Ordinanza cautelare 14 maggio 2025
Decreto presidenziale 19 giugno 2025
Ordinanza cautelare 25 giugno 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00022/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00656/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 656 del 2025, proposto da
Cogefeed S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella Zagaria, Alessandro Botto, Ivano Siniscalchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Buonabitacolo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del 10 marzo 2025, prot. n. 120356: archiviazione dell’istanza del 4 marzo 2025, prot. n. 110360, volta alla verifica di assoggettabilità a VIA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 il dott. ND Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, la Cogefeed s.p.a. (in appresso, C.) impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento del 10 marzo 2025, prot. n. 120356, col quale il Direttore dell’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania aveva disposto l’archiviazione dell’istanza del 4 marzo 2025, prot. n. 110360 (CUP 10105), volta alla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006, in relazione al progetto di realizzazione di un impianto agrivoltaico con potenza in immissione pari a 1400 kWac e di potenza nominale pari a 1434,24 kWp, denominato “Buonabitacolo – Galatro 2” e localizzato nel territorio comunale di Buonabitacolo, lungo la strada Vallone Di Leo;
- costituitasi l’intimata Regione Campania, eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso;
- in esito alla camera di consiglio del 13 maggio 2025, la Sezione, con ordinanza n. 196 del 14 maggio 2025, accoglieva, ai fini del riesame, la proposta domanda cautelare;
- in esecuzione conformativa del pronunciato ‘remand cautelare’, il Direttore dell’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania, sulla scorta dei pareri della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Valorizzazione, Tutela e Tracciabilità del Prodotto Agricolo prot. n. 270977 del 30 maggio 2025 e prot. n. 287339 del 10 giugno 2025, ribadiva, con nota del 12 giugno 2025, prot. n. 292836, la ravvisata necessità di assoggettare a VIA il progetto controverso;
- successivamente, la proposta domanda di esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 196 del 14 maggio 2025 era respinta, in esito alla camera di consiglio del 24 giugno 2025, con ordinanza n. 247 del 25 giugno 2025;
- in pendenza di lite, la C. versava in atti la dichiarazione di rinuncia al ricorso, dalla stessa sottoscritta, nonché notificata alla (non oppostasi) controparte processuale;
- all’udienza pubblica del 9 dicembre 2025, la causa era trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- sussistono, nella specie, gli estremi rituali della rinuncia al ricorso e, quindi, i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm.;
- quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti, ad eccezione del contributo unificato, che rimane a carico della ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso.
Spese compensate, con imputazione del contributo unificato a carico della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RL US, Presidente
ND Di OL, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND Di OL | RL US |
IL SEGRETARIO