Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/06/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 566/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con i magistrati:
dott. Elvira Bellantoni Presidente dott. MAnna Frangiosa Giudice
dott. Alessia Annunziata Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n . r.g. 566/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. IPERTI FRANCESCO e OS IA GA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDA VINCENZO, C.F._2 elettivamente domiciliati presso i predetti difensori
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle richieste avanzate nel ricorso congiunto e chiedendo l'accoglimento delle condizioni ivi articolate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23/10/2024, i coniugi e Parte_1
LI MA EL hanno premesso di aver contratto matrimonio in pagina 1 di 5
Roma il 10.02.1992), e Controparte_1 Controparte_2
(entrambi nati a Roma il 23.04.1993), tutti maggiorenni ed
[...] economicamente autosufficienti;
che l'unione matrimoniale con il passare del tempo si è logorata venendo meno l'affectio coniugalis a causa di sopravvenute incompatibilità ed incomprensioni. Precisavano, inoltre, i coniugi di essere rispettivamente residenti , al momento del deposito del ricorso, in Venezia e Roccagloriosa.
Tanto premesso i ricorrenti hanno formulato ai sensi degli art. 473 bis. 49 e
473 bis.51, domanda contestuale di separazione e divorzio congiunto.
Fissata udienza di comparizione dinanzi al giudice delegato e disposta la sostituzione della stessa con le note di udienza ex art .127 ter c.p.c., i coniugi depositavano autodichiarazione con cui si riportavano al contenuto del ricorso e ne chiedevano l'integrale recepimento, dando atto dell'impossibilità di conciliarsi.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Premessa l'oramai pacifica ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, deve evidenziarsi che, all'esito della comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2. Dichiarare la separazione dei coniugi dal matrimonio concordatario, celebrato in data 28 luglio 1988 nel Comune di Subiaco (RM), trascritto con atto n. 41, parte II serie A, anno 1988, Comune di Subiaco.
3. Nulla da stabilire in ordine all'assegno di mantenimento, sia per la separazione che per il divorzio, rinunciando reciprocamente, ad ogni addebito, ed espressamente ed irrevocabilmente, rinunciano all'assegno di mantenimento sia per la fase di separazione che quella divorzile.
pagina 2 di 5 4. Nulla da stabilire in ordine al mantenimento dei tre figli (
[...]
, e , poiché tutti Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 maggiorenni ed autosufficienti economicamente.
5. Assegnare alla sig.ra LI MA EL la casa coniugale sita in
Roccagloriosa, in Corso Umberto I n. 54, di sua proprietà, che continuerà ad abitarla, unitamente ai figli, ogni volta che lo vorranno. Da parte sua, il sig. provvederà a lasciare libero e vuoto l'immobile sopra Parte_1 indicato, entro e non oltre cinque (05) mesi dal passaggio in giudicato della sentenza divorzile, potendo occupare, sino a tale data, parte dell'immobile in maniera autonoma e separata, con spese di utenze a suo carico.
6. Ogni arredo e pertinenza rimarrà a favore della casa coniugale e, dunque, ad essa LI MA EL, ad eccezione dei beni indicati nella lista allegata sottoscritta dalle parti.
7. Il sig. in considerazione di quanto sopra, s'impegna ad Parte_1 asportare dalla casa in Roccagloriosa corso Umberto I tutti i suoi effetti personali e gli oggetti a Lui assegnati, definitivamente, entro la data stabilita per il rilascio sopra fissata. Dopo tale data ogni suo bene rimarrà alla casa coniugale.
8. Le parti, anche in considerazione della consensualità della separazione e divorzio, dichiarano di voler regolamentare, come in effetti regolamentano, in via definitiva ed irrevocabile, i propri rapporti patrimoniali mediante il versamento della somma di euro 188.000,00= (centoottantottomila) da parte della sig.ra LI MA EL a favore del sig. Parte_1
Detta somma deve considerarsi omnicomprensiva di ogni ipotetica pretesa, presente, passata e futura, sia a titolo di mantenimento che di assegno divorzile ovvero a qualsiasi altro titolo, anche se non espressamente menzionato, per l'apporto dato dal coniuge alla creazione Parte_1 del patrimonio familiare di essa LI MA EL.
Detta somma dovrà essere corrisposta come segue: quanto ad euro
108.000,00= (centoottomila) da versarsi su conto corrente presso Intesa
Sanpaolo, intestato a recante IBAN: IT91Z03069 Parte_1
02113100000012179, al momento del deposito del ricorso di separazione pagina 3 di 5 consensuale coniugi. Quanto alla residua somma di euro 80.000,00= ottantamila, a saldo di ogni pretesa del sig. al passaggio Parte_1 in giudicato della sentenza divorzile e, previo rilascio della casa coniugale e asporto degli effetti personali, di cui alla nota allegata.
A garanzia degli obblighi assunti, detta somma di euro 80.000,00=
(ottantamila) verrà versata su libretto postale, cointestato a Parte_1
e LI MA EL, recante IBAN: [...]
[...]
000054439652, con firma congiunta per il prelievo, con svincolo a favore di esso all'avverarsi delle condizioni di cui sopra, e Parte_1 attribuzione in suo favore sia della somma di euro 80.000,00= che degli interessi nel frattempo maturati.
Il sig. s'impegna, inoltre, entro il passaggio in giudicato Parte_1 della sentenza divorzile, a sua cura e spese, alla cessazione della società
Computer Technique S.r.l., con sede in Roma via di Sant'Angela Merici, 96, con quote pari al 20% detenute dalla sig.ra MA EL LI e quote pari all'80% detenute dal sig. Parte_1
All'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, i predetti coniugi
( e LI MA EL) non avranno più nulla a Parte_1 pretendere, reciprocamente, l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione, azione ovvero causale.
9. L'autovettura Chrysler Voyager con targa DR655HW rimane assegnata a
LI MA EL ed il sig. potrà utilizzarla con Parte_1 assunzione di responsabilità.
10. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza limitatamente al Primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roccagloriosa e di Venezia perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
Ciò posto, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della pagina 4 di 5 convivenza tra i coniugi. Deve pertanto essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Le condizioni della separazione sopra riportate sono da ritenere congrue in quanto non contrarie a norme imperative, precisandosi che il Collegio si limita a prendere atto di tutte le con dizioni che non rientrano nella propria competenza decisionale.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento matrimonio, come da ordinanza emessa in pari data.
La regolamentazione delle spese è rimessa alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale tra e LI Parte_1
MA EL, coniugi per matrimonio contratto in data 28 luglio 1988, nel Comune di Subiaco (RM), trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune – atto n. 41 parte II serie A, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva delle quali il Collegio prende atto.
2) Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Subiaco (RM).
3) Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna per il prosieguo.
4) Spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 4/6/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Alessia Annunziata Elv ira Bellantoni
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