Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/04/2025, n. 2845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2845 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, ha deciso all'esito della trattazione scritta emettendo la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n.10452/22 R.G.L. vertente tra
, rappresentato e difeso, dall' avvocato Luciano Caloja ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Tino di Camaino, 3 in virtù di procura su separato foglio
Ricorrente- resistente in riconvenzionale
E con sede in OZ , in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore IG.ra , rapp.ta e difesa dall'Avv. Pietro Di Stefano del Controparte_2
Foro di Nola e presso il suo studio elett.te dom.ta in Pomigliano d'Arco (NA) alla Piazza Primavera 33 giusta procura in calce alla memoria resistente -ricorrente in riconvenzionale
OGGETTO: superiore inquadramento -differenze retributive CONCLUSIONI:per entrambi come da note difensive.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso del 10 giugno 2022, ha convenuto in giudizio la Parte_1 (d'ora in avanti Società o resistente) per sentir accertare: Controparte_1
a) il proprio diritto all'inquadramento nel 3° livello contrattuale, in subordine nel 4° livello e nella denegata ipotesi il giudice adito dovesse riconoscere corretto l'inquadramento nel 5 ° livello, la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive relative all'errato calcolo delle spettanze di lavoro;
per sentir condannare la al pagamento: Controparte_1
1) della somma di € 56.938,01 per il riconoscimento dell' inquadramento nel 3° livello;
2) della somma di € 41109,66 per il riconoscimento dell'inquadramento nel 4° livello;
3) in via ancor più gradata, della somma di € 24304,50 relativa al 5° livello oltre interessi e rivalutazione monetaria, spese vinte da distrarsi.
Ha esposto:
-di essere stato assunto alle dipendenze della convenuta, che opera nel settore della delle vendite on-line proponendo alla sua clientela caldaie,climatizzatori e prodotti di termoidraulica, con mansioni da “impiegato” e inquadramento al V livello del CCNL
Commercio e Terziario;
- di aver lavorato dal 30 gennaio 2013 al 24 giugno 2020, data in cui ha rassegnato le dimissioni per giusta causa, per mancato pagamento di parte delle retribuzioni;
- di essere stato assunto dal IG. amministratore pro tempore della Persona_1 società, con un contratto part time 60%;
1
- di aver avuto assegnati, dal 2014, compiti di responsabile operativo delle spedizioni nazionali ed internazionali descritti in dettaglio;
-di aver diritto, per le mansioni svolte, all'inquadramento nel 3° o in subordine nel 4° livello contrattuale della contrattazione collettiva applicabile al rapporto;
- di aver ricevuto, in ogni caso, una retribuzione mensile inferiore a quanto dovuto per un lavoratore inquadrato nel 5° livello contrattuale;
- di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18 con un'ora d'intervallo, dalle 13 e alle 14;
- di non aver percepito le retribuzioni di febbraio e marzo 2020, il saldo del mese di gennaio e della 13° mensilità 2019;
- di aver ottenuto a mezzo ricorso monitorio il pagamento delle competenze non corrisposte nell'importo di euro 4.932,81 oltre interessi, rivalutazione e spese di procedura.
Argomentato dello svolgimento di compiti in prevalenza riconducibili al 3^ livello del CCNL, ha riportato integralmente le declaratorie del III livello e del IV livello, nonché del V livello di appartenenza, lamentando l'insufficienza delle retribuzioni e la violazione dell'art. 2103 c.c..Ha dedotto, altresì, la debenza dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Nel costituirsi tempestivamente, la Società ha contestato estensivamente in fatto e in diritto l'avversa prospettazione, eccependo: la nullità del ricorso, l'infondatezza della domanda rivendicando la correttezza dell'inquadramento, l'inammissibilità della domanda per l'infrazionabilità del credito e l'intervenuta transazione all'indomani dell'emissione del decreto ingiuntivo, la negligenza del ricorrente nello svolgimento dei propri compiti che ha causato danni nel rapporto con i vettori, spiegando, a tal proposito, domanda riconvenzionale di condanna. Ha concluso per la declaratoria di nullità del ricorso introduttivo, per il rigetto per infondatezza, e ,in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, per l'accertamento della responsabilità del ricorrente ex art. 2104 c.c. con condanna dello stesso al risarcimento, in favore di essa Società, dei danni quantificati nella misura non inferiore ad € 50.000,00 ovvero nella misura, eventualmente diversa, maggiore o minore, che avesse a ritenersi di giustizia, con compensazione parziale;
in via di estremo subordine, delle somme eventualmente spettanti, col favore delle spese.
Con memoria di replica depositata il 2.12.2022, il ricorrente ha contestato diffusamente la pretesa formulata in via riconvenzionale insistendo per il rigetto, col favore delle spese.
2 All'udienza di discussione, interrogate liberamente le parti, fallito il tentativo di conciliazione, è stata ammessa ed assunta prova per testi e acquisita la documentazione prodotta. Dopo il deposito delle note autorizzate, parte ricorrente è stata invitata una prima volta alla riformulazione e quindi, a causa di un errore del giudicante, ad una nuova formulazione degli stessi;
in esito al deposito di note scritte la causa viene decisa come da sentenza.
Nullità del ricorso Non sussiste nullità della domanda per carenza allegatoria.
Risultano, invero, compiutamente esplicitate le ragioni di fatto e diritto della domanda, essendovi descrizione completa del rapporto intercorso tra il ricorrente e la Società in ordine alla durata, alla tipologia delle mansioni, all'orario osservato, al luogo di lavoro, all'individuazione del referente nel rapporto, al compenso percepito, alle caratteristiche della relazione intersoggettiva, al richiamo del CCNL applicabile, così come è esaustivamente individuato il maggiore livello di inquadramento rivendicato con trascrizione delle declaratorie e raffronto tra quella di appartenenza e quella domandata in via giudiziale .
Pertanto il canone di specificità imposto dall'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c. è più che adeguatamente soddisfatto.
Durata- Ccnl
è tra le parti sia la durata del rapporto ( dal 30 gennaio 2013 al 24 giugno CP_3 2020) sia l'applicazione del CCNL del CCNL per dipendenti di aziende del Terziario,come pure la stipula di un contratto dapprima in part time 60% e poi al
75%.
Mansioni E' domandato in via principale l'accertamento del diritto all'inquadramento nel III livello del CCNL Commercio, sul presupposto di aver svolto compiti di responsabile operativo delle spedizioni nazionali ed internazionali.
Si legge nella declaratoria del III livello, cui il ricorrente aspira, che “Appartengono al terzo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita,”
Tra i profili vi è quello di: 1. commesso specializzato provetto..: personale con mansioni di concetto, di provata professionalità scaturente da esperienza maturata in azienda, con autonomia operativa e adeguata iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i compiti di seguito indicati: fornire azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, nell'ambito delle proprie mansioni garantire l'ottimale gestione delle merceologie affidategli intervenendo sulla composizione degli stock e sulla definizione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico, anche per mezzo di azioni promozionali, compiere operazioni d'incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale di altri lavoratori.
3 Invece , alla declaratoria del 5° livello, corrispondente all'inquadramento posseduto,
“appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite", i cui profili sono quelli di Fatturista - preparatore di commissioni - addetto al controllo delle vendite – dattilografo – archivista - addetto al controllo e alla verifica delle merci …
Quanto al livello intermedio, richiesto in subordine, ossia il 4°, recita la declaratoria:
“appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite"
Dal raffronto tra le declaratorie appena riportate, emerge che la differenza tra 3°, 4° e
5° livello è sia, nel fatto che quelle del 3^ livello sono vere e proprie mansioni di concetto, ossia dal contenuto tipicamente intellettuale, proprie degli impiegati in genere e in modo più ampio, dei quadri, sia nelle conoscenze “particolari e tecniche” mentre, per il 4^ livello, i compiti sono di natura operativa e non intellettuale, assistite da “specifiche conoscenze tecniche” ed ancora per il 5^ livello “lavori qualificati” assistiti da “normali conoscenze”.
Inoltre, mentre il 3^ livello presuppone l'acquisizione di un bagaglio professionale che si traduce in una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante
“approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita,” questo elemento manca sia nel 5^ che nel 4^ livello.
Ciò rimanda anche al dato dell'esperienza e della conoscenza, che si forma in modo indistinto “comunque conseguite” “comunque acquisite” nel 4^ e 5^ livello mentre è accompagnata nel 3^ livello anche dalla “ approfondita preparazione teorica”
Deve invece ritenersi, alla luce delle stesse affermazioni di parte attrice come del testimoniale, che per il primo anno ( dal gennaio 2013 al gennaio 2014 ) le mansioni svolte dal fossero sussumibili nel V livello del CCNL. Pt_1
Lo stesso ricorrente afferma in ricorso che per il primo anno ha svolto “mansioni di inserzionista, predisponendo gli annunci dei prodotti in vendita, pubblicandoli sul sito internet dell'azienda ed effettuando analisi di mercato” circostanza confermata dalla teste , sorella del ricorrente:” Mio fratello inizialmente si è Testimone_1 occupato come me di inserimento prodotti perché si trattava di un'azienda che era agli inizi. Dopo circa un anno ha svolto compiti di responsabile delle spedizioni.”
Per gli anni successivi può, invece, affermarsi l'inadeguatezza dell'inquadramento aziendale meritando il quello al 4° livello, convincimento fondato sulle Pt_1 numerose conformi e puntuali deposizioni dei testi di cui si riportano stralci.” Chiarisco che l'attività svolta dalla società è di vendita on line di prodotti quali caldaie e climatizzatori. Il ricorrente curava le spedizioni e tutti i problemi connessi alle stesse, tipo il ritardo nell'arrivo oppure difetti del prodotto quali ammaccature.
4 ……Il ricorrente era l'unico addetto alle spedizioni per e la sua era CP_1 sempre un'attività on line che consisteva nell'evadere degli ordini. La scelta dei vettori era dell'azienda e i vettori erano LI ed SDA. In realtà non so di chi fosse la scelta dei vettori .
Quando i clienti chiamavano per conoscere i tempi di consegna dei prodotti, noi del commerciale passavamo la chiamata al ed era lui ad informare i clienti dei Pt_1 tempi di consegna . In caso di ritardi imprevisti era il che si metteva in Pt_1 contatto col corriere per sollecitarlo o conoscere i motivi del ritardo . Inoltre preparava le lettere di vettura. “ ( teste sig. Testimone_2
“Il ricorrente era responsabile dell'Ufficio Spedizioni. La sua attività era un po' complessa nel senso che era ripartita in due fasi : una prima in cui doveva inoltrare le etichette che non erano poche ,alle diverse sedi da cui dovevano partire le merci, ed una seconda , nel pomeriggio, in cui doveva occuparsi di eventuali problematiche connesse alle spedizioni, tipo controllo e gestione delle giacenze .Poichè nelle società e-commerce sovente succede che il cliente paghi in contrassegno all'arrivo, capitava che la merce non venisse ritirata né pagata dal cliente e in quel caso il ricorrente doveva accertarsi che fosse integra e fosse riportata in magazzino.
Il ricorrente ed io collaboravamo molto nel lavoro. Infatti poichè le merci erano assicurate, in caso di sinistri o accidenti vari dovevamo gestire la pratica di sinistro, inoltrare alla società di spedizioni la polizza e controllare quando e se il danno venisse liquidato.
Spettava al ricorrente decidere in base alla caratteristica del vettore a chi poteva rivolgersi poiché non tutte le società di spedizioni, Poste, SDA, LI DHL effettuano trasporti per merce di dimensioni quali una caldaia. Aggiungo che c'erano anche spedizioni internazionali sempre curate dal ricorrente. Nel corso del tempo l'attività del ricorrente è divenuta sempre più complessa. Infatti le spedizioni avvenivano da magazzini più disparati , ubicati in vari luoghi (Parma, Sicilia etc ) e per ciascuno era assegnato un codice . Moltiplicandosi il numero dei codici lui non riuscì, a un certo punto, a fronteggiare da solo l'attività che consisteva anche nel tracciare la merce dal luogo di partenza , e propose di avere un aiuto. Fu un'altra dipendente, , che lo Tes_3 aiutava in questa attività per alcune ore al giorno…( teste sig. ), Testimone_4
“…..Il ricorrente curava l'abbinamento dei colli al cliente e questo riguardava centinaia di pezzi al giorno. Una volta fatto l'abbinamento tra il collo e il cliente, stabiliva a quale corriere affidare la spedizione e la consegna. Il , avvalendosi di un sistema informatico seguiva e curava l'aggiornamento di Pt_1 alcuni stati del prodotto dalla partenza alla consegna. Poi se c'erano resi , era lui che doveva mandare il corriere presso il cliente per il ritiro e mandare il prodotto nuovamente in deposito per la verifica di integrità. Chiarisco che il reso puoi esserci per due motivi: perché il cliente ci ripensa e non lo vuole più o perché il prodotto non è conforme o danneggiato, e in questo caso va curata la restituzione;
di questi passaggi se ne occupava il sig. . Pt_1
Era solo il ricorrente a poter cambiare lo stato della spedizione. Era il ricorrente a preparare le lettere di vettura dette in gergo segnacolli;
i compiti svolti dal non Per_2 erano controllati da altri salvo il datore di lavoro.
Inoltre, il ricorrente ed io abbiamo lavorato nello stesso ufficio spalla a spalla perché anche per la installazione era lui che organizzava la spedizione perché in quella circostanza ci doveva andare anche il tecnico…………….escludo che o altri Tes_3
5 abbiano potuto sostituire il;
al massimo gli hanno dato una mano. Ignoro se il Pt_1
curasse anche la pesatura del prodotto”(teste ) Pt_1 Testimone_5
“.. era l'addetto alla gestione delle spedizioni. Una volta che il cliente aveva Pt_1 acquistato l'articolo online e pagato, io riscontravo il pagamento e cambiavo lo stato dell'ordine in “pagamento verificato”. Il ricorrente una volta scaricati tutti gli ordini in
“pagamento verificato” cominciava a lavorare su un altro portale, che era quello delle spedizioni e su questo portale inseriva i dati del cliente, dapprima manualmente e poi automatizzati. Chiarisco che c'erano due modi di operare: in alcuni casi la merce l'acquistavamo e la facevamo arrivare presso il nostro magazzino;
in altri casi la merce partiva direttamente dal fornitore.
Nel primo caso , lavorando sul portale delle spedizioni, elaborava tutte le notizie Pt_1 che riguardavano il cliente compreso il suo recapito e consegnava le etichette di spedizione all'addetto al magazzino;
nel secondo caso, il ricorrente doveva contattare la ditta di spedizione (LI o DHL) che doveva curare, a sua volta, il ritiro della merce presso il venditore e la consegna al cliente.
In entrambi i casi era sempre la proprietà a stabilire a quale vettore rivolgersi.
Il ricorrente doveva anche risolvere tutte le questioni legate a: mancata consegna nei tempi stabiliti, errore di consegna dei corrieri, mancato recapito della merce ai clienti, smarrimento della merce all'interno del deposito del vettore. Il , quindi, curava il Pt_1 segmento che andava dal “pagamento verificato” fino alla consegna al cliente. ( t.
, Testimone_6
Non può , invece, affermarsi, sulla scorta dell'istruttoria svolta , che abbia rivestito il ruolo di Responsabile del reparto, come tale inquadrabile al III livello con compiti di commesso provetto specializzato. Manca la prova di approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica adeguata preparazione teorica così come quella di particolari conoscenze tecniche. Né può dirsi che l'autonomia operativa fosse piena, considerato che sulla circostanza che il scegliesse il vettore le deposizioni sono difformi tra loro . Pt_1
Tuttavia i compiti disimpegnati dal giammai potevano rientrare nel 5^ livello Pt_1 poiché il ruolo di “responsabile delle spedizioni “ lo ha svolto in modo pieno e non sostituito da altri, sicchè la tipologia delle attività disimpegnate non poteva essere certamente assimilabile a quella di un semplice schedarista o preparatore di commissioni ( profili propri del 5^ livello) siccome è acclarato che egli non si limitasse ad occuparsi dell'attività relativa alle vendite ma anche di tutte le
“operazioni complementari” che distinguono nella declaratoria il 4^ dal 5^ livello.
L'art. 2113 cc. al 7^ comma prevede:Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
Poiché né parte ricorrente né la comparente hanno indicato quale fosse la decorrenza del riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore del CCNL, avendone riportato e depositato solo parziale stralcio, va applicata la norma codicistica, con
6 riconoscimento del diritto all'inquadramento nel 4^ livello a far data dal 1^ luglio
2014.
Quanto, invece, alla diversa rivendicazione del trattamento economico corrispondente al superiore livello, essa spetta sin dal gennaio 2014 .
Differenze economiche- orario.
Sono dovute al ricorrente anche ulteriori differenze economiche . Invero, benchè dal contratto e dalle buste paga emerga l'assunzione con part-time 60% poi ascesa al 75% ( v. buste -paga), viceversa, il testimoniale ha confortato l'osservanza di un orario settimanale pieno di 40 ore .
Non è stata, invece, offerta, col dovuto rigore, la prova dello svolgimento del lavoro straordinario trattandosi, secondo giurisprudenza consolidata, non tanto dell'adempimento dell'obbligazione di lavoro che è indiscussa , quanto della sua misura economica.
Ferie e Permessi
Neanche possono essere riconosciuti emolumenti aventi titolo nel mancato godimento di permessi contrattuali ovvero nel mancato godimento delle ferie ,non essendo stata offerta prova del fatto costitutivo .Con l'ordinanza n. 16603 del 14.06.2024, la Cassazione ha ribadito che il lavoratore che, una volta cessato il rapporto, agisca in giudizio per chiedere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati.
Con principio estendibile anche ai permessi .
Poiché tale prova è mancata nella specie , la domanda relativa va respinta.
Indennità di mancato preavviso E' invece provato il fatto costitutivo della giusta causa delle dimissioni .
. Ci siamo dimessi il ricorrente ed io contemporaneamente perché da alcuni mesi non venivamo pagati( teste Tes_7
“…. Mi sono dimesso perché il mio lavoro è di psicoterapeuta poi le cose non andavano più bene perché dopo un periodo florido l'incremento incontrollato di assunzioni ha creato problemi finanziari perché l'azienda non poteva sostenere i costi del personale. Ricordo che il ricorrente ha lasciato il lavoro insieme ad altri sette, otto dipendenti perché venivano pagati con ritardo anche di oltre un mese .
Andarono via al principio della pandemia. (teste il ). Testimone_4
“….Mi sono dovuto dimettere perché non percepivo più lo stipendio da 5/6 mesi. Ho iniziato a lavorare nel luglio del 2014 ed ho avuto una iniziale sede lavorativa per alcuni mesi a Bagnoli;
poi ci siamo tutti trasferiti ad Agnano/ OZ, precisamente alla via Antimiana.( teste il sig. ). Testimone_5
“…Quando sono stato assunto l'amministratore era poi gli Persona_1 subentrò Persona_3
Non mi sono stati pagati gli ultimi due stipendi e la liquidazione, ma non ho promosso alcuna vertenza perché complessivamente i rapporti sono stati buoni e improntati anche ad una certa tolleranza perché nessuno mi ha mai rimproverato di
7 un ritardo al lavoro e quindi ho considerato giusto accontentarmi di quello che avevo avuto.
Non sono in grado di specificare se i pagamenti dei miei colleghi di lavoro sono stati regolari. (teste ) Testimone_6
Quantificazione
Passando alla quantificazione, possono essere recepiti i conteggi da ultimo depositati da parte ricorrente in data 27.2.2025, non specificamente contrastati da controparte.
La convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore del ricorrente delle seguenti somme: a) € 19356,25 per differenze retributive incluse 13^ e 14?): b) € 1291,42 per indennità sostitutiva del mancato preavviso;
c) €11774,83 per tfr Dal totale di € 32422,51 vanno detratti € 4932,81 ottenuti in via monitoria con una differenza dovuta dalla convenuta Società pari ad € 27489,70. Non sussiste alcun frazionamento della domanda perché al momento della proposizione del ricorso monitorio non vi era certezza degli altri crediti qui vantati , il cui accertamento ha richiesto una lunga istruttoria.
Domanda riconvenzionale La domanda va respinta . La resistente Società assume di aver patito un danno correlato all'attività lavorativa del , il quale nel curare la spedizione della merce avrebbe più volte errato Pt_1 nell'indicare al vettore un peso superiore di quello effettivo della merce da trasportare. Ne sarebbe derivato un costo notevolmente superiore con innesco di un contenzioso da parte della BRT S.p.A costringendo essa al Controparte_1 pagamento della somma ingiunta.
Deve osservarsi, con la difesa del , che la stessa prospettazione è affetta da Pt_1 incongruenze e lacune significative .
Non è indicato il periodo in cui tali esborsi superiori si sarebbero verificati, non è indicato se la società convenuta abbia pagato o meno le somme recate dal decreto ingiuntivo;
infine, viene richiesto a fronte di un esborso di € 120.000, un risarcimento di soli € 50.000.
Neanche è spiegato come tali errori siano riconducibili all'attività del , Pt_1 postochè anche altri dipendenti curavano tale attività
Sul tema ha testimoniato, indotto dalla resistente, il sig. consulente Testimone_8 della società, il quale ha riferito di un contenzioso tra AI MU e LI per il quale ebbe incarico di redigere una consulenza appurando che “. … ab origine l'errore derivava dal sistema poiché la società gestiva un sito di e-commerce e tuttavia i titolari si lamentavano del fatto che in tanto tempo il ricorrente non se ne fosse mai accorto. ….. Per quanto ne so l'errore nella programmazione del sito era stato individuato da prima che mi fosse affidata la consulenza ed era stato anche corretto.
Il programmatore che curava il sito era un tale il quale una volta venuto fuori Per_4 l'errore lo aveva corretto. Ed anche di ho sentito che i titolari si lamentavano. Per_4
8 Ne deriva che la prova dell'inadempimento del non è stata offerta dalla Pt_1
Società che ne era processualmente onerata.
Conclusivamente la domanda va respinta
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai valori medi come da dispositivo.Esse vanno distratte in favore del procuratore per anticipo fattone
P.Q.M.
Il giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
-accerta l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 30 gennaio 2013 al 24 giugno 2020 con diritto del ricorrente all'inquadramento nel V livello del CCNL dal 1^ luglio 201;
– condanna la società al pagamento in suo favore, per le causali di cui in motivazione
, dell'importo complessivo di € 27489,70 oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
-rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 6200,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa da distrarsi. Si comunichi
Così deciso in Napoli il 12 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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