Articolo 8 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1
Articolo 7Articolo 9
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15 gennaio 1978
Art. 8. Pareri sui progetti e perizie della Cassa per il Mezzogiorno

I limiti di importo, stabiliti dall'articolo 31, primo e secondo comma, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , sostituito dall'articolo unico della legge 22 luglio 1975, n. 321 , sono elevati rispettivamente a due miliardi e a un miliardo.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1978
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