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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/10/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 9.10.2025
Causa n. 1986 / 2024
CP_1 CP_2
Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Bertolaso e per la parte convenuta l'Avv. Guarino
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti, anche in via istruttoria per quanto riguarda la parte ricorrente
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. NT UN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. NT UN, all'udienza del giorno 9.10.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1986 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
18/09/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BERTOLASO LAURA e dell'avv. BUFI AMEDEO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA CP_2 P.IVA_1
Motivi della decisione
Il Sig. ha convenuto in giudizio l per ottenere il Parte_1 CP_2
pagamento di € 13.042,51 (€ 9.796,04 per il TFR e il resto per crediti di lavoro) da parte del Fondo di Garanzia, a seguito del mancato pagamento da parte dei suoi ex datori di lavoro.
Il ricorrente sostiene di aver lavorato senza soluzione di continuità dal 1 dicembre 2004 al 30 aprile 2013. Formalmente, il rapporto è intercorso prima con la società (fino al 10.10.2011) e poi, dal Controparte_3
giorno immediatamente successivo, con l'impresa individuale
[...]
(dall'11.10.2011). Il Controparte_4
ricorrente afferma che si è trattato di un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., poiché egli, insieme a tutti i colleghi e ai beni aziendali, è
1 passato direttamente dalla prima alla seconda entità, continuando a svolgere le stesse mansioni, negli stessi cantieri e sotto le direttive della stessa persona, il Sig. Controparte_4
In base all'art. 2112 c.c., in caso di trasferimento d'azienda, il datore di lavoro cessionario (l'impresa individuale) è obbligato in solido con il cedente (la per tutti i crediti del lavoratore. Il ricorrente sottolinea che tale CP_3
trasferimento e la conseguente responsabilità solidale sono già stati accertati giudizialmente con il decreto ingiuntivo n. 477/14 del Tribunale di
Verona, che ha condannato entrambe le società in solido al pagamento dei crediti, TFR incluso. Tale decreto non è stato opposto ed è quindi divenuto definitivo. Pertanto, l , negando il trasferimento, starebbe disattendendo CP_2
un giudicato.
Il datore di lavoro cessionario, l'impresa individuale di , Controparte_4
risulta insolvente. Il ricorrente ha tentato senza successo diverse azioni esecutive (iscrizione di ipoteca, pignoramento presso terzi, istanza di fallimento e intervento in un'esecuzione immobiliare) per recuperare i propri crediti. La sussistenza di questo presupposto legittima l'intervento del Fondo di Garanzia.
Il ricorrente contesta gli argomenti su cui si fonda il diniego dell' CP_2
La mancata indicazione della data convenzionale di anzianità sulle buste paga e il rilascio di un prospetto TFR da parte della società cedente sono considerati inadempimenti datoriali che non possono pregiudicare i diritti del lavoratore.
La mancata allegazione del modello SR52 non è rilevante, poiché tale documento è richiesto solo in caso di procedure concorsuali, che nel caso specifico non si sono verificate (l'istanza di fallimento fu rigettata).
Il ricorrente ha pertanto svolto le seguenti conclusioni
2
1. accertata la responsabilità dell' , in qualità di gestore dell'apposito CP_2
Fondo di Garanzia, in persona del legale rappresentante, per la mancata corresponsione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e dei crediti diversi maturati dal ricorrente Signor. in relazione Parte_1
all'intercorso rapporto di lavoro con le società e Controparte_3 [...]
. Controparte_4
2. conseguentemente condannarsi l convenuto a corrispondere al CP_5
ricorrente la somma di **€ 13.042,51** (di cui € 9.796,04 a titolo di TFR).
Oltre alla rivalutazione la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, calcolati dalla data di maturazione al saldo effettivo (art. 429 e 150 disp. att.).
In ogni caso, competenze, spese generali, IVA e CPA, rifuse da distrarsi a favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c..
L' si è costituito in giudizio e chiede il rigetto del ricorso. CP_2
L' sostiene che il ricorrente non ha fornito documentazione che CP_2
comprovi un "passaggio diretto" tra la e l'impresa Controparte_3
individuale . Al contrario, secondo l' , i documenti Controparte_4 CP_2
(buste paga, prospetto TFR) indicano una cessazione del rapporto di lavoro con la S.a.s. in data 10.10.2011.
L'assenza di un passaggio diretto sarebbe confermata da due elementi: 1) il prospetto TFR rilasciato dalla indica la data di cessazione al CP_3
10.10.2011; 2) le buste paga rilasciate dall'impresa individuale non riportano alcuna anzianità convenzionale.
L' afferma che i presupposti per l'intervento del Fondo sono due: a) la CP_2
cessazione del rapporto di lavoro e b) l'insolvenza del datore di lavoro che è tale al momento della cessazione stessa. Secondo l , il Fondo non può CP_2
coprire l'insolvenza di un datore di lavoro precedente (il cedente) quando il rapporto di lavoro è proseguito con un altro soggetto (il cessionario), poiché
3 ciò andrebbe oltre la finalità sociale della normativa, che è legata a un bisogno temporalmente definito e connesso all'insolvenza dell'ultimo datore.
L' eccepisce che i crediti per le ultime tre mensilità non possono essere CP_2
riconosciuti perché non rientrano nel periodo di dodici mesi che precede la data di inizio dell'esecuzione forzata, come richiesto dall'art. 2 del D.Lgs.
80/92. La legge stabilisce questo limite per creare un nesso temporale tra i crediti non pagati e l'insolvenza del datore;
i crediti più remoti sono esclusi dalla garanzia.
L' sostiene che il diritto alla prestazione del Fondo per questi crediti è CP_2
comunque prescritto, in quanto soggetto al termine annuale previsto dall'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 80/92. L'obbligazione del Fondo ha natura previdenziale e autonoma rispetto a quella del datore di lavoro. Di conseguenza, gli atti interruttivi della prescrizione contro il datore di lavoro non hanno effetto nei confronti del Fondo.
In via subordinata, l' contesta la quantificazione del credito, ricordando CP_2
che il pagamento da parte del Fondo non può superare un importo pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile, che per il 2013 ammontava a € 2.709,60.
Il Giudice ritenuto che la causa verte su questione in diritto (opponibilità
CP_ all' del giudicato sulla cessione di azienda) ha fissato udienza di discussione, all'esito della quale ha pronunciato sentenza mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione
***
Il ricorso è in parte fondato e deve essere accolto nei termini e limiti di seguito precisati.
1. Il ricorrente ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della società e nei Controparte_6 Controparte_4
4 confronti di quale titolare della impresa Controparte_4
individuale Il Tribunale di Verona con il decreto Controparte_3
ingiuntivo 477/14 ha condannato entrambe le società in solido al pagamento dei crediti, TFR incluso.
2. La domanda monitoria svolta nei confronti di entrambe le società datrici di lavoro è stata espressamente fondata sull'allegazione di un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. La domanda monitoria stata integralmente accolta e il decreto non è stato opposto e quindi è divenuto definitivo (circostanza pacifica e non contestata)
3. Secondo la costante giurisprudenza della cassazione (Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 25180 del 19/09/2024) Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio
4. Il giudicato, pertanto, si è formato anche sulla questione concernente il trasferimento dell'azienda ex art. 2112 c.c.; sul conseguente passaggio del lavoratore alle dipendenze della impresa individuale cessionaria e sull'obbligo a carico del cessionario in via solidale per i crediti maturati prima della cessione (e cioè anche per le quote del
TFR maturato durante il rapporto di lavoro con la cedente)
5 CP_
5. Il Giudicato è opponibile all' quale gestore del fondo di garanzia.
CP_ E' noto che secondo la giurisprudenza della Cassazione l può contestare la domanda di pagamento di somme accertate in sede giudiziale o concorsuale soltanto qualora non sussistano i presupposti di legge per l'intervento del Fondo di garanzia.
6. Nel caso in esame, vi sono i presupposti per l'intervento del Fondo di
Garanzia. Non si contesta infatti che il Fondo si attivi qualora vi sia stata cessione di azienda, con il conseguente trasferimento dei rapporti di lavoro in essere in capo al cessionario e quest'ultimo non sia in grado di fare fronte agli obblighi retributivi a causa dello stato di insolvenza.
CP_
7. La giurisprudenza richiamata dall' si occupa di un caso diverso e cioè l'ipotesi nella quale il rapporto di lavoro sia ancora in essere con il cessionario e invece il cedente sia sottoposto a procedura concorsuale, con ammissione al passivo per le quote di TFR
CP_ maturate. La S.C. ha ritenuto non opponibile all l'ammissione al passivo per la quota di TFR maturata presso il cedente in quanto era carente un presupposto di legge e cioè la cessazione del rapporto di lavoro (invece trasferito senza soluzione di continuità in capo al cessionario).
8. Nel caso oggetto del presente giudizio invece il rapporto è pacificamente cessato con il cessionario e lo stato di insolvenza è stato accertato nei confronti di quest'ultimo. Pertanto non sussistono motivi ostativi all'intervento del Fondo di Garanzia.
9. Ciò premesso, il cessionario non è soggetto alla procedura
CP_ concorsuale e l non contesta lo svolgimento da parte del ricorrente di attività esecutive serie ed idonee a far emergere lo stato
6 di insolvenza del cessionario. Sussistono pertanto i presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia per quanto riguarda il pagamento del TFR (€ 9.796,04)
CP_ 10. L' ha eccepito la prescrizione annuale del diritto al pagamento dei crediti diversi dal TFR.
11. L'eccezione è fondata Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, che stabilisce espressamente che "il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno". Tale disposizione si riferisce specificamente ai crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento che determina l'apertura della procedura concorsuale, la data di inizio dell'esecuzione forzata o la data del provvedimento di messa in liquidazione.
12. Per i datori di lavoro non assoggettati a procedure concorsuali, la decorrenza del termine prescrizionale si colloca nel momento dell'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata. Qualora il datore di lavoro sia non assoggettato, come nel caso in esame, a procedura concorsuale, il termine di prescrizione annuale inizia a decorrere dalla data dell'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata, quale il pignoramento negativo, momento in cui si perfeziona la fattispecie attributiva del diritto alla prestazione previdenziale".
13. La domanda di intervento del Fondo è stata presentata il 17.4.2023
(doc. 7) e la parte ricorrente ha depositato gli atti con cui ha promosso esecuzione mobiliare ed immobiliare, aventi tuttavia data risalente ad oltre un anno calcolato a ritroso dalla presentazione della domanda di intervento del Fondo
7 14. La domanda avente per oggetto i crediti diversi deve pertanto essere rigettata per intervenuta prescrizione annuale del diritto vantato dal ricorrente.
15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa (€ 13.042,51) e dell'attività svolta
(assenza di fase istruttoria). La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo.
I difensori di parte ricorrente hanno chiesto la distrazione ex art. 93
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
CP_ 1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna l quale gestore del Fondo di Garanzia a pagare al ricorrente la somma di € 9.796,04
a titolo di TFR, oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata come per legge dalla maturazione del credito sino al saldo;
2) Rigetta nel resto il ricorso
3) Dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite, liquidate per l'intero in € 1.865 per compensi oltre Iva Cpa e rimb. forf.15%, e
CP_ condanna l a rifondere alla parte ricorrente la rimanente quota di due terzi, con distrazione in favore dei procuratori antistatari
Verona, 9.10.2025
IL GIUDICE
NT UN
8
SEZIONE LAVORO
Udienza del 9.10.2025
Causa n. 1986 / 2024
CP_1 CP_2
Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Bertolaso e per la parte convenuta l'Avv. Guarino
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti, anche in via istruttoria per quanto riguarda la parte ricorrente
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. NT UN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. NT UN, all'udienza del giorno 9.10.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1986 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
18/09/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BERTOLASO LAURA e dell'avv. BUFI AMEDEO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA CP_2 P.IVA_1
Motivi della decisione
Il Sig. ha convenuto in giudizio l per ottenere il Parte_1 CP_2
pagamento di € 13.042,51 (€ 9.796,04 per il TFR e il resto per crediti di lavoro) da parte del Fondo di Garanzia, a seguito del mancato pagamento da parte dei suoi ex datori di lavoro.
Il ricorrente sostiene di aver lavorato senza soluzione di continuità dal 1 dicembre 2004 al 30 aprile 2013. Formalmente, il rapporto è intercorso prima con la società (fino al 10.10.2011) e poi, dal Controparte_3
giorno immediatamente successivo, con l'impresa individuale
[...]
(dall'11.10.2011). Il Controparte_4
ricorrente afferma che si è trattato di un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., poiché egli, insieme a tutti i colleghi e ai beni aziendali, è
1 passato direttamente dalla prima alla seconda entità, continuando a svolgere le stesse mansioni, negli stessi cantieri e sotto le direttive della stessa persona, il Sig. Controparte_4
In base all'art. 2112 c.c., in caso di trasferimento d'azienda, il datore di lavoro cessionario (l'impresa individuale) è obbligato in solido con il cedente (la per tutti i crediti del lavoratore. Il ricorrente sottolinea che tale CP_3
trasferimento e la conseguente responsabilità solidale sono già stati accertati giudizialmente con il decreto ingiuntivo n. 477/14 del Tribunale di
Verona, che ha condannato entrambe le società in solido al pagamento dei crediti, TFR incluso. Tale decreto non è stato opposto ed è quindi divenuto definitivo. Pertanto, l , negando il trasferimento, starebbe disattendendo CP_2
un giudicato.
Il datore di lavoro cessionario, l'impresa individuale di , Controparte_4
risulta insolvente. Il ricorrente ha tentato senza successo diverse azioni esecutive (iscrizione di ipoteca, pignoramento presso terzi, istanza di fallimento e intervento in un'esecuzione immobiliare) per recuperare i propri crediti. La sussistenza di questo presupposto legittima l'intervento del Fondo di Garanzia.
Il ricorrente contesta gli argomenti su cui si fonda il diniego dell' CP_2
La mancata indicazione della data convenzionale di anzianità sulle buste paga e il rilascio di un prospetto TFR da parte della società cedente sono considerati inadempimenti datoriali che non possono pregiudicare i diritti del lavoratore.
La mancata allegazione del modello SR52 non è rilevante, poiché tale documento è richiesto solo in caso di procedure concorsuali, che nel caso specifico non si sono verificate (l'istanza di fallimento fu rigettata).
Il ricorrente ha pertanto svolto le seguenti conclusioni
2
1. accertata la responsabilità dell' , in qualità di gestore dell'apposito CP_2
Fondo di Garanzia, in persona del legale rappresentante, per la mancata corresponsione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e dei crediti diversi maturati dal ricorrente Signor. in relazione Parte_1
all'intercorso rapporto di lavoro con le società e Controparte_3 [...]
. Controparte_4
2. conseguentemente condannarsi l convenuto a corrispondere al CP_5
ricorrente la somma di **€ 13.042,51** (di cui € 9.796,04 a titolo di TFR).
Oltre alla rivalutazione la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, calcolati dalla data di maturazione al saldo effettivo (art. 429 e 150 disp. att.).
In ogni caso, competenze, spese generali, IVA e CPA, rifuse da distrarsi a favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c..
L' si è costituito in giudizio e chiede il rigetto del ricorso. CP_2
L' sostiene che il ricorrente non ha fornito documentazione che CP_2
comprovi un "passaggio diretto" tra la e l'impresa Controparte_3
individuale . Al contrario, secondo l' , i documenti Controparte_4 CP_2
(buste paga, prospetto TFR) indicano una cessazione del rapporto di lavoro con la S.a.s. in data 10.10.2011.
L'assenza di un passaggio diretto sarebbe confermata da due elementi: 1) il prospetto TFR rilasciato dalla indica la data di cessazione al CP_3
10.10.2011; 2) le buste paga rilasciate dall'impresa individuale non riportano alcuna anzianità convenzionale.
L' afferma che i presupposti per l'intervento del Fondo sono due: a) la CP_2
cessazione del rapporto di lavoro e b) l'insolvenza del datore di lavoro che è tale al momento della cessazione stessa. Secondo l , il Fondo non può CP_2
coprire l'insolvenza di un datore di lavoro precedente (il cedente) quando il rapporto di lavoro è proseguito con un altro soggetto (il cessionario), poiché
3 ciò andrebbe oltre la finalità sociale della normativa, che è legata a un bisogno temporalmente definito e connesso all'insolvenza dell'ultimo datore.
L' eccepisce che i crediti per le ultime tre mensilità non possono essere CP_2
riconosciuti perché non rientrano nel periodo di dodici mesi che precede la data di inizio dell'esecuzione forzata, come richiesto dall'art. 2 del D.Lgs.
80/92. La legge stabilisce questo limite per creare un nesso temporale tra i crediti non pagati e l'insolvenza del datore;
i crediti più remoti sono esclusi dalla garanzia.
L' sostiene che il diritto alla prestazione del Fondo per questi crediti è CP_2
comunque prescritto, in quanto soggetto al termine annuale previsto dall'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 80/92. L'obbligazione del Fondo ha natura previdenziale e autonoma rispetto a quella del datore di lavoro. Di conseguenza, gli atti interruttivi della prescrizione contro il datore di lavoro non hanno effetto nei confronti del Fondo.
In via subordinata, l' contesta la quantificazione del credito, ricordando CP_2
che il pagamento da parte del Fondo non può superare un importo pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile, che per il 2013 ammontava a € 2.709,60.
Il Giudice ritenuto che la causa verte su questione in diritto (opponibilità
CP_ all' del giudicato sulla cessione di azienda) ha fissato udienza di discussione, all'esito della quale ha pronunciato sentenza mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione
***
Il ricorso è in parte fondato e deve essere accolto nei termini e limiti di seguito precisati.
1. Il ricorrente ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della società e nei Controparte_6 Controparte_4
4 confronti di quale titolare della impresa Controparte_4
individuale Il Tribunale di Verona con il decreto Controparte_3
ingiuntivo 477/14 ha condannato entrambe le società in solido al pagamento dei crediti, TFR incluso.
2. La domanda monitoria svolta nei confronti di entrambe le società datrici di lavoro è stata espressamente fondata sull'allegazione di un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. La domanda monitoria stata integralmente accolta e il decreto non è stato opposto e quindi è divenuto definitivo (circostanza pacifica e non contestata)
3. Secondo la costante giurisprudenza della cassazione (Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 25180 del 19/09/2024) Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio
4. Il giudicato, pertanto, si è formato anche sulla questione concernente il trasferimento dell'azienda ex art. 2112 c.c.; sul conseguente passaggio del lavoratore alle dipendenze della impresa individuale cessionaria e sull'obbligo a carico del cessionario in via solidale per i crediti maturati prima della cessione (e cioè anche per le quote del
TFR maturato durante il rapporto di lavoro con la cedente)
5 CP_
5. Il Giudicato è opponibile all' quale gestore del fondo di garanzia.
CP_ E' noto che secondo la giurisprudenza della Cassazione l può contestare la domanda di pagamento di somme accertate in sede giudiziale o concorsuale soltanto qualora non sussistano i presupposti di legge per l'intervento del Fondo di garanzia.
6. Nel caso in esame, vi sono i presupposti per l'intervento del Fondo di
Garanzia. Non si contesta infatti che il Fondo si attivi qualora vi sia stata cessione di azienda, con il conseguente trasferimento dei rapporti di lavoro in essere in capo al cessionario e quest'ultimo non sia in grado di fare fronte agli obblighi retributivi a causa dello stato di insolvenza.
CP_
7. La giurisprudenza richiamata dall' si occupa di un caso diverso e cioè l'ipotesi nella quale il rapporto di lavoro sia ancora in essere con il cessionario e invece il cedente sia sottoposto a procedura concorsuale, con ammissione al passivo per le quote di TFR
CP_ maturate. La S.C. ha ritenuto non opponibile all l'ammissione al passivo per la quota di TFR maturata presso il cedente in quanto era carente un presupposto di legge e cioè la cessazione del rapporto di lavoro (invece trasferito senza soluzione di continuità in capo al cessionario).
8. Nel caso oggetto del presente giudizio invece il rapporto è pacificamente cessato con il cessionario e lo stato di insolvenza è stato accertato nei confronti di quest'ultimo. Pertanto non sussistono motivi ostativi all'intervento del Fondo di Garanzia.
9. Ciò premesso, il cessionario non è soggetto alla procedura
CP_ concorsuale e l non contesta lo svolgimento da parte del ricorrente di attività esecutive serie ed idonee a far emergere lo stato
6 di insolvenza del cessionario. Sussistono pertanto i presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia per quanto riguarda il pagamento del TFR (€ 9.796,04)
CP_ 10. L' ha eccepito la prescrizione annuale del diritto al pagamento dei crediti diversi dal TFR.
11. L'eccezione è fondata Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, che stabilisce espressamente che "il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno". Tale disposizione si riferisce specificamente ai crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento che determina l'apertura della procedura concorsuale, la data di inizio dell'esecuzione forzata o la data del provvedimento di messa in liquidazione.
12. Per i datori di lavoro non assoggettati a procedure concorsuali, la decorrenza del termine prescrizionale si colloca nel momento dell'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata. Qualora il datore di lavoro sia non assoggettato, come nel caso in esame, a procedura concorsuale, il termine di prescrizione annuale inizia a decorrere dalla data dell'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata, quale il pignoramento negativo, momento in cui si perfeziona la fattispecie attributiva del diritto alla prestazione previdenziale".
13. La domanda di intervento del Fondo è stata presentata il 17.4.2023
(doc. 7) e la parte ricorrente ha depositato gli atti con cui ha promosso esecuzione mobiliare ed immobiliare, aventi tuttavia data risalente ad oltre un anno calcolato a ritroso dalla presentazione della domanda di intervento del Fondo
7 14. La domanda avente per oggetto i crediti diversi deve pertanto essere rigettata per intervenuta prescrizione annuale del diritto vantato dal ricorrente.
15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa (€ 13.042,51) e dell'attività svolta
(assenza di fase istruttoria). La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo.
I difensori di parte ricorrente hanno chiesto la distrazione ex art. 93
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
CP_ 1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna l quale gestore del Fondo di Garanzia a pagare al ricorrente la somma di € 9.796,04
a titolo di TFR, oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata come per legge dalla maturazione del credito sino al saldo;
2) Rigetta nel resto il ricorso
3) Dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite, liquidate per l'intero in € 1.865 per compensi oltre Iva Cpa e rimb. forf.15%, e
CP_ condanna l a rifondere alla parte ricorrente la rimanente quota di due terzi, con distrazione in favore dei procuratori antistatari
Verona, 9.10.2025
IL GIUDICE
NT UN
8