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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/07/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 713/2022 R.G., tra:
con sede legale in Caseltermini, via Roma 24 (p. i.v.a. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 Pt_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Amoroso, elettivamente
[...] domiciliata in Casteltermini (AG), Via Roma n. 45, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
, con sede legale in Agrigento, Controparte_1 via Piersanti Mattarella n. 225 (p. i.v.a. ), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppa Lo Sardo, elettivamente domiciliata in Racalmuto (AG), Viale della Vittoria s.n.c., presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
1 convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 20 settembre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 2, e 127 ter c.p.c., i difensori delle parti hanno così concluso:
avv. Carmelo Amoroso per Parte_1
“…CONCLUDE riportandosi a tutto quanto chiesto, eccepito, dedotto ed argomentato nell'atto di appello e nelle proprie memorie – per l'accoglimento delle domande ivi articolate”;
avv. Giuseppa Lo Sardo per : Controparte_1
“…precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto argomentato, dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta ed insiste nelle rassegnate conclusioni, che qui si intendono riportate e trascritte, contesta integralmente le difese avversarie, ogni eccezione e deduzione, in quanto infondate in fatto ed in diritto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15 aprile 2022, la Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 367/2022 Reg. Sent., pubblicata il 15.03.2022, emessa dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento iscritto al n. 816/2020 R.G..
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 settembre 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
La conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
2 dinanzi al Tribunale di Agrigento esponendo: _1
- di essere proprietaria del veicolo Mercedes Viano Daimler Chrysler, tg. CT 037 SH, che, in data 18.01.2018, era stato portato presso l'autofficina Barba, di per eseguire dei lavori di ripristino motore che Parte_3 erano stati effettuati dalla convenuta al costo di €2.650,00; _1
- che il propulsore, rettificato ed assemblato, riconsegnato dalla _1 alla in data 02.03.2018 per il relativo montaggio
[...] Controparte_2 sul veicolo sopracitato, il successivo 08.03.2018, prima ancora che il veicolo fosse riconsegnato alla società proprietaria, sebbene regolarmente installato, aveva accusato nuovi problemi, andando in ulteriore avaria;
- che, nei primi giorni di aprile 2018, il medesimo propulsore era stato riportato presso i locali della i cui responsabili, riconoscendo _1 che il primo intervento non era stato fatto a regola d'arte, avevano provveduto alla sostituzione delle c.d. bronzine e dell'intero albero motore, del cui acquisto la si era fatta carico presso il Parte_1 meccanico di fiducia della predetta società, , Persona_1 congiuntamente ad altre componenti del motore;
- che, in data 17.04.2018, il propulsore, dopo il secondo intervento, era stato nuovamente recapitato presso l' , la quale aveva Controparte_2 effettuato il montaggio dello stesso sul veicolo sotto la supervisione del predetto meccanico di fiducia della Parte_4
- che il veicolo era stato riconsegnato alla in data 20.04.2018 Parte_1 ma, in data 08.08.2018, era andato nuovamente in avaria per le medesime problematiche precedentemente rilevate;
- che, poiché la si era rifiutata di ripristinare i danni in garanzia, _1 si era vista costretta ad instaurare dinanzi al Tribunale di Agrigento procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo (recante R.G. 3489/2018), che si era concluso, in data 30.07.2019, con il deposito dell'elaborato peritale stilato dal consulente Persona_2 secondo cui “i danni accertati sul propulsore avente matricola n. 61196230333142 (diverso da quello indicato sulla carta di circolazione), ubicato
3 sul Mercedes Viano Tg. CT037SH al momento delle operazioni peritali, sono da attribuire alla fusione, alla scarsa qualità ed alla differente marca delle bronzine di banco riscontrate sul mezzo;
gli interventi riparativi effettuati dalla ditta “ _1
, a parere dello Scrivente (perito) non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte in nessuna delle due rettifiche”.
e chiedendo al giudice adito di: "condannare la Società e _1 _1 alla restituzione degli importi alla stessa versati dalla Società
[...] Parte_1 nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, e come rilevato in narrativa al pagamento degli importi versati per procurarsi un mezzo e fronteggiare le richieste dei propri clienti ovvero per l'importo complessivo di €. 16.133,05 oltre interessi legali a decorrere dalla data del primo intervento oltre anche alle spese di lite relative al medesimo procedimento da liquidarsi nella misura che verrà ritenuta di giustizia.".
Istruita la causa anche a mezzo di prove testimoniali, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Agrigento rigettava le domande, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice ha ritenuto le pretese della sfornite di prova, non Parte_1 avendo la società versato in atti (nonostante fosse indicata fra i documenti allegati all'atto introduttivo) la relazione tecnica redatta all'esito della procedura di accertamento tecnico preventivo, e non potendosi ricavare elementi sufficienti dalla prova testimoniale assunta.
*****
Proponendo impugnazione, la ensura la sentenza, soffermandosi Parte_1 lungamente sulle ragioni, legate a problematiche informatiche o a errate operazioni poste in essere dagli operatori, che avrebbero determinato la mancata acquisizione al fascicolo telematico di alcuni documenti, fra cui appunto la relazione tecnica, invece regolarmente e tempestivamente depositati dall'attrice insieme all'atto di citazione.
Chiede, quindi, di essere rimessa in termini per la produzione dei suddetti documenti e, in ogni caso, ne rivendica la possibile produzione in appello.
La questione trova soluzione nelle seguenti assorbenti considerazioni.
4 Ritiene la Corte che gli atti, fra cui la relazione finale, ed i documenti della procedura di accertamento tecnico preventivo svoltasi nel contraddittorio fra le stesse parti non costituiscano, nel conseguente giudizio di merito, “documento nuovo” la cui produzione in appello sia assoggettata alle preclusioni di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c..
Si tratta, infatti, di atti/documenti già esposti al contraddittorio delle parti, proprio in vista della successiva fase di merito cui la procedura di istruzione preventiva è propedeutica, che non possono essere qualificati nuovi nei successivi sviluppi del processo e di cui non vi è ragione di precludere la produzione anche nel grado di impugnazione.
In tal senso, possono richiamarsi i principi costantemente ribaditi dalla Suprema Corte riguardo alla fattispecie, assimilabile, della produzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, anche in appello, dei documenti depositati in sede monitoria (ex plurimis: Cass. Civ., sez. I, n. 32020/2019; sez. lav., n. 21626/2019; sez. VI, n. 20584/2019; sez. II, n. 8693/2017; SS.UU., n. 14475/2015).
A conferma di quanto sopra, nel caso in esame la società convenuta non ha eccepito alcunchè in ordine alla assenza, nella produzione di controparte, della relazione tecnica, di cui ha, al contrario, ha richiamato alcuni passaggi a sostegno delle proprie tesi difensive.
Ne consegue che possono in questa sede acquisirsi ed utilizzarsi sia la relazione stilata dal consulente tecnico di ufficio all'esito dell'accertamento tecnico preventivo, sia la documentazione riguardante il pagamento del compenso al collaboratore del c.t.u. per lo smontaggio del motore (irrilevante risultando, invece, la produzione del documento 20, concernente la copia dell'atto di citazione notificato alla convenuta).
Venendo al merito, sulla scorta della predetta relazione, la domanda deve ritenersi parzialmente fondata.
Il c.t.u. (le cui conclusioni sono risultate chiare, logiche ed argomentate) ha accertato che i danni riscontrati sul motore del veicolo della attrice sono da attribuire alla fusione, alla scarsa qualità ed alla differente marca delle bronzine di banco utilizzate per la riparazione, ossia ad un comportamento imperito e
5 negligente della convenuta.
Il professionista ha specificato che gli interventi riparativi ad opera della _1 non sono stati eseguiti a regola d'arte in nessuna delle due rettifiche
[...] operate a distanza di giorni, posto che: nella prima occasione, le bronzine, erroneamente montate al contrario, avevano bloccato il passaggio di olio sufficiente allo scorrimento dell'albero motore e ad evitare la fusione;
nella seconda occasione, la ditta, per risparmiare, aveva utilizzato delle bronzine di banco di marca differente e di pessima qualità, dalla durata breve nel tempo e con riguardo ai km percorsi.
Non coglie nel segno, invece, la tesi difensiva, ripetutamente espressa dalla società convenuta, secondo cui l'accertamento tecnico preventivo avrebbe riguardato un motore differente da quello dalla stessa riparato.
L'assunto trae origine dal fatto che, in sede di operazioni peritali, era emerso come il motore visionato presentasse un numero di matricola (61196230333142) differente da quello del motore originario, riportato sulla carta di circolazione (646982).
Tale circostanza, lungi dal denunciare una fraudolenta sostituzione dell'oggetto, si spiega agevolmente, come riconosciuto dallo stesso c.t.u., con la sostituzione, avvenuta durante le operazioni di riparazione, del monoblocco, parte del motore che reca impresso il suddetto numero, alla quale non aveva fatto seguito l'aggiornamento sul libretto di circolazione (così si è espresso il c.t.u.: “Giova precisare che, ingenuamente, gli addetti, e non, ai lavori non hanno tenuto conto che il numero di matricola del motore è indicato sulla carta di circolazione ed è impresso sul monoblocco, pertanto, la sostituzione di detto ricambio ha comportato una diversa matricola del numero di motore senza farlo annotare sulla carta di circolazione”).
E, in effetti, , meccanico di fiducia della ha Persona_1 _1 confermato in sede di esame testimoniale che, come concordato con tale ditta, aveva consegnato a un differente monoblocco, con proprio Parte_2 numero di matricola, da sostituire a quello originario.
Né può indurre a contrario avviso la deposizione di Testimone_1
.
[...]
6 Questi, perito assicurativo (cugino dei ), ha confermato che, in sede di _1 operazioni peritali, il motore visionato recava un numero di matricola differente da quello che egli stesso aveva invece riscontrato sul motore in precedenza esaminato su incarico della allorchè era stato chiamato a documentarne _1 lo smontaggio e verificare il relativo danno (“preciso di essere stato contattato dalla che aveva avuto un problema con un motore per documentare lo smontaggio del vecchio motore e verificarne il danno;
in quell'occasione il numero di motore corrispondeva a quello indicato nel libretto di circolazione”).
Dalla relazione nell'occasione redatta dal tecnico si evince, però, che il suo intervento era avvenuto a cavallo fra la prima e la seconda riparazione da parte della (nella relazione, riferita al 15 marzo 2018, infatti, si parla di un solo _1 intervento già operato dalla società convenuta e di un nuovo, successivo,
“danneggiamento” e non si menziona la sostituzione del monoblocco).
E' naturale, quindi, ritenere che il tecnico della società convenuta abbia nell'occasione visionato un motore ancora recante la componente con la originaria matricola, successivamente sostituita con quella procurata dal
[...]
Per_1
Chiarito quanto sopra, accertato l'inadempimento della che non ha CP_3 eseguito correttamente la riparazione del motore, la domanda merita accoglimento, come da documentazione in atti e non contestazione, quanto:
- alla restituzione dell'importo di €2.650,00, versato quale corrispettivo dalla Parte_1
- al pagamento di €1.504,99 (€250,00 + €424,99 + €830,00) per spese sostenute per l'acquisto dei pezzi di ricambio del motore;
- al pagamento delle spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo, quali compensi al c.t.u. ed al suo collaboratore, nonché per il compenso del c.t.p. (€300,00 + €200,00 + €300,00), nonché di quelle relative al contributo unificato della procedura di istruzione preventiva;
per un totale di €4.954,99, oltre all'importo del contributo unificato.
Va rigettata, invece, la domanda riguardo al risarcimento del danno da fermo tecnico del veicolo.
In proposito, al di là del fatto che non è comprovato che il noleggio dei veicoli
7 indicati nelle fatture prodotte sia stato reso necessario dalla mancata disponibilità del mezzo sottoposto a riparazione presso la O.R.P. (il teste
[...]
ha riferito semplicemente di aver visto la utilizzare un mezzo Per_1 noleggiato), la attrice non ha comprovato di avere provveduto al pagamento delle fatture prodotte, che non recano alcuna quietanza e riguardo alle quali (in particolare, relativamente a quelle emesse dalla ditta ) non è stata Parte_5 fornita dimostrazione di alcun versamento presso il conto bancario indicato.
******
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In applicazione dei predetti principi - non ricorrendo, in presenza di una domanda articolata in un unico capo accolta in misura ridotta, una ipotesi di reciproca soccombenza (ex plurimis: Cass. Civ., SS.UU., n. 32061/2022; sez. III, n. 16430/2023; sez. II, n. 3386/2023), e non rinvenendosi ragioni per disporne la compensazione, va condannata al pagamento, in favore _1 dell'attrice, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €3.337,00, di cui €3.100,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €600,00 per la fase di studio della controversia,
€500,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale) ed €237,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi €3.782,50, di cui €3.400,00 per compensi (scaglione valore da
€5.200,01 a €26.000,00; €700,00 per la fase di studio della controversia, €600,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale) ed €382,50 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
p.q.m.
8 La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 367/2022 Reg. Sent., Parte_1 pubblicata il 15.03.2022, emessa dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento iscritto al n. 816/2020 R.G.., così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna la , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di della somma complessiva di €4.954,99, nonché di Parte_6 quella corrispondente al contributo unificato versato nella procedura di accertamento tecnico preventivo, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda, 31 ottobre 2019, al soddisfo;
- rigetta per il resto la domanda;
- condanna la al pagamento, in Controparte_1 favore di delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che Parte_1 si liquidano, per il primo grado, in complessivi €3.337,00, di cui €3.100,00 per compensi ed €237,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi €3.782,50, di cui €3.400,00 per compensi ed €382,50 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 03 luglio 2025
Il Cons. Est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
9
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 713/2022 R.G., tra:
con sede legale in Caseltermini, via Roma 24 (p. i.v.a. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 Pt_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Amoroso, elettivamente
[...] domiciliata in Casteltermini (AG), Via Roma n. 45, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
, con sede legale in Agrigento, Controparte_1 via Piersanti Mattarella n. 225 (p. i.v.a. ), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppa Lo Sardo, elettivamente domiciliata in Racalmuto (AG), Viale della Vittoria s.n.c., presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
1 convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 20 settembre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 2, e 127 ter c.p.c., i difensori delle parti hanno così concluso:
avv. Carmelo Amoroso per Parte_1
“…CONCLUDE riportandosi a tutto quanto chiesto, eccepito, dedotto ed argomentato nell'atto di appello e nelle proprie memorie – per l'accoglimento delle domande ivi articolate”;
avv. Giuseppa Lo Sardo per : Controparte_1
“…precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto argomentato, dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta ed insiste nelle rassegnate conclusioni, che qui si intendono riportate e trascritte, contesta integralmente le difese avversarie, ogni eccezione e deduzione, in quanto infondate in fatto ed in diritto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15 aprile 2022, la Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 367/2022 Reg. Sent., pubblicata il 15.03.2022, emessa dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento iscritto al n. 816/2020 R.G..
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 settembre 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
La conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
2 dinanzi al Tribunale di Agrigento esponendo: _1
- di essere proprietaria del veicolo Mercedes Viano Daimler Chrysler, tg. CT 037 SH, che, in data 18.01.2018, era stato portato presso l'autofficina Barba, di per eseguire dei lavori di ripristino motore che Parte_3 erano stati effettuati dalla convenuta al costo di €2.650,00; _1
- che il propulsore, rettificato ed assemblato, riconsegnato dalla _1 alla in data 02.03.2018 per il relativo montaggio
[...] Controparte_2 sul veicolo sopracitato, il successivo 08.03.2018, prima ancora che il veicolo fosse riconsegnato alla società proprietaria, sebbene regolarmente installato, aveva accusato nuovi problemi, andando in ulteriore avaria;
- che, nei primi giorni di aprile 2018, il medesimo propulsore era stato riportato presso i locali della i cui responsabili, riconoscendo _1 che il primo intervento non era stato fatto a regola d'arte, avevano provveduto alla sostituzione delle c.d. bronzine e dell'intero albero motore, del cui acquisto la si era fatta carico presso il Parte_1 meccanico di fiducia della predetta società, , Persona_1 congiuntamente ad altre componenti del motore;
- che, in data 17.04.2018, il propulsore, dopo il secondo intervento, era stato nuovamente recapitato presso l' , la quale aveva Controparte_2 effettuato il montaggio dello stesso sul veicolo sotto la supervisione del predetto meccanico di fiducia della Parte_4
- che il veicolo era stato riconsegnato alla in data 20.04.2018 Parte_1 ma, in data 08.08.2018, era andato nuovamente in avaria per le medesime problematiche precedentemente rilevate;
- che, poiché la si era rifiutata di ripristinare i danni in garanzia, _1 si era vista costretta ad instaurare dinanzi al Tribunale di Agrigento procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo (recante R.G. 3489/2018), che si era concluso, in data 30.07.2019, con il deposito dell'elaborato peritale stilato dal consulente Persona_2 secondo cui “i danni accertati sul propulsore avente matricola n. 61196230333142 (diverso da quello indicato sulla carta di circolazione), ubicato
3 sul Mercedes Viano Tg. CT037SH al momento delle operazioni peritali, sono da attribuire alla fusione, alla scarsa qualità ed alla differente marca delle bronzine di banco riscontrate sul mezzo;
gli interventi riparativi effettuati dalla ditta “ _1
, a parere dello Scrivente (perito) non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte in nessuna delle due rettifiche”.
e chiedendo al giudice adito di: "condannare la Società e _1 _1 alla restituzione degli importi alla stessa versati dalla Società
[...] Parte_1 nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, e come rilevato in narrativa al pagamento degli importi versati per procurarsi un mezzo e fronteggiare le richieste dei propri clienti ovvero per l'importo complessivo di €. 16.133,05 oltre interessi legali a decorrere dalla data del primo intervento oltre anche alle spese di lite relative al medesimo procedimento da liquidarsi nella misura che verrà ritenuta di giustizia.".
Istruita la causa anche a mezzo di prove testimoniali, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Agrigento rigettava le domande, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice ha ritenuto le pretese della sfornite di prova, non Parte_1 avendo la società versato in atti (nonostante fosse indicata fra i documenti allegati all'atto introduttivo) la relazione tecnica redatta all'esito della procedura di accertamento tecnico preventivo, e non potendosi ricavare elementi sufficienti dalla prova testimoniale assunta.
*****
Proponendo impugnazione, la ensura la sentenza, soffermandosi Parte_1 lungamente sulle ragioni, legate a problematiche informatiche o a errate operazioni poste in essere dagli operatori, che avrebbero determinato la mancata acquisizione al fascicolo telematico di alcuni documenti, fra cui appunto la relazione tecnica, invece regolarmente e tempestivamente depositati dall'attrice insieme all'atto di citazione.
Chiede, quindi, di essere rimessa in termini per la produzione dei suddetti documenti e, in ogni caso, ne rivendica la possibile produzione in appello.
La questione trova soluzione nelle seguenti assorbenti considerazioni.
4 Ritiene la Corte che gli atti, fra cui la relazione finale, ed i documenti della procedura di accertamento tecnico preventivo svoltasi nel contraddittorio fra le stesse parti non costituiscano, nel conseguente giudizio di merito, “documento nuovo” la cui produzione in appello sia assoggettata alle preclusioni di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c..
Si tratta, infatti, di atti/documenti già esposti al contraddittorio delle parti, proprio in vista della successiva fase di merito cui la procedura di istruzione preventiva è propedeutica, che non possono essere qualificati nuovi nei successivi sviluppi del processo e di cui non vi è ragione di precludere la produzione anche nel grado di impugnazione.
In tal senso, possono richiamarsi i principi costantemente ribaditi dalla Suprema Corte riguardo alla fattispecie, assimilabile, della produzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, anche in appello, dei documenti depositati in sede monitoria (ex plurimis: Cass. Civ., sez. I, n. 32020/2019; sez. lav., n. 21626/2019; sez. VI, n. 20584/2019; sez. II, n. 8693/2017; SS.UU., n. 14475/2015).
A conferma di quanto sopra, nel caso in esame la società convenuta non ha eccepito alcunchè in ordine alla assenza, nella produzione di controparte, della relazione tecnica, di cui ha, al contrario, ha richiamato alcuni passaggi a sostegno delle proprie tesi difensive.
Ne consegue che possono in questa sede acquisirsi ed utilizzarsi sia la relazione stilata dal consulente tecnico di ufficio all'esito dell'accertamento tecnico preventivo, sia la documentazione riguardante il pagamento del compenso al collaboratore del c.t.u. per lo smontaggio del motore (irrilevante risultando, invece, la produzione del documento 20, concernente la copia dell'atto di citazione notificato alla convenuta).
Venendo al merito, sulla scorta della predetta relazione, la domanda deve ritenersi parzialmente fondata.
Il c.t.u. (le cui conclusioni sono risultate chiare, logiche ed argomentate) ha accertato che i danni riscontrati sul motore del veicolo della attrice sono da attribuire alla fusione, alla scarsa qualità ed alla differente marca delle bronzine di banco utilizzate per la riparazione, ossia ad un comportamento imperito e
5 negligente della convenuta.
Il professionista ha specificato che gli interventi riparativi ad opera della _1 non sono stati eseguiti a regola d'arte in nessuna delle due rettifiche
[...] operate a distanza di giorni, posto che: nella prima occasione, le bronzine, erroneamente montate al contrario, avevano bloccato il passaggio di olio sufficiente allo scorrimento dell'albero motore e ad evitare la fusione;
nella seconda occasione, la ditta, per risparmiare, aveva utilizzato delle bronzine di banco di marca differente e di pessima qualità, dalla durata breve nel tempo e con riguardo ai km percorsi.
Non coglie nel segno, invece, la tesi difensiva, ripetutamente espressa dalla società convenuta, secondo cui l'accertamento tecnico preventivo avrebbe riguardato un motore differente da quello dalla stessa riparato.
L'assunto trae origine dal fatto che, in sede di operazioni peritali, era emerso come il motore visionato presentasse un numero di matricola (61196230333142) differente da quello del motore originario, riportato sulla carta di circolazione (646982).
Tale circostanza, lungi dal denunciare una fraudolenta sostituzione dell'oggetto, si spiega agevolmente, come riconosciuto dallo stesso c.t.u., con la sostituzione, avvenuta durante le operazioni di riparazione, del monoblocco, parte del motore che reca impresso il suddetto numero, alla quale non aveva fatto seguito l'aggiornamento sul libretto di circolazione (così si è espresso il c.t.u.: “Giova precisare che, ingenuamente, gli addetti, e non, ai lavori non hanno tenuto conto che il numero di matricola del motore è indicato sulla carta di circolazione ed è impresso sul monoblocco, pertanto, la sostituzione di detto ricambio ha comportato una diversa matricola del numero di motore senza farlo annotare sulla carta di circolazione”).
E, in effetti, , meccanico di fiducia della ha Persona_1 _1 confermato in sede di esame testimoniale che, come concordato con tale ditta, aveva consegnato a un differente monoblocco, con proprio Parte_2 numero di matricola, da sostituire a quello originario.
Né può indurre a contrario avviso la deposizione di Testimone_1
.
[...]
6 Questi, perito assicurativo (cugino dei ), ha confermato che, in sede di _1 operazioni peritali, il motore visionato recava un numero di matricola differente da quello che egli stesso aveva invece riscontrato sul motore in precedenza esaminato su incarico della allorchè era stato chiamato a documentarne _1 lo smontaggio e verificare il relativo danno (“preciso di essere stato contattato dalla che aveva avuto un problema con un motore per documentare lo smontaggio del vecchio motore e verificarne il danno;
in quell'occasione il numero di motore corrispondeva a quello indicato nel libretto di circolazione”).
Dalla relazione nell'occasione redatta dal tecnico si evince, però, che il suo intervento era avvenuto a cavallo fra la prima e la seconda riparazione da parte della (nella relazione, riferita al 15 marzo 2018, infatti, si parla di un solo _1 intervento già operato dalla società convenuta e di un nuovo, successivo,
“danneggiamento” e non si menziona la sostituzione del monoblocco).
E' naturale, quindi, ritenere che il tecnico della società convenuta abbia nell'occasione visionato un motore ancora recante la componente con la originaria matricola, successivamente sostituita con quella procurata dal
[...]
Per_1
Chiarito quanto sopra, accertato l'inadempimento della che non ha CP_3 eseguito correttamente la riparazione del motore, la domanda merita accoglimento, come da documentazione in atti e non contestazione, quanto:
- alla restituzione dell'importo di €2.650,00, versato quale corrispettivo dalla Parte_1
- al pagamento di €1.504,99 (€250,00 + €424,99 + €830,00) per spese sostenute per l'acquisto dei pezzi di ricambio del motore;
- al pagamento delle spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo, quali compensi al c.t.u. ed al suo collaboratore, nonché per il compenso del c.t.p. (€300,00 + €200,00 + €300,00), nonché di quelle relative al contributo unificato della procedura di istruzione preventiva;
per un totale di €4.954,99, oltre all'importo del contributo unificato.
Va rigettata, invece, la domanda riguardo al risarcimento del danno da fermo tecnico del veicolo.
In proposito, al di là del fatto che non è comprovato che il noleggio dei veicoli
7 indicati nelle fatture prodotte sia stato reso necessario dalla mancata disponibilità del mezzo sottoposto a riparazione presso la O.R.P. (il teste
[...]
ha riferito semplicemente di aver visto la utilizzare un mezzo Per_1 noleggiato), la attrice non ha comprovato di avere provveduto al pagamento delle fatture prodotte, che non recano alcuna quietanza e riguardo alle quali (in particolare, relativamente a quelle emesse dalla ditta ) non è stata Parte_5 fornita dimostrazione di alcun versamento presso il conto bancario indicato.
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In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In applicazione dei predetti principi - non ricorrendo, in presenza di una domanda articolata in un unico capo accolta in misura ridotta, una ipotesi di reciproca soccombenza (ex plurimis: Cass. Civ., SS.UU., n. 32061/2022; sez. III, n. 16430/2023; sez. II, n. 3386/2023), e non rinvenendosi ragioni per disporne la compensazione, va condannata al pagamento, in favore _1 dell'attrice, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €3.337,00, di cui €3.100,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €600,00 per la fase di studio della controversia,
€500,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale) ed €237,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi €3.782,50, di cui €3.400,00 per compensi (scaglione valore da
€5.200,01 a €26.000,00; €700,00 per la fase di studio della controversia, €600,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale) ed €382,50 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
p.q.m.
8 La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 367/2022 Reg. Sent., Parte_1 pubblicata il 15.03.2022, emessa dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento iscritto al n. 816/2020 R.G.., così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna la , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di della somma complessiva di €4.954,99, nonché di Parte_6 quella corrispondente al contributo unificato versato nella procedura di accertamento tecnico preventivo, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda, 31 ottobre 2019, al soddisfo;
- rigetta per il resto la domanda;
- condanna la al pagamento, in Controparte_1 favore di delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che Parte_1 si liquidano, per il primo grado, in complessivi €3.337,00, di cui €3.100,00 per compensi ed €237,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi €3.782,50, di cui €3.400,00 per compensi ed €382,50 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 03 luglio 2025
Il Cons. Est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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