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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 04/12/2024, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3815/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Bazzano Mattia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
04/10/1977 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Bazzano Mattia del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 18/11/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Santiago De Cuba (Cuba) il
20/10/2012, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n.
32, Parte II - Serie C, Anno 2013. Per_ Dall'unione è nato, in data 15/12/2013, il figlio , ancora minore.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio celebrato con rito civile in Santiago De Cuba (Cuba) il 20/10/2012, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 32, Parte II - Serie
C, Anno 2013 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la comunione dei beni tra il Sig. e la Sig.ra sarà Parte_1 Parte_2 sciolta;
pagina 2 di 4 Per_ 2. il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso il padre, ove manterrà la propria residenza anagrafica;
3. l'abitazione coniugale sita in Vercelli (VC), Via S. Caboto n. 16 sarà assegnata al Sig.
che continuerà ad abitarla unitamente al figlio minore;
Pt_1
4. la sig.ra provvederà, entro e non oltre il mese di gennaio 2025, a reperire altra Parte_2 idonea sistemazione abitativa e a trasferirvisi;
5. si dà atto che al momento del rilascio dell'immobile coniugale la Sig.ra Parte_2 procederà all'asportazione dei beni e degli arredi acquistati dalla coppia in costanza di matrimonio alla stessa necessari per la nuova sistemazione abitativa che sin da ora si individuano in un televisore, un climatizzatore portatile e nella camera da letto matrimoniale;
Per_
6. la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le seguenti modalità: salvo ogni diverso e migliore accordo, ed in ogni caso tenuto conto delle esigenze del figlio minore:
• nel fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì all'uscita del minore da scuola e sino alla domenica sera alle ore 21.00;
• nelle settimane in cui la madre ha con sé il minore per il fine settimana, due pomeriggi a settimana, indicativamente il martedì, dall'uscita del minore da scuola e sino alle ore 21.00, dopo cena, quando il minore farà rientro presso l'abitazione paterna;
• nelle settimane in cui la madre non ha con sé il minore per il fine settimana, tre pomeriggi a settimana, indicativamente il martedì, il mercoledì ed il venerdì dall'uscita del minore da scuola e sino alle ore 21.00, dopo cena, quando il minore farà rientro presso l'abitazione paterna;
• durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, nelle occasioni in cui la madre ha con sé il figlio minore, potranno essere inclusi i pernottamenti;
• vacanze estive: durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per due settimane, anche consecutive, da comunicare all'altro entro il giorno 31 maggio di ciascun anno. Ciascun genitore, qualora sarà in vacanza con il figlio, lascerà all'altro la reperibilità telefonica e l'indicazione del luogo di soggiorno.
• ponti e festività: salvo ogni diverso e migliore accordo, il minore trascorrerà ad anni alterni le festività con l'uno o con l'altro genitore, e precisamente: il 24 dicembre con un genitore ed i giorni del 25 e 26 dicembre con l'altro, ad anni alterni;
il giorno 31 dicembre ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, così come il 1° gennaio;
il giorno dell'Epifania ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, e precisamente con quello che non ha avuto i minori con sé per il Natale;
il giorno del 1 novembre ed il giorno dell'8 dicembre ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
il giorno del 1 maggio con un genitore e quello del 2 giugno con l'altro, ad anni alterni;
gli altri ponti e periodi di sospensione dell'attività scolastica seguiranno il normale calendario di frequentazioni;
7. contributo per il mantenimento del figlio minore: ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio durante i periodi di propria competenza e ciò quantomeno sino a quando la sig.ra non reperirà idonea attività lavorativa che le Parte_2 garantisca un'entrata mensile pari o superiore ad € 1.200,00 netti;
in tal caso, corrisponderà al padre l'importo mensile di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT/FOI.
pagina 3 di 4 L'Assegno Unico Universale, nonché ogni altra forma di aiuto, sussidio, bonus etc erogato in favore dei figli minori, sarà percepito integralmente dal sig. Pt_1
Le spese straordinarie, così come individuate nel protocollo in essere presso Codesto
Tribunale e che deve intendersi in questa sede espressamente e integralmente richiamato, anche per quanto riguarda le modalità e i termini di concertazione, documentazione e corresponsione delle stesse saranno sostenute integralmente dal sig. e ciò per due Pt_1 anni dall'emanazione del provvedimento di separazione e, successivamente, saranno sostenute della misura del 50% da ciascun genitore;
8. si dà atto che i genitori prestano altresì reciprocamente il consenso al rinnovo dei documenti di identità ed al rilascio dei passaporti nonché di altra documentazione valida per l'espatrio;
9. contributo per il mantenimento della sig.ra il sig. corrisponderà alla Parte_2 Pt_1 moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT/FOI, a far data dall'effettivo trasferimento della sig.ra dall'abitazione coniugale, e per la durata di mesi n. 6; Parte_2
10. si dà atto che il Sig. corrisponderà alla moglie al momento del trasferimento della Pt_1 stessa dalla casa coniugale l'importo di Euro 1.000,00 a tiolo di contributo per le spese relative alla nuova sistemazione abitativa della Sig.ra Parte_2
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, Presidente dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 04/12/2024.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3815/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Bazzano Mattia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
04/10/1977 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Bazzano Mattia del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 18/11/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Santiago De Cuba (Cuba) il
20/10/2012, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n.
32, Parte II - Serie C, Anno 2013. Per_ Dall'unione è nato, in data 15/12/2013, il figlio , ancora minore.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio celebrato con rito civile in Santiago De Cuba (Cuba) il 20/10/2012, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 32, Parte II - Serie
C, Anno 2013 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la comunione dei beni tra il Sig. e la Sig.ra sarà Parte_1 Parte_2 sciolta;
pagina 2 di 4 Per_ 2. il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso il padre, ove manterrà la propria residenza anagrafica;
3. l'abitazione coniugale sita in Vercelli (VC), Via S. Caboto n. 16 sarà assegnata al Sig.
che continuerà ad abitarla unitamente al figlio minore;
Pt_1
4. la sig.ra provvederà, entro e non oltre il mese di gennaio 2025, a reperire altra Parte_2 idonea sistemazione abitativa e a trasferirvisi;
5. si dà atto che al momento del rilascio dell'immobile coniugale la Sig.ra Parte_2 procederà all'asportazione dei beni e degli arredi acquistati dalla coppia in costanza di matrimonio alla stessa necessari per la nuova sistemazione abitativa che sin da ora si individuano in un televisore, un climatizzatore portatile e nella camera da letto matrimoniale;
Per_
6. la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le seguenti modalità: salvo ogni diverso e migliore accordo, ed in ogni caso tenuto conto delle esigenze del figlio minore:
• nel fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì all'uscita del minore da scuola e sino alla domenica sera alle ore 21.00;
• nelle settimane in cui la madre ha con sé il minore per il fine settimana, due pomeriggi a settimana, indicativamente il martedì, dall'uscita del minore da scuola e sino alle ore 21.00, dopo cena, quando il minore farà rientro presso l'abitazione paterna;
• nelle settimane in cui la madre non ha con sé il minore per il fine settimana, tre pomeriggi a settimana, indicativamente il martedì, il mercoledì ed il venerdì dall'uscita del minore da scuola e sino alle ore 21.00, dopo cena, quando il minore farà rientro presso l'abitazione paterna;
• durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, nelle occasioni in cui la madre ha con sé il figlio minore, potranno essere inclusi i pernottamenti;
• vacanze estive: durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per due settimane, anche consecutive, da comunicare all'altro entro il giorno 31 maggio di ciascun anno. Ciascun genitore, qualora sarà in vacanza con il figlio, lascerà all'altro la reperibilità telefonica e l'indicazione del luogo di soggiorno.
• ponti e festività: salvo ogni diverso e migliore accordo, il minore trascorrerà ad anni alterni le festività con l'uno o con l'altro genitore, e precisamente: il 24 dicembre con un genitore ed i giorni del 25 e 26 dicembre con l'altro, ad anni alterni;
il giorno 31 dicembre ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, così come il 1° gennaio;
il giorno dell'Epifania ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, e precisamente con quello che non ha avuto i minori con sé per il Natale;
il giorno del 1 novembre ed il giorno dell'8 dicembre ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
il giorno del 1 maggio con un genitore e quello del 2 giugno con l'altro, ad anni alterni;
gli altri ponti e periodi di sospensione dell'attività scolastica seguiranno il normale calendario di frequentazioni;
7. contributo per il mantenimento del figlio minore: ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio durante i periodi di propria competenza e ciò quantomeno sino a quando la sig.ra non reperirà idonea attività lavorativa che le Parte_2 garantisca un'entrata mensile pari o superiore ad € 1.200,00 netti;
in tal caso, corrisponderà al padre l'importo mensile di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT/FOI.
pagina 3 di 4 L'Assegno Unico Universale, nonché ogni altra forma di aiuto, sussidio, bonus etc erogato in favore dei figli minori, sarà percepito integralmente dal sig. Pt_1
Le spese straordinarie, così come individuate nel protocollo in essere presso Codesto
Tribunale e che deve intendersi in questa sede espressamente e integralmente richiamato, anche per quanto riguarda le modalità e i termini di concertazione, documentazione e corresponsione delle stesse saranno sostenute integralmente dal sig. e ciò per due Pt_1 anni dall'emanazione del provvedimento di separazione e, successivamente, saranno sostenute della misura del 50% da ciascun genitore;
8. si dà atto che i genitori prestano altresì reciprocamente il consenso al rinnovo dei documenti di identità ed al rilascio dei passaporti nonché di altra documentazione valida per l'espatrio;
9. contributo per il mantenimento della sig.ra il sig. corrisponderà alla Parte_2 Pt_1 moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT/FOI, a far data dall'effettivo trasferimento della sig.ra dall'abitazione coniugale, e per la durata di mesi n. 6; Parte_2
10. si dà atto che il Sig. corrisponderà alla moglie al momento del trasferimento della Pt_1 stessa dalla casa coniugale l'importo di Euro 1.000,00 a tiolo di contributo per le spese relative alla nuova sistemazione abitativa della Sig.ra Parte_2
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, Presidente dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 04/12/2024.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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