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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/03/2024, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'udienza del 07/03/2024, mediante deposito contestuale
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 4883/2020 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, e appresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi, dall'avv. POPOLO PASQUALINA
Opponenti
E
Controparte_1
, in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. PALUMBO
[...]
CLAUDIA
Opposto
oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/06/2020, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 177/20 chiedendo la revoca del titolo opposto.
Parte opposta ha chiesto il rigetto dell'avverso ricorso.
In corso di causa le parti, in seguito all'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 185 bis cpc, hanno sottoscritto relativo verbale di conciliazione ed hanno chiesto la cancellazione della causa dal ruolo,
l'estinzione del giudizio e la revoca del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per quanto di ragione.
In particolare, la cessazione della materia deriva dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa
“materia” su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Deve anche rilevarsi che secondo quanto affermato dalla Suprema Corte “la dichiarazione del ricorrente di rinunciare al ricorso per cassazione che sia sottoscritta solo dalla parte e non anche dal suo difensore, è inidonea, nonostante l'adesione del resistente e del difensore di questi, a determinare l'estinzione del giudizio, ma documenta la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente stesso, la cui impugnazione va dichiarata inammissibile per cessazione della materia del contendere” (Sez. 1, Sentenza n. 6189 del 07/03/2008).
Rileva, inoltre, il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità in forza del quale: “la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale;
pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere” (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020).
Alla stregua delle predette osservazioni, la conciliazione sottoscritta tra le parti, determina la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Ne deriva anche la revoca del decreto ingiuntivo opposto in applicazione del principio giurisprudenziale in forza del quale: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione” (Cassazione civile sez. I 22 maggio
2008 n. 13085).
Residua la questione delle spese di lite che possono ritenersi compensate tenuto conto della conciliazione della lite e del contenuto del verbale di conciliazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, definitivamente pronunziando sulla domanda, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: 1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 177/20; 3) spese di lite compensate.
Foggia, 07/03/2024
IL GL
Dott. Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'udienza del 07/03/2024, mediante deposito contestuale
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 4883/2020 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, e appresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi, dall'avv. POPOLO PASQUALINA
Opponenti
E
Controparte_1
, in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. PALUMBO
[...]
CLAUDIA
Opposto
oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/06/2020, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 177/20 chiedendo la revoca del titolo opposto.
Parte opposta ha chiesto il rigetto dell'avverso ricorso.
In corso di causa le parti, in seguito all'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 185 bis cpc, hanno sottoscritto relativo verbale di conciliazione ed hanno chiesto la cancellazione della causa dal ruolo,
l'estinzione del giudizio e la revoca del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per quanto di ragione.
In particolare, la cessazione della materia deriva dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa
“materia” su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Deve anche rilevarsi che secondo quanto affermato dalla Suprema Corte “la dichiarazione del ricorrente di rinunciare al ricorso per cassazione che sia sottoscritta solo dalla parte e non anche dal suo difensore, è inidonea, nonostante l'adesione del resistente e del difensore di questi, a determinare l'estinzione del giudizio, ma documenta la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente stesso, la cui impugnazione va dichiarata inammissibile per cessazione della materia del contendere” (Sez. 1, Sentenza n. 6189 del 07/03/2008).
Rileva, inoltre, il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità in forza del quale: “la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale;
pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere” (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020).
Alla stregua delle predette osservazioni, la conciliazione sottoscritta tra le parti, determina la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Ne deriva anche la revoca del decreto ingiuntivo opposto in applicazione del principio giurisprudenziale in forza del quale: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione” (Cassazione civile sez. I 22 maggio
2008 n. 13085).
Residua la questione delle spese di lite che possono ritenersi compensate tenuto conto della conciliazione della lite e del contenuto del verbale di conciliazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, definitivamente pronunziando sulla domanda, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: 1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 177/20; 3) spese di lite compensate.
Foggia, 07/03/2024
IL GL
Dott. Monica Sgarro