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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/03/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio il giudice ha dato lettura della sentenza in assenza delle parti.
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2016 in data 19 aprile 2016 al numero 4012 avente per oggetto una controversia in tema di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura stesa in calce Parte_1
all'atto di citazione, dall'avv. Mariagrazia Libardi e, in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 6 novembre 2023,
dall'avv. Domenico Sica ed elettivamente domiciliata in Vallo della Lucania
alla piazza Vittorio Emanuele n. 32;
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Portanova in CP
forza di procura alle liti stesa a margine della comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato in Salerno alla via Francesco Conforti n.
11;
1 CONVENUTO
NONCHÉ
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Annabella Bianchi in virtù di procura stesa in calce alla copia notificata dell'atto di citazione notificato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Velia Caprino in Battipaglia alla via Ionio 23/B;
CONVENUTA
NOCHÉ ANCORA
, rappresentata e difesa, giusta procura stesa Controparte_3
in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli avv. ti Guido Foglia,
Maria Assunta Iuorio e Valeria Cuomo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Nocera Inferiore (Salerno), via Roma 25;
CHIAMATA IN CAUSA
Decisa all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti nel corso dell'udienza del 19 marzo
2025 integralmente richiamate in questa sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8 aprile e 24 aprile 2016
ha convenuto in giudizio e l' Parte_1 CP [...]
” (d'ora innanzi pere Controparte_4
brevità solo l' per ottenerne la condanna solidale al risarcimento del CP_2
danno patito in conseguenza dell'inadeguato contegno professionale del professionista nella cura delle verruche presenti su entrambe le mani.
In particolare, l'attrice ha censurato: a) l'imperito contegno chirurgico del medico il quale aveva asportato - nel corso dell'intervento CP
2 eseguito in data 5 novembre 2012 presso la ridetta Azienda ospedaliera -
abbondante tessuto cutaneo, compiendo incisioni così significative da intaccare le ossa e i tendini di alcune dita della mano sinistra, provocando l'insorgenza di un focolaio infettivo (si veda la terza pagina dell'atto di citazione); b) il non corretto approccio terapeutico, caratterizzato dalla precipitosa scelta di eseguire il riferito intervento chirurgico, omettendo la preventiva realizzazione di un tentativo di cura farmacologica (si veda la quinta pagina dell'atto di citazione).
ha altresì riferito che, a causa dell'infezione, era stata Parte_1
costretta al ricovero presso la clinica specializzata di Peschiera del Garda, ove era stata sottoposta a un ulteriore intervento chirurgico ricostruttivo della mano sinistra, nonché a ulteriori terapie farmacologiche per l'eliminazione delle verruche, ancora presenti sulla cute d entrambe le mani.
Infine, l'attrice ha rappresentato che, nonostante l'esito positivo dell'ultimo intervento, non aveva recuperato la funzionalità della mano sinistra, che,
peraltro, aveva subito anche una compromissione estetica in ragione della formazione di un'estesa cicatrice all'attaccatura del polso, dal quale era stato prelevato tessuto da innestare per la ricostruzione del dito.
Sulla scorta di siffatte premesse, , evocando la responsabilità Parte_1
da inadempimento delle obbligazioni gravanti sul sanitario e sull'Azienda
ospedaliera, ha chiesto il ristoro dei danni patiti, evidenziando il patimento di un danno biologico e morale, deducendo la ripercussione dell'evento lesivo nella propria vita di relazione (punti “L” ed “M” del libello introduttivo del giudizio).
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata il 28
giugno 2016, ha accettato il contraddittorio, eccependo CP
3 l'improcedibilità della domanda in ragione del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e l'infondatezza degli assunti attorei.
Il convenuto ha, poi, chiesto di essere autorizzato all'evocazione in giudizio di
(d'ora innanzi per brevità solo Controparte_5
l'Assicuratore), al fine di essere tenuto indenne dal peso economico di un'eventuale statuizione di condanna resa nei suoi confronti.
Anche l' dal canto suo, si è costituita tempestivamente il 28 giugno CP_2
2016, evidenziando, innanzitutto, la necessità della prova degli elementi costituitivi della fattispecie di responsabilità invocata, con precipuo riferimento: a) al nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e il contegno terapeutico assunto dal professionista (si vedano la quarta e la quinta pagina della comparsa di costituzione e risposta); b) al profilo della colpa professionale;
c) alla determinazione dei danni rappresentati.
Ancora, l' ha eccepito l'inesistenza dell'invocato rapporto di spedalità CP_2
con l'attrice, sottoposta a intervento chirurgico all'interno della struttura in violazione delle regole normative poste a governo della fruizione delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale (alla sesta pagina della comparsa di costituzione si legge quanto segue: “Il dott. , infatti, CP
ha tenuto un comportamento estrema-mente grave, illecito, del tutto contrario
al codice disciplinare e alle vigenti normative e non ha rispettato altresì le
norme che disciplinano l'accesso dei pazienti alle strutture del SSN.
Questi, si presume, ha provveduto a favorire l'accesso diretto della paziente
all'A.O.U evitando le procedure ed in canali che di norma lo regolano, non ha
provveduto ad effettuare una prenotazione di visita ambulatoriale o di DH o
di ricovero, come di prassi, e sempre il professionista, si presume, ha portato
la paziente in sala operatoria ponendo in essere un intervento chirurgico senza
4 aprire una cartella clinica e senza provvede-re alla sottoscrizione del regolare
consenso informato all'intervento”).
In definitiva, l' ha preteso: 1) il rigetto della domanda attorea “perché CP_2
infondata in fatto e diritto e non provata”; 2) “in via gradata, in caso di
accoglimento”, l'affermazione dell'esclusiva responsabilità del medico;
3) “in
via ulteriormente subordinata”, di essere tenuta indenne, da parte del professionista, dal peso economico di un'eventuale statuizione di condanna resa nei suoi confronti.
Evocato in giudizio, l'assicuratore ha, innanzitutto, richiamato l'impianto difensivo sviluppato dal professionista, evidenziando altresì l'inoperatività
della garanzia assicurativa e, in ogni caso, l'esistenza di un massimale di euro
5.000.000,00.
Appurata l'integrazione della condizione di procedibilità (si veda l'ultimo allegato alla citazione introduttiva del giudizio;
sul punto appare destituita di fondamento l'eccezione sollevata dal convenuto, il quale non ha indicato l'indirizzo al quale avrebbe dovuto essere inviato – secondo la prospettazione fatta – l'invito alla mediazione e ciò impone di “affidarsi” all'esito del controllo effettuato dal mediatore – che dà atto di un'autonoma comunicazione inviata al professionista e rappresenta “la scienza legale in ordine alla
conoscenza”, in capo alle parti invitate, della pendenza del procedimento - al momento delle verifiche sulla corretta instaurazione del contraddittorio in sede di mediazione), concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e svolta l'istruttoria orale, è stato disposto lo svolgimento di un accertamento tecnico attraverso il conferimento dell'incarico a un consulente dell'ufficio.
Esaurite le indagini tecniche, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, quindi, assegnata allo scrivente in data 10 luglio 2023.
5 All'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., svolta nel corso dell'udienza celebrata il 19 marzo 2025, il Tribunale ha dato lettura della sentenza in assenza delle parti.
In limine, giova osservare che, dalla lettura dell'atto di citazione e degli scritti difensivi successivamente depositati nel fascicolo d'ufficio, emerge che l'attrice si duole, in buona sostanza, dell'imperito contegno terapeutico e chirurgico del professionista convenuto, censurandone sia la scelta di non tentare, in via preliminare, l'attivazione della terapia farmacologica sia l'esecuzione delle manovre compiute nel corso dell'intervento del 5 novembre
2012, eseguito presso l'Unità operativa di chirurgia d'urgenza dell' CP_2
Orbene, la pretesa risarcitoria attorea merita accoglimento. La conclusione che precede – si anticipi - trae alimento, chiaramente, dai condivisi esiti valutativi espressi dal consulente dell'ufficio all'esito del procedimento di consulenza tecnica che di qui a breve si avrà modo di esaminare.
Ciò premesso, ragioni di logica argomentativa impongono sin d'ora
(l'affermazione della fondatezza della domanda attorea già lo consente) il confronto con le deduzioni difensive sviluppate nell'interesse dell' la CP_2
quale ha escluso che possa formularsi un giudizio di responsabilità contrattuale nei suoi confronti, negando, in buona sostanza, il perfezionamento di un contratto di spedalità da parte di (del tutto inconferenti Parte_1
appaiono i riferimenti giurisprudenziali citati nell'atto di citazione, in quanto relativi, a ben vedere, alla responsabilità da contatto sociale del medico dipendente della struttura sanitaria).
A ben vedere, il riferito contratto di spedalità si pone alla base delle deduzioni attoree ed è espressamente evocato in termini di “rapporto di spedalità di
natura prettamente contrattuale” nel corpo della memoria depositata ai sensi
6 dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., rapporto che – secondo la prospettazione attorea – troverebbe fondamento nella diretta “presa in carico”
della paziente.
Al cospetto di siffatte deduzioni, l' ha, allora, evidenziato che CP_2
è stata la destinataria delle prestazioni sanitarie del Parte_1
professionista in violazione delle regole disciplinanti l'erogazione del servizio sanitario nazionale.
Sul punto, è appena il caso di osservare che, secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza, avallato dalle sezioni unite della Corte di cassazione (Cass. sez. un. n. 9556 del 2002 e n. 577 del 2008), il rapporto che lega la struttura sanitaria (pubblica o privata) al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico, denominato contratto di “spedalità” o di
“assistenza sanitaria”, che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti,
rappresentati dall'accettazione del malato presso la struttura [Cass. n. 8826 del
2007 (“In giurisprudenza di legittimità si è altresì precisato che, ove non
espressamente fornita, ben può la prova del contratto - stante la libertà di
forme in proposito - essere invero anche tacitamente desunta, in base al
comportamento mantenuto dalle parti”)]. Trattasi, in particolare, di un contratto atipico a prestazioni corrispettive, che si conclude, appunto, all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente,
dell'assicuratore ovvero del Servizio sanitario nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo "latu sensu" alberghieri,
obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché dì apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (si vedano, all'uopo, Cass. n.
7 13593 del 2007, Cass. n. 1698 del 2006; Cass. n. 13066 del 2004; Cass. n. 103
del 1999).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria per l'inadempimento ovvero per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità è sussumibile entro l'archetipo della responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo, a tal fine,
assume il fatto che la struttura, per adempiere ai propri obblighi contrattuali, si avvalga dell'opera dei propri dipendenti o di collaboratori esterni, esercenti professioni sanitarie, e che la condotta pregiudizievole sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Ed invero, a mente della norma di cui all'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Detto altrimenti, la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa “tout court” incombenti, ma,
ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico-
professionale svolta dal sanitario, quale “ausiliario necessario”
dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (si veda sul punto, in motivazione,
Cass. n. 10616 del 2012).
Ai sensi dell'art. 1228 c.c., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. E tale responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto prescinde, invero, dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato del medico con la struttura sanitaria, laddove fondamentale rilevanza assume, viceversa, la circostanza che dell'opera del terzo la struttura si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio.
8 Tale soluzione risulta confermata dallo stesso legislatore con la cd. legge EL
– Bianco (legge 8 marzo 2017 n. 24, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 marzo
2017, n. 64 e recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della
persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli
esercenti le professioni sanitarie"), non applicabile al caso di specie (si veda
infra). Detta normativa ha, infatti, in estrema sintesi, ribadito che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., affermando, nel contempo, che i sanitari rispondono del loro operato in base all'art. 2043 c.c. a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente.
Se così è, l'evocazione della responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria pubblica suppone la prova del perfezionamento del contratto di spedalità e del fatto che l'opera del professionista ha rappresentato, in disparte il profilo dei rapporti con la struttura, lo strumento di realizzazione dell'assetto d'interessi sotteso al riferito contratto, che - come già ricordato - può essere stipulato anche tacitamente, attraverso l'accettazione della paziente nella struttura ai fini del ricovero o di una visita (si vedano Cass. n. 9198 del 1999; Trib. Bari n.
2070 del 2024).
Ora, nel corpo della memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c. in data 18
aprile 2017, l' ha, ancora una volta, rappresentato la propria “assoluta CP_2
e totale estraneità dell' ai fatti per cui è causa non avendo mai avuto CP_2
alcun tipo di rapporto di spedalità con la signora ”, Parte_1
sottolineando l'inesistenza di una prenotazione ambulatoriale a nome della paziente ovvero di una scheda di accettazione all'interno della struttura.
Le deduzioni difensive sviluppate dall' appaiono condivisibili in CP_2
quanto, effettivamente, non è emersa, all'esito del dibattito processuale, la
9 prova di fatti specifici dai quali inferire la conclusione (tacita) del contratto di spedalità.
In tale ottica, le indicazioni stampate sul foglio sottoscritto dal professionista
(si veda il primo documento all'interno del terzo allegato all'atto di citazione introduttiva) non appaiono dotate d'indubbia valenza persuasiva circa il perfezionamento del contratto atipico in parola.
Analogamente, neppure può ritenersi – come pare sostenere l'attrice anche nelle note illustrative depositate il 12 marzo 2025 [“Sebbene non sia stata
formata una cartella clinica della sig.ra , è incontrovertibile Parte_1
che l'intervento di cui è parola (di cui non è stato acquisito neppure il consenso
informato, pur se a tale obbligo il medico è tenuto), con tutte le conseguenze
CP_ dannose, sia stato eseguito dal dott. all'interno della
[...]
CP_
di cui il dr. Parte_2
era dipendente”] - che il “mero” accesso all'interno del reparto e l'esecuzione dell'intervento da parte di un dipendente della struttura rappresentino comportamenti concludenti, capace di suggerire, cioè, uno specifico intento negoziale.
Il mancato assolvimento dell'onere della prova del contratto da parte dell'attrice - a tanto onerata in omaggio ai consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità (Cass sez. un. 13533 del 2001, Cass. n. 9471 del
2004, Cass. n. 10297 del 2004 e Cass. n. 11488 del 2004 hanno chiarito che il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve, ante omnia, provare il contratto) – impone il rigetto della pretesa risarcitoria da inadempimento del contratto specificamente esperita, ai sensi dell'art. 1218 c.c., nei confronti dell' Controparte_2
convenuta.
10 Tanto puntualizzato, giova ora inquadrare la (diversa) pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del medico . CP
Sul punto, deve precisarsi che le deduzioni difensive sviluppate dal predetto convenuto per orientare la sussunzione della domanda attorea entro il paradigma di cui all'art. 2043 c.c. non paiono conferenti. Esse, a ben vedere,
si basano su un'interpretazione non condivisibile dell'art. 3 della cd. “legge
Balduzzi” - legge 8 novembre 2012 n. 189, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 – la quale ha espressamente inteso contenere la spesa pubblica e arginare il fenomeno della
“medicina difensiva”, sia attraverso una restrizione delle ipotesi di responsabilità medica (spesso alla base delle scelte diagnostiche e terapeutiche
“difensive” che hanno un'evidente ricaduta negativa sulle finanze pubbliche)
sia attraverso una limitazione dell'entità del danno biologico risarcibile al danneggiato in caso di responsabilità dell'esercente una professione sanitaria.
In particolare, l'art. 3 della legge, recante la rubrica “Responsabilità
professionale dell'esercente le professioni sanitarie” – espressamente richiamato dal professionista nel corpo della memoria di costituzione –
prevede, al comma primo, che “l'esercente la professione sanitaria che nello
svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche
accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa
lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del
codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del
danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.
È noto che il dibattito sviluppatosi in dottrina dopo l'entrata in vigore della legge si è incentrato principalmente sul secondo inciso della norma (“In tali
casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice
11 civile”) ed è caratterizzato da opinioni contrapposte, rispecchiate nelle pronunce giurisprudenziali di merito note.
Il richiamo esplicito alla disciplina della responsabilità risarcitoria da fatto illecito (art. 2043) è stato visto da alcuni come una sorta di “atecnico” rinvio alla responsabilità risarcitoria dell'esercente la professione sanitaria (in tal senso, fra gli altri, Tribunale di Arezzo 14 febbraio 2013 e Tribunale di
Cremona 19 settembre 2013), mentre altri (Tribunale di Varese del 29
dicembre 2012) hanno inteso da subito vedere nella previsione in esame una indicazione legislativa (di portata implicitamente interpretativa) volta a chiarire che, in assenza di un contratto concluso con il paziente, la responsabilità del medico non andrebbe ricondotta nell'alveo della responsabilità da inadempimento/inesatto adempimento (comunemente detta
«contrattuale») bensì in quello della responsabilità da fatto illecito
(comunemente detta «extracontrattuale»).
Gli estremi delle contrapposte opinioni emerse nella giurisprudenza di merito paiono ben rappresentati da una pronuncia del Tribunale di Torino del 26
febbraio 2013 e da quella del Tribunale di Rovereto del 29 dicembre 2013.
Secondo il giudice piemontese il legislatore avrebbe dettato una norma che smentisce l'intera elaborazione giurisprudenziale precedente e l'art. 2043
sarebbe ora la norma a cui ricondurre sia la responsabilità del medico pubblico dipendente sia quella della struttura pubblica nella quale opera (non essendo ipotizzabile secondo quel giudice un diverso regime di responsabilità del medico e della struttura), per cui l'art. 3 della legge Balduzzi cambierebbe il
“diritto vivente” operando una scelta di campo del tutto chiara e congruente con la finalità di contenimento degli oneri risarcitori della sanità pubblica e
12 “getta alle ortiche” la utilizzabilità in concreto della teorica del contatto sociale.
Il giudice trentino ha ritenuto invece che nessuna portata innovatrice deriverebbe dalla legge Balduzzi in merito alla responsabilità civile del medico in quanto il richiamo all'art. 2043 c.c. contenuto nell'art. 3 andrebbe riferito solo al giudice penale per il caso di esercizio dell'azione civile in sede penale,
mentre la responsabilità civile del medico andrebbe comunque ricondotta al disposto dell'art. 1218 c.c. in caso di inadempimento e/o inesatto adempimento dell'obbligazione “legale” gravante anche sul singolo operatore sanitario e che troverebbe fonte nella legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (legge n.
833 del 1978).
Anche la Suprema Corte si è pronunciata sulla possibile portata innovatrice della legge Balduzzi nel regime della responsabilità civile medica,
escludendola.
In una prima decisione del febbraio 2013 la Corte di cassazione (in un “obiter”)
ha affermato che “(…) la materia della responsabilità civile segue le sue
regole consolidate (…) anche per la c.d. responsabilità contrattuale del
medico e della struttura sanitaria, da contatto sociale”, richiamando quale
“punto fermo, ai fini della nomofilachia, gli arresti delle sentenze delle Sezioni
Unite nel novembre 2008 (…)” (Cass. n. 4030 del 2013). In tale sentenza non sono fornite indicazioni interpretative del secondo inciso dell'art. 3, comma primo, legge n. 189 del 2012, che invece si rinvengono nella successiva pronuncia della Corte di cassazione n. 8940 del 2014 così massimata: “l'art. 3,
comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di
conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che "l'esercente la
professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a
13 linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non
risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo
di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte
del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario
come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo
escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve”.
Questo giudice ritiene di condividere siffatto indirizzo interpretativo, pur consapevole della diversa opzione ricostruttiva in materia proposta dal
Tribunale di MI (sentenza del 17 luglio 2014), la quale, a ben vedere, ha anticipato la soluzione fornita di recente dallo stesso legislatore con la cd. legge
EL – (legge 8 marzo 2017 n. 24, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 Per_1
marzo 2017, n. 64 e recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e
della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli
esercenti le professioni sanitarie").
Puntualizzato che l'assetto normativo da ultimo richiamato non è – come anticipato – applicabile al dedotto fatto illecito de quo vertitur (si confronti
Cass. n. 28994 del 2019), dove osservarsi che, nel caso di specie, non si è
comunque al cospetto di un medico collaboratore della struttura sanitaria,
asserito autore della condotta attiva o omissiva produttiva del danno subito dal paziente, col quale, tuttavia, quest'ultimo non ha concluso un contratto diverso ed ulteriore rispetto a quello che obbliga la struttura nella quale il sanitario opera. Piuttosto, è possibile riscontrare proprio la stipulazione di un (tacito)
contratto d'opera professionale tra e Parte_1 CP
stipulazione evincibile dalla prescrizione sottoscritta dall'odierno convenuto
(si veda, ancora una volta, il primo documento all'interno del terzo allegato
14 all'atto di citazione introduttiva), derivandone l'applicazione dello statuto disciplinatorio della responsabilità da inadempimento.
Tanto chiarito, giova ora accertare la responsabilità – da analizzare secondo il paradigma normativo di cui all'art. 1218 c.c. - del convenuto nei confronti dell'attrice.
L'indagine non può che prendere le mosse – come già avvertito - dalle valutazioni del consulente incaricato di svolgere la consulenza tecnica, ai cui condivisibili rilievi questo giudice ritiene di doversi integralmente riportare, in quanto logicamente e analiticamente argomentati [il giudice “non è tenuto a
rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è
sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state
prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico
d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante” (si veda, al riguardo, Cass. n. 1257 del 2012); e ancora: “il giudice del merito non è tenuto
ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni
del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse,
sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che
recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di
consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi
a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte
dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (si confrontino Cass. n. 4352 del 2019; Cass. n. 7364 del 2012; Cass. n. 10222 del
2009; Cass. n. 10668 del 2005)].
In tema, è appena il caso di osservare, poi, che, quando i fatti da accertare necessitano di specifiche conoscenze tecniche, il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati (consulente
15 deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente);
in tale ultimo caso, la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, risultando sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (tra le tante, Cass. n. 6155 del 2009).
Di tale tipo è la consulenza svolta nel caso di specie, come è naturale che sia in casi di accertamento della responsabilità medica, per la innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie, non solo alla comprensione dei fatti, ma alla rilevabilità stessa di fatti che, per essere individuati, abbisognano di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche.
Orbene, il percorso motivazionale condotto dal consulente consente a questo
Tribunale di potere compiutamente analizzare i due differenti segmenti della responsabilità civile: il nesso di causalità, da un lato;
la colpa professionale,
dall'altro lato.
Entrambi i profili tematici richiedono autonome considerazioni, anche di natura teorica.
Procedendo con ordine, va ricordato che, secondo itinerari interpretativi percorsi da tempo dalla giurisprudenza di legittimità “in tema di
inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno
evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui
soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella
cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario
presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la
responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della
prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è
onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di
16 causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di
nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte
debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio,
la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione
della prestazione" (si vedano, su tutte, Cass., nn. 28991 – 28992 del 2019; in si confronti, però, in precedenza Cass. n. 18392 del 2017).
In particolare, la Corte di cassazione ha preso le mosse dalla considerazione secondo cui nelle obbligazioni di facere professionale, a differenza di quelle di dare e di fare, viene in rilievo la distinzione tra interesse strumentale affidato alla cura della prestazione oggetto dell'obbligazione e sostanziantesi nel perseguimento delle leges artis nella realizzazione dell'interesse primario o presupposto del creditore, che, nella specifica ipotesi della responsabilità
sanitaria, è la guarigione, in senso ampio, dalla malattia. Da siffatta considerazione, la Corte addiviene alla conclusione per la quale il danno evento è rappresentato non dalla lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è
preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato. In tale prospettiva, l'evento dannoso lamentato in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie attinge non l'interesse affidato all'adempimento della prestazione professionale, ma quello presupposto corrispondente al diritto alla salute.
Osserva la Corte: “Benché guarigione dalla malattia o vittoria della causa non
siano dedotte in obbligazione, esse non costituiscono un motivo soggettivo che
resti estrinseco rispetto al contratto d'opera professionale, ma sono
tipicamente connesse all'interesse regolato perché la possibilità del loro
soddisfacimento è condizionata dai mutamenti intermedi nello stato di fatto
determinati dalla prestazione professionale. L'interesse corrispondente alla
17 prestazione oggetto di obbligazione ha natura strumentale rispetto ad un
interesse primario o presupposto, il quale non ricade nel motivo irrilevante
dal punto di vista contrattuale perché non attiene alla soddisfazione del
contingente ed occasionale bisogno soggettivo ma è connesso all'interesse
regolato già sul piano della programmazione negoziale e dunque del motivo
comune rilevante al livello della causa del contratto. Non c'è obbligazione di
diligenza professionale del medico o dell'avvocato se non in vista, per
entrambe le parti, del risultato della guarigione dalla malattia o della vittoria
della causa”.
Se così è, la Corte di cassazione è addivenuta alla conclusione secondo cui,
poiché la lesione dell'interesse strumentale non coincide necessariamente colla lesione dell'interesse presupposto identificantesi nella malattia o nell'aggravamento della patologia, la causalità materiale non è assorbita dall'inadempimento. Ne deriva che “allegare l'inadempimento non significa
allegare anche il danno evento il quale, per riguardare un interesse ulteriore
rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente
collegabile al mancato rispetto delle leges artis ma potrebbe essere
riconducibile ad una causa diversa dall'inadempimento”.
In tale prospettiva – osserva la Corte - nelle obbligazioni di facere
professionale, atteso che la causalità materiale non coincide con l'inadempimento, la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta del debitore e il pregiudizio lamentato dal creditore, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, rappresenta un fatto costitutivo del diritto al risarcimento fatto valere, della cui prova il paziente che si assume danneggiato è onerato. La prova è, però, indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento
18 dell'obbligazione, involgendo esclusivamente il fatto materiale che soggiace a quella qualifica (del resto, l'inadempimento deve essere solo allegato, ma non provato, rientrando siffatto tema d'indagine tra gli oneri probatori del debitore).
La Corte, infine, ha osservato come la prova della causalità materiale da parte del creditore possa naturalmente essere raggiunta anche mediante presunzione
(in tema, si veda l'orientamento inaugurato da Cass. n. 18392 del 2017).
Una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono quindi gli oneri probatori del debitore, il quale – come accennato – è chiamato a fornire la prova dell'adempimento o dell'evenienza per la quale l'inadempimento sia stato determinato dall'impossibilità non imputabile della prestazione (Cass. n. 18392 del 2017, cui sono conformi Cass. n. 5487 del
2019, n. 1045 del 2019, n. 29853 del 2018, nn. 27455, 27449, 27447, 27446
del 30 ottobre 2018, n. 29315 del 2017 e n. 26824 del 2017).
La Corte di cassazione è giunta così all'affermazione dell'esistenza di un duplice ciclo causale: l'uno relativo all'evento dannoso, a monte;
l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. In particolare, il nesso di causalità
materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico la cui prova, ex adverso, spetta al debitore è quello fra causa esterna,
imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma primo, c.c., e impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218 c.c.).
19 Per completezza espositiva, in relazione al profilo del cd. primo ciclo causale,
deve evidenziarsi che, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale,
tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima,
l'autore del fatto illecito risponde in toto, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, dell'evento di danno eziologicamente riconducibile alla sua condotta, a nulla rilevando l'eventuale efficienza concausale anche dei suddetti eventi naturali, che possono invece rilevare, sul piano della causalità giuridica,
ex art. 1223 c.c., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato, non eziologicamente riferibile, cioè, a negligenza, imprudenza o imperizia del sanitario (Cass. n. 15991 de 2011, Cass. n. 28986 del 2019, Cass.
n. 5632 del 2023 Cass. n. 13037 del 2023).
Va pertanto affermato il principio secondo il quale, laddove la condotta dell'agente sia stata ritenuta idonea alla determinazione anche solo parziale dell'evento di danno lamentato, e si fosse prospettata una questione circa l'incidenza di una causa naturale, le due possibili alternative, sul piano della causalità materiale, risulteranno quelle per cui:- l'accertamento processuale della rilevanza esclusiva del fattore naturale escluda tout court il nesso di causa tra condotta ed evento: in tal caso la domanda sarà rigettata;
- la causa naturale rivesta efficacia eziologica non esclusiva, ma soltanto concorrente rispetto all'evento: in assenza di prova, da parte del danneggiante/debitore,
dell'esistenza di altra e diversa causa a lui non imputabile, la responsabilità
20 dell'evento gli sarà ascritta per intero, e la domanda sarà accolta nell'an
debeatur.
L'alternativa che si pone al giudice, in altri termini, è quella per cui "il convenuto è responsabile dell'evento di danno"/il convenuto non è
responsabile dell'evento di danno": altre soluzioni, sul piano della causalità
materiale, non possono ritenersi predicabili, pena la violazione dell'applicabile dettato normativo di cui all'art. 41, comma 1, c.p., salvo avventurarsi (come pure talvolta accaduto in dottrina) in interpretazioni contrarie alla lettera degli art. 1227 e 2055 c.c., che limitano espressamente e inequivocabilmente il frazionamento della causalità materiale alla sola ipotesi di concorso di cause umane imputabili.
Poste le coordinate ermeneutiche fondamentali in tema di nesso causa e onere probatorio, giova confrontarsi con le conclusioni raggiunte dall'ausiliare.
Preliminare, però, appare il rilievo secondo cui il nesso di causalità materiale tra la condotta del convenuto e l'evento lesivo lamentato – da provarsi anche attraverso il ragionamento presuntivo – è da intendersi, come noto, in termini di una relazione probabilistica concreta tra il comportamento e l'evento dannoso, ispirata alla regola della "normalità" o "regolarità causale", del "più
che probabile che non" (in tal senso per il nesso causale nel campo dell'illecito civile Cass. n.23933 del 2013, Cass. n.15991 del 2011, Cass. n. 22837 del
2010).
In tale ottica, l'accertamento, anche presuntivo, del nesso di causalità, richiede,
in ogni caso, l'allegazione e la prova dell'assenza di "fattori causali alternativi"
(Cass. nn.576 e 584 del 2008) idonei da soli a produrre l'evento lesivo, secondo il criterio medico legale di "esclusione".
21 La prova di siffatta (negativa) circostanza - incombente sulla parte attrice in quanto afferente al profilo della causalità materiale e, dunque, a un elemento costitutivo dell'invocata fattispecie di responsabilità - assume un'indubbia valenza persuasiva circa l'esistenza del nesso di causalità materiale.
Orbene, nel caso di specie, l'ausiliare – le cui conclusioni sono, come ricordato, una fonte oggettiva di prova (sul principio di acquisizione della prova nel processo civile si veda Cass. sez. un. 28498 del 2005, secondo cui nel sistema processualcivilistico vigente - in specie dopo il riconoscimento costituzionale del principio del giusto processo - opera il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più
esserle sottratto, dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell'onere probatorio) – ha, sulla scorta di una motivazione sintetica, capace, cioè,
attraverso un costrutto argomentativo unitario, di lambire tutti i profili tematici rilevanti, valutato la sussistenza di un nesso di causalità materiale tra l'intervento di exeresi di verruche piane praticato il 5 novembre 2012 e gli esiti anatomo funzionali riscontrati all'ingresso della Casa di cura nel Per_2
dicembre 2012, valorizzando, all'uopo, il criterio topografico, cronologico e della continuità fenomenica ed escludendo, nel contempo, fattori causali alternativi.
Accertato il c.d. primo ciclo causale, deve rilevarsi che, all'esito del dibattito processuale, non è emersa la natura di evento imprevedibile e/o imprevenibile della patologia accertata, non essendo stata acquisita, dunque, la prova dell'impossibilità di adempiere la prestazione (cd. secondo ciclo causale).
22 Al riguardo, è necessario chiarire che nella valutazione dell'impossibilità di adempiere la prestazione non assume rilievo il riferimento al concetto di
"complicanza", quanto piuttosto il fatto che l'evento in cui nel caso concreto essa viene identificata sia stato ritenuto in sentenza come "non evitabile".
In tema, la giurisprudenza di legittimità ha già più volte chiarito (vedasi Cass.
n 13328 del 2015; Cass. n. 28985 del 2019), il lemma "complicanza" - con il quale la medicina clinica e la medicina legale designano solitamente un evento dannoso, insorto nel corso dell'iter terapeutico, che, pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile - è di per sé inutile nel campo giuridico. Ciò
perché, quando, nel corso dell'esecuzione di un intervento o dopo la sua conclusione, si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, delle due l'una: - o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze"; - ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile: ed in tal caso esso integra gli estremi della "causa non imputabile" di cui all'art. 1218 c.c., a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze".
Al diritto, in definitiva, non interessa se l'evento dannoso non voluto dal medico rientri o no nella classificazione clinica delle complicanze, assumendo rilievo solo se quell'evento integri gli estremi della "causa non imputabile", da accertarsi in concreto e non in astratto (così, in motivazione, Cass. n. 13328
del 2015).
Ora, a ben vedere, dalle indagini tecniche condotte dal consulente è emerso che l'evento non era né imprevedibile né inevitabile.
23 Riscontrato, da un lato, il nesso causale tra l'operato dei sanitari e la patologia ed esclusa, dall'altro lato, la sussistenza di una causa non imputabile, residua l'indagine sul profilo della colpa professionale.
Ebbene, venendo in rilievo un'obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, comma secondo, c.c.
Tale diligenza si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico - con impiego delle energie, dei mezzi e delle tecniche obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata - finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (vedasi Cass. n. 12995 del 2006).
La misura dello sforzo dovuto dal debitore, inoltre, deve essere calibrata (oltre che in relazione al tipo di attività imposta per il soddisfacimento dell'interesse creditorio) sul grado di specializzazione del professionista, nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera. Sicché, dal medico altamente specializzato ed inserito in una struttura di eccellenza è esigibile una diligenza più elevata di quella esigibile, dinanzi al medesimo caso clinico, da parte del medico con minore specializzazione o inserito in una struttura meno avanzata
(si veda Cass. n. 17143 del 2012).
Più precisamente, in relazione alla professione di medico chirurgo, poiché il dovere di diligenza - che comporta il rispetto delle regole e degli accorgimenti,
anche tecnici, che nel loro insieme costituiscono la conoscenza tipica della professione medica (Cass. n. 3492 del 2020) e che valgono ad evitare al paziente possibili danni anche solo collaterali - implica scrupolosa attenzione e adeguata preparazione professionale, il medico risponde anche per colpa lieve quando provochi un danno nell'esecuzione di un intervento operatorio.
24 Differentemente, il chirurgo risponderà solo se in colpa grave, laddove il caso affidatogli fosse di particolare complessità, o perché non ancora sperimentato e studiato a sufficienza, o perché non ancora dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da seguire (Cass. n. 2334 del 2011).
In particolare, la limitazione di responsabilità professionale del medico ai casi di dolo o colpa grave ex art. 2236 c.c. (“Se la prestazione implica la soluzione
di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei
danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”) potrà ritenersi operante per le sole ipotesi di imperizia che possano essere giustificate dalla particolare complessità o novità dell'opera richiesta, e non si estende alle ipotesi in cui la prestazione del professionista sia stata viziata da una violazione della diligenza professionale media esigibile ex art. 1176, comma secondo, c.c., rispetto a cui rileva anche la colpa lieve (Cass. n. 5506 del 2014).
In dottrina e in giurisprudenza si è osservato che la richiamata norma di cui all'art. 2236 c.c. integra quella di cui all'art. 1176 c.c. (Cass. n. 499 del 2001),
dando vita al particolare statuto della responsabilità del professionista intellettuale, che va declinato in relazione ai profili morfologici della prestazione d'opera espletata. In tale prospettiva, il legislatore ha operato una netta distinzione per la quale, nelle ipotesi di attività professionale ordinaria,
la responsabilità del prestatore per inadempimento è sottoposta alla disciplina dettata dall'art. 1176, comma secondo, c.c. dovendosi tenere in conto la specifica natura dell'attività dedotta in contratto;
differentemente, quando al professionista sia richiesto un impegno intellettuale superiore a quello professionale medio, l'inadempimento rilevante, tale da comportare la responsabilità del professionista, è solo quello qualificabile come risultato di dolo o colpa grave, configurabile nel caso di mancata applicazione delle
25 cognizioni fondamentali attinenti alla professione medica ovvero nel difetto del minimo di abilità e perizia tecnica richiesta per l'uso dei mezzi manuali o strumentali adoperati nell'atto operatorio. Nei casi, dunque, in cui non si verta in ipotesi di prestazioni sanitarie involgenti metodologie e criteri ancora non acquisiti dalla scienza ufficiale, poiché in sperimentazione o in discussione,
viene in considerazione anche la colpa lieve, da presumere sussistente, ogni volta che – per omissione di diligenza o per inadeguata preparazione - venga accertato un risultato peggiorativo delle condizioni del paziente (vedasi già
Cass. n. 8470 del 1994).
Secondo la giurisprudenza più recente, la norma che limita la responsabilità
non trova applicazione ai danni ricollegabili a negligenza e imprudenza,
essendo essa circoscritta ai casi di imperizia ricollegabili alla particolare difficoltà di problemi tecnici che l'attività professionale, in concreto, rende necessario affrontare (Cass. n. 6937 del 1996). Detto altrimenti, la restrizione ai soli casi di dolo e colpa grave del professionista vale soltanto per i casi di particolari difficoltà tecnica e, comunque, con l'esclusione di comportamenti negligenti o imprudenti (Cass. n. 9085 del 2006).
È stato poi osservato come, in tema di colpa professionale medica, il sanitario risponde solo se versa in colpa grave, qualora il caso affidatogli sia di particolare complessità, cioè quando la perizia richiesta trascenda i limiti della preparazione e dell'abilità propria del professionista medio, tenuto conto della specializzazione del sanitario e delle caratteristiche del centro ospedaliero in cui l'intervento stesso è stato effettuato. In particolare, l'intervento implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, che limita la responsabilità del medico al dolo e alla colpa grave a norma dell'art. 2236 c.c.,
è quello che richiede notevole abilità, implica la soluzione di problemi tecnici
26 nuovi o di speciale complessità e comporta un largo margine di rischi (vedasi.
per es. Cass. n. 6220 del 1988; Cass. n. 2428 del 1990; Cass. n. 4852 del 1999;
Cass. n. 5945 del 2000).
La Corte di cassazione ha anche ribadito che l'accertamento relativo al se la prestazione professionale in concreto eseguita implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà è rimessa al giudice di merito è il relativo giudizio è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (Cass. n. 7618 del 1997), avendo cura di precisare anche che “l'alto
tasso di esiti negativi di un certo intervento non costituisce circostanza di
significato univoco circa la sussistenza della particolare difficoltà nello
svolgimento della prestazione medica, poiché potrebbe riguardare la
patologia sulla quale si interviene piuttosto che le modalità di intervento,
rispetto alle quali si misura la diligenza richiesta. Certamente il margine di
rischio dell'intervento può essere considerato nella valutazione globale della
particolare difficoltà dell'intervento, ma di per sé non può costituire elemento
decisivo, dovendosi comunque fare anche e soprattutto riferimento alla
prestazione che il sanitario rende” (così Cass. n. 10297 del 2004).
Sul piano processuale, poi, la speciale difficoltà della prestazione non rappresenta una deduzione veicolabile nel processo attraverso un'eccezione in senso stretto, con la conseguenza che il giudice ben può accertarne l'esistenza o l'inesistenza ex officio sulla scorta delle risultanze concretamente acquisite,
anche attraverso un fonte oggettiva di prova quale risulta essere proprio la consulenza tecnica percipiente (Cass. n. 200 del 2021).
Ora, nel caso in esame, va rilevato come il consulente incaricato di svolgere la consulenza tecnica d'ufficio ha valutato - sulla scorta di una motivazione logica e adeguata - profili d'imperizia in capo al professionista, escludendo
27 chiaramente la speciale difficoltà della complessiva prestazione del convennuto, capace di limitare la responsabilità risarcitoria ai soli casi di imperizia per “colpa grave” (“Il quadro clinico descritto dai Sanitari della
suddetta Casa di Cura dimostra che all'intervento di exeresi di verruche piane
eseguito il 5/11/12 presso la A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi di Aragona
sono conseguiti esiti anatomo-funzionali sfavorevoli ed inattesi, alla luce della
tipologia e del basso livello di difficoltà che lo caratterizzava, di per sè
espressivi della ricorrenza di complicanze correlabili ad inadeguata condotta
tecnica da parte degli operatori, considerato, altresì, che l'omessa trascrizione
dell'atto operatorio non consente di individuare l'intervento di altre fattori
causali cui ricondurne la produzione”).
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, deve affermarsi l'imperizia del professionista nell'esecuzione dell'intervento in data 5
novembre 2012, imperizia che, pertanto, alla luce di quanto innanzi rappresentato, assume rilievo, ai fini del giudizio di responsabilità risarcitoria,
anche se lieve
Ciò posto in punto di responsabilità, con precipuo riferimento alla valutazione dei danni riconducibili all'operato del sanitario, giova premettere che lo spettro risarcitorio costruito dall'attrice è composito, evocando il danno da invalidità
permanente e temporanea, del danno morale, del pregiudizio estetico e di quello esistenziale.
Procedendo con ordine, giova, innanzitutto, valutare i danni qualificabili in termini di invalidità permanente e temporanea conseguenti alla lesione alla salute.
In tema, giova premettere che il danno biologico da invalidità temporanea e quello da invalidità permanente sono della stessa natura, poiché costituiscono
28 sempre la conseguenza di una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto: ciò
che muta è la durata e l'esito del detto danno.
Invero, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità
psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza l'invalidità
permanente si considera insorta allorché dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità.
Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati;
ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medicolegale di
"invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile. Ne
consegue che durante lo stesso individuato periodo di tempo non possano concorrere, come pure ritenuto dai ricorrenti, sia il danno biologico temporaneo che quello permanente.
Solo alla cessazione del primo, può instaurarsi il secondo.
Va, infatti, osservato che il danno biologico da invalidità temporanea costituisce un aspetto della più generale categoria del danno biologico, e può
essere liquidato sia unitamente a quest'ultima, sia separatamente, purché la liquidazione complessiva sia commisurata alla reale entità del danno (Cass. n.
101 del 1999; Cass. n. 3563 del 1996; Cass. n. 10966 del 1998).
Se detti aspetti del danno biologico fossero liquidati contemporaneamente per lo stesso periodo di tempo, si giungerebbe alla duplicazione di liquidazione per lo stesso danno: ciò è estraneo alla tutela aquiliana, che, avendo natura risarcitoria, esclude la possibilità ' di locupletazione (si veda Cass. n. 3806 del
2004).
29 Fatte queste premesse, deve segnalarsi che il consulente dell'ufficio ha determinato entrambe le conseguenze della lesione della salute patita a causa dell'imperito contegno del professionista, avendo riscontrato, in particolare,
un'invalidità temporanea assoluta di tre giorni, un'invalidità temporanea parziale al cinquanta per cento di quindici giorni e un'invalidità temporanea parziale al venticinque per cento di venti giorni e avendo riconosciuto, infine,
un'invalidità permanente riconducibile all'operato del sanitario nella misura determinata del quattro per cento dell'integrità psico fisica.
Poste queste premesse di metodo, per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali surriferite, è necessario ricorrere al potere di liquidazione equitativa riconosciuto al giudice dall'art. 1226 c.c., richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c. In particolare, l'art. 1226
c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, "per una parte
risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze
giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola
generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di
essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del
caso". Più precisamente, "l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente
impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare,
sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità
materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a
definire il contenuto del potere del giudice nei termini di valutazione
equitativa" (così Cass. n. 10579 del 2021 e, nello stesso senso, Cass. n. 28990
del 2019).
30 Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto,
così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è
espressione. Difatti, "l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c.,
deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso
concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo
intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere
liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari"
(Cass. n. 10579 del 2021; Cass. n. 12408 del 2011).
In particolare, nel caso di specie, venendo in rilievo una lesione alla salute di lieve entità, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione occorre applicare i criteri risarcitori di cui all'articolo 139 del d.lgs. n. 209 del
2005, cui rinvia l'articolo 7, comma quarto, della legge n. 24 del 2017, cd.
EL-Bianco, che conferma quanto già previsto dall'articolo 3, comma terzo,
della legge n. 183 del 2012, cd. legge Balduzzi. La disposizione in questione,
infatti, si applica a tutti i processi in corso indipendentemente dal momento della verificazione del danno, in quanto la norma, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice,
delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno (Cass. n. 28994 del 2019;
Cass. n. 1157 del 2020).
Pertanto, occorre fare rifermento alla tabella unica nazionale introdotta per la liquidazione dell'invalidità cc.dd. micropermanenti (fino a 9 punti percentuali)
31 previste dall' art. 139 d.lgs. 209 del 2005 (riproduttivo dell'art. 5 della l. 57 del
2001), nella più aggiornata versione adottata col d.m. del 16 luglio 2024.
E così, in applicazione delle richiamate tabelle, i postumi permanenti residuati all'esito della guarigione, vanno liquidati nell'importo complessivo, già
rivalutato all'attualità, di euro 4.236,33, tenuto conto dell'età all'epoca del sinistro (38 anni) e dei postumi accertati, pari al quattro per cento.
Quanto, poi, al danno biologico da invalidità temporanea, questo va liquidato,
sempre all'attualità, in complessivi euro 856,22 (tenuto conto che l'indennità
giornaliera è pari a euro 55,24).
In definitiva, il danno biologico subito dall'attore è quantificabile nella complessiva somma di euro 5.092,55, espressa in moneta attuale,
perfettamente rispondente alla concreta entità del danno non patrimoniale patito da in conseguenza della lesione alla salute. Parte_1
Tanto puntualizzato, va rammentato che la norma di cui all'art. 139 d.lgs. n.
209 del 2005, ratione temporis applicabile, prevede che l'ammontare del danno biologico - rappresentativo della lesione temporanea o permanente
all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito -, liquidato ai sensi del comma primo, può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
Dunque, il legislatore ha, da un lato, riferito la personalizzazione al solo danno biologico e, dall'altro, ha escluso qualsiasi collegamento tra danno biologico e danno morale, dotato di una propria autonomia risarcitoria in quanto afferente
32 alla dimensione interna del pregiudizio non patrimoniale, differente, dunque,
dal danno biologico, risarcibile quale conseguenza dinamico relazionale della lesione alla salute.
Del resto, la Corte di cassazione ha di recente ribadito l'ontologica differenza tra danno morale e danno biologico (i.e., il danno dinamico-relazionale), da cui discende che il giudice, allorquando è chiamato a risarcire il danno non patrimoniale, non può esimersi dall'esaminare (e, ove concretamente riscontratele, dal liquidare) partitamente ambedue le dimensioni (interna ed esterna) nelle quali esso può manifestarsi, pur tenendo presente la necessità di neutralizzare il rischio di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie,
attribuendo al danneggiato il danno "esistenziale", in uno col danno biologico.
In definitiva, la Corte di cassazione afferma che, se c'è lesione della salute, il danno biologico assorbe ogni profilo "esistenziale" (salva, naturalmente, la personalizzazione) e, in aggiunta ad esso, è possibile tributare al danneggiato il solo danno morale. Differentemente, in assenza di danno biologico, la doppia dimensione del pregiudizio sarà data dal danno "relazionale puro", e dal
"danno morale interiore" (Cass. n. 26304 del 17 ottobre 2019, che ha ripreso gli argomenti di Cass. n. 901 del 2018).
Più di recente, su tale direttrice ricostruttiva si posto anche il legislatore,
innovando la disposizione normativa di cui all'art. 139 cit.
In particolare, l'articolo 1, comma diciannovesimo, della legge n. 124 del 2017
ha modificato la rubrica del suddetto articolo in “danno non patrimoniale per
lesioni di lieve entità”, sostituendo quella precedente “danno biologico per
lesioni di lieve entità”, e ha introdotto, al comma terzo, proprio la distinzione fra danno dinamico-relazionale e danno morale.
33 A ciò si aggiunga che la nuova formulazione dell'articolo 139 cit., pur non essendo applicabile ratione temporis al caso che ci occupa, conferma, in ogni caso, che il danno morale - inteso come danno-conseguenza consistente nel turbamento dello stato d'animo provocato dalla menomazione dell'integrità
psico-fisica - costituisce un'entità ontologicamente distinta dal danno biologico, consistente nella lesione, temporanea o permanente, all'integrità
psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali, indipendentemente dalle sue ripercussioni sulla capacità di produrre reddito - ed è risarcibile come componente del danno non patrimoniale anche in presenza di lesioni di lieve entità.
Poste queste necessarie premesse di carattere teorico, deve evidenziarsi come,
in linea generale, sia per procedere alla personalizzazione, in relazione alle specifiche condizioni soggettive del danneggiato, nella misura massima di un quinto del danno biologico (art. 139 d.lgs. cit.), che alla liquidazione del danno morale occorre che l'attore abbia assolto due oneri: quello di allegazione e quello di prova.
Sul piano dell'allegazione, è necessario che l'attore individui quante e di che tipo siano state le conseguenze negative del fatto illecito, sia sul piano del turbamento psichico patito, sub specie, dunque, di danno morale, che sul piano dell'appesantimento del valore tabellare in ragione delle ripercussioni della lesione alla salute sui rapporti familiari o sociali, sull'attività lavorativa o sul tempo libero, ripercussioni che, però, per acquisire rilevanza devono essere diverse e ultronee rispetto a quelle normalmente correlate alla lesione dell'integrità psico – fisica del soggetto.
34 Sul piano della prova, poi, il danneggiato è chiamato ad asseverare le proprie allegazioni, giovandosi anche delle presunzioni semplici.
Orbene, quanto alla cd. personalizzazione, l'attrice, pur avendo evocato le ripercussioni dell'evento lesivo sulla propria vita relazionale, non ha evidenziato specifiche circostanze di fatto rappresentative di situazioni di disvalore afferenti all'irripetibile singolarità della propria esperienza di vita individuale, limitandosi ad allegare e a chiedere di provare (in tale ottica,
dunque, la prova testimoniale richiesta si rivela del tutto irrilevante) la perdita o la compromissione di ordinarie attività esistenziali, di cui, pertanto, non può
tenersi conto aumentando il risarcimento del danno da lesione alla salute [è
noto, infatti, che le peculiari condizioni soggettive legittimanti la personalizzazione del danno biologico devono involgere situazioni relative
«alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla
valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare
obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che,
ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di
prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (e, dunque,
individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole
compiersi in assenza di dette peculiarità» (vedasi Cass. n. 21939 del 2017)].
In relazione al danno morale, poi, deve osservarsi come non Parte_1
ha allegato e provato quei fatti noti da cui inferire il patimento di siffatto pregiudizio - che, in quanto appartenente alla dimensione interna dell'individuo, sfugge, di regola, alle prove dirette -, essendosi limitata, a ben vedere, (solo) a rappresentare l'entità delle lesioni patite, che, in quanto lievi
[come riscontrato all'esito del dibattito processuale anche in relazione agli esiti cicatriziali (si veda la tredicesima pagina della relazione tecnica d'ufficio), in
35 mancanza di ulteriori specifiche allegazioni, non possono di per sé suggerire il patimento di sofferenza soggettiva correlato all'evento lesivo de quo vertitur.
Sotto tale ultimo angolo prospettico, deve evidenziarsi, peraltro, l'irrilevanza delle prove testimoniali indicate dalla parte attrice (si confronti Cass. n. 1294
del 2018), prove di cui è stata reiterata la richiesta di assunzione nel corso del processo. Ed infatti, alla luce dei capitoli costruiti dalla difesa attorea (si confrontino i capitoli dal 13 al 19 della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c.), appare evidente che l'escussione dei testimoni indicati è stata richiesta per ottenere non già la rappresentazione di fatti obiettivi e specifici (Cass. n. 22254 del 2021), ma inammissibili dichiarazioni afferenti a percezioni sensoriali, convincimenti subiettivi, valutazioni e moti d'animo (Cass. n. 15802 del 2005; Cass. n. 13693 del 2012; si osservi, poi, che il capitolo 15 pare volere stimolare una dichiarazione de relato actoris,
sostanzialmente nulla secondo Cass. n. 8358 del 2007). Nel caso di specie, poi,
non si rintraccia neppure quella inscindibilità tra l'apprezzamento soggettivo e il riferimento al fatto, che consentirebbe, secondo la giurisprudenza della Corte
di cassazione, di ritenere ammissibile, sul piano della rilevanza probatoria, la valutazione compiuta dal testimone (Cass. n. 16148 del 2004; Cass. n. 5 del
2001; Cass. n. 3505 del 1999).
In tale prospettiva, dunque, le prove testimoniali su tali specifici aspetti non avrebbero potuto essere ammesse.
Tanto puntualizzato, deve concludersi che il danno non patrimoniale correlato alla lesione della salute ammonta, complessivamente, a euro 5.092,55 in moneta attuale, alla cui corresponsione va condannato. CP
Da ultimo, occorre rilevare che non vi è spazio per il ristoro dell'evocato danno estetico, il quale rappresenta – come noto – (solo) un aspetto particolare del
36 danno biologico. In tale ottica, la lesione alla salute viene definita danno estetico quando incide, piuttosto che su un organo o su una funzione,
sull'aspetto esteriore del corpo leso.
Ora, è noto al Tribunale che, per “aspetto esteriore del corpo leso”, non deve però intendersi soltanto l'euritmia dei lineamenti o l'assenza di cicatrici, ma anche la percezione del “sé”. Ne deriva che può configurarsi un danno estetico anche nelle ipotesi in cui la ridetta percezione del “sé” da parte del danneggiato o da parte della comunità non è fonte del comune senso di benessere che tutti avvertono nel rimirare la propria corporeità, con la precisazione, però, che la compromissione della funzione estetica dell'individuo va valutata per quello che effettivamente è, e non per quello che il danneggiato ritiene che sia. Detto
altrimenti, la valutazione va condotta alla stregua di parametri oggettivi,
secondo i dettami della medicina legale.
L'alterazione dell'aspetto del volto o del corpo è, dunque, una invalidità
permanente, prevista e classificata secondo varie scale di intensità in tutti i più
noti e diffusi barème medico legali. Pertanto, dell'invalidità causata dal pregiudizio estetico deve tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente, determinando una sola percentuale complessiva d'invalidità permanente.
A ben vedere, l'impianto motivazionale costruito dall'ausiliare conduce a ritenere che quest'ultimo abbia, effettivamente, valutato l'invalidità
permanente patita dall'attrice tenendo in debita considerazione anche il pregiudizio estetico [“Sicchè la complessiva valutazione dei postumi del 4%
da noi prospettata risulta alquanto adeguata e soddisfacente in relazione alla
realtà esitale apprezzabile ed assorbe anche i piccoli esiti cicatriziali, nonchè
37 il dismorfismo della suddetta articolazione (peraltro di modesta entità, come
può rilevarsi dalle immagini allegate dallo stesso dott. ) residuati”]. Per_3
Giova rammentare, poi – tenuto conto della specifica domanda della parte attrice -, che nella liquidazione del danno deve tenersi altresì conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può
essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi,
piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno,
ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (si veda in tal senso ed ex
multis già Cass. sez. un. n. 1712 del 1995, nonché Cass. n. 2796 del 2000).
È appena il caso di osservare, poi, che, in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, come nell'ipotesi che ci impegna, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (si veda condivisibilmente, da ultimo, Cass. n. 37798 del 2022).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio
38 questo giudicante reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., calcolati dalla data dell'evento dannoso (5 novembre 2012) sulla somma frutto della devalutazione, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”) alla data del 3
aprile 1997, di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi, applicati anno per anno, a partire dalla suddetta data (sul fatto - pacifico - che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. 5287 del 1987 e 5307 del 1984), fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta pubblicazione della sentenza (si vedano in tal senso, Cass. n. 13470
del 1999; Cass. n. 4030 del 1998).
Quanto al danno patrimoniale correlato alle spese mediche, considerata la documentazione prodotta in atti, sottoposta al vaglio di congruità del nominato consulente, tale pregiudizio è quantificabile in euro 160,35.
39 Deve essere applicata a detta somma la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data dell'11 febbraio 2013 (a rigore, la rivalutazione dovrebbe decorrere dalla data dei singoli esborsi, ma, al fine di evitare eccessive frammentazioni, essa si può far decorrere, in omaggio a considerazioni di carattere equitativo, dalla data di una delle ultime spese documentate, avvenuta il 11 febbraio 2013), sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. E
così, la somma riconoscibile a ristoro del danno patrimoniale, liquidata in moneta attuale, è pari a euro 194,66.
Come per il danno non patrimoniale, sull'importo determinato per il ristoro di quello patrimoniale sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma di euro 164,25 via via rivalutata anno per anno, dalla data dell'11 febbraio 2013
alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, poi, gli interessi decorrono sulla somma nell'ammontare rivalutata alla data di pubblicazione della sentenza.
Giova, ora, esaminare la pretesa di garanzia esperita da nei CP
confronti dell'assicuratore, sul presupposto dell'adesione al contratto di assicurazione del 30 aprile 2013.
Ebbene, la domanda qui in scrutinio non merita accoglimento, dovendosi condividere, alla luce del tenore letterale delle condizioni generali di contratto
[in particolare: a) “Definizioni” – “Richiesta di risarcimento”; b) art. 3
“Oggetto del contratto”], quanto esposto dal terzo chiamato in causa alla quinta pagina della comparsa di costituzione e risposta.
Procedendo con ordine, va innanzitutto evidenziato che il rischio assicurato non è rappresentato dal peso economico delle statuizioni di condanna al risarcimento del danno emesse in favore dei terzi lesi dal contegno del professionista, bensì dal (diverso) peso degli obblighi speculari al diritto: a) di
40 surrogazione dell'assicuratore dell'azienda sanitaria;
b) di rivalsa dell'azienda sanitaria in conseguenza dell'accertamento della sua responsabilità erariale;
c)
di rivalsa dell' per ulteriori ipotesi. Parte_3
In tale prospettiva, appare evidente che il riferimento alla civile responsabilità
del medico per i danni causati a terzi non rappresenta il rischio assicurato, ma il presupposto di attivazione della surrogazione e della rivalsa da parte dell'azienda sanitaria, i cui effetti economici nella sfera giuridica del professionista costituiscono l'unico oggetto della garanzia assicurativa.
A ben vedere, poi, l'ultimo comma dell'art. 3 delle ridette condizioni esclude espressamente dallo spettro applicativo della garanzia le attività che l'assicurato esercita “privatamente” che non siano riconducibili, cioè, “ad un
rapporto diretto o per incarico dell' , evenienza Parte_3
verificatasi nel caso di specie, come precedentemente accertato (non risulta affatto, poi, che l'ipotesi che ci impegna sia riconducibile alle ipotesi delineate dal penultimo comma dell'art. 3 cit., che consente l'estensione della garanzia
“alla responsabilità civile per i danni da interventi di primo soccorso eseguiti
per dovere di solidarietà od emergenza sanitaria anche al di fuori dell'attività
retribuita”).
A ciò si aggiunga che il successivo art. 7 (“Precisazione sui rischi assicurati”)
riferisce l'assicurazione (solo) “a tutte le mansioni demandate all'Assicurato
nella sua qualità di dipendente, convenzionato e/o specializzando
esclusivamente di strutture sanitarie pubbliche”. Se così è, appare chiaro che un professionista che abbia assunto il contegno lesivo al di fuori di qualsivoglia rapporto di collaborazione con la struttura sanitaria – come accertato nel caso in esame - non può giovarsi della garanzia assicurativa.
41 Alla stregua delle osservazioni che precedono, la pretesa di garanzia rivolta dal convenuto all'assicuratore chiamato in causa non merita accoglimento, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore profilo tematico.
Esaurita la disamina del merito, non resta che statuire sulle spese di lite, le quali seguono, chiaramente, la soccombenza di nei confronti di CP
e vanno liquidate tenuto conto del decisum, delle questioni Parte_1
effettivamente trattate, caratterizzate da un basso livello di complessità in ragione della complessiva piattaforma istruttoria esaminata, e dell'attività
difensiva concretamente svolta, elementi che orientano verso l'applicazione dei valori minimi [peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella,
dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89
del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022)].
Va considerata l'ammissione della parte vittoriosa al Parte_1
patrocinio a spese dello stato. Ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002,
pertanto, il pagamento delle spese deve essere disposto in favore dello Stato
42 (“Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa
al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa
dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”).
Analogamente, deve applicarsi il principio della soccombenza a governo delle spese processuali nei rapporti tra l'attrice e l
[...]
, nei cui confronti la pretesa è stata Controparte_2
respinta. Ne deriva che l'attrice va condannata alla rifusione degli oneri di lite sostenuti dalla ridetta azienda, oneri liquidati tenuto conto del decisum e in applicazione dei valori minimi (si veda supra), ponendo mente all'attività
difensiva concretamente svolta dalla parte vittoriosa e delle questioni oggetto di trattazione.
In ragione, poi, del rigetto della domanda di garanzia esperita da
[...]
quest'ultimo deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite CP
sostenute da per avere partecipato al presente giudizio. Controparte_3
Anche tali spese vanno liquidate secondo i valori minimi (si veda supra), in ragione dell'attività difensiva concretamente svolta dalla parte vittoriosa e delle questioni oggetto di trattazione.
Da ultimo, occorre dare atto che il consulente dell'ufficio non ha depositato l'istanza di liquidazione dei compensi e che, dunque, non si è proceduto alla regolamentazione degli stessi. L'acconto disposto in sede di conferimento dell'incarico va posto a definitivo carico solidale di . CP
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
Giulio Fortunato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione, così provvede:
43 1) rigetta la domanda esperita da nei confronti Parte_1
dell' Controparte_6
[...]
2) accoglie in parte la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione alla salute esperita nei confronti di
[...]
e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento, in CP
favore di della somma di euro 5.092,55 in moneta Parte_1
attuale, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato al 5 novembre 2012 e, quindi, applicati anno per anno e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata,
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così
risultante al momento testé indicato sino al saldo;
3) accoglie in parte la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lesione alla salute esperita nei confronti di e, per CP
l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di euro 194,66, in moneta attuale, oltre interessi
[...]
al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato all'11
febbraio 2013 e, quindi, applicati anno per anno e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé
indicato sino al saldo;
4) rigetta la domanda di garanzia esperita da nei confronti CP
di ; Controparte_3
44 5) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP
liquidate in euro 2.540,00 per competenze della Parte_1
difesa, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge;
6) dispone, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002, che il pagamento di cui al punto 5) che immediatamente precede sia eseguito a favore dello Stato;
7) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_1
dall' Controparte_6
liquidate in euro 2.540,00 per competenze della difesa,
[...]
oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge;
8) condanna alla rifusione degli oneri di lite sostenuti da CP
, liquidati in euro 2.540,00 per competenze Controparte_3
della difesa, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge;
9) pone l'acconto sui compensi del consulente dell'ufficio a definitivo carico di . CP
Così deciso in Salerno in data 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
45
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2016 in data 19 aprile 2016 al numero 4012 avente per oggetto una controversia in tema di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura stesa in calce Parte_1
all'atto di citazione, dall'avv. Mariagrazia Libardi e, in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 6 novembre 2023,
dall'avv. Domenico Sica ed elettivamente domiciliata in Vallo della Lucania
alla piazza Vittorio Emanuele n. 32;
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Portanova in CP
forza di procura alle liti stesa a margine della comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato in Salerno alla via Francesco Conforti n.
11;
1 CONVENUTO
NONCHÉ
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Annabella Bianchi in virtù di procura stesa in calce alla copia notificata dell'atto di citazione notificato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Velia Caprino in Battipaglia alla via Ionio 23/B;
CONVENUTA
NOCHÉ ANCORA
, rappresentata e difesa, giusta procura stesa Controparte_3
in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli avv. ti Guido Foglia,
Maria Assunta Iuorio e Valeria Cuomo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Nocera Inferiore (Salerno), via Roma 25;
CHIAMATA IN CAUSA
Decisa all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti nel corso dell'udienza del 19 marzo
2025 integralmente richiamate in questa sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8 aprile e 24 aprile 2016
ha convenuto in giudizio e l' Parte_1 CP [...]
” (d'ora innanzi pere Controparte_4
brevità solo l' per ottenerne la condanna solidale al risarcimento del CP_2
danno patito in conseguenza dell'inadeguato contegno professionale del professionista nella cura delle verruche presenti su entrambe le mani.
In particolare, l'attrice ha censurato: a) l'imperito contegno chirurgico del medico il quale aveva asportato - nel corso dell'intervento CP
2 eseguito in data 5 novembre 2012 presso la ridetta Azienda ospedaliera -
abbondante tessuto cutaneo, compiendo incisioni così significative da intaccare le ossa e i tendini di alcune dita della mano sinistra, provocando l'insorgenza di un focolaio infettivo (si veda la terza pagina dell'atto di citazione); b) il non corretto approccio terapeutico, caratterizzato dalla precipitosa scelta di eseguire il riferito intervento chirurgico, omettendo la preventiva realizzazione di un tentativo di cura farmacologica (si veda la quinta pagina dell'atto di citazione).
ha altresì riferito che, a causa dell'infezione, era stata Parte_1
costretta al ricovero presso la clinica specializzata di Peschiera del Garda, ove era stata sottoposta a un ulteriore intervento chirurgico ricostruttivo della mano sinistra, nonché a ulteriori terapie farmacologiche per l'eliminazione delle verruche, ancora presenti sulla cute d entrambe le mani.
Infine, l'attrice ha rappresentato che, nonostante l'esito positivo dell'ultimo intervento, non aveva recuperato la funzionalità della mano sinistra, che,
peraltro, aveva subito anche una compromissione estetica in ragione della formazione di un'estesa cicatrice all'attaccatura del polso, dal quale era stato prelevato tessuto da innestare per la ricostruzione del dito.
Sulla scorta di siffatte premesse, , evocando la responsabilità Parte_1
da inadempimento delle obbligazioni gravanti sul sanitario e sull'Azienda
ospedaliera, ha chiesto il ristoro dei danni patiti, evidenziando il patimento di un danno biologico e morale, deducendo la ripercussione dell'evento lesivo nella propria vita di relazione (punti “L” ed “M” del libello introduttivo del giudizio).
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata il 28
giugno 2016, ha accettato il contraddittorio, eccependo CP
3 l'improcedibilità della domanda in ragione del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e l'infondatezza degli assunti attorei.
Il convenuto ha, poi, chiesto di essere autorizzato all'evocazione in giudizio di
(d'ora innanzi per brevità solo Controparte_5
l'Assicuratore), al fine di essere tenuto indenne dal peso economico di un'eventuale statuizione di condanna resa nei suoi confronti.
Anche l' dal canto suo, si è costituita tempestivamente il 28 giugno CP_2
2016, evidenziando, innanzitutto, la necessità della prova degli elementi costituitivi della fattispecie di responsabilità invocata, con precipuo riferimento: a) al nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e il contegno terapeutico assunto dal professionista (si vedano la quarta e la quinta pagina della comparsa di costituzione e risposta); b) al profilo della colpa professionale;
c) alla determinazione dei danni rappresentati.
Ancora, l' ha eccepito l'inesistenza dell'invocato rapporto di spedalità CP_2
con l'attrice, sottoposta a intervento chirurgico all'interno della struttura in violazione delle regole normative poste a governo della fruizione delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale (alla sesta pagina della comparsa di costituzione si legge quanto segue: “Il dott. , infatti, CP
ha tenuto un comportamento estrema-mente grave, illecito, del tutto contrario
al codice disciplinare e alle vigenti normative e non ha rispettato altresì le
norme che disciplinano l'accesso dei pazienti alle strutture del SSN.
Questi, si presume, ha provveduto a favorire l'accesso diretto della paziente
all'A.O.U evitando le procedure ed in canali che di norma lo regolano, non ha
provveduto ad effettuare una prenotazione di visita ambulatoriale o di DH o
di ricovero, come di prassi, e sempre il professionista, si presume, ha portato
la paziente in sala operatoria ponendo in essere un intervento chirurgico senza
4 aprire una cartella clinica e senza provvede-re alla sottoscrizione del regolare
consenso informato all'intervento”).
In definitiva, l' ha preteso: 1) il rigetto della domanda attorea “perché CP_2
infondata in fatto e diritto e non provata”; 2) “in via gradata, in caso di
accoglimento”, l'affermazione dell'esclusiva responsabilità del medico;
3) “in
via ulteriormente subordinata”, di essere tenuta indenne, da parte del professionista, dal peso economico di un'eventuale statuizione di condanna resa nei suoi confronti.
Evocato in giudizio, l'assicuratore ha, innanzitutto, richiamato l'impianto difensivo sviluppato dal professionista, evidenziando altresì l'inoperatività
della garanzia assicurativa e, in ogni caso, l'esistenza di un massimale di euro
5.000.000,00.
Appurata l'integrazione della condizione di procedibilità (si veda l'ultimo allegato alla citazione introduttiva del giudizio;
sul punto appare destituita di fondamento l'eccezione sollevata dal convenuto, il quale non ha indicato l'indirizzo al quale avrebbe dovuto essere inviato – secondo la prospettazione fatta – l'invito alla mediazione e ciò impone di “affidarsi” all'esito del controllo effettuato dal mediatore – che dà atto di un'autonoma comunicazione inviata al professionista e rappresenta “la scienza legale in ordine alla
conoscenza”, in capo alle parti invitate, della pendenza del procedimento - al momento delle verifiche sulla corretta instaurazione del contraddittorio in sede di mediazione), concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e svolta l'istruttoria orale, è stato disposto lo svolgimento di un accertamento tecnico attraverso il conferimento dell'incarico a un consulente dell'ufficio.
Esaurite le indagini tecniche, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, quindi, assegnata allo scrivente in data 10 luglio 2023.
5 All'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., svolta nel corso dell'udienza celebrata il 19 marzo 2025, il Tribunale ha dato lettura della sentenza in assenza delle parti.
In limine, giova osservare che, dalla lettura dell'atto di citazione e degli scritti difensivi successivamente depositati nel fascicolo d'ufficio, emerge che l'attrice si duole, in buona sostanza, dell'imperito contegno terapeutico e chirurgico del professionista convenuto, censurandone sia la scelta di non tentare, in via preliminare, l'attivazione della terapia farmacologica sia l'esecuzione delle manovre compiute nel corso dell'intervento del 5 novembre
2012, eseguito presso l'Unità operativa di chirurgia d'urgenza dell' CP_2
Orbene, la pretesa risarcitoria attorea merita accoglimento. La conclusione che precede – si anticipi - trae alimento, chiaramente, dai condivisi esiti valutativi espressi dal consulente dell'ufficio all'esito del procedimento di consulenza tecnica che di qui a breve si avrà modo di esaminare.
Ciò premesso, ragioni di logica argomentativa impongono sin d'ora
(l'affermazione della fondatezza della domanda attorea già lo consente) il confronto con le deduzioni difensive sviluppate nell'interesse dell' la CP_2
quale ha escluso che possa formularsi un giudizio di responsabilità contrattuale nei suoi confronti, negando, in buona sostanza, il perfezionamento di un contratto di spedalità da parte di (del tutto inconferenti Parte_1
appaiono i riferimenti giurisprudenziali citati nell'atto di citazione, in quanto relativi, a ben vedere, alla responsabilità da contatto sociale del medico dipendente della struttura sanitaria).
A ben vedere, il riferito contratto di spedalità si pone alla base delle deduzioni attoree ed è espressamente evocato in termini di “rapporto di spedalità di
natura prettamente contrattuale” nel corpo della memoria depositata ai sensi
6 dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., rapporto che – secondo la prospettazione attorea – troverebbe fondamento nella diretta “presa in carico”
della paziente.
Al cospetto di siffatte deduzioni, l' ha, allora, evidenziato che CP_2
è stata la destinataria delle prestazioni sanitarie del Parte_1
professionista in violazione delle regole disciplinanti l'erogazione del servizio sanitario nazionale.
Sul punto, è appena il caso di osservare che, secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza, avallato dalle sezioni unite della Corte di cassazione (Cass. sez. un. n. 9556 del 2002 e n. 577 del 2008), il rapporto che lega la struttura sanitaria (pubblica o privata) al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico, denominato contratto di “spedalità” o di
“assistenza sanitaria”, che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti,
rappresentati dall'accettazione del malato presso la struttura [Cass. n. 8826 del
2007 (“In giurisprudenza di legittimità si è altresì precisato che, ove non
espressamente fornita, ben può la prova del contratto - stante la libertà di
forme in proposito - essere invero anche tacitamente desunta, in base al
comportamento mantenuto dalle parti”)]. Trattasi, in particolare, di un contratto atipico a prestazioni corrispettive, che si conclude, appunto, all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente,
dell'assicuratore ovvero del Servizio sanitario nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo "latu sensu" alberghieri,
obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché dì apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (si vedano, all'uopo, Cass. n.
7 13593 del 2007, Cass. n. 1698 del 2006; Cass. n. 13066 del 2004; Cass. n. 103
del 1999).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria per l'inadempimento ovvero per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità è sussumibile entro l'archetipo della responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo, a tal fine,
assume il fatto che la struttura, per adempiere ai propri obblighi contrattuali, si avvalga dell'opera dei propri dipendenti o di collaboratori esterni, esercenti professioni sanitarie, e che la condotta pregiudizievole sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Ed invero, a mente della norma di cui all'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Detto altrimenti, la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa “tout court” incombenti, ma,
ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico-
professionale svolta dal sanitario, quale “ausiliario necessario”
dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (si veda sul punto, in motivazione,
Cass. n. 10616 del 2012).
Ai sensi dell'art. 1228 c.c., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. E tale responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto prescinde, invero, dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato del medico con la struttura sanitaria, laddove fondamentale rilevanza assume, viceversa, la circostanza che dell'opera del terzo la struttura si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio.
8 Tale soluzione risulta confermata dallo stesso legislatore con la cd. legge EL
– Bianco (legge 8 marzo 2017 n. 24, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 marzo
2017, n. 64 e recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della
persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli
esercenti le professioni sanitarie"), non applicabile al caso di specie (si veda
infra). Detta normativa ha, infatti, in estrema sintesi, ribadito che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., affermando, nel contempo, che i sanitari rispondono del loro operato in base all'art. 2043 c.c. a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente.
Se così è, l'evocazione della responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria pubblica suppone la prova del perfezionamento del contratto di spedalità e del fatto che l'opera del professionista ha rappresentato, in disparte il profilo dei rapporti con la struttura, lo strumento di realizzazione dell'assetto d'interessi sotteso al riferito contratto, che - come già ricordato - può essere stipulato anche tacitamente, attraverso l'accettazione della paziente nella struttura ai fini del ricovero o di una visita (si vedano Cass. n. 9198 del 1999; Trib. Bari n.
2070 del 2024).
Ora, nel corpo della memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c. in data 18
aprile 2017, l' ha, ancora una volta, rappresentato la propria “assoluta CP_2
e totale estraneità dell' ai fatti per cui è causa non avendo mai avuto CP_2
alcun tipo di rapporto di spedalità con la signora ”, Parte_1
sottolineando l'inesistenza di una prenotazione ambulatoriale a nome della paziente ovvero di una scheda di accettazione all'interno della struttura.
Le deduzioni difensive sviluppate dall' appaiono condivisibili in CP_2
quanto, effettivamente, non è emersa, all'esito del dibattito processuale, la
9 prova di fatti specifici dai quali inferire la conclusione (tacita) del contratto di spedalità.
In tale ottica, le indicazioni stampate sul foglio sottoscritto dal professionista
(si veda il primo documento all'interno del terzo allegato all'atto di citazione introduttiva) non appaiono dotate d'indubbia valenza persuasiva circa il perfezionamento del contratto atipico in parola.
Analogamente, neppure può ritenersi – come pare sostenere l'attrice anche nelle note illustrative depositate il 12 marzo 2025 [“Sebbene non sia stata
formata una cartella clinica della sig.ra , è incontrovertibile Parte_1
che l'intervento di cui è parola (di cui non è stato acquisito neppure il consenso
informato, pur se a tale obbligo il medico è tenuto), con tutte le conseguenze
CP_ dannose, sia stato eseguito dal dott. all'interno della
[...]
CP_
di cui il dr. Parte_2
era dipendente”] - che il “mero” accesso all'interno del reparto e l'esecuzione dell'intervento da parte di un dipendente della struttura rappresentino comportamenti concludenti, capace di suggerire, cioè, uno specifico intento negoziale.
Il mancato assolvimento dell'onere della prova del contratto da parte dell'attrice - a tanto onerata in omaggio ai consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità (Cass sez. un. 13533 del 2001, Cass. n. 9471 del
2004, Cass. n. 10297 del 2004 e Cass. n. 11488 del 2004 hanno chiarito che il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve, ante omnia, provare il contratto) – impone il rigetto della pretesa risarcitoria da inadempimento del contratto specificamente esperita, ai sensi dell'art. 1218 c.c., nei confronti dell' Controparte_2
convenuta.
10 Tanto puntualizzato, giova ora inquadrare la (diversa) pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del medico . CP
Sul punto, deve precisarsi che le deduzioni difensive sviluppate dal predetto convenuto per orientare la sussunzione della domanda attorea entro il paradigma di cui all'art. 2043 c.c. non paiono conferenti. Esse, a ben vedere,
si basano su un'interpretazione non condivisibile dell'art. 3 della cd. “legge
Balduzzi” - legge 8 novembre 2012 n. 189, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 – la quale ha espressamente inteso contenere la spesa pubblica e arginare il fenomeno della
“medicina difensiva”, sia attraverso una restrizione delle ipotesi di responsabilità medica (spesso alla base delle scelte diagnostiche e terapeutiche
“difensive” che hanno un'evidente ricaduta negativa sulle finanze pubbliche)
sia attraverso una limitazione dell'entità del danno biologico risarcibile al danneggiato in caso di responsabilità dell'esercente una professione sanitaria.
In particolare, l'art. 3 della legge, recante la rubrica “Responsabilità
professionale dell'esercente le professioni sanitarie” – espressamente richiamato dal professionista nel corpo della memoria di costituzione –
prevede, al comma primo, che “l'esercente la professione sanitaria che nello
svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche
accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa
lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del
codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del
danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.
È noto che il dibattito sviluppatosi in dottrina dopo l'entrata in vigore della legge si è incentrato principalmente sul secondo inciso della norma (“In tali
casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice
11 civile”) ed è caratterizzato da opinioni contrapposte, rispecchiate nelle pronunce giurisprudenziali di merito note.
Il richiamo esplicito alla disciplina della responsabilità risarcitoria da fatto illecito (art. 2043) è stato visto da alcuni come una sorta di “atecnico” rinvio alla responsabilità risarcitoria dell'esercente la professione sanitaria (in tal senso, fra gli altri, Tribunale di Arezzo 14 febbraio 2013 e Tribunale di
Cremona 19 settembre 2013), mentre altri (Tribunale di Varese del 29
dicembre 2012) hanno inteso da subito vedere nella previsione in esame una indicazione legislativa (di portata implicitamente interpretativa) volta a chiarire che, in assenza di un contratto concluso con il paziente, la responsabilità del medico non andrebbe ricondotta nell'alveo della responsabilità da inadempimento/inesatto adempimento (comunemente detta
«contrattuale») bensì in quello della responsabilità da fatto illecito
(comunemente detta «extracontrattuale»).
Gli estremi delle contrapposte opinioni emerse nella giurisprudenza di merito paiono ben rappresentati da una pronuncia del Tribunale di Torino del 26
febbraio 2013 e da quella del Tribunale di Rovereto del 29 dicembre 2013.
Secondo il giudice piemontese il legislatore avrebbe dettato una norma che smentisce l'intera elaborazione giurisprudenziale precedente e l'art. 2043
sarebbe ora la norma a cui ricondurre sia la responsabilità del medico pubblico dipendente sia quella della struttura pubblica nella quale opera (non essendo ipotizzabile secondo quel giudice un diverso regime di responsabilità del medico e della struttura), per cui l'art. 3 della legge Balduzzi cambierebbe il
“diritto vivente” operando una scelta di campo del tutto chiara e congruente con la finalità di contenimento degli oneri risarcitori della sanità pubblica e
12 “getta alle ortiche” la utilizzabilità in concreto della teorica del contatto sociale.
Il giudice trentino ha ritenuto invece che nessuna portata innovatrice deriverebbe dalla legge Balduzzi in merito alla responsabilità civile del medico in quanto il richiamo all'art. 2043 c.c. contenuto nell'art. 3 andrebbe riferito solo al giudice penale per il caso di esercizio dell'azione civile in sede penale,
mentre la responsabilità civile del medico andrebbe comunque ricondotta al disposto dell'art. 1218 c.c. in caso di inadempimento e/o inesatto adempimento dell'obbligazione “legale” gravante anche sul singolo operatore sanitario e che troverebbe fonte nella legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (legge n.
833 del 1978).
Anche la Suprema Corte si è pronunciata sulla possibile portata innovatrice della legge Balduzzi nel regime della responsabilità civile medica,
escludendola.
In una prima decisione del febbraio 2013 la Corte di cassazione (in un “obiter”)
ha affermato che “(…) la materia della responsabilità civile segue le sue
regole consolidate (…) anche per la c.d. responsabilità contrattuale del
medico e della struttura sanitaria, da contatto sociale”, richiamando quale
“punto fermo, ai fini della nomofilachia, gli arresti delle sentenze delle Sezioni
Unite nel novembre 2008 (…)” (Cass. n. 4030 del 2013). In tale sentenza non sono fornite indicazioni interpretative del secondo inciso dell'art. 3, comma primo, legge n. 189 del 2012, che invece si rinvengono nella successiva pronuncia della Corte di cassazione n. 8940 del 2014 così massimata: “l'art. 3,
comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di
conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che "l'esercente la
professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a
13 linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non
risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo
di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte
del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario
come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo
escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve”.
Questo giudice ritiene di condividere siffatto indirizzo interpretativo, pur consapevole della diversa opzione ricostruttiva in materia proposta dal
Tribunale di MI (sentenza del 17 luglio 2014), la quale, a ben vedere, ha anticipato la soluzione fornita di recente dallo stesso legislatore con la cd. legge
EL – (legge 8 marzo 2017 n. 24, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 Per_1
marzo 2017, n. 64 e recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e
della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli
esercenti le professioni sanitarie").
Puntualizzato che l'assetto normativo da ultimo richiamato non è – come anticipato – applicabile al dedotto fatto illecito de quo vertitur (si confronti
Cass. n. 28994 del 2019), dove osservarsi che, nel caso di specie, non si è
comunque al cospetto di un medico collaboratore della struttura sanitaria,
asserito autore della condotta attiva o omissiva produttiva del danno subito dal paziente, col quale, tuttavia, quest'ultimo non ha concluso un contratto diverso ed ulteriore rispetto a quello che obbliga la struttura nella quale il sanitario opera. Piuttosto, è possibile riscontrare proprio la stipulazione di un (tacito)
contratto d'opera professionale tra e Parte_1 CP
stipulazione evincibile dalla prescrizione sottoscritta dall'odierno convenuto
(si veda, ancora una volta, il primo documento all'interno del terzo allegato
14 all'atto di citazione introduttiva), derivandone l'applicazione dello statuto disciplinatorio della responsabilità da inadempimento.
Tanto chiarito, giova ora accertare la responsabilità – da analizzare secondo il paradigma normativo di cui all'art. 1218 c.c. - del convenuto nei confronti dell'attrice.
L'indagine non può che prendere le mosse – come già avvertito - dalle valutazioni del consulente incaricato di svolgere la consulenza tecnica, ai cui condivisibili rilievi questo giudice ritiene di doversi integralmente riportare, in quanto logicamente e analiticamente argomentati [il giudice “non è tenuto a
rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è
sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state
prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico
d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante” (si veda, al riguardo, Cass. n. 1257 del 2012); e ancora: “il giudice del merito non è tenuto
ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni
del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse,
sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che
recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di
consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi
a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte
dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (si confrontino Cass. n. 4352 del 2019; Cass. n. 7364 del 2012; Cass. n. 10222 del
2009; Cass. n. 10668 del 2005)].
In tema, è appena il caso di osservare, poi, che, quando i fatti da accertare necessitano di specifiche conoscenze tecniche, il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati (consulente
15 deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente);
in tale ultimo caso, la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, risultando sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (tra le tante, Cass. n. 6155 del 2009).
Di tale tipo è la consulenza svolta nel caso di specie, come è naturale che sia in casi di accertamento della responsabilità medica, per la innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie, non solo alla comprensione dei fatti, ma alla rilevabilità stessa di fatti che, per essere individuati, abbisognano di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche.
Orbene, il percorso motivazionale condotto dal consulente consente a questo
Tribunale di potere compiutamente analizzare i due differenti segmenti della responsabilità civile: il nesso di causalità, da un lato;
la colpa professionale,
dall'altro lato.
Entrambi i profili tematici richiedono autonome considerazioni, anche di natura teorica.
Procedendo con ordine, va ricordato che, secondo itinerari interpretativi percorsi da tempo dalla giurisprudenza di legittimità “in tema di
inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno
evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui
soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella
cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario
presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la
responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della
prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è
onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di
16 causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di
nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte
debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio,
la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione
della prestazione" (si vedano, su tutte, Cass., nn. 28991 – 28992 del 2019; in si confronti, però, in precedenza Cass. n. 18392 del 2017).
In particolare, la Corte di cassazione ha preso le mosse dalla considerazione secondo cui nelle obbligazioni di facere professionale, a differenza di quelle di dare e di fare, viene in rilievo la distinzione tra interesse strumentale affidato alla cura della prestazione oggetto dell'obbligazione e sostanziantesi nel perseguimento delle leges artis nella realizzazione dell'interesse primario o presupposto del creditore, che, nella specifica ipotesi della responsabilità
sanitaria, è la guarigione, in senso ampio, dalla malattia. Da siffatta considerazione, la Corte addiviene alla conclusione per la quale il danno evento è rappresentato non dalla lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è
preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato. In tale prospettiva, l'evento dannoso lamentato in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie attinge non l'interesse affidato all'adempimento della prestazione professionale, ma quello presupposto corrispondente al diritto alla salute.
Osserva la Corte: “Benché guarigione dalla malattia o vittoria della causa non
siano dedotte in obbligazione, esse non costituiscono un motivo soggettivo che
resti estrinseco rispetto al contratto d'opera professionale, ma sono
tipicamente connesse all'interesse regolato perché la possibilità del loro
soddisfacimento è condizionata dai mutamenti intermedi nello stato di fatto
determinati dalla prestazione professionale. L'interesse corrispondente alla
17 prestazione oggetto di obbligazione ha natura strumentale rispetto ad un
interesse primario o presupposto, il quale non ricade nel motivo irrilevante
dal punto di vista contrattuale perché non attiene alla soddisfazione del
contingente ed occasionale bisogno soggettivo ma è connesso all'interesse
regolato già sul piano della programmazione negoziale e dunque del motivo
comune rilevante al livello della causa del contratto. Non c'è obbligazione di
diligenza professionale del medico o dell'avvocato se non in vista, per
entrambe le parti, del risultato della guarigione dalla malattia o della vittoria
della causa”.
Se così è, la Corte di cassazione è addivenuta alla conclusione secondo cui,
poiché la lesione dell'interesse strumentale non coincide necessariamente colla lesione dell'interesse presupposto identificantesi nella malattia o nell'aggravamento della patologia, la causalità materiale non è assorbita dall'inadempimento. Ne deriva che “allegare l'inadempimento non significa
allegare anche il danno evento il quale, per riguardare un interesse ulteriore
rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente
collegabile al mancato rispetto delle leges artis ma potrebbe essere
riconducibile ad una causa diversa dall'inadempimento”.
In tale prospettiva – osserva la Corte - nelle obbligazioni di facere
professionale, atteso che la causalità materiale non coincide con l'inadempimento, la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta del debitore e il pregiudizio lamentato dal creditore, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, rappresenta un fatto costitutivo del diritto al risarcimento fatto valere, della cui prova il paziente che si assume danneggiato è onerato. La prova è, però, indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento
18 dell'obbligazione, involgendo esclusivamente il fatto materiale che soggiace a quella qualifica (del resto, l'inadempimento deve essere solo allegato, ma non provato, rientrando siffatto tema d'indagine tra gli oneri probatori del debitore).
La Corte, infine, ha osservato come la prova della causalità materiale da parte del creditore possa naturalmente essere raggiunta anche mediante presunzione
(in tema, si veda l'orientamento inaugurato da Cass. n. 18392 del 2017).
Una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono quindi gli oneri probatori del debitore, il quale – come accennato – è chiamato a fornire la prova dell'adempimento o dell'evenienza per la quale l'inadempimento sia stato determinato dall'impossibilità non imputabile della prestazione (Cass. n. 18392 del 2017, cui sono conformi Cass. n. 5487 del
2019, n. 1045 del 2019, n. 29853 del 2018, nn. 27455, 27449, 27447, 27446
del 30 ottobre 2018, n. 29315 del 2017 e n. 26824 del 2017).
La Corte di cassazione è giunta così all'affermazione dell'esistenza di un duplice ciclo causale: l'uno relativo all'evento dannoso, a monte;
l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. In particolare, il nesso di causalità
materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico la cui prova, ex adverso, spetta al debitore è quello fra causa esterna,
imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma primo, c.c., e impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218 c.c.).
19 Per completezza espositiva, in relazione al profilo del cd. primo ciclo causale,
deve evidenziarsi che, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale,
tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima,
l'autore del fatto illecito risponde in toto, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, dell'evento di danno eziologicamente riconducibile alla sua condotta, a nulla rilevando l'eventuale efficienza concausale anche dei suddetti eventi naturali, che possono invece rilevare, sul piano della causalità giuridica,
ex art. 1223 c.c., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato, non eziologicamente riferibile, cioè, a negligenza, imprudenza o imperizia del sanitario (Cass. n. 15991 de 2011, Cass. n. 28986 del 2019, Cass.
n. 5632 del 2023 Cass. n. 13037 del 2023).
Va pertanto affermato il principio secondo il quale, laddove la condotta dell'agente sia stata ritenuta idonea alla determinazione anche solo parziale dell'evento di danno lamentato, e si fosse prospettata una questione circa l'incidenza di una causa naturale, le due possibili alternative, sul piano della causalità materiale, risulteranno quelle per cui:- l'accertamento processuale della rilevanza esclusiva del fattore naturale escluda tout court il nesso di causa tra condotta ed evento: in tal caso la domanda sarà rigettata;
- la causa naturale rivesta efficacia eziologica non esclusiva, ma soltanto concorrente rispetto all'evento: in assenza di prova, da parte del danneggiante/debitore,
dell'esistenza di altra e diversa causa a lui non imputabile, la responsabilità
20 dell'evento gli sarà ascritta per intero, e la domanda sarà accolta nell'an
debeatur.
L'alternativa che si pone al giudice, in altri termini, è quella per cui "il convenuto è responsabile dell'evento di danno"/il convenuto non è
responsabile dell'evento di danno": altre soluzioni, sul piano della causalità
materiale, non possono ritenersi predicabili, pena la violazione dell'applicabile dettato normativo di cui all'art. 41, comma 1, c.p., salvo avventurarsi (come pure talvolta accaduto in dottrina) in interpretazioni contrarie alla lettera degli art. 1227 e 2055 c.c., che limitano espressamente e inequivocabilmente il frazionamento della causalità materiale alla sola ipotesi di concorso di cause umane imputabili.
Poste le coordinate ermeneutiche fondamentali in tema di nesso causa e onere probatorio, giova confrontarsi con le conclusioni raggiunte dall'ausiliare.
Preliminare, però, appare il rilievo secondo cui il nesso di causalità materiale tra la condotta del convenuto e l'evento lesivo lamentato – da provarsi anche attraverso il ragionamento presuntivo – è da intendersi, come noto, in termini di una relazione probabilistica concreta tra il comportamento e l'evento dannoso, ispirata alla regola della "normalità" o "regolarità causale", del "più
che probabile che non" (in tal senso per il nesso causale nel campo dell'illecito civile Cass. n.23933 del 2013, Cass. n.15991 del 2011, Cass. n. 22837 del
2010).
In tale ottica, l'accertamento, anche presuntivo, del nesso di causalità, richiede,
in ogni caso, l'allegazione e la prova dell'assenza di "fattori causali alternativi"
(Cass. nn.576 e 584 del 2008) idonei da soli a produrre l'evento lesivo, secondo il criterio medico legale di "esclusione".
21 La prova di siffatta (negativa) circostanza - incombente sulla parte attrice in quanto afferente al profilo della causalità materiale e, dunque, a un elemento costitutivo dell'invocata fattispecie di responsabilità - assume un'indubbia valenza persuasiva circa l'esistenza del nesso di causalità materiale.
Orbene, nel caso di specie, l'ausiliare – le cui conclusioni sono, come ricordato, una fonte oggettiva di prova (sul principio di acquisizione della prova nel processo civile si veda Cass. sez. un. 28498 del 2005, secondo cui nel sistema processualcivilistico vigente - in specie dopo il riconoscimento costituzionale del principio del giusto processo - opera il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più
esserle sottratto, dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell'onere probatorio) – ha, sulla scorta di una motivazione sintetica, capace, cioè,
attraverso un costrutto argomentativo unitario, di lambire tutti i profili tematici rilevanti, valutato la sussistenza di un nesso di causalità materiale tra l'intervento di exeresi di verruche piane praticato il 5 novembre 2012 e gli esiti anatomo funzionali riscontrati all'ingresso della Casa di cura nel Per_2
dicembre 2012, valorizzando, all'uopo, il criterio topografico, cronologico e della continuità fenomenica ed escludendo, nel contempo, fattori causali alternativi.
Accertato il c.d. primo ciclo causale, deve rilevarsi che, all'esito del dibattito processuale, non è emersa la natura di evento imprevedibile e/o imprevenibile della patologia accertata, non essendo stata acquisita, dunque, la prova dell'impossibilità di adempiere la prestazione (cd. secondo ciclo causale).
22 Al riguardo, è necessario chiarire che nella valutazione dell'impossibilità di adempiere la prestazione non assume rilievo il riferimento al concetto di
"complicanza", quanto piuttosto il fatto che l'evento in cui nel caso concreto essa viene identificata sia stato ritenuto in sentenza come "non evitabile".
In tema, la giurisprudenza di legittimità ha già più volte chiarito (vedasi Cass.
n 13328 del 2015; Cass. n. 28985 del 2019), il lemma "complicanza" - con il quale la medicina clinica e la medicina legale designano solitamente un evento dannoso, insorto nel corso dell'iter terapeutico, che, pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile - è di per sé inutile nel campo giuridico. Ciò
perché, quando, nel corso dell'esecuzione di un intervento o dopo la sua conclusione, si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, delle due l'una: - o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze"; - ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile: ed in tal caso esso integra gli estremi della "causa non imputabile" di cui all'art. 1218 c.c., a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze".
Al diritto, in definitiva, non interessa se l'evento dannoso non voluto dal medico rientri o no nella classificazione clinica delle complicanze, assumendo rilievo solo se quell'evento integri gli estremi della "causa non imputabile", da accertarsi in concreto e non in astratto (così, in motivazione, Cass. n. 13328
del 2015).
Ora, a ben vedere, dalle indagini tecniche condotte dal consulente è emerso che l'evento non era né imprevedibile né inevitabile.
23 Riscontrato, da un lato, il nesso causale tra l'operato dei sanitari e la patologia ed esclusa, dall'altro lato, la sussistenza di una causa non imputabile, residua l'indagine sul profilo della colpa professionale.
Ebbene, venendo in rilievo un'obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, comma secondo, c.c.
Tale diligenza si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico - con impiego delle energie, dei mezzi e delle tecniche obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata - finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (vedasi Cass. n. 12995 del 2006).
La misura dello sforzo dovuto dal debitore, inoltre, deve essere calibrata (oltre che in relazione al tipo di attività imposta per il soddisfacimento dell'interesse creditorio) sul grado di specializzazione del professionista, nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera. Sicché, dal medico altamente specializzato ed inserito in una struttura di eccellenza è esigibile una diligenza più elevata di quella esigibile, dinanzi al medesimo caso clinico, da parte del medico con minore specializzazione o inserito in una struttura meno avanzata
(si veda Cass. n. 17143 del 2012).
Più precisamente, in relazione alla professione di medico chirurgo, poiché il dovere di diligenza - che comporta il rispetto delle regole e degli accorgimenti,
anche tecnici, che nel loro insieme costituiscono la conoscenza tipica della professione medica (Cass. n. 3492 del 2020) e che valgono ad evitare al paziente possibili danni anche solo collaterali - implica scrupolosa attenzione e adeguata preparazione professionale, il medico risponde anche per colpa lieve quando provochi un danno nell'esecuzione di un intervento operatorio.
24 Differentemente, il chirurgo risponderà solo se in colpa grave, laddove il caso affidatogli fosse di particolare complessità, o perché non ancora sperimentato e studiato a sufficienza, o perché non ancora dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da seguire (Cass. n. 2334 del 2011).
In particolare, la limitazione di responsabilità professionale del medico ai casi di dolo o colpa grave ex art. 2236 c.c. (“Se la prestazione implica la soluzione
di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei
danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”) potrà ritenersi operante per le sole ipotesi di imperizia che possano essere giustificate dalla particolare complessità o novità dell'opera richiesta, e non si estende alle ipotesi in cui la prestazione del professionista sia stata viziata da una violazione della diligenza professionale media esigibile ex art. 1176, comma secondo, c.c., rispetto a cui rileva anche la colpa lieve (Cass. n. 5506 del 2014).
In dottrina e in giurisprudenza si è osservato che la richiamata norma di cui all'art. 2236 c.c. integra quella di cui all'art. 1176 c.c. (Cass. n. 499 del 2001),
dando vita al particolare statuto della responsabilità del professionista intellettuale, che va declinato in relazione ai profili morfologici della prestazione d'opera espletata. In tale prospettiva, il legislatore ha operato una netta distinzione per la quale, nelle ipotesi di attività professionale ordinaria,
la responsabilità del prestatore per inadempimento è sottoposta alla disciplina dettata dall'art. 1176, comma secondo, c.c. dovendosi tenere in conto la specifica natura dell'attività dedotta in contratto;
differentemente, quando al professionista sia richiesto un impegno intellettuale superiore a quello professionale medio, l'inadempimento rilevante, tale da comportare la responsabilità del professionista, è solo quello qualificabile come risultato di dolo o colpa grave, configurabile nel caso di mancata applicazione delle
25 cognizioni fondamentali attinenti alla professione medica ovvero nel difetto del minimo di abilità e perizia tecnica richiesta per l'uso dei mezzi manuali o strumentali adoperati nell'atto operatorio. Nei casi, dunque, in cui non si verta in ipotesi di prestazioni sanitarie involgenti metodologie e criteri ancora non acquisiti dalla scienza ufficiale, poiché in sperimentazione o in discussione,
viene in considerazione anche la colpa lieve, da presumere sussistente, ogni volta che – per omissione di diligenza o per inadeguata preparazione - venga accertato un risultato peggiorativo delle condizioni del paziente (vedasi già
Cass. n. 8470 del 1994).
Secondo la giurisprudenza più recente, la norma che limita la responsabilità
non trova applicazione ai danni ricollegabili a negligenza e imprudenza,
essendo essa circoscritta ai casi di imperizia ricollegabili alla particolare difficoltà di problemi tecnici che l'attività professionale, in concreto, rende necessario affrontare (Cass. n. 6937 del 1996). Detto altrimenti, la restrizione ai soli casi di dolo e colpa grave del professionista vale soltanto per i casi di particolari difficoltà tecnica e, comunque, con l'esclusione di comportamenti negligenti o imprudenti (Cass. n. 9085 del 2006).
È stato poi osservato come, in tema di colpa professionale medica, il sanitario risponde solo se versa in colpa grave, qualora il caso affidatogli sia di particolare complessità, cioè quando la perizia richiesta trascenda i limiti della preparazione e dell'abilità propria del professionista medio, tenuto conto della specializzazione del sanitario e delle caratteristiche del centro ospedaliero in cui l'intervento stesso è stato effettuato. In particolare, l'intervento implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, che limita la responsabilità del medico al dolo e alla colpa grave a norma dell'art. 2236 c.c.,
è quello che richiede notevole abilità, implica la soluzione di problemi tecnici
26 nuovi o di speciale complessità e comporta un largo margine di rischi (vedasi.
per es. Cass. n. 6220 del 1988; Cass. n. 2428 del 1990; Cass. n. 4852 del 1999;
Cass. n. 5945 del 2000).
La Corte di cassazione ha anche ribadito che l'accertamento relativo al se la prestazione professionale in concreto eseguita implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà è rimessa al giudice di merito è il relativo giudizio è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (Cass. n. 7618 del 1997), avendo cura di precisare anche che “l'alto
tasso di esiti negativi di un certo intervento non costituisce circostanza di
significato univoco circa la sussistenza della particolare difficoltà nello
svolgimento della prestazione medica, poiché potrebbe riguardare la
patologia sulla quale si interviene piuttosto che le modalità di intervento,
rispetto alle quali si misura la diligenza richiesta. Certamente il margine di
rischio dell'intervento può essere considerato nella valutazione globale della
particolare difficoltà dell'intervento, ma di per sé non può costituire elemento
decisivo, dovendosi comunque fare anche e soprattutto riferimento alla
prestazione che il sanitario rende” (così Cass. n. 10297 del 2004).
Sul piano processuale, poi, la speciale difficoltà della prestazione non rappresenta una deduzione veicolabile nel processo attraverso un'eccezione in senso stretto, con la conseguenza che il giudice ben può accertarne l'esistenza o l'inesistenza ex officio sulla scorta delle risultanze concretamente acquisite,
anche attraverso un fonte oggettiva di prova quale risulta essere proprio la consulenza tecnica percipiente (Cass. n. 200 del 2021).
Ora, nel caso in esame, va rilevato come il consulente incaricato di svolgere la consulenza tecnica d'ufficio ha valutato - sulla scorta di una motivazione logica e adeguata - profili d'imperizia in capo al professionista, escludendo
27 chiaramente la speciale difficoltà della complessiva prestazione del convennuto, capace di limitare la responsabilità risarcitoria ai soli casi di imperizia per “colpa grave” (“Il quadro clinico descritto dai Sanitari della
suddetta Casa di Cura dimostra che all'intervento di exeresi di verruche piane
eseguito il 5/11/12 presso la A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi di Aragona
sono conseguiti esiti anatomo-funzionali sfavorevoli ed inattesi, alla luce della
tipologia e del basso livello di difficoltà che lo caratterizzava, di per sè
espressivi della ricorrenza di complicanze correlabili ad inadeguata condotta
tecnica da parte degli operatori, considerato, altresì, che l'omessa trascrizione
dell'atto operatorio non consente di individuare l'intervento di altre fattori
causali cui ricondurne la produzione”).
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, deve affermarsi l'imperizia del professionista nell'esecuzione dell'intervento in data 5
novembre 2012, imperizia che, pertanto, alla luce di quanto innanzi rappresentato, assume rilievo, ai fini del giudizio di responsabilità risarcitoria,
anche se lieve
Ciò posto in punto di responsabilità, con precipuo riferimento alla valutazione dei danni riconducibili all'operato del sanitario, giova premettere che lo spettro risarcitorio costruito dall'attrice è composito, evocando il danno da invalidità
permanente e temporanea, del danno morale, del pregiudizio estetico e di quello esistenziale.
Procedendo con ordine, giova, innanzitutto, valutare i danni qualificabili in termini di invalidità permanente e temporanea conseguenti alla lesione alla salute.
In tema, giova premettere che il danno biologico da invalidità temporanea e quello da invalidità permanente sono della stessa natura, poiché costituiscono
28 sempre la conseguenza di una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto: ciò
che muta è la durata e l'esito del detto danno.
Invero, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità
psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza l'invalidità
permanente si considera insorta allorché dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità.
Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati;
ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medicolegale di
"invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile. Ne
consegue che durante lo stesso individuato periodo di tempo non possano concorrere, come pure ritenuto dai ricorrenti, sia il danno biologico temporaneo che quello permanente.
Solo alla cessazione del primo, può instaurarsi il secondo.
Va, infatti, osservato che il danno biologico da invalidità temporanea costituisce un aspetto della più generale categoria del danno biologico, e può
essere liquidato sia unitamente a quest'ultima, sia separatamente, purché la liquidazione complessiva sia commisurata alla reale entità del danno (Cass. n.
101 del 1999; Cass. n. 3563 del 1996; Cass. n. 10966 del 1998).
Se detti aspetti del danno biologico fossero liquidati contemporaneamente per lo stesso periodo di tempo, si giungerebbe alla duplicazione di liquidazione per lo stesso danno: ciò è estraneo alla tutela aquiliana, che, avendo natura risarcitoria, esclude la possibilità ' di locupletazione (si veda Cass. n. 3806 del
2004).
29 Fatte queste premesse, deve segnalarsi che il consulente dell'ufficio ha determinato entrambe le conseguenze della lesione della salute patita a causa dell'imperito contegno del professionista, avendo riscontrato, in particolare,
un'invalidità temporanea assoluta di tre giorni, un'invalidità temporanea parziale al cinquanta per cento di quindici giorni e un'invalidità temporanea parziale al venticinque per cento di venti giorni e avendo riconosciuto, infine,
un'invalidità permanente riconducibile all'operato del sanitario nella misura determinata del quattro per cento dell'integrità psico fisica.
Poste queste premesse di metodo, per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali surriferite, è necessario ricorrere al potere di liquidazione equitativa riconosciuto al giudice dall'art. 1226 c.c., richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c. In particolare, l'art. 1226
c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, "per una parte
risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze
giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola
generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di
essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del
caso". Più precisamente, "l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente
impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare,
sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità
materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a
definire il contenuto del potere del giudice nei termini di valutazione
equitativa" (così Cass. n. 10579 del 2021 e, nello stesso senso, Cass. n. 28990
del 2019).
30 Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto,
così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è
espressione. Difatti, "l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c.,
deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso
concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo
intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere
liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari"
(Cass. n. 10579 del 2021; Cass. n. 12408 del 2011).
In particolare, nel caso di specie, venendo in rilievo una lesione alla salute di lieve entità, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione occorre applicare i criteri risarcitori di cui all'articolo 139 del d.lgs. n. 209 del
2005, cui rinvia l'articolo 7, comma quarto, della legge n. 24 del 2017, cd.
EL-Bianco, che conferma quanto già previsto dall'articolo 3, comma terzo,
della legge n. 183 del 2012, cd. legge Balduzzi. La disposizione in questione,
infatti, si applica a tutti i processi in corso indipendentemente dal momento della verificazione del danno, in quanto la norma, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice,
delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno (Cass. n. 28994 del 2019;
Cass. n. 1157 del 2020).
Pertanto, occorre fare rifermento alla tabella unica nazionale introdotta per la liquidazione dell'invalidità cc.dd. micropermanenti (fino a 9 punti percentuali)
31 previste dall' art. 139 d.lgs. 209 del 2005 (riproduttivo dell'art. 5 della l. 57 del
2001), nella più aggiornata versione adottata col d.m. del 16 luglio 2024.
E così, in applicazione delle richiamate tabelle, i postumi permanenti residuati all'esito della guarigione, vanno liquidati nell'importo complessivo, già
rivalutato all'attualità, di euro 4.236,33, tenuto conto dell'età all'epoca del sinistro (38 anni) e dei postumi accertati, pari al quattro per cento.
Quanto, poi, al danno biologico da invalidità temporanea, questo va liquidato,
sempre all'attualità, in complessivi euro 856,22 (tenuto conto che l'indennità
giornaliera è pari a euro 55,24).
In definitiva, il danno biologico subito dall'attore è quantificabile nella complessiva somma di euro 5.092,55, espressa in moneta attuale,
perfettamente rispondente alla concreta entità del danno non patrimoniale patito da in conseguenza della lesione alla salute. Parte_1
Tanto puntualizzato, va rammentato che la norma di cui all'art. 139 d.lgs. n.
209 del 2005, ratione temporis applicabile, prevede che l'ammontare del danno biologico - rappresentativo della lesione temporanea o permanente
all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito -, liquidato ai sensi del comma primo, può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
Dunque, il legislatore ha, da un lato, riferito la personalizzazione al solo danno biologico e, dall'altro, ha escluso qualsiasi collegamento tra danno biologico e danno morale, dotato di una propria autonomia risarcitoria in quanto afferente
32 alla dimensione interna del pregiudizio non patrimoniale, differente, dunque,
dal danno biologico, risarcibile quale conseguenza dinamico relazionale della lesione alla salute.
Del resto, la Corte di cassazione ha di recente ribadito l'ontologica differenza tra danno morale e danno biologico (i.e., il danno dinamico-relazionale), da cui discende che il giudice, allorquando è chiamato a risarcire il danno non patrimoniale, non può esimersi dall'esaminare (e, ove concretamente riscontratele, dal liquidare) partitamente ambedue le dimensioni (interna ed esterna) nelle quali esso può manifestarsi, pur tenendo presente la necessità di neutralizzare il rischio di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie,
attribuendo al danneggiato il danno "esistenziale", in uno col danno biologico.
In definitiva, la Corte di cassazione afferma che, se c'è lesione della salute, il danno biologico assorbe ogni profilo "esistenziale" (salva, naturalmente, la personalizzazione) e, in aggiunta ad esso, è possibile tributare al danneggiato il solo danno morale. Differentemente, in assenza di danno biologico, la doppia dimensione del pregiudizio sarà data dal danno "relazionale puro", e dal
"danno morale interiore" (Cass. n. 26304 del 17 ottobre 2019, che ha ripreso gli argomenti di Cass. n. 901 del 2018).
Più di recente, su tale direttrice ricostruttiva si posto anche il legislatore,
innovando la disposizione normativa di cui all'art. 139 cit.
In particolare, l'articolo 1, comma diciannovesimo, della legge n. 124 del 2017
ha modificato la rubrica del suddetto articolo in “danno non patrimoniale per
lesioni di lieve entità”, sostituendo quella precedente “danno biologico per
lesioni di lieve entità”, e ha introdotto, al comma terzo, proprio la distinzione fra danno dinamico-relazionale e danno morale.
33 A ciò si aggiunga che la nuova formulazione dell'articolo 139 cit., pur non essendo applicabile ratione temporis al caso che ci occupa, conferma, in ogni caso, che il danno morale - inteso come danno-conseguenza consistente nel turbamento dello stato d'animo provocato dalla menomazione dell'integrità
psico-fisica - costituisce un'entità ontologicamente distinta dal danno biologico, consistente nella lesione, temporanea o permanente, all'integrità
psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali, indipendentemente dalle sue ripercussioni sulla capacità di produrre reddito - ed è risarcibile come componente del danno non patrimoniale anche in presenza di lesioni di lieve entità.
Poste queste necessarie premesse di carattere teorico, deve evidenziarsi come,
in linea generale, sia per procedere alla personalizzazione, in relazione alle specifiche condizioni soggettive del danneggiato, nella misura massima di un quinto del danno biologico (art. 139 d.lgs. cit.), che alla liquidazione del danno morale occorre che l'attore abbia assolto due oneri: quello di allegazione e quello di prova.
Sul piano dell'allegazione, è necessario che l'attore individui quante e di che tipo siano state le conseguenze negative del fatto illecito, sia sul piano del turbamento psichico patito, sub specie, dunque, di danno morale, che sul piano dell'appesantimento del valore tabellare in ragione delle ripercussioni della lesione alla salute sui rapporti familiari o sociali, sull'attività lavorativa o sul tempo libero, ripercussioni che, però, per acquisire rilevanza devono essere diverse e ultronee rispetto a quelle normalmente correlate alla lesione dell'integrità psico – fisica del soggetto.
34 Sul piano della prova, poi, il danneggiato è chiamato ad asseverare le proprie allegazioni, giovandosi anche delle presunzioni semplici.
Orbene, quanto alla cd. personalizzazione, l'attrice, pur avendo evocato le ripercussioni dell'evento lesivo sulla propria vita relazionale, non ha evidenziato specifiche circostanze di fatto rappresentative di situazioni di disvalore afferenti all'irripetibile singolarità della propria esperienza di vita individuale, limitandosi ad allegare e a chiedere di provare (in tale ottica,
dunque, la prova testimoniale richiesta si rivela del tutto irrilevante) la perdita o la compromissione di ordinarie attività esistenziali, di cui, pertanto, non può
tenersi conto aumentando il risarcimento del danno da lesione alla salute [è
noto, infatti, che le peculiari condizioni soggettive legittimanti la personalizzazione del danno biologico devono involgere situazioni relative
«alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla
valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare
obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che,
ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di
prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (e, dunque,
individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole
compiersi in assenza di dette peculiarità» (vedasi Cass. n. 21939 del 2017)].
In relazione al danno morale, poi, deve osservarsi come non Parte_1
ha allegato e provato quei fatti noti da cui inferire il patimento di siffatto pregiudizio - che, in quanto appartenente alla dimensione interna dell'individuo, sfugge, di regola, alle prove dirette -, essendosi limitata, a ben vedere, (solo) a rappresentare l'entità delle lesioni patite, che, in quanto lievi
[come riscontrato all'esito del dibattito processuale anche in relazione agli esiti cicatriziali (si veda la tredicesima pagina della relazione tecnica d'ufficio), in
35 mancanza di ulteriori specifiche allegazioni, non possono di per sé suggerire il patimento di sofferenza soggettiva correlato all'evento lesivo de quo vertitur.
Sotto tale ultimo angolo prospettico, deve evidenziarsi, peraltro, l'irrilevanza delle prove testimoniali indicate dalla parte attrice (si confronti Cass. n. 1294
del 2018), prove di cui è stata reiterata la richiesta di assunzione nel corso del processo. Ed infatti, alla luce dei capitoli costruiti dalla difesa attorea (si confrontino i capitoli dal 13 al 19 della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c.), appare evidente che l'escussione dei testimoni indicati è stata richiesta per ottenere non già la rappresentazione di fatti obiettivi e specifici (Cass. n. 22254 del 2021), ma inammissibili dichiarazioni afferenti a percezioni sensoriali, convincimenti subiettivi, valutazioni e moti d'animo (Cass. n. 15802 del 2005; Cass. n. 13693 del 2012; si osservi, poi, che il capitolo 15 pare volere stimolare una dichiarazione de relato actoris,
sostanzialmente nulla secondo Cass. n. 8358 del 2007). Nel caso di specie, poi,
non si rintraccia neppure quella inscindibilità tra l'apprezzamento soggettivo e il riferimento al fatto, che consentirebbe, secondo la giurisprudenza della Corte
di cassazione, di ritenere ammissibile, sul piano della rilevanza probatoria, la valutazione compiuta dal testimone (Cass. n. 16148 del 2004; Cass. n. 5 del
2001; Cass. n. 3505 del 1999).
In tale prospettiva, dunque, le prove testimoniali su tali specifici aspetti non avrebbero potuto essere ammesse.
Tanto puntualizzato, deve concludersi che il danno non patrimoniale correlato alla lesione della salute ammonta, complessivamente, a euro 5.092,55 in moneta attuale, alla cui corresponsione va condannato. CP
Da ultimo, occorre rilevare che non vi è spazio per il ristoro dell'evocato danno estetico, il quale rappresenta – come noto – (solo) un aspetto particolare del
36 danno biologico. In tale ottica, la lesione alla salute viene definita danno estetico quando incide, piuttosto che su un organo o su una funzione,
sull'aspetto esteriore del corpo leso.
Ora, è noto al Tribunale che, per “aspetto esteriore del corpo leso”, non deve però intendersi soltanto l'euritmia dei lineamenti o l'assenza di cicatrici, ma anche la percezione del “sé”. Ne deriva che può configurarsi un danno estetico anche nelle ipotesi in cui la ridetta percezione del “sé” da parte del danneggiato o da parte della comunità non è fonte del comune senso di benessere che tutti avvertono nel rimirare la propria corporeità, con la precisazione, però, che la compromissione della funzione estetica dell'individuo va valutata per quello che effettivamente è, e non per quello che il danneggiato ritiene che sia. Detto
altrimenti, la valutazione va condotta alla stregua di parametri oggettivi,
secondo i dettami della medicina legale.
L'alterazione dell'aspetto del volto o del corpo è, dunque, una invalidità
permanente, prevista e classificata secondo varie scale di intensità in tutti i più
noti e diffusi barème medico legali. Pertanto, dell'invalidità causata dal pregiudizio estetico deve tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente, determinando una sola percentuale complessiva d'invalidità permanente.
A ben vedere, l'impianto motivazionale costruito dall'ausiliare conduce a ritenere che quest'ultimo abbia, effettivamente, valutato l'invalidità
permanente patita dall'attrice tenendo in debita considerazione anche il pregiudizio estetico [“Sicchè la complessiva valutazione dei postumi del 4%
da noi prospettata risulta alquanto adeguata e soddisfacente in relazione alla
realtà esitale apprezzabile ed assorbe anche i piccoli esiti cicatriziali, nonchè
37 il dismorfismo della suddetta articolazione (peraltro di modesta entità, come
può rilevarsi dalle immagini allegate dallo stesso dott. ) residuati”]. Per_3
Giova rammentare, poi – tenuto conto della specifica domanda della parte attrice -, che nella liquidazione del danno deve tenersi altresì conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può
essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi,
piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno,
ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (si veda in tal senso ed ex
multis già Cass. sez. un. n. 1712 del 1995, nonché Cass. n. 2796 del 2000).
È appena il caso di osservare, poi, che, in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, come nell'ipotesi che ci impegna, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (si veda condivisibilmente, da ultimo, Cass. n. 37798 del 2022).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio
38 questo giudicante reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., calcolati dalla data dell'evento dannoso (5 novembre 2012) sulla somma frutto della devalutazione, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”) alla data del 3
aprile 1997, di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi, applicati anno per anno, a partire dalla suddetta data (sul fatto - pacifico - che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. 5287 del 1987 e 5307 del 1984), fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta pubblicazione della sentenza (si vedano in tal senso, Cass. n. 13470
del 1999; Cass. n. 4030 del 1998).
Quanto al danno patrimoniale correlato alle spese mediche, considerata la documentazione prodotta in atti, sottoposta al vaglio di congruità del nominato consulente, tale pregiudizio è quantificabile in euro 160,35.
39 Deve essere applicata a detta somma la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data dell'11 febbraio 2013 (a rigore, la rivalutazione dovrebbe decorrere dalla data dei singoli esborsi, ma, al fine di evitare eccessive frammentazioni, essa si può far decorrere, in omaggio a considerazioni di carattere equitativo, dalla data di una delle ultime spese documentate, avvenuta il 11 febbraio 2013), sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. E
così, la somma riconoscibile a ristoro del danno patrimoniale, liquidata in moneta attuale, è pari a euro 194,66.
Come per il danno non patrimoniale, sull'importo determinato per il ristoro di quello patrimoniale sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma di euro 164,25 via via rivalutata anno per anno, dalla data dell'11 febbraio 2013
alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, poi, gli interessi decorrono sulla somma nell'ammontare rivalutata alla data di pubblicazione della sentenza.
Giova, ora, esaminare la pretesa di garanzia esperita da nei CP
confronti dell'assicuratore, sul presupposto dell'adesione al contratto di assicurazione del 30 aprile 2013.
Ebbene, la domanda qui in scrutinio non merita accoglimento, dovendosi condividere, alla luce del tenore letterale delle condizioni generali di contratto
[in particolare: a) “Definizioni” – “Richiesta di risarcimento”; b) art. 3
“Oggetto del contratto”], quanto esposto dal terzo chiamato in causa alla quinta pagina della comparsa di costituzione e risposta.
Procedendo con ordine, va innanzitutto evidenziato che il rischio assicurato non è rappresentato dal peso economico delle statuizioni di condanna al risarcimento del danno emesse in favore dei terzi lesi dal contegno del professionista, bensì dal (diverso) peso degli obblighi speculari al diritto: a) di
40 surrogazione dell'assicuratore dell'azienda sanitaria;
b) di rivalsa dell'azienda sanitaria in conseguenza dell'accertamento della sua responsabilità erariale;
c)
di rivalsa dell' per ulteriori ipotesi. Parte_3
In tale prospettiva, appare evidente che il riferimento alla civile responsabilità
del medico per i danni causati a terzi non rappresenta il rischio assicurato, ma il presupposto di attivazione della surrogazione e della rivalsa da parte dell'azienda sanitaria, i cui effetti economici nella sfera giuridica del professionista costituiscono l'unico oggetto della garanzia assicurativa.
A ben vedere, poi, l'ultimo comma dell'art. 3 delle ridette condizioni esclude espressamente dallo spettro applicativo della garanzia le attività che l'assicurato esercita “privatamente” che non siano riconducibili, cioè, “ad un
rapporto diretto o per incarico dell' , evenienza Parte_3
verificatasi nel caso di specie, come precedentemente accertato (non risulta affatto, poi, che l'ipotesi che ci impegna sia riconducibile alle ipotesi delineate dal penultimo comma dell'art. 3 cit., che consente l'estensione della garanzia
“alla responsabilità civile per i danni da interventi di primo soccorso eseguiti
per dovere di solidarietà od emergenza sanitaria anche al di fuori dell'attività
retribuita”).
A ciò si aggiunga che il successivo art. 7 (“Precisazione sui rischi assicurati”)
riferisce l'assicurazione (solo) “a tutte le mansioni demandate all'Assicurato
nella sua qualità di dipendente, convenzionato e/o specializzando
esclusivamente di strutture sanitarie pubbliche”. Se così è, appare chiaro che un professionista che abbia assunto il contegno lesivo al di fuori di qualsivoglia rapporto di collaborazione con la struttura sanitaria – come accertato nel caso in esame - non può giovarsi della garanzia assicurativa.
41 Alla stregua delle osservazioni che precedono, la pretesa di garanzia rivolta dal convenuto all'assicuratore chiamato in causa non merita accoglimento, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore profilo tematico.
Esaurita la disamina del merito, non resta che statuire sulle spese di lite, le quali seguono, chiaramente, la soccombenza di nei confronti di CP
e vanno liquidate tenuto conto del decisum, delle questioni Parte_1
effettivamente trattate, caratterizzate da un basso livello di complessità in ragione della complessiva piattaforma istruttoria esaminata, e dell'attività
difensiva concretamente svolta, elementi che orientano verso l'applicazione dei valori minimi [peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella,
dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89
del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022)].
Va considerata l'ammissione della parte vittoriosa al Parte_1
patrocinio a spese dello stato. Ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002,
pertanto, il pagamento delle spese deve essere disposto in favore dello Stato
42 (“Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa
al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa
dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”).
Analogamente, deve applicarsi il principio della soccombenza a governo delle spese processuali nei rapporti tra l'attrice e l
[...]
, nei cui confronti la pretesa è stata Controparte_2
respinta. Ne deriva che l'attrice va condannata alla rifusione degli oneri di lite sostenuti dalla ridetta azienda, oneri liquidati tenuto conto del decisum e in applicazione dei valori minimi (si veda supra), ponendo mente all'attività
difensiva concretamente svolta dalla parte vittoriosa e delle questioni oggetto di trattazione.
In ragione, poi, del rigetto della domanda di garanzia esperita da
[...]
quest'ultimo deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite CP
sostenute da per avere partecipato al presente giudizio. Controparte_3
Anche tali spese vanno liquidate secondo i valori minimi (si veda supra), in ragione dell'attività difensiva concretamente svolta dalla parte vittoriosa e delle questioni oggetto di trattazione.
Da ultimo, occorre dare atto che il consulente dell'ufficio non ha depositato l'istanza di liquidazione dei compensi e che, dunque, non si è proceduto alla regolamentazione degli stessi. L'acconto disposto in sede di conferimento dell'incarico va posto a definitivo carico solidale di . CP
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
Giulio Fortunato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione, così provvede:
43 1) rigetta la domanda esperita da nei confronti Parte_1
dell' Controparte_6
[...]
2) accoglie in parte la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione alla salute esperita nei confronti di
[...]
e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento, in CP
favore di della somma di euro 5.092,55 in moneta Parte_1
attuale, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato al 5 novembre 2012 e, quindi, applicati anno per anno e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata,
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così
risultante al momento testé indicato sino al saldo;
3) accoglie in parte la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lesione alla salute esperita nei confronti di e, per CP
l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di euro 194,66, in moneta attuale, oltre interessi
[...]
al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato all'11
febbraio 2013 e, quindi, applicati anno per anno e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé
indicato sino al saldo;
4) rigetta la domanda di garanzia esperita da nei confronti CP
di ; Controparte_3
44 5) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP
liquidate in euro 2.540,00 per competenze della Parte_1
difesa, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge;
6) dispone, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002, che il pagamento di cui al punto 5) che immediatamente precede sia eseguito a favore dello Stato;
7) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_1
dall' Controparte_6
liquidate in euro 2.540,00 per competenze della difesa,
[...]
oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge;
8) condanna alla rifusione degli oneri di lite sostenuti da CP
, liquidati in euro 2.540,00 per competenze Controparte_3
della difesa, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge;
9) pone l'acconto sui compensi del consulente dell'ufficio a definitivo carico di . CP
Così deciso in Salerno in data 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
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