Cass. civ., sez. II, ordinanza 31/10/2024, n. 28148
CASS
Ordinanza 31 ottobre 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 2 ottobre 2024, con numero di registro generale 8165/2022. Le parti in causa sono una società in liquidazione e il fallimento di un'altra società, coinvolte in una controversia riguardante la risoluzione di un contratto per inadempimento. La ricorrente ha contestato la legittimazione del creditore a proporre un'azione surrogatoria per la risoluzione del contratto, sostenendo che tale azione spetti esclusivamente al debitore. Inoltre, ha contestato l'accertamento dell'inadempimento e la mancata considerazione di una compensazione tra crediti.

Il giudice ha rigettato i primi due motivi di ricorso, affermando che la legittimazione del creditore a chiedere la risoluzione è supportata dalla necessità di proteggere il patrimonio del debitore e che l'inadempimento era stato correttamente accertato. Tuttavia, ha accolto il terzo motivo, ritenendo che la Corte d'Appello non avesse considerato adeguatamente i fatti sopravvenuti, in particolare un giudicato che avrebbe potuto influenzare la valutazione dell'importanza dell'inadempimento. La sentenza è stata quindi cassata in relazione a questo motivo, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano per un nuovo esame.

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Massime2

In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, l'accertamento giudiziale deve essere riferito all'ultimo momento in cui i fatti (anche sopravvenuti) possono essere introdotti fino alla conclusione del processo con il passaggio in giudicato della sentenza, né in senso contrario assume rilievo la natura retroattiva degli effetti della pronuncia di risoluzione ai sensi dell'art. 1458, comma 1 c.c., la quale non vale a proiettare indietro il tempo cui deve essere ancorato il giudizio di accertamento della correlativa fattispecie costitutiva.

Al creditore spetta la legittimazione straordinaria ad esercitare, in via surrogatoria, l'azione di risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita stipulato dal debitore, non rientrando tra quelle che, per loro natura o per disposizioni di legge, competono all'esercizio esclusivo del legittimato ordinario senza che rilevi la mera inerzia del debitore poiché, essendo quest'ultimo litisconsorte necessario nel giudizio, può comunque manifestare il proprio interesse al mantenimento del rapporto contrattuale.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 31/10/2024, n. 28148
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28148
Data del deposito : 31 ottobre 2024

Testo completo