Articolo 5 della Legge 4 ottobre 1986, n. 669
Articolo 4Articolo 6
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16 gennaio 1987
Art. 5. 1. All' articolo 8 della legge 26 novembre 1973, n. 883 , sono aggiunti in fine i seguenti commi:
"La composizione in fibre dei seguenti articoli di corsetteria e' data indicando la composizione dell'intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate:
a) per i reggiseni: tessuti esterno o interno delle coppe e della parte posteriore;
b) per le guaine: parti davanti, dietro e laterali;
c) per le guaine interne (modellatori): tessuto esterno ed interno delle coppe, parti davanti, dietro e laterali.
La composizione in fibre degli articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al comma precedente e' data indicando la composizione globale del prodotto oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti di detti articoli; la etichettatura non e' obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10 per cento del peso totale del prodotto.
L'etichettatura separata delle varie parti degli articoli di corsetteria di cui ai precedenti commi e' espressa in modo che il consumatore finale possa agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscano le indicazioni che figurano sull'etichetta.
Per i prodotti tessili sottoposti a procedimento di corrosione, la composizione in fibre e' data per la totalita' del prodotto, precisando separatamente, con indicazione distinta, la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposto a procedimento di corrosione.
Per i prodotti tessili ricamati, la composizione in fibre e' data per la totalita' del prodotto, precisando separatamente, con indicazione distinta, la composizione del tessuto di fondo e quella dei fili per ricamo; se le parti ricamate sono inferiori al 10 per cento della superficie del prodotto, e' sufficiente indicare la composizione del tessuto di fondo.
La composizione dei fili costituiti da un'anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse e' data per l'insieme del prodotto, precisando separatamente, con indicazione distinta, la composizione dell'anima del rivestimento.
Per i prodotti tessili di velluto e di felpa o simili, la composizione in fibre e' data per l'insieme del prodotto. Qualora questi prodotti presentino un tessuto di fondo ed uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, la composizione del tessuto di fondo e dello strato di usura puo' essere indicata separatamente.
Per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse, la composizione puo' essere data per il solo strato di usura purche' con indicazione distinta".
Nota all'art. 5:
Il testo vigente dell' art. 8 della legge n. 883/1973 e' il seguente:
"Art. 8. - I prodotti tessili ai sensi della presente legge sono etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attivamente al ciclo industriale e commerciale; l'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico.
Le denominazioni, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6, vanno chiaramente indicati sui documenti commerciali.
Questo obbligo esclude in particolare l'impiego di abbreviazioni sui contratti, nelle fatture o nelle distinte di vendita; e' pero' ammesso il ricorso ad un codice meccanografico, a condizione che nello stesso documento figuri anche il significato delle abbreviazioni.
All'atto dell'offerta in vendita e della vendita ai consumatori finali e particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi ed i dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti dagli articoli 2, 4, 5 e 6 vengono indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili.
Il prodotto tessile composto di due o piu' parti con diversa composizione fibrosa va munito di una etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti.
Tale etichetta non e' obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30 per cento del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali.
Due o piu' prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta.
La composizione in fibre dei seguenti articoli di corsetteria e' data indicando la composizione dell'intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate:
a) per i reggiseni: tessuti esterno o interno delle coppe e della parte posteriore;
b) per le guaine: parti davanti, dietro e laterali:
c) per le guaine intere (modellatori): tessuto esterno ed interno delle coppe, parti davanti, dietro e laterali.
La composizione in fibre degli articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al comma precedente e' data indicando la composizione globale del prodotto oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti di detti articoli; la etichettatura non e' obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10 per cento del peso totale del prodotto.
L'etichettatura separata delle varie parti degli articoli di corsetteria di cui ai precedenti commi e' espressa in modo che il consumatore finale possa agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscano le indicazioni che figurano sull'etichetta.
Per i prodotti tessili sottoposti a procedimento di corrosione, la composizione in fibre e' data per la totalita' del prodotto, precisando separatamente, con indicazione distinta, la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposto a procedimento di corrosione.
Per i prodotti tessili ricamati, la composizione in fibre e' data per la totalita' del prodotto, precisando separatamente, con indicazione distinto, la composizione del tessuto di fondo e quella dei fili per ricamo; se le parti ricamate sono inferiori al 10 per cento della superficie del prodotto, e' sufficiente indicare la composizione del tessuto di fondo.
La composizione dei fili costituiti da un'anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse e' data per l'insieme del prodotto, precisando separatamente, con indicazione distinta, la composizione dell'anima e del rivestimento.
Per i prodotti tessili di velluto e di felpa o simili, la composizione in fibre e' data per l'insieme del prodotto. Qualora questi prodotti presentino un tessuto di fondo ed uno strato di usura distinti e composti di fibre diverse, la composizione del tessuto di fondo e dello strato di usura puo' essere indicata separatamente.
Per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse, la composizione puo' essere data per il solo strato di usura perche' con indicazione distinta".
Entrata in vigore il 16 gennaio 1987