CA
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1257/2022 promossa
Da
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
APPELLANTE Contro e rappresentati e difesi dall'avv. Irene Controparte_1 Controparte_2
Minutella.
APPELLATI
All'udienza del 19 dicembre 2024 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza n. 3105/2022 emessa in data 30/9/2022 , sulla sorta della espletata c.t.u. contabile, il G.L. del Tribunale di Palermo , in parziale accoglimento della domanda proposta da e ha condannato il Controparte_1 Controparte_2 [...]
a corrispondere loro, nella qualità di congiunti di , Parte_1 Persona_1 assassinato da sicari appartenenti all'organizzazione Cosa Nostra in data 16/3/1989, le provvidenze riconosciute dalla legislazione a tutela delle vittime della criminalità organizzata e segnatamente: 1)In favore di entrambi l'importo di € 143.322,86 oltre interessi legali dal 15/1/2020 corrispondente alla differenza dell'incremento ad € 200.000 previsto dal combinato disposto degli artt. 5 comma 5° Legge n. 20672004 e dell'art. 34 comma 1° D.L. n. 159/2007 convertito in Legge n. 222/2007, della speciale elargizione già percepita nella misura prevista dall'art. 4 della Legge 302/1990 pari ad € 77.468,53;
2)In favore di dell'importo di € 177.443,71 oltre interessi legali dal Controparte_1
15/1/2020 risultante dalla sommatoria degli assegni vitalizi di cui all'art. 2 Legge 407/98, 4 comma 105 Legge n. 350/2003 e art. 2 comma 105 Legge n. 244/2007, detratto quanto dalla stessa indebitamente percepito ai sensi dell'art. 4 Legge n. 302/1990 in violazione del divieto di cumulo operante rispetto ad altra concorrente elargizione corrisposta dalla Regione Sicilia nel 1991 per un complessivo ammontare di lire 100.000.000.
3)In favore di dell'importo di € 114.806,05 oltre interessi legali dal Controparte_2
15/01/2020 a titolo di assegni vitalizi di cui all'art. 2 comma 105 Legge n. 244/2007 non corrisposti e spettanti per il periodo dall'1/12/2011 al 15/01/2020 . Tanto ha statuito il G.L., previo rigetto della eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, sul presupposto che: Parte_1
-con sentenza n. 1881/2015 pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 9/7/2015 era stato accertato il diritto di essi congiunti “all'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della legge n. 407 del 1998, anche nell'importo rideterminato ad opera dell'art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003, nonché l'assegno vitalizio di cui all'art.2, comma 105, della legge n. 244 del 2007” ma era stata disposta la condanna del al pagamento in favore del solo Parte_1 CP_2 dell'importo di € 87.242,58 essendo il corrispondente credito della
[...] CP_1 estinto per compensazione con il debito sulla stessa gravante per l'indebita locupletazione della speciale elargizione di cui all'art. 4 Legge n. 302/1990 dovuta alla concorrente provvidenza regionale;
- in quel giudizio il aveva sollecitato i ricorrenti a presentare nuove istanze per la Parte_1 fruizione dei benefici di cui alle leggi nn. 222 e 244 del 2007 sì da poter provvedere ad una liquidazione unitaria di tutte le provvidenze economiche spettanti ai ricorrenti” (v. pag. 3, sent. 1881/2015, r.g.n. 1365/2011), operando, de facto, una piena ammissione del diritto rivendicato dei ricorrenti e, conseguentemente, dando luogo all'interruzione del relativo decorso del termine prescrizionale.
- con sentenza del Tribunale di Palermo n.961/2019 del 6/3/2019 erano state poi accolte le opposizioni a precetto proposte dal essendosi accertato che, quanto Parte_1 alla , la senetnza n. 1881/2015 recava essenzialmente una condanna generica al CP_1 pagamento delle provvidenze in suo favore mentre , quanto al D'Onufrio, era stato verificato che il aveva adempiuto alla data dell'1/12/2011 al credito nella stessa Parte_1 quantificato pari ad € 87.242,58 . La sentenza di primo grado è stata impugnata dal il quale, nel Parte_1 reiterare l'eccezione di prescrizione – quinquennale e/o decennale - dei crediti per come sopra riconosciuti , lamenta l'omessa pronuncia in ordine al rilievo, compiutamente formalizzato nella memoria responsiva di primo grado , dovuto alla circostanza - in questa sede documentata con la produzione del decreto concessorio n. 203 del 17/12/2008
– dell'avvenuta percezione da parte dei ricorrenti di ulteriori provvidenze economiche riconosciute dal istituito ai Controparte_3 sensi della Legge n. 512/1999 in forza del quale era stato elargito il complessivo importo di
€ 1.339.825,00.
Si sono costituiti e che hanno chiesto il rigetto del Controparte_1 Controparte_2 gravame ed eccepito l'inammissibilità della su richiamata produzione in quanto effettuata tardivamente in violazione delle preclusioni istruttorie vigenti nel grado di appello.
******** Quanto all'eccezione di prescrizione - da circoscriversi al solo credito preteso a titolo di incremento della speciale elargizione di cui all'art. 4 della Legge n. 302/1990 in conformità alla formulazione contenuta nella memoria responsiva del giudizio di primo grado , avendo il precisato che La domanda di riconoscimento del diritto Parte_1 all'elevazione (a euro 200.000,00) ex artt. 5, L. n.206/04 e 34, D.L. n.159/07 è inammissibile poiché il suddetto diritto è ormai estinto per intervenuta prescrizione (quinquennale o decennale, che sia) (cfr. pag. 1) - deve convenirsi con l'avviso espresso dal G.L. il quale ha rinvenuto nella posizione espressa dal Ministro nel contesto della controversia definita dalla sentenza n. 1881/2015 una palese volontà ricognitiva del debito in oggetto stante quanto dichiarato in quella sede dal “di avere inutilmente sollecitato i ricorrenti alla Parte_1 presentazione di nuove istanze per godere dei benefici di cui alle Legge n. 222 e 224 del 2007 sì da poter provvedere ad una liquidazione unitaria di tutte le provvidenze economiche spettanti ai ricorrenti”. Correttamente pertanto il G.L. ha ritenuto di evincere dal significato negoziale di tale dichiarazione gli effetti del riconoscimento dei debito idoneo ad interrompere i termini di prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2944 c.c.. Di contro fondato per quanto di ragione risulta il secondo motivo di gravame. Con tale mezzo il ha insistito sulla eccezione di non cumulabilità - già a suo Parte_1 tempo formulata nel giudizio definito dalla senetnza n. 1881/2015 che le aveva negato ingresso – non essendo stata allegata tempestivamente la circostanza che i ricorrenti si sono visti riconoscere dal Fondo di di cui alla Controparte_4
Legge n. 512 del 1999 la somma complessiva di € 1.360.852,00 (cfr. pag. 7) -. Si è che la riproposizione , questa volta tempestiva , di tale eccezione nel presente giudizio non può esimere questa Corte dalla relativa disamina mentre , sotto altro profilo, la sollecitazione istruttoria proveniente dalla circostanza di fatto già introdotta nel giudizio a quo è tale da configurare una emergenza conoscitiva risultante dagli atti di causa che ben può configurare il concetto di pista probatoria cui nel rito del lavoro è lecito ricorrere mediante l'acquisizione ex officio allorquando i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (Cass. 33393 del 17/12/2019; Cass. 28134 del 05/11/2018). Una volta dato ingresso alla deduzione ed alla documentazione prodotta - attestante l'erogazione ai ricorrenti dell'importo netto di € 1.339.825,00 sorge la necessità di verificare l'applicabilità del divieto di cumulo invocato dall'amministrazione tra il risarcimento concesso dal e i benefici per cui è causa. CP_3 Su tale aspetto soccorre la giurisprudenza di legittimità laddove si è precisato che In tema di benefici in favore delle vittime del dovere, le provvidenze a carattere continuativo di cui agli artt. 2, comma 1, della l. n. 407 del 1998, e 5, comma 3, della l. n. 206 del 2004, sono cumulabili con la pensione privilegiata, perché le leggi citate non disciplinano il concorso delle provvidenze in questione con altri benefici, né opera in materia la previsione di incumulabilità ex art. 13 della l. n. 302 del 1990, che riguarda solo gli assegni vitalizi e le elargizioni previste da quest'ultima legge (Cass. n. 3824 del 15/02/2021). Il principio di tassatività che scaturisce dal su enunciato indirizzo ermeneutico e che appare coerente con il criterio di stretta interpretazione che governa la materia , conduce allora a ritenere che soltanto in presenza di uno esplicito divieto possa darsi l'applicazione della invocata regola di incumulabilità . Tale divieto sussiste rispetto alla speciale elargizione di cui all'art. 4 della Legge n.
302/1990 – ed agli incrementi dello stesso beneficio contemplati dalla legislazione successiva – essendo espressamente previsto che “1. Gli assegni vitalizi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria. 2. Parimenti, le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria. (art. 13 Legge cit.). Analoga previsione di incumulabilità non si rinviene nelle discipline regolatrici delle altre provvidenze riconosciute dalla sentenza impugnata, onde appare legittimo, in parziale riforma della sentenza di primo grado ed in obbedienza al principio devolutivo che impone al giudicante di non esorbitare dai limiti fissati dai motivi di gravame, pronunciare il rigetto della domanda avente ad oggetto l'incremento della speciale elargizione di cui alla Legge n. 302/1990 cit.. Tenuto conto dell'esito alterno della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti in misura di metà le spese dei due gradi del giudizio mentre la restante parte liquidata e distratta come in dispositivo, deve essere posta a carico del Parte_1 appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 3105/2022 emessa dal Tribunale di Palermo in data 30 settembre 2022, rigetta la domanda proposta da e relativamente all'incremento della speciale Controparte_1 Controparte_2 elargizione prevista dalla art. 4 Legge n. 302/1990.
Compensa in misura di metà le spese del doppio grado del giudizio e condanna il al pagamento in favore degli appellati della restante parte che Parte_1 liquida, rispettivamente, in complessivi € 4.500,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi € 5.030,00 per il giudizio di appello, oltre per entrambi spese generali, iva e cpa in quanto dovute, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Irene Minutella. Conferma nel resto la sentenza di primo grado. Palermo 19 dicembre 2024
Il Presidente est.
Michele De Maria