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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/08/2025, n. 3242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3242 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9049/2024
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 9049/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.ta Parte_1
AL TE
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall' avv.to Stefano Lava e dall'avv.ta
Cristina del Pezzo di Caianello
Convenuta
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso ex art. 414 bis ss. c.p.c., ha Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Controparte_1 lamentando l'illegittimità del licenziamento irrogatogli in data
27/12/2023 in quanto ritorsivo e, in ogni caso, privo di giusta causa.
Ha riferito di essere stato assunto dalla convenuta in data 21/12/2015, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con qualifica di Dirigente
e mansioni di Vice President Europe, in seguito all'acquisizione da parte del Gruppo Fanplayr Inc. della società Adwill S.r.l., di cui era stato uno dei soci fondatori. Nel corso del rapporto di lavoro accettava diversi incarichi e trasferimenti anche all'estero, percependo aumenti di retribuzione, tra cui l'ultimo a Città del Messico avvenuto nel 2019 per seguire il progetto “Latam”. Nello svolgimento delle proprie mansioni, il ricorrente si rapportava direttamente con , Persona_1
Presidente del CdA della società convenuta.
Ha aggiunto di aver avuto una controversia con in ordine Controparte_1 al proprio diritto a vedersi riconosciuti i benefici economici e professionali a lui derivanti dalla promozione a Managing Director
Americas già promessa dalla società con lettera del 29 settembre 2021.
La controversia veniva in seguito composta fra le parti in sede protetta in data 4 maggio 2023 con un accordo implicante sia la successione al ricorrente nel ruolo di responsabile del team “LATAM” del sig. Per_2
, della cui formazione egli si sarebbe dovuto occupare, sia il
[...] rientro in Italia a Milano del sig. a far data dal 15/06/2023, Parte_1 con la definizione di un nuovo ruolo in quella sede da pattuirsi assieme al sig. nonché la previsione di trattamenti economici migliorativi. CP_2
Ha altresì riferito che solo un mese dopo la sottoscrizione dell'accordo il
Signor gli comunicava che a causa del cattivo andamento della Per_1 società era costretto a procedere alla decurtazione della sua
2 retribuzione, nonché di quella degli altri dirigenti della società, quale unica alternativa al licenziamento. Nell'agosto 2023 il sig. Parte_1 pertanto sottoscriveva la riduzione della sua retribuzione con il limite temporale del 31 luglio 2024. Il ricorrente ha censurato l'ingiustificatezza della decurtazione della retribuzione subita poiché avrebbe inficiato tutti i diritti da lui acquisiti nell'ambito dell'accordo siglato in sede sindacale. Ha ulteriormente evidenziato come con tale accordo non gli erano state promesse stock options, contrariamente agli altri profili professionali cui era stata imposta la riduzione del salario.
Ha quindi riferito di aver ricevuto una prima contestazione disciplinare con lettera del 20 novembre 2023, del seguente tenore:
RO , a seguito di valutazione circa lo svolgimento del Suo Pt_1 ruolo e delle Sue mansioni, abbiamo appurato l'esistenza di significative problematiche in merito al Suo operato. Ci riferiamo in particolare a gravi episodi di insubordinazione, alla Sua evidente mancanza di impegno nel contribuire al business e alla crescita della Società, nonché ad azioni da Lei deliberatamente compiute a danno della Società. Premesso quanto sopra, Le contestiamo quanto segue.
1. Pubbliche denigrazioni delle figure apicali di CP_1
In data 13 ottobre 2023, nel corso di una riunione intercorsa tra Lei,
(VPAPAC) e ), per condividere lo Persona_3 Persona_4 CP_3 stato delle opportunità commerciali nelle rispettive aree, Lei ha esplicitamente denigrato il CEO di Fanplayr Inc., . Persona_1
In particolare, Lei, commentando le (a Suo dire) scarse opportunità commerciali in Europa e LATAM, ha accusato , con toni Persona_1 del tutto fuori luogo, di minare il "morale" dello staff addetto a tali aree geografiche, arrivando addirittura ad affermare che la visita di
[...]
avvenuta nel mese di settembre 2023 a Milano avesse il preciso Per_1 proposito di demotivare i dipendenti della Società e, dunque, di boicottare il business. Lei ha poi proseguito affermando, sempre con toni fuori luogo, che la leadership di avesse fallito e che si doveva immediatamente CP_1 procedere a sostituire il CEO ) per il bene dei dipendenti Persona_1
e degli investitori.
3 Lei ha poi chiesto a e di esprimere un loro Persona_3 Persona_5 giudizio sulla leadership di i quali — basiti dalle Sue gravi CP_1 affermazioni — Le hanno risposto che non ritenevano affatto necessario un cambio della leadership riponendo piena fiducia nella stessa.
2. Grave mancanza di impegno nel contribuire al business e alla crescita aziendale;
mancata partecipazione ai meeting aziendali Negli ultimi mesi si è palesata con estrema evidenza la Sua attitudine ad assumere un ruolo totalmente passivo nelle attività che rientrano nelle Sue specifiche responsabilità, manifestando completo disinteresse allo sviluppo del business aziendale. Un esempio lampante di quanto sopra è la Sua totale mancanza di impegno, interesse e collaborazione nella ricerca di un nuovo ruolo da assegnarLe. In particolare, a seguito del Suo rientro presso la sede di Milano, Lei si era contrattualmente impegnato a collaborare proattivamente con
per identificare un nuovo ruolo da assegnarLe all'interno Persona_1 dell'organizzazione aziendale. In tale ottica: Le ha più volte sottoposto dei ruoli, da Persona_1 ultimo quello di gestire il mercato Francese e il mercato dell'unione politico-economica Benelux, sottoponendoLe anche una Job Specification, a cui Lei non ha mai dato alcun riscontro.
- ha, inoltre, programmato con Lei dei meeting "1 to 1" Persona_1 settimanali per discutere delle opportunità per Lei presenti nell'organizzazione aziendale. Solo raramente Lei ha partecipato a tali meeting, nonostante Le sia stata diverse volte ribadita l'importanza della Sua presenza. Un ulteriore esempio lampante è la Sua pressoché inesistente partecipazione ai meetings periodici aziendali LATAM Monthly Actual vs Budget Meetings, LATAM biweekly catch-up cali, weekly ali hands meetings, biweekly executive meetings e biweekly leadership meeting, in cui la sua percentuale di partecipazione è stata, per la maggior parte degli stessi, inferiore al 20%.
3. Attitudine negativa al lavoro Quanto contestatoLe al precedente punto 2. è strettamente connesso anche alla Sua attitudine negativa al lavoro. Il Suo atteggiamento passivo ha delle evidenti ripercussioni sull'organizzazione, tanto che numerosi Suoi colleghi hanno ritenuto di segnalare a il loro forte disagio nel lavorare e Persona_1 nell'interagire con Lei. In particolare:
4 - in data 8 novembre 2023, (VP Finance) ha inviato una Persona_6 nota scritta a informandolo che Lei solo raramente Persona_1 partecipa ai meeting aziendali e quando vi partecipa è sempre in ritardo. Da quando poi è rientrato in Italia il Suo contributo al business è minimo, demandando ogni tipo di intervento a (VP Persona_2
LATAM);
- sempre in data 8 novembre 2023, ha inviato una nota CP_4 scritta a , informandolo che da quando Lei è rientrato in Persona_1
Italia, nonostante Lei sia tenuto a dedicare almeno il 50% della Sua attività a generare business in Europa, non ha generato alcuna pipeline (ossia nuove opportunità di vendita). Nella medesima nota, ha inoltre informato CP_4 Persona_1 che Lei è percepito dai Suoi colleghi come una fonte di disturbo e confusione e che il Suo atteggiamento negativo impatta negativamente sull'organizzazione aziendale (circostanza questa confermata anche da
, che ha riportato a quanto accaduto Persona_3 CP_4 durante il meeting di cui al punto 1 della presente lettera);
- ancora, in data 8 novembre 2023, (VP Emea) ha Persona_7 inviato una nota scritta a riportando il Suo Persona_1 atteggiamento negativo e disgregante. ha inoltre riferito Persona_7 di ricevere costantemente delle lamentele dal team sul fatto che Lei non fornisce alcun contributo all'organizzazione aziendale, è sempre in ritardo e si lamenta costantemente.
4. Comportamenti contrari ai doveri di buona fede contrattuale A seguito del Suo rientro presso la sede di Milano, Lei concordava espressamente con la Società che quest'ultima avrebbe sostenuto il costo dei biglietti aerei per le trasferte che Lei avrebbe effettuato in Messico, e non anche i costi di vitto e alloggio, o altre spese personali, che sarebbero rimasti invece a Suo esclusivo carico. A seguito di una trasferta in Messico Lei ha chiesto alla Sua collega,
[...]
il rimborso di 300 dollari da Lei spesi inMessico per l'intervento Per_8 di un idraulico e, testualmente, di "altre cose". A fronte di tale Sua richiesta, la Sua collega Le chiedeva di fornire le ricevute di pagamento così da potere debitamente valutare e giustificare le spese secondo le procedure aziendali. Lei, ben consapevole che le suddette spese non rientravano tra quelle rimborsabili dalla Società e non avendo, peraltro, alcuna ricevuta da esibire, proponeva alla Sua collega di fornire delle ricevute relative a cene private da Lei effettuate con amici, e non inerenti l'attività lavorativa, che sommate erano di importo pari a 300 dollari,
5 chiedendoLe esplicitamente di imputare tali ricevute a "ricevute per pasti" così da ottenere comunque il rimborso delle spese — di natura esclusivamente personale — da Lei sostenute e non rimborsabili. A fronte del rifiuto da parte di Lei comunicava alla Sua Persona_8 collega che avrebbe comunque provato ad ottenere il rimborso di tale somma, inviando ad altre funzioni aziendali l'expense report a cui avrebbe allegato intenzionalmente le ricevute non inerenti la Sua attività lavorativa, al fine di ottenere - per altre vie - il rimborso del suddetto importo da Lei sostenuto per spese personali.
5. Iniziative esorbitanti dalle Sue prerogative a. Lei ha deciso, senza alcuna approvazione da parte del dipartimento Finance o del VP Global Operations o cel CEO, di addebitare alla Società gli interi costi della telefonia mobile dei dipendenti basati in Messico. Nel mese di aprile 2023 il dipartimento Finance e le VP Global Operation Le chiedevano di eliminare tali costi in quanto mai autorizzati, anche in considerazione del fatto che la Società era in una fase di contenimento dei costi a livello globale. Lei tuttavia non ha correttamente adempiuto alla suddetta direttiva aziendale, in quanto a ottobre 2023 risultavano ancora addebitati alla Società i costi delle telefonie Sua, di e Persona_9 Per_10
.
[...]
Lei tentava di giustificare la Sua condotta dicendo che aveva ricevuto approvazione da , il quale, tuttavia, non solo non aveva Persona_1 mai autorizzato ciò, ma Le aveva espressamente comunicato di cancellare tutti i costi di telefonia mobile. b. In data 22 agosto 2023, la Sua collega, riceveva una Persona_8 email dalla sig.ra che chiedeva dei chiarimenti in merito Persona_10 ad alcuni termini e condizioni del rapporto di lavoro con la Società, in particolare sulle condizioni economiche. A seguito di tale richiesta, la Sua collega ha effettuato delle verifiche da cui è emerso che: Lei, senza alcun titolo e senza informare la funzione Corporate Controller (ossia ha concordato con la dipendente un aumento Persona_8 retributivo a seguito del positivo completamento del periodo di prova;
Lei aveva riferito a , testualmente, che la società "non Persona_10 aveva agito correttamente e che per il mese di luglio lo stipendio corrisposto non era in linea con quanto concordato", senza confrontarsi preventivamente con Persona_8
La Sua collega Le chiedeva, quindi, prima di fornire Persona_8 informazioni ai dipendenti, di confrontarsi con lei, al fine di adottare una linea di azione comune.
6 Lei rispondeva confermando di essersi sbagliato, ma minimizzando l'accaduto ("but not a big deal”). Attendiamo di ricevere le Sue giustificazioni scritte entro cinque giorni di calendario dal ricevimento di questa lettera. Nel frattempo, disponiamo la Sua sospensione cautelare dal servizio sino a conclusione del procedimento disciplinare o comunque sino a nuova comunicazione. Distinti saluti”
Dopo qualche minuto dalla consegna della lettera, venivano sospesi i suoi accessi ai sistemi e software aziendali. Gli veniva inoltre precluso l'accesso alla sede della società e alla propria casella di posta elettronica. Alla contestazione disciplinare il ricorrente rispondeva per il tramite del proprio difensore con pec del 23/11/2023, denunciando come lesive della propria professionalità e dignità le modalità dell'allontanamento, negando la veridicità della contestazione e chiedendo un incontro con il sig. . In occasione dell'incontro Per_1 fissato per le giustificazioni del ricorrente in data 12/12/2023 il sig.
non si presentava. Per_1
Al ricorrente veniva quindi consegnata brevi manu una lettera di
“integrazione alla contestazione del 20.11.23”, del seguente tenore:
RO , successivamente all'avvio del procedimento disciplinare Pt_1 intrapreso nei Suoi confronti con lettera del 20 novembre 2023, a Lei consegnata a mani in pari data, siamo venuti a conoscenza di ulteriori Sue condotte rilevanti disciplinarmente. Pertanto, ad integrazione della suddetta lettera di contestazione disciplinare, Le contestiamo quanto segue. In particolare, ci risulta che Lei, dal mese di gennaio 2023, ha svolto – in maniera costante, durante il rapporto con la nostra Società - attività lavorativa a favore di società terze attive nel settore marketing tech, LA e Relevant Online/OD-BE.
1. Sua attività lavorativa a favore di Relevant Online/OD-BE Lei, in costanza di rapporto di lavoro con la nostra Società, ha svolto attività lavorativa nei confronti della società terza Relevant Online/OD- BE.
7 Nello specifico, risulta che Lei sia titolare di un dominio email OD- BE e che, dal mese di gennaio 2023, Lei abbia Email_1 partecipato a riunioni settimanali e bisettimanali con , CP_5
Partner di Relevant Online/OD-BE, UT EL, Managing Director, e Suze Lobker, head of product. Tali riunioni si sono tenute in data:
[…] L'attività lavorativa da Lei svolta a favore della suddetta società è inoltre dimostrata dal fatto che Lei ha attivamente intrattenuto rapporti commerciali con potenziali clienti nell'esclusivo interesse della stessa. In particolare, in data 9 novembre 2023, Lei ha avuto un meeting commerciale dalle 9:30 alle 10:15 con UT EL e il potenziale partner UR ST (potenziale partner anche per la nostra Società).
2. Sua attività lavorativa a favore di LA Sempre in costanza di rapporto con la nostra Società, Lei ha costantemente svolto attività lavorativa anche a favore della società terza LA. Quanto sopra è dimostrato dalle numerose riunioni che Lei ha avuto con
Senior Partnership Manager di LA e Persona_11 Per_12
Global Sales Director. Nello specifico, tali riunioni si sono tenute
[...] in data:
[…] L'attività lavorativa da Lei svolta a favore della suddetta società è, inoltre, dimostrata dal fatto che Lei ha elaborato e condiviso con i referenti di LA (segnatamente: e Persona_13 Persona_14 una lista di clienti c.d. per la stessa. Lei ha inoltre contattato, anche tramite email, alcuni di questi potenziali clienti per conto e nell'interesse di LA. Tra questi clienti figurano… tutti potenziali clienti target anche per la nostra Società”
Gli addebiti venivano contestati dal ricorrente tramite pec del
16/12/2023. Alle due lettere di contestazione disciplinare faceva seguito in data 27/12/2023 l'irrogazione della sanzione espulsiva per asserita giusta causa relativamente ai fatti in quelle medesime lettere addebitati, con effetto “dalla data di ricezione della lettera di contestazione disciplinare del 20 novembre 2023”, impugnata dal ricorrente in data
23/01/2024. Ha pertanto lamentato la pretestuosità delle contestazioni mossegli, sostenendo che il licenziamento gli sarebbe stato irrogato per
8 non aver accettato la non ottemperanza da parte della società dell'annunciata promozione a Managing Director Americas e per aver espresso al sig. le proprie opinioni negative in ordine alle scelte Per_1 imprenditoriali da queste operate. Ha in particolare evidenziato come i fatti antecedenti al maggio 2023 (in particolare relativamente alla mancata partecipazione a meetings di Latam e l'addebito dei costi della telefonia alla società) sono coperti dalla conciliazione sindacale intervenuta con la convenuta. Ha inoltre argomentato che nel merito di quanto contestatogli nella lettera di integrazione alla contestazione del
12/12/2023 avrebbe intrattenuto rapporti con LA e con OD BE esclusivamente in qualità di manager di per svilupparne il CP_1 business e nell'ambito di partnership di dominio pubblico tra la società e operatori economici non concorrenti della stessa CP_1
Ha quindi negato la natura di nuova contestazione dell'integrazione agli addebiti contenuti nella lettera del 12/12/2023, che riguarderebbe fatti nuovi e diversi dalla prima contestazione disciplinare. Ha infine lamentato di aver subito un danno derivante dalla perdita del beneficio previsto nel CCNL per la perdita incolpevole del posto di lavoro da parte dei Dirigenti (c.d. convenzione ), consistente nella Persona_15 possibilità di rimanere per 12 mesi dal licenziamento iscritti all'assicurazione sanitaria e all'ente di formazione dei dirigenti e di avere accreditati i contributi per lo stesso periodo come se avessero svolto attività lavorativa.
Ha chiesto pertanto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Nel merito ed in via principale:
a. accertata e dichiarata la nullità̀ del licenziamento irrogato al ricorrente in data 27.12.23 da perché́ ritorsivo, reintegrare il Controparte_1 ricorrente nel posto di lavoro, condannando altresì la società̀ convenuta
9 al risarcimento del danno subito dal lavoratore, nella misura di tutte le mensilità̀, dirette, indirette e differite, intercorrenti dal giorno del licenzia- mento e sino a quello dell'effettiva reintegrazione, al tallone mensile di Euro 17.412,05 ovvero nella misura ritenuta di giustizia, in ogni caso, non inferiore a cinque mensilità̀ e con condanna al versamento dei con- tributi previdenziali e assistenziali
In via alternativa, rispetto alla domanda formulata sub a.
b. accertare e dichiarare che il licenziamento irrogato al ricorrente da il 27.12.23 è privo di giusta causa e/o Controparte_1 giustificatezza ed è, quindi, illegittimo;
per l'effetto, condannare
a pagare al ricorrente l'indennità̀ sostitutiva del Controparte_1 preavviso, pari ad 8 mensilità̀, a decorrere dal 16 dicembre 2024 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, nella misura di Euro 139.296,40 ovvero nella misura ritenuta di giustizia e l'indennità̀ supplementare nella misura massima di 18 mensilità̀, al tallone mensile di Euro
17.412,05 ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia, per complessivi
Euro 313.416,90 ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia;
In subordine:
c. nella denegata ipotesi in cui il licenziamento venga ritenuto giustificato, pur in assenza di giusta causa, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data della contestazione disciplinare e condannare il datore di lavoro al pagamento dell'indennità̀ sostitutiva del preavviso, nella misura di 8 mensilità̀, al tallone mensile di Euro 17.412,05 ovvero della diversa mi- sura ritenuta di giustizia, calcolate a decorrere dal 16 dicembre 2023 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia e con pagamento della retribuzione ordinaria per il periodo dal 20 novembre
2023, sino al 15 dicembre 2023 compreso (per le ragioni di cui in
10 narrativa – parte in diritto II c.), nella misura di Euro 14.733,27 ovvero della diversa misura ritenuta di giustizia;
In ogni caso
d. premesso ogni opportuno accertamento e declaratoria e vista
l'impugnazione dell'accordo dell'agosto 2023, per la parte indicata ed ai sensi dell'art. 2113 c.c., condannare al pagamento, Controparte_1 in favore del ricorrente, delle differenze retributive, come in atti meglio esplicitate nella parte in diritto sub titolo III, per complessivi euro
190.000,00 ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia ed accertato in corso di causa;
f. premesso ogni opportuno accertamento e declaratoria, condannare
a risarcire il danno, per i titoli e le causali meglio Controparte_1 illustrate in atti nella parte in diritto sub titolo V, nell'importo di Euro
16.338,88 ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia e con ricorso, per la mancata formazione, a valutazione equitativa, oltre al versamento della contribuzione, per 12 mesi ulteriori, rispetto alla data di cessazione del rapporto, sulla base della retribuzione mensile lorda di Euro
17.412,05 ovvero la diversa ritenuta di giustizia;
g. oltre interessi e rivalutazione dal dovuto, al saldo effettivo;
h. condannare la convenuta alla rifusione delle spese, diritti e competenze di causa, occorrendone i presupposti anche ai sensi degli artt. 91 e 96 cpc, con rimborso delle spese tutte sostenute, comprensive del contributo unificato”.
2. Si è regolarmente costituita in giudizio Controparte_1 contestando in fatto e in diritto il ricorso e chiedendone pertanto il rigetto. Ha ribadito la piena legittimità del licenziamento irrogato, rappresentando come la cessazione del rapporto di lavoro sia stata
11 dovuta dalla lesione del vincolo fiduciario in conseguenza di numerose e gravi condotte messe in atto dal ricorrente. Ha riferito come questi in data 19/12/2022 avesse inviato al sig. una comunicazione a Per_1 mezzo e-mail in cui rappresentava l'intenzione di dimettersi dalla società rimanendo esclusivamente investitore (essendo peraltro socio di rilievo del gruppo), dove formulava alcune richieste connesse alle proprie dimissioni e in particolare il pagamento di un incentivo economico. Di fronte al rifiuto di il ricorrente aveva mantenuto il proprio CP_1 rapporto di lavoro presso la società cessando tuttavia di contribuire effettivamente alla stessa e cercando occasioni di scontro interne ai fini di monetizzare sulla propria uscita dalla società in via contenziosa.
Ha eccepito che a dicembre 2022 il sig. era già in contatto con Parte_1 le società OD-BE-Relevant online e LA, intrattenendo con queste delle collaborazioni segrete, circostanza che spiegherebbe il motivo per cui il ricorrente avrebbe persistito nella generale inattività a favore della società una volta trasferito nella sede operativa di CP_1
Milano.
In ordine invece all'accordo di ridefinizione del trattamento retributivo siglato nell'agosto 2023, in primo luogo ha insistito per la piena legittimità del patto, avendo quest'ultimo comportato soltanto la temporanea rideterminazione del trattamento economico complessivo spettante ai top manager della società, che è stato in ogni caso compensato tramite assegnazione agli stessi di pacchetti di stock options. Lo stesso ricorrente avrebbe accettato il pacchetto emesso a suo favore. In secondo luogo, ha eccepito l'avvenuta decadenza del ricorrente da qualunque impugnazione degli accordi.
Con riguardo poi al riconoscimento di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno derivante dalla perdita delle coperture
12 assicurative previste dalla Convenzione , ha rilevato che Persona_15 la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente non possa essere inclusa tra le ipotesi di perdita d'impiego ai sensi dell'art. 5 (“Perdita
d'Impiego”) della Convenzione che consentirebbero di poter beneficiare delle coperture assicurative, non trattandosi di perdita “incolpevole” del posto di lavoro, bensì di un licenziamento per giusta causa, di talché nessun beneficio previsto dalla Convenzione potrebbe essere in ogni caso riconosciuto al ricorrente.
3. Fallito il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti senza necessità di istruttoria testimoniale, la stessa è stata discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui si è data lettura.
4. Con la prima domanda sollevata in ricorso il sig. chiede Parte_1 accertarsi la nullità e/o illegittimità del licenziamento a lui intimato in data 27/12/2023, in quanto ritorsivo e in ogni caso privo di giusta causa e/o giustificatezza.
5. Le giustificazioni addotte dalla per l'intervenuto recesso Controparte_1 unilaterale sono da rinvenirsi negli addebiti formulati nelle lettere di contestazione disciplinare datate 20 novembre (v. doc. 24 allegato al ricorso) e 12 dicembre 2023 (doc. 50 allegato alla memoria di costituzione).
In merito alle condotte censurate con la prima missiva datoriale, la società convenuta, in primo luogo, ha contestato al sig. di Parte_1 aver pubblicamente denigrato la figura del sig. durante Persona_1 lo svolgimento di una riunione aziendale tenutasi sull'applicativo Zoom il giorno 13 ottobre 2023. Dalla minuta della conversazione redatta da uno
13 dei partecipanti presenti al meeting, ossia il sig. (doc. 31 Persona_3 alla memoria di costituzione), si evince che durante tale incontro il ricorrente ha apertamente manifestato davanti ai colleghi collegati in riunione delle forti perplessità circa il fatto che il sig. Persona_1 potesse ancora efficacemente guidare il gruppo societario quale
Presidente della Nello specifico, il sig. ha prima Controparte_1 Parte_1 di tutto affermato che con la sua visita alla sede operativa di Milano di metà settembre 2023 il sig. avrebbe di fatto demotivato i Per_1 dipendenti assegnati all'ufficio milanese, non riuscendo infatti ad incoraggiarli nel superare il momento di crisi in cui all'epoca versava la società convenuta. Un risultato simile, a detta del ricorrente, sarebbe conseguito anche alle visite che il sig. aveva in passato tenuto Per_1 presso le altre sedi della società situate sia in Europa sia in America
Latina. Ha quindi esternato il proprio pensiero secondo cui la società
“soffrisse di un fallimento nella leadership” suggerendo che CP_1
“l'azienda avesse bisogno di sostituire il suo CEO ) per il Persona_1 bene sia dei dipendenti che degli investitori” (v. traduzione del doc. 31 allegato alla memoria) e chiedendo ai colleghi che cosa pensassero al riguardo. Questi, costernati dalle affermazioni del ricorrente, non avevano condiviso le critiche da lui sollevate, esprimendo al contrario fiducia nella leadership aziendale rappresentata dal presidente del CdA della società e nel ritorno di una crescita economico-finanziaria CP_1 della società.
6. Con riguardo al secondo addebito mosso, la convenuta ha censurato al sig. che, una volta tornato nella loro sede di Milano, egli si Parte_1 sarebbe totalmente disinteressato in merito allo sviluppo del business della In particolare, è stato contestata la ridotta partecipazione CP_1
14 alle riunioni c.d. “one to one” programmate dal sig. che, in Per_1 vigenza delle pattuizioni stabilite con l'accordo sindacale del 4 maggio
2023, sarebbero state organizzate precisamente allo scopo di individuare il ruolo che il sig. avrebbe potuto ricoprire Parte_1 all'interno dell'organizzazione aziendale dopo il suo ritorno in Italia. Anzi, secondo la prospettazione di parte convenuta, il ricorrente non avrebbe mai dato riscontro alle proposte formulate dal Presidente della società nei mesi successivi alla firma dell'accordo, nemmeno con riferimento all'ultima posizione individuata quale possibile responsabile della gestione del mercato francese e del mercato dell'unione politico- economica del Benelux. Al sig. è stato altresì contestato di Parte_1 aver partecipato con una percentuale inferiore al 20% alle riunioni aziendali periodiche denominate “LATAM Monthly Actual vs Budget
Meetings e biweekly leadership meeting”.
Le censure inerenti alla ridotta presenza alle riunioni aziendali hanno trovato preciso riscontro nelle circostanze fattuali come emerse dagli atti prodotti in causa. In specie, i documenti di cui agli allegati nn. 32 e 33 alla memoria di costituzione attestano una scarsa partecipazione del sig.
sia ai meetings aziendali concernenti il business “LATAM” sia Parte_1 agli incontri “one to one” con il CEO di entrambe categorie di CP_1 riunioni calendarizzate nei mesi di giugno, agosto e settembre 2023 e, quindi, successivamente alla data della firma del verbale di conciliazione
(v. doc. 19 ricorso).
In merito al primo profilo non si ritiene poi di condividere l'argomento svolto dalla difesa di parte ricorrente secondo cui l'assenza o la ridotta partecipazione del ricorrente agli incontri “LATAM” sarebbe stata in ogni caso giustificata dal fatto che a quegli incontri avrebbe sempre presenziato il sig. , successore del sig. nella Persona_2 Parte_1
15 gestione dell'area commerciale dell'America Latina, che ne avrebbe quindi fatto sostanzialmente le “veci” in tali riunioni. Se è pur vero che, secondo quanto stabilito dall'accordo sindacale, fosse preciso onere del ricorrente istruire il sig. affinché costui lo sostituisse quale Per_2 responsabile del team “LATAM”, ciò non toglie che il sig. , Parte_1 continuando a rivestire il ruolo di responsabile del mercato LATAM anche nella vigenza del periodo transitorio di cui al punto 2.1. del verbale di conciliazione sindacale, fosse tenuto in ogni caso ad impegnarsi proattivamente nella gestione di tutti gli aspetti relativi alle vendite del mercato latino – americano, non potendo quindi mancare alle riunioni aziendali in cui tali aspetti sarebbero stati discussi e analizzati con gli altri dipendenti della Controparte_1
Con riguardo invece all'onere del ricorrente di adoperarsi con il sig.
per la ricerca di un nuovo ruolo all'interno dell'azienda in Per_1 coerenza con la sua professionalità̀ e seniority e in concomitanza al ritorno in Italia, si osserva che la difesa di parte ricorrente non ha contestato in modo puntuale la circostanza per cui il sig. non Parte_1 avrebbe dato riscontro al sig. sulle proposte di ruolo da Per_1 quest'ultimo avanzate, facendo in particolare cadere nel vuoto l'offerta della posizione di responsabile del mercato francese e del Benelux.
Pertanto, non è risultato in causa che il ricorrente si sia mai effettivamente prodigato nell'individuare un ruolo all'interno della che potesse essere confacente alla sua professionalità e alle CP_1 sue necessità lavorative.
7. Con riferimento invece alla condotta censurata di “asserita attitudine negativa al lavoro” (v. lettera di contestazione disciplinare doc. 40 memoria) dalle e-mail datate 8 novembre 2023 e firmate
16 rispettivamente dai sig.ri , e Persona_6 Persona_16 Per_17 dipendenti della (doc. nn. 34, 35, 36 memoria di Controparte_1 costituzione) è emerso quanto segue: con il ritorno presso la sede italiana della società convenuta il numero delle presenze del ricorrente nelle riunioni settimanali aziendali, e in particolare in quelle tenutesi per la revisione delle previsioni del mercato
“LATAM”, è significativamente diminuito;
nell'ambito della gestione delle vendite per gli account globali della società che era stata CP_1 assegnata al sig. dacché questi si era trasferito a Milano, non Parte_1 sono mai state avviate le previsioni su siffatti account, in particolare non venendo individuato alcun nuovo potenziale cliente da parte del ricorrente (v. traduzione doc. 34); il sig. , nonostante dovesse Parte_1 dedicare una consistente parte dell'attività lavorativa alla creazione di un nuovo business in Europa anche collaborando con i contatti europei della non ha generato nuove “pipeline di vendita” in riferimento a CP_1 tale regione geografica per la società convenuta (v. traduzione doc. 35); più in generale, durante la sua permanenza nella sede italiana il dirigente non ha dato alcun apporto determinante nell'organizzazione aziendale della società, arrivando spesso in ritardo in ufficio, lamentandosi e demotivando il team di lavoro, atteggiamento riscontrato e criticato più volte dai colleghi dell'ufficio di Milano (cfr. traduzione doc.
36).
8. In merito poi alle circostanze di cui agli addebiti n. 4 e 5 descritti nella missiva datoriale del 20 novembre 2023, risulta dagli atti allegati dalla società convenuta che il 10 maggio 2023 il ricorrente ha cercato di ottenere dalla sig. dipendente della società e Persona_8 CP_1 all'epoca Corporate Controller della stessa, il riconoscimento di un
17 rimborso di una spesa effettuata in Messico pari a 200 dollari, sebbene tale tipologia di spesa non rientrasse tra le ipotesi che avrebbero potuto costituire titolo valido per il corretto rimborso secondo quanto previsto dall'accordo sindacale del maggio 2023 (doc. 37 memoria di costituzione). Il ricorrente, nonostante il rifiuto della collega di riconoscergli la spesa, ha persistito affermando che avrebbe comunque provato a chiedere il rimborso di siffatto importo tramite l'invio ad altri referenti aziendali di ricevute emesse per delle spese sostenute fuori dall'attività lavorativa (v. memorandum dell'audit della sig.ra
[...] del 14 novembre 2023 doc. 37 memoria di costituzione). Per_8
È invece lo scambio di e-mail avutosi il giorno 11 ottobre 2023 tra il
Presidente della e il sig. , ex top manager della società CP_1 Pt_2 convenuta (v. doc. 38 memoria di costituzione) a confermare che il ricorrente non ha adempiuto alle direttive a lui impartite personalmente dal sig. di tagliare i costi della telefonia mobile dei dipendenti Per_1 con base in Messico, anche a seguito dei solleciti effettuati in merito dal sig. e dallo stesso . È altresì documentale il fatto Pt_2 Persona_1 che il ricorrente abbia erroneamente indicato alla sig.ra Per_10
, allora dipendente della delle differenze retributive
[...] Controparte_1
a lei non spettanti, senza prima essersi confrontato sul punto con la collega (v. doc. 39 memoria). Persona_8
9. Infine, in merito agli addebiti formulati con l'integrazione alla lettera di contestazione del 12 dicembre 2023, la società ha sollevato l'ulteriore censura secondo cui il ricorrente avrebbe svolto in costanza di rapporto di lavoro con la attività lavorativa a favore di Relevant Controparte_1 online-OD BE e LA, società terze entrambe attive nel mercato fintech (v. doc. 28 ricorso). Secondo parte convenuta deporrebbero in
18 questo senso le numerose riunioni che il sig. ha intrattenuto Parte_1 coi manager di dette società (Suze Lobker e per OD CP_5
BE; e per LA) a partire da Persona_11 Persona_12 gennaio 2023 e fino ai primi di dicembre dello stesso anno, riunioni programmate con cadenza anche settimanale come risultanti dall'agenda del sig. (v. doc. allegati alla memoria di costituzione nn. 46 e Parte_1
47 rispettivamente con riferimento a OD cube e LA), l'esistenza di un dominio internet OD BE con il nome del ricorrente
, v. doc. 46 memoria), nonché la lista di clienti Email_2 potenziali (c.d. prospect) che sarebbe stata elaborata dal ricorrente a favore di LA (v. doc. 49 memoria). Secondo la prospettazione elaborata dalla difesa di parte ricorrente, sarebbero stati invece avviati dei rapporti tra l'ex dirigente e le società terze, ma esclusivamente nell'ambito di attività commerciali svolte nell'interesse e per conto di nell'ottica di svilupparne il business e sulla base di partnership CP_1 già esistenti. Ciò sarebbe dimostrato relativamente a OD BE dall'esistenza di un accordo di riservatezza sottoscritto tra la due società
(v. doc. 47 ricorso) nonché dalla richiesta da parte di di CP_1 rimuovere il proprio logo dal sito di OD-BE (doc. 49 e doc. 31), mentre, per quanto riguarda LA, sarebbe dirimente la corrispondenza intercorsa tra il ricorrente e il Signor CP_6 che indicherebbe in modo inequivoco che tale interlocuzione sarebbe stata finalizzata alla promozione di nei confronti di LA, CP_1 nell'interesse esclusivo della prima e su sua diretta indicazione (cfr. doc.
50, aprile-maggio 2023). Il ricorrente ha poi formulato l'ulteriore difesa per cui gli appuntamenti che risultano dalla propria agenda personale costituirebbero dei semplici “reminder” settimanali che lui stesso avrebbe segnato sul calendario per ricordargli di approfondire le
19 partnership con tali società. In ogni caso, ha eccepito che soltanto una minima parte degli incontri segnati si sarebbe poi concretizzata in effettive chiamate con i riferenti delle due aziende (v. ricorso pag. 49).
Tali argomentazioni non convincono. Sebbene non sia stato contestato in corso di causa che le società e OD BE avessero stipulato un CP_1 accordo di riservatezza, ciò non basta per ritenere che una relazione commerciale effettivamente sussistesse nel lasso di tempo compreso tra i mesi di maggio e dicembre 2023, periodo oggetto di discussione nella presente causa. D'altra parte, che una partnership non fosse in corso ai primi del mese di maggio 2023 si deduce agilmente dall'allegato n. 57 alla memoria di costituzione. Da tale documento, infatti, si evince che il ricorrente, dopo aver acquistato in autonomia un software di produzione della Relevant online-OD BE, ha richiesto il pagamento della relativa fattura alle persone deputate all'esercizio della funzione finance della società (la sig. , prima, e in seguito il sig. CP_1 Persona_18
), che hanno poi escluso di poter procedere al pagamento dal Pt_2 momento che non aveva in essere alcun contratto con la CP_1 società OD BE, ragione per cui hanno in seguito respinto tale fattura.
È, al contrario, decisivo quanto prodotto dalla difesa di parte convenuta.
Il sig. ha infatti programmato con assiduità e regolarità gli Parte_1 incontri con i manager di OD BE e LA da gennaio fino a novembre/dicembre 2023, mantenendo con quest'ultimi contatti per vari mesi. Lo stesso ricorrente disponeva di un dominio personale OD
BE, con cui è verosimile che egli si presentasse e relazionasse con tale società non in nome di e quale dirigente della stessa, ma CP_1 soltanto a titolo strettamente personale, al di fuori quindi di operazioni connesse all'attività commerciale della convenuta. Infine, il sig.
[...]
[...] [
ha preparato e aggiornato quantomeno fino al mese di agosto Parte_3
2023 un documento Excel contente una lista di clienti di esclusivo interesse per la società LA, denominata dallo stesso “Mariano
Tripiciano – Prospects LA”, con indicati i c.d. “sales owner” di detta società nonché i suoi referenti aziendali (v. traduzione doc. 49 memoria di costituzione).
10. Alla luce del complesso probatorio emerso in causa in relazione a quanto qui rileva, si ritiene provata la condotta del ricorrente nei termini indicati dalle missive datoriali contenenti gli addebiti disciplinari posti alla base del licenziamento impugnato, tutte perfezionatesi dopo l'accordo del maggio 2023.
Giova rammentare che in tema di licenziamento disciplinare del dirigente
è principio di diritto consolidato quello in virtù del quale è sufficiente affinché possa ritenersi giustificato il recesso unilaterale del datore di lavoro effettuare una valutazione globale delle circostanze di fatto che escluda l'arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario, nel cui ambito rientra l'ampiezza dei poteri attribuiti al dirigente, potendo assumere rilevanza qualsiasi motivo che sorregga, con motivazione coerente e fondata su ragioni apprezzabili sul piano del diritto, il recesso (così Cass. civ., sez. lav. 26/01/2022, n. 2246). È la Suprema Corte ad aver precisato che la
“giustificatezza” del licenziamento del dirigente, discostandosi, sia nel piano soggettivo che su quello oggettivo, da quello di giustificato motivo ex art. 3, legge n. 604/1966, e di giusta causa ex art. 2119 c.c., “trova la sua ragione d'essere, in particolare, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in ragione delle mansioni affidate - suscettibile di essere leso anche da mera inadeguatezza rispetto ad
21 aspettative riconoscibili "ex ante" o da importante deviazione dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro (in questo senso, da ultimo, Cass. civ., sez. lav. 3/01/2023, n. 88, Cass. Sez. lav.
n. 15496 del 11/06/2008).
11. È stato provato in causa che nei mesi successivi alla stipula dell'accordo di conciliazione sindacale del 4 maggio 2023 il sig. Parte_1
è venuto meno agli suoi obblighi di diligenza e fedeltà come disciplinati all'art.
1.5. del contratto di lavoro dirigenziale (doc. 4 ricorso) in cui l'ex dirigente si impegnava a “dedicare tutto il tempo lavorativo, le attenzioni e le energie necessarie al corretto svolgimento delle sue mansioni e ad operare con la massima diligenza e nel rispetto delle direttive e istruzioni impartite dalla Società”. Infatti, appena rientrato nella sede aziendale di Milano il ricorrente per un verso ha diminuito il proprio contributo nella gestione delle vendite a favore della CP_1
per altro verso ha incominciato a criticare l'operato del vertice della
[...] società, ossia il sig. , di cui peraltro non ha più seguito le Per_1 direttive, manifestando pubblicamente un atteggiamento di malcontento rispetto all'organizzazione aziendale in cui a quel tempo era configurata la società Si è trattato di critiche rivolte alla persona del CEO in CP_1 sua assenza e di fronte ad altri dipendenti, quindi di cosa diversa da
(legittime) proposte e suggerimenti circa l'andamento della società. Tale atteggiamento ha quindi manifestato un'inconciliabile divaricazione con la linea della società e l'impossibilità di continuare una proficua collaborazione.
In aggiunta, il ha intrapreso per proprio conto relazioni extra Parte_1 lavorative con le società OD BE e LA senza che tali rapporti
22 commerciali fossero giustificati dall'esistenza di partnership commerciali tra questi operatori economici e la società CP_1
Effettuando dunque una valutazione complessiva di siffatte circostanze fattuali, si ritiene che le condotte messe in atto dal sig. Parte_1 abbiano turbato il vincolo fiduciario che lo vedeva legato alla società convenuta, integrando un giustificato motivo soggettivo per il recesso unilaterale intimato nei suoi confronti in data 27/12/2023.
Tanto basta per escludere la natura ritorsiva del recesso, non essendo stato assolto da parte del lavoratore l'onere di provarne l'efficacia determinante esclusiva (in merito alla sussistenza di tale onere v. da ultimo Cass. n. 17266 del 24/06/2024).
12. Non si reputa, invece, che i medesimi fatti possano integrare una giusta causa di recesso “in tronco” ex art. 2119 c.c.
La giusta causa di recesso, che libera il datore di lavoro dal preavviso e dal pagamento della connessa indennità, diversamente dalla giustificatezza, che lo esime invece dall'indennità supplementare, può intervenire troncando ex abrupto il rapporto di lavoro esclusivamente qualora sia ravvisabile un evento di portata e gravità tale da impedire che il rapporto possa proseguire, neppure temporaneamente (v. Cass. civ., sez. lav. 22/08/2024 , n. 23031).
Nel caso, il sig. ha mantenuto per un apprezzabile periodo di Parte_1 tempo sul luogo di lavoro un atteggiamento non collaborativo rispetto alla direzione che la società convenuta aveva da tempo intrapreso sotto la guida del Presidente , senza però che quest'ultima Persona_1 prendesse una posizione immediatamente risolutiva nei confronti del suo dirigente, non avendo quindi ritenuto il suo comportamento
23 sufficientemente grave da dover inevitabilmente interrompere il rapporto di lavoro senza dilazione.
La risoluzione del rapporto di lavoro “in tronco”, sorretto da giustificatezza ma in difetto di giusta causa, determina pertanto la risoluzione del rapporto con il diritto del dirigente di percepire l'indennità̀ di mancato preavviso, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione già sopra richiamato. Detta indennità è da riconoscersi nella misura di otto mensilità, al tallone mensile di € 17.412,05 come indicato in ricorso, cifra contestata in modo generico da controparte e che può pertanto essere assunta al fine della decisione, risultando coerente con i relativi presupposti legali e contrattuali.
13. È invece da accogliersi la censura formulata da parte ricorrente in ordine alla natura della lettera di integrazione alla contestazione disciplinate del 12.12.2023. Con tale missiva la società ha CP_1 contestato nuovi ed ulteriori fatti al sig. , che non erano Parte_1 ricompresi nella contestazione disciplinare del 20 novembre 2023.
Trattandosi dunque di un ulteriore addebito disciplinare che, valutato congiuntamente a quelli già contestati, ha configurato la condotta complessivamente idonea a legittimare il recesso datoriale, si deve riconoscere al ricorrente il diritto al pagamento della retribuzione fino al
12 dicembre 2023, data da cui dovrà essere fatta decorrere la risoluzione del rapporto, con una differenza retributiva pari ad €
14.733,278, comprensiva anche dell'incidenza sul TFR delle somme.
14. Tutto ciò premesso, deve dichiararsi estinto il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società convenuta alla data della ricezione della contestazione disciplinare del 12.12.2023, con conseguente condanna di
24 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento dell'indennità̀ sostitutiva del preavviso, nella misura di 8 mensilità̀, al tallone mensile di Euro 17.412,05 e al pagamento della retribuzione ordinaria per il periodo dal 20 novembre 2023 al 12 dicembre 2023 compreso, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art 429 III c. c.p.c. dal dì del dovuto al saldo.
15. Infine, devono rigettarsi le ulteriori domande sollevate da parte ricorrente.
Con riguardo alla domanda avente oggetto l'illegittimità dell'accordo di ridefinizione del trattamento retributivo firmato ad agosto 2023 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 c.c., deve accertarsi l'intervenuta decadenza del ricorrente, essendo stato impugnato detto accordo per la prima volta con il ricorso in giudizio depositato il 18 luglio 2024, oltre sei mesi dopo la cessazione del rapporto, e non con l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento.
È poi infondata la domanda concernente il risarcimento del danno derivante dalla perdita del beneficio previsto dal CCNL per la perdita incolpevole del posto di lavoro da parte dei Dirigenti (c.d. convenzione
). Come infatti evidenziato dalla difesa di parte Persona_15 convenuta, la Convenzione citata prevede espressamente che la copertura assicurativa, tra cui il pagamento dei contributi, sia garantita all'assicurato in caso di perdita d'impiego che derivi, ai sensi dell'art. 5,
Sez. 6, derubricato “Perdita d'Impiego” della Sez. 6, da ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamento a seguito di rifiuto di trasferimento, licenziamento a seguito di fallimento o cessazione dell'azienda, licenziamento per mancato superamento del periodo di comporto. Per tutta evidenza il licenziamento irrogato nei
25 confronti del sig. non rientra tra le ipotesi previste dalla Parte_1 clausola in parola e tanto basta.
16. In ragione della parziale soccombenza reciproca, le spese processuali vengono compensate tra le parti nella misura di tre quarti, con condanna di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento dell'ulteriore quarto, che viene liquidato come da dispositivo, facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data della ricezione della contestazione disciplinare del
12.12.2023 e condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità̀ sostitutiva del preavviso, nella misura di 8 mensilità̀, al tallone mensile di Euro
17.412,05 e al pagamento della retribuzione ordinaria per il periodo dal
20 novembre 2023 al 12 dicembre 2023 compreso, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art 429 III c. c.p.c. dal dì del dovuto al saldo.
Rigetta le ulteriori domande.
Compensa tra le parti le spese processuali nella misura di tre quarti e condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento dell'ulteriore quarto, che liquida per tale parte in complessivi € 2600,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato,
26 Fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione.
Milano, 09/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
27
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 9049/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.ta Parte_1
AL TE
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall' avv.to Stefano Lava e dall'avv.ta
Cristina del Pezzo di Caianello
Convenuta
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso ex art. 414 bis ss. c.p.c., ha Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Controparte_1 lamentando l'illegittimità del licenziamento irrogatogli in data
27/12/2023 in quanto ritorsivo e, in ogni caso, privo di giusta causa.
Ha riferito di essere stato assunto dalla convenuta in data 21/12/2015, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con qualifica di Dirigente
e mansioni di Vice President Europe, in seguito all'acquisizione da parte del Gruppo Fanplayr Inc. della società Adwill S.r.l., di cui era stato uno dei soci fondatori. Nel corso del rapporto di lavoro accettava diversi incarichi e trasferimenti anche all'estero, percependo aumenti di retribuzione, tra cui l'ultimo a Città del Messico avvenuto nel 2019 per seguire il progetto “Latam”. Nello svolgimento delle proprie mansioni, il ricorrente si rapportava direttamente con , Persona_1
Presidente del CdA della società convenuta.
Ha aggiunto di aver avuto una controversia con in ordine Controparte_1 al proprio diritto a vedersi riconosciuti i benefici economici e professionali a lui derivanti dalla promozione a Managing Director
Americas già promessa dalla società con lettera del 29 settembre 2021.
La controversia veniva in seguito composta fra le parti in sede protetta in data 4 maggio 2023 con un accordo implicante sia la successione al ricorrente nel ruolo di responsabile del team “LATAM” del sig. Per_2
, della cui formazione egli si sarebbe dovuto occupare, sia il
[...] rientro in Italia a Milano del sig. a far data dal 15/06/2023, Parte_1 con la definizione di un nuovo ruolo in quella sede da pattuirsi assieme al sig. nonché la previsione di trattamenti economici migliorativi. CP_2
Ha altresì riferito che solo un mese dopo la sottoscrizione dell'accordo il
Signor gli comunicava che a causa del cattivo andamento della Per_1 società era costretto a procedere alla decurtazione della sua
2 retribuzione, nonché di quella degli altri dirigenti della società, quale unica alternativa al licenziamento. Nell'agosto 2023 il sig. Parte_1 pertanto sottoscriveva la riduzione della sua retribuzione con il limite temporale del 31 luglio 2024. Il ricorrente ha censurato l'ingiustificatezza della decurtazione della retribuzione subita poiché avrebbe inficiato tutti i diritti da lui acquisiti nell'ambito dell'accordo siglato in sede sindacale. Ha ulteriormente evidenziato come con tale accordo non gli erano state promesse stock options, contrariamente agli altri profili professionali cui era stata imposta la riduzione del salario.
Ha quindi riferito di aver ricevuto una prima contestazione disciplinare con lettera del 20 novembre 2023, del seguente tenore:
RO , a seguito di valutazione circa lo svolgimento del Suo Pt_1 ruolo e delle Sue mansioni, abbiamo appurato l'esistenza di significative problematiche in merito al Suo operato. Ci riferiamo in particolare a gravi episodi di insubordinazione, alla Sua evidente mancanza di impegno nel contribuire al business e alla crescita della Società, nonché ad azioni da Lei deliberatamente compiute a danno della Società. Premesso quanto sopra, Le contestiamo quanto segue.
1. Pubbliche denigrazioni delle figure apicali di CP_1
In data 13 ottobre 2023, nel corso di una riunione intercorsa tra Lei,
(VPAPAC) e ), per condividere lo Persona_3 Persona_4 CP_3 stato delle opportunità commerciali nelle rispettive aree, Lei ha esplicitamente denigrato il CEO di Fanplayr Inc., . Persona_1
In particolare, Lei, commentando le (a Suo dire) scarse opportunità commerciali in Europa e LATAM, ha accusato , con toni Persona_1 del tutto fuori luogo, di minare il "morale" dello staff addetto a tali aree geografiche, arrivando addirittura ad affermare che la visita di
[...]
avvenuta nel mese di settembre 2023 a Milano avesse il preciso Per_1 proposito di demotivare i dipendenti della Società e, dunque, di boicottare il business. Lei ha poi proseguito affermando, sempre con toni fuori luogo, che la leadership di avesse fallito e che si doveva immediatamente CP_1 procedere a sostituire il CEO ) per il bene dei dipendenti Persona_1
e degli investitori.
3 Lei ha poi chiesto a e di esprimere un loro Persona_3 Persona_5 giudizio sulla leadership di i quali — basiti dalle Sue gravi CP_1 affermazioni — Le hanno risposto che non ritenevano affatto necessario un cambio della leadership riponendo piena fiducia nella stessa.
2. Grave mancanza di impegno nel contribuire al business e alla crescita aziendale;
mancata partecipazione ai meeting aziendali Negli ultimi mesi si è palesata con estrema evidenza la Sua attitudine ad assumere un ruolo totalmente passivo nelle attività che rientrano nelle Sue specifiche responsabilità, manifestando completo disinteresse allo sviluppo del business aziendale. Un esempio lampante di quanto sopra è la Sua totale mancanza di impegno, interesse e collaborazione nella ricerca di un nuovo ruolo da assegnarLe. In particolare, a seguito del Suo rientro presso la sede di Milano, Lei si era contrattualmente impegnato a collaborare proattivamente con
per identificare un nuovo ruolo da assegnarLe all'interno Persona_1 dell'organizzazione aziendale. In tale ottica: Le ha più volte sottoposto dei ruoli, da Persona_1 ultimo quello di gestire il mercato Francese e il mercato dell'unione politico-economica Benelux, sottoponendoLe anche una Job Specification, a cui Lei non ha mai dato alcun riscontro.
- ha, inoltre, programmato con Lei dei meeting "1 to 1" Persona_1 settimanali per discutere delle opportunità per Lei presenti nell'organizzazione aziendale. Solo raramente Lei ha partecipato a tali meeting, nonostante Le sia stata diverse volte ribadita l'importanza della Sua presenza. Un ulteriore esempio lampante è la Sua pressoché inesistente partecipazione ai meetings periodici aziendali LATAM Monthly Actual vs Budget Meetings, LATAM biweekly catch-up cali, weekly ali hands meetings, biweekly executive meetings e biweekly leadership meeting, in cui la sua percentuale di partecipazione è stata, per la maggior parte degli stessi, inferiore al 20%.
3. Attitudine negativa al lavoro Quanto contestatoLe al precedente punto 2. è strettamente connesso anche alla Sua attitudine negativa al lavoro. Il Suo atteggiamento passivo ha delle evidenti ripercussioni sull'organizzazione, tanto che numerosi Suoi colleghi hanno ritenuto di segnalare a il loro forte disagio nel lavorare e Persona_1 nell'interagire con Lei. In particolare:
4 - in data 8 novembre 2023, (VP Finance) ha inviato una Persona_6 nota scritta a informandolo che Lei solo raramente Persona_1 partecipa ai meeting aziendali e quando vi partecipa è sempre in ritardo. Da quando poi è rientrato in Italia il Suo contributo al business è minimo, demandando ogni tipo di intervento a (VP Persona_2
LATAM);
- sempre in data 8 novembre 2023, ha inviato una nota CP_4 scritta a , informandolo che da quando Lei è rientrato in Persona_1
Italia, nonostante Lei sia tenuto a dedicare almeno il 50% della Sua attività a generare business in Europa, non ha generato alcuna pipeline (ossia nuove opportunità di vendita). Nella medesima nota, ha inoltre informato CP_4 Persona_1 che Lei è percepito dai Suoi colleghi come una fonte di disturbo e confusione e che il Suo atteggiamento negativo impatta negativamente sull'organizzazione aziendale (circostanza questa confermata anche da
, che ha riportato a quanto accaduto Persona_3 CP_4 durante il meeting di cui al punto 1 della presente lettera);
- ancora, in data 8 novembre 2023, (VP Emea) ha Persona_7 inviato una nota scritta a riportando il Suo Persona_1 atteggiamento negativo e disgregante. ha inoltre riferito Persona_7 di ricevere costantemente delle lamentele dal team sul fatto che Lei non fornisce alcun contributo all'organizzazione aziendale, è sempre in ritardo e si lamenta costantemente.
4. Comportamenti contrari ai doveri di buona fede contrattuale A seguito del Suo rientro presso la sede di Milano, Lei concordava espressamente con la Società che quest'ultima avrebbe sostenuto il costo dei biglietti aerei per le trasferte che Lei avrebbe effettuato in Messico, e non anche i costi di vitto e alloggio, o altre spese personali, che sarebbero rimasti invece a Suo esclusivo carico. A seguito di una trasferta in Messico Lei ha chiesto alla Sua collega,
[...]
il rimborso di 300 dollari da Lei spesi inMessico per l'intervento Per_8 di un idraulico e, testualmente, di "altre cose". A fronte di tale Sua richiesta, la Sua collega Le chiedeva di fornire le ricevute di pagamento così da potere debitamente valutare e giustificare le spese secondo le procedure aziendali. Lei, ben consapevole che le suddette spese non rientravano tra quelle rimborsabili dalla Società e non avendo, peraltro, alcuna ricevuta da esibire, proponeva alla Sua collega di fornire delle ricevute relative a cene private da Lei effettuate con amici, e non inerenti l'attività lavorativa, che sommate erano di importo pari a 300 dollari,
5 chiedendoLe esplicitamente di imputare tali ricevute a "ricevute per pasti" così da ottenere comunque il rimborso delle spese — di natura esclusivamente personale — da Lei sostenute e non rimborsabili. A fronte del rifiuto da parte di Lei comunicava alla Sua Persona_8 collega che avrebbe comunque provato ad ottenere il rimborso di tale somma, inviando ad altre funzioni aziendali l'expense report a cui avrebbe allegato intenzionalmente le ricevute non inerenti la Sua attività lavorativa, al fine di ottenere - per altre vie - il rimborso del suddetto importo da Lei sostenuto per spese personali.
5. Iniziative esorbitanti dalle Sue prerogative a. Lei ha deciso, senza alcuna approvazione da parte del dipartimento Finance o del VP Global Operations o cel CEO, di addebitare alla Società gli interi costi della telefonia mobile dei dipendenti basati in Messico. Nel mese di aprile 2023 il dipartimento Finance e le VP Global Operation Le chiedevano di eliminare tali costi in quanto mai autorizzati, anche in considerazione del fatto che la Società era in una fase di contenimento dei costi a livello globale. Lei tuttavia non ha correttamente adempiuto alla suddetta direttiva aziendale, in quanto a ottobre 2023 risultavano ancora addebitati alla Società i costi delle telefonie Sua, di e Persona_9 Per_10
.
[...]
Lei tentava di giustificare la Sua condotta dicendo che aveva ricevuto approvazione da , il quale, tuttavia, non solo non aveva Persona_1 mai autorizzato ciò, ma Le aveva espressamente comunicato di cancellare tutti i costi di telefonia mobile. b. In data 22 agosto 2023, la Sua collega, riceveva una Persona_8 email dalla sig.ra che chiedeva dei chiarimenti in merito Persona_10 ad alcuni termini e condizioni del rapporto di lavoro con la Società, in particolare sulle condizioni economiche. A seguito di tale richiesta, la Sua collega ha effettuato delle verifiche da cui è emerso che: Lei, senza alcun titolo e senza informare la funzione Corporate Controller (ossia ha concordato con la dipendente un aumento Persona_8 retributivo a seguito del positivo completamento del periodo di prova;
Lei aveva riferito a , testualmente, che la società "non Persona_10 aveva agito correttamente e che per il mese di luglio lo stipendio corrisposto non era in linea con quanto concordato", senza confrontarsi preventivamente con Persona_8
La Sua collega Le chiedeva, quindi, prima di fornire Persona_8 informazioni ai dipendenti, di confrontarsi con lei, al fine di adottare una linea di azione comune.
6 Lei rispondeva confermando di essersi sbagliato, ma minimizzando l'accaduto ("but not a big deal”). Attendiamo di ricevere le Sue giustificazioni scritte entro cinque giorni di calendario dal ricevimento di questa lettera. Nel frattempo, disponiamo la Sua sospensione cautelare dal servizio sino a conclusione del procedimento disciplinare o comunque sino a nuova comunicazione. Distinti saluti”
Dopo qualche minuto dalla consegna della lettera, venivano sospesi i suoi accessi ai sistemi e software aziendali. Gli veniva inoltre precluso l'accesso alla sede della società e alla propria casella di posta elettronica. Alla contestazione disciplinare il ricorrente rispondeva per il tramite del proprio difensore con pec del 23/11/2023, denunciando come lesive della propria professionalità e dignità le modalità dell'allontanamento, negando la veridicità della contestazione e chiedendo un incontro con il sig. . In occasione dell'incontro Per_1 fissato per le giustificazioni del ricorrente in data 12/12/2023 il sig.
non si presentava. Per_1
Al ricorrente veniva quindi consegnata brevi manu una lettera di
“integrazione alla contestazione del 20.11.23”, del seguente tenore:
RO , successivamente all'avvio del procedimento disciplinare Pt_1 intrapreso nei Suoi confronti con lettera del 20 novembre 2023, a Lei consegnata a mani in pari data, siamo venuti a conoscenza di ulteriori Sue condotte rilevanti disciplinarmente. Pertanto, ad integrazione della suddetta lettera di contestazione disciplinare, Le contestiamo quanto segue. In particolare, ci risulta che Lei, dal mese di gennaio 2023, ha svolto – in maniera costante, durante il rapporto con la nostra Società - attività lavorativa a favore di società terze attive nel settore marketing tech, LA e Relevant Online/OD-BE.
1. Sua attività lavorativa a favore di Relevant Online/OD-BE Lei, in costanza di rapporto di lavoro con la nostra Società, ha svolto attività lavorativa nei confronti della società terza Relevant Online/OD- BE.
7 Nello specifico, risulta che Lei sia titolare di un dominio email OD- BE e che, dal mese di gennaio 2023, Lei abbia Email_1 partecipato a riunioni settimanali e bisettimanali con , CP_5
Partner di Relevant Online/OD-BE, UT EL, Managing Director, e Suze Lobker, head of product. Tali riunioni si sono tenute in data:
[…] L'attività lavorativa da Lei svolta a favore della suddetta società è inoltre dimostrata dal fatto che Lei ha attivamente intrattenuto rapporti commerciali con potenziali clienti nell'esclusivo interesse della stessa. In particolare, in data 9 novembre 2023, Lei ha avuto un meeting commerciale dalle 9:30 alle 10:15 con UT EL e il potenziale partner UR ST (potenziale partner anche per la nostra Società).
2. Sua attività lavorativa a favore di LA Sempre in costanza di rapporto con la nostra Società, Lei ha costantemente svolto attività lavorativa anche a favore della società terza LA. Quanto sopra è dimostrato dalle numerose riunioni che Lei ha avuto con
Senior Partnership Manager di LA e Persona_11 Per_12
Global Sales Director. Nello specifico, tali riunioni si sono tenute
[...] in data:
[…] L'attività lavorativa da Lei svolta a favore della suddetta società è, inoltre, dimostrata dal fatto che Lei ha elaborato e condiviso con i referenti di LA (segnatamente: e Persona_13 Persona_14 una lista di clienti c.d. per la stessa. Lei ha inoltre contattato, anche tramite email, alcuni di questi potenziali clienti per conto e nell'interesse di LA. Tra questi clienti figurano… tutti potenziali clienti target anche per la nostra Società”
Gli addebiti venivano contestati dal ricorrente tramite pec del
16/12/2023. Alle due lettere di contestazione disciplinare faceva seguito in data 27/12/2023 l'irrogazione della sanzione espulsiva per asserita giusta causa relativamente ai fatti in quelle medesime lettere addebitati, con effetto “dalla data di ricezione della lettera di contestazione disciplinare del 20 novembre 2023”, impugnata dal ricorrente in data
23/01/2024. Ha pertanto lamentato la pretestuosità delle contestazioni mossegli, sostenendo che il licenziamento gli sarebbe stato irrogato per
8 non aver accettato la non ottemperanza da parte della società dell'annunciata promozione a Managing Director Americas e per aver espresso al sig. le proprie opinioni negative in ordine alle scelte Per_1 imprenditoriali da queste operate. Ha in particolare evidenziato come i fatti antecedenti al maggio 2023 (in particolare relativamente alla mancata partecipazione a meetings di Latam e l'addebito dei costi della telefonia alla società) sono coperti dalla conciliazione sindacale intervenuta con la convenuta. Ha inoltre argomentato che nel merito di quanto contestatogli nella lettera di integrazione alla contestazione del
12/12/2023 avrebbe intrattenuto rapporti con LA e con OD BE esclusivamente in qualità di manager di per svilupparne il CP_1 business e nell'ambito di partnership di dominio pubblico tra la società e operatori economici non concorrenti della stessa CP_1
Ha quindi negato la natura di nuova contestazione dell'integrazione agli addebiti contenuti nella lettera del 12/12/2023, che riguarderebbe fatti nuovi e diversi dalla prima contestazione disciplinare. Ha infine lamentato di aver subito un danno derivante dalla perdita del beneficio previsto nel CCNL per la perdita incolpevole del posto di lavoro da parte dei Dirigenti (c.d. convenzione ), consistente nella Persona_15 possibilità di rimanere per 12 mesi dal licenziamento iscritti all'assicurazione sanitaria e all'ente di formazione dei dirigenti e di avere accreditati i contributi per lo stesso periodo come se avessero svolto attività lavorativa.
Ha chiesto pertanto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Nel merito ed in via principale:
a. accertata e dichiarata la nullità̀ del licenziamento irrogato al ricorrente in data 27.12.23 da perché́ ritorsivo, reintegrare il Controparte_1 ricorrente nel posto di lavoro, condannando altresì la società̀ convenuta
9 al risarcimento del danno subito dal lavoratore, nella misura di tutte le mensilità̀, dirette, indirette e differite, intercorrenti dal giorno del licenzia- mento e sino a quello dell'effettiva reintegrazione, al tallone mensile di Euro 17.412,05 ovvero nella misura ritenuta di giustizia, in ogni caso, non inferiore a cinque mensilità̀ e con condanna al versamento dei con- tributi previdenziali e assistenziali
In via alternativa, rispetto alla domanda formulata sub a.
b. accertare e dichiarare che il licenziamento irrogato al ricorrente da il 27.12.23 è privo di giusta causa e/o Controparte_1 giustificatezza ed è, quindi, illegittimo;
per l'effetto, condannare
a pagare al ricorrente l'indennità̀ sostitutiva del Controparte_1 preavviso, pari ad 8 mensilità̀, a decorrere dal 16 dicembre 2024 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, nella misura di Euro 139.296,40 ovvero nella misura ritenuta di giustizia e l'indennità̀ supplementare nella misura massima di 18 mensilità̀, al tallone mensile di Euro
17.412,05 ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia, per complessivi
Euro 313.416,90 ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia;
In subordine:
c. nella denegata ipotesi in cui il licenziamento venga ritenuto giustificato, pur in assenza di giusta causa, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data della contestazione disciplinare e condannare il datore di lavoro al pagamento dell'indennità̀ sostitutiva del preavviso, nella misura di 8 mensilità̀, al tallone mensile di Euro 17.412,05 ovvero della diversa mi- sura ritenuta di giustizia, calcolate a decorrere dal 16 dicembre 2023 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia e con pagamento della retribuzione ordinaria per il periodo dal 20 novembre
2023, sino al 15 dicembre 2023 compreso (per le ragioni di cui in
10 narrativa – parte in diritto II c.), nella misura di Euro 14.733,27 ovvero della diversa misura ritenuta di giustizia;
In ogni caso
d. premesso ogni opportuno accertamento e declaratoria e vista
l'impugnazione dell'accordo dell'agosto 2023, per la parte indicata ed ai sensi dell'art. 2113 c.c., condannare al pagamento, Controparte_1 in favore del ricorrente, delle differenze retributive, come in atti meglio esplicitate nella parte in diritto sub titolo III, per complessivi euro
190.000,00 ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia ed accertato in corso di causa;
f. premesso ogni opportuno accertamento e declaratoria, condannare
a risarcire il danno, per i titoli e le causali meglio Controparte_1 illustrate in atti nella parte in diritto sub titolo V, nell'importo di Euro
16.338,88 ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia e con ricorso, per la mancata formazione, a valutazione equitativa, oltre al versamento della contribuzione, per 12 mesi ulteriori, rispetto alla data di cessazione del rapporto, sulla base della retribuzione mensile lorda di Euro
17.412,05 ovvero la diversa ritenuta di giustizia;
g. oltre interessi e rivalutazione dal dovuto, al saldo effettivo;
h. condannare la convenuta alla rifusione delle spese, diritti e competenze di causa, occorrendone i presupposti anche ai sensi degli artt. 91 e 96 cpc, con rimborso delle spese tutte sostenute, comprensive del contributo unificato”.
2. Si è regolarmente costituita in giudizio Controparte_1 contestando in fatto e in diritto il ricorso e chiedendone pertanto il rigetto. Ha ribadito la piena legittimità del licenziamento irrogato, rappresentando come la cessazione del rapporto di lavoro sia stata
11 dovuta dalla lesione del vincolo fiduciario in conseguenza di numerose e gravi condotte messe in atto dal ricorrente. Ha riferito come questi in data 19/12/2022 avesse inviato al sig. una comunicazione a Per_1 mezzo e-mail in cui rappresentava l'intenzione di dimettersi dalla società rimanendo esclusivamente investitore (essendo peraltro socio di rilievo del gruppo), dove formulava alcune richieste connesse alle proprie dimissioni e in particolare il pagamento di un incentivo economico. Di fronte al rifiuto di il ricorrente aveva mantenuto il proprio CP_1 rapporto di lavoro presso la società cessando tuttavia di contribuire effettivamente alla stessa e cercando occasioni di scontro interne ai fini di monetizzare sulla propria uscita dalla società in via contenziosa.
Ha eccepito che a dicembre 2022 il sig. era già in contatto con Parte_1 le società OD-BE-Relevant online e LA, intrattenendo con queste delle collaborazioni segrete, circostanza che spiegherebbe il motivo per cui il ricorrente avrebbe persistito nella generale inattività a favore della società una volta trasferito nella sede operativa di CP_1
Milano.
In ordine invece all'accordo di ridefinizione del trattamento retributivo siglato nell'agosto 2023, in primo luogo ha insistito per la piena legittimità del patto, avendo quest'ultimo comportato soltanto la temporanea rideterminazione del trattamento economico complessivo spettante ai top manager della società, che è stato in ogni caso compensato tramite assegnazione agli stessi di pacchetti di stock options. Lo stesso ricorrente avrebbe accettato il pacchetto emesso a suo favore. In secondo luogo, ha eccepito l'avvenuta decadenza del ricorrente da qualunque impugnazione degli accordi.
Con riguardo poi al riconoscimento di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno derivante dalla perdita delle coperture
12 assicurative previste dalla Convenzione , ha rilevato che Persona_15 la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente non possa essere inclusa tra le ipotesi di perdita d'impiego ai sensi dell'art. 5 (“Perdita
d'Impiego”) della Convenzione che consentirebbero di poter beneficiare delle coperture assicurative, non trattandosi di perdita “incolpevole” del posto di lavoro, bensì di un licenziamento per giusta causa, di talché nessun beneficio previsto dalla Convenzione potrebbe essere in ogni caso riconosciuto al ricorrente.
3. Fallito il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti senza necessità di istruttoria testimoniale, la stessa è stata discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui si è data lettura.
4. Con la prima domanda sollevata in ricorso il sig. chiede Parte_1 accertarsi la nullità e/o illegittimità del licenziamento a lui intimato in data 27/12/2023, in quanto ritorsivo e in ogni caso privo di giusta causa e/o giustificatezza.
5. Le giustificazioni addotte dalla per l'intervenuto recesso Controparte_1 unilaterale sono da rinvenirsi negli addebiti formulati nelle lettere di contestazione disciplinare datate 20 novembre (v. doc. 24 allegato al ricorso) e 12 dicembre 2023 (doc. 50 allegato alla memoria di costituzione).
In merito alle condotte censurate con la prima missiva datoriale, la società convenuta, in primo luogo, ha contestato al sig. di Parte_1 aver pubblicamente denigrato la figura del sig. durante Persona_1 lo svolgimento di una riunione aziendale tenutasi sull'applicativo Zoom il giorno 13 ottobre 2023. Dalla minuta della conversazione redatta da uno
13 dei partecipanti presenti al meeting, ossia il sig. (doc. 31 Persona_3 alla memoria di costituzione), si evince che durante tale incontro il ricorrente ha apertamente manifestato davanti ai colleghi collegati in riunione delle forti perplessità circa il fatto che il sig. Persona_1 potesse ancora efficacemente guidare il gruppo societario quale
Presidente della Nello specifico, il sig. ha prima Controparte_1 Parte_1 di tutto affermato che con la sua visita alla sede operativa di Milano di metà settembre 2023 il sig. avrebbe di fatto demotivato i Per_1 dipendenti assegnati all'ufficio milanese, non riuscendo infatti ad incoraggiarli nel superare il momento di crisi in cui all'epoca versava la società convenuta. Un risultato simile, a detta del ricorrente, sarebbe conseguito anche alle visite che il sig. aveva in passato tenuto Per_1 presso le altre sedi della società situate sia in Europa sia in America
Latina. Ha quindi esternato il proprio pensiero secondo cui la società
“soffrisse di un fallimento nella leadership” suggerendo che CP_1
“l'azienda avesse bisogno di sostituire il suo CEO ) per il Persona_1 bene sia dei dipendenti che degli investitori” (v. traduzione del doc. 31 allegato alla memoria) e chiedendo ai colleghi che cosa pensassero al riguardo. Questi, costernati dalle affermazioni del ricorrente, non avevano condiviso le critiche da lui sollevate, esprimendo al contrario fiducia nella leadership aziendale rappresentata dal presidente del CdA della società e nel ritorno di una crescita economico-finanziaria CP_1 della società.
6. Con riguardo al secondo addebito mosso, la convenuta ha censurato al sig. che, una volta tornato nella loro sede di Milano, egli si Parte_1 sarebbe totalmente disinteressato in merito allo sviluppo del business della In particolare, è stato contestata la ridotta partecipazione CP_1
14 alle riunioni c.d. “one to one” programmate dal sig. che, in Per_1 vigenza delle pattuizioni stabilite con l'accordo sindacale del 4 maggio
2023, sarebbero state organizzate precisamente allo scopo di individuare il ruolo che il sig. avrebbe potuto ricoprire Parte_1 all'interno dell'organizzazione aziendale dopo il suo ritorno in Italia. Anzi, secondo la prospettazione di parte convenuta, il ricorrente non avrebbe mai dato riscontro alle proposte formulate dal Presidente della società nei mesi successivi alla firma dell'accordo, nemmeno con riferimento all'ultima posizione individuata quale possibile responsabile della gestione del mercato francese e del mercato dell'unione politico- economica del Benelux. Al sig. è stato altresì contestato di Parte_1 aver partecipato con una percentuale inferiore al 20% alle riunioni aziendali periodiche denominate “LATAM Monthly Actual vs Budget
Meetings e biweekly leadership meeting”.
Le censure inerenti alla ridotta presenza alle riunioni aziendali hanno trovato preciso riscontro nelle circostanze fattuali come emerse dagli atti prodotti in causa. In specie, i documenti di cui agli allegati nn. 32 e 33 alla memoria di costituzione attestano una scarsa partecipazione del sig.
sia ai meetings aziendali concernenti il business “LATAM” sia Parte_1 agli incontri “one to one” con il CEO di entrambe categorie di CP_1 riunioni calendarizzate nei mesi di giugno, agosto e settembre 2023 e, quindi, successivamente alla data della firma del verbale di conciliazione
(v. doc. 19 ricorso).
In merito al primo profilo non si ritiene poi di condividere l'argomento svolto dalla difesa di parte ricorrente secondo cui l'assenza o la ridotta partecipazione del ricorrente agli incontri “LATAM” sarebbe stata in ogni caso giustificata dal fatto che a quegli incontri avrebbe sempre presenziato il sig. , successore del sig. nella Persona_2 Parte_1
15 gestione dell'area commerciale dell'America Latina, che ne avrebbe quindi fatto sostanzialmente le “veci” in tali riunioni. Se è pur vero che, secondo quanto stabilito dall'accordo sindacale, fosse preciso onere del ricorrente istruire il sig. affinché costui lo sostituisse quale Per_2 responsabile del team “LATAM”, ciò non toglie che il sig. , Parte_1 continuando a rivestire il ruolo di responsabile del mercato LATAM anche nella vigenza del periodo transitorio di cui al punto 2.1. del verbale di conciliazione sindacale, fosse tenuto in ogni caso ad impegnarsi proattivamente nella gestione di tutti gli aspetti relativi alle vendite del mercato latino – americano, non potendo quindi mancare alle riunioni aziendali in cui tali aspetti sarebbero stati discussi e analizzati con gli altri dipendenti della Controparte_1
Con riguardo invece all'onere del ricorrente di adoperarsi con il sig.
per la ricerca di un nuovo ruolo all'interno dell'azienda in Per_1 coerenza con la sua professionalità̀ e seniority e in concomitanza al ritorno in Italia, si osserva che la difesa di parte ricorrente non ha contestato in modo puntuale la circostanza per cui il sig. non Parte_1 avrebbe dato riscontro al sig. sulle proposte di ruolo da Per_1 quest'ultimo avanzate, facendo in particolare cadere nel vuoto l'offerta della posizione di responsabile del mercato francese e del Benelux.
Pertanto, non è risultato in causa che il ricorrente si sia mai effettivamente prodigato nell'individuare un ruolo all'interno della che potesse essere confacente alla sua professionalità e alle CP_1 sue necessità lavorative.
7. Con riferimento invece alla condotta censurata di “asserita attitudine negativa al lavoro” (v. lettera di contestazione disciplinare doc. 40 memoria) dalle e-mail datate 8 novembre 2023 e firmate
16 rispettivamente dai sig.ri , e Persona_6 Persona_16 Per_17 dipendenti della (doc. nn. 34, 35, 36 memoria di Controparte_1 costituzione) è emerso quanto segue: con il ritorno presso la sede italiana della società convenuta il numero delle presenze del ricorrente nelle riunioni settimanali aziendali, e in particolare in quelle tenutesi per la revisione delle previsioni del mercato
“LATAM”, è significativamente diminuito;
nell'ambito della gestione delle vendite per gli account globali della società che era stata CP_1 assegnata al sig. dacché questi si era trasferito a Milano, non Parte_1 sono mai state avviate le previsioni su siffatti account, in particolare non venendo individuato alcun nuovo potenziale cliente da parte del ricorrente (v. traduzione doc. 34); il sig. , nonostante dovesse Parte_1 dedicare una consistente parte dell'attività lavorativa alla creazione di un nuovo business in Europa anche collaborando con i contatti europei della non ha generato nuove “pipeline di vendita” in riferimento a CP_1 tale regione geografica per la società convenuta (v. traduzione doc. 35); più in generale, durante la sua permanenza nella sede italiana il dirigente non ha dato alcun apporto determinante nell'organizzazione aziendale della società, arrivando spesso in ritardo in ufficio, lamentandosi e demotivando il team di lavoro, atteggiamento riscontrato e criticato più volte dai colleghi dell'ufficio di Milano (cfr. traduzione doc.
36).
8. In merito poi alle circostanze di cui agli addebiti n. 4 e 5 descritti nella missiva datoriale del 20 novembre 2023, risulta dagli atti allegati dalla società convenuta che il 10 maggio 2023 il ricorrente ha cercato di ottenere dalla sig. dipendente della società e Persona_8 CP_1 all'epoca Corporate Controller della stessa, il riconoscimento di un
17 rimborso di una spesa effettuata in Messico pari a 200 dollari, sebbene tale tipologia di spesa non rientrasse tra le ipotesi che avrebbero potuto costituire titolo valido per il corretto rimborso secondo quanto previsto dall'accordo sindacale del maggio 2023 (doc. 37 memoria di costituzione). Il ricorrente, nonostante il rifiuto della collega di riconoscergli la spesa, ha persistito affermando che avrebbe comunque provato a chiedere il rimborso di siffatto importo tramite l'invio ad altri referenti aziendali di ricevute emesse per delle spese sostenute fuori dall'attività lavorativa (v. memorandum dell'audit della sig.ra
[...] del 14 novembre 2023 doc. 37 memoria di costituzione). Per_8
È invece lo scambio di e-mail avutosi il giorno 11 ottobre 2023 tra il
Presidente della e il sig. , ex top manager della società CP_1 Pt_2 convenuta (v. doc. 38 memoria di costituzione) a confermare che il ricorrente non ha adempiuto alle direttive a lui impartite personalmente dal sig. di tagliare i costi della telefonia mobile dei dipendenti Per_1 con base in Messico, anche a seguito dei solleciti effettuati in merito dal sig. e dallo stesso . È altresì documentale il fatto Pt_2 Persona_1 che il ricorrente abbia erroneamente indicato alla sig.ra Per_10
, allora dipendente della delle differenze retributive
[...] Controparte_1
a lei non spettanti, senza prima essersi confrontato sul punto con la collega (v. doc. 39 memoria). Persona_8
9. Infine, in merito agli addebiti formulati con l'integrazione alla lettera di contestazione del 12 dicembre 2023, la società ha sollevato l'ulteriore censura secondo cui il ricorrente avrebbe svolto in costanza di rapporto di lavoro con la attività lavorativa a favore di Relevant Controparte_1 online-OD BE e LA, società terze entrambe attive nel mercato fintech (v. doc. 28 ricorso). Secondo parte convenuta deporrebbero in
18 questo senso le numerose riunioni che il sig. ha intrattenuto Parte_1 coi manager di dette società (Suze Lobker e per OD CP_5
BE; e per LA) a partire da Persona_11 Persona_12 gennaio 2023 e fino ai primi di dicembre dello stesso anno, riunioni programmate con cadenza anche settimanale come risultanti dall'agenda del sig. (v. doc. allegati alla memoria di costituzione nn. 46 e Parte_1
47 rispettivamente con riferimento a OD cube e LA), l'esistenza di un dominio internet OD BE con il nome del ricorrente
, v. doc. 46 memoria), nonché la lista di clienti Email_2 potenziali (c.d. prospect) che sarebbe stata elaborata dal ricorrente a favore di LA (v. doc. 49 memoria). Secondo la prospettazione elaborata dalla difesa di parte ricorrente, sarebbero stati invece avviati dei rapporti tra l'ex dirigente e le società terze, ma esclusivamente nell'ambito di attività commerciali svolte nell'interesse e per conto di nell'ottica di svilupparne il business e sulla base di partnership CP_1 già esistenti. Ciò sarebbe dimostrato relativamente a OD BE dall'esistenza di un accordo di riservatezza sottoscritto tra la due società
(v. doc. 47 ricorso) nonché dalla richiesta da parte di di CP_1 rimuovere il proprio logo dal sito di OD-BE (doc. 49 e doc. 31), mentre, per quanto riguarda LA, sarebbe dirimente la corrispondenza intercorsa tra il ricorrente e il Signor CP_6 che indicherebbe in modo inequivoco che tale interlocuzione sarebbe stata finalizzata alla promozione di nei confronti di LA, CP_1 nell'interesse esclusivo della prima e su sua diretta indicazione (cfr. doc.
50, aprile-maggio 2023). Il ricorrente ha poi formulato l'ulteriore difesa per cui gli appuntamenti che risultano dalla propria agenda personale costituirebbero dei semplici “reminder” settimanali che lui stesso avrebbe segnato sul calendario per ricordargli di approfondire le
19 partnership con tali società. In ogni caso, ha eccepito che soltanto una minima parte degli incontri segnati si sarebbe poi concretizzata in effettive chiamate con i riferenti delle due aziende (v. ricorso pag. 49).
Tali argomentazioni non convincono. Sebbene non sia stato contestato in corso di causa che le società e OD BE avessero stipulato un CP_1 accordo di riservatezza, ciò non basta per ritenere che una relazione commerciale effettivamente sussistesse nel lasso di tempo compreso tra i mesi di maggio e dicembre 2023, periodo oggetto di discussione nella presente causa. D'altra parte, che una partnership non fosse in corso ai primi del mese di maggio 2023 si deduce agilmente dall'allegato n. 57 alla memoria di costituzione. Da tale documento, infatti, si evince che il ricorrente, dopo aver acquistato in autonomia un software di produzione della Relevant online-OD BE, ha richiesto il pagamento della relativa fattura alle persone deputate all'esercizio della funzione finance della società (la sig. , prima, e in seguito il sig. CP_1 Persona_18
), che hanno poi escluso di poter procedere al pagamento dal Pt_2 momento che non aveva in essere alcun contratto con la CP_1 società OD BE, ragione per cui hanno in seguito respinto tale fattura.
È, al contrario, decisivo quanto prodotto dalla difesa di parte convenuta.
Il sig. ha infatti programmato con assiduità e regolarità gli Parte_1 incontri con i manager di OD BE e LA da gennaio fino a novembre/dicembre 2023, mantenendo con quest'ultimi contatti per vari mesi. Lo stesso ricorrente disponeva di un dominio personale OD
BE, con cui è verosimile che egli si presentasse e relazionasse con tale società non in nome di e quale dirigente della stessa, ma CP_1 soltanto a titolo strettamente personale, al di fuori quindi di operazioni connesse all'attività commerciale della convenuta. Infine, il sig.
[...]
[...] [
ha preparato e aggiornato quantomeno fino al mese di agosto Parte_3
2023 un documento Excel contente una lista di clienti di esclusivo interesse per la società LA, denominata dallo stesso “Mariano
Tripiciano – Prospects LA”, con indicati i c.d. “sales owner” di detta società nonché i suoi referenti aziendali (v. traduzione doc. 49 memoria di costituzione).
10. Alla luce del complesso probatorio emerso in causa in relazione a quanto qui rileva, si ritiene provata la condotta del ricorrente nei termini indicati dalle missive datoriali contenenti gli addebiti disciplinari posti alla base del licenziamento impugnato, tutte perfezionatesi dopo l'accordo del maggio 2023.
Giova rammentare che in tema di licenziamento disciplinare del dirigente
è principio di diritto consolidato quello in virtù del quale è sufficiente affinché possa ritenersi giustificato il recesso unilaterale del datore di lavoro effettuare una valutazione globale delle circostanze di fatto che escluda l'arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario, nel cui ambito rientra l'ampiezza dei poteri attribuiti al dirigente, potendo assumere rilevanza qualsiasi motivo che sorregga, con motivazione coerente e fondata su ragioni apprezzabili sul piano del diritto, il recesso (così Cass. civ., sez. lav. 26/01/2022, n. 2246). È la Suprema Corte ad aver precisato che la
“giustificatezza” del licenziamento del dirigente, discostandosi, sia nel piano soggettivo che su quello oggettivo, da quello di giustificato motivo ex art. 3, legge n. 604/1966, e di giusta causa ex art. 2119 c.c., “trova la sua ragione d'essere, in particolare, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in ragione delle mansioni affidate - suscettibile di essere leso anche da mera inadeguatezza rispetto ad
21 aspettative riconoscibili "ex ante" o da importante deviazione dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro (in questo senso, da ultimo, Cass. civ., sez. lav. 3/01/2023, n. 88, Cass. Sez. lav.
n. 15496 del 11/06/2008).
11. È stato provato in causa che nei mesi successivi alla stipula dell'accordo di conciliazione sindacale del 4 maggio 2023 il sig. Parte_1
è venuto meno agli suoi obblighi di diligenza e fedeltà come disciplinati all'art.
1.5. del contratto di lavoro dirigenziale (doc. 4 ricorso) in cui l'ex dirigente si impegnava a “dedicare tutto il tempo lavorativo, le attenzioni e le energie necessarie al corretto svolgimento delle sue mansioni e ad operare con la massima diligenza e nel rispetto delle direttive e istruzioni impartite dalla Società”. Infatti, appena rientrato nella sede aziendale di Milano il ricorrente per un verso ha diminuito il proprio contributo nella gestione delle vendite a favore della CP_1
per altro verso ha incominciato a criticare l'operato del vertice della
[...] società, ossia il sig. , di cui peraltro non ha più seguito le Per_1 direttive, manifestando pubblicamente un atteggiamento di malcontento rispetto all'organizzazione aziendale in cui a quel tempo era configurata la società Si è trattato di critiche rivolte alla persona del CEO in CP_1 sua assenza e di fronte ad altri dipendenti, quindi di cosa diversa da
(legittime) proposte e suggerimenti circa l'andamento della società. Tale atteggiamento ha quindi manifestato un'inconciliabile divaricazione con la linea della società e l'impossibilità di continuare una proficua collaborazione.
In aggiunta, il ha intrapreso per proprio conto relazioni extra Parte_1 lavorative con le società OD BE e LA senza che tali rapporti
22 commerciali fossero giustificati dall'esistenza di partnership commerciali tra questi operatori economici e la società CP_1
Effettuando dunque una valutazione complessiva di siffatte circostanze fattuali, si ritiene che le condotte messe in atto dal sig. Parte_1 abbiano turbato il vincolo fiduciario che lo vedeva legato alla società convenuta, integrando un giustificato motivo soggettivo per il recesso unilaterale intimato nei suoi confronti in data 27/12/2023.
Tanto basta per escludere la natura ritorsiva del recesso, non essendo stato assolto da parte del lavoratore l'onere di provarne l'efficacia determinante esclusiva (in merito alla sussistenza di tale onere v. da ultimo Cass. n. 17266 del 24/06/2024).
12. Non si reputa, invece, che i medesimi fatti possano integrare una giusta causa di recesso “in tronco” ex art. 2119 c.c.
La giusta causa di recesso, che libera il datore di lavoro dal preavviso e dal pagamento della connessa indennità, diversamente dalla giustificatezza, che lo esime invece dall'indennità supplementare, può intervenire troncando ex abrupto il rapporto di lavoro esclusivamente qualora sia ravvisabile un evento di portata e gravità tale da impedire che il rapporto possa proseguire, neppure temporaneamente (v. Cass. civ., sez. lav. 22/08/2024 , n. 23031).
Nel caso, il sig. ha mantenuto per un apprezzabile periodo di Parte_1 tempo sul luogo di lavoro un atteggiamento non collaborativo rispetto alla direzione che la società convenuta aveva da tempo intrapreso sotto la guida del Presidente , senza però che quest'ultima Persona_1 prendesse una posizione immediatamente risolutiva nei confronti del suo dirigente, non avendo quindi ritenuto il suo comportamento
23 sufficientemente grave da dover inevitabilmente interrompere il rapporto di lavoro senza dilazione.
La risoluzione del rapporto di lavoro “in tronco”, sorretto da giustificatezza ma in difetto di giusta causa, determina pertanto la risoluzione del rapporto con il diritto del dirigente di percepire l'indennità̀ di mancato preavviso, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione già sopra richiamato. Detta indennità è da riconoscersi nella misura di otto mensilità, al tallone mensile di € 17.412,05 come indicato in ricorso, cifra contestata in modo generico da controparte e che può pertanto essere assunta al fine della decisione, risultando coerente con i relativi presupposti legali e contrattuali.
13. È invece da accogliersi la censura formulata da parte ricorrente in ordine alla natura della lettera di integrazione alla contestazione disciplinate del 12.12.2023. Con tale missiva la società ha CP_1 contestato nuovi ed ulteriori fatti al sig. , che non erano Parte_1 ricompresi nella contestazione disciplinare del 20 novembre 2023.
Trattandosi dunque di un ulteriore addebito disciplinare che, valutato congiuntamente a quelli già contestati, ha configurato la condotta complessivamente idonea a legittimare il recesso datoriale, si deve riconoscere al ricorrente il diritto al pagamento della retribuzione fino al
12 dicembre 2023, data da cui dovrà essere fatta decorrere la risoluzione del rapporto, con una differenza retributiva pari ad €
14.733,278, comprensiva anche dell'incidenza sul TFR delle somme.
14. Tutto ciò premesso, deve dichiararsi estinto il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società convenuta alla data della ricezione della contestazione disciplinare del 12.12.2023, con conseguente condanna di
24 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento dell'indennità̀ sostitutiva del preavviso, nella misura di 8 mensilità̀, al tallone mensile di Euro 17.412,05 e al pagamento della retribuzione ordinaria per il periodo dal 20 novembre 2023 al 12 dicembre 2023 compreso, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art 429 III c. c.p.c. dal dì del dovuto al saldo.
15. Infine, devono rigettarsi le ulteriori domande sollevate da parte ricorrente.
Con riguardo alla domanda avente oggetto l'illegittimità dell'accordo di ridefinizione del trattamento retributivo firmato ad agosto 2023 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 c.c., deve accertarsi l'intervenuta decadenza del ricorrente, essendo stato impugnato detto accordo per la prima volta con il ricorso in giudizio depositato il 18 luglio 2024, oltre sei mesi dopo la cessazione del rapporto, e non con l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento.
È poi infondata la domanda concernente il risarcimento del danno derivante dalla perdita del beneficio previsto dal CCNL per la perdita incolpevole del posto di lavoro da parte dei Dirigenti (c.d. convenzione
). Come infatti evidenziato dalla difesa di parte Persona_15 convenuta, la Convenzione citata prevede espressamente che la copertura assicurativa, tra cui il pagamento dei contributi, sia garantita all'assicurato in caso di perdita d'impiego che derivi, ai sensi dell'art. 5,
Sez. 6, derubricato “Perdita d'Impiego” della Sez. 6, da ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamento a seguito di rifiuto di trasferimento, licenziamento a seguito di fallimento o cessazione dell'azienda, licenziamento per mancato superamento del periodo di comporto. Per tutta evidenza il licenziamento irrogato nei
25 confronti del sig. non rientra tra le ipotesi previste dalla Parte_1 clausola in parola e tanto basta.
16. In ragione della parziale soccombenza reciproca, le spese processuali vengono compensate tra le parti nella misura di tre quarti, con condanna di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento dell'ulteriore quarto, che viene liquidato come da dispositivo, facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data della ricezione della contestazione disciplinare del
12.12.2023 e condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità̀ sostitutiva del preavviso, nella misura di 8 mensilità̀, al tallone mensile di Euro
17.412,05 e al pagamento della retribuzione ordinaria per il periodo dal
20 novembre 2023 al 12 dicembre 2023 compreso, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art 429 III c. c.p.c. dal dì del dovuto al saldo.
Rigetta le ulteriori domande.
Compensa tra le parti le spese processuali nella misura di tre quarti e condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento dell'ulteriore quarto, che liquida per tale parte in complessivi € 2600,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato,
26 Fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione.
Milano, 09/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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