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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/05/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 235/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice relatore est.
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 235/2025 promossa da:
Avv. (C.F. ), in qualità di curatore di Parte_1 C.F._1
(C.F. , elettivamente domiciliato presso il proprio Persona_1 C.F._2 studio sito in AN (LU), via Aurelia Sud 14 int 12, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ) Persona_1 CodiceFiscale_3
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: revoca inabilitazione.
CONCLUSIONI:
Per Avv. quale curatore speciale della sig.ra “l'Ill.mo Tribunale Parte_1 Persona_1 adìto voglia revocare l'inabilitazione pronunciata con sentenza del Tribunale di Lucca n. 830/03 nei confronti della
nata a [...] il [...], residente a [...] Persona_1 n. 122, int. 9, c.f.: . Contestualmente, a fronte del provvedimento emesso dal Tribunale di CodiceFiscale_3 Lucca, in persona del G.T. Dott.ssa Michela Boi di cui al doc. 4 allegato presente ricorso, chiede ai sensi e per gli effetti della legge 6/2004, l'applicazione della misura di protezione dell'amministratore di sostegno nell'interesse della nata a [...] il [...], residente a [...] Olmi n. 122, int. 9, c.f.: ed indica quale amministratore di sostegno, il ricorrente e attuale CodiceFiscale_3 curatore Avv. del Foro di Lucca (C.F. ), con studio in AN (LU), Parte_1 CodiceFiscale_4 via Aurelia sud. 14 int. 12, affinchè, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possa rappresentarla ed assisterla nel compimento dei seguenti atti: - adempimenti per l'assistenza e le cure sanitarie che si rendono necessarie per il beneficiario;
- presentare istanze ad Uffici Postali e/o Pubbliche Amministrazioni per la richiesta di assistenza, anche sanitaria, e sussidi, attivazione home banking con funzione dispositiva;
- presentare dichiarazione dei redditi e sottoscrivere altri atti di natura fiscale;
- utilizzare, nei limiti di spesa che si rendono necessari, il canone di locazione e/o l'eventuale pensione di invalidità del beneficiario per soddisfare le esigenze personali della beneficiaria della misura;
procedere all'acquisto e al pagamento di beni essenziali per il beneficiario quali, a mero titolo esemplificativo, abbiglimento, medicine e/o generi alimentari;
- ogni altro atto necessario ed utile ad assicurare protezione ed a soddisfare le esigenze di vita quotidiana della beneficiaria nel pieno rispetto delle finalità di quanto previsto dalla legge 6/2004”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.1.2025, l'Avv. in qualità di curatore Parte_1
di ha chiesto la revoca della misura di inabilitazione disposta con sentenza n. Persona_1
830/2003 del Tribunale di Lucca e la nomina di un amministratore di sostegno in favore della stessa, ritenendo essere venute meno le cause che avevano legittimato l'adozione della misura, deducendo un progressivo peggioramento della situazione fisica e psicologica dell'inabilitata, tale che la stessa necessita di assistenza continuativa per tutti gli atti inerenti la vita quotidiana, comprensivi della cura della persona e non più limitati alla gestione economica.
All'udienza del 21.5.2025 si è proceduto all'audizione dell'inabilitata e del curatore che ha precisato le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza termini per memorie.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Preliminarmente si osserva che l'inabilitata ha partecipato all'udienza del 21.5.2025, dichiarando di essere consapevole del procedimento avviato e di condividere le richieste del suo curatore.
Dalla certificazione medica e sociale aggiornata versata in atti (da ultimo in data 20.10.2024,
15.11.2024 e 18.11.2024), risulta che invalida civile al 100%, è affetta da Persona_1
disturbo schizoaffettivo, disturbo borderline di personalità e abuso di alcol e cannabinoidi, in cura con terapia dal 2000 presso USFMA Zona Versilia e, sebbene al momento si trovi in condizioni di sufficiente compenso psicoaffettivo e assuma la terapia prescritta, il quadro psicopatologico ha assunto un decorso cronico con impossibilità di miglioramento.
Dall'esame dell'inabilitata è emerso che la stessa è consapevole delle proprie condizioni di salute e patologie, tanto che ha dato atto della cronicità delle stesse e del progressivo recente peggioramento sanitario, con conseguente e più marcato isolamento sociale ed esigenze di assistenza assai più consistenti del passato;
si è detta disponibile alla nomina di un Amministratore
Pag. 2 di 3 di Sostegno in proprio favore indicandolo nell'Avv. con cui ha mostrato di aver costruito Pt_1
un solido rapporto.
In udienza il curatore ha rappresentato che la procedura di curatela in essere è già di fatto una gestione che comprende attività tipiche dell'amministrazione di sostegno, occupandosi lo stesso anche di tutti gli aspetti di carattere sanitario dell'inabilitata, oltre che della gestione dei profili economici (anche tenuto conto della necessità di gestire la pensione di cui è titolare l'inabilitata).
Ciò posto, ad avviso del Collegio, la necessità di graduare le specifiche esigenze di tutela dell'inabilitata con modalità più consone alle sue esigenze e ai suoi bisogni può essere adeguatamente soddisfatta mediante l'apertura, in luogo dell'inabilitazione, dell'amministrazione di sostegno che risulta misura più idonea a garantire a la necessaria protezione Persona_1
nella gestione delle più importanti scelte personali, sanitarie e patrimoniali, contestualmente garantendone, stante la duttilità che la contraddistingue, i residui spazi di autonomia.
Conseguentemente il fascicolo deve essere trasmesso al Giudice tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno.
A norma degli artt. 423 e 430 c.c., la sentenza deve inoltre essere annotata nell'apposito registro e comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN (LU) per gli adempimenti di competenza e al Giudice tutelare in sede ai sensi dell'art. 42 disp.att. c.c.
In difetto di contraddittorio in senso proprio non si fa luogo a statuizione in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- revoca l'inabilitazione di nata a [...] [...]; Persona_1
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile di AN per gli adempimenti di competenza e al Giudice Tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 26.5.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Dott.ssa Anna Martelli
Pag. 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice relatore est.
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 235/2025 promossa da:
Avv. (C.F. ), in qualità di curatore di Parte_1 C.F._1
(C.F. , elettivamente domiciliato presso il proprio Persona_1 C.F._2 studio sito in AN (LU), via Aurelia Sud 14 int 12, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ) Persona_1 CodiceFiscale_3
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: revoca inabilitazione.
CONCLUSIONI:
Per Avv. quale curatore speciale della sig.ra “l'Ill.mo Tribunale Parte_1 Persona_1 adìto voglia revocare l'inabilitazione pronunciata con sentenza del Tribunale di Lucca n. 830/03 nei confronti della
nata a [...] il [...], residente a [...] Persona_1 n. 122, int. 9, c.f.: . Contestualmente, a fronte del provvedimento emesso dal Tribunale di CodiceFiscale_3 Lucca, in persona del G.T. Dott.ssa Michela Boi di cui al doc. 4 allegato presente ricorso, chiede ai sensi e per gli effetti della legge 6/2004, l'applicazione della misura di protezione dell'amministratore di sostegno nell'interesse della nata a [...] il [...], residente a [...] Olmi n. 122, int. 9, c.f.: ed indica quale amministratore di sostegno, il ricorrente e attuale CodiceFiscale_3 curatore Avv. del Foro di Lucca (C.F. ), con studio in AN (LU), Parte_1 CodiceFiscale_4 via Aurelia sud. 14 int. 12, affinchè, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possa rappresentarla ed assisterla nel compimento dei seguenti atti: - adempimenti per l'assistenza e le cure sanitarie che si rendono necessarie per il beneficiario;
- presentare istanze ad Uffici Postali e/o Pubbliche Amministrazioni per la richiesta di assistenza, anche sanitaria, e sussidi, attivazione home banking con funzione dispositiva;
- presentare dichiarazione dei redditi e sottoscrivere altri atti di natura fiscale;
- utilizzare, nei limiti di spesa che si rendono necessari, il canone di locazione e/o l'eventuale pensione di invalidità del beneficiario per soddisfare le esigenze personali della beneficiaria della misura;
procedere all'acquisto e al pagamento di beni essenziali per il beneficiario quali, a mero titolo esemplificativo, abbiglimento, medicine e/o generi alimentari;
- ogni altro atto necessario ed utile ad assicurare protezione ed a soddisfare le esigenze di vita quotidiana della beneficiaria nel pieno rispetto delle finalità di quanto previsto dalla legge 6/2004”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.1.2025, l'Avv. in qualità di curatore Parte_1
di ha chiesto la revoca della misura di inabilitazione disposta con sentenza n. Persona_1
830/2003 del Tribunale di Lucca e la nomina di un amministratore di sostegno in favore della stessa, ritenendo essere venute meno le cause che avevano legittimato l'adozione della misura, deducendo un progressivo peggioramento della situazione fisica e psicologica dell'inabilitata, tale che la stessa necessita di assistenza continuativa per tutti gli atti inerenti la vita quotidiana, comprensivi della cura della persona e non più limitati alla gestione economica.
All'udienza del 21.5.2025 si è proceduto all'audizione dell'inabilitata e del curatore che ha precisato le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza termini per memorie.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Preliminarmente si osserva che l'inabilitata ha partecipato all'udienza del 21.5.2025, dichiarando di essere consapevole del procedimento avviato e di condividere le richieste del suo curatore.
Dalla certificazione medica e sociale aggiornata versata in atti (da ultimo in data 20.10.2024,
15.11.2024 e 18.11.2024), risulta che invalida civile al 100%, è affetta da Persona_1
disturbo schizoaffettivo, disturbo borderline di personalità e abuso di alcol e cannabinoidi, in cura con terapia dal 2000 presso USFMA Zona Versilia e, sebbene al momento si trovi in condizioni di sufficiente compenso psicoaffettivo e assuma la terapia prescritta, il quadro psicopatologico ha assunto un decorso cronico con impossibilità di miglioramento.
Dall'esame dell'inabilitata è emerso che la stessa è consapevole delle proprie condizioni di salute e patologie, tanto che ha dato atto della cronicità delle stesse e del progressivo recente peggioramento sanitario, con conseguente e più marcato isolamento sociale ed esigenze di assistenza assai più consistenti del passato;
si è detta disponibile alla nomina di un Amministratore
Pag. 2 di 3 di Sostegno in proprio favore indicandolo nell'Avv. con cui ha mostrato di aver costruito Pt_1
un solido rapporto.
In udienza il curatore ha rappresentato che la procedura di curatela in essere è già di fatto una gestione che comprende attività tipiche dell'amministrazione di sostegno, occupandosi lo stesso anche di tutti gli aspetti di carattere sanitario dell'inabilitata, oltre che della gestione dei profili economici (anche tenuto conto della necessità di gestire la pensione di cui è titolare l'inabilitata).
Ciò posto, ad avviso del Collegio, la necessità di graduare le specifiche esigenze di tutela dell'inabilitata con modalità più consone alle sue esigenze e ai suoi bisogni può essere adeguatamente soddisfatta mediante l'apertura, in luogo dell'inabilitazione, dell'amministrazione di sostegno che risulta misura più idonea a garantire a la necessaria protezione Persona_1
nella gestione delle più importanti scelte personali, sanitarie e patrimoniali, contestualmente garantendone, stante la duttilità che la contraddistingue, i residui spazi di autonomia.
Conseguentemente il fascicolo deve essere trasmesso al Giudice tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno.
A norma degli artt. 423 e 430 c.c., la sentenza deve inoltre essere annotata nell'apposito registro e comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN (LU) per gli adempimenti di competenza e al Giudice tutelare in sede ai sensi dell'art. 42 disp.att. c.c.
In difetto di contraddittorio in senso proprio non si fa luogo a statuizione in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- revoca l'inabilitazione di nata a [...] [...]; Persona_1
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile di AN per gli adempimenti di competenza e al Giudice Tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 26.5.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Dott.ssa Anna Martelli
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