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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 24/07/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE in persona di: dott. Pasquale Cristiano Presidente rel. dott. Michele Videtta ConSIliere dott. Alessia D'Alessandro ConSIliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al 382/2021 del Ruolo Gen., avente ad oggetto ripetizione di indebito, mutuo, riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29-4-2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023, tra ra Financit ), con sede in Roma, al viale Parte_1 P.IVA_1
Altiero Spinelli 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per Notaio in Per_1
Roma del 25-10-2017, dall'avv. Lucio Ghia , con C.F._1 studio in Roma, alla via delle Quattro Fontane 10 appellante e
), rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._2 procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica con sottoscrizione digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv. Marco Cirrottola ( , presso il C.F._3 cui studio elettivamente domicilia in Altamura, alla via Siponto 28 appellata SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con atto di citazione notificato il 30-6-2021, la ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Matera, in composizione monocratica, 433/2021, pubblicata il 11-6-2021 all'esito della discussione disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., non notificata, in forza della quale, in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta da con citazione notificata il 23-12-2018 – avente ad CP_1 oggetto declaratoria di nullità parziale del contratto di finanziamento di € 25.244,30 del 10-11-2009 della durata di anni 10 mediante cessione del quinto dello stipendio, conseguente all'applicazione di tassi usurari, ai sensi dell'art. 1815 c.c., nonché la rideterminazione del rapporto di dare avere –
1 è stata condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 16.065,00, quali interessi, quantificati dal CTU, pagati dalla parte finanziata in esecuzione del contratto, oltre interessi dalla sentenza al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 606,48 per esborsi e € 5.000,00 per compensi, oltre iva, ca e rimborso forfetario, con distrazione e al pagamento delle spese della CTU. Ha ritenuto accertato il primo giudice, sulle base delle verifiche operate dal CTU, l'applicazione del TAEG nella misura del 22,80%, superiore nella misura del 9,03% rispetto al tasso soglia ex legge 108/96 vigente all'epoca della pattuizione, e ciò, inclusi nel conteggio del TEG (disatteso il diverso assunto della convenuta), i prescritti oneri assicurativi, attesa la correlazione tra gli stessi e l'erogazione del prestito, desunta dall'art. 11 delle condizioni generali di contratto (ai sensi del quale “il contratto di finanziamento presuppone l'esistenza, per tutta la sua durata, di una assicurazione, a copertura del rischio vita e, ove il cliente sia lavoratore dipendente, dei rischi relativi alla perdita d'impiego”), nonché dal richiamo operato dalle condizioni di finanziamento all'assicurazione a garanzia del credito fornita dal Fondo rischi Inpdap ai sensi del d.p.r. 180/50, art. 54. L'appellante ha affidato l'appello a 3 articolati motivi, concludendo, in via principale, per il rigetto di ogni domanda attorea;
in via subordinata, nella ipotesi di accertamento del superamento delle soglie, per l'accertamento dell'effettivo quantum dovuto;
in ogni caso, per la riforma della condanna alle spese, con la condanna dell'attrice al pagamento delle spese del grado;
in via istruttoria, nella ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda di nullità delle clausole di pattuizione degli interessi ex art. 1815 c.c., per la riconvocazione del CTU, o la nomina di un nuovo CTU, affinché provveda ad un nuovo conteggio tenendo presente: a) che il capitale erogato in favore della appellata è di € 43.564,92; b) che l'appellata ha richiesto il pagamento degli interessi versati fino alla prima comparizione del 30.11.2017; c) che l'appellata ha dimostrato di aver provveduto delle rate del finanziamento fino al 30-11-2016, per un importo complessivo di € 41.500,00; d) che, in base all'eventuale accertamento della nullità delle pattuizioni degli interessi e ai documenti prodotti dalla appellata, quest'ultima ha pagato un importo di € 41.500,00. L'appellata ha contestato la fondatezza dell'appello, CP_1 chiedendone il rigetto, con il favore delle spese e distrazione. All'esito della udienza del 29-4-2025, svolta con le modalità in epigrafe, la Corte ha riservato la decisione all'esito degli adempimenti di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Con il primo motivo lamenta l'appellante la inclusione del costo assicurativo nel calcolo del superamento delle soglie di usura, in particolare, deduce: a) che il premio del Fondo Rischi non ha natura remunerativa poiché è un elemento obbligatorio per legge nella stipula dei contratti di cessione
2 del quinto;
b) che la Banca d'Italia, con le Istruzioni a carattere vincolante dell'agosto 2009, aveva espressamente stabilito che i costi assicurativi obbligatori per legge non dovevano essere inclusi nel calcolo delle soglie fino al mese di dicembre 2009; c) che il contratto di cui è causa, pur sottoscritto il 11.11.2009, include tuttavia il premio fondo rischi INPDAP nella misura di € 15.306,00 correlata alla età di anni 75 del soggetto finanziato. B) Il motivo è infondato. Ha chiarito la Corte regolatrice come “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (da ultimo Cass. 3025/22; principio applicato in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio). Attesa la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 comma quinto, cod. pen. – secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" – cui si devono necessariamente uniformare, e con cui si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia, consegue la irrilevanza, ai fini che qui occupano, delle invocate Istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, laddove peraltro anche con la sentenza a Sezioni Unite 19597/2020 la Corte di Cassazione ha aderito all'orientamento interpretativo secondo cui “in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica”. Né è revocabile in dubbio il richiesto raccordo, giusta in primis la condivisibile motivazione nei termini che precedono addotta dal primo giudice in parte qua, tra spesa e finanziamento, considerati gli oneri assicurativi sostenuti dal finanziato contestualmente alla erogazione del finanziamento, laddove fondatamente deduce l'appellata come il rifiuto degli uni darebbe inevitabilmente luogo alla non erogazione dell'altro. Viepiù recentemente ha confermato la Corte regolatrice come “ai fini della valutazione circa la natura usuraria di un contratto di mutuo, nel tasso di interesse deve essere conteggiato anche il costo dell'assicurazione sostenuto dal debitore per ottenere il credito, in base all'art. 644, comma 4, c.p.; né, peraltro, assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva” (Cass. 29501/23 in fattispecie di contratto di finanziamento quale credito al consumo con cessione del quinto dello
3 stipendio concluso il 5.11.2009, anteriormente, come nella specie, al gennaio 2010, ovvero alla decorrenza dell'operatività delle istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto 2009). Va precisato come mediante dette istruzioni la Banca d'Italia si sia uniformata all'art. 2 bis, comma 1, del decreto lege 185/2008, convertito nella legge 2/2009 che già contemplava la rilevanza delle commissioni, comunque denominate, ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p., nonché della legge 7 marzo 1996, n. 108; del resto, “le Istruzioni di Banca d'Italia sono, quindi, norme secondarie, che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva” (Cass. 29501 cit.) In sintesi, contrariamente all'assunto dell'appellante, i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice, laddove “il fatto che all'epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca d'Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario non ne inibiva, comunque, l'inclusione, atteso il rango secondario di tale fonte di previsione”, sicché “l'unico criterio che le norme primarie impongono per la rilevanza di un costo” risiede nella “sua attinenza all'erogazione del credito”, elemento sussistente nella specie, “anche in ragione dell'obbligatorietà della polizza assicurativa per i contratti di prestito con cessione del quinto dello stipendio” (Cass. 29501 cit.). C) Con il secondo motivo lamenta l'appellante la determinazione del quantum nella misura di € 16.065,00 (importo determinato dal CTU per interessi pagati dalla parte finanziata in esecuzione del contratto fino ad agosto del 2018), asseritamente errata sia per non avere il primo giudice considerato come la domanda attorea dovesse ritenersi limitata a interessi e costi corrisposti con rate scadenti tra il 31.1.2010 e il 30.11.2016 e comunque fino alla prima udienza di comparizione del 18.4.2017, sia in quanto assunta in violazione dei principi dell'onere della prova e dell'azione di ripetizione di indebito. D) Il motivo è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. Correttamente deduce l'appellante, giusta il tenore dell'originario atto introduttivo, come la domanda proposta dall'appellata di ripetizione di indebito, non tempestivamente modificata in corso di causa nei termini di cui all'art. 183 c.p.c., debba in realtà ritenersi limitata agli interessi e costi corrisposti con le rate comprese tra il 31.01.2010 al 30.11.2016 e, in ogni caso, non oltre la prima udienza di comparizione del 18.04.2017. Depongono in tal senso il tenore delle conclusioni rassegnate in primo grado, con particolare riguardo alla data della udienza di comparizione delle parti indicata quale dies ad quem dell'arco temporale oggetto della domanda di ripetizione, laddove oltretutto la stessa appellata, lungi dal contrastare
4 specificamente l'avversa ricostruzione anche in rito, si è limitata alla generica deduzione che (solo) con “in sede conclusionale” sarebbe stata richiesta la “condanna alla ripetizione degli interessi relativi alle ulteriori mensilità successive alla citazione”. Riconosce tuttavia la stessa appellante come l'appellata abbia
“specificamente allegato di aver provveduto al pagamento di n. 83 rate (dell'importo di euro 500,00 ciascuna, comprensive di capitale erogato e di interessi) dal 31.01.2010 e fino al 30.11.2016, depositando i relativi bollettini di accredito”. Quanto alla eccepita mancata dimostrazione del pagamento degli interessi con riferimento alle rate scadenti dal 30.4.2017 all'udienza di comparizione, si osserva tuttavia come, indipendentemente dall'eccepito deposito tardivo dei bollettini nell'ambito del ricorso ex art. 700 c.p.c., ovvero successivamente alla scadenza della terza memoria ex art. 183 c.p.c., il versamento dei ratei quantomeno fino alla detta udienza di comparizione è comunque agevolmente inferibile dalla circostanza, non attinta da contestazione, evidenziata dal CTU con la relazione integrativa di aggiornamento dei calcoli, circa la prosecuzione dei pagamenti “mediante ritenute mensili sulle rate di pensione percepite dalla SI.ra , a rientro CP_1 della c.d. cessione del quinto, anche successivamente, fino al momento dell'ordine di loro sospensione emanato dal GI contestualmente alla nomina del sottoscritto, e quindi fino al mese agosto 2018”. Ora, detraendo dal totale dei pagamenti effettuati dalla attuale appellata dal 31.1.2010 al 31.3.2017 per complessivi € 43.500,00 (85 rate di € 500,00 ciascuna al lordo degli interessi al tasso legale), si ottiene che il quantum va rideterminato nella minor somma di € 14.957,46, ovvero detraendo dalla somma per interessi determinata dal CTU in € 16.065,00, la componente allo stesso titolo corrisposta dalla appellata dopo la prima udienza di comparizione del 18.4.20917, ovvero dal 30.4.2017 al 31.8.2018, nella misura di € 1.107,64. E) Con il terzo motivo lamenta infine l'appellante la condanna alla rifusione delle spese e al pagamento delle spese di lite e di CTU, e ciò, anche in caso di accoglimento della domanda. F) Il motivo è infondato. L'accoglimento in misura ridotta, tuttavia non sensibile (atteso il quantum richiesto nella misura di € 16.241,18), della domanda, pur considerata come articolata in più capi, di per sé, in mancanza di altri elementi di valutazione, del resto neppure allegati dall'appellante, non consente, in realtà, la compensazione anche parziale delle spese invocata dalla soccombente, attuale appellante. G) Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, da rigettare nel resto e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, da confermare nel resto, la statuizione di condanna di cui al capo 2 del dispositivo della impugnata sentenza va rideterminata in € 14.957,46; non ricorrono le
5 condizioni per dar luogo all'invocato approfondimento istruttorio, offrendo infatti il computo analitico operato dal CTU sufficienti elementi per la decisione nel merito anche in riscontro alle doglianze formulate dell'appellante relativamente al profilo del quantum. H) Segue alla sostanziale soccombenza dell'appellante – considerata peraltro la eSIua entità della riduzione del quantum, tale da non comportare, in ossequio al principio di espansione interna di cui all'art. 336 c.p.c., il nuovo governo delle spese del primo grado (congruamente operato dal primo giudice con statuizione non attinta da specifica censura), posta l'invarianza dello scaglione tariffario anche all'esito della rideterminazione del quantum – la condanna della medesima appellante alla rifusione delle spese del presente grado, liquidate in dispositivo avuto riguardo ai parametri minimi, ritenuta la non complessità delle non numerose questioni affrontate, di cui alla tabella 12 del d.m.147/22, nonché al valore fino a € 26.000,00, con attribuzione al richiedente difensore antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 ora Financit, avverso la sentenza del Tribunale di Matera, in
[...] composizione monocratica, 433/2021, pubblicata il 11-6-2021 all'esito della discussione disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello, che rigetta nel resto e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, che conferma nel resto, ridetermina la statuizione di condanna di cui al capo 2 del dispositivo della impugnata sentenza in € 14.957,46; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in complessivi € 2.904,50 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario, con attribuzione. Così deciso 24.7.2025
Il Presidente rel. dott. Pasquale Cristiano
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Altiero Spinelli 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per Notaio in Per_1
Roma del 25-10-2017, dall'avv. Lucio Ghia , con C.F._1 studio in Roma, alla via delle Quattro Fontane 10 appellante e
), rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._2 procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica con sottoscrizione digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv. Marco Cirrottola ( , presso il C.F._3 cui studio elettivamente domicilia in Altamura, alla via Siponto 28 appellata SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con atto di citazione notificato il 30-6-2021, la ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Matera, in composizione monocratica, 433/2021, pubblicata il 11-6-2021 all'esito della discussione disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., non notificata, in forza della quale, in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta da con citazione notificata il 23-12-2018 – avente ad CP_1 oggetto declaratoria di nullità parziale del contratto di finanziamento di € 25.244,30 del 10-11-2009 della durata di anni 10 mediante cessione del quinto dello stipendio, conseguente all'applicazione di tassi usurari, ai sensi dell'art. 1815 c.c., nonché la rideterminazione del rapporto di dare avere –
1 è stata condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 16.065,00, quali interessi, quantificati dal CTU, pagati dalla parte finanziata in esecuzione del contratto, oltre interessi dalla sentenza al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 606,48 per esborsi e € 5.000,00 per compensi, oltre iva, ca e rimborso forfetario, con distrazione e al pagamento delle spese della CTU. Ha ritenuto accertato il primo giudice, sulle base delle verifiche operate dal CTU, l'applicazione del TAEG nella misura del 22,80%, superiore nella misura del 9,03% rispetto al tasso soglia ex legge 108/96 vigente all'epoca della pattuizione, e ciò, inclusi nel conteggio del TEG (disatteso il diverso assunto della convenuta), i prescritti oneri assicurativi, attesa la correlazione tra gli stessi e l'erogazione del prestito, desunta dall'art. 11 delle condizioni generali di contratto (ai sensi del quale “il contratto di finanziamento presuppone l'esistenza, per tutta la sua durata, di una assicurazione, a copertura del rischio vita e, ove il cliente sia lavoratore dipendente, dei rischi relativi alla perdita d'impiego”), nonché dal richiamo operato dalle condizioni di finanziamento all'assicurazione a garanzia del credito fornita dal Fondo rischi Inpdap ai sensi del d.p.r. 180/50, art. 54. L'appellante ha affidato l'appello a 3 articolati motivi, concludendo, in via principale, per il rigetto di ogni domanda attorea;
in via subordinata, nella ipotesi di accertamento del superamento delle soglie, per l'accertamento dell'effettivo quantum dovuto;
in ogni caso, per la riforma della condanna alle spese, con la condanna dell'attrice al pagamento delle spese del grado;
in via istruttoria, nella ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda di nullità delle clausole di pattuizione degli interessi ex art. 1815 c.c., per la riconvocazione del CTU, o la nomina di un nuovo CTU, affinché provveda ad un nuovo conteggio tenendo presente: a) che il capitale erogato in favore della appellata è di € 43.564,92; b) che l'appellata ha richiesto il pagamento degli interessi versati fino alla prima comparizione del 30.11.2017; c) che l'appellata ha dimostrato di aver provveduto delle rate del finanziamento fino al 30-11-2016, per un importo complessivo di € 41.500,00; d) che, in base all'eventuale accertamento della nullità delle pattuizioni degli interessi e ai documenti prodotti dalla appellata, quest'ultima ha pagato un importo di € 41.500,00. L'appellata ha contestato la fondatezza dell'appello, CP_1 chiedendone il rigetto, con il favore delle spese e distrazione. All'esito della udienza del 29-4-2025, svolta con le modalità in epigrafe, la Corte ha riservato la decisione all'esito degli adempimenti di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Con il primo motivo lamenta l'appellante la inclusione del costo assicurativo nel calcolo del superamento delle soglie di usura, in particolare, deduce: a) che il premio del Fondo Rischi non ha natura remunerativa poiché è un elemento obbligatorio per legge nella stipula dei contratti di cessione
2 del quinto;
b) che la Banca d'Italia, con le Istruzioni a carattere vincolante dell'agosto 2009, aveva espressamente stabilito che i costi assicurativi obbligatori per legge non dovevano essere inclusi nel calcolo delle soglie fino al mese di dicembre 2009; c) che il contratto di cui è causa, pur sottoscritto il 11.11.2009, include tuttavia il premio fondo rischi INPDAP nella misura di € 15.306,00 correlata alla età di anni 75 del soggetto finanziato. B) Il motivo è infondato. Ha chiarito la Corte regolatrice come “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (da ultimo Cass. 3025/22; principio applicato in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio). Attesa la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 comma quinto, cod. pen. – secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" – cui si devono necessariamente uniformare, e con cui si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia, consegue la irrilevanza, ai fini che qui occupano, delle invocate Istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, laddove peraltro anche con la sentenza a Sezioni Unite 19597/2020 la Corte di Cassazione ha aderito all'orientamento interpretativo secondo cui “in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica”. Né è revocabile in dubbio il richiesto raccordo, giusta in primis la condivisibile motivazione nei termini che precedono addotta dal primo giudice in parte qua, tra spesa e finanziamento, considerati gli oneri assicurativi sostenuti dal finanziato contestualmente alla erogazione del finanziamento, laddove fondatamente deduce l'appellata come il rifiuto degli uni darebbe inevitabilmente luogo alla non erogazione dell'altro. Viepiù recentemente ha confermato la Corte regolatrice come “ai fini della valutazione circa la natura usuraria di un contratto di mutuo, nel tasso di interesse deve essere conteggiato anche il costo dell'assicurazione sostenuto dal debitore per ottenere il credito, in base all'art. 644, comma 4, c.p.; né, peraltro, assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva” (Cass. 29501/23 in fattispecie di contratto di finanziamento quale credito al consumo con cessione del quinto dello
3 stipendio concluso il 5.11.2009, anteriormente, come nella specie, al gennaio 2010, ovvero alla decorrenza dell'operatività delle istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto 2009). Va precisato come mediante dette istruzioni la Banca d'Italia si sia uniformata all'art. 2 bis, comma 1, del decreto lege 185/2008, convertito nella legge 2/2009 che già contemplava la rilevanza delle commissioni, comunque denominate, ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p., nonché della legge 7 marzo 1996, n. 108; del resto, “le Istruzioni di Banca d'Italia sono, quindi, norme secondarie, che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva” (Cass. 29501 cit.) In sintesi, contrariamente all'assunto dell'appellante, i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice, laddove “il fatto che all'epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca d'Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario non ne inibiva, comunque, l'inclusione, atteso il rango secondario di tale fonte di previsione”, sicché “l'unico criterio che le norme primarie impongono per la rilevanza di un costo” risiede nella “sua attinenza all'erogazione del credito”, elemento sussistente nella specie, “anche in ragione dell'obbligatorietà della polizza assicurativa per i contratti di prestito con cessione del quinto dello stipendio” (Cass. 29501 cit.). C) Con il secondo motivo lamenta l'appellante la determinazione del quantum nella misura di € 16.065,00 (importo determinato dal CTU per interessi pagati dalla parte finanziata in esecuzione del contratto fino ad agosto del 2018), asseritamente errata sia per non avere il primo giudice considerato come la domanda attorea dovesse ritenersi limitata a interessi e costi corrisposti con rate scadenti tra il 31.1.2010 e il 30.11.2016 e comunque fino alla prima udienza di comparizione del 18.4.2017, sia in quanto assunta in violazione dei principi dell'onere della prova e dell'azione di ripetizione di indebito. D) Il motivo è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. Correttamente deduce l'appellante, giusta il tenore dell'originario atto introduttivo, come la domanda proposta dall'appellata di ripetizione di indebito, non tempestivamente modificata in corso di causa nei termini di cui all'art. 183 c.p.c., debba in realtà ritenersi limitata agli interessi e costi corrisposti con le rate comprese tra il 31.01.2010 al 30.11.2016 e, in ogni caso, non oltre la prima udienza di comparizione del 18.04.2017. Depongono in tal senso il tenore delle conclusioni rassegnate in primo grado, con particolare riguardo alla data della udienza di comparizione delle parti indicata quale dies ad quem dell'arco temporale oggetto della domanda di ripetizione, laddove oltretutto la stessa appellata, lungi dal contrastare
4 specificamente l'avversa ricostruzione anche in rito, si è limitata alla generica deduzione che (solo) con “in sede conclusionale” sarebbe stata richiesta la “condanna alla ripetizione degli interessi relativi alle ulteriori mensilità successive alla citazione”. Riconosce tuttavia la stessa appellante come l'appellata abbia
“specificamente allegato di aver provveduto al pagamento di n. 83 rate (dell'importo di euro 500,00 ciascuna, comprensive di capitale erogato e di interessi) dal 31.01.2010 e fino al 30.11.2016, depositando i relativi bollettini di accredito”. Quanto alla eccepita mancata dimostrazione del pagamento degli interessi con riferimento alle rate scadenti dal 30.4.2017 all'udienza di comparizione, si osserva tuttavia come, indipendentemente dall'eccepito deposito tardivo dei bollettini nell'ambito del ricorso ex art. 700 c.p.c., ovvero successivamente alla scadenza della terza memoria ex art. 183 c.p.c., il versamento dei ratei quantomeno fino alla detta udienza di comparizione è comunque agevolmente inferibile dalla circostanza, non attinta da contestazione, evidenziata dal CTU con la relazione integrativa di aggiornamento dei calcoli, circa la prosecuzione dei pagamenti “mediante ritenute mensili sulle rate di pensione percepite dalla SI.ra , a rientro CP_1 della c.d. cessione del quinto, anche successivamente, fino al momento dell'ordine di loro sospensione emanato dal GI contestualmente alla nomina del sottoscritto, e quindi fino al mese agosto 2018”. Ora, detraendo dal totale dei pagamenti effettuati dalla attuale appellata dal 31.1.2010 al 31.3.2017 per complessivi € 43.500,00 (85 rate di € 500,00 ciascuna al lordo degli interessi al tasso legale), si ottiene che il quantum va rideterminato nella minor somma di € 14.957,46, ovvero detraendo dalla somma per interessi determinata dal CTU in € 16.065,00, la componente allo stesso titolo corrisposta dalla appellata dopo la prima udienza di comparizione del 18.4.20917, ovvero dal 30.4.2017 al 31.8.2018, nella misura di € 1.107,64. E) Con il terzo motivo lamenta infine l'appellante la condanna alla rifusione delle spese e al pagamento delle spese di lite e di CTU, e ciò, anche in caso di accoglimento della domanda. F) Il motivo è infondato. L'accoglimento in misura ridotta, tuttavia non sensibile (atteso il quantum richiesto nella misura di € 16.241,18), della domanda, pur considerata come articolata in più capi, di per sé, in mancanza di altri elementi di valutazione, del resto neppure allegati dall'appellante, non consente, in realtà, la compensazione anche parziale delle spese invocata dalla soccombente, attuale appellante. G) Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, da rigettare nel resto e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, da confermare nel resto, la statuizione di condanna di cui al capo 2 del dispositivo della impugnata sentenza va rideterminata in € 14.957,46; non ricorrono le
5 condizioni per dar luogo all'invocato approfondimento istruttorio, offrendo infatti il computo analitico operato dal CTU sufficienti elementi per la decisione nel merito anche in riscontro alle doglianze formulate dell'appellante relativamente al profilo del quantum. H) Segue alla sostanziale soccombenza dell'appellante – considerata peraltro la eSIua entità della riduzione del quantum, tale da non comportare, in ossequio al principio di espansione interna di cui all'art. 336 c.p.c., il nuovo governo delle spese del primo grado (congruamente operato dal primo giudice con statuizione non attinta da specifica censura), posta l'invarianza dello scaglione tariffario anche all'esito della rideterminazione del quantum – la condanna della medesima appellante alla rifusione delle spese del presente grado, liquidate in dispositivo avuto riguardo ai parametri minimi, ritenuta la non complessità delle non numerose questioni affrontate, di cui alla tabella 12 del d.m.147/22, nonché al valore fino a € 26.000,00, con attribuzione al richiedente difensore antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 ora Financit, avverso la sentenza del Tribunale di Matera, in
[...] composizione monocratica, 433/2021, pubblicata il 11-6-2021 all'esito della discussione disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello, che rigetta nel resto e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, che conferma nel resto, ridetermina la statuizione di condanna di cui al capo 2 del dispositivo della impugnata sentenza in € 14.957,46; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in complessivi € 2.904,50 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario, con attribuzione. Così deciso 24.7.2025
Il Presidente rel. dott. Pasquale Cristiano
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