TAR
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00079/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00233 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00079/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 79 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Elefante, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Mantova in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
a) del Decreto della Prefettura di Mantova- U.T.G.-Area I – Prot.Interno N.-OMISSIS-
- 11.12.2024, notificato il 18.12.2024, con il quale è stato disposto il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ex art.39 T.U.L.P.S; N. 00079/2025 REG.RIC.
b) di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. -
Prefettura di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa RI RI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe -OMISSIS- impugna il provvedimento della Prefettura di Mantova che ha disposto a suo carico il divieto di detenzione armi, ai sensi dell'art. 39 del TULPS, dando seguito alla nota dei Carabinieri di Marmirolo con il quale si proponeva l'adozione della misura in questione, sul rilievo che durante un controllo effettuato presso l'abitazione dell'interessato veniva accertato che “la carabina
HR e le relative munizioni erano custodite fuori dall'armadietto metallico e, in particolare, l'arma si trovava in camera da letto appoggiata ad una cyclette e il munizionamento all'interno del comodino situato in camera da letto”; per tali fatti il
-OMISSIS- veniva deferito in stato di libertà alla Autorità giudiziaria per il reato di cui all'art. 20 Legge n.110/1975 (omessa custodia di armi e munizioni), con contestuale sequestro della carabina e delle relative munizioni, oltre che il ritiro cautelare delle restanti armi e del porto d'armi ad uso caccia.
2.- Il divieto è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, a seguito della quale il ricorrente ha prodotto una memoria difensiva, rappresentando di abitare da solo e che, al momento del controllo, la carabina “si trovava fuori dall'armadio blindato ed appoggiata momentaneamente sulla cyclette ivi posta in N. 00079/2025 REG.RIC.
quanto era intenzione del -OMISSIS- di oliarla ed operare la manutenzione periodica
e poi riporla eventualmente dopo accertato il buon funzionamento”.
3.- Nell'ambito del supplemento istruttorio disposto dalla Prefettura, con nota del
6.12.2024 il Comando provinciale dei Carabinieri di Mantova comunicava che all'atto del controllo “non era presente alcun Kit per la pulizia delle armi nei locali dove erano riposte le armi; - durante le contestazioni a seguito dell'ispezione il nominato in oggetto affermava che deteneva la carabina in questione all'esterno della fuciliera
e non assieme alle altre armi, perché l'armadio di sicurezza non era abbastanza capiente e non faceva, altresì, alcun riferimento al fatto che l'arma si trovasse fuori per essere sottoposta a pulizia”.
4.- All'esito del procedimento, il Prefetto riteneva dunque ricorrenti le condizioni per l'adozione del divieto ex art. 39 TULPS, in ragione del venir meno in capo all'interessato dei requisiti di affidabilità all'uso delle armi.
5.- Con l'unico motivo di ricorso il -OMISSIS- deduce “VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL'ART.39 DEL
T.U.L.P.S. -ECCESSO DI POTERE: PRESUPPOSTO ERRONEO - VIOLAZIONE
DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - DIFETTO DI
MOTIVAZIONE – ILLOGICITA”, lamentando in sostanza che l'Amministrazione non avrebbe tenuto conto delle osservazioni fornite dal ricorrente a sua discolpa, ove si era evidenziato che egli vive da solo e che al momento del controllo era intento in operazioni di pulizia dell'arma.
6.- Le Amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio con atto di forma, depositando poi una relazione con documenti.
7.- In assenza di ulteriore attività difensiva delle parti, con note del 30.1.2026 e del
31.1.2026 il difensore del ricorrente ha chiesto disporsi il rinvio dell'udienza di discussione, fissata per il giorno 11.2.2026, per ragioni di salute, depositando certificazione medica. N. 00079/2025 REG.RIC.
8.- All'udienza dell'11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
9.- Preliminarmente, va respinta l'istanza di rinvio presentata dalla difesa di parte ricorrente, non ravvisandosi i presupposti di eccezionalità richiesti dall'art. 73 comma
1-bis c.p.a.: la documentazione prodotta a supporto della richiesta, infatti, non dà evidenza dell'assoluta impossibilità del difensore di presenziare in udienza per la data già fissata, riferendosi la stessa ad una prescrizione diagnostica del 28.1.2026 valida per 180 giorni dalla data del rilascio.
10.- Nel merito il ricorso è infondato.
11.- La valutazione prefettizia di inaffidabilità del ricorrente al corretto uso delle armi
è ragionevolmente fondata sulle scorrette modalità di custodia dell'arma, rinvenuta al momento del controllo nella camera da letto dell'interessato e collocata al di fuori dell'apposito armadio blindato.
12.- Da tale circostanza l'Amministrazione ha desunto l'esistenza di una situazione di potenziale pericolo nell'uso delle armi, in quanto evidentemente un'arma detenuta fuori da appositi armadietti potrebbe essere usata o sottratta da soggetti che, anche occasionalmente, si trovano anche non abusivamente nell'immobile.
13.- Infatti, il dato dell'assenza di conviventi non può garantire, qualora la custodia dell'arma non sia diligente, come nel caso di specie, che della stessa possa essere compiuto un abuso, anche da parte di terzi ovvero accidentalmente (C.d.S., III, n.
7737/2022).
14.- La versione del ricorrente secondo cui lo stesso, al momento del controllo di polizia, fosse intento alla manutenzione dell'arma, quasi a suggerire un difetto di custodia solo occasionale e contingente, è smentita dalla annotazione di servizio redatta dai Carabinieri il 10.9.2024, nella quale gli stessi riferiscono che “l'interessato, alla contestazione da parte degli organi operanti di aver omesso di custodire l'arma con ogni diligenza in quanto tenuta al difuori dell'armadietto metallico a disposizione, … si giustificava dicendo che l'arma in questione non entrava N. 00079/2025 REG.RIC.
all'interno dell'armadietto in quanto quest'ultimo troppo piccolo, avendo una capienza massima di solo 4 armi e già occupato dalle altre armi in suo possesso”.
15.- Le stesse dichiarazioni rese dal -OMISSIS-, trasfuse in un atto dotato di fede privilegiata e non impugnato con querela di falso, sono pertanto indicative del fatto che il ricorrente non disponesse di un luogo stabilmente destinato all'idonea custodia dell'arma, come peraltro è implicitamente confermato dallo stesso ricorso ove si afferma che era intenzione dell'interessato, dopo aver operato la manutenzione della carabina, “riporla all'interno del giardino di proprietà delimitato da mura perimetrali”.
16.- In conclusione deve ritenersi che la valutazione negativa di affidabilità del soggetto circa l'uso corretto delle armi e il divieto di detenzione adottato dalla
Prefettura siano legittimamente ancorati a fatti che giustificano la prognosi di possibile abuso dell'arma.
17.- Il ricorso va pertanto respinto, mentre le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della N. 00079/2025 REG.RIC.
dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL BR, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
RI RI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI RI EL BR
IL SEGRETARIO N. 00079/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00233 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00079/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 79 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Elefante, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Mantova in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
a) del Decreto della Prefettura di Mantova- U.T.G.-Area I – Prot.Interno N.-OMISSIS-
- 11.12.2024, notificato il 18.12.2024, con il quale è stato disposto il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ex art.39 T.U.L.P.S; N. 00079/2025 REG.RIC.
b) di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. -
Prefettura di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa RI RI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe -OMISSIS- impugna il provvedimento della Prefettura di Mantova che ha disposto a suo carico il divieto di detenzione armi, ai sensi dell'art. 39 del TULPS, dando seguito alla nota dei Carabinieri di Marmirolo con il quale si proponeva l'adozione della misura in questione, sul rilievo che durante un controllo effettuato presso l'abitazione dell'interessato veniva accertato che “la carabina
HR e le relative munizioni erano custodite fuori dall'armadietto metallico e, in particolare, l'arma si trovava in camera da letto appoggiata ad una cyclette e il munizionamento all'interno del comodino situato in camera da letto”; per tali fatti il
-OMISSIS- veniva deferito in stato di libertà alla Autorità giudiziaria per il reato di cui all'art. 20 Legge n.110/1975 (omessa custodia di armi e munizioni), con contestuale sequestro della carabina e delle relative munizioni, oltre che il ritiro cautelare delle restanti armi e del porto d'armi ad uso caccia.
2.- Il divieto è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, a seguito della quale il ricorrente ha prodotto una memoria difensiva, rappresentando di abitare da solo e che, al momento del controllo, la carabina “si trovava fuori dall'armadio blindato ed appoggiata momentaneamente sulla cyclette ivi posta in N. 00079/2025 REG.RIC.
quanto era intenzione del -OMISSIS- di oliarla ed operare la manutenzione periodica
e poi riporla eventualmente dopo accertato il buon funzionamento”.
3.- Nell'ambito del supplemento istruttorio disposto dalla Prefettura, con nota del
6.12.2024 il Comando provinciale dei Carabinieri di Mantova comunicava che all'atto del controllo “non era presente alcun Kit per la pulizia delle armi nei locali dove erano riposte le armi; - durante le contestazioni a seguito dell'ispezione il nominato in oggetto affermava che deteneva la carabina in questione all'esterno della fuciliera
e non assieme alle altre armi, perché l'armadio di sicurezza non era abbastanza capiente e non faceva, altresì, alcun riferimento al fatto che l'arma si trovasse fuori per essere sottoposta a pulizia”.
4.- All'esito del procedimento, il Prefetto riteneva dunque ricorrenti le condizioni per l'adozione del divieto ex art. 39 TULPS, in ragione del venir meno in capo all'interessato dei requisiti di affidabilità all'uso delle armi.
5.- Con l'unico motivo di ricorso il -OMISSIS- deduce “VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL'ART.39 DEL
T.U.L.P.S. -ECCESSO DI POTERE: PRESUPPOSTO ERRONEO - VIOLAZIONE
DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - DIFETTO DI
MOTIVAZIONE – ILLOGICITA”, lamentando in sostanza che l'Amministrazione non avrebbe tenuto conto delle osservazioni fornite dal ricorrente a sua discolpa, ove si era evidenziato che egli vive da solo e che al momento del controllo era intento in operazioni di pulizia dell'arma.
6.- Le Amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio con atto di forma, depositando poi una relazione con documenti.
7.- In assenza di ulteriore attività difensiva delle parti, con note del 30.1.2026 e del
31.1.2026 il difensore del ricorrente ha chiesto disporsi il rinvio dell'udienza di discussione, fissata per il giorno 11.2.2026, per ragioni di salute, depositando certificazione medica. N. 00079/2025 REG.RIC.
8.- All'udienza dell'11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
9.- Preliminarmente, va respinta l'istanza di rinvio presentata dalla difesa di parte ricorrente, non ravvisandosi i presupposti di eccezionalità richiesti dall'art. 73 comma
1-bis c.p.a.: la documentazione prodotta a supporto della richiesta, infatti, non dà evidenza dell'assoluta impossibilità del difensore di presenziare in udienza per la data già fissata, riferendosi la stessa ad una prescrizione diagnostica del 28.1.2026 valida per 180 giorni dalla data del rilascio.
10.- Nel merito il ricorso è infondato.
11.- La valutazione prefettizia di inaffidabilità del ricorrente al corretto uso delle armi
è ragionevolmente fondata sulle scorrette modalità di custodia dell'arma, rinvenuta al momento del controllo nella camera da letto dell'interessato e collocata al di fuori dell'apposito armadio blindato.
12.- Da tale circostanza l'Amministrazione ha desunto l'esistenza di una situazione di potenziale pericolo nell'uso delle armi, in quanto evidentemente un'arma detenuta fuori da appositi armadietti potrebbe essere usata o sottratta da soggetti che, anche occasionalmente, si trovano anche non abusivamente nell'immobile.
13.- Infatti, il dato dell'assenza di conviventi non può garantire, qualora la custodia dell'arma non sia diligente, come nel caso di specie, che della stessa possa essere compiuto un abuso, anche da parte di terzi ovvero accidentalmente (C.d.S., III, n.
7737/2022).
14.- La versione del ricorrente secondo cui lo stesso, al momento del controllo di polizia, fosse intento alla manutenzione dell'arma, quasi a suggerire un difetto di custodia solo occasionale e contingente, è smentita dalla annotazione di servizio redatta dai Carabinieri il 10.9.2024, nella quale gli stessi riferiscono che “l'interessato, alla contestazione da parte degli organi operanti di aver omesso di custodire l'arma con ogni diligenza in quanto tenuta al difuori dell'armadietto metallico a disposizione, … si giustificava dicendo che l'arma in questione non entrava N. 00079/2025 REG.RIC.
all'interno dell'armadietto in quanto quest'ultimo troppo piccolo, avendo una capienza massima di solo 4 armi e già occupato dalle altre armi in suo possesso”.
15.- Le stesse dichiarazioni rese dal -OMISSIS-, trasfuse in un atto dotato di fede privilegiata e non impugnato con querela di falso, sono pertanto indicative del fatto che il ricorrente non disponesse di un luogo stabilmente destinato all'idonea custodia dell'arma, come peraltro è implicitamente confermato dallo stesso ricorso ove si afferma che era intenzione dell'interessato, dopo aver operato la manutenzione della carabina, “riporla all'interno del giardino di proprietà delimitato da mura perimetrali”.
16.- In conclusione deve ritenersi che la valutazione negativa di affidabilità del soggetto circa l'uso corretto delle armi e il divieto di detenzione adottato dalla
Prefettura siano legittimamente ancorati a fatti che giustificano la prognosi di possibile abuso dell'arma.
17.- Il ricorso va pertanto respinto, mentre le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della N. 00079/2025 REG.RIC.
dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL BR, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
RI RI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI RI EL BR
IL SEGRETARIO N. 00079/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.