitore, i convenuti non hanno provato l'esistenza di ulteriori beni idonei a
15 consentire un'agevole soddisfazione delle ragioni creditorie alla cui tutela è preordinata l'azione revocatoria.
4.4 Venendo all'elemento soggettivo necessario per il proficuo esperimento dell'azione revocatoria, determinante appare la verifica circa la collocazione temporale dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito, dovendo pertanto evidenziarsi come tanto l'accordo di separazione del 2012 quanto il successivo trasferimento immobiliare sono stati realizzati in epoca successiva rispetto alla prestazione della fideiussione da parte di Controparte_5
Sul tema va precisato che in ipotesi di revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare l'anteriorità del credito per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., occorre fare riferimento al momento dell'accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato, atteso che l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l'esperimento - in concorso con gli altri requisiti di legge - anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto ed eventuali. (Cass. 18/04/2019, n. 10824).
E nella specie sia il mutuo chirografario che l'affidamento in conto corrente concessi alla Nous precedono gli accordi di separazione del giugno 2012 ( finanziamento chirografario per euro
800.000,00 risale all'11.6. 2008 mentre il 30.5.2012 viene concesso un affidamento in c/c per un milione di euro - vedi ricorso monitorio) .
L'anteriorità del credito fa quindi sì che sia necessaria e sufficiente la sola consapevolezza – cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche nel terzo, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore. E ciò a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore
(consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (Cassazione civile, sez. III, 01 giugno 2000, n.7262).
Ebbene, ritenuto sussistente tale elemento con riferimento al debitore, lo stesso può ulteriormente riconoscersi in capo alla ON , coniuge, che ha Controparte_1
sottoscritto nel 2012 gli accordi di separazione, in adempimento dei quali vi è stato il trasferimento immobiliare ( si rinvia a quanto specificato al paragrafo 4.3. quanto alla rilevanza dell'elemento psicologico soltanto della ex coniuge e alla necessità di valutarla avuto riguardo alla data del verbale di separazione).
Come noto, la prova della predetta conoscenza – che può essere fornita anche tramite presunzioni – è a carico dell'attore (Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 2011, n.17327).
16 Per consolidato orientamento giurisprudenziale, il rapporto di parentela è da considerarsi una presunzione della consapevolezza dei fideiussori di voler ledere le ragioni dei creditori qualora sia caratterizzata, come nel caso in esame, dalla coabitazione, da parentela stretta e non risultino altri motivi oggettivi idonei a giustificare la disposizione patrimoniale. (così Cass. 4175/2020).
Dunque, avuto riguardo al rapporto di coniugio intercorrente tra e la Controparte_5 CP_1
sino ala 2012 lo stesso può ritenersi elemento indiziante partecipatio fraudis riconoscibile in capo alla stessa.
5. Quanto alle reciproche richieste di responsabilità ex art 96 c.p.c., avanzate rispettivamente dalla società attrice per l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla detta società
e dai convenuti per la evocazione in giudizio di le stesse devono ritenersi CP_4
infondate.
Ed invero la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88
c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. (Cass. 22405/2018).
Nel caso di specie non sembra rinvenirsi mala in fede in capo né alla società attrice né ai convenuti che hanno svolto la richiesta di cui sopra, essendosi entrambe le parti limitate ad addurre argomentazioni alle proprie richieste, con conseguente rigetto della domanda di condanna per lite temeraria.
Alla luce di quanto sin qui esposto, la domanda tesa alla all'accertamento della natura simulatoria dell'atto impugnato deve essere rigettata, laddove va accolta quella subordinata ex art.2901 c.c..
17
4. Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (valore della controversia determinato ai sensi dell'art. 5 del D.M. e dunque avendo riguardo all'entità economica della ragione di credito-2.610.000,00 - , alla cui tutela l'azione revocatoria è diretta, parametri medi per tutte le fasi del giudizio e minimi per quella istruttoria assente ).
Vanno compensate le spese tra e l'attrice tenuto conto del valore di semplice CP_4
"litis denuntiatio" della notificazione della citazione nei confronti della prima .
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1)rigetta la domanda di simulazione assoluta ex art. 1414 c.c. proposta da Parte_1
in via principale;
[...]
2) accoglie la domanda subordinata proposta ex art.2901 c.c. e dichiara inefficace nei confronti della , e per essa della mandataria l'atto di cessione Controparte_10 Parte_2
dei diritti del 24.1.2018 Repertorio n. 233137 Raccolta n. 10622 a rogito Persona_2
in esecuzione degli accordi di cui al verbale del Tribunale di Roma - Volontaria
[...]
Giurisdizione in data 25 giugno 2012 reg. gen. n. 72907/2011, avente ad oggetto la separazione personale tra gli stessi e omologata dal Tribunale Civile Controparte_5 Controparte_1
di Roma in data 12 luglio 2012, avente ad oggetto il trasferimento della piena proprietà da parte di relativamente alle porzioni immobiliari site nel Comune di Rieti, Via Cavone Controparte_5
n.ri 12/14, località Vascone, facenti parte del fabbricato, con annessa corte pertinenziale, composto di due apparta menti e magazzini, sito in Comune di Rieti, Via Cavone n.ri 12/14, località Vascone in favore di per ¼ dell'appartamento posto al piano terra Controparte_1
e per ¼ indiviso dell'appartamento posto al primo piano;
la piena proprietà di1/6 (un sesto) indiviso, come sopra gravati del diritto di abitazione legale a favore di CP_4
dell'appartamento facente parte del fabbricato sito in Roma, Via Marcianise n. 25 sito al quarto piano della scala A, distinto con il numero interno 8 in favore di e Controparte_2 CP_3
, nonchè relativamente a porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in
[...]
Pomezia, Frazione Torvaianica, Lungomare delle Meduse n. 67, i diritti spettanti, pari ad 1/3
(un terzo) in favore di e , meglio specificati nel detto atto Controparte_2 Controparte_3
(pag.3/40 atto notarile);
18 3)condanna in solido i convenuti , , e Controparte_5 Controparte_1 Controparte_2
a rifondere all'attrice le spese di lite che si liquidano in euro 37.900, 00 per Controparte_3
compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
4)compensa le spese tra e l'attrice . CP_4
Roma, 23.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Tronci
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 5530 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 9.1.2025, con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica, vertente
TRA
(c.f. e p.i. ), e per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1
( codice fiscale ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_2 P.IVA_2
Piselli, giusta procura in atti
ATTRICE
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Lorenzo Mattiocco, giusta procura in atti
CONVENUTA
NONCHÉ
, (c.f. ) e (cf. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Magliocchetti, giusta procura C.F._3
in atti
CONVENUTI
NONCHÉ
(c.f. e CP_4 C.F._4 Controparte_5
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Borda, per procura in CodiceFiscale_5
atti
CONVENUTI
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e simulazione
1 Conclusioni per : “in via principale, in accoglimento della domanda Parte_1
di simulazione assoluta, accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1414, co. 1,
e 1416, co. 2, c.c. la nullità, la inesistenza o comunque l'inefficacia del verbale di separazione del Tribunale di Roma in esecuzione degli accordi del 25 giugno 2012 reg. gen. 72907/2011 avente ad oggetto la separazione personale tra i sigg. e la sig.ra Controparte_5 CP_1
con riferimento agli accordi patrimoniali ed alla relativa cessione dei beni, unitamente
[...] all'atto di cessione di diritti del 28 gennaio 2018 rep. n. 233137 – racc. 10622 a rogito notaio dott.ssa intercorso tra il sig. la sig.ra Persona_1 Controparte_5 CP_1
la sig.ra ed il sig. per le ragioni dedotte in narrativa,
[...] Controparte_2 Controparte_3
con conseguente ordine al competente Conservatore dei RR.II. di annotazione della emananda sentenza dichiarativa della simulazione assoluta e ordine agli Uffici competenti di provvedere
a tutte le dovute iscrizioni, trascrizioni e volture;
in via subordinata
- in accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria, accertare e dichiarare
l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., nei confronti della
[...]
società a responsabilità limitata con unico socio, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., e per essa della in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 dell'atto di cessione di diritto del 28 gennaio 2018 a rogito del Notaio dr.ssa Persona_2
Rep. 233137, Racc. 10622, trascritto il 16 febbraio 2018, reg. gen. n. 1107, reg.
[...]
part. n. 932, intercorso tra il sig. e la sig.ra ed i figli Controparte_5 Controparte_1
ed per le ragioni dedotte in narrativa, con conseguente ordine Controparte_2 Controparte_3
al competente Conservatore dei RR.II. di annotazione della emananda sentenza dichiarativa della revocatoria e ordine agli Uffici competenti di provvedere a tutte le dovute iscrizioni, trascrizioni e volture. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A.,
C.P.A. e rimborso spese generali come per legge'.”
Conclusioni per : “ Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma adito, previa ogni Controparte_1
più opportuna declaratoria del caso e di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, in accoglimento della comparsa di costituzione e risposta proposta, per tutti i motivi su esposti, 1) in via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza della legittimazione attiva della per la totale mancanza probatoria Parte_3
relativamente all'acquisto e alla titolarità del credito controverso, nonché per la totale inidoneità della documentazione allegata all'atto di citazione;
2 2) nel merito rigettare ogni diversa domanda formulata, in via principale e in via subordinata, da nei confronti della Sig.ra in quanto, non Parte_3 CP_1
provata, infondata in fatto e in diritto, generica e contraddittoria;
Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di ulteriori deduzioni istruttorie ai sensi
e nei termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., dei quali si chiede fin d'ora la concessione.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Conclusioni per ed “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma adito, Controparte_2 Controparte_3
previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, in accoglimento della comparsa di costituzione e risposta proposta, per tutti i motivi su esposti, 1) in via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza della legittimazione attiva della per mancanza di prova del Parte_3 diritto ceduto, nonché per l'inidoneità della documentazione allegata all'atto di citazione;
2) nel merito rigettare ogni diversa domanda formulata, in via principale e in via subordinata, da ei confronti dei sigg.ri e , Parte_3 Controparte_2 Controparte_3
in quanto, non provata, infondata in fatto e in diritto, generica e contradditoria;
Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di ulteriori deduzioni istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., dei quali si chiede fin d'ora la concessione. Con vittoria di spese ed accessori di legge e con condanna dell'attore ex art. 96
c.p.c. per o descritti comportamenti. ”
Conclusioni per e “1) in via preliminare e pregiudiziale CP_4 Controparte_5
accertare e dichiarare la carenza della legittimazione attiva della Parte_3
per mancanza di prova del diritto ceduto, nonché per l'inidoneità della documentazione
[...] allegata all'atto di citazione;
2) Sempre in via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della sig.ra ; CP_4
3) Sempre in via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare la nullita' dell'atto di citazione per mancanza assoluta dei requisiti prescritti dall'art 164 cpc,
2) nel merito rigettare ogni diversa domanda formulata, in via principale e in via subordinata, da nei confronti dei sigg.ri e , Parte_3 Controparte_5 CP_4
in quanto, non provata, infondata in fatto e in diritto, generica e contradditoria;
3 Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di ulteriori deduzioni istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., dei quali si chiede fin
d'ora la concessione.
Con vittoria di spese ed accessori di legge e con condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. per o descritti comportamenti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti storici e processuali posti a fondamento della domanda
1.1 una società a responsabilità limitata con socio unico Parte_1
costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata (la “Legge sulla
Cartolarizzazione”), e per essa, quale mandataria, la (nuova denominazione Parte_2
assunta da citava in giudizio Parte_4 Controparte_5 Controparte_1 CP_3
e formulando nei loro confronti conclusioni conformi
[...] Controparte_2 CP_4
a quelle sopra trascritte e proponendo dunque, in via principale, domanda di simulazione assoluta ex art 1414 c.c. e, in via subordinata, domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto meglio descritto in seguito.
A sostegno della propria domanda parte attrice premetteva:
-che nel verbale di separazione personale tra e omologato Controparte_1 Controparte_5
dal Tribunale di Roma in data 12.7.2012 (in atti, all. 5a atto introduttivo), al punto 5 le parti statuivano che l'immobile sito in Località PO ON (RI), in quel momento in comunione, sarebbe passato alla signora la frazione dell'immobile sito in Roma, Via Marcianise CP_1
n. 25 int. 8, nonché la quota dell'immobile sito in GN (FR) e la quota dell'immobile sito in
Torvajanica, Viale delle Meduse, tutte ricevute dal sig. in eredità, sarebbero passate ai CP_5
figli e CP_3 CP_2
-che con atto di cessione dei diritti a rogito del notaio dott.ssa Controparte_5 Persona_2
del 24 gennaio 2018, trascritto il 16 febbraio 2018, rep. N. 233137, Raccolta n.
[...]
10622 (in atti, all.5b atto introduttivo), in esecuzione degli accordi di cui al verbale di separazione sopracitato, trasferiva a ex moglie e figli i seguenti diritti relativi a porzioni immobiliari site nei comuni di Rieti, Roma e Pomezia, testualmente e precisamente: A) a favore della signora , relativamente alle porzioni immobiliari site nel Comune di Controparte_1
Rieti, Via Cavone n.ri 12/14, località Vascone, facenti parte del fabbricato, con annessa corte pertinenziale, composto di due apparta menti e magazzini, sito in Comune di Rieti, Via Cavone
n.ri 12/14, località Vascone precisamente: i diritti pari ad 1/4 (un quarto) indiviso dell'appartamento posto al piano terra composto di ingresso-corridoio, soggiorno, due camere,
4 cucina, bagno e balcone, confinante con distacco verso proprietà e/o eredi Controparte_6
aventi causa, con proprietà e/o eredi aventi causa, con Via Cavone, salvo altri;
i Persona_3
diritti pari ad 1/4 (un quarto) indiviso dell'appartamento posto al piano primo al quale si accede mediante scale esterne, composto di ingresso, disimpegno, soggiorno, due camere, cucina, bagno e balcone, confinante con distacco verso proprietà e/o eredi aventi causa, Controparte_6
con proprietà e/o eredi aventi causa, con Via Cavone, “salvo altri”; B) a favore Persona_3
dei figli e , relativamente alla porzione immobiliare facente Controparte_2 Controparte_3
parte del fabbricato sito in Roma, Via Marcianise n. 25, i diritti lui spettanti pari a1/6 (un sesto) indiviso, gravato del diritto di abitazione legale a favore della signora nata ad CP_4
GN il 22 aprile 1933, e precisamente: i diritti pari ad 1/6 (un sesto) indiviso, come sopra gravati del diritto di abitazione legale, dell'appartamento si to al quarto piano della scala A, distinto con il numero interno 8, composto di ingresso, tre camere, bagno, cucina e due balco ni, confinante con Via Marcianise, proprietà e Persona_4 Persona_5
pianerottolo, appartamen to interno 7 (set te), “salvo altri”; relativamente a porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Pomezia, Frazione Torvaianica, Lungomare delle Meduse n.
67, i diritti lui spettanti, pari ad 1/3 (un terzo) indiviso cedeva: i diritti pari ad 1/3 (un terzo) indiviso dell'appartamento sito al primo piano, di stinto con il numero interno 2 (due), composto di ingresso, corridoio, due camere, cameretta, bagno, ripostiglio e balcone, confinante con pia ne rottolo, con proprietà o aventi causa, con area condominiale per due lati, “salvo altri”; Per_6
i diritti pari ad 1/3 (un terzo) indiviso del garage, sito al piano seminterrato, distinto con la lettera "E" confinante con proprietà o aventi causa, spazio di manovra, proprietà Per_7
aventi causa, “salvo altri”; Per_8
-che, al momento dell'alienazione dei predetti beni, il sig. era fideiussore della Controparte_5
società attrice in forza di due atti di fideiussione l'uno del 4.05.2006 e l'altro del 18.02.2009
(all.
6 -7 atto introduttivo), in favore di e Controparte_7 Controparte_8
(il cui credito veniva infine ceduto alla relativamente
[...] Parte_1
ai vari contratti bancari in relazione alle linee di credito ed ai contratti bancari come pure al contratto di finanziamento chirografario concesso dalla banca in data 11.06.2008 alla Nous
Informatica s.r.l., società di cui il medesimo sig. era Amministratore Unico e nella cui CP_5
qualità aveva stipulato il medesimo contratto;
-che, pertanto, i predetti atti erano da ritenersi fraudolenti, in quanto conclusi ad evidente finalità di sottrarre i beni dalla garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. e quindi di evitare le azioni esecutive dei creditori;
5 -che per recuperare le somme di cui alle operazioni economiche sopra citate la società attrice
(ivi denominata quale ) e, per essa quale mandataria , proponeva Controparte_7 Parte_5
ricorso per decreto ingiuntivo, che veniva emesso in data 17.3.2017 (all. 8 atto introduttivo, in atti);
-che l'opposizione al detto decreto, azionata da veniva respinta con sent. del Controparte_5
7.10.2022, che confermava l'importo dovuto alla società attrice pari a € 2.610.489,77 (all.9 atto introduttivo, in atti);
-che la società attrice non aveva ancora ricevuto ristoro economico da parte del debitore e che, nelle more, era venuta a conoscenza degli atti di cessione anzi detti;
-che doveva ritenersi integrata l'ipotesi di simulazione in ragione di più elementi indizianti: il sig. era rimasto nella presunta disponibilità degli immobili riservando il diritto di CP_5
abitazione vita natural durante in favore di sua madre ( , pertanto, assicurandosi CP_4
in concreto, la disponibilità dei beni, tuttavia cedendo la titolarità del diritto di proprietà a moglie e figli per farlo uscire fittiziamente dal proprio patrimonio e sottrarlo alla garanzia dei creditori;
il vincolo di parentela particolarmente stretto fra alienante e riceventi (atteso che la cessione era avvenuta in favore della moglie e dei due figli), la gratuità dell'atto di cessione;
nonché la sequenza con la quale gli atti si erano succeduti (il aveva sottoscritto l'accordo CP_5
di separazione in data 25.6.12 e vi aveva dato seguito il 24.1.2018 e, dunque, in epoca successiva rispetto alle fideiussioni assunte nel 2006 e nel 2009 e in epoca successiva rispetto a quando la società della quale il era a.u. si era resa inadempiente, circostanza nota allo CP_5
stesso);
-che, ove non fossero stati riconosciuti integrati gli estremi della simulazione, poteva, in via subordinata, accogliersi la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c., atteso che la cessione impugnata (conclusa il 24.1.2018), atto a titolo gratuito, era stata conclusa posteriormente al sorgere dell'obbligazione (2006) e potevano rinvenirsi nelle operazioni elencate sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo della domanda di revocatoria.
Si costituivano tempestivamente e , concludendo per il rigetto Controparte_2 Controparte_3
delle domande attoree. Allegavano, eccepivano e deducevano:
-in via pregiudiziale il difetto di legittimazione attiva della società attrice, la quale non aveva dato prova della titolarità della posizione creditoria, utile ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria. A tal proposito, i convenuti deducevano che la società attrice si era limitata ad evidenziare di essere succeduta a titolo particolare ad originaria creditrice, in Controparte_7
forza di atto di cessione in blocco di un portafoglio di crediti pecuniari meglio specificati nell'atto introduttivo e che, a riprova della titolarità dei detti crediti, la società produceva non
6 copia della Gazzetta Ufficiale bensì il mero estratto del sito www.gazzettaufficiale.it, richiamante la G.U. parte seconda n. 93 dell'8 agosto 2017 (all.4 atto costitutivo). I convenuti evidenziavano, inoltre, che l'allegato all'atto di citazione n.4, prodotto dalla società attrice a riprova del credito, si presentava quale documento informale, non di formazione certa, deducevano, pertanto, come non potesse dirsi raggiunta la prova della titolarità del credito in capo alla società attrice, così come richiesto dall'art.58 c.2 TUB.
I convenuti evidenziavano, inoltre, come sulla medesima Gazzetta Ufficiale, lo stesso giorno, venivano pubblicate ulteriori due cessioni effettuate da per rapporti di apertura Controparte_7
di credito in sofferenza, accese nel medesimo periodo temporale oggetto d'accertamento tra il
1971 e il 2016, rispettivamente a favore di ONIF Finance S.r.l. e a Controparte_9
e che, dunque, il rapporto creditorio oggetto del procedimento sarebbe potuto essere ricompreso nelle cessioni sopradette.
Relativamente alla domanda di simulazione, i convenuti chiedevano il rigetto, opponendo le seguenti argomentazioni: i convenuti non erano parte dell'atto ritenuto simulato da controparte, ovvero il verbale di separazione, tanto più che all'epoca di sottoscrizione del verbale la ON era appena maggiorenne ed il convenuto addirittura minorenne, dunque incapace d'agire. Sotto il profilo della conoscenza del pregiudizio arrecato dai creditori da parte dei convenuti, la società attrice non aveva offerto prova sufficiente. Deducevano, a tal proposito, che il rapporto di parentela fra le parti non poteva ritenersi indiziante dell'accordo simulatorio e che l'atto di attribuzione dei beni dal padre ai figli non poteva ritenersi gratuito, potendo riscontrarsi onerosità dello stesso nel mantenimento differito offerto dal padre ai figli.
In relazione all'azione revocatoria, domandata dagli attori in via subordinata , i convenuti lamentavano l'assenza di prova da parte della società attrice ed invero: relativamente alla scientia fraudis, la stessa non poteva rinvenirsi in capo ai convenuti, figli delle parti, in quanto meri destinatari dell'atto di attribuzione e non compartecipi allo stesso;
ugualmente non poteva dirsi provata la natura gratuita dell'atto di cessione dei beni né eventualmente la compartecipazione fraudolenta dei figli convenuti ex art. 2901 c.1 n.2 c.c.
Si costituiva in giudizio anche la ON , chiedendo anch'ella il rigetto Controparte_1
delle domande formulate da parte attrice.
A sostegno delle proprie conclusioni, proponeva argomentazioni analoghe Controparte_1
a quelle prospettate da e in ordine al difetto di legittimazione Controparte_2 Controparte_3 attiva in capo alla società attrice. In merito all'azione di simulazione, la ON deduceva che la società attrice fondava la propria domanda su tre presupposti di fatto: la disponibilità degli immobili rimasta in capo al il rapporto di parentela intercorrente tra le parti e la CP_5
7 natura gratuita dell'atto di cessione dei diritti, tuttavia tutti e tre erronei. Ed invero, relativamente alla disponibilità degli immobili, questi ultimi erano utilizzati dalla e dai CP_1
suoi figli prima del 2012, fatto salvo l'immobile di Roma, Via Marcianise n. 25, su cui, come da accordi, era concesso usufrutto alla madre del gli altri immobili venivano, di comune CP_5
accordo in fase di separazione, donati ai figli al fine di un loro mantenimento. Quanto al rapporto di parentela intercorrente fra le parti, lo stesso non poteva considerarsi elemento significativo, avuto specifico riguardo alla circostanza che i detti accordi venivano presi in sede di una separazione personale fra le parti. Infine, l'atto di trasferimento immobiliare contenuto nell'atto di separazione, e oggetto di causa, non era da ritenersi gratuito in quanto la mancanza di corrispettivo era volta a regolare i rapporti patrimoniali tra coniugi;
a tal proposito la ON rilevava che nei fatti il corrispettivo del trasferimento doveva rinvenirsi nel mantenimento offerto in soluzione differita ai figli. Evidenziava, inoltre, come l'assegno dovuto dal alla veniva erogato solo parzialmente, come da precetti notificati e allegati CP_5 CP_1
(all. 6 comparsa di costituzione), ciò denotando l'assenza di un accordo fra le parti finalizzato alla distrazione dei beni. A riprova della volontà della ON di interrompere le interazioni col la stessa produceva la sentenza di divorzio fra le parti (all.7 comparsa costituzione). CP_5
Relativamente alla domanda di azione revocatoria, la ON ribadiva che l'atto di trasferimento dei beni dal padre ai figli non doveva considerarsi gratuito bensì oneroso in quanto rappresentava una forma di mantenimento paterno. Quanto ai presupposti della scientia fraudis e partecipatio fraudis in capo alla ON, gli stessi non potevano dirsi raggiunti atteso che la ON veniva ufficialmente a conoscenza dei debiti contratti dall'ex marito solo successivamente agli accordi di separazione.
Si costituivano in giudizio anche i convenuti e , chiedendo CP_4 Controparte_5
anch'essi il rigetto delle domande formulate da parte attrice.
A sostegno delle proprie conclusioni, e proponevano CP_4 Controparte_5
argomentazioni analoghe a quelle prospettate dal e in ordine al Controparte_2 Controparte_3
difetto di legittimazione attiva in capo alla società attrice. Eccepivano, tuttavia, il difetto di legittimazione passiva in capo ad per mancanza assoluta di petitum e causa CP_4
pedendi in relazione alla posizione della stessa da parte della società attrice e chiedevano, a tal proposito, la condanna per lite temeraria nei confronti della atteso Parte_1 che la ON era meramente titolare del diritto d'abitazione di uno dei cespiti oggetto dell'atto.
In ordine alla domanda di simulazione assoluta, i convenuti eccepivano che l'accordo di separazione (raggiunto in seguito alla presentazione di un ricorso per separazione giudiziale)
8 era antecedente rispetto ai solleciti di pagamento effettuati da (dante causa Controparte_7 dall'attrice) nei confronti del I convenuti evidenziavano come la separazione fosse CP_5
avvenuta nel 2012 laddove il trasferimento dei beni nel 2018.
Quanto alla richiesta di revocatoria degli atti di cessione , i convenuti ribadivano, sulla scorta delle motivazioni degli altri convenuti, la totale assenza della scientia fraudis e della partecipatio fraudis in capo ai familiari del evidenziando che gli stessi erano estranei CP_5
alle vicende professionali del padre.
All'udienza del 6.7.23, comparivano tutte le parti, la società attrice eccepiva la costituzione tardiva dei convenuti e, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini ex art. 183 c.6 c.p.c.
Con la mem. ex art. 183 c.6 n.1 la società attrice eccepiva la tardività dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva in capo alla chiedendo, a tal proposito, Parte_1 la condanna per lite temeraria dei convenuti, rilevando tra l'altro la tardività della costituzione della ON eccezione tuttavia da considerarsi priva di rilevanza in Controparte_1
questa sede non avendo i convenuti formulato alcuna eccezione in senso stretto.
All'udienza del 17.11.23, in difetto di richieste istruttorie , la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza cartolare del 9.1.25 la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. , sulle conclusioni come in epigrafe trascritte .
2. Sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva di CP_4
L'eccezione è infondata atteso che la stessa risulta evocata in giudizio al solo fine della litis denuntiatio , in quanto pur non avendo la preso parte all'atto di cessione di CP_4
diritti immobiliari impugnato posto in essere in esecuzione degli accordi di separazione (vedi atto notarile del 24.1.2018, doc. 5b allegato alla citazione ) ed avente ad oggetto 1/6 dell'immobile sito in Roma via Marcianise 25, ella è titolare della restante parte e beneficiaria, sulla quota ceduta dal ai propri figli, di diritto di abitazione. CP_5
3. Sulla eccezione di difetto di legittimazione attiva della Parte_1
Riguardo alla pretesa decadenza dalla facoltà della relativa proposizione, per essersi costituiti tardivamente tutti i convenuti , si osserva che la questione concernente l'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (salvo il caso del suo riconoscimento esplicito o implicito da parte del convenuto); con la conseguenza che la sua negazione si configura come una mera difesa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta al termine di decadenza previsto, nell'opposizione allo stato passivo, dall'art. 99,
9 commi 6 e 7, l.fall., ma può essere fatta valere anche oltre il termine dettato dalle predette disposizioni e rilevata d'ufficio dal giudice. (Cass. Sez. 1, 11/09/2024, n. 24375).
L'eccezione pur ammissibile è , tuttavia, infondata .
Ed invero, per consolidato orientamento giurisprudenziale, va premesso che in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della CA d'AL (così Cass.29872/2024, Cass. n.
10860/2024; Cass. n. 4277/2023; Cass. n. 17944/2023).
Avuto riguardo all'estratto prodotto dalla società attrice nell'all.
4 - atto di citazione, la prova circa la titolarità dei rapporti di credito in capo alla può ritenersi Parte_1
raggiunta. Ed infatti in relazione alle caratteristiche contenute e presenti nella Gazzetta Ufficiale
è possibile individuare il credito per cui è causa, come compreso nella cessione in questione avuto riguardo alla natura ed epoca di insorgenza.
In ogni caso poi il decreto ingiuntivo n. 6341/2017 del Tribunale di Roma (doc. 2 seconda memoria istruttoria – già doc. 8 atto di citazione) ha trovato conferma, all'esito del Pt_2
giudizio di opposizione nel quale è intervenuta ai sensi dellart.111 c.p.c. la cessionaria
[...]
, nella sentenza del Tribunale di Roma n. 14584/2022 (doc. 9 atto di citazione) Parte_1
pronunziata anche nei confronti della cessionaria , la quale ha dimostrato altresì di avere la disponibilità del titolo esecutivo (cfr. doc. 2 seconda memoria istruttoria . E d'altronde Pt_2
alcuna contestazione in ordine alla titolarità del credito in capo alla ha ivi Parte_1 sollevato l'opponente CP_5
3. Sulla domanda principale
La domanda di simulazione assoluta proposta in via principale da parte attrice è infondata.
Si evidenzia, infatti, che l'accertamento della simulazione del contratto richiede che chi agisce in giudizio alleghi e provi l'esistenza di una comune volontà finalizzata, oltre che a creare una situazione di apparenza negoziale esteriore, a non produrre alcun effetto giuridico nei rapporti fra le parti o a produrre un effetto ulteriore (contratto dissimulato).
10 Inoltre, qualora la domanda di accertamento provenga da terzi, come nel caso di specie, la predetta prova può essere fornita anche a mezzo presunzioni, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c., da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale (Cassazione civile, sez. I, 26 novembre 2008, n. 28224).
Nella specie, non risulta tuttavia provato che il trasferimento dei beni immobiliari dal a CP_5
moglie e figli, con diritto di abitazione alla propria madre, sia avvenuto sulla base della comune volontà sopra individuata.
Infine , l'accertamento della simulazione assoluta determina la nullità del negozio o del contratto, per anomalia della causa rispetto allo schema tipico che ne giustifica il riconoscimento normativo. (Cass. 7459/2018). Nel caso di specie, come evidenziato nell'atto stesso, “trattandosi di trasferimento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.” pag.7/40 dell'atto del notaio del 24.1.2018, rep. Persona_2
233137 (all.5b- atto di citazione), non è dato rinvenirsi alcun accordo simulatorio . E d'altronde l'attrice fonda la tesi della simulazione sulla indimostrata circostanza che il debitore sarebbe rimasto nella disponibilità dei beni .
4. Sulla domanda subordinata
4.1 La domanda di revocatoria ordinaria, proposta in via subordinata dalla Parte_1
trova accoglimento per le ragioni che seguono.
[...]
Si premette in iure che l'azione revocatoria è volta ad ottenere una dichiarazione di inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio compiuti in pregiudizio alle ragioni del creditore e ciò al fine di impedire che il patrimonio del debitore possa, per effetto di negligenza o dolo dello stesso, subire diminuzioni tali da compromettere la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740
c.c.
Ed invero, l'art. 2901, co. 1, c.c. recita: "Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione
o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione".
Non è invece necessaria, negli atti a titolo gratuito, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, la cd. "partecipatio fraudis".
11 Dunque, ai fini dell'accoglimento della domanda è necessaria la concorrente ricorrenza dei presupposti previsti dalla citata norma, che possono essere così sintetizzati: i) la ragione di credito;
ii) il compimento, da parte del debitore, di un atto di disposizione del patrimonio;
iii) il pregiudizio delle ragioni creditorie (c.d. eventus damni); iv) l'elemento soggettivo (cd. scientia damni).
Inoltre, l'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti" (Cass. civ. Sez. III Ord., 15/04/2019, n. 10443). Il trasferimento della proprietà di un bene, in adempimento di un accordo tra coniugi nell'ambito di una separazione giudiziale, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo ha recepito, giacché quest'ultima spiega efficacia meramente dichiarativa, non incidente sulla natura contrattuale di tale accordo. (Cass. Sez. 3, 07/10/2024, n. 26127).
Venendo al caso de quo, e anticipando ciò che meglio si dirà, devono ritenersi integrati in capo a tutti i convenuti gli elementi richiesti quali presupposti necessari per l'esperimento dell'azione revocatoria.
4.2 Partendo dal primo requisito, va preliminarmente rilevato che risultava Controparte_5
fideiussore della società Nous Informatica s.r.l. già in data 4.5.2006 (all. 6 atto di citazione), nonché in data 18.2.2009 (all.7 atto di citazione) e che la detta società, con sent. 834/2013 del
20.11.2013 del Tribunale di Roma, veniva dichiarata fallita;
tra l'altro, a seguito di ricorso ad opera della società creditrice veniva emesso decreto ingiuntivo del 17.3.2017 prodotto in atti per una somma pari a 2.610.489,77 oltre accessori, di cui euro 1.663.066,09 quale saldo debitorio del conto corrente 418260, euro 790.314,73 quale saldo debitorio del conto corrente n. 4990408 ed euro 157.108,95 quale saldo debitorio del finanziamento chirografario n.
1001640260, rapporti tutti intrattenuti dalla società Nous Informatica s.r.l.,successivamente fallita, con e garantiti dalla fideiussione omnibus rilasciata dal sig. in Controparte_7 CP_5
12 data 18.2.2009 fino ad un massimale di euro 4.000.000,00, così come indicato nella sent.14584/2022, in atti.
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità afferma, con orientamento consolidato, che l'art. 2901 c.c., ha accolto una nozione lata di credito sicché anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di un credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (ex multis, Cassazione civile, sez. un., 18 maggio 2004, n.
9440; Cassazione civile, sez. III, 9 febbraio 2012, n. 1893; Cassazione civile, sez. III, 14 maggio 2013, n. 11573; Cassazione civile, sez. III, 7 maggio 2014, n. 9855).
Pertanto, per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente l'esistenza di una semplice ragione o aspettativa di credito, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione che non persegue scopi restitutori (Cassazione civile, sez. III, 15 novembre 2016, n. 23208), non rilevando in tal senso l'impugnazione del alla sentenza sopracitata. CP_5
Quanto alle deduzioni inerenti le difese spiegate nel giudizio di opposizione e in particolar modo quelle relative alla eccepita nullità parziale della fideiussione e quindi alla insussistenza del credito, deve ricordarsi che ogni accertamento in merito al credito tutelato è svolto in questa sede incidenter tantum , ed è esclusivamente finalizzato ad ottenere l'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore, ma non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente (Cass. Sez. 1, 12/07/2013, n. 17257; in senso conforme Cass. 3369/2019 ).
A tal proposito deve poi pure rilevarsi come le difese spiegate dai convenuti circa la nullità parziale della fideiussione sono state disattese anche dal Tribunale di Roma nella pronuncia dianzi citata .
Alla luce di tali principi, dunque , non vi è dubbio circa la sussistenza della ragione di credito idonea a legittimare la proposta domanda di revoca .
4.3 Ancora, pacifica e non contestata è la sussistenza dell'atto di disposizione patrimoniale stante l'atto redatto dinanzi al notaio Rep. n. 233137, in esecuzione degli Persona_2
accordi di cui al verbale del Tribunale di Roma - Volontaria Giurisdizione in data 25 giugno
2012 reg. gen. n. 72907/2011, avente ad oggetto la separazione personale tra gli stessi CP_5
e omologata dal Tribunale Civile di Roma in data 12 luglio 2012
[...] Controparte_1
( vedi atto di cessione diritti immobiliari che espressamente richiama il verbale di separazione consensuale doc. 5a e 5b allegati alla citazione ).
13 Giova precisare sul punto che l'effetto traslativo e quindi l'atto di disposizione patrimoniale oggetto di revoca va individuato nell'atto notarile di cessione del 2018 e quindi, analogamente a quanto affermato dalla Cassazione in tema di revocatoria di contratto preliminare di vendita di un immobile, l'atto assoggettabile a revocatoria è il contratto definitivo e pertanto, la sussistenza del presupposto dell' "eventus damni" per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti ( vedi Cass. n. 15215 del
12/06/2018).
Nella specie sarà , pertanto, necessario valutare la sussistenza di detto elemento psicologico in capo al debitore e all'ex coniuge, che quegli accordi di separazione hanno concluso, risultando i due figli -in quella sede - meri beneficiari dell'accordo .
Può farsi a tal fine ancora riferimento ai principi espressi in tema di preliminare di vendita: “in tema di azione revocatoria ordinaria del contratto di compravendita per persona da nominare, la verifica dello stato soggettivo del terzo, ai sensi dell'art. 2901, primo comma, n. 2, ultima parte, c.c., va effettuata, in via di priorità, con riferimento alla posizione dello stipulante in occasione della conclusione del contratto preliminare contenente la riserva di "electio amici", mentre il controllo dello stato soggettivo del terzo nominato va effettuata solo nell'ipotesi in cui il primo giudizio nei confronti dello stipulante abbia dato esito negativo. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in una fattispecie relativa ad un immobile oggetto di pignoramento trascritto anteriormente alla trascrizione del contratto definitivo, ma posteriormente a quella del preliminare, aveva esclusivamente e direttamente indagato lo stato soggettivo del terzo nominato, senza previamente verificare quello dello stipulante al momento della conclusione del contratto preliminare)”. (Cass., 14/05/2024, n. 13265) .
L'atto deve essere qualificato come atto a titolo oneroso in quanto gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti reciproche attribuzioni patrimoniali e concernenti beni mobili o immobili, rispondono, di norma, a uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale, che svela una sua tipicità propria, la quale, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., può connotarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità oppure di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza,
o meno, nel concreto, dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati, anche solo riflessi, patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale. (Cass. Sez. 3,
30/12/2023, n. 36562) ; per stabilire se il trasferimento immobiliare posto in essere da
14 un coniuge in favore dell'altro in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale costituisca atto solutorio dell'obbligo di mantenimento, assume rilevanza la disparità economica tra i coniugi, la quale deve essere dedotta non solo dalla valutazione dei redditi, ma da ogni altro elemento di carattere economico, o suscettibile di apprezzamento economico, idoneo ad incidere sulle condizioni delle parti ( Cass. 17908 / 2019).
Nella specie emerge l'esigenza di supporto economico ai figli e alla ex coniuge , del resto non contrastata da differenti evidenze , che l'accordo relativo all'attribuzione patrimoniale doveva soddisfare, in un quadro quindi sicuramente solutorio degli obblighi di mantenimento .
Quanto al pregiudizio arrecato, attraverso tale atto dispositivo, alle ragioni creditorie della società attrice (c.d. eventus damni), occorre anzitutto ricordare che esso deve essere valutato con riferimento alla data del compimento dell'atto di alienazione impugnato( atto notarile di cessione di diritti ), che costituisce appunto l'atto che si assume pregiudizievole.
Inoltre, a fondamento dell'azione revocatoria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito. L'atto idoneo a rendere più incerto o difficile il soddisfacimento del credito può, peraltro, consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso (Cassazione civile, sez. III, 18 marzo 2005, n. 5972).
In riferimento alla prova dell'elemento costitutivo in esame, va poi precisato che l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. È invece il debitore a dover provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà
Cassazione civile, sez. III, 29 marzo 2007, n. 7767)
Nel caso di specie, appare evidente che l'atto dispositivo ha comportato una modifica quantitativa del patrimonio del disponente (essendosi lo stesso spogliato dei propri beni immobili) idonea a rendere più incerta o anche soltanto più difficoltosa la realizzazione del credito, dovendosi evidenziare come l'accordo di separazione sia stato realizzato nel 2012, in epoca successiva dunque alla contrazione dei debiti da parte di , da intendersi Controparte_5
nei termini che si andranno qui di seguito a specificare ( vedi paragrafo 4.4.).
D'altra parte, a fronte di quanto allegato da parte attrice circa l'inconsistenza del residuo patrimonio del debitore, i convenuti non hanno provato l'esistenza di ulteriori beni idonei a
15 consentire un'agevole soddisfazione delle ragioni creditorie alla cui tutela è preordinata l'azione revocatoria.
4.4 Venendo all'elemento soggettivo necessario per il proficuo esperimento dell'azione revocatoria, determinante appare la verifica circa la collocazione temporale dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito, dovendo pertanto evidenziarsi come tanto l'accordo di separazione del 2012 quanto il successivo trasferimento immobiliare sono stati realizzati in epoca successiva rispetto alla prestazione della fideiussione da parte di Controparte_5
Sul tema va precisato che in ipotesi di revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare l'anteriorità del credito per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., occorre fare riferimento al momento dell'accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato, atteso che l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l'esperimento - in concorso con gli altri requisiti di legge - anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto ed eventuali. (Cass. 18/04/2019, n. 10824).
E nella specie sia il mutuo chirografario che l'affidamento in conto corrente concessi alla Nous precedono gli accordi di separazione del giugno 2012 ( finanziamento chirografario per euro
800.000,00 risale all'11.6. 2008 mentre il 30.5.2012 viene concesso un affidamento in c/c per un milione di euro - vedi ricorso monitorio) .
L'anteriorità del credito fa quindi sì che sia necessaria e sufficiente la sola consapevolezza – cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche nel terzo, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore. E ciò a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore
(consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (Cassazione civile, sez. III, 01 giugno 2000, n.7262).
Ebbene, ritenuto sussistente tale elemento con riferimento al debitore, lo stesso può ulteriormente riconoscersi in capo alla ON , coniuge, che ha Controparte_1
sottoscritto nel 2012 gli accordi di separazione, in adempimento dei quali vi è stato il trasferimento immobiliare ( si rinvia a quanto specificato al paragrafo 4.3. quanto alla rilevanza dell'elemento psicologico soltanto della ex coniuge e alla necessità di valutarla avuto riguardo alla data del verbale di separazione).
Come noto, la prova della predetta conoscenza – che può essere fornita anche tramite presunzioni – è a carico dell'attore (Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 2011, n.17327).
16 Per consolidato orientamento giurisprudenziale, il rapporto di parentela è da considerarsi una presunzione della consapevolezza dei fideiussori di voler ledere le ragioni dei creditori qualora sia caratterizzata, come nel caso in esame, dalla coabitazione, da parentela stretta e non risultino altri motivi oggettivi idonei a giustificare la disposizione patrimoniale. (così Cass. 4175/2020).
Dunque, avuto riguardo al rapporto di coniugio intercorrente tra e la Controparte_5 CP_1
sino ala 2012 lo stesso può ritenersi elemento indiziante partecipatio fraudis riconoscibile in capo alla stessa.
5. Quanto alle reciproche richieste di responsabilità ex art 96 c.p.c., avanzate rispettivamente dalla società attrice per l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla detta società
e dai convenuti per la evocazione in giudizio di le stesse devono ritenersi CP_4
infondate.
Ed invero la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88
c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. (Cass. 22405/2018).
Nel caso di specie non sembra rinvenirsi mala in fede in capo né alla società attrice né ai convenuti che hanno svolto la richiesta di cui sopra, essendosi entrambe le parti limitate ad addurre argomentazioni alle proprie richieste, con conseguente rigetto della domanda di condanna per lite temeraria.
Alla luce di quanto sin qui esposto, la domanda tesa alla all'accertamento della natura simulatoria dell'atto impugnato deve essere rigettata, laddove va accolta quella subordinata ex art.2901 c.c..
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4. Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (valore della controversia determinato ai sensi dell'art. 5 del D.M. e dunque avendo riguardo all'entità economica della ragione di credito-2.610.000,00 - , alla cui tutela l'azione revocatoria è diretta, parametri medi per tutte le fasi del giudizio e minimi per quella istruttoria assente ).
Vanno compensate le spese tra e l'attrice tenuto conto del valore di semplice CP_4
"litis denuntiatio" della notificazione della citazione nei confronti della prima .
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1)rigetta la domanda di simulazione assoluta ex art. 1414 c.c. proposta da Parte_1
in via principale;
[...]
2) accoglie la domanda subordinata proposta ex art.2901 c.c. e dichiara inefficace nei confronti della , e per essa della mandataria l'atto di cessione Controparte_10 Parte_2
dei diritti del 24.1.2018 Repertorio n. 233137 Raccolta n. 10622 a rogito Persona_2
in esecuzione degli accordi di cui al verbale del Tribunale di Roma - Volontaria
[...]
Giurisdizione in data 25 giugno 2012 reg. gen. n. 72907/2011, avente ad oggetto la separazione personale tra gli stessi e omologata dal Tribunale Civile Controparte_5 Controparte_1
di Roma in data 12 luglio 2012, avente ad oggetto il trasferimento della piena proprietà da parte di relativamente alle porzioni immobiliari site nel Comune di Rieti, Via Cavone Controparte_5
n.ri 12/14, località Vascone, facenti parte del fabbricato, con annessa corte pertinenziale, composto di due apparta menti e magazzini, sito in Comune di Rieti, Via Cavone n.ri 12/14, località Vascone in favore di per ¼ dell'appartamento posto al piano terra Controparte_1
e per ¼ indiviso dell'appartamento posto al primo piano;
la piena proprietà di1/6 (un sesto) indiviso, come sopra gravati del diritto di abitazione legale a favore di CP_4
dell'appartamento facente parte del fabbricato sito in Roma, Via Marcianise n. 25 sito al quarto piano della scala A, distinto con il numero interno 8 in favore di e Controparte_2 CP_3
, nonchè relativamente a porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in
[...]
Pomezia, Frazione Torvaianica, Lungomare delle Meduse n. 67, i diritti spettanti, pari ad 1/3
(un terzo) in favore di e , meglio specificati nel detto atto Controparte_2 Controparte_3
(pag.3/40 atto notarile);
18 3)condanna in solido i convenuti , , e Controparte_5 Controparte_1 Controparte_2
a rifondere all'attrice le spese di lite che si liquidano in euro 37.900, 00 per Controparte_3
compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
4)compensa le spese tra e l'attrice . CP_4
Roma, 23.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Tronci
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