Cass. civ., sez. I, sentenza 11/06/1971, n. 1763
CASS
Sentenza 11 giugno 1971

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Non puo ritenersi nulla una sentenza che tenga conto per la decisione di dati messi in luce da una consulenza tecnica compiuta senza il rispetto del contraddittorio, qualora risulti che sostanzialmente quei dati sono stati accertati dal giudice in base ad elementi probatori gia acquisiti al processo e che il giudice stesso ha potuto direttamente vagliare, per cui la consulenza assume, ai fini della formazione del convincimento del giudice, un valore del tutto marginale ed accessorio.*

Il consulente tecnico, se puo attingere dalle parti o da terzi notizie non desumibili dagli Atti del processo senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice, non puo invece prendere in considerazione, senza il consenso delle parti, documenti non acquisiti al processo perche in tal caso non si tratta di utilizzare dei semplici elementi di fatto, ma di valutare un documento che avrebbe potuto essere utilizzato in giudizio solo nel caso in cui il giudice, su espressa richiesta delle parti, ne avesse ordinata l'esibizione a norma dell'art 210 cod proc civ, e ne avesse, quindi, accertata la validita formale e sostanziale.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/06/1971, n. 1763
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1763
    Data del deposito : 11 giugno 1971

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