Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 2987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2987 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4809/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura RI Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.02.2024 da
1) RI ES OL nata a [...] il [...] cittadina: italiana
C.F. C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Luana Minolfi (C.F. ) del Foro di Milano con Studio sito in C.F._2
Milano, in Via Vitruvio n. 11 presso il quale ha eletto domicilio telematico contro
2) CO CH nato in [...] il [...] cittadino: italiano
C.F. C.F._3
Melzo (MI), via Aldo Moro n. 5 con l'Avv. Olivia Kissov (C.F. ) con studio sito in Milano (MI) Via Fontana C.F._4
5/A presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in data 31.10.2015 con rito civile in Laterza (TA) (Anno 2015, atto n. 17, reg. / parte II. serie C, Ufficio I) in regime di separazione dei beni. separati consensualmente con verbale in data 2.11.2022 omologato con decreto n. 17758/2022 del
09.11.2022 del Tribunale di Milano
1. NG CH, nata a [...], il [...], di anni 9, residente in [...] cittadina italiana;
2. ZU CH, nata a [...], il [...], di anni 6, residente in [...] cittadina italiana.
FATTO
La Sig.ra OL RI ES con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 06.02.2024 ha chiesto di ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto con il Sig. CH CO in Laterza
(TA) in data 31.10.2015 alle condizioni ivi indicate.
In data 21.05.2024 si è costituito in giudizio il Sig. CH, il quale si è associato alla domanda di divorzio ma si è opposto sulle restanti domande di controparte.
Con istanza congiunta depositata in data 17.03.2025 le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., dichiarando di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“1. GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE
La sig.ra OL continuerà ad abitare nella casa di via Aldo Moro n. 5, Melzo (MI) di proprietà del sig. CO CH che continuerà a pagare nella misura del 100% il mutuo a lui intestato e la rata assicurativa per la polizza di protezione mutuo, a lui spettanti, in qualità di unico proprietario dell'immobile.
Le utenze saranno interamente a carico della sig.ra OL.
La sig.ra OL si impegna a rimborsare al sig. CH il 50% delle spese ordinarie e straordinarie sostenute per il suddetto immobile sito in Melzo previo invio (con mezzo idoneo alla conoscenza quali ad esempio Whatsapp, mail) della documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 (trenta) giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. E' intenzione del sig. CO CH vendere l'immobile di via Aldo Moro n. 5 in Melzo con immediata restituzione alla sig.ra OL del prestito di € 80.000,00 versati dalla sig.ra OL per l'acquisto e la ristrutturazione dell'abitazione familiare così come da decreto di omologazione n.
17758/2022 del 09/11/2022 RG n. 23583/2022.
La restituzione della suddetta somma avverrà nella seguente modalità:
- con il versamento, alla sig.ra OL, della metà degli acconti erogati da parte acquirente e ricevuti dal sig. CH
- viceversa, in caso di corresponsione dell'intero prezzo di vendita in fase di rogito, il sig. CH sarà obbligato a restituire l'intera somma di € 80.000 alla sig.ra OL entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione del rogito che dovrà essere comunicata alla sig.ra OL.
Parimenti il sig. CH si impegna a restituire alla sig.ra OL il rimborso parziale delle agevolazioni fiscali ricevute e inerenti la ristrutturazione già avvenuta dell'immobile, così come da decreto di omologazione n. 17758/2022 del 09/11/2022 RG n. 23583/2022. 2. AFFIDAMENTO E CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLE FIGLIE
Le figlie NG e ZU, vengono affidate congiuntamente a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre.
Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambio di residenza o domicilio all'altro genitore.
I genitori si impegnano a rispettare il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita dei figli, idonea a garantire loro una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, i quali hanno il dovere di cooperare tra loro ai fini dell'assistenza, educazione ed istruzione della prole ai sensi degli artt. 337 ter c.c., 316 ss. c.c., nonché dell'art. 30 Cost.
La sig.ra OL si impegna a corrispondere al sig. CH, entro il 10 di ogni mese, € 400,00
(quattrocento) mensili a titolo di contributo al mantenimento indiretto delle figlie.
Le parti si impegnano entro trenta giorni dall'omologa del presente accordo a stipulare una polizza assicurativa a favore delle figlie NG e ZU e si impegnano a che tale spesa nonché
i successivi rinnovi siano sostenuti nella misura del 50% da entrambi i genitori.
Le spese extra per eventi straordinari quali feste di compleanno, ricorrenze, comunioni, cresime, saggi sportivi, gare sportive, viaggi scolastici di più giorni, spese sanitarie particolarmente costose
(non coperte dall'assicurazione sanitaria e non effettuabili presso strutture pubbliche/Servizio
Sanitario Nazionale) saranno a carico anche della sig.ra OL nella misura del 30% e a carico del sig. CH nella misura del 70%.
Restano a carico del sig. CO CH nella misura del 100% le spese extra assegno che si rendessero necessarie per le figlie, NG e ZU CH, secondo le linee guida del Tribunale di Milano, come di seguito riportate:
spese mediche (da documentare)che non richiedono il preventivo accordo sulla spesa:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo sulla spesa:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici:
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo sulla spesa:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica:
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo sulla spesa:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo sulla spesa:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo sulla spesa:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (es. pittura, teatro, boy-scout);
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (anche messaggio whatsapp), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
L'assegno unico per le figlie ZU e NG CH verrà percepito al 100% dalla sig. CO
CH, in quanto genitore collocatario delle minori.
3. ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE E DIRITTO DI VISITA
I genitori concordano che le decisioni di maggiore interesse per le figlie minori, NG e
ZU, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dei medesimi verranno prese di comune accordo tra i genitori tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi, ai sensi degli artt. 315 bis ss. c.c.
Quanto alle vacanze estive, le figlie trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, in periodi da concordare non appena la madre conoscerà il proprio piano ferie e comunque non oltre il 1 giugno di ogni anno.
Resta inteso che i genitori, nell'ambito del rapporto di collaborazione e di dialogo che gli stessi avranno a tenere nell'interesse prioritario delle figlie, possano accordarsi per stare con le figlie diversamente in caso di imprevista impossibilità di uno dei genitori ad attenersi al regime di visita concordato. Parimenti resta fermo tra i genitori l'obbligo di accordarsi l'uno con l'altro per stare con le figlie oltre e diversamente rispetto al regime di visita concordato in caso di malattie delle minori o in caso di avvenimenti particolari (quali ricorrenze familiari o impegni con compagni e amici delle figlie).
Durante le vacanze natalizie, i genitori si alterneranno di anno in anno nel trascorrere con le figlie la prima metà (dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 29 sera incluso) piuttosto che la seconda metà delle vacanze (dal 30 mattina sino alla ripresa della scuola dopo l'Epifania).
La Pasqua e le altre festività verranno alternate di anno in anno e in particolare le minori trascorreranno la settimana della Pasqua con il genitore con il quale non avrà trascorso la prima settimana delle vacanze di Natale.
Ciascun genitore potrà liberamente sentire telefonicamente alle figlie nel periodo in cui sono con l'altro genitore;
entrambi i genitori si impegnano a favorire il sereno svolgimento del rapporto con le figlie NG e ZU, consentendo loro di mantenere un rapporto equilibrato e sereno anche con gli ascendenti ed altri parenti di ogni ramo genitoriale (nonni e zii), ai sensi dell'art. 317 bis c.c.
In ogni caso i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé le minori.
La sig.ra OL sarà libera di recarsi a Napoli (NA) per far visita alle figlie ogni volta lo ritenga utile, necessario, doveroso e nel pieno interesse delle minori affinchè mantengano un rapporto stabile, costante e continuativo con la madre che alloggerà presso l'abitazione delle minori e messa a disposizione dal sig. CO CH. Nei giorni di visita materni il sig. CH si impegna a prestare la propria automobile, se la vettura
è disponibile, alla sig.ra OL”
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con ordinanza emessa in data 17.03.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con note scritte ritualmente depositate, le parti hanno confermato le condizioni dell'accordo, confermando di non volersi riconciliare e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda congiunta diretta a ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Laterza (TA) il
31.10.2015 dei beni tra RI ES OL e CO CH.
2) Omologa le condizioni di cessazioni degli effetti civili del matrimonio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali e non patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Laterza perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonchè alla comunicazione anche al Comune di Melzo dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura RI Cosmai