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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 04/07/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1928/2022 tra le parti:
(cf , Parte_1 P.IVA_1
(cf ), Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. BUIANI UMBERTO (cf ) C.F._1
ATTRICI OPPONENTI cf , Controparte_2 C.F._2 con gli avv. MOROZZI MARTINA (cf ) e C.F._3
ARIANO DILETTA (cf ) C.F._4
CONVENUTA
Decisa a Pistoia in data 03/07/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attrici: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente p.c., dep.
25.2.2025, da intendersi qui integralmente richiamata
Convenuto: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente p.c., dep.
14.2.2025, da intendersi qui integralmente richiamata
Fatto e diritto
I.1. La causa origina dalla riunione di quattro distinti procedimenti:
- due di opposizione al d.i. n. 685/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data 17-20.6.2022 in favore di opposizioni svolte dalle due Controparte_2 parti ingiunte ed Parte_1 Controparte_1
- due di opposizione al precetto notificato dalla odierna convenuta nei confronti dei due soggetti ingiunti ed Parte_1 Controparte_1
le quali hanno entrambe svolto opposizione ex art. 617 c.p.c..
[...] In particolare, con il d.i. opposto è stato ingiunto alle odierne attrici di consegnare alla convenuta
“ - copia dei contratti di conto corrente n. 100013178 e n. 1000800370;
- copia del contratto di deposito amministrato n. 31001812949 e della relativa modulistica sulla trasparenza;
- copia delle deleghe conferite dalla ricorrente per operare su detti conti e deposito;
- copia dei documenti relativi ai poteri di firma su detti contratti;
- copia delle contabili e disposizioni relative alle operazioni svolte su detti conti comprese disposizioni di vendita e/o di acquisto dall'apertura dei conti alla loro chiusura;
- copia degli estratti conto relativi a detti contratti dall'apertura degli stessi alla loro chiusura;
nonché di pagare le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in €
286,00 per esborsi e in € 1.305,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e Cpa di legge”.
Entrambe le opponenti hanno chiesto la revoca del d.i. e la declaratoria di inefficacia del precetto, argomentando circa la non invocabilità dell'art. 119
T.U.B. e in ogni caso la prescrizione dell'altrui diritto, Controparte_1 eccependo anche il proprio difetto di legittimazione passiva.
[...]
I.2. In tutti i giudizi si è costituita in giudizio parte opposta, denunciando l'infondatezza delle altrui opposizioni delle quali ha chiesto il rigetto.
I.3. Disposta la riunione dei 4 procedimenti (due opposizioni al d.i. n.
685/2022 e due opposizioni a precetto), il g.o.p. supplente temporaneo del magistrato titolare (allora in congedo maternale) ha disposto la parziale sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, cui ha fatto seguito l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e quindi il trattenimento della causa in decisione, stante la relativa natura documentale, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe richiamate, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
******
II. A giudizio di questo Tribunale, le svolte opposizioni a d.i. meritano accoglimento per le ragioni che si vengono a specificare, con conseguente assorbimento dei motivi di opposizione a precetto risultando la relativa efficacia inevitabilmente impedita dalla caducazione del titolo (d.i. n.
685/2022) posto a base dell'atto di precetto.
II.1. Per quanto attiene alla posizione dell'opponente Controparte_3
è fondata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva,
[...] ricordandosi come la parte in questione, pur formalmente presentandosi quale attrice opponente, riveste il ruolo di convenuta in senso sostanziale.
Ebbene, sotto un primo profilo si deve assentire con la difesa attorea laddove evidenzia che la non è un istituto bancario bensì una società di CP_1 gestione del risparmio – circostanza incontestata in causa – pertanto alla stessa non è applicabile la normativa del T.U.B. e, in particolare, l'art. 119
T.U.B. invocato da parte convenuta a sostegno della propria pretesa sin dalla fase monitoria.
Sotto altro profilo, preme rilevare come la richiesta della parte ricorrente in monitoria concerna la consegna di “copia del contratto di deposito amministrato
n. 31001812949 e della relativa modulistica sulla trasparenza” ma è altrettanto pacifico che il contratto di deposito amministrato vede come parti contraenti la cliente, odierna convenuta, e l'istituto bancario ed è Parte_1 estraneo all'aspetto concernente la gestione del prodotto finanziario offerto da
. CP_1
Siffatte considerazioni appaiono dirimenti nel senso di escludere la legittimità del provvedimento monitorio in disamina nei confronti delll'ingiunta
[...]
in quanto soggetto estranei agli specifici rapporti Controparte_1 relativamente ai quali è stata avanzata domanda di consegna di beni
(documentazione bancaria).
II.2. Per quel che riguarda da un lato è da ribadire - Parte_1 come già, implicitamente, dal g.o.p. in sede di decisione sull'istanza attorea ex art. 649 c.p.c. - che il contratto di conto corrente n. 1000/13718 risulta estino in data 19.2.2009 come comprovato documentalmente (cfr. doc. 3 fasc. attoreo) pertanto in relazione a esso la domanda ex art. 119 T.U.B. è sicuramente indebita trattandosi di rapporto chiuso in data anteriore al decennio anteriore alla richiesta documentale di parte convenuta (decennio pari al periodo di conservazione obbligatoria per legge delle scritture contabili bancarie), osservandosi in proposito come l'estratto conto di chiusura sia senz'altro idoneo a dar conto e a comprovare l'avvenuta estinzione del rapporto contrattuale a quella data, per lo meno in assenza di contestazione ex art. 1832 c.c. in ordine alle risultanze dell'estratto conto stesso e quindi anche alla relativa natura e portata di estratto conto finale.
Per quanto attiene agli altri due rapporti, i.e. conto corrente n. 1000800370 e contratto di deposito amministrato n. 3100/1812949, fermo restando che l'applicabilità dell'art. 119 T.U.B. è limitata al decennio antecedente la prima richiesta di consegna (23.2.2021, dunque al 23.2.2011) e tenuto conto del fatto che la ha espressamente dichiarato di aver già consegnato alla CP_4 convenuta tutta la documentazione in proprio possesso, talché una ulteriore ingiunzione in tal senso con successiva possibile azione esecutiva (già notiziata dall'avvenuto notifica dell'atto di precetto) avrebbe ben poca utilità e ragion d'essere, convince in ogni caso la tesi attorea - suffragata da giurisprudenza di merito e di legittimità, come citata dalla stessa parte attrice nei propri scritti difensivi, ma ancor prima fondata sul dato testuale dell'art. 119 co. 4 T.U.B. - per cui il diritto del cliente a chiedere e ottenere la consegna di documenti bancari riguarda (così la lettera della disposizione in commento)
“singole operazioni” e non già la contrattualistica a monte delle stesse;
ciò si ricava da una lettura sistematica del comma 4 dell'art. 119 nel contesto Pt_2 dell'intero articolo e degli altri commi di esso, che riguardano infatti espressamente gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche, non già il contratto originario e altri documenti a esso inerenti quali deleghe di firma o altro.
Ciò è tanto vero, che la consegna dei “contratti” alla clientela è contemplata da diversa norma, art. 117 T.U.B., la quale prevede che i contratti vengano consegnati ai clienti all'atto della stipula di essi, dovendosi considerare anche - nel necessario bilanciamento degli interessi - il dovere di buona fede del cliente nel contesto esecutivo del rapporto di conservare la documentazione afferente allo stesso e consegnatagli dalla e d'altronde, nella presente CP_4 vicenda, parte convenuta mai ha sollevato problematiche in ordine all'originaria consegna documentale, né ha addotto eventi sopravvenuti
(perdita dei documenti contrattuali o altro) tali da giustificare una richiesta di consegna di tal genere.
Per il resto, ovvero con riferimento a estratti conto e operazioni svolte sui conti indicati nel ricorso monitorio, la richiesta di parte convenuta è estremamente e inammissibilmente generica, comprendendo qualsivoglia operazione dall'apertura dei conti alla chiusura, il che contrasta non solo con la determinatezza richiesta dall'art. 633 c.p.c., ma anche con la ratio della disciplina dell'art. 119 T.U.B. che non è quella di esporre gli istituti bancari a richieste onnicomprensive dei clienti afferenti tutta, indistintamente, la documentazione contabile in possesso della Banca, ancorché nell'ambito del decennio.
Il provvedimento monitorio deve pertanto essere revocato.
III. Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa (indeterminabile, bassa complessità) e alla consistenza dell'attività processuale svolta, ridotti i compensi per la fase istruttoria siccome limitata al deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il d.i. n. 685/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data 20.6.2022 con riguardo a entrambe le parti attrici opponenti per le ragioni di cui in parte motiva;
2) dichiara inefficace l'atto di precetto notificato da parte convenuta alle odierne parti attrice in forza del suindicato d.i. n. 685/2022;
3) condanna parte convenuta alla refusione, in favore di ciascuna parte attrice, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro
6.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Pistoia, 03/07/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini