Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/04/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice Unico Dott. Antonella Cerretti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8462/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione notificato 04/06/2018 da
(P.I. ), in persona del legale rappresentante in Parte_1 P.IVA_1
carica pro tempore con sede legale in RI (BS) via Falcone Parte_2
n. 130 - con l'avv. Andrea Caracò (C.F. ) nel cui Studio sito in C.F._1
Via Creta n. 72, pec è elettivamente domiciliata. Email_1
attrice contro
(P.I. corrente in Milano, via Gaetano Controparte_1 P.IVA_2
Negri n. 1, in persona del procuratore speciale avv. (C.F. CP_2
), rappresentata e difesa, dall'avv. Alessandro Tudor (C.F C.F._2
fax 0403499135, pec: C.F._3 Email_2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Castauro (C.F.
), in Brescia Via Solferino n. 5. C.F._4
convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 04/06/2018, citava in giudizio Parte_1
(per brevità ) innanzi al Tribunale di Brescia, sostenendo Controparte_1 CP_1 di aver concluso con un contratto per “l'aumento della velocità di connessione CP_1 internet da 8 a 30 MB” in data 23/01/2017.
Affermava l'attrice che le veniva attribuito un indirizzo IP facente parte di una black list e che subiva un sensibile rallentamento della propria connessione. Sosteneva inoltre che tale indirizzo IP, come riferitole dai responsabili di aveva una pessima CP_1
reputazione mondiale e pertanto, per cinque giorni lavorativi, dal 2 al 7 febbraio non avrebbe funzionato il collegamento internet ed in particolare le e-mail inviate sarebbero
1
La affermava di essersi rivolta ad un'impresa specializzata, tale Ocsinet Parte_1
Srl, per individuare le problematiche e trovare le dovute soluzioni. La società avrebbe confermato che i problemi conseguivano all'IP assegnato.
L'attrice si rivolgeva al Co.re.com. ma il tentativo di conciliazione non andava a buon fine. si rivolgeva al proprio legale che chiedeva a il risarcimento dei Parte_1 CP_1
danni per non aver potuto prestare assistenza ai clienti ed acquisirne nuovi sostenendo che la connessione internet fosse inoltre peggiorata e che il proprio danno ammontava ad € 40.000,00 a cui andava sommato il danno all'immagine ed alla reputazione commerciale. concludeva affinché venisse accertato “l'inadempimento di e la Parte_1 CP_1 stessa venisse condannata al pagamento dell'importo di € 40.000,00 oltre ad interessi e rivalutazione o della diversa somma accertata in corso di causa anche se del caso in via equitativa oltre ad un ulteriore importo per danni non patrimoniali ed in particolare per danno all'immagine”
Si costituiva in giudizio contestando quanto sostenuto dall'attrice Controparte_1 ed evidenziando l'infondatezza della richiesta e l'assenza di qualsivoglia danno.
Evidenziava come, nell'ipotesi in cui fossero state provate le asserzioni di controparte sul punto, non vi fosse prova che tale disguido avesse cagionato un nocumento all'azienda e che in relazione al periodo di disservizio (dal 2 al 7 febbraio 2017) i giorni
4 e 5 febbraio erano sabato e domenica e così giornate in cui l'azienda era chiusa e non operativa (doc. 2).
Rilevava che il fatto che le e-mail inviate tornassero indietro consentiva al mittente di poter immediatamente porre rimedio attraverso l'invio di un fax o della stessa e-mail da altro indirizzo. Faceva presente che le allegazioni di controparte non erano sufficienti a dimostrare l'esistenza di un danno effettivo né da un punto di vista patrimoniale né non patrimoniale.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande di parte attrice in quanto inammissibili, infondate e non provate.
Dopo l'assunzione delle prove testimoniali ammesse, le parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.
La causa veniva indi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e merita parziale accoglimento.
2 afferma che a seguito di una richiesta di aumento della velocità della Parte_1
connessione internet le sarebbe stato attribuito un indirizzo IP facente parte di una black list e che tale attribuzione avrebbe determinato l'impossibilità di operare attraverso internet per cinque giorni lavorativi (dal 02/02/2017 al 07/02/2017), di conseguenza le mail inviate sarebbero state veicolate tutte nella casella spam dei destinatari in quanto riconosciute come comunicazioni pericolose dai server di sistema.
Il teste tecnico esterno di ha dichiarato “non ricordo Testimone_1 Parte_1 esattamente la data, ricordo di aver effettuato l'intervento…ho verificato che i servizi server interni non potevano funzionare correttamente (il recapito di mail ed il corretto funzionamento del mail server) a causa dell'indirizzo I.P. fornito che risultava essere bloccato… Le mail che venivano spedite non erano recapitabili e quindi venia prodotto un messaggio di errore.… riconosco il doc. n. 3 rammostrato, che rappresenta la verifica effettuata di black listing dell'indirizzo I.P. fornito che ho fatto io da remoto ed ho trasmesso a Non so se la situazione si sia risolta, poi il sig. ha Pt_1 Pt_1
cambiato operatore telefonico.”
In particolare, il teste ha dichiarato di essersi occupato della Testimone_2
stipulazione di un contratto per una linea fissa chiamata “Tim tutto fibra professional” con la ditta e di essere stato chiamato più volte dal sig. e dal tecnico Parte_1 Pt_1
della Ricorda di aver controllato insieme al tecnico della il Parte_1 Parte_1
numero IP su un portale, ed il fatto che fosse “bannato”.
La teste consulente per telecomunicazioni, collaboratrice del sig. Testimone_3
ha precisato “ricordo però di essere stata contattata dal sig. o dalla sua Tes_2 Pt_1
segretaria, per problemi sulla linea internet…vi era un problema di indirizzo IP, che non ho constatato personalmente, l'agenzia aveva aperto una Parte_3
procedura di reclamo…per alcuni giorni vi è stato questo problema con indirizzo IP.”
Risulta pertanto si sia verificato un disservizio per alcuni giorni, ma i testi non chiariscono in quali date e che tipo di conseguenza tale fatto abbia prodotto.
In merito all'eccezione di inammissibilità della teste agente di Testimone_4
commercio, moglie del sig. in separazione dei beni e socia al 5%, che ha Pt_1
dichiarato di non ricevere compenso e di non essere amministratore, non risultando legittimazione attiva e interesse legittimo alla partecipazione al giudizio, il Giudice respinge l'istanza.
In relazione alla problematica rilevata dall'attrice circa la fatturazione effettuata sulla base dei consumi comunicati via mail dai clienti finali nei primi 4-5 giorni di ciascun mese riferiti al mese precedente, la teste ha dichiarato che “i clienti su nostra Tes_4
3 richiesta, inviano la lettura dei contatori delle copiatrici, ognuno alla scadenza del proprio trimestre, in ragione del contratto stipulato per ogni cliente. Io collaboro con
l'ufficio commerciale, do una mano all'impiegata che segue la fatturazione…Se non riceviamo i dati la fatturazione resta sospesa. A volte i dati inviati dai clienti arrivano ai primi giorni del mese successivo al trimestre cui si riferiscono.
La teste dipendente dell'attrice, impiegata amministrativa, contabile, Testimone_5
ha dichiarato: “preciso che preferiamo rilevare i consumi effettivi e non stimati per non avere eventuali contestazioni dopo l'emissione della fattura. Preciso che la Xerox, nostra casa madre, ci richiede l'invio dei dati trimestralmente con riferimento a ciascun contratto”.
Da tali dichiarazioni emerge che l'invio dei dati relativi ai consumi, nei primi cinque giorni del mese, era così effettuato per essere una scelta della al fine di Parte_1
evitare contestazioni e non perché fosse dipeso da motivi tecnici od altre motivazioni non modificabili che ne impedissero la fatturazione, magari ritardandola di soli due giorni anche perché l'invio dei dati alla Xerox, casa madre, veniva richiesto trimestralmente, quindi di fatto sarebbe stato possibile registrare i dati dopo tre giorni.
Come riconosciuto da entrambe le parti, infatti, il mancato funzionamento di internet si era verificato dal giorno 2 al 7 Febbraio 2017 (compresi i giorni di sabato e domenica) e non risulta in atti che i clienti si fossero lamentati di un ritardo nella fatturazione, tanto più che la teste ha specificato che “A volte i dati inviati dai clienti arrivano ai Tes_4
primi giorni del mese successivo al trimestre cui si riferiscono”, con ciò facendo supporre che un ritardo di pochi giorni non creasse rilevanti problemi.
Il fatto che il Sig. in quei tre giorni, se si escludono il sabato e la domenica, si Pt_1
sia recato da qualche cliente per rilevare personalmente i dati, come confermato dalla teste “quando il sig. tornava dalle visite mi forniva i dati della lettura Tes_5 Pt_1
indispensabili per la fatturazione. Preciso che in tale periodo non avevamo ricevuto mail con i dati lettura dei clienti. Non ricordo che giorni fossero della settimana, ricordo il disservizio” non significa necessariamente che il viaggio fosse consistito in un eccessivo disagio, anche perché prodromico alla fatturazione verso taluni clienti.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno che l'attrice afferma di avere subito in conseguenza del disservizio relativo all'esecuzione del contratto con , CP_1
indicato nella somma di € 40.000,00, ciò non risulta provato. Non vi è, in atti, conferma di quanto sostenuto da “che tutte le letture inviate nei primi giorni di Parte_1
febbraio del 2017 e mai ricevute dall'attrice, una volta azzerate dal cliente finale, sono andate perse. Per tali consumi, quindi, non si è addivenuti a fatturazione o si è
4 addivenuti a fatturazione parziale (e solo relativa alle letture effettuate manualmente dal sig. che si era personalmente recato presso pochi clienti finali per poter Pt_1
leggere i dati telematicamente irricevibili).
E' possibile che fossero andate perse le mail contenenti i dati dei consumi, ma dal momento che non venivano recapitate dando comunicazione di errore, i clienti finali ben avrebbero potuto memorizzare i dati in attesa di invio regolare, non è stata inoltre fornita prova alcuna che tali dati siano stati cancellati dalle macchine.
L'ipotetico calcolo effettuato dall'attrice raffrontando il fatturato di gennaio 2017 a quello di gennaio dell'anno precedente, “fatturato del mese di gennaio 2017 dimostra un decremento patrimoniale di circa 35.000,00 €, rispetto al fatturato dell'anno precedente (gennaio 2016) e a quello dell'anno successivo (gennaio 2018)”, non fornisce prova attendibile, sia perché il disservizio si è verificato nei soli primi giorni di febbraio e quindi la fatturazione poteva essere effettuata dall'8 febbraio in poi, indicando il periodo dei consumi, e sia perché i dati venivano comunicati trimestralmente alla casa madre, come confermato dai testi.
Il raffronto della fatturazione di un mese con quella dell'anno precedente e quello successivo, non può fornire prova sufficiente, neppure se fosse indicato il valore della fatturazione annuale, in quanto il periodo di disservizio è troppo breve rispetto ad un esercizio nel quale gli elementi che determinano la fatturazione possono essere molteplici e non dipendere esclusivamente da un temporaneo e breve disservizio.
In ogni caso la fatturazione di gennaio 2017 rispetto a quella del 2016 è diminuita ma quella dell'anno 2018 è maggiore ma non tanto quanto quella del 2017.
E' comunque un dato provato e non contestato che le parti abbiano stipulato un contratto che doveva garantire il funzionamento della linea e che, se pur per sei giorni soltanto, ha smesso di funzionare venendo meno il servizio offerto e pagato.
Risulta pertanto un inadempimento da parte di a fronte di una prestazione CP_1
pagata.
Il fatto che” la nel periodo ricompreso tra il 2 e 7 febbraio 2017 non Parte_1
ha potuto inviare e ricevere in alcun modo, proposte commerciali a possibili nuovi clienti che, evidentemente, si saranno poi rivolti a società concorrenti (c.d. Danno da perdita di “chance)
Anche in questo caso l'attrice non ha fornito prova di lamentele della clientela, possibili contatti pubblicitari non portati a termine ai fini di una possibile valutazione del danno all'immagine.
La giurisprudenza citata dall'attrice risulta condivisibile (ordinanza della Cassazione
5 Civile, sezione III, decisione n. 10885 del 23 aprile 2024) che riconosce il danno da perdita di chance nella telefonia, chiarisce che “…pur nella impossibilità di quantificare con esattezza il numero di commesse e gli ordini persi da (...) a seguito del distacco della linea telefonica, l'inadempimento avesse prodotto un danno risarcibile;
come del resto riconosciuto da questa Corte per il caso di mancato inserimento del nominativo del cliente nell'elenco telefonico, per la liquidazione del danno si procede in via equitativa ove la stessa sia correlata ad un'attività professionale o commerciale e sia sostenuta da parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza della possibilità persa”.
Anche se nel caso esaminato dalla Corte l'impresa era rimasta senza utenza telefonica per mesi, non per cinque giorni come nel caso di specie, se ne può comunque trarre il principio secondo il quale va risarcita la perdita di chance, per la valutazione del danno si procede in via equitativa.
Il risarcimento chiesto dall'attrice viene valutato dal Giudice in via equitativa, nella somma di € 12.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, Seconda Sezione Civile, ogni diversa istanza od eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
- Dichiara l'inadempimento di Controparte_1
- Condanna parte convenuta in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 12.000,00, per le causali esposte in parte motiva;
- Condanna al pagamento delle spese di lite a Controparte_1
favore dell'attrice che liquida in € 6.000,00 oltre a spese Parte_1
esenti, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA,
- Sentenza esecutiva.
Così deciso in Brescia lì, 11 Aprile 2025
Il Giudice
Dott. Antonella Cerretti
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