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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 2361/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2361/2024 V.G., introdotta con ricorso depositato in data 23/04/2024 da:
(CF ) Controparte_1 C.F._1 con gli avv. GELLI REBECCA e MILAN MAIDA
e:
(CF ) CP_2 C.F._2 con gli avv. TURCATO MANUELA e CASANO FRANCO con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente per oggetto: cumulo della domanda di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
La separazione tra le parti è stata pronunciata con sentenza del 04/06/2024, all'esito della pronuncia della quale la causa è stata rimessa sul ruolo vista la domanda di divorzio proposta cumulativamente ex art. 473 bis.49 c.p.c. Trascorso il termine di legge, le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate l'11/01/2025, in sostituzione dell'udienza del 21/01/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, precisando che non sussistono possibilità di riconciliazione e dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
RG n. 2361/2024 V.G.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22/05/2021 da CP_1
(n. a NC ET (TV) il 09/10/1997) e (n. a NC ET
[...] CP_2
(TV) il 05/01/1991), trascritto al n. 2, parte II, Serie A, anno 2021 del registro degli atti di matrimonio del Comune di AN NE (TV) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“a. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
b. Il figlio verrà affidato condivisamente ad entrambi i genitori;
e, pertanto, ogni decisione relativa alla sua Per_1 educazione, istruzione e salute (scuola, cure, sport, tempo libero, etc…) verrà presa in accordo tra i genitori.
- Il minore stabilirà la residenza prevalente nell'abitazione materna.
- In merito all'effettiva regolamentazione del predetto regime d'affidamento, il medesimo sarà improntato al principio della costante collaborazione tra le parti ai fini del reciproco supporto, anche quando l'uno/a e/o l'altro/a avranno altri impegni nel periodo di permanenza concordata del minore presso di se.
- In ogni caso, nel periodo scolastico, il padre terrà il figlio con sé nella pausa pranzo di tutti i giorni infrasettimanali, ad eccezione del giovedì; ed, inoltre, anche dal giovedì - dal termine delle lezioni scolastiche fino al sabato alle ore 14.00 (in tale periodo sono compresi i pernottamenti ed i pranzi e le cene) - nonché, a week end alternati, sempre dal giovedì al termine delle lezioni scolastiche fino alla domenica alle ore 20.30 quando, dopo cena, lo riaccompagnerà dalla madre.
c. Il minore trascorrerà il resto del tempo con la madre, secondo lo schema che si riporta di seguito: - Durante le vacanze di Carnevale e nel periodo estivo (o in caso di festivi infrasettimanali), il padre terrà il figlio il giovedì dalle ore 9.00, il venerdì ed il sabato mattina fino alle ore 14.00 (compresi sempre pranzi, cene ed i pernottamenti del giovedì e del venerdì ed il pranzo del sabato); ed, a settimane alterne, fino alla domenica alle ore 20.30.
- Il minore trascorrerà il resto del tempo, con la madre, secondo lo schema allegato:
- Inoltre, ciascuno dei genitori trascorrerà con il figlio i giorni festivi di Natale e Pasqua alternativamente, la festività con l'uno e la Vigilia o la Pasquetta con l'altro, nonché la metà del periodo delle ferie natalizie e pasquali, concordando preventivamente con l'altro genitore i periodi e comunicando all'altro le località ove eventualmente trascorrerà tali periodi con il minore, almeno due mesi prima.
- Nel corso delle vacanze estive, il figlio trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, la cui specifica indicazione avverrà con comunicazione che ciascun coniuge dovrà provvedere ad inviare all'altro, entro il 15 aprile di ogni anno;
e, comunque, non appena sarà a conoscenza del proprio piano di ferie. Qualora il genitore avesse necessità del passaporto del minore per le vacanze, il genitore che lo conserva si impegna a consegnarlo all'altro genitore tempestivamente.
- Ove un genitore non dovesse disporre di ferie estive, potrà recuperare i periodi che avrebbe dovuto trascorrere con il minore in altri tempi, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e previo accordo con l'altro. d. Il sig. verserà alla sig.ra quale contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile CP_2 Controparte_1 di euro 300,00 (trecento/00), da rivalutare automaticamente ogni anno in misura pari al 100% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente, mediante bonifico da effettuare sul conto corrente di cui è titolare la madre, entro il giorno 27 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2024.
e. L'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla moglie;
e, nelle more che vengano espletati i necessari incombenti di carattere amministrativo, il marito – che attualmente lo percepisce – mensilmente provvederà a bonificare alla moglie il relativo importo.
f. Le spese straordinarie relative al figlio saranno sostenute dai coniugi, ciascuno in ragione della metà, secondo le Per_1 modalità e nei termini previsti dal protocollo del Tribunale di Treviso che entrambi dichiarano di conoscere.
g. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti;
e, pertanto, nulla l'uno corrisponderà all'altro per il suo mantenimento.
h. La sig.ra rinuncia all'assegnazione della casa coniugale. Controparte_1
i. A fronte di quanto sopra, e volendo i coniugi, con il presente atto, regolare anche i loro rapporti patrimoniali nascenti dal matrimonio, pattuiscono quanto di seguito:
- il sig. si obbliga a versare alla sig.ra che accetta, a titolo di integrale rimborso dei contributi CP_2 Controparte_1 versati in costanza di matrimonio per la ristrutturazione della casa e l'acquisto degli arredi e dell'auto, la somma onnicomprensiva di euro 8.500,00 (ottomilacinquecento/00), mediante bonifico bancario da effettuare entro la data della fissanda udienza.
j. I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di altri documenti validi per l'espatrio anche a favore del figlio minore.
k. I coniugi dichiarano che, con il regolare adempimento di quanto indicato a punto “i” che precede, sono da intendersi definiti i rapporti economici fra loro esistenti e rinunciano reciprocamente ad eventuali ulteriori pretese, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 c.c.
l. I coniugi stabiliscono che le spese del giudizio vengano integralmente compensate tra loro.”
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di AN NE (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 21/01/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera