Ordinanza 31 ottobre 2024
Massime • 2
In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, l'accertamento giudiziale deve essere riferito all'ultimo momento in cui i fatti (anche sopravvenuti) possono essere introdotti fino alla conclusione del processo con il passaggio in giudicato della sentenza, né in senso contrario assume rilievo la natura retroattiva degli effetti della pronuncia di risoluzione ai sensi dell'art. 1458, comma 1 c.c., la quale non vale a proiettare indietro il tempo cui deve essere ancorato il giudizio di accertamento della correlativa fattispecie costitutiva.
Al creditore spetta la legittimazione straordinaria ad esercitare, in via surrogatoria, l'azione di risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita stipulato dal debitore, non rientrando tra quelle che, per loro natura o per disposizioni di legge, competono all'esercizio esclusivo del legittimato ordinario senza che rilevi la mera inerzia del debitore poiché, essendo quest'ultimo litisconsorte necessario nel giudizio, può comunque manifestare il proprio interesse al mantenimento del rapporto contrattuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, ordinanza 31/10/2024, n. 28148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28148 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2024 |
Testo completo
pertanto, per verificare se ricorrano le condizioni per la risoluzione, occorre guardare al momento in cui la prestazione do- veva essere effettuata. Il secondo (che è in realtà il rilievo di un fatto, non un’argomentazione giuridica): alla data della risoluzione nel 2015 non era stata nemmeno proposta la domanda di risarci- mento che poi sfocerà nel 2019 nell’accertamento giudiziale della risoluzione parziale. 3.2. - Il terzo motivo è fondato. 10 di 15 Il quesito di diritto che esso pone è il seguente: ai fini del giudi- zio di accertamento dell’inademEN contrattuale posto alla ba- se di una domanda di risoluzione del contratto devono essere con- siderati o meno i fatti sopravvenuti nel corso del giudizio (in questo caso il giudicato del 2019 del Tribunale di Milano) che incidono sulla qualità dell’inademEN (nel caso attuale, che lo rendono meno importante rispetto a quello esistente al momento della proposizio- ne della domanda giudiziale di risoluzione)? Si tratta - niente di più, ma neanche niente di meno – del tema della rilevanza dei fatti che incidono sulla fattispecie del diritto de- dotto in giudizio, sopravvenuti dopo l’inizio del processo. Ciò che vale in generale per questo tema deve poter valere anche per il ca- so attuale, salvo che esistano norme che dispongano specificamen- te qualcosa di diverso (tale non è l’art. 1458 co. 1 c.c., come mo- stra di ritenere il controricorrente, ma sul punto si ritornerà più avanti). Si collochi innanzitutto la tesi della Corte di appello nella migliore luce possibile al fine di poterla ipoteticamente accogliere. Si esordi- sca quindi ricordando la teoria (chiovendiana) che ha individuato, quale ratio comune a una serie di norme contenute nel codice civile e in quello di procedura civile «una tendenza generale che si mani- festa ad ogni passo nelle leggi processuali, secondo la quale si deve impedire, per quanto è possibile, che la necessità di servirsi del processo per la difesa del diritto torni a danno di chi è costretto ad agire o a difendersi in giudizio per chieder ragione». All'interno di questa serie di norme sono distinte quelle che riguardano il vincito- re attore, e che si riconducono all'idea «che la durata del processo, il tempo necessario per la definizione della lite, non deve andare a danno del diritto dell'attore», per cui: «la sentenza che accoglie la domanda deve riconoscere il diritto come se ciò avvenisse nel mo- mento stesso della domanda giudiziaria». 11 di 15 Se si conducesse questa concezione alle conseguenze estreme sul terreno rilevante, si arriverebbe ad escludere la rilevanza della sopravvenienza nel corso del processo dei fatti impeditivi, modifica- tivi o estintivi (o del venir meno del fatto costitutivo) del diritto de- dotto in giudizio dall'attore, così che l'accertamento giudiziale sa- rebbe ancorato al momento della litispendenza. È questa in effetti la struttura della litiscontestatio nel diritto romano, avvenuta la quale le questioni giuridiche e fattuali sollevate non potevano più essere modificate o aggiunte dalle parti. Il contenuto della
contro
- versia era cristallizzato in quel momento e il giudice doveva risol- verla sulla base di ciò che era stato convenuto appunto al momento della litiscontestatio. È questa l’idea che guida il pensiero della Corte di appello e che le fa scrivere: «alla scadenza di tale termine [quello di trenta giorni fissato dalla Tribunale di Milano nella sentenza del 2014], avvenuta anni prima rispetto alla sentenza di compensazione, la società a cui erano stati trasferiti gli immobili si rese pertanto inadempiente e IN non si adoperò in alcun modo, non attivandosi per otte- nere la soddisfazione delle sue spettanze, né per la risoluzione del rapporto sorto con la sentenza sostitutiva del negozio non conclu- so». È questa l’idea che sorregge il pensiero del ricorrente nel mo- mento in cui egli individua il momento del tempo a cui si riferisce l’accertamento della sussistenza dell’inademEN invocando la rilevanza di un predicato – la retroattività della risoluzione – che l’art. 1458 co. 1 c.c. riferisce per l’appunto solo all’efficacia nel tempo degli effetti della pronuncia, non al referente temporale dell’accertamento dei fatti costitutivi di quest’ultima: tra gli uni e gli altri vi è tutta la differenza di «natura» che passa tra l’effetto giuri- dico e la fattispecie che è chiamata a produrlo. 12 di 15 Dunque, l’idea è che il diritto dell’attore in risoluzione ad ottene- re lo scioglimento del vincolo contrattuale è da accertare con rife- rimento alla situazione di fatto esistente al momento in cui l’inademEN si manifesta o meglio: al momento in cui si pro- pone la domanda giudiziale di risoluzione 3.3. - Tale concezione è destituita di fondamento. Già il riferimento storico alla litiscontestatio del diritto romano mette sull’avviso. L’idea sottesa al processo civile moderno è oppo- sta, come scrisse già intorno agli anni ’30 del secolo scorso un insi- gne studioso del processo civile nato in [...]: il processo non determina «una sospensione della vita intorno al diritto» (sostan- ziale fatto valere in giudizio). Bloccando la rilevanza della soprav- venienza al momento della litispendenza, tale concezione si pone in contrasto frontale di volta in volta (a seconda del tipo di pronuncia e/o del tipo di fatti sopravvenuti) con il principio di economia pro- cessuale (esponendo il sistema a decisioni date inutilmente, in quanto i fatti sopravvenuti nel corso del medesimo processo, che potrebbero condurre a una pronuncia di contenuto diverso da quel- la che si va ad emanare, dovrebbero poter essere trattati in un se- condo processo) ovvero con l’esigenza di emanare una pronuncia che sia (almeno programmaticamente) conforme alla situazione so- stanziale esistente al tempo della decisione medesima. D’altra parte, la concezione chiovendiana poc’anzi ricordata non può essere condotta a queste conseguenze estreme, in quanto la regola per cui la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che risulterà avere ragione è solo una ratio comune ad una serie di norme, ma non individua un principio generale, come tale applicabile al di là delle ipotesi espressamente previste dalla legge. Sulla base di questa ratio lo stesso fondatore della scuola moderna del diritto processuale civile italiano non effettuò alcuna applicazione analogica al di là delle ipotesi espressamente previste 13 di 15 dalla legge. Vero è che la soluzione corretta, poiché non esistono prescrizioni contrarie, è di consentire l'introduzione dei fatti so- pravvenuti nel corso del processo sino all'ultimo termine per l'alle- gazione dei fatti, cosicché sia consentito l'accertamento giudiziale a maggiore vicinanza temporale - che sia compatibile con la struttura del processo - rispetto all’emanazione della pronuncia. In altri termini e in conclusione, la soluzione accolta dall’ordinamento è quella di riferire l'accertamento giudiziale all'ul- timo momento in cui i fatti (anche sopravvenuti) possono essere introdotti in quel grado di giudizio che andrà a concludersi con il passaggio in giudicato della sentenza, cosicché sia permesso all'or- gano giudicante di dichiarare quale sia la volontà della legge speci- ficatasi per il caso concreto, in atto nel momento storico più vicino a quello nel quale la sentenza diventa irremovibile. Tutto ciò, salvo che non esista una disposizione specifica di se- gno contrario, ma tale non è – come si è già anticipato – l’art. 1458 co. 1 c.c. Infatti, una cosa è – il ripetere giova - disporre che gli ef- fetti giuridici della pronuncia di risoluzione siano retroattivi (in linea con la ratio che la durata del processo non deve andare a danno dell’attore che ha ragione). Altra cosa (e radicalmente diversa) è dire che il giudizio sui fatti costitutivi della pronuncia (nel caso at- tuale, il giudizio di importanza dell’inademEN) debba essere ancorato al tempo dell’inizio del processo. Non vi è alcuna implica- zione logica tra la seconda cosa e la prima, poiché nulla impone che una qualità temporale degli effetti giuridici debba valere anche a proiettare indietro il tempo a cui è da ancorare il giudizio di ac- certamento della correlativa fattispecie costitutiva. 3.4. - Va da sé che gli orientamenti della giurisprudenza di que- sta Corte specificamente rilevanti per il caso attuale si conformano a questa impostazione. 14 di 15 Si è così statuito che l'ademEN contrattuale (anche parzia- le) che si verifichi dopo la proposizione della domanda di risoluzio- ne del contratto, se non vale di per sé ad arrestare gli effetti di tale domanda, deve però essere preso in esame dal giudice perché va- luti l'importanza dell'inademEN stesso, ben potendo (oppure no) costituire circostanza decisiva a rendere l'inademEN di scarsa importanza, precludendo la possibilità di risolvere il contrat- to. Tale è la massima estratta da Cass. 10490/2004, 1497/1987, 5311/1984, 1441/1970, la quale assolve anche da criterio direttivo rivolto alla corte di rinvio nel caso attuale, con riferimento all’incidenza della compensazione accertata con il giudicato del 2019 sulla valutazione dell’importanza dell’inademEN. Inoltre, si può delineare qualche altro tratto specifico: ove il con- venuto risulti, con riferimento all'epoca della domanda giudiziale, non inadempiente in quanto la prestazione non era ancora esigibile a quel tempo, la sopravvenuta esigibilità in corso di causa (senza che il convenuto adempia) determina la rilevanza della vicenda al fine della pronuncia di risoluzione (così, oltre a Cass. 10490/2004, Cass. 3378/2004, 1497/1987). Ancora: l'inademEN delle ob- bligazioni che vengano a scadere durante il giudizio di risoluzione è valutato dal giudice ai sensi dell'art. 1455 c.c. (Cass. 358/1991). L'ademEN tardivo dopo la domanda di risoluzione è considera- to dal giudice ai fini della valutazione dell'importanza dell'inadem- EN (Cass. 10490/2004, 10632/1996, 6367/1993, 6121/1993 1391/1989, 6959/1988). 3.5. – Ad un certo punto, il controricorso insinua il sospetto che gli atteggiamenti difensivi del convenuto abbiano contribuito a pro- piziare l’esito espresso nella sentenza del 2019. Una volta raccolta, questa suggestione fattuale può incontrare una risposta nell’unico modo possibile in sede di legittimità: facendo segno all’art. 404 co. 2 c.p.c. 15 di 15 3.6. – Il terzo motivo è accolto. 4. - In sintesi, è accolto il terzo motivo di ricorso, sono rigettati i restanti motivi (primo e secondo), la sentenza è cassata in relazio- ne al motivo accolto, la causa è rinviata alla Corte di appello di Mi- lano in diversa composizione, cui si demanda di provvedere (oltre che sulle spese del giudizio di legittimità) secondo la direttiva im- partita nel secondo capoverso del paragrafo 3.4.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i restanti mo- tivi (primo e secondo), cassa la sentenza in relazione al motivo ac- colto, rinvia la causa alla Corte di appello di Milano in diversa com- posizione, cui si demanda di provvedere anche sulle spese del giu- dizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 02/10/2024.