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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/07/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 252/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
Parte_1
, cod. fisc. , in persona dell'amministratore pro tempore, sig.
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, Parte_2 dall'avv. Lorenzo Iannone, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
[...]
, alla via L. Maiorino, n. 13; Parte_1 appellante
E
, nato a [...] [...], cod. fisc. Controparte_1 Parte_1
, , nata a [...] l'[...], C.F._1 Controparte_2 cod. fisc. , , nato a C.F._2 Controparte_3 [...]
il 25 giugno 1967, cod. fisc. , rappresentati e difesi, in Parte_1 C.F._3 virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Mario Alfano, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domiciliano;
appellati
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 248/2024 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INF. – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “a - in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore nr 248/2024, preliminarmente, dichiarare la nullità e/o invalidità della sentenza;
b - nel merito accogliere la domanda del appellante e per l'effetto accertata la Parte_1 permanenza della validità ed efficacia della delibera condominiale del 28.05.2015 nelle sue deliberazioni non annullate dall'ordinanza resa dal Tribunale di Nocera Inf nel procedimento contrassegnato dal rg 4382/ 2015, in data 27.02.2019, in quanto ordinanza di annullamento parziale o di un mero punto della delibera impugnata, accertare e dichiarare la cessata materia del contendere limitatamente alle richieste degli appellati fondate, unicamente, sul parziale annullamento della predetta delibera dell'assemblea condominiale del 28.05.2015; c) compensare le spese e competenze di lite del giudizio di primo grado;
d) condannare la parte convenuta in appello al pagamento in favore del delle spese e competenze di lite del presente grado del giudizio;
”; Parte_1 per gli appellati (come da comparsa di costituzione e risposta) – “- rigettare l'appello proposto dal perché improponibile, inammissibile, improcedibile, Parte_1 oltre che infondato in fatto e diritto;
- condannare il medesimo appellante al Parte_1 pagamento delle spese e dei compensi (aumentati del 30%, avendo il sottoscritto difensore depositato gli atti con modalità telematica, redigendoli con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M. n. 55/2014) di avvocato del presente giudizio, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario avv. Mario Alfano”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 248/2024, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
nei confronti del , di
[...] Parte_1 [...]
, ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione notificato il 20 giugno 2017, così Parte_1 provvedeva: 1) accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n.
717/2017, emanato su ricorso spiegato dal condominio ” per ottenere il Parte_1 pagamento della somma di euro 31.678,50 a titolo di spese dei lavori di straordinaria manutenzione delle facciate e del tetto di copertura del fabbricato sito in , Parte_1 in ragione dell'avvenuto annullamento, ad opera dello stesso Ufficio giudiziario, della deliberazione assembleare del 28 maggio 2015 relativamente alla parte in cui erano stati 2 posti a carico di tutti i condomini i costi degli interventi riguardanti le parti interne dei balconi;
2) condannava il “ ” alla refusione delle spese processuali. Parte_1 Parte_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il ” di Parte_1 Parte_1
, di con atto di citazione notificato il 2 marzo 2024, formulando i
[...] Parte_1 seguenti motivi di gravame: 1) la decisione di primo grado era nulla per carenza di motivazione, atteso che il Tribunale di Nocera Inferiore, in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., non aveva enunciato, se non in maniera formale e superficiale, le ragioni di fatto e di diritto che lo avevano indotto ad accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 717/2017; 2) il giudice di prime cure, ove avesse esaminato la documentazione prodotta dall'ente di gestione, avrebbe dovuto rigettare l'opposizione o, comunque, dichiarare la cessazione della materia del contendere, giacché la contabilità definitiva dei lavori di straordinaria manutenzione dello stabile , approvata CP_4 con deliberazione assembleare del 30 luglio 2020, dimostrava che ai e alla CP_1
non erano state accollate le spese riguardanti le parti interne dei balconi, vale a CP_2 dire quelle per le quali, in pendenza del giudizio, avevano ottenuto l'annullamento della precedente deliberazione del 28 maggio 2015, rimasta perfettamente valida nelle rimanenti disposizioni;
3) il Tribunale di Nocera Inferiore aveva violato gli artt. 91 e 92
c.p.c., per aver omesso di valutare la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni, emergenti dai documenti prodotti dall'opposto, che avrebbero giustificato l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite in luogo dell'applicazione del principio della soccombenza;
in particolare, l'accoglimento dell'opposizione era sostanzialmente apparente, essendo stata disposta soltanto la revoca del decreto ingiuntivo n. 717/2017, provvedimento ormai superato dall'approvazione della contabilità dei lavori di straordinaria manutenzione dell'edificio mentre la domanda di condanna CP_4 dell'ente di gestione per responsabilità processuale aggravata era stata rigettata;
inoltre, il giudice di prime cure non aveva considerato né che l'opposto non aveva mai chiesto il pagamento delle spese contestate ed aveva tenuto un comportamento finalizzato alla ricerca di soluzioni transattive, né che gli opponenti restavano debitori nel versamento della loro quota di partecipazione ai lavori di straordinaria manutenzione;
nel caso in esame, sussisteva una situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso, giacché, solo con l'ordinanza di parziale annullamento della deliberazione assembleare del 28 maggio 2015, erano stati individuati i lavori i cui costi non dovevano essere posti a carico degli opponenti;
in ogni caso, le spese di lite erano state liquidate in misura eccessiva, non avendo le parti svolto attività difensiva per la fase istruttoria e per quella decisionale.
3 Costituitisi in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 13 giugno 2024,
[...]
e contestavano la CP_1 Controparte_2 Controparte_3 fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 27 marzo 2025, poi sostituita, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 2/9 maggio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale il condominio ” di Parte_1 [...]
, di eccepisce la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, Parte_1 Parte_1
c.p.c., occorre preliminarmente osservare che, in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto non rappresenta un dato meramente formale, ma un requisito da apprezzarsi in funzione dell'intelligibilità della pronuncia e della comprensione delle argomentazioni alla stessa sottese, sicché la relativa mancanza ne determina la nullità nelle sole ipotesi in cui non siano ravvisabili gli elementi considerati o presupposti nella decisione, stante il principio della strumentalità della forma sancito dall'art. 156, comma 3, c.p.c., per il quale la nullità non può essere mai dichiarata ove l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, ed in considerazione della circostanza che lo stesso legislatore, nel modificare l'art. 132 c.p.c., ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l'indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a suo fondamento (cfr., ex plurimis, Cass. 10 novembre 2010,
n. 22845; Cass. ord. 20 gennaio 2015, n. 920; Cass. ord. 15 novembre 2019, n. 29721).
Pertanto, il vizio di motivazione e, con esso, la violazione del principio sancito dagli artt.
132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost. sono configurabili quando la pronuncia riveli un'obiettiva carenza nell'indicazione delle ragioni che hanno condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come si verifica quando costui si limiti a rinviare, genericamente e per relationem, al quadro probatorio acquisito, senza compiere alcuna esplicitazione al riguardo, né fornire una disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr., ex plurimis, Cass. 21 dicembre 2010, n. 25866; Cass.
20 luglio 2012, n. 12664; Cass. ord. 14 febbraio 2020, n. 3819).
Peraltro, nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione e prospettazione delle parti,
4 per essere necessaria e sufficiente, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.,
l'esposizione, in maniera concisa, ma logicamente adeguata, degli elementi di fatto e di diritto sottesi alla decisione, dovendo ritenersi implicitamente disattese tutte le deduzioni e le tesi che, seppur non espressamente esaminate, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (cfr., ex plurimis, Cass. 20 novembre 2009, n.
24542; Cass. ord. 29 dicembre 2020, n. 29730; Cass. ord. 9 febbraio 2021, n. 3126).
Nella fattispecie de qua agitur, il Tribunale di Nocera Inferiore, con la sentenza impugnata, ha incentrato l'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n.
717/2017 e la conseguente revoca del provvedimento monitorio sull'annullamento, pronunciato dallo stesso Ufficio giudiziario con ordinanza resa il 27 febbraio 2019 a norma dell'art. 702 ter c.p.c., della deliberazione assembleare del 28 maggio 2015 nella parte in cui i costi dei lavori di straordinaria manutenzione relativi alle parti interne dei balconi del fabbricato di , di erano stati posti a carico di Parte_1 Parte_1 tutti i condomini e non dei soli proprietari, in tal modo enunciando compiutamente le ragioni poste a fondamento della decisione, sicché non è configurabile alcuna violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale il Parte_1
” di , di assume che, sulla base della documentazione
[...] Parte_1 Parte_1 prodotta, il giudice di primo grado avrebbe dovuto rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 717/2017 o, comunque, dichiarare la cessazione della materia del contendere.
In realtà, essendo nel corso del giudizio di primo grado intervenuta la parziale caducazione della deliberazione assembleare del 28 maggio 2015, vale a dire del presupposto in forza del quale era stato emanato il decreto ingiuntivo n. 717/2017, il Tribunale di Nocera
Inferiore non poteva non accogliere l'opposizione spiegata dai e dalla CP_1 CP_2
a norma dell'art. 645 c.p.c. e, per l'effetto, revocare il provvedimento monitorio, per essere venuto meno il fatto costitutivo del diritto di credito azionato nei loro confronti dal
. Parte_1
Ed infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve accogliere l'opposizione qualora la deliberazione dell'assemblea condominiale abbia perso la sua efficacia, per essere stata sospesa dal giudice dell'impugnazione, a norma dell'art. 1137, comma 2, cod. civ., o per essere stata annullata con sentenza sopravvenuta nel corso del processo, ancorché non passata in giudicato (cfr., ex plurimis, Cass. 14 novembre 2012, n. 19938; Cass. ord. 24 marzo 2017,
n. 7741; Cass. ord. 22 novembre 2021, n. 35847).
5 La circostanza che dalla contabilità definitiva delle opere di straordinaria manutenzione del fabbricato approvata con deliberazione assembleare del 30 luglio 2020, CP_4 emergeva che ai e alla non erano state imputate le contestate spese CP_1 CP_2 riguardanti le parti interne dei balconi e che costoro restavano comunque inadempienti nel pagamento delle relative quote di partecipazione ai lavori non rimuoveva la necessità di accertare l'insussistenza della pretesa creditoria per come azionata in via monitoria dall'ente di gestione e, di conseguenza, di revocare il decreto ingiuntivo n. 717/2017 quale titolo per procedere ad esecuzione forzata in danno degli opponenti.
Infondato è anche il terzo motivo di gravame, con il quale il condominio ” Parte_1 lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
Al riguardo, è opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
A norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c., se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o, per effetto della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Dalla lettura combinata delle suddette disposizioni normative emerge, in maniera incontrovertibile, che il giudice, di regola, è tenuto a condannare la parte soccombente alla refusione delle spese processuali in favore di quella vittoriosa, sulla quale, di conseguenza, non deve gravare alcun costo del giudizio causalmente riconducibile al comportamento antigiuridico tenuto dall'altra al di fuori dello stesso o con il darvi inizio o con il resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto (cfr., ex plurimis, Cass. 30 maggio
2000, n. 7182; Cass. 15 ottobre 2004, n. 20335; Cass. 27 novembre 2006, n. 25141; Cass.
30 marzo 2010, n. 7625), potendo esercitare il potere di disporne la compensazione, pro quota o in toto, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, soltanto quando siano configurabili le ulteriori ipotesi previste dal codice di rito, per come integrate dall'intervento della Consulta.
Sul punto, la Corte Costituzionale, con la richiamata sentenza n. 77/2018, ha evidenziato che le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, unitamente all'assoluta novità della questione trattata o al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, possono legittimare la deroga all'ordinario principio della soccombenza sono costituite, con riguardo alla prima delle due ipotesi espressamente contemplate dall'art. 6 92, comma 2, c.p.c., da “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite”
e, con riferimento alla seconda, da similari fattispecie di sopravvenuta modificazione del quadro di riferimento della controversia che ne alterino i termini senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti, quali, tra le più evidenti, “una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze”.
Pertanto, il giudice può avvalersi dell'eccezionale potere di compensare integralmente o parzialmente le spese processuali quando, al di là delle ipotesi della soccombenza reciproca, siano configurabili casi di assoluta novità del thema decidendum o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti nonché fattispecie caratterizzate dalla eadem ratio, tra le quali possono annoverarsi una situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (cfr. Cass. ord. 7 agosto 2019, n. 21157), una sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emanato il provvedimento impugnato, non potendo in tale evenienza imputarsi alla controparte di resistere in forza di una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità finché la sola autorità deputata a rilevarla e, cioè, la Consulta, non l'abbia pronunciata (cfr. Cass. ord. 16 marzo 2016, n. 5267; Cass. ord. 15 maggio
2018, n. 11815), l'assenza di un orientamento univoco o consolidato al momento dell'insorgenza della controversia, la sussistenza di modifiche legislative e l'emanazione di statuizioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea successivamente all'inizio del giudizio (cfr. Cass. 29 novembre 2016, n. 24234), vale a dire vicende giuridiche che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità di quelle espressamente contemplate dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. ord. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass.
14 ottobre 2019, n. 25798; Cass. ord. 18 febbraio 2020, n. 3977).
Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che il Tribunale di Nocera Inferiore abbia correttamente applicato il principio della soccombenza in danno del Parte_1
”, non ricorrendo, nel caso in esame, un'ipotesi di soccombenza reciproca, né Parte_1 di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, né gravi ed eccezionali ragioni di analoga natura.
Ed invero, a fronte dell'integrale accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n.
717/2017 e della conseguenziale revoca di tale provvedimento monitorio, il rigetto della domanda formulata dai e dalla per ottenere, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., CP_1 CP_2
7 la condanna del condominio ” al risarcimento dei danni da responsabilità Parte_1 processuale aggravata non integra una fattispecie di soccombenza reciproca tra le parti, in ragione della natura meramente accessoria della richiesta di cui all'art. 96 c.p.c. rispetto al thema decidendum e, dunque, al merito della controversia (cfr. Cass. ord. 12 aprile
2017, n. 9532; Cass. ord. 15 maggio 2018, n. 11792; Cass. ord. 6 giugno 2022, n. 18036).
Né costituisce una grave ed eccezionale ragione analoga all'assoluta novità della questione trattata o al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti la circostanza che il non abbia mai chiesto ai e alla il Parte_1 CP_1 CP_2 pagamento delle spese contestate e abbia tenuto un comportamento finalizzato alla ricerca di soluzioni transattive e che i predetti condomini siano rimasti debitori nel versamento della loro quota di partecipazione ai lavori di straordinaria manutenzione, sicché non può essere evocata quale presupposto legittimante la compensazione delle spese processuali.
Parimenti, non è configurabile una situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso, atteso che il condominio ” avrebbe dovuto, nell'assumere la Parte_1 deliberazione del 28 maggio 2015, già avere esatta cognizione dei lavori le cui spese dovevano gravare soltanto sui proprietari dei balconi e non anche su quelli che ne erano privi, come i e la , evitando, in tal modo, l'instaurazione di un CP_1 CP_2 contenzioso sostanzialmente superfluo, per essere evidente l'errata ripartizione delle quote poste indistintamente a carico di tutti i condomini.
Priva di fondamento, infine, è la doglianza del ” secondo cui il Parte_1 Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore avrebbe liquidato le spese di lite in misura eccessiva, per non avere le parti svolto attività difensiva per la fase istruttoria e per quella decisionale.
In realtà, gli opponenti e l'opposto non hanno espletato attività difensiva in relazione alla fase istruttoria, da cui il giudizio, di natura documentale, non è stato caratterizzato, ma non anche per quella decisionale, avendo depositato, ai sensi dell'art. 221, comma 4, decreto legge n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020, le note di trattazione scritta per l'udienza di discussione della controversia, originariamente fissata per l'8 luglio 2020
e, di seguito, rinviata alla data dell'1 febbraio 2024.
In ogni caso, il Tribunale di Nocera Inferiore, nel liquidare in euro 3.809,00 il compenso difensivo posto a carico del soccombente ”, ha applicato parametri Parte_1 compresi tra i minimi e i medi previsti dal punto 2 della tabella allegata al D.M. n. 55/2014 per le fasi dello studio, dell'introduzione e della decisione di controversie di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, alle quali era riconducibile l'opposizione spiegata dai e dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 717/2017, in CP_1 CP_2
8 ragione dell'entità del credito in contestazione, pari ad euro 31.678,50, non incorrendo, di conseguenza, in alcuna violazione normativa.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sul condominio Parte_1
, di e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello
[...] Parte_1 scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00, in ragione dell'ammontare del credito azionato in via monitoria, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dai e dalla , in complessivi euro CP_1 CP_2
4.730,00 per compenso, di cui euro 1.650,00 per la fase di studio, euro 1.100,00 per la fase introduttiva ed euro 1.980,00 per la fase decisionale, per come incrementato in ogni sua voce nella misura del 10% per l'impiego di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione degli atti processuali, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv. Mario Alfano, quale procuratore distrattario degli appellati, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dal , di avverso la sentenza Parte_1 Parte_1
n. 248/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore con atto di citazione notificato il 2 marzo
2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna il di , di alla Parte_1 Parte_1 Parte_1 refusione, in favore dell'avv. Mario Alfano, quale procuratore distrattario di
[...]
, e , ex art. 93, comma 1, CP_1 Controparte_2 Controparte_3
c.p.c., delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro
4.730,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.650,00 per la fase di studio, euro
1.100,00 per la fase introduttiva ed euro 1.980,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
9 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti del condominio ” di Parte_1 Parte_1
, di .
[...] Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
10
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 252/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
Parte_1
, cod. fisc. , in persona dell'amministratore pro tempore, sig.
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, Parte_2 dall'avv. Lorenzo Iannone, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
[...]
, alla via L. Maiorino, n. 13; Parte_1 appellante
E
, nato a [...] [...], cod. fisc. Controparte_1 Parte_1
, , nata a [...] l'[...], C.F._1 Controparte_2 cod. fisc. , , nato a C.F._2 Controparte_3 [...]
il 25 giugno 1967, cod. fisc. , rappresentati e difesi, in Parte_1 C.F._3 virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Mario Alfano, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domiciliano;
appellati
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 248/2024 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INF. – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “a - in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore nr 248/2024, preliminarmente, dichiarare la nullità e/o invalidità della sentenza;
b - nel merito accogliere la domanda del appellante e per l'effetto accertata la Parte_1 permanenza della validità ed efficacia della delibera condominiale del 28.05.2015 nelle sue deliberazioni non annullate dall'ordinanza resa dal Tribunale di Nocera Inf nel procedimento contrassegnato dal rg 4382/ 2015, in data 27.02.2019, in quanto ordinanza di annullamento parziale o di un mero punto della delibera impugnata, accertare e dichiarare la cessata materia del contendere limitatamente alle richieste degli appellati fondate, unicamente, sul parziale annullamento della predetta delibera dell'assemblea condominiale del 28.05.2015; c) compensare le spese e competenze di lite del giudizio di primo grado;
d) condannare la parte convenuta in appello al pagamento in favore del delle spese e competenze di lite del presente grado del giudizio;
”; Parte_1 per gli appellati (come da comparsa di costituzione e risposta) – “- rigettare l'appello proposto dal perché improponibile, inammissibile, improcedibile, Parte_1 oltre che infondato in fatto e diritto;
- condannare il medesimo appellante al Parte_1 pagamento delle spese e dei compensi (aumentati del 30%, avendo il sottoscritto difensore depositato gli atti con modalità telematica, redigendoli con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M. n. 55/2014) di avvocato del presente giudizio, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario avv. Mario Alfano”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 248/2024, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
nei confronti del , di
[...] Parte_1 [...]
, ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione notificato il 20 giugno 2017, così Parte_1 provvedeva: 1) accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n.
717/2017, emanato su ricorso spiegato dal condominio ” per ottenere il Parte_1 pagamento della somma di euro 31.678,50 a titolo di spese dei lavori di straordinaria manutenzione delle facciate e del tetto di copertura del fabbricato sito in , Parte_1 in ragione dell'avvenuto annullamento, ad opera dello stesso Ufficio giudiziario, della deliberazione assembleare del 28 maggio 2015 relativamente alla parte in cui erano stati 2 posti a carico di tutti i condomini i costi degli interventi riguardanti le parti interne dei balconi;
2) condannava il “ ” alla refusione delle spese processuali. Parte_1 Parte_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il ” di Parte_1 Parte_1
, di con atto di citazione notificato il 2 marzo 2024, formulando i
[...] Parte_1 seguenti motivi di gravame: 1) la decisione di primo grado era nulla per carenza di motivazione, atteso che il Tribunale di Nocera Inferiore, in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., non aveva enunciato, se non in maniera formale e superficiale, le ragioni di fatto e di diritto che lo avevano indotto ad accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 717/2017; 2) il giudice di prime cure, ove avesse esaminato la documentazione prodotta dall'ente di gestione, avrebbe dovuto rigettare l'opposizione o, comunque, dichiarare la cessazione della materia del contendere, giacché la contabilità definitiva dei lavori di straordinaria manutenzione dello stabile , approvata CP_4 con deliberazione assembleare del 30 luglio 2020, dimostrava che ai e alla CP_1
non erano state accollate le spese riguardanti le parti interne dei balconi, vale a CP_2 dire quelle per le quali, in pendenza del giudizio, avevano ottenuto l'annullamento della precedente deliberazione del 28 maggio 2015, rimasta perfettamente valida nelle rimanenti disposizioni;
3) il Tribunale di Nocera Inferiore aveva violato gli artt. 91 e 92
c.p.c., per aver omesso di valutare la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni, emergenti dai documenti prodotti dall'opposto, che avrebbero giustificato l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite in luogo dell'applicazione del principio della soccombenza;
in particolare, l'accoglimento dell'opposizione era sostanzialmente apparente, essendo stata disposta soltanto la revoca del decreto ingiuntivo n. 717/2017, provvedimento ormai superato dall'approvazione della contabilità dei lavori di straordinaria manutenzione dell'edificio mentre la domanda di condanna CP_4 dell'ente di gestione per responsabilità processuale aggravata era stata rigettata;
inoltre, il giudice di prime cure non aveva considerato né che l'opposto non aveva mai chiesto il pagamento delle spese contestate ed aveva tenuto un comportamento finalizzato alla ricerca di soluzioni transattive, né che gli opponenti restavano debitori nel versamento della loro quota di partecipazione ai lavori di straordinaria manutenzione;
nel caso in esame, sussisteva una situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso, giacché, solo con l'ordinanza di parziale annullamento della deliberazione assembleare del 28 maggio 2015, erano stati individuati i lavori i cui costi non dovevano essere posti a carico degli opponenti;
in ogni caso, le spese di lite erano state liquidate in misura eccessiva, non avendo le parti svolto attività difensiva per la fase istruttoria e per quella decisionale.
3 Costituitisi in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 13 giugno 2024,
[...]
e contestavano la CP_1 Controparte_2 Controparte_3 fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 27 marzo 2025, poi sostituita, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 2/9 maggio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale il condominio ” di Parte_1 [...]
, di eccepisce la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, Parte_1 Parte_1
c.p.c., occorre preliminarmente osservare che, in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto non rappresenta un dato meramente formale, ma un requisito da apprezzarsi in funzione dell'intelligibilità della pronuncia e della comprensione delle argomentazioni alla stessa sottese, sicché la relativa mancanza ne determina la nullità nelle sole ipotesi in cui non siano ravvisabili gli elementi considerati o presupposti nella decisione, stante il principio della strumentalità della forma sancito dall'art. 156, comma 3, c.p.c., per il quale la nullità non può essere mai dichiarata ove l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, ed in considerazione della circostanza che lo stesso legislatore, nel modificare l'art. 132 c.p.c., ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l'indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a suo fondamento (cfr., ex plurimis, Cass. 10 novembre 2010,
n. 22845; Cass. ord. 20 gennaio 2015, n. 920; Cass. ord. 15 novembre 2019, n. 29721).
Pertanto, il vizio di motivazione e, con esso, la violazione del principio sancito dagli artt.
132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost. sono configurabili quando la pronuncia riveli un'obiettiva carenza nell'indicazione delle ragioni che hanno condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come si verifica quando costui si limiti a rinviare, genericamente e per relationem, al quadro probatorio acquisito, senza compiere alcuna esplicitazione al riguardo, né fornire una disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr., ex plurimis, Cass. 21 dicembre 2010, n. 25866; Cass.
20 luglio 2012, n. 12664; Cass. ord. 14 febbraio 2020, n. 3819).
Peraltro, nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione e prospettazione delle parti,
4 per essere necessaria e sufficiente, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.,
l'esposizione, in maniera concisa, ma logicamente adeguata, degli elementi di fatto e di diritto sottesi alla decisione, dovendo ritenersi implicitamente disattese tutte le deduzioni e le tesi che, seppur non espressamente esaminate, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (cfr., ex plurimis, Cass. 20 novembre 2009, n.
24542; Cass. ord. 29 dicembre 2020, n. 29730; Cass. ord. 9 febbraio 2021, n. 3126).
Nella fattispecie de qua agitur, il Tribunale di Nocera Inferiore, con la sentenza impugnata, ha incentrato l'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n.
717/2017 e la conseguente revoca del provvedimento monitorio sull'annullamento, pronunciato dallo stesso Ufficio giudiziario con ordinanza resa il 27 febbraio 2019 a norma dell'art. 702 ter c.p.c., della deliberazione assembleare del 28 maggio 2015 nella parte in cui i costi dei lavori di straordinaria manutenzione relativi alle parti interne dei balconi del fabbricato di , di erano stati posti a carico di Parte_1 Parte_1 tutti i condomini e non dei soli proprietari, in tal modo enunciando compiutamente le ragioni poste a fondamento della decisione, sicché non è configurabile alcuna violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale il Parte_1
” di , di assume che, sulla base della documentazione
[...] Parte_1 Parte_1 prodotta, il giudice di primo grado avrebbe dovuto rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 717/2017 o, comunque, dichiarare la cessazione della materia del contendere.
In realtà, essendo nel corso del giudizio di primo grado intervenuta la parziale caducazione della deliberazione assembleare del 28 maggio 2015, vale a dire del presupposto in forza del quale era stato emanato il decreto ingiuntivo n. 717/2017, il Tribunale di Nocera
Inferiore non poteva non accogliere l'opposizione spiegata dai e dalla CP_1 CP_2
a norma dell'art. 645 c.p.c. e, per l'effetto, revocare il provvedimento monitorio, per essere venuto meno il fatto costitutivo del diritto di credito azionato nei loro confronti dal
. Parte_1
Ed infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve accogliere l'opposizione qualora la deliberazione dell'assemblea condominiale abbia perso la sua efficacia, per essere stata sospesa dal giudice dell'impugnazione, a norma dell'art. 1137, comma 2, cod. civ., o per essere stata annullata con sentenza sopravvenuta nel corso del processo, ancorché non passata in giudicato (cfr., ex plurimis, Cass. 14 novembre 2012, n. 19938; Cass. ord. 24 marzo 2017,
n. 7741; Cass. ord. 22 novembre 2021, n. 35847).
5 La circostanza che dalla contabilità definitiva delle opere di straordinaria manutenzione del fabbricato approvata con deliberazione assembleare del 30 luglio 2020, CP_4 emergeva che ai e alla non erano state imputate le contestate spese CP_1 CP_2 riguardanti le parti interne dei balconi e che costoro restavano comunque inadempienti nel pagamento delle relative quote di partecipazione ai lavori non rimuoveva la necessità di accertare l'insussistenza della pretesa creditoria per come azionata in via monitoria dall'ente di gestione e, di conseguenza, di revocare il decreto ingiuntivo n. 717/2017 quale titolo per procedere ad esecuzione forzata in danno degli opponenti.
Infondato è anche il terzo motivo di gravame, con il quale il condominio ” Parte_1 lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
Al riguardo, è opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
A norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c., se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o, per effetto della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Dalla lettura combinata delle suddette disposizioni normative emerge, in maniera incontrovertibile, che il giudice, di regola, è tenuto a condannare la parte soccombente alla refusione delle spese processuali in favore di quella vittoriosa, sulla quale, di conseguenza, non deve gravare alcun costo del giudizio causalmente riconducibile al comportamento antigiuridico tenuto dall'altra al di fuori dello stesso o con il darvi inizio o con il resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto (cfr., ex plurimis, Cass. 30 maggio
2000, n. 7182; Cass. 15 ottobre 2004, n. 20335; Cass. 27 novembre 2006, n. 25141; Cass.
30 marzo 2010, n. 7625), potendo esercitare il potere di disporne la compensazione, pro quota o in toto, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, soltanto quando siano configurabili le ulteriori ipotesi previste dal codice di rito, per come integrate dall'intervento della Consulta.
Sul punto, la Corte Costituzionale, con la richiamata sentenza n. 77/2018, ha evidenziato che le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, unitamente all'assoluta novità della questione trattata o al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, possono legittimare la deroga all'ordinario principio della soccombenza sono costituite, con riguardo alla prima delle due ipotesi espressamente contemplate dall'art. 6 92, comma 2, c.p.c., da “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite”
e, con riferimento alla seconda, da similari fattispecie di sopravvenuta modificazione del quadro di riferimento della controversia che ne alterino i termini senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti, quali, tra le più evidenti, “una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze”.
Pertanto, il giudice può avvalersi dell'eccezionale potere di compensare integralmente o parzialmente le spese processuali quando, al di là delle ipotesi della soccombenza reciproca, siano configurabili casi di assoluta novità del thema decidendum o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti nonché fattispecie caratterizzate dalla eadem ratio, tra le quali possono annoverarsi una situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (cfr. Cass. ord. 7 agosto 2019, n. 21157), una sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emanato il provvedimento impugnato, non potendo in tale evenienza imputarsi alla controparte di resistere in forza di una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità finché la sola autorità deputata a rilevarla e, cioè, la Consulta, non l'abbia pronunciata (cfr. Cass. ord. 16 marzo 2016, n. 5267; Cass. ord. 15 maggio
2018, n. 11815), l'assenza di un orientamento univoco o consolidato al momento dell'insorgenza della controversia, la sussistenza di modifiche legislative e l'emanazione di statuizioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea successivamente all'inizio del giudizio (cfr. Cass. 29 novembre 2016, n. 24234), vale a dire vicende giuridiche che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità di quelle espressamente contemplate dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. ord. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass.
14 ottobre 2019, n. 25798; Cass. ord. 18 febbraio 2020, n. 3977).
Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che il Tribunale di Nocera Inferiore abbia correttamente applicato il principio della soccombenza in danno del Parte_1
”, non ricorrendo, nel caso in esame, un'ipotesi di soccombenza reciproca, né Parte_1 di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, né gravi ed eccezionali ragioni di analoga natura.
Ed invero, a fronte dell'integrale accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n.
717/2017 e della conseguenziale revoca di tale provvedimento monitorio, il rigetto della domanda formulata dai e dalla per ottenere, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., CP_1 CP_2
7 la condanna del condominio ” al risarcimento dei danni da responsabilità Parte_1 processuale aggravata non integra una fattispecie di soccombenza reciproca tra le parti, in ragione della natura meramente accessoria della richiesta di cui all'art. 96 c.p.c. rispetto al thema decidendum e, dunque, al merito della controversia (cfr. Cass. ord. 12 aprile
2017, n. 9532; Cass. ord. 15 maggio 2018, n. 11792; Cass. ord. 6 giugno 2022, n. 18036).
Né costituisce una grave ed eccezionale ragione analoga all'assoluta novità della questione trattata o al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti la circostanza che il non abbia mai chiesto ai e alla il Parte_1 CP_1 CP_2 pagamento delle spese contestate e abbia tenuto un comportamento finalizzato alla ricerca di soluzioni transattive e che i predetti condomini siano rimasti debitori nel versamento della loro quota di partecipazione ai lavori di straordinaria manutenzione, sicché non può essere evocata quale presupposto legittimante la compensazione delle spese processuali.
Parimenti, non è configurabile una situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso, atteso che il condominio ” avrebbe dovuto, nell'assumere la Parte_1 deliberazione del 28 maggio 2015, già avere esatta cognizione dei lavori le cui spese dovevano gravare soltanto sui proprietari dei balconi e non anche su quelli che ne erano privi, come i e la , evitando, in tal modo, l'instaurazione di un CP_1 CP_2 contenzioso sostanzialmente superfluo, per essere evidente l'errata ripartizione delle quote poste indistintamente a carico di tutti i condomini.
Priva di fondamento, infine, è la doglianza del ” secondo cui il Parte_1 Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore avrebbe liquidato le spese di lite in misura eccessiva, per non avere le parti svolto attività difensiva per la fase istruttoria e per quella decisionale.
In realtà, gli opponenti e l'opposto non hanno espletato attività difensiva in relazione alla fase istruttoria, da cui il giudizio, di natura documentale, non è stato caratterizzato, ma non anche per quella decisionale, avendo depositato, ai sensi dell'art. 221, comma 4, decreto legge n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020, le note di trattazione scritta per l'udienza di discussione della controversia, originariamente fissata per l'8 luglio 2020
e, di seguito, rinviata alla data dell'1 febbraio 2024.
In ogni caso, il Tribunale di Nocera Inferiore, nel liquidare in euro 3.809,00 il compenso difensivo posto a carico del soccombente ”, ha applicato parametri Parte_1 compresi tra i minimi e i medi previsti dal punto 2 della tabella allegata al D.M. n. 55/2014 per le fasi dello studio, dell'introduzione e della decisione di controversie di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, alle quali era riconducibile l'opposizione spiegata dai e dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 717/2017, in CP_1 CP_2
8 ragione dell'entità del credito in contestazione, pari ad euro 31.678,50, non incorrendo, di conseguenza, in alcuna violazione normativa.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sul condominio Parte_1
, di e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello
[...] Parte_1 scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00, in ragione dell'ammontare del credito azionato in via monitoria, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dai e dalla , in complessivi euro CP_1 CP_2
4.730,00 per compenso, di cui euro 1.650,00 per la fase di studio, euro 1.100,00 per la fase introduttiva ed euro 1.980,00 per la fase decisionale, per come incrementato in ogni sua voce nella misura del 10% per l'impiego di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione degli atti processuali, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv. Mario Alfano, quale procuratore distrattario degli appellati, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dal , di avverso la sentenza Parte_1 Parte_1
n. 248/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore con atto di citazione notificato il 2 marzo
2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna il di , di alla Parte_1 Parte_1 Parte_1 refusione, in favore dell'avv. Mario Alfano, quale procuratore distrattario di
[...]
, e , ex art. 93, comma 1, CP_1 Controparte_2 Controparte_3
c.p.c., delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro
4.730,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.650,00 per la fase di studio, euro
1.100,00 per la fase introduttiva ed euro 1.980,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
9 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti del condominio ” di Parte_1 Parte_1
, di .
[...] Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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