Ordinanza cautelare 7 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 26 giugno 2023
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 06/02/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00484/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01343/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1343 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Canicattini Bagni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Rossitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana – Comando del Corpo Forestale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di AC – Dipartimento Urbanistica, Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di AC, Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità e Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico, in persona dei rispettivi Assessori pro tempore,
Ministero della Difesa – Aeronautica Militare Ufficio Territorio e Patrimonio – Marina Militare Comando Marittimo Sicilia – Ufficio Infrastrutture e Demanio Interno, in persona del Ministro pro tempore,
tutti rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di AN, presso i cui Uffici, in AN, via Vecchia Ognina n. 149, sono per legge domiciliati
nei confronti
DO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Crisafulli, Stefano Cunico, Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Libero Consorzio Comunale di AC, Comune di Noto, Comune di AC, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Italia Nostra Aps Onlus, Federazione Provinciale Coldiretti AC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Giudice, Corrado V. Giuliano, Salvatore Nane', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto dell'Assessore della Regione Siciliana del Territorio ed Ambiente numero 64/GAB del 16 aprile 2021, pubblicato nella GURS del 21 maggio 2021 avente ad oggetto il giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.) ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. integrato dalla Valutazione di Incidenza Ambientale (NC), ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., anch'essa positiva, per “la realizzazione ed esercizio del progetto di un impianto fotovoltaico a terra con tecnologia di inseguimento monoassiale della potenza di 67,421 MWp e delle relative opere per la connessione alla R.T.N.”, da realizzare in località Cavadonna nei Comuni di Canicattini Bagni (SR), AC e Noto (SR) località Casa San Alfano, proposto dalla Società LINDO S.r.l.;
- del parere n. 375/2020 rilasciato dal Comitato Tecnico Specialistico (C.T.S.) nella seduta del 19/11/2020, trasmesso con nota prot. DRA n. 68775 del 23/11/2020, trasmesso al Servizio 1 con nota prot. n. 69148 del 24/11/2020, con il quale è stato espresso parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale di detto progetto;
e per l'annullamento,
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal Comune di Canicattini Bagni il 26/4/2022:
- del D.D.G. n. 37 del 21 gennaio 2022, notificato il 22 febbraio 2022, avente ad oggetto l'Autorizzazione Unica rilasciata alla Società DO S.r.l. per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 67,421 MW, delle relative opere di connessione, da realizzarsi in località Cavadonna nei Comuni di Canicattini Bagni (SR) e Noto (SR).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Canicattini Bagni il 1/9/2022:
- per l’annullamento del decreto n. 139/GAB del 14.6.2022, notificato il 22.6.2022, con il quale l’Assessorato della Regione Siciliana del Territorio ed Ambiente Dipartimento ambiente, all’esito della conferenza di servizi decisoria del 29.10.2021 e proseguita il 5.4.2022, ha adottato la determinazione conclusiva favorevole ed ha rilasciato, ai sensi dell’art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) per l’impianto controverso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente e di DO S.r.l. e di Regione Siciliana - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana e di Regione Siciliana - Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilita' e di Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di AC e di Regione Siciliana - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di AC e di Regione Siciliana - Ispettorato Regionale Tecnico e di Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Urbanistica e di Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - Ufficio Territorio e Patrimonio e di Ministero della Difesa - Marina Militare - Comando Marittimo Sicilia - Uff Infrastrutture e Demanio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2024 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con il ricorso in epigrafe, notificato il 20.7.2021 e depositato il 23.8.2021 il Comune di Canicattini Bagni ha esposto:
-) con nota assunta al protocollo dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana il 26.2.2019 la Società DO s.r.l. aveva chiesto il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 152/2006, integrato dalla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/97, nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, per la realizzazione e l’esercizio del “ progetto di un impianto fotovoltaico a terra con tecnologia di inseguimento monoassiale della potenza di 67,421 MWp e delle relative opere per la connessione alla R.T.N. ”, da ubicare in località Cavadonna nei Comuni di Canicattini Bagni (Sr), AC e Noto (Sr);
-) il progetto prevedeva l’installazione dell’impianto fotovoltaico su lotti di terreno estensione totale di 1.129.777 mq., parte dei quali (512.836 mq) ricadenti nel territorio di AC con destinazione di PRG agricola e parte (616.941 mq) ricadenti nel territorio di Canicattini Bagni con destinazione prevalentemente agricola ed in misura inferiore a verde pubblico;
-) nel corso del procedimento, sono stati acquisiti i pareri delle Amministrazioni richiamate nel decreto impugnato, tra i quali, in senso contrario, quelli del Comune di Canicattini Bagni del 29.4.2019, del Comune di AC del 3.5.2019 e del Libero Consorzio di AC del 19.3.2019;
-) con il decreto del 16.4.2021 numero 64/GAB, basato sul parere della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) n. 375/2020 reso nella seduta del 19.11.2020 e quivi impugnato, il procedimento di VIA e NC si è concluso positivamente, seppur condizionato all’ottemperanza delle 19 prescrizioni ambientali nelle successive fasi progettuali, esecutive e di esercizio, tutte indicate all’articolo 1 del decreto.
1.1- Degli atti richiamati il Comune ricorrente chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 ED IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 7BIS E 8 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 19, DEL D. LGS. 152/2006 – DEGLI ARTICOLI 1, 2, 3, 14 E SEGUENTI DELLA LEGGE 241/90 COME INTEGRATA E REGEPITA DALLA LEGGE REGIONALE 10/91 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI – VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE - INCOMPETENZA.
Il Comune ricorrente, richiamata la natura del provvedimento di V.I.A. e il tasso di ampia discrezionalità, amministrativa oltre che tecnica, e politicità che lo contraddistingue, deduce carenza di motivazione per non aver l’Assessorato Regionale competente fornito adeguata motivazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche a base della decisione e in relazione all’istruttoria e per essersi l’amministrazione limitata alla mera allegazione del parere della Commissione, soggetto terzo rispetto all’Assessorato, titolare della potestà amministrativa.
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 ED IN PARTICOLARE DEGLI ARTICOLI 25 e 10; DEGLI ARTICOLI 1, 2, 3, 14 E SEGUENTI DELLA LEGGE 241/90 COME INTEGRATA E REGEPITA DALLA LEGGE REGIONALE 10/91 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI PRESUPPOSTI, ISTRUTTORIA CONTRADDITTORIETA’ MANIFESTA – SVIAMENTO.
In estrema sintesi, il Comune resistente:
a) richiama anzitutto le ragioni a base dei pareri negativi forniti in sede istruttoria, nel senso che:
a.1) l’impianto inciderebbe su alcuni tratti di paesaggio percettivo–panoramico e dunque in termini di impatto paesaggistico negativo;
a.2) la morfologia delle aree con carattere tipicamente rurale dell'altopiano degli Iblei ne verrebbe irrimediabilmente compromessa;
a.3) il previsto espianto di circa 1600 piante, di cui solo 500 reimpiantate, contrasterebbe con i principi della “Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea” cui ha aderito il Comune di AC;
a.4) la realizzazione dell’impianto contrasterebbe con la natura dei luoghi e di altri progetti rispettosi della vocazione agricola-turistica-ricettiva–gastronomica e culturale alla base della proposta per la creazione dell’area “Parco Nazionale degli Iblei” di cui all’art. 26 comma 4 septies del d.l. n. 159 del 2007;
a.5) il progetto risulterebbe incompatibile con l’art. 24 del Piano Territoriale Provinciale che esclude la possibilità di realizzare impianti di questa dimensione nelle aree agricole;
a.6) il progetto contrasta con il Piano Energetico Regionale (PEARS) approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 1 del 3.2.2009 e con il decreto dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente 17.5.2006 recante criteri per la realizzazione dei suddetti impianti, dovendo essere utilizzate aree a destinazione e vocazione agricola in via residuale e solo se giudicate degradate, comunque sulla base di studi ed analisi specifiche;
b) deduce la carenza di motivazione in ordine a tali specifici profili, viepiù in sede politica, non essendo stata esternata una motivazione che dia conto delle ragioni per cui si è ritenuto di dover disattendere totalmente i pareri contrari con acritico appiattimento sulle conclusioni tecniche della C.T.S.
III) VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000 N. 353 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 ED IN PARTICOLARE DEGLI ARTICOLI 25 e 10 SOTTO ALTRO PROFILO; DEGLI ARTICOLI 1, 2, 3, 14 E SEGUENTI DELLA LEGGE 241/90 COME INTEGRATA E REGEPITA DALLA LEGGE REGIONALE 10/91 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI PRESUPPOSTI, ISTRUTTORIA
Il Comune ricorrente allega l’irrealizzabilità dell’intervento stante che, per lo meno al 26.2.2019 (data di presentazione dell’istanza all’Assessorato regionale), gran parte del territorio oggetto d’intervento era (come è tuttora) soggetta sia al vincolo decennale sia al vincolo quindicennale di cui all’art.10 L.353/2000 in materia di incendi, che comporterebbe l’immodificabilità della destinazione d’uso delle relative aree, riferibile non solo all’uso come da previsioni di piano ma all’uso concreto dei suoli, in atto costituito da “….tipologia delle colture presenti nei terreni, incolti, in parte dedicati a grano, in parte ricchi di macchia mediterranea, in parte dedicati a pascolo…”.
IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 ED IN PARTICOLARE DEGLI ARTICOLI 25 e 10 SOTTO ALTRO PROFILO – VIOLAZIONE DEL D.M. 10 SETTEMBRE 2010 – VIOLAZIONE DECRETO PRESIDNETE DELLA REGIONE 9 MARZO 2009. VIOLAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1 DEL 3 FEBBRAIO 2009, DI APPROVAZIONE DEL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE SICILIANO (P.E.A.R.S.) – VIOLAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 387/2003 - VIOLAZIONE DEL D.lgs 42/04.
Parte ricorrente:
-) richiama il D.M. 10.9.2010, il cui par. 17.1 demanda alle Regioni la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela ambientale, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti e, in attuazione di ciò –nonché del successivo par. 17.3- prevede che, nelle more dell’emanazione del decreto di assegnazione della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata, le Regioni possono individuare le aree non idonee;
-) osserva che l’art. 10 del PEARS prevede che la localizzazione nelle aree agricole di impianti fotovoltaici presuppone una dichiarazione esplicita dell’Amministrazione circa la compatibilità con “la valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale”;
-) afferma che la localizzazione in area agricola è quindi vietata, tranne nell’ipotesi di puntuale ed esplicita valutazione di compatibilità, nella specie totalmente assente;
-) prosegue nel senso che il PEARS, in corso di aggiornamento per aver già acquisito la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) prevede che impianti a terra si possano realizzare solamente nei terreni agricoli degradati (non più produttivi);
-) soggiunge che, alla luce di quanto ora esposto, sarebbe anche illegittimo il parere della Soprintendenza del 15.1.2020 favorevole con prescrizioni.
2- Con atto depositato il 24.8.2021 si sono costituiti l’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, il Comando del Corpo Forestale, l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di AC, l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di AC, l’Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità e l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, il Ministero della Difesa – Aeronautica Militare Ufficio Territorio e Patrimonio – Marina Militare Comando Marittimo Sicilia – Ufficio Infrastrutture e Demanio Interno, con il patrocinio dell’avvocatura erariale, per resistere al ricorso.
3- Con atto notificato il 27.9.2021 e depositato il 30.9.2021 l’Associazione Italia Nostra APS e la Federazione Provinciale COLDIRETTI di AC hanno spiegato intervento ad adiuvandum .
3.1- Parte interveniente ha affermato sussistere illegittimità dell’atto impugnato per i seguenti motivi:
a) violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9,44 e 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 L. 241/1990; art. 19, commi 3, 3 ter, 3 quater, 4, art. 24, comma 3, 25 comma 3, D. Lgs. 152/2006; Violazione art.24 Norme Tecniche d’Attuazione del Piano Territoriale Provinciale. Eccesso di potere anche per violazione delle Linee Guida D.M. Sviluppo Economico del 10 settembre 1990. Carenza e/o difetto di istruttoria. Erroneità e/o carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di motivazione. Motivazione insufficiente e/o incongrua.
Il progettato coinvolgerebbe aree con carattere tipicamente rurale dell’altopiano degli Iblei con impatto invasivo nella percezione del paesaggio rurale, potendo comportare un aumento della temperatura dell’aria circostante e modificando la conformazione vegetale con alterazione della biodiversità che domina gli Iblei e compromissione dell’identità paesaggistica siciliana, minacciata dalla previsione dell’espianto di 1600 esemplari di ulivi, carrubbi, lentischi, ecc., di cui solo 500 da reimpiantare in situ oltre alla compromissione dei tradizionali muretti a secco.
L’interveniente ribadisce che alcune aree coinvolte dal progetto sono destinate a rientrare nell’ambito del “Parco Nazionale degli Iblei”, istituenda area naturale protetta, relativamente alla quale il mancato perfezionamento del procedimento istitutivo nulla toglie alle caratteristiche endemiche della zona interessata.
Ancora, viene rilevata l’incomprensibilità del superamento, da parte della Soprintendenza, del proprio parere contrario, non risultando congrua la sottrazione a ben 113 ettari di solo 12 ettari di terreno.
Viene altresì dedotto il contrasto con l’obiettivo del contenimento del consumo di suolo, che per la Sicilia è di intensità significativa (6.5%) superiore al 5% e che registra un’intensità maggiore nella zona in cui dovrà sorgere l’impianto.
Ancora, il progetto risulta incompatibile con l’art. 24 del Piano territoriale della Provincia di AC che esclude espressamente la possibilità di realizzare impianti in aree agricole.
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 bis, 8 e 19 del D. Lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 14 e ss. della legge 241/90, come integrata e recepita dalla legge regionale 10/91 e ss. mm. ii. Eccesso di potere. Carenza e/o difetto di istruttoria. Erroneità e/o carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di motivazione. Motivazione insufficiente e/o incongrua.
Deduce l’interveniente [a] il difetto di motivazione, relativamente al quale sviluppa argomentazioni analoghe al primo motivo dell’atto introduttivo del giudizio e [b] il contrasto con il PEARS, oltre che del relativo documento di aggiornamento, che prevede l’utilizzabilità di aree a destinazione e vocazione agricola per gli impianti fotovoltaici solo in via residuale e se giudicate degradate in base a stuti ed analisi specifiche, circostanza non sussistente nella fattispecie.
4- Con atto notificato il 19.4.2022 e depositato il 26.4.2022 il Comune di Canicattini Bagni ha proposto un primo ricorso per motivi aggiunti avverso il decreto n. 37 del 21.1.2022 con cui l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell’Energia ha da ultimo rilasciato l’Autorizzazione Unica (A.U.) richiesta subordinandone l’efficacia alla data di emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) da parte dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente.
4.1- In particolare, rileva il Comune ricorrente che il decreto assessoriale gravato dal ricorso principale funge da provvedimento presupposto al rilascio dell’A.U. quivi gravata essendo espressamente citato tra gli atti in premessa, per cui detta A.U. è viziata per illegittimità derivata per i vizi che affliggono a monte il provvedimento di V.I.A., che quindi vengono ritrascritti.
5- Con atto depositato il 28.9.2022 si è costituita la DO s.r.l. per resistere al ricorso.
6- Con atto notificato il 29.8.2022 e depositato l’1.9.2022 il Comune di Canicattini Bagni ha interposto un secondo ricorso per motivi aggiunti, avverso il decreto n. 139/GAB del 14.6.2022, notificato il 22.6.2022, con il quale l’Assessorato della Regione Siciliana del Territorio ed Ambiente Dipartimento ambiente, all’esito della conferenza di servizi decisoria del 29.10.2021 e proseguita il 5.4.2022, ha adottato la determinazione conclusiva favorevole ed ha rilasciato, ai sensi dell’art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) per l’impianto controverso.
6.1- Il Comune deduce vizi di illegittimità derivata dai provvedimenti presupposti e gravati in via principale e nel primo atto di motivi aggiunti, riscontrandovi i medesimi vizi di cui al ricorso principale.
In particolare, deduce anzitutto i seguenti motivi in via autonoma:
I) VIOLAZIONE DELL’ART. 14-TER DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DGLI ARTICOLI 1, 3 E 7 DELLA LEGGE 241/90 – VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI LEALE COOPERAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, MOTIVAZIONE E CARENZA DI ISTRUTTORIA.
Premesso il mancato raggiungimento dell’unanimità alla base del provvedimento impugnato essendo emersi i pareri negativi del Comune di AC e di Canicattini Bagni, il provvedimento conclusivo è privo di motivazione che tenga conto dei pareri negativi del Comune di AC e del Comune di Canicattini Bagni, come prescritto dall’art. 14- ter della l. n. 241 del 1990 in tema di conferenza dei servizi ma da valere anche con riferimento al provvedimento finale.
II) VIOLAZIONE DELL’ART. 27-BIS DEL D.LGS. N. 152/2006. INCOMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA – VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 1, 3 E 7 DELLA LEGGE 241/90 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI ED ISTRUTTORIA.
Il Comune contesta la carenza dell’autorizzazione sismica del competente ufficio tecnico della Regione Sicilia di cui all’articolo 94 del D.P.R. 380 /2001, necessaria per l’inizio dei lavori, che avrebbe reso necessario addivenire al diniego dell’istanza.
III) Soggiunge il Comune che l’autorizzazione quivi impugnata è viziata per illegittimità derivata per i vizi che affliggono a monte la V.I.A. che vengono di seguito ritrascritti.
7- Con memoria del 28.9.2022 la DO s.r.l. si è costituita con nuovo difensore per resistere ai gravami proposti ex adverso .
8- Con atto depositato il 30.9.2022 l’interveniente ad adiuvandum Italia Nostra APS Onlus ha sostenuto la legittimità dei motivi aggiunti allegando i seguenti vizi:
a) violazione degli artt. 1, 3, 7 e 14 ter L. 241/1990. Violazione dell’obbligo di leale cooperazione. Eccesso di potere per difetto di presupposti, motivazione e carenza di istruttoria.
Viene rilevata la carenza di una specifica motivazione che tenga conto di tutte le posizioni manifestate all’interno della Conferenza dei servizi, in particolare con riferimento ai Comuni (Canicattini Bagni e AC) titolari di interessi di importanza fondamentale che non sono neanche legittimati a proporre opposizione, ex art. 14 quinquies , comma 1, della legge n. 241 del 1990, opposizione dinanzi al Consiglio dei Ministri avverso la determinazione motivata di conclusione della Conferenza.
2) violazione dell’art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006. Incompletezza della documentazione depositata. Violazione degli artt. 1, 3 e 7 della L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di presupposti ed istruttoria
Viene dedotta la carenza dell’autorizzazione sismica del competente ufficio tecnico, mai depositata dalla proponente nonostante le reiterate richieste del Genio civile di AC.
9- Con memoria depositata il 3.10.2022 la controinteressata DO s.r.l. ha dedotto:
-) l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti, ossia il parere favorevole della Soprintendenza e le direttive regionali che disciplinano il procedimento amministrativo, osservando in particolare che:
a) i motivi n. 2, 3 e 4 riguardano essenzialmente profili di natura ambientale/paesaggistica, rispetto ai quali il Comune non vanta specifiche competenze, rientranti nelle prerogative delle Soprintendenze locali e, quindi, dal competente assessorato regionale, avverso il cui parere non viene presentata alcuna specifica censura, con relativo consolidamento e inammissibilità dei motivi;
b) il motivo n. 1 attiene al modus procedendi dell’assessorato e dunque è delineato sulla base del decreto assessorile n. 295/GAB del 28.6.2019, che però non risulta impugnato e dunque non è contestabile;
-) l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva ed interesse del Comune ricorrente alla luce di una considerazione dell’interesse legittimo per il quale l’amministrazione può contestare i provvedimenti di altre amministrazioni laddove lamenti una violazione delle proprie prerogative procedimentali, nella fattispecie inesistenti avendo il Comune potuto fornire il proprio apporto, mentre il merito delle valutazioni di ordine paesaggistico-ambientale sfuggirebbero alle proprie attribuzioni e, comunque sarebbero incontestabili non avendo il Comune ricorrente attivato il procedimento di opposizione di cui all’art. 21 l.r. n. 7/2019 alla Giunta regionale;
-) l’inammissibilità del ricorso e in particolare per le censure attinenti al merito del PAUR in quanto impingenti su valutazioni altamente tecnico-discrezionali, non sostituibili dalle determinazioni del Giudice, da cui difetto di giurisdizione;
-) l’inammissibilità dell’intervento di Italia Nostra Onlus, legittimata ad intervenire nei giudizi di danno ambientale, ben diversi da quelli della fattispecie controversa;
-) l’infondatezza nel merito del ricorso e degli atti di motivi aggiunti.
10- Il 3.10.2022 il Comune ricorrente ha depositato memoria di replica.
11- Alla camera di consiglio del 6.10.2022, con ordinanza n. 523 del 7.10.2022 è stata accolta l’istanza cautelare.
12- Con ordinanza n. 483 del 16.12.2023 il C.G.A.R.S. ha accolto l’appello cautelare e, in riforma dell’ordinanza di prime cure, ha rigettato l’istanza cautelare.
13- Fissata la trattazione del merito all’udienza pubblica del 26.6.2023, sono quindi stati depositati:
-) documenti: il 10.5.2023 dall’interveniente e il 12.5.2023 dalla controinteressata;
-) memorie: il 22.5.2023 dalla controinteressata DO s.r.l., dal Comune ricorrente e dall’interveniente;
-) repliche il 31.5.2023 dall’interveniente e l’1.6.2023 dalla controinteressata.
14- All’udienza pubblica del 22.6.2023, con ordinanza n. 2018 pubblicata il 26.6.2023 è stata disposta verificazione, chiedendo al Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana – Servizio 15 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di AC il rilascio di informazioni circa eventuali eventi incendiari che abbiano potuto colpire le aree interessate dal progetto per “la realizzazione ed esercizio del progetto di un impianto fotovoltaico a terra con tecnologia di inseguimento monoassiale della potenza di 67,421 MWp e delle relative opere per la connessione alla R.T.N.” , specificando che “ Le informazioni richieste dovranno essere rese […] mediante la compilazione di una tabella a 4 colonne, dove per ciascuna particella sia indicato: se un evento incendiario sia mai occorso, ed in caso positivo, in che data; se esistono vincoli decennali ex art. 10, primo comma, della L. n. 353/2000, ed in caso positivo, con indicazione della data del loro inizio e della loro fine; se esistono vincoli quindicennali ex art. 10, primo comma, della L. n. 353/2000, ed in caso positivo, con indicazione della data del loro inizio e della loro fine ” e rinviando la trattazione della controversia ad altra udienza pubblica.
15- In data 12.7.2023 il Comando del Corpo Forestale – Ispettorato ripartimentale delle Foreste di AC depositava relazione in adempimento alla disposta istruttoria, seguita da ulteriore relazione di chiarimento depositata il 7.9.2023.
16- In vista della trattazione del merito sono state depositate:
-) memorie: il 10.10.2024 dall’interveniente, l’11.10.2024 dal Comune ricorrente (che ha altresì richiamato, quanto alle aree percorse da incendio, la sopravvenienza di cui all’art. 5 del d.l. n. 63 del 15.5.2024, convertito dalla l. 12.7.2024 n. 101, recante interventi a tutela del territorio ed in particolare del suolo agricolo in base alla quale non è consentita l’installazione di nuovi impianti in zone agricole) e sempre in pari data dalla controinteressata;
-) repliche: il 18.10.2024 dall’interveniente e il 21.10.2024 dalla controinteressata.
17- All’udienza pubblica di smaltimento dell’11.11.2024, tenuta da remoto, il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
18- Vengono anzitutto delibate le eccezioni di inammissibilità dell’intervento dell’Associazione Italia Nostra e del Comune ricorrente, prospettate dalla controinteressata DO s.r.l.
18.1- Le eccezioni sono infondate.
18.2- Quanto alla legittimazione ad intervenire ad adiuvandum dell’Associazione Italia Nostra, si osserva come, per giurisprudenza oramai risalente “ L'Associazione Italia Nostra, in base alle proprie disposizioni statutarie, è legittimata ad agire in giudizio non solo per la tutela di interessi ambientali in senso stretto, bensì anche per quelli ambientali in senso lato, comprendenti proprio la conservazione e valorizzazione dei beni culturali, dell'ambiente in senso ampio, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti e dei centri storici e della qualità della vita ” (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 18.3.2013, n.259).
Ancor più nel dettaglio, viene osservato che “ L'Associazione Italia Nostra, in ragione delle specifiche previsioni contenute nel suo statuto (artt. 1 e 3), è legittimata ad agire per la salvaguardia degli interessi ambientali non solo in senso stretto (quali gli aspetti fisico - naturalistici di una certa zona o di un certo territorio), ma anche in senso lato, comprendenti la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, dell'ambiente in senso ampio, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti e dei centri storici e della qualità della vita, intesi tutti come beni e valori ideali, idonei a caratterizzare in modo originale, peculiare ed irripetibile un certo ambito geografico e territoriale e pertanto capaci di assicurare ad ogni individuo, che entra in contatto con quell'ambito, una altrettanto originaria e specifica utilità, che non può essere assicurata nello stesso modo da alcun altro ambito ” (Consiglio di Stato sez. V, 22/12/2014, n.6195).
18.3- In sostanza, considerato che l’impianto oggetto di controversia incide sul contesto lato sensu ambientale, anche con riferimento a ripercussioni della flora e della fauna, deve ritenersi ammissibile l’intervento ad adiuvandum dell’Associazione Italia Nostra.
18.4- Per mera completezza non essendo stato il punto toccato da specifica eccezione, quanto alla posizione della Confederazione Regionale Sicilia Coldiretti deve evidenziarsi che, per quanto risultante dalle relative allegazioni e non contestato dalle controparti, la stessa si occupa statutariamente di incentivare l’imprenditorialità in agricoltura e nel settore ittico, ispirandola a principi di eticità con particolare riguardo alla sicurezza alimentare, alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, al lavoro, e al rispetto/benessere degli animali. L’adesione alla Coldiretti implica l’impegno ad un rapporto di corretta e completa informazione, trasparenza e lealtà con il cittadino e il consumatore, ragion per cui non può dubitarsi della sussistenza della legittimazione ad intervenire nel presente giudizio vertente sull’autorizzazione all’installazione di un impianto fotovoltaico in zona agricola.
18.5- Non di meno, corre l’obbligo di precisare, anche alla luce del tenore dell’atto di intervento e delle critiche ivi spiegate, che -alla luce della pacifica giurisprudenza per cui “ Ai sensi dell'art. 28 comma 2 c.p.a. chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire, ma l'interveniente adesivo dipendente non può proporre un'autonoma domanda di tutela giurisdizionale, né nuovi motivi di impugnazione, non potendo ampliare il thema decidendum definito dalle domande azionate dalle parti del giudizio ” (T.A.R. Marche, Sez. I, 25.7.2013, n.592)- le argomentazioni spese dagli intervenienti possono essere tenute in considerazione nei limiti in cui si pongano a sostegno di vizi già delineati e circostanziati da parte ricorrente e non anche autonomi e distinti temi di censura.
18.6- E’ infondata altresì l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del Comune ricorrente, tenuto conto che “ Per regola generale, il Comune, quale ente esponenziale della collettività stanziata sul proprio territorio e portatore in via continuativa degli interessi diffusi radicati sul medesimo, ha legittimazione ad impugnare atti che ivi autorizzano lo svolgimento di attività ” ( ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 9.12.2022, n.16488).
19- Il Collegio ritiene altresì, per ragioni di economia processuale ed espositiva e salvo specifica analisi ove necessario, di sorvolare sulla delibazione delle ulteriori eccezioni di inammissibilità diffusamente formulate dalla controinteressata DO s.r.l. nei propri scritti difensivi, essendo tanto il ricorso principale quanto gli atti di motivi aggiunti infondati nel merito.
20- Viene delibato il ricorso principale, il quale ha ad oggetto, come evidenziato, il decreto dell’Assessore della Regione Siciliana del Territorio ed Ambiente n. 64/GAB del 16.4.2021 recante giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.) integrato dalla Valutazione di Incidenza Ambientale (NC), anch’essa positiva, per l’impianto in argomento.
20.1- Il ricorso è infondato.
20.2- Viene scrutinato il primo motivo.
20.2.1-Il motivo è infondato.
20.2.2- Si premette anzitutto che, per giurisprudenza consolidata, “ La valutazione di impatto ambientale si sostanzia non già in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera programmata, bensì in un giudizio sintetico globale di comparazione tra il sacrificio ambientale imposto e l'utilità socio-economica procurata dall'opera medesima, tenendo conto anche delle alternative possibili e dei riflessi della c.d. opzione zero; essa non è un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo, con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati ” (Consiglio di Stato Sez. IV, 8.4.2024, n.3204).
Ancora, “ La valutazione di impatto ambientale ha principalmente il compito di verificare la compatibilità di un progetto considerando l'equilibrio tra i possibili effetti sull'ambiente e i benefici socio-economici previsti. Questa valutazione non riguarda solo aspetti tecnici, ma coinvolge anche scelte amministrative discrezionali, le quali sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo, a meno che non emergano evidenti elementi di irrazionalità, illogicità o errori di fatto. La valutazione di impatto ambientale, quindi, non è solo un atto tecnico-amministrativo, ma costituisce anche un atto di indirizzo politico-amministrativo relativo al corretto utilizzo del territorio, considerando una serie di interessi pubblici e privati contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesaggistici e di sviluppo economico-sociale) ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4.10.2024, n.7987).
Parimenti quanto alla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), integrata nella V.I.A., si osserva che “ La valutazione di incidenza ambientale, similmente alla valutazione di impatto ambientale, è espressione dell'esercizio di discrezionalità tecnica, oltre che amministrativa, ed è sindacabile da parte del giudice amministrativo soltanto nell'ipotesi in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta dall'Amministrazione in modo inadeguato; tale giudizio, inoltre, può legittimamente avere esito negativo nell'ipotesi in cui l'Amministrazione ritenga, sulla base di una valutazione discrezionale ancorata agli elementi in suo possesso, che nessuna misura di mitigazione o alternativa sia in grado di attenuare in modo soddisfacente le criticità accertate ed evidenziate ” (Consiglio di Stato, sez. IV, 1.3.2024, n.2044).
Quanto poi a profili e limiti del sindacato giurisdizionale del G.A. sulla valutazione di impatto ambientale, si osserva che “ Il sindacato del G.A. sugli atti amministrativi recanti la valutazione di impatto ambientale è necessariamente limitato alla manifesta illogicità e incongruità, al travisamento dei fatti o a macroscopici difetti di istruttoria (come nei casi in cui l' istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato) o quando l' atto sia privo di idonea motivazione ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 6.12.2022, n.16268).
20.2.3- Tanto chiarito, in estrema sintesi il decreto assessorile impugnato richiama:
-) la presentazione della documentazione progettuale e delle integrazioni trasmesse dalla proponente DO s.r.l.;
-) l’iter procedimentale istruttorio;
-) i pareri negativi espressi dal Comune di Canicattini Bagni e dal Comune di AC;
-) il primigenio parere negativo della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di AC, quindi superato in senso favorevole con prescrizioni alla luce della riduzione dell’area occupata concordata con la proponente;
-) la dichiarazione di procedibilità dell’istanza da parte del dipartimento dell’Energia;
-) la corrispondenza intrattenuta tra la proponente e il Genio Civile di AC;
-) il parere negativo del Libero Consorzio Comunale di AC;
-) la comunicazione di non interferenza con gli impianti rilasciata dalla SNAM Rete Gas;
-) il parere favorevole dell’Aeronautica Militare;
-) la nota di “non competenza” dell’Ispettorato Ripartimentale delle foreste di AC;
-) il nulla osta del Comando Marittimo Sicilia quanto agli aspetti demaniali;
-) il parere positivo con suggerimenti del CUTGANA attinente la Grotta del Monello;
-) il parere positivo con prescrizioni del Servizio 3 Aree Naturali protette;
-) il verbale della prima conferenza di servizi interna al P.A.U.R.;
-) i pareri intermedi e le controdeduzioni della proponente in sede di valutazione da parte della Commissione Tecnica Specialistica - C.T.S., nonché il parere finale rilasciato il 19.11.2020 con prescrizioni;
Alla luce di quanto esposto l’Assessore ritiene (art. 1) di concludere con esito favorevole il procedimento di V.I.A. integrata con V.Inc.A., a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni ambientali ivi esposte, precisando (art. 2) che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto il parere tecnico specialistico ambientale reso dalla C.T.S. nella seduta del 19.11.2020.
20.2.4- Quanto, poi, al precitato parere della C.T.S. del 19.11.2020, esso:
-) richiama la documentazione presentata dal proponente nonché gli altri pareri poi menzionati nel provvedimento finale;
-) richiama ed esplicita le osservazioni negative del Comune di Canicattini Bagni e del Comune di AC sull’intervento in questione nonché le controdeduzioni rese dalla ditta proponente;
-) richiama il quadro di riferimento programmatico nel quale si inserisce l’intervento, il quadro di riferimento progettuale con la descrizione dell’intervento, il quadro di riferimento relativo alle diverse matrici ambientali comunque intercettate con l’intervento sviluppando le relative considerazioni in ordine al relativo impatto, la valutazione di incidenza ambientale per essere l’area dell’intervento a distanza apprezzabile da aree sottoposte a tutela naturalistica, il piano di monitoraggio ambientale e, da ultimo, svolge le proprie valutazioni finali soggiungendo che le osservazioni sul progetto presentate dal Comune di Canicattini Bagni, dal Comune di AC e dal Libero Consorzio Comunale di AC si possono ritenere soddisfatte sulla base delle controdeduzioni proposte dal proponente e sulla base degli interventi di riqualificazioni previsti a seguito delle integrazioni da questo presentate;
-) esprime parere favorevole con condizioni ambientali.
20.2.5- In buona sostanza, da quanto ora esposto emerge che:
-) in sede istruttoria, presso la competente tecnico specialistica, sono stati portati i diversi fatti e i diversi interessi, anche dei Comuni –tra cui quello odierno ricorrente- contrari all’intervento e all’esito di ciò si è formulato un parere favorevole che tenesse conto delle posizioni complessivamente prevalenti fornendo altresì delle prescrizioni che, in un’ottica di sintesi, tenesse conto anche di tali interessi e della possibile modalità di un loro soddisfacimento nel contemperamento con gli altri interessi coinvolti, ivi compresi quelli economici dell’imprenditore proponente;
-) l’Assessore competente ha ritenuto di fare proprie, per quanto rientrante nell’ambito delle proprie prerogative, le valutazioni e le conclusioni rese, in sede istruttoria, dalla C.T.S. e trasfonderle nel provvedimento finale, che appunto richiama per relationem gli esiti dell’istruttoria.
20.2.6- In tal modo è da ritenersi che l’Assessorato regionale abbia fornito, appunto mediante richiamo della complessa ed ampia attività istruttoria compendiata nel parere favorevole della C.T.S., adeguata motivazione circa le ragioni per le quali, ad onta dei pareri negativi espressi dai Comuni di AC e di Canicattini Bagni e dal Libero Consorzio, si sia ritenuto di rilasciare un giudizio di compatibilità ambientale nel complesso favorevole e con il rispetto di specifiche prescrizioni.
Peraltro, che la motivazione per relationem si confaccia anche ai procedimenti in materia ambientale è un dato acquisito da tempo in giurisprudenza, per la quale l'adeguatezza della motivazione del provvedimento decisorio reso dall’organo “politico” deve essere valutata non in astratto, ma con diretto ed immediato riferimento alla natura dell'atto e alla corrispondenza fra la determinazione adottata e le acquisizioni istruttorie compiute, essendo ammissibile, con riferimento a tali atti, anche una motivazione "per relationem", in cui le ragioni della scelta operata possono ricavarsi dagli atti della serie procedimentale che hanno preceduto il provvedimento finale e che sono stati dallo stesso richiamati (in termini, Consiglio di Stato, Sez. VI, 18/01/2006, n.129, resa in materia di procedimenti di competenza statale ma i cui principi sono esportabili anche nell’ambito dei procedimenti di competenza regionale).
D’altronde, già in sede istruttoria e proprio alla luce dei pareri dei Comuni di AC e di Canicattini Bagni sono stati svolti gli approfondimenti istruttori, che hanno portato la proponente a svolgere le opportune precisazioni e, ove ritenuto opportuno, a rimodulare il progetto con correttivi, verificate le quali è stato ritenuto di poter superare le criticità frapposte da detti Enti concludendo con parere positivo, peraltro con prescrizioni che tengano conto delle circostanze emergenti in istruttoria. Il complesso di tali circostanze conferma la non sostenibilità della censura di carenza motivazionale ed istruttoria.
20.2.6- In conclusione, non è dato comprendere le ragioni per cui -all’atto di adottare il provvedimento conclusivo- l’Assessore competente avrebbe dovuto sviluppare un ulteriore surplus motivazionale rispetto a quanto già esposto in sede istruttoria e che lo stesso organo decidente ha ritenuto di far proprio recependo il parere della C.T.S.
20.3- Viene quindi scrutinato il secondo motivo.
20.3.1- Il motivo è nel complesso infondato.
20.3.2- Quanto al profilo sub b) (v. § 1.1), esso è sovrapponibile al primo motivo di ricorso e va rigettato per le ragioni ivi esposte.
20.3.3- Quanto al profilo sub a) si osserva che le censure del Comune ricorrente, riprese anche dagli intervenienti, sono riconducibili:
i) al significativo impatto paesaggistico-territoriale negativo in termini visivo-percettivi e per l’impatto sulla macchia mediterranea;
ii) all’incompatibilità con l’art. 24 del Piano Territoriale Provinciale di AC;
iii) all’incompatibilità con il PEARS, ancora più marcato quanto all’aggiornamento in itinere.
20.3.4- Sulle doglianze ascrivibili a detto profilo sub a) la doglianza è complessivamente infondata per le ragioni ora esposte.
20.3.4.1- In primo luogo, che in ordine alla compatibilità e all’impatto paesaggistico si è sviluppato, in sede istruttoria, un percorso dialettico tra il proponente, la Soprintendenza per i Beni culturali e Ambientali e la C.T.S., nel senso che la Soprintendenza aveva dapprima rilasciato parere negativo che, a seguito dei chiarimenti e delle progettuali proposte dalla ricorrente, aveva ritenuto superate le criticità già evidenziate fornendo parere favorevole, peraltro neanche impugnato dal ricorrente, con specifiche prescrizioni.
20.3.4.2- Nel dettaglio, infatti, la proponente aveva per un verso rilevato che le mitigazioni previste avrebbero attenuato sensibilmente la visibilità e comunque non interessava da vicino aree tutelate, mentre, quanto alla morfologia dei luoghi, è stata evidenziata dalla proponente la non modificabilità prevedendo il progetto di lasciare inerbito e allo stato naturale il terreno sia tra i pannelli sia al di sotto e osservando, alla base di studi scientifici, la non sostenibilità del profilo dell’improprio incremento di temperatura con nocumento delle componenti ambientali.
Parimenti è a dirsi quanto alla valorizzazione della macchia mediterranea, cui attiene la questione dell’espianto di piante e alberi (che la proponente precisa non sostanziarsi in abbattimento ma di riposizionamento nelle fasce perimetrali congiuntamente ad altri elementi vegetali, con funzione anche di schermatura.
20.3.4.3- Come già osservato, dette precisazioni sono state ritenute satisfattive dalla Soprintendenza e peraltro si trasfondono in opportune prescrizioni apposte dalla C.T.S. relativamente alla fase esecutiva (cfr.. le condizioni ambientali nn. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, tutte attinenti proprio alle criticità evidenziate dal Comune ricorrente e dagli intervenienti).
20.3.4.4- Tanto chiarito, non è dunque irragionevole, a fronte del parere favorevole rilasciato proprio dal plesso dell’amministrazione al quale, nel sistema di organizzazione delle competenze delineato dalla legge statale sono attribuite le competenze in materia di tutela del paesaggio (sul punto, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 6.2.2009, n.1158), l’operato dell’Assessorato che ha ritenuto detta posizione, per la quale l’opera non avrebbe arrecato un significativo pregiudizio al contesto paesaggistico-territoriale, peraltro in area non gravata da vincoli paesaggistici, prevalente rispetto al diverso avviso dei Comuni d AC e di Canicattini Bagni.
Solo per completezza, quanto alla dedotta incompatibilità con l’aspetto percettivo-visivo esistente, è da osservare come l’evoluzione giurisprudenziale sia nel senso che la legislazione vigente qualifica tali impianti come opera di pubblica utilità e li incentiva per ragioni di difesa dell'ambiente, ragion per cui la presenza di impianti fotovoltaici non deve essere considerata come un fattore di disturbo visivo, ma come un'evoluzione accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 20.4.2023, n.214).
20.3.4.5- Parimenti è a dirsi in ordine all’estensione dell’area di intervento, peraltro ridotta a seguito di prospettazione di parere negativo e ritenuta quindi compatibile dalle autorità preposta, aspetti, quelli ora evidenziati, rispetto ai quali le argomentazioni spese dal Comune ricorrente –ma anche dell’interveniente ad adiuvandum- impingono nelle valutazioni di merito, anche in ordine alla non satisfattività delle prescrizioni, non consentite in sede di contenzioso di legittimità.
20.3.5- Parimenti priva di reale pregnanza è la dedotta incompatibilità con gli strumenti pianificatori (PEARS e Piano Territoriale Provinciale di AC), che, a detta di parte ricorrente, avrebbe dovuto ostare alla valutazione favorevole, per le ragioni di seguito esposte.
20.3.5.1- In primo luogo, è fondata l’eccezione della controinteressata di genericità della doglianza, non avendo la ricorrente prodotto i relativi documenti pianificatori a conforto delle proprie doglianze.
20.3.5.2- In ogni caso, sul punto può soggiungersi -come peraltro eccepito dalle amministrazioni resistenti come dalla controinteressata- che i Comuni (ma anche le Province) non hanno alcuna competenza in materia paesaggistica e/o nella localizzazione degli impianti FER, peraltro urbanisticamente compatibili ex lege con tutte le aree in base alla disposizione di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003.
Sul punto, si richiama la giurisprudenza amministrativa e costituzionale –anche segnalata dalla controinteressata- a mente della quale “ nel sistema normativo delineato dal legislatore nazionale in attuazione della Direttiva Europea 2001/77/CE, il quale a sua volta va raccordato alla cornice costituzionale (cfr. art. 117 Cost. anche per l’obbligo di conformarsi ai vincoli eurounitari ed internazionali), come interpretato da plurime decisioni della Corte Costituzionale (cfr. ex multis Corte Cost. 30 gennaio 2014, n. 13), non è previsto alcun potere normativo comunale in materia di localizzazione degli impianti fotovoltaici, tale da sottrarre determinate zone del territorio comunale da tale utilizzazione o da prescrivere vincoli in materia di distanze, sia pure formalmente nell’esercizio del potere di pianificazione urbanistica ” (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 215/2018; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sent. n. 771/2018, Corte Cost., sentenze nn. 119/2010 e n. 168/2010).
L’assenza di competenza specifica, si soggiunge, vale anche quanto alle ipotesi in cui si limiti in via generale la localizzazione alle sole zone agricole degradate, come desumibile dagli arresti giurisprudenziali richiamati dalla controinteressata per cui “[u]lteriore principio fondamentale della materia in esame – oltre alla compatibilità degli impianti con le zone “classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici” – è quindi quello della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, con conseguente limitazione della potestà regionale alla sola individuazione di specifici siti non idonei ” (Cons. St., sent. n. 2983/2021).
20.3.5.3- Quanto ora esposto deve essere altresì integrato dalla considerazione che la controinteressata ha richiamato il decreto presidenziale n. 48/2012 laddove stabilisce la “ immediata applicazione nel territorio della Regione siciliana delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 ” a modifica del PEARS approvato nel 2009 con l’intento di consentire il “ raggiungimento degli obiettivi nazionali derivanti dall’applicazione della direttiva 2009/28/CE ”, con deduzione su cui non è stata formulata alcuna specifica contestazione ex adverso nelle difese successive.
20.3.5.4- In sostanza -sviluppando considerazioni valevoli anche quanto al quarto motivo di ricorso- non emerge che la Regione Siciliana -nell’esercizio delle attribuzioni peraltro previste dal legislatore all’art. 12 del d.lgs. n. 287/2003- abbia individuato aree o specifiche zone non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici e, per quanto di interesse nell’odierna controversia, sussista una preclusione -apposta da parte dell’ente titolare delle relative competenze- all’installazione di impianti fotovoltaici nelle aree oggetto del progetto, ragion per cui non è nella sostanza censurabile in termini di illegittimità la dedotta compatibilità dell’impianto in termini di pianificazione.
20.3.5.5- D’altronde, che sia infondato il rilievo di parte ricorrente sull’incompatibilità del progetto con zone agricole salvo che non siano degradate emerge dalla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. sentenza n. 739 del 7.3.2023) a mente della quale:
-) nella materia in esame, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nel d.lgs. 387/2003 costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti (cfr., ex plurimis, Corte Costituzionale, sentenze n. 216/2022 e n. 106/ 2020). In particolare, il sistema delineato nell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 è espressivo di una norma fondamentale di principio nella materia “energia”, vincolante anche per le Regioni a statuto speciale e, nel contempo, costituisce un punto di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili (Corte Cost. n. 121/2022; n. 177/2021; n. 106/2020; n 86/2019);
-) ai sensi dell’art. 12 comma 7° del D.lgs. 387/2003, gli impianti fotovoltaici “possono” essere realizzati anche in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici, purché nell’ubicazione si tenga conto delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità, del paesaggio e del patrimonio culturale;
-) l’all.3, par. 17 del DM 10 settembre 2010 recante i criteri per l'individuazione di aree non idonee stabilisce che “ ai sensi dell'articolo 12, comma 7, le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei ”;
-) l'art. 16 delle linee guida nazionali (che trovano applicazione della Regione Siciliana secondo quanto previsto dall’art. 1 del D. pres. n. 48/2012, cfr. TAR Sicilia-Palermo, Sez. III, 2 febbraio 2023, n. 299) contiene un riferimento alle “aree degradate” (agricole e non) quale elemento di valutazione positiva dei progetti, e non quale necessario presupposto per la realizzazione dell’impianto in zona agricola, come sostenuto dalla ricorrente nel motivo di ricorso (ove afferma che “il quadro normativo e regolatorio indicato impedisce di localizzare impianti fotovoltaici, a maggior ragione se di notevoli dimensioni, all'interno di aree agricole, a meno che non siano aree degradate);
-) deve essere, pertanto, esclusa la sussistenza di alcun generale divieto di ubicazione degli impianti in zona a vocazione agricola, risultando necessaria solo la motivata valutazione circa la compatibilità del progetto con i criteri delle linee guida che, nel caso in esame, richiamato quanto già osservato, in ordine alla natura e alle caratteristiche del terreno oggetto dell’impianto, risulta essere stata compiutamente eseguita dall’amministrazione.
20.3.5.6- Né possono all’evidenza fungere da ostacolo all’impianto le sopravvenienze ancora in itinere e dunque non ancora perfezionatesi costituite, nella specie, dalla proposta di aggiornamento del PEARS, ancora in itinere nel momento dell’adozione del provvedimento impugnato, ovvero l’istituendo Parco Nazionale degli Iblei, non sussistendo –né essendo stati evidenziati dai ricorrenti- previsioni legislative a mente delle quali la sussistenza delle suddette attività, quantunque in itinere, osti in termini di salvaguardia all’installazione delle categoria di impianti tra i quali è annoverabile l’impianto controverso.
20.3.5.7- In ogni caso, anche dal punto di vista sostanziale vale rammentare che le conclusioni rassegnate dalla C.T.S. per cui “ la realizzazione del progetto non comporterà incidenza negativa sui limitrofi siti natura 2000 considerando le misure di mitigazione proposte e le ulteriori condizioni ambientale del presente parere” nonché la prescrizione n. 10 apposta dalla C.T.S. nel senso che “ il progetto deve prevedere la rinaturazione di tutta l’area interessata dall’impianto. Il piano di recupero ambientale dovrà essere integrato con un puntuale cronoprogramma e con un piano di manutenzione delle aree verdi ” fanno inferire la sussistenza di un approfondimento concluso con un bilanciamento tra le diverse esigenze contrapposte, incensurabile in questa sede.
20.4- Viene scrutinato il terzo motivo.
20.4.1- Il motivo è infondato.
20.4.2- A prescindere dalle originarie certificazioni rilasciate dai Comuni in sede procedimentale, dalla verificazione disposta dal Collegio –resa alla luce delle deliberazioni giuntali dei Comuni di Canicattini Bagni e di AC trasmesse aventi ad oggetto l’aggiornamento dei rispettivi catasti delle aree percorse da incendio- della cui attendibilità il Collegio non ha alcuna ragione di dubitare emerge quanto segue:
a) quanto al Comune di Canicattini, nelle particelle n. 11, 15 e 26 del foglio di mappa n. 98 non sussiste alcun vincolo decennale o alcun vincolo quindicennale ai sensi dell’art. 10 della legge n. 253 del 2000, con la precisazione che relativamente a parte della particella n. 26 vi sono stati incendi registrati il 23.7.2010 e il 14.7.2020;
b) quanto al Comune di AC: i) su parte (il 66%) della particella n. 129 sono stati registrati incendi il 23.7.2010 e il 14.7.2011 e la stessa, giusta deliberazione giuntale n. 281 del 19.7.2011 di aggiornamento del Catasto aree percorse da incendio, non risulta gravata da vincolo decennale ma da vincolo quindicennale; ii) per le particelle n. 154, 278 e 280 del medesimo foglio di mappa non sono stati registrati detti vincoli, con la precisazione che le particelle sono state interessate da incendi il 14.7.2011 e le particelle n. 154 e 278 da incendio il 23.7.2010.
20.4.3- In sostanza, da quanto ora esposto emerge anzitutto l’assenza di alcun vincolo decennale su alcuna particella interessata dall’impianto.
20.4.4- Quanto al vincolo quindicennale, apposto su parte della particella n. 129 del foglio n. 98 del Comune di AC (ma, si soggiunge, analoghe considerazioni varrebbero anche laddove -a tutto concedere- fosse riscontrabile un vincolo discendente dagli incendi verificatisi sulle porzioni di altre particelle, circostanza su cui si può peraltro dubitare in assenza di un provvedimento comunale di aggiornamento del catasto alla luce delle circostanze fattuali) risultano convincenti le argomentazioni della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, peraltro richiamata dalla controinteressata, a mente delle quali deve ritenersi -anche alla luce del favor manifestato dal legislatore per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e considerata la questione dell’incompatibilità in un’ottica concreta e sostanziale, di per sé non incompatibile la realizzazione di tali impianti, peraltro ab imis compatibili con la loro astratta collocazione, peraltro, si soggiunge, in zona agricola.
Richiamando infatti quanto osservato di recente dal Consiglio di Stato, emerge che:
-) “ Il Collegio, infatti, è dell’avviso che debba prevalere una interpretazione della disposizione secondo il canone della interpretazione teleologica-finalistica propugnata dall’appellata ed accolta dal T.a.r., valorizzando la ratio del divieto di legge, in una fattispecie peraltro caratterizzata da un chiaro favor legislativo per la realizzazione di impianti di energia alternativa. Poiché infatti la realizzazione dell’impianto era astrattamente compatibile, ai sensi dell’art. 12, comma 7, del d. lgs. n. 387 del 2001, con la destinazione agricola del sito prescelto, già prima che si verificasse l’incendio, alla domanda di autorizzazione non può riconnettersi alcuna finalità fraudolenta, non potendo riferirsi l’incendio ad alcuna volontà di modificare lo stato dei luoghi al fine di rendere possibile una edificazione prima non consentita. La previsione ex lege di astratta compatibilità di questa tipologia di impianti con la destinazione agricola, ai sensi dell’art. 12, comma 7, del d. lgs. 387 del 2003, si ricollega alla medesima ratio derogatoria propria della disposizione di legge in esame, sebbene da questa letteralmente riferita alla necessità della previsione di uno specifico intervento, prima del verificarsi dell’incendio, da parte degli strumenti urbanistici vigenti a quella data. Diversamente opinando, poiché la realizzazione di siffatta tipologia di impianti, in ragione della loro natura privata, giammai potrebbe essere prevista dagli strumenti urbanistici vigenti al momento dell’incendio, una tale deroga non potrebbe mai operare per la realizzazione di tali impianti, in un momento in cui invece vi è un dichiarato favor legislativo, di sistema (in quanto presente nelle fonti del diritto internazionale, in quelle della UE, e in quelle nazionali), per la loro realizzazione. E ciò anche in ragione del fatto che poiché gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono ex lege sempre astrattamente localizzabili anche nelle zone classificate come agricole, non v’è ragione di pretendere una loro previsione espressa negli strumenti urbanistici, il che condurrebbe paradossalmente a rendere inoperante l’eccezione al divieto, in fattispecie in cui ricorre la medesima ratio derogatoria. Del resto appare anche illogico, oltre che sproporzionato, applicare il divieto in questione alla realizzazione di impianti di pubblica utilità in ipotesi in cui l’effetto preclusivo è sostanzialmente privo di una giustificazione, trattandosi di un intervento astrattamente ammissibile già prima dell’incendio (…) ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 29.12.2023, n. 11320);
-) “ […] la legge 353 del 2000, che prevede il divieto di utilizzare a scopo edificatorio aree che siano state percorse, all’articolo 10, primo comma, secondo periodo prevede che “è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente” per cui il divieto di mutamento di destinazione previsto dal primo periodo della disposizione non è assoluto e non ha riguardo alla tipologia id impianti per cui è causa. […] Sotto il profilo della destinazione urbanistica, non vi è dubbio che, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 387 del 2003, le opere “… per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”. Inoltre, l’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 prevede espressamente che “gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici” ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 5.2.2024 n. 1170).
20.4.5- In sostanza, l’evoluzione della giurisprudenza amministrativa consente di ritenere superati, ad avviso del Collegio, i richiami di parte ricorrente e dell’interveniente alla più risalente giurisprudenza della Cassazione penale e dunque autorizza l’affermazione per cui la sussistenza del vincolo quindicennale non è ostativa alla realizzazione del progetto controverso.
20.4.6- Le argomentazioni ora esposte possono essere corroborate dalle argomentazioni –magari non dirimenti ove autonomamente considerate ma utili in un’ottica complessiva- per cui l’eventuale criticità riguarda una limitata parte dell’impianto e attiene ad un vincolo di fatto destinato a cadere nell’arco di circa poco più di un anno e mezzo, a fronte della tempistica dell’intervento e dell’investimento.
20.4.7- Per completezza di analisi, è privo di fondatezza il profilo di doglianza in ordine al difetto di istruttoria.
I Comuni di Canicattini Bagni e di AC, nel proprio parere, hanno segnalato alla C.T.S. la sussistenza su particelle del Comune di AC del vincolo decennale a motivo di pregresso incendio con invito ad effettuare ulteriori approfondimenti istruttori.
Detti approfondimenti non sono mancati, avendo la C.T.S. chiesto alla proponente di controdedurre in merito, come da questa poi effettuato in sede di controdeduzioni (v. punto 14 delle controdeduzioni, pagg. 14-15 del parere della C.T.S.), ritenute nel complesso soddisfacenti dall’Amministrazione.
20.4.8- Sempre per completezza, a nulla giova il richiamo al d.l. n. 63/2024, di cui alla memoria conclusiva di parte ricorrente, costituendo esso una sopravvenienza non utile a costituire un parametro di legittimità dei provvedimenti controversi, tenuto conto che il comma 2 del medesimo articolo fa salvezza (non solo delle ipotesi in cui sia stato rilasciato il titolo ma anche) delle ipotesi in cui sia stata avviata almeno una delle procedure finalizzate ad ottenere i relativi titoli per la costruzione e di gestione degli impianti.
20.5- Viene infine scrutinato il quarto motivo.
20.5.1- Il motivo, con il quale si contesta l’incompatibilità dell’intervento con il PEARS può ritenersi inammissibile per genericità, come eccepito dalla controinteressata, non essendo stato depositato agli atti il documento a comprova di quanto allegato.
20.5.2- Ma anche in disparte tale aspetto, la doglianza è comunque priva di reale fondatezza per le considerazioni già esposte con riferimento al secondo motivo di ricorso, alle quali si rinvia per economia espositiva (v. § 20.3.5 ss,).
20.5.3- Quanto agli aggiornamenti del suddetto documento programmatorio, essi, in quanto in itinere, non possono costituire all’evidenza parametro di legittimità.
20.5.4- A ciò si aggiunge che la doglianza attinente l’illegittimità del parere della soprintendenza del 15.1.2020 è di per sé inammissibile non essendo stato impugnato detto provvedimento.
20.6- In conclusione, il ricorso principale è infondato.
21- Viene quindi scrutinato il primo atto di motivi aggiunti.
21.1- Il ricorso è di per sé unicamente incentrato sulla dedotta illegittimità derivata dell’Autorizzazione Unica rilasciata in favore della DO s.r.l. dalla V.I.A. gravata in prime cure, come si evince anche dal fatto che esso si limita a riproporre le censure spiegate avverso tale ultimo provvedimento.
21.2- Consegue da ciò che le conclusioni rassegnate con riferimento al ricorso principale si ripercuotono anche sull’atto di motivi aggiunti, che va pertanto rigettato.
22- Viene infine scrutinato il secondo atto di motivo aggiunti.
22.1- Il ricorso è infondato.
22.2- Per quanto concerne la dedotta illegittimità derivata, valgono le medesime considerazioni già esposte in riferimento al primo atto di motivi aggiunti, ragion per cui i profili di doglianza sono privi di alcuna rilevanza.
22.3- Rimangono quindi da scrutinare i due motivi residui, formulati in via autonoma, principiando dal primo.
22.3.1- Il motivo è infondato.
22.3.2- L’Assessore regionale, nel provvedimento autorizzativo impugnato:
-) richiama l’attività istruttoria già svolta nonché il contenuto dei verbali della prima conferenza di servizi istruttoria del 31.3.2020, i pareri/nulla osta quindi intervenuto, il parere istruttorio della C.T.S. del 19.11.2020 in materia di V.I.A. e il successivo decreto assessorile di V.I.A. integrata da V.Inc.A. (gravato da ricorso principale), il verbale della conferenza di servizi conclusiva del 29.10.2021 con gli ulteriori pareri/nulla osta/atti di assenso acquisiti e quelli acquisiti successivamente agli stessi, il verbale della conferenza di servizi conclusiva del 29.10.2021 e gli ulteriori pareri/nulla osta/atti di assenso acquisiti nonché la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi favorevole al rilascio, adottata sulla base delle posizioni prevalenti degli enti/amministrazioni ivi partecipanti, la cui efficacia è stata sospesa per il periodo utile all’esperimento dei rimedi di cui all’art. 21 della l.r. n. 7/2019 in materia di dissenso qualificato, l’ulteriore autorizzazione idraulica unica rilasciata dalla competente Autorità di Bacino:
-) dà atto che le amministrazioni che hanno espresso pareri negativi qualificati non hanno proposto opposizione alla Giunta regionale ai sensi dell’art. 21 della l.r. n. 7/2019;
-) ritiene che, per quanto esposto, di rilasciare il provvedimento richiesto sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti ai lavori della Conferenza di servizi conclusiva del 29.10.2021 e del 5.4.2022 tramite i rispettivi rappresentanti.
22.3.3- A sua volta, nella seduta conclusiva della conferenza di servizi del 5.4.2022 l’Amministrazione:
-) ha dato conto delle attività allo stato svolte, dei documenti acquisiti, delle integrazioni pervenute nonché dei pareri acquisiti;
-) rileva che, in riepilogo dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto, rilasciati in Conferenza ai sensi dell’art. 27-bis d.lgs. n. 152 del 2006, si ha: [a] parere favorevole della Soprintendenza, [b] parere non ostativo dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di AC (in parte si declina per difetto di competenza, in parte nulla-osta condizionato), [c] giudizio positivo con prescrizioni in materia di compatibilità ambientale integrato da V.Inc.A., [d] autorizzazione unica del Dipartimento regionale dell’Energia ai sensi dell’art. 12 comma 3 d.lgs. n. 387/2003, [e] parere favorevole dell’Autorità di Bacino, oltre a [f] nota della SNAM di non interferenza, [g] parere favorevole dell’Aeronautica Militare, [g] nulla osta del Comando Marittimo Sicilia quanto agli aspetti demaniali, [j] parere favorevole del Cutgana su valutazione di incidenza relativa alla ZSC “Grotta Monello”, [k] nulla osta del Dipartimento Regionale dell’Energia – Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia; soggiunge che veniva considerato acquisito l’assenso senza condizione degli enti/amministrazioni non partecipanti ovvero che abbiano espresso dissenso non motivato o riferito a questioni estranee alla conferenza;
-) ha ritento, sulla base dei precitati titoli abilitativi e delle posizioni prevalenti, di concludere favorevolmente la conferenza di servizi;
-) ha soggiunto che, ai sensi dell’art. 20 comma 3 della l.r. n. 7/2019 l’efficacia della determinazione, in presenza di pareri negativi qualificati, ai sensi dell’art. 21 della l.r. n. 7/2019 espressi dalle amministrazioni sopra richiamate.
22.3.4- Orbene, il provvedimento conclusivo è motivato sulla base del recepimento dell’esito della conferenza di servizi, adottato alla luce delle posizioni prevalenti delle amministrazioni partecipanti (rispetto alle quali, si ribadisce, sono risultati dissenzienti unicamente il Comune di Canicattini Bagni, il Comune di AC e il Libero Consorzio Comunale di AC), ragion per cui esso è da ritenersi sufficientemente motivato anche per relationem , la quale, come già osservato con riferimento al primo motivo del ricorso principale, costituisce valida motivazione del provvedimento amministrativo, mediante il richiamo ai pareri intervenuti e alle risultanze della Conferenza di servizi.
22.3.5- Quanto, poi, alla motivazione in sede conferenziale, le doglianze di parte ricorrente si richiama la giurisprudenza per cui “ È legittima la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi volta all'adozione di un Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (p.a.u.r.) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in cui l'apparato motivazionale non espliciti espressamente le ragioni che hanno spinto al superamento del parere contrario del Comune, poiché laddove questa recepisca le risultanze della Conferenza e le posizioni prevalenti, l'onere di motivazione ben può dirsi soddisfatto per relationem, mediante il semplice richiamo ai verbali della Conferenza stessa ovvero ai pareri resi dalle Amministrazioni partecipanti ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 16/01/2024, n.800, la quale precisa che “ la giurisprudenza prevalente ritiene che tale determinazione sia assoggettata ad un obbligo di autonoma e specifica motivazione solo nell'ipotesi in cui disattenda in tutto o in parte le risultanze della conferenza di servizi e le posizioni prevalenti emerse in quella sede; di converso, laddove, la determinazione recepisca le risultanze della conferenza, l'onere di motivazione ben può dirsi soddisfatto per relationem, mediante il semplice richiamo ai verbali della conferenza stessa ovvero ai pareri resi dalle amministrazioni partecipanti (ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 16 settembre 2020, n. 9588; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 5 febbraio 2021, n. 123 ”).
22.3.6- In conclusione, alla luce della giurisprudenza ora riscontrata, il provvedimento impugnato –ma anche la determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di servizi- sfuggono alle censure di difetto motivazionale prospettate da parte ricorrente, essendo chiaramente evincibili le ragioni che hanno portato ad assumere una determinazione conforme alle posizioni prevalenti e che, si soggiunge, ben possono ricondursi a quanto già osservato con riferimento alle doglianze del ricorso principale, nel senso che le obiezioni prospettate dal Comune ricorrente, che attengono alle stesse criticità già evidenziate in materia di V.I.A., sarebbero state superabili per via delle modificazioni progettuali elaborate dalla proponente, nonché delle prescrizioni apposte dall’amministrazione regionale e dagli enti compulsati nell’ambito dei rispettivi atti di assenso e, in tale ottica, non risultavano esiziali all’autorizzabilità dell’impianto.
22.4- Viene da ultimo scrutinato il secondo motivo.
22.4.1- Il motivo è infondato.
22.4.2- L’art. 94 del D.P.R. 380/2001 dispone che nelle località sismiche non si possano iniziare i lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione.
22.4.3- Come pertanto ammesso dagli stessi ricorrenti, l’inizio di realizzazione del progetto, quantunque autorizzato con PAUR resta subordinato al rilascio dell’autorizzazione sismica ove necessaria, che dunque attiene alla fase esecutiva e non alla legittimità del provvedimento autorizzativo unico.
22.4.4- Peraltro, in sede di conferenza conclusiva il rappresentante del Genio Civile aveva fissato il termine di 90 giorni quale tempo utile per l’ottenimento dell’autorizzazione sismica ex art. 94 del D.P.R. 380/2001, a valle del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale da parte dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, fermo restando l’obbligo del deposito nel portale “sismica” della documentazione necessaria più volte richiamata.
22.4.5- Per completezza, dalle allegazioni presentate dalla controinteressata DO s.r.l. risulta che l’autorizzazione sismica sia stata richiesta dal proponente in data 13.9.2022 (e dunque entro 90 giorni dal rilascio del P.A.U.R.) e quindi è stata ottenuta, con prescrizioni, il 13.1.2023 (all. 002 alla produzione della controinteressata dell’1.6.2023).
22.5- In conclusione, il ricorso è infondato.
23- Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all’esame del Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito da giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
24- La complessità e le circostanze della controversia giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-) ammette l’intervento in giudizio di Italia Nostra APS Onlus e della Federazione Provinciale Coldiretti AC;
-) rigetta il ricorso principale;
-) rigetta il primo atto di motivi aggiunti;
-) rigetta il secondo atto di motivi aggiunti.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico Gaglioti | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO