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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/12/2025, n. 3412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3412 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 236/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile e Minorenni, composta dai seguenti Sigg.
Magistrati:
Dott.ssa Rigoni Rita Presidente Estensora
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Valentina Verduci Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'Appello promossa con atto di citazione notificato in data 03.02.2025
da
già c.f. ), in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
procuratore Dott. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica IO (C.F. Parte_3
e IV IO (C.F. ) con studio in Milano, via S. C.F._1 C.F._2
Barnaba 30, giusta procura allegata all'atto di appello
Appellante
contro
(C.F./P.IVA ), in persona del Sindaco pro tempore avv. Controparte_1 P.IVA_2
LA AZ, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Bellutti (C.F. , C.F._3 del Foro di Mantova, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello
Appellato
Oggetto: Cessione dei crediti - appello avverso la sentenza n. 528/24 del 01-03/07/24, del Tribunale di
GO
rimesso al Collegio in decisione all'udienza del 27.10.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“• IN VIA PRINCIPALE: in riforma della sentenza n. 528/24 pubblicata in data 3/07/24, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di Parte_2
condannare il (C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA ROSARIA BELLUTTI, al pagamento in favore di
[...]
delle seguenti somme: Parte_2
− € 7.531,75 a titolo di residua sorte capitale - come da doc A fascicolo primo grado – da maggiorarsi degli interessi moratori – maturati e maturandi - determinati ex artt. 2 e 5 e da calcolarsi,
ex art. 4, del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12, dalle singole scadenze delle originarie fatture al saldo nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
− € 840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, per il mancato, parziale e/o ritardato pagamento delle fatture, da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture.
• IN VIA ISTRUTTORIA: per scrupolo di difesa, letta l'ordinanza 28/09/22, insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc pagina 2 di 10 2/03/22, riportandosi al contenuto della memoria ex art. 183 VI comma n. 3 cpc 29/03/22 nonché alle note di trattazione scritta 20/09/22.
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato,
marca e successive.”.
Per l'appellato:
“- respingere il gravame proposto da con atto notificato in data 03.02.2025 e, Parte_1
conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 528/2024 resa dal Tribunale di GO il
01/07/2024;
- in via istruttoria, ove ritenuto necessario ed ove dato ingresso alle istanze istruttorie dedotte dall'appellante, ammettersi le prove orali dedotte nel primo grado del giudizio nell'interesse della con memoria istruttoria in data 07.03.2022, sulle circostanze ivi indicate e con Controparte_1
l'audizione dei testi ivi ugualmente indicati;
- in ogni caso con vittoria delle spese e dei compensi professionali anche del secondo grado del giudizio in favore dell'appellato ”. Controparte_1
Ragioni della decisione
Part 1. Con atto di citazione notificato il 22.12.2020, la (già conveniva Parte_2
il dinanzi al Tribunale di GO, chiedendone la condanna al pagamento di € Controparte_1
9.069,41 in sorte capitale per crediti ad essa ceduti, di € 3.273,42 per interessi moratori sulla sorte capitale calcolati al 17/12/2020, degli interessi anatocistici maturati sugli interessi moratori, di €
840,00 a titolo di risarcimento del danno come forfettizzato ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231/02
(€40,00 per ciascuna fattura azionata in linea capitale come elencata nel documento sub 3).
Part fondava le proprie pretese allegando di essersi resa cessionaria di crediti già vantati da
[...]
in forza di fatture emesse a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica CP_2 pagina 3 di 10 somministrata nei confronti dell'Ente debitore e sosteneva la propria legittimazione ad agire in ragione di atti di cessione redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati al
Ministero (documento 4, fascicolo di I grado) con cui, unitamente alla sorte capitale, erano stati ceduti, altresì, gli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale.
Argomentava che i documenti fiscali di cui al depositato elenco erano rimasti insoluti per la somma di
€ 9.069,41, evidenziando la conseguente spettanza degli interessi moratori maturati sulla stessa, di quelli anatocistici e del risarcimento del danno previsto dalla normativa dettata per contrastare i ritardi nelle transazioni commerciali.
2. Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto eccependo l'infondatezza in fatto e diritto di tutte le pretese attoree - per inefficacia delle cessioni per mancata adesione e per intervenuto pagamento a favore della società cedente –, chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate, con condanna di
Part al risarcimento per lite temeraria ed alla rifusione delle spese e compensi di lite.
Part
3. Con il deposito della prima memoria istruttoria riduceva la pretesa creditoria al minor importo di € 7.512,35 a titolo di sorte capitale, dando atto di un parziale pagamento del credito ceduto intervenuto in corso di causa.
4. La causa, istruita documentalmente, veniva decisa - in esito al deposito degli atti conclusivi delle parti - con sentenza n. 528/2024, con cui il Tribunale di GO, definitivamente pronunciando,
rigettava la domanda con condanna della soccombente parte attrice a rifondere le spese in favore del convenuto. CP_1
4.1. Il Giudice di primo grado, applicando la disciplina più stringente dettata dal legislatore in materia di cessione dei crediti vantati verso le P.A., ravvisava la nullità del contratto di cessione datato
26.06.2015, o meglio l'inefficacia ed inopponibilità dello stesso per carenza del preventivo assenso dell'Ente, nella parte relativa ai crediti portati dalle fatture aventi data 25.06.2015 e scadenza luglio
2015 poiché da intendersi, anche a rigore dell'autonomia negoziale delle parti, quali crediti futuri. pagina 4 di 10 Allo stesso tempo e, sempre in merito a tale blocco di crediti, il Tribunale evidenziava che il pagamento eseguito dal in favore della cedente potesse qualificarsi quale rifiuto di accettare CP_1
la cessione del credito stante la notifica della stessa intervenuta solo quattro giorni prima della scadenza del termine di pagamento delle fatture cedute ossia a procedure di contabilità pubbliche già
avviate.
In ordine al blocco di crediti di cui alla cessione intervenuta nel dicembre 2017, il giudice di prime
cure ne escludeva la debenza in ragione della anteriorità della data di scadenza delle fatture (ottobre
2017) rispetto alla cessione, ritenendo validamente conclusasi la procedura di liquidazione da parte del debitore ceduto.
Da ultimo, riguardo alle fatture datate 16.05.2019 e di cui alla cessione del dicembre 2017, veniva
Part respinta la domanda di ribadito e confermato il principio già richiamato dell'essenzialità del preventivo consenso del debitore ceduto trattandosi di crediti futuri.
Part 5. Avverso detta sentenza proponeva Appello con atto di citazione del 03.02.2025, muovendo le seguenti censure:
5.1. Violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440
nonché dell'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 in relazione alla dichiarata nullità della cessione atteso che con riguardo alle P.A. deve ritenersi non consentita la cessione di crediti futuri per tutte le fatture emesse in data 25/06/15 con scadenza a Luglio 2015 nonché le fatture del 2019.
5.2. Violazione degli art. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440,
nonché dell'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 per l'asserito rifiuto della cessione notificata, rifiuto rappresentato dal pagamento alla società cedente.
5.3. Violazione dell'art. 2697 c.c. con riguardo all'asserito pagamento delle fatture di settembre 2017
con scadenza ad ottobre 2017 in relazione al contratto di cessione del dicembre 2017.
pagina 5 di 10 5.4. Violazione dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 per il mancato risarcimento del danno ex art. 6, comma 2.
5.5. Condanna alle spese di lite.
6. Si costituiva in Appello il chiedendo di respingere il gravame proposto da Controparte_1
con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata e riconoscimento Parte_1
delle spese e compensi professionali anche del secondo grado di giudizio. L'appellato, in via istruttoria, ove ritenuto necessario ed ove dato ingresso alle istanze istruttorie dedotte dall'appellante,
chiedeva ammettersi le prove orali richieste con la memoria istruttoria del 07.03.2022, sulle circostanze ivi indicate e con l'audizione dei testi ivi ugualmente indicati.
7. La causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, all'udienza del 27 ottobre 2025 (tenutasi con modalità di trattazione scritta), previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
*****
8. Il gravame proposto è globalmente infondato e merita di essere rigettato.
8.1. La Corte ravvede l'opportunità di trattazione unitaria dei motivi di appello stante la palese correlazione tra gli stessi.
Il dettato normativo vigente in materia di cessione dei crediti vantati verso la PA prevede un sistema articolato e specifico che si discosta dalle regole di libera cedibilità dei crediti previste dagli artt. 1260
e ss. del Codice Civile.
Come noto, allorché la cessione del credito abbia ad oggetto crediti vantati nei riguardi di una P.A. in virtù di contratti di servizi, forniture e lavori, essa potrà spiegare efficacia - ovverosia potrà essere opponibile al debitore ceduto - esclusivamente se avrà ricevuto preventiva accettazione da parte dell'amministrazione (nel contratto o in altro atto separato e contestuale) o ancora se, stipulata in forma solenne e notificata all'amministrazione, non sarà stata da questa rifiutata nel termine previsto pagina 6 di 10 (attualmente di 45 giorni) decorrente dalla notifica della cessione, non operando alcun automatismo dell'efficacia del contratto di cessione.
In particolare, laddove oggetto della cessione siano crediti vantati verso la P.A. derivanti da figure negoziali (somministrazione, forniture di servizi o appalto) riconducibili alla categoria dei contratti di durata ed in corso di esecuzione, opererà quanto previsto dalla normativa speciale (R.D. 2440/1923)
che dispone l'inopponibilità all'Ente pubblico dell'intervenuta cessione in difetto di preventiva adesione di quest'ultimo attraverso il proprio consenso espresso, nonché l'espressa accettazione a seguito di notifica.
La ratio normativa è evidente risolvendosi nell'intento del legislatore di tutelare l'interesse pubblico alla perfetta esecuzione del contratto di fornitura, scongiurando che nel corso di esecuzione dello stesso possa venire meno la capacità finanziaria del fornitore originario obbligato verso la P.A., con inevitabile compromissione della prosecuzione del rapporto e/o del servizio di pubblica utilità: allo
Stato ed agli enti pubblici territoriali, quali soggetti passivi nel contratto di cessione, è riconosciuta la prerogativa di rifiutare la cessione dei crediti dovuti al cedente sino alla cessazione del rapporto contrattuale, riespandendosi in detta ultima eventualità la regola generale ex art. 1264 c.c., per cui ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore Ente pubblico ceduto sarà sufficiente la notificazione dell'atto a quest'ultimo.
Nel solco di quanto già affermato dalla Corte di Cassazione nel dicembre 2024 in tema di crediti che nascono da contratti di fornitura continuativa (Cass. Civ. III Sez., Ordinanza n. 34173 del 23 dicembre
2024), ritiene questa Corte che resti valida la disciplina speciale più restrittiva dettata dal Regio
Decreto n. 2440 del 1923 che richiede, ai fini della validità ed efficacia della cessione, l'accettazione da parte dell'ente ceduto.
pagina 7 di 10 Orbene, nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale di GO la società cessionaria ha agito in virtù di cessioni intervenute con la società per crediti, anche futuri, da questa vantati verso il CP_2
per forniture energetiche. Controparte_1
Come correttamente osservato dal primo giudice, che ha analizzato puntualmente i tre blocchi di
Part fatture (scadenza rispettivamente 2015-2017-2019) relativi ai crediti pretesi in pagamento da la domanda non ha meritato accoglimento per un duplice ordine di ragioni condiviso da questa Corte.
Quanto alla cessione dei crediti futuri - per intendersi quelli di cui alla cessione datata 26.06.2015
portati dalle fatture con scadenza luglio 2015 e quelli portati dalle fatture 2019 emesse nel periodo di validità di 24 mesi del contratto di cessione datato 27.12.2017 -, i contratti di cessione sono stati ritenuti effettivamente nulli ed inefficaci mancando l'esplicito preventivo assenso da parte dell'
[...]
. CP_3
Part Il contratto di fornitura sottostante i crediti azionati da benché questi ultimi riferiti a prestazioni già eseguite, all'atto della cessione era perfettamente attivo ed “in corso” in quanto il rapporto tra amministrazione e soggetto fornitore - in difetto di intervenuta risoluzione o naturale scadenza contrattuale - non si era esaurito con la singola erogazione mensile.
Conseguentemente non ha errato il Tribunale a sostenere l'applicabilità della disciplina derogatoria dettata dagli artt. 9 L. 2248/1865, All. E, e 70 R.D. 2440/1923 al caso di specie, escludendo la legittimazione attiva dell'odierna appellante ovvero il diritto al pagamento delle somme pretese.
Anche la doglianza relativa alla violazione della previsione di cui all'art. 115, comma 4, D.P.R.
554/1999 (disciplina ripresa dall'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici) da parte del Tribunale di
GO non trova fondamento e condivisibile è la motivazione del decisum appellato laddove ha sostenuto che l'adesione preventiva della P.A. alla cessione dei crediti a maturarsi (di tutti o di parte di essi) dovesse intervenire sin dal momento della stipula del contratto o contestualmente al sorgere del credito ceduto, restando inopponibile, in difetto, all'Ente debitore ceduto. pagina 8 di 10 Part A sostegno della proposta domanda ha omesso di allegare la prova dell'assenso del CP_1
difettando agli atti qualsivoglia documento attestante l'intervenuto riconoscimento da parte
[...]
dell'amministrazione pubblica in questione della cessione del credito intervenuta con . CP_2
L'esistenza della imprescindibile approvazione espressa in sede di stipula del contratto o contestualmente al sorgere del credito, così come richiesto dalla normativa speciale vigente in materia,
non si rinviene tra le produzioni e, pertanto, le pretese della cessionaria non hanno trovato accoglimento.
Part Anche in questa sede, peraltro, la produzione agli atti delle cessioni di credito da parte di al netto della prova del mancato rifiuto delle stesse da parte della P.A. (per i crediti già sorti) e dell'espressa accettazione/autorizzazione dell'Ente alla cessione sin dalla stipula del contratto di fornitura (per i crediti futuri), non ha consentito alla cessionaria di assolvere l'onere probatorio impostole ai fini dell'accoglimento delle pretese azionate.
In ordine ai crediti azionati dalla cessionaria e già venuti ad esistenza all'atto della cessione, è
pienamente valido quanto il Tribunale afferma a motivazione del rigetto delle relative richieste
Part formulate da
Nello specifico, tenuto in debita considerazione l'iter imposto agli per l'assolvimento delle Parte_4
procedure di pagamento dei debiti ovvero considerata la complessità della “macchina” amministrativa e le articolate procedure per il pagamento delle varie scadenze, nonché verificata l'attendibilità e la fondatezza delle contestazioni mosse dal (cessioni notificate a ridosso del già Controparte_1
avviato quanto inarrestabile iter di pagamento nei confronti del creditore cedente o successivamente al già intervenuto pagamento a favore del fornitore stesso), il giudice di prime cure, con argomentazione chiara che regge alle censure, si è pronunciato per il rigetto delle relative domande di pagamento.
A corollario di tutto quanto ut supra, ritenuta - nei contratti di durata in corso di esecuzione -
l'indispensabilità del consenso (adesione) formale dell'Ente locale ai fini dell'opponibilità della pagina 9 di 10 cessione del credito, apprezzata l'adeguatezza dell'iter logico motivazionale del Tribunale di GO
Part in merito alla decisione impugnata, questa Corte non può che respingere l'appello proposto da atteso il mancato assolvimento degli oneri probatori a questa imposti.
9. In considerazione di quanto ut supra, la sentenza di primo grado appare corretta anche rispetto al mancato riconoscimento delle domande accessorie, alla negazione del preteso risarcimento forfettario ex art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/02, come novellato dal d.lgs. n. 192/12, ed alla condanna alle spese in
Part capo a
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa,
secondo i parametri del DM n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, valori medi, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1 – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata n. 528/24 del 01-03/07/24, del Tribunale di
GO;
Part
2 - condanna alla rifusione in favore del delle spese processuali del grado Controparte_1
che liquida in € 3.966,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfetario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
Dà atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellata, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 10 novembre 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile e Minorenni, composta dai seguenti Sigg.
Magistrati:
Dott.ssa Rigoni Rita Presidente Estensora
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Valentina Verduci Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'Appello promossa con atto di citazione notificato in data 03.02.2025
da
già c.f. ), in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
procuratore Dott. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica IO (C.F. Parte_3
e IV IO (C.F. ) con studio in Milano, via S. C.F._1 C.F._2
Barnaba 30, giusta procura allegata all'atto di appello
Appellante
contro
(C.F./P.IVA ), in persona del Sindaco pro tempore avv. Controparte_1 P.IVA_2
LA AZ, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Bellutti (C.F. , C.F._3 del Foro di Mantova, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello
Appellato
Oggetto: Cessione dei crediti - appello avverso la sentenza n. 528/24 del 01-03/07/24, del Tribunale di
GO
rimesso al Collegio in decisione all'udienza del 27.10.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“• IN VIA PRINCIPALE: in riforma della sentenza n. 528/24 pubblicata in data 3/07/24, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di Parte_2
condannare il (C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA ROSARIA BELLUTTI, al pagamento in favore di
[...]
delle seguenti somme: Parte_2
− € 7.531,75 a titolo di residua sorte capitale - come da doc A fascicolo primo grado – da maggiorarsi degli interessi moratori – maturati e maturandi - determinati ex artt. 2 e 5 e da calcolarsi,
ex art. 4, del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12, dalle singole scadenze delle originarie fatture al saldo nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
− € 840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, per il mancato, parziale e/o ritardato pagamento delle fatture, da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture.
• IN VIA ISTRUTTORIA: per scrupolo di difesa, letta l'ordinanza 28/09/22, insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc pagina 2 di 10 2/03/22, riportandosi al contenuto della memoria ex art. 183 VI comma n. 3 cpc 29/03/22 nonché alle note di trattazione scritta 20/09/22.
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato,
marca e successive.”.
Per l'appellato:
“- respingere il gravame proposto da con atto notificato in data 03.02.2025 e, Parte_1
conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 528/2024 resa dal Tribunale di GO il
01/07/2024;
- in via istruttoria, ove ritenuto necessario ed ove dato ingresso alle istanze istruttorie dedotte dall'appellante, ammettersi le prove orali dedotte nel primo grado del giudizio nell'interesse della con memoria istruttoria in data 07.03.2022, sulle circostanze ivi indicate e con Controparte_1
l'audizione dei testi ivi ugualmente indicati;
- in ogni caso con vittoria delle spese e dei compensi professionali anche del secondo grado del giudizio in favore dell'appellato ”. Controparte_1
Ragioni della decisione
Part 1. Con atto di citazione notificato il 22.12.2020, la (già conveniva Parte_2
il dinanzi al Tribunale di GO, chiedendone la condanna al pagamento di € Controparte_1
9.069,41 in sorte capitale per crediti ad essa ceduti, di € 3.273,42 per interessi moratori sulla sorte capitale calcolati al 17/12/2020, degli interessi anatocistici maturati sugli interessi moratori, di €
840,00 a titolo di risarcimento del danno come forfettizzato ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231/02
(€40,00 per ciascuna fattura azionata in linea capitale come elencata nel documento sub 3).
Part fondava le proprie pretese allegando di essersi resa cessionaria di crediti già vantati da
[...]
in forza di fatture emesse a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica CP_2 pagina 3 di 10 somministrata nei confronti dell'Ente debitore e sosteneva la propria legittimazione ad agire in ragione di atti di cessione redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati al
Ministero (documento 4, fascicolo di I grado) con cui, unitamente alla sorte capitale, erano stati ceduti, altresì, gli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale.
Argomentava che i documenti fiscali di cui al depositato elenco erano rimasti insoluti per la somma di
€ 9.069,41, evidenziando la conseguente spettanza degli interessi moratori maturati sulla stessa, di quelli anatocistici e del risarcimento del danno previsto dalla normativa dettata per contrastare i ritardi nelle transazioni commerciali.
2. Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto eccependo l'infondatezza in fatto e diritto di tutte le pretese attoree - per inefficacia delle cessioni per mancata adesione e per intervenuto pagamento a favore della società cedente –, chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate, con condanna di
Part al risarcimento per lite temeraria ed alla rifusione delle spese e compensi di lite.
Part
3. Con il deposito della prima memoria istruttoria riduceva la pretesa creditoria al minor importo di € 7.512,35 a titolo di sorte capitale, dando atto di un parziale pagamento del credito ceduto intervenuto in corso di causa.
4. La causa, istruita documentalmente, veniva decisa - in esito al deposito degli atti conclusivi delle parti - con sentenza n. 528/2024, con cui il Tribunale di GO, definitivamente pronunciando,
rigettava la domanda con condanna della soccombente parte attrice a rifondere le spese in favore del convenuto. CP_1
4.1. Il Giudice di primo grado, applicando la disciplina più stringente dettata dal legislatore in materia di cessione dei crediti vantati verso le P.A., ravvisava la nullità del contratto di cessione datato
26.06.2015, o meglio l'inefficacia ed inopponibilità dello stesso per carenza del preventivo assenso dell'Ente, nella parte relativa ai crediti portati dalle fatture aventi data 25.06.2015 e scadenza luglio
2015 poiché da intendersi, anche a rigore dell'autonomia negoziale delle parti, quali crediti futuri. pagina 4 di 10 Allo stesso tempo e, sempre in merito a tale blocco di crediti, il Tribunale evidenziava che il pagamento eseguito dal in favore della cedente potesse qualificarsi quale rifiuto di accettare CP_1
la cessione del credito stante la notifica della stessa intervenuta solo quattro giorni prima della scadenza del termine di pagamento delle fatture cedute ossia a procedure di contabilità pubbliche già
avviate.
In ordine al blocco di crediti di cui alla cessione intervenuta nel dicembre 2017, il giudice di prime
cure ne escludeva la debenza in ragione della anteriorità della data di scadenza delle fatture (ottobre
2017) rispetto alla cessione, ritenendo validamente conclusasi la procedura di liquidazione da parte del debitore ceduto.
Da ultimo, riguardo alle fatture datate 16.05.2019 e di cui alla cessione del dicembre 2017, veniva
Part respinta la domanda di ribadito e confermato il principio già richiamato dell'essenzialità del preventivo consenso del debitore ceduto trattandosi di crediti futuri.
Part 5. Avverso detta sentenza proponeva Appello con atto di citazione del 03.02.2025, muovendo le seguenti censure:
5.1. Violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440
nonché dell'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 in relazione alla dichiarata nullità della cessione atteso che con riguardo alle P.A. deve ritenersi non consentita la cessione di crediti futuri per tutte le fatture emesse in data 25/06/15 con scadenza a Luglio 2015 nonché le fatture del 2019.
5.2. Violazione degli art. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440,
nonché dell'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 per l'asserito rifiuto della cessione notificata, rifiuto rappresentato dal pagamento alla società cedente.
5.3. Violazione dell'art. 2697 c.c. con riguardo all'asserito pagamento delle fatture di settembre 2017
con scadenza ad ottobre 2017 in relazione al contratto di cessione del dicembre 2017.
pagina 5 di 10 5.4. Violazione dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 per il mancato risarcimento del danno ex art. 6, comma 2.
5.5. Condanna alle spese di lite.
6. Si costituiva in Appello il chiedendo di respingere il gravame proposto da Controparte_1
con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata e riconoscimento Parte_1
delle spese e compensi professionali anche del secondo grado di giudizio. L'appellato, in via istruttoria, ove ritenuto necessario ed ove dato ingresso alle istanze istruttorie dedotte dall'appellante,
chiedeva ammettersi le prove orali richieste con la memoria istruttoria del 07.03.2022, sulle circostanze ivi indicate e con l'audizione dei testi ivi ugualmente indicati.
7. La causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, all'udienza del 27 ottobre 2025 (tenutasi con modalità di trattazione scritta), previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
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8. Il gravame proposto è globalmente infondato e merita di essere rigettato.
8.1. La Corte ravvede l'opportunità di trattazione unitaria dei motivi di appello stante la palese correlazione tra gli stessi.
Il dettato normativo vigente in materia di cessione dei crediti vantati verso la PA prevede un sistema articolato e specifico che si discosta dalle regole di libera cedibilità dei crediti previste dagli artt. 1260
e ss. del Codice Civile.
Come noto, allorché la cessione del credito abbia ad oggetto crediti vantati nei riguardi di una P.A. in virtù di contratti di servizi, forniture e lavori, essa potrà spiegare efficacia - ovverosia potrà essere opponibile al debitore ceduto - esclusivamente se avrà ricevuto preventiva accettazione da parte dell'amministrazione (nel contratto o in altro atto separato e contestuale) o ancora se, stipulata in forma solenne e notificata all'amministrazione, non sarà stata da questa rifiutata nel termine previsto pagina 6 di 10 (attualmente di 45 giorni) decorrente dalla notifica della cessione, non operando alcun automatismo dell'efficacia del contratto di cessione.
In particolare, laddove oggetto della cessione siano crediti vantati verso la P.A. derivanti da figure negoziali (somministrazione, forniture di servizi o appalto) riconducibili alla categoria dei contratti di durata ed in corso di esecuzione, opererà quanto previsto dalla normativa speciale (R.D. 2440/1923)
che dispone l'inopponibilità all'Ente pubblico dell'intervenuta cessione in difetto di preventiva adesione di quest'ultimo attraverso il proprio consenso espresso, nonché l'espressa accettazione a seguito di notifica.
La ratio normativa è evidente risolvendosi nell'intento del legislatore di tutelare l'interesse pubblico alla perfetta esecuzione del contratto di fornitura, scongiurando che nel corso di esecuzione dello stesso possa venire meno la capacità finanziaria del fornitore originario obbligato verso la P.A., con inevitabile compromissione della prosecuzione del rapporto e/o del servizio di pubblica utilità: allo
Stato ed agli enti pubblici territoriali, quali soggetti passivi nel contratto di cessione, è riconosciuta la prerogativa di rifiutare la cessione dei crediti dovuti al cedente sino alla cessazione del rapporto contrattuale, riespandendosi in detta ultima eventualità la regola generale ex art. 1264 c.c., per cui ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore Ente pubblico ceduto sarà sufficiente la notificazione dell'atto a quest'ultimo.
Nel solco di quanto già affermato dalla Corte di Cassazione nel dicembre 2024 in tema di crediti che nascono da contratti di fornitura continuativa (Cass. Civ. III Sez., Ordinanza n. 34173 del 23 dicembre
2024), ritiene questa Corte che resti valida la disciplina speciale più restrittiva dettata dal Regio
Decreto n. 2440 del 1923 che richiede, ai fini della validità ed efficacia della cessione, l'accettazione da parte dell'ente ceduto.
pagina 7 di 10 Orbene, nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale di GO la società cessionaria ha agito in virtù di cessioni intervenute con la società per crediti, anche futuri, da questa vantati verso il CP_2
per forniture energetiche. Controparte_1
Come correttamente osservato dal primo giudice, che ha analizzato puntualmente i tre blocchi di
Part fatture (scadenza rispettivamente 2015-2017-2019) relativi ai crediti pretesi in pagamento da la domanda non ha meritato accoglimento per un duplice ordine di ragioni condiviso da questa Corte.
Quanto alla cessione dei crediti futuri - per intendersi quelli di cui alla cessione datata 26.06.2015
portati dalle fatture con scadenza luglio 2015 e quelli portati dalle fatture 2019 emesse nel periodo di validità di 24 mesi del contratto di cessione datato 27.12.2017 -, i contratti di cessione sono stati ritenuti effettivamente nulli ed inefficaci mancando l'esplicito preventivo assenso da parte dell'
[...]
. CP_3
Part Il contratto di fornitura sottostante i crediti azionati da benché questi ultimi riferiti a prestazioni già eseguite, all'atto della cessione era perfettamente attivo ed “in corso” in quanto il rapporto tra amministrazione e soggetto fornitore - in difetto di intervenuta risoluzione o naturale scadenza contrattuale - non si era esaurito con la singola erogazione mensile.
Conseguentemente non ha errato il Tribunale a sostenere l'applicabilità della disciplina derogatoria dettata dagli artt. 9 L. 2248/1865, All. E, e 70 R.D. 2440/1923 al caso di specie, escludendo la legittimazione attiva dell'odierna appellante ovvero il diritto al pagamento delle somme pretese.
Anche la doglianza relativa alla violazione della previsione di cui all'art. 115, comma 4, D.P.R.
554/1999 (disciplina ripresa dall'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici) da parte del Tribunale di
GO non trova fondamento e condivisibile è la motivazione del decisum appellato laddove ha sostenuto che l'adesione preventiva della P.A. alla cessione dei crediti a maturarsi (di tutti o di parte di essi) dovesse intervenire sin dal momento della stipula del contratto o contestualmente al sorgere del credito ceduto, restando inopponibile, in difetto, all'Ente debitore ceduto. pagina 8 di 10 Part A sostegno della proposta domanda ha omesso di allegare la prova dell'assenso del CP_1
difettando agli atti qualsivoglia documento attestante l'intervenuto riconoscimento da parte
[...]
dell'amministrazione pubblica in questione della cessione del credito intervenuta con . CP_2
L'esistenza della imprescindibile approvazione espressa in sede di stipula del contratto o contestualmente al sorgere del credito, così come richiesto dalla normativa speciale vigente in materia,
non si rinviene tra le produzioni e, pertanto, le pretese della cessionaria non hanno trovato accoglimento.
Part Anche in questa sede, peraltro, la produzione agli atti delle cessioni di credito da parte di al netto della prova del mancato rifiuto delle stesse da parte della P.A. (per i crediti già sorti) e dell'espressa accettazione/autorizzazione dell'Ente alla cessione sin dalla stipula del contratto di fornitura (per i crediti futuri), non ha consentito alla cessionaria di assolvere l'onere probatorio impostole ai fini dell'accoglimento delle pretese azionate.
In ordine ai crediti azionati dalla cessionaria e già venuti ad esistenza all'atto della cessione, è
pienamente valido quanto il Tribunale afferma a motivazione del rigetto delle relative richieste
Part formulate da
Nello specifico, tenuto in debita considerazione l'iter imposto agli per l'assolvimento delle Parte_4
procedure di pagamento dei debiti ovvero considerata la complessità della “macchina” amministrativa e le articolate procedure per il pagamento delle varie scadenze, nonché verificata l'attendibilità e la fondatezza delle contestazioni mosse dal (cessioni notificate a ridosso del già Controparte_1
avviato quanto inarrestabile iter di pagamento nei confronti del creditore cedente o successivamente al già intervenuto pagamento a favore del fornitore stesso), il giudice di prime cure, con argomentazione chiara che regge alle censure, si è pronunciato per il rigetto delle relative domande di pagamento.
A corollario di tutto quanto ut supra, ritenuta - nei contratti di durata in corso di esecuzione -
l'indispensabilità del consenso (adesione) formale dell'Ente locale ai fini dell'opponibilità della pagina 9 di 10 cessione del credito, apprezzata l'adeguatezza dell'iter logico motivazionale del Tribunale di GO
Part in merito alla decisione impugnata, questa Corte non può che respingere l'appello proposto da atteso il mancato assolvimento degli oneri probatori a questa imposti.
9. In considerazione di quanto ut supra, la sentenza di primo grado appare corretta anche rispetto al mancato riconoscimento delle domande accessorie, alla negazione del preteso risarcimento forfettario ex art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/02, come novellato dal d.lgs. n. 192/12, ed alla condanna alle spese in
Part capo a
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa,
secondo i parametri del DM n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, valori medi, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1 – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata n. 528/24 del 01-03/07/24, del Tribunale di
GO;
Part
2 - condanna alla rifusione in favore del delle spese processuali del grado Controparte_1
che liquida in € 3.966,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfetario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
Dà atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellata, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 10 novembre 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni pagina 10 di 10