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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/04/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3993/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to CERBONE NUNZIA;
RICORRENTE
E
, nato il 04/05/1981 in NAPOLI (NA) (C.F. Controparte_1
), C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 26.02.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 25.07.2024, chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 1.10.1999 e di Controparte_1 modificare i provvedimenti assunti in sede di separazione in relazione ai figli (16.11.1999) Per_1
Per e (31.08.2001), divenuti nelle more maggiorenni ed autosufficienti.
2. Seppure ritualmente citato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non si è costituito e ne Controparte_1 va dichiarata la contumacia.
3. All'esito dell'udienza di prima comparizione, sentita la ricorrente, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la parte a precisare le conclusioni e riservava la causa al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) STATO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio è fondata e merita accoglimento.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 del 898., come successivamente modificata dalla l.
6.3.1987 n. 74, dalla l. 10.11.2014, n. 162 e dalla l.
6.5.2015 n.
55, essendo maturato al momento del deposito del ricorso il termine annualedi comparizione dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Dalla suddetta data è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, dunque, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere più ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili, come in dispositivo.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898/1978.
2 2) MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI MA NON AUTOSUFFICIENTI
La ricorrente espressamente ha richiesto a modifica delle statuizioni assunte con la sentenza n.
365/2019, pubblicata in data 14.02.2019 di revocare il contributo al mantenimento per i figli Per
(16.11.1999) e (31.08.2001), divenuti entrambi autosufficienti. Per_1
Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni, risulta doveroso evidenziare che l'art. 337septies c.c. prevede, in tema di “disposizioni in favore del figlio maggiorenne”, che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Ed invero, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio ritiene di aderire, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non cessa al raggiungimento della maggiore età ma al momento in cui venga provata l'autosufficienza economica, intesa quale possesso di un'idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o di costruzione del proprio nucleo familiare (cfr. Cass. civ., 27904/2021;
Cass. civ., 4219/2021; Cass. civ. 21752/2020).
L'obbligo in capo ai genitori di continuare a provvedere al mantenimento dei figli, infatti, non può protrarsi sine die ma incontra un limite logico e naturale quando i figli siano stati messi nella condizione di reperire un lavoro idoneo per sopperire alle proprie esigenze di vita o quando abbiano ottenuto un titolo sufficiente per esercitare attività lucrativa o, in ogni caso, laddove abbiano ormai raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia avendo ormai creato un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. n. 12477 del 2004).
Nel caso di specie, non è contestato che entrambi i figli della coppia siano divenuti autosufficienti, anche considerando che non è più convivente con la madre ed ha Per_1
Per formato un autonomo nucleo familiare, mentre lavora quale panettiere.
Ebbene, tanto premesso, il Tribunale revoca il contributo al mantenimento da parte di CP_1 pari ad € 100,00 (€ 50,00 per ciascuno dei figli).
[...]
3) SPESE
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto e della natura necessitata della pronuncia, spese non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o
3 assorbita, così dispone:
✓ dichiara la contumacia di;
Controparte_1
✓ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Afragola da Pt_1 ed , trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
[...] Controparte_1
Afragola (NA) al n. 73, Parte I, Anno 1999;
✓ revoca il contributo previsto a carico di in favore dei figli;
Controparte_1
✓ dichiara non ripetibili le spese di lite;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Afragola (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 18.04.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3993/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to CERBONE NUNZIA;
RICORRENTE
E
, nato il 04/05/1981 in NAPOLI (NA) (C.F. Controparte_1
), C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 26.02.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 25.07.2024, chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 1.10.1999 e di Controparte_1 modificare i provvedimenti assunti in sede di separazione in relazione ai figli (16.11.1999) Per_1
Per e (31.08.2001), divenuti nelle more maggiorenni ed autosufficienti.
2. Seppure ritualmente citato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non si è costituito e ne Controparte_1 va dichiarata la contumacia.
3. All'esito dell'udienza di prima comparizione, sentita la ricorrente, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la parte a precisare le conclusioni e riservava la causa al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) STATO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio è fondata e merita accoglimento.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 del 898., come successivamente modificata dalla l.
6.3.1987 n. 74, dalla l. 10.11.2014, n. 162 e dalla l.
6.5.2015 n.
55, essendo maturato al momento del deposito del ricorso il termine annualedi comparizione dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Dalla suddetta data è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, dunque, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere più ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili, come in dispositivo.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898/1978.
2 2) MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI MA NON AUTOSUFFICIENTI
La ricorrente espressamente ha richiesto a modifica delle statuizioni assunte con la sentenza n.
365/2019, pubblicata in data 14.02.2019 di revocare il contributo al mantenimento per i figli Per
(16.11.1999) e (31.08.2001), divenuti entrambi autosufficienti. Per_1
Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni, risulta doveroso evidenziare che l'art. 337septies c.c. prevede, in tema di “disposizioni in favore del figlio maggiorenne”, che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Ed invero, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio ritiene di aderire, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non cessa al raggiungimento della maggiore età ma al momento in cui venga provata l'autosufficienza economica, intesa quale possesso di un'idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o di costruzione del proprio nucleo familiare (cfr. Cass. civ., 27904/2021;
Cass. civ., 4219/2021; Cass. civ. 21752/2020).
L'obbligo in capo ai genitori di continuare a provvedere al mantenimento dei figli, infatti, non può protrarsi sine die ma incontra un limite logico e naturale quando i figli siano stati messi nella condizione di reperire un lavoro idoneo per sopperire alle proprie esigenze di vita o quando abbiano ottenuto un titolo sufficiente per esercitare attività lucrativa o, in ogni caso, laddove abbiano ormai raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia avendo ormai creato un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. n. 12477 del 2004).
Nel caso di specie, non è contestato che entrambi i figli della coppia siano divenuti autosufficienti, anche considerando che non è più convivente con la madre ed ha Per_1
Per formato un autonomo nucleo familiare, mentre lavora quale panettiere.
Ebbene, tanto premesso, il Tribunale revoca il contributo al mantenimento da parte di CP_1 pari ad € 100,00 (€ 50,00 per ciascuno dei figli).
[...]
3) SPESE
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto e della natura necessitata della pronuncia, spese non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o
3 assorbita, così dispone:
✓ dichiara la contumacia di;
Controparte_1
✓ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Afragola da Pt_1 ed , trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
[...] Controparte_1
Afragola (NA) al n. 73, Parte I, Anno 1999;
✓ revoca il contributo previsto a carico di in favore dei figli;
Controparte_1
✓ dichiara non ripetibili le spese di lite;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Afragola (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 18.04.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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