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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/11/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 472/2025 R.G. + altri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa SC TI, all'esito dell'udienza del 5/11/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 472/2025 R.G., cui sono state riunite le cause n. 1086/2025 R.G., 1087/2025 R.G., 1446/2025 R.G. e 1457/2025 R.G. promosse da:
(Cod. Fisc. ) – R.G. 472/2025 Parte_1 C.F._1
(Cod. Fisc.: ) – R.G. 1086/2025 Parte_2 C.F._2
(Cod. Fisc.: – R.G. 1087/2025 Parte_3 C.F._3
(Cod. Fisc.: ) – R.G. 1446/2025 Parte_4 C.F._4
(Cod. Fisc.: ) – R.G. 1457/2025 Parte_5 C.F._5
tutti rappresentati e difesi dall'avv. BLASI GIANLUCA ricorrenti contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai P.IVA_1
Pag. 1 di 12 sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa
US TABONE resistente
OGGETTO: attribuzione della Carta Elettronica del Docente
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c. Parte_1 Parte_2
, e hanno adito Parte_3 Parte_4 Parte_5
l'intestato Tribunale rappresentando di avere prestato servizio alle dipendenze del con una serie di contratti di lavoro a tempo determinato e CP_1 segnatamente: quanto a , nell'a.s. 2022/2023 dal 08.09.2022 al 30.06.2023, Parte_1
nell'a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024 e nell'a.s. 2024/2025 dal
01.09.2024 al 30.06.2025; quanto a , nell'a.s. 2023/2024 dal 04.09.2023 al 30.06.2024 e Parte_2 nell'a.s. 2024/2025 dal 18.09.2024 al 30.06.2025; quanto a , nell'a.s. 2020/2021 dal 23.09.2020 al Parte_3
30.06.2021, nell'a.s. 2021/2022 dal 06.09.2021 al 30.06.2022, nell'a.s.
2022/2023 dal 08.09.2022 al 30.06.2023, nell'a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al
30.06.2024 e nell'a.s. 2024/2025 dal 01.09.2024 al 30.062025; quanto a , nell'a.s. 2021/22 dal 11.10.2021 al 31.08.2022, Parte_4
nell'a.s. 2022/2023 dal 18.10.2022 al 29.10.2022, dal 5.11.22 al 16.12.22, dal
17.12.22 al 28.3.23, dal 29.3.23 al 27.4.23, dal 28.4.23 al 31.5.23, dal 1.6.23 al
9.6.23, dal 12.6.23 al 14.6.23; nell'a.s. 2023/2024 dal 27.10.2023 al 31.12.2023, dal 1.1.24 al 7.1.24, dal 8.1.24 al 3.2.24, dal 5.2.24 al 20.5.24, dal 21.5.24 al
8.6.24, dal 9.6.24 al 12.6.24 e nell'a.s. 2024/25 dal 23.9.2024 al 18.12.2024 e dal
19.12.24 al 31.8.25; quanto a , nell'a.s. 2023/2024 dal 25.09.2023 al 23.02.2024, Parte_5
dal 24.02.2024 al 29.02.2024, dal 01.03.2024 al 31.03.2024, dal 01.04.2024 al
Pag. 2 di 12 02.04.2024, dal 03.04.2024 al 07.06.2024, dal 08.06.2024 all'11.06.2024 e nell'a.s. 2024/2025 dal 25.09.2024 al 30.06.2025.
Hanno quindi lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di 500,00 euro (infra
“Carta docente”), di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 prevista esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Hanno precisato che l'esclusione dei docenti assunti a tempo determinato costituisce violazione delle norme interne e comunitarie in materia di divieto di discriminazione del personale a tempo determinato con riferimento alle condizioni di impiego in assenza di ragioni oggettive, con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le disposizioni interne incompatibili con la normativa europea dotata di efficacia diretta.
La parte ricorrente ha quindi concluso, chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del alla concessione della Carta CP_1
docente e all'accreditamento di € 500,00: per per gli anni Parte_1
scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per complessivi € 1.500,00; per per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 per complessivi € Parte_2
1.000,00; per per gli anni scolastici 2020/2021, Parte_3
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per complessivi € 2.500,00; per per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e Parte_4
2024/2025 per complessivi € 2.000,00; per negli anni Parte_5
scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi € 1.000,00; ovvero per il diverso periodo o somma ritenuta di giustizia.
Con memoria difensiva il si è costituito nei separati giudizi ove ha CP_1
chiesto il rigetto dei ricorsi e ha genericamente eccepito prescrizione relativa ai crediti anteriori ai cinque anni precedenti la notifica del ricorso;
con riferimento alla ricorrente ha chiesto dichiararsi l'abuso del processo avendo la Pt_1 stessa già ottenuto sentenza nel 2023 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al
Pag. 3 di 12 2021/2022; per le ricorrenti e ha chiesto l'esclusione dell'anno Pt_2 Pt_4
2024/2025 in quanto la carta docente spetta loro in via amministrativa avendo ricevuto incarico sino al 31 agosto 2025, per le ricorrenti e a Pt_4 Pt_1 poi in subordine chiesto espressamente l'esclusione, rispettivamente, degli anni
2022/2023-2023/2024 e dell'anno 2023/2024 in quanto le docenti sono state destinatarie di supplenze brevi e saltuarie;
Il Giudice, esaminate le note pervenute, riunite le cause sussistendo ragioni di connessione e visto l'art. 151 disp. att. c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- I ricorsi riuniti sono fondati e meritano accoglimento.
La Carta docente (art. 1, comma 121, l. 107/2015) dell'importo nominale di
500,00 euro annui, è riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, onde consentire un costante aggiornamento degli stessi nella logica di un accrescimento professionale degli insegnanti. Quanto all'aggiornamento professionale, l'art. 282 del d.lgs. 297/1994 specifica che trattasi di un diritto-dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato. Analogamente, gli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007, senza differenze tra docenti a tempo determinato e indeterminato, riconoscono l'importanza della formazione e della partecipazione alle attività di aggiornamento in quanto funzionali alla piena realizzazione della professionalità del personale. Come osservato dalla giurisprudenza che si è pronunciata sul punto, la previsione di un beneficio economico che sia rapportato all'annualità scolastica, quale è appunto la Carta Docente, “evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima”
(ON civile sez. lav. del 27/10/2023, n. 29961). Tale emolumento non pare quindi essere collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, ma è dovuto per consentire la formazione del personale a condizione che venga
Pag. 4 di 12 rispettata la “taratura annuale” (sent. 29961 cit.) sulla quale il sostegno è stato calibrato.
Di conseguenza, tale emolumento rientra tra le “condizioni di impiego” che, a norma della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare ai lavoratori a tempo determinato a meno che non sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Sul punto, a più riprese sia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che la Suprema Corte di
ON (da ultimo, tra le molte, vedasi Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 20015 del
27.7.2018, sebbene in riferimento ad altro emolumento spettante ai docenti) hanno evidenziato, con orientamento ormai consolidato che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro
; 8.9.2011, causa C-177/10 OS Santana); Per_1
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del
Cerro , cit., punto 42); Per_1
- non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura
Pag. 5 di 12 pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi);
- l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (tra le molte, Cass. Civ. Ord. 2468 del 8.2.2016).
In altre parole, e con specifico riguardo alla Carta Docente, poiché il Legislatore ha calibrato il beneficio alla durata “annuale” della prestazione, non è consentito escludere quei docenti che, benché precari, abbiano svolto un'attività lavorativa pienamente equiparabile ai colleghi di ruolo, fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la Carta docente si trovi in una “situazione comparabile” a quella dei colleghi a tempo indeterminato. In simili ipotesi, quindi, l'art. 1 della L. n.
107/2015 deve essere disapplicato nella parte in cui non riconosce la possibilità di usufruire della Carta Docente anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Sul punto, si condividono i principi espressi dalla già citata sentenza della
Suprema Corte di ON n. 29961 del 27.10.2023, il cui intervento è stato
Pag. 6 di 12 sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico della pronuncia. Invero, secondo la Corte, nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi dirimente il criterio della “taratura annuale” dell'incarico conferito al docente a tempo determinato, che rende assimilabile le attività formative e di aggiornamento svolte da entrambi le tipologie di lavoratori. Nello specifico, è stata ritenuta configurabile una relazione tra supplenza e didattica annua nelle ipotesi previste dall'art. 4, commi
1 e 2 della L. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario: trattasi infatti di “supplenze destinate a protrarsi per
l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo” (vedasi Cass. 29961/2023 cit). Rispetto a detti incarichi, “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. È opportuno evidenziare che l'eventuale orario di lavoro ridotto assegnato al supplente non scalfisce le considerazioni poc'anzi enunciate, poiché il principio della “taratura annuale” dell'incarico rende irrilevante ogni ulteriore considerazione circa il minor impegno orario settimanale del docente.
Nel caso di specie, tutti i ricorrenti hanno effettivamente svolto, per gli anni scolastici rivendicati, supplenze ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99; il ha quindi violato il diritto europeo per non aver disapplicato la CP_1 normativa nazionale e non aver riconosciuto alla parte ricorrente la Carta docente. Segnatamente, come risulta dai contratti di lavoro prodotti in giudizio dai ricorrenti nonché dagli stati matricolari prodotti dal : CP_1
Pag. 7 di 12 - ha lavorato come docente negli anni scolastici dal 2022/2023 Parte_1 al 2024/2025 con contratto “sino al termine delle attività didattiche”, ossia sino al
30 giugno di ogni anno (e segnatamente: dal 08.09.2022 al 30.06.2023, dal
01.09.2023 al 30.06.2024 e dal 01.09.2024 al 30.06.2025);
- ha anch'essa lavorato come supplente “sino al termine delle Parte_2
attività didattiche” nell'anno scolastico 2023/2024 (e precisamente: dal
04.09.2023 al 30.06.2024);
- anche ha lavorato con contratti “sino al termine delle Parte_3 attività didattiche” negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025 (e segnatamente: dal 23.09.2020 al 30.06.2021, dal 06.09.2021 al 30.06.2022, dal
08.09.2022 al 30.06.2023, dal 01.09.2023 al 30.06.2024 e dal 01.09.2024 al
30.062025);
- ha lavorato nell'a.s. 2021/2022 con contratto di supplenza Parte_4 annuale su posto vacante e disponibile dall'11.10.2021 al 31.8.2022;
- ha prestato la sua opera nell'anno 2024/2025 con contratto Parte_5 sino al termine delle attività didattiche, dal 25.9.2024 al 30.6.2025.
Il beneficio deve essere riconosciuto alle ricorrenti e Pt_4 Pt_5
anche per le annualità in cui hanno svolto le c.d. supplenze “brevi e saltuarie” poiché, benché le supplenze si siano protratte solo fino alla metà di giugno e non sino al 30 giugno, deve comunque ritenersi sussistente la continuità didattica su base annuale che costituisce il presupposto della spettanza della carta docente: nel caso di specie, difatti, la ricorrente nell'a.s. 2022/2023 ha lavorato Pt_4 con plurimi contratti senza soluzione di continuità dal 5.11.2022 al 14.6.2023
(dal 5.11.22 al 16.12.22, dal 17.12.22 al 28.3.23, dal 29.3.23 al 27.4.23, dal
28.4.23 al 31.5.23, dal 1.6.23 al 9.6.23, dal 12.6.23 al 14.6.23) sempre presso il medesimo istituto, ossia l' di Trescore, a maggior riprova Controparte_2
della continuità della prestazione;
anche nell'anno 2023/2024 ha lavorato con plurimi contratti, ma senza soluzione di continuità tra loro dal 27.10.2023 al
12.6.2024 (dal 27.10.2023 al 31.12.2023, dal 1.1.24 al 7.1.24, dal 8.1.24 al
3.2.24, dal 5.2.24 al 20.5.24, dal 21.5.24 al 8.6.24, dal 9.6.24 al 12.6.24);
Pag. 8 di 12 analoghe considerazioni valgono per la ricorrente che ha prestato Pt_5 servizio nell'anno 2023/2024 con plurimi contratti, sempre presso il medesimo istituto e senza soluzione di continuità tra loro (dal 25.09.2023 al 23.02.2024, dal
24.02.2024 al 29.02.2024, dal 01.03.2024 al 31.03.2024, dal 01.04.2024 al
02.04.2024, dal 03.04.2024 al 07.06.2024, dal 08.06.2024 all'11.06.2024).
Infine, la carta del docente deve essere riconosciuta alle ricorrenti e Pt_4 anche per l'anno scolastico 2024/2025 (allorché esse sono state Pt_2
destinatarie di incarico sino al 31.8.2025) in quanto, nonostante con le modifiche alla legge di bilancio n. 207 del 30.12.2024 (art. 1 commi 572-573-574) il beneficio della carta elettronica sia riconosciuto automaticamente anche ai docenti con contratto di lavoro “con supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, tale emolumento non è stato di fatto erogato alla ricorrente sicché deve essere adottata una pronuncia di condanna anche in riferimento a tale annualità. Del resto, il si è limitato ad affermare genericamente che il CP_1
beneficio, per tale annualità, spetta alla docente in via amministrativa, ma non ha documentato la sua effettiva attribuzione che, in assenza di prova contraria, deve ritenersi non erogato.
In definitiva, i servizi resi dalle parti ricorrenti, sebbene assunte a tempo determinato, sono quindi pienamente comparabili a quelli svolti dai colleghi di ruolo ai fini del diritto alla Carta Docente. Del resto, gli argomenti spesi dal per contestare la sussistenza dei presupposti di operatività del principio CP_1
di parità di trattamento previsti dalla clausola 4 non sono decisivi per arrivare a conclusioni diverse da quelle indicate.
In ordine alle conseguenze, la Corte, con la sentenza citata, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento “sui generis”, poiché le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti e poiché la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.p.c.m. 28 novembre 2016. Ne consegue, per i docenti “in servizio” l'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica
Pag. 9 di 12 mediante attribuzione della Carta;
difatti “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”.
Diversamente, per i docenti che abbiano cessato il servizio residua l'azione risarcitoria per equivalente;
con la specificazione che per “cessazione dal servizio” deve intendersi la totale fuoriuscita dal sistema scolastico per cancellazione dalle graduatorie. Il precario che, pur non ancora di ruolo, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) permane invece nel sistema scolastico, con conseguente possibilità di esercitare il diritto all'adempimento in forma specifica. Va poi precisato che l'importo di € 500,00 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 D.P.C.M. del
28.11.2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. Nel caso di specie, come emerge dallo stato matricolare (doc.
1 fascicolo ), le ricorrenti e sono attualmente assunte CP_1 Pt_3 Pt_4
alle dipendenze del come docenti con contratto a termine sino al CP_1
30.6.2026; la ricorrente stata immessa in ruolo con decorrenza 1.9.2025 e Pt_2 quanto invece alle ricorrenti e si evidenzia che esse sono Pt_1 Pt_5
state tutte destinatarie di incarichi per l'a.s. 2024/2025 sino al 30 giugno 2025; il fatto che, al momento dell'odierna decisione, le docenti possano aver cessato il servizio è del tutto ininfluente in quanto, avendo lavorato quale supplenti nell'anno scolastico 2024/2025, è evidente che le stesse siano state (e siano tuttora) inserite nelle graduatorie provinciali di Bergamo (c.d. GPS) valevoli per il biennio 2024/2025 e 2025/2026: come affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata, tale requisito è sufficiente per ritenere il docente “inserito nel circuito scolastico”, salva ovviamente l'ipotesi (del tutto eccezionale e comunque non verificatasi nel caso di specie) in cui il eccepisca e dimostri CP_1
specificamente l'avvenuta cancellazione del nominativo del docente dalle graduatorie, il che integrerebbe la effettiva “fuoriuscita” del docente dal circuito
Pag. 10 di 12 scolastico. Ne consegue che la domanda di adempimento in forma specifica deve essere accolta.
3.- Si precisa che non è maturata alcuna prescrizione quinquennale per l'azione di adempimento, ai sensi dell'art. 2948 n. 4, c.c., decorrente dalla data di conferimento dell'incarico ex art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99 o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica (vedasi Cass. 29941/2023). Quanto alle ricorrenti e non si pone alcun problema Pt_1 Pt_2 Pt_4 Pt_5 di prescrizione avendo azionato annualità dal 2021/2022 in avanti;
quanto invece alla ricorrente , ella ha ricevuto l'incarico più risalente (a.s. 2020/2021) Pt_3 in data 23.9.2020 mentre il termine ultimo per la registrazione sul portale informatico del Ministero scadeva il 30.10.2020, sicché la prescrizione sarebbe scaduta il 30.10.2025; senonché la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (verificatasi certamente in data antecedente alla costituzione del avvenuta, nella causa US -R.G. 1087/2025-, il 24.10.2025) CP_1 costituisce valido atto interruttivo della prescrizione.
4.- In riferimento alla ricorrente non si configura alcun abusivo Pt_1
frazionamento del credito in quanto ella ha ottenuto sentenza nel 2023 per le annualità dal 2018/2019 al 2021/2022, mentre con il presente giudizio ha azionato (nel 2025, ossia lungo tempo dopo aver ottenuto la precedente sentenza) le annualità successive, dal 2022/2023 al 2024/2025.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi con la diminuzione massima consentita, data la scarsa complessità e la serialità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento (da € 1.100,00 a € 5.200,00) e considerata la riunione delle cause, alla luce dei parametri della sentenza della Corte d'Appello Brescia n. 69/2024 e quindi: € 444,00 per una sola fase di studio, da considerarsi unica per tutti i ricorrenti stante l'identità e la serialità delle questioni instaurate dal medesimo difensore;
€ 213,00 per cinque fasi introduttive (trattandosi di cinque ricorrenti);
Pag. 11 di 12 € 373,00 per una fase decisionale (da liquidarsi unitariamente dopo la riunione e senza alcuna maggiorazione per il numero delle parti), esclusa la fase istruttoria, non tenutasi e alla luce della natura documentale della causa, per complessivi €
1.882,00 per compensi, oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1 – in accoglimento dei ricorsi riuniti, accerta il diritto della parte ricorrente all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015: per per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; Parte_1
per per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025; Parte_2 per per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, Parte_3
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; per per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e Parte_4
2024/2025; per per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025; Parte_5
2 – per l'effetto, condanna il a consentire, per i periodi Controparte_1
di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m.
28.11.2016 a favore di parte ricorrente;
3 – condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che CP_1 liquida in € 1.882,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, il 5/11/2025 il Giudice del lavoro
SC TI
Pag. 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa SC TI, all'esito dell'udienza del 5/11/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 472/2025 R.G., cui sono state riunite le cause n. 1086/2025 R.G., 1087/2025 R.G., 1446/2025 R.G. e 1457/2025 R.G. promosse da:
(Cod. Fisc. ) – R.G. 472/2025 Parte_1 C.F._1
(Cod. Fisc.: ) – R.G. 1086/2025 Parte_2 C.F._2
(Cod. Fisc.: – R.G. 1087/2025 Parte_3 C.F._3
(Cod. Fisc.: ) – R.G. 1446/2025 Parte_4 C.F._4
(Cod. Fisc.: ) – R.G. 1457/2025 Parte_5 C.F._5
tutti rappresentati e difesi dall'avv. BLASI GIANLUCA ricorrenti contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai P.IVA_1
Pag. 1 di 12 sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa
US TABONE resistente
OGGETTO: attribuzione della Carta Elettronica del Docente
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c. Parte_1 Parte_2
, e hanno adito Parte_3 Parte_4 Parte_5
l'intestato Tribunale rappresentando di avere prestato servizio alle dipendenze del con una serie di contratti di lavoro a tempo determinato e CP_1 segnatamente: quanto a , nell'a.s. 2022/2023 dal 08.09.2022 al 30.06.2023, Parte_1
nell'a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024 e nell'a.s. 2024/2025 dal
01.09.2024 al 30.06.2025; quanto a , nell'a.s. 2023/2024 dal 04.09.2023 al 30.06.2024 e Parte_2 nell'a.s. 2024/2025 dal 18.09.2024 al 30.06.2025; quanto a , nell'a.s. 2020/2021 dal 23.09.2020 al Parte_3
30.06.2021, nell'a.s. 2021/2022 dal 06.09.2021 al 30.06.2022, nell'a.s.
2022/2023 dal 08.09.2022 al 30.06.2023, nell'a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al
30.06.2024 e nell'a.s. 2024/2025 dal 01.09.2024 al 30.062025; quanto a , nell'a.s. 2021/22 dal 11.10.2021 al 31.08.2022, Parte_4
nell'a.s. 2022/2023 dal 18.10.2022 al 29.10.2022, dal 5.11.22 al 16.12.22, dal
17.12.22 al 28.3.23, dal 29.3.23 al 27.4.23, dal 28.4.23 al 31.5.23, dal 1.6.23 al
9.6.23, dal 12.6.23 al 14.6.23; nell'a.s. 2023/2024 dal 27.10.2023 al 31.12.2023, dal 1.1.24 al 7.1.24, dal 8.1.24 al 3.2.24, dal 5.2.24 al 20.5.24, dal 21.5.24 al
8.6.24, dal 9.6.24 al 12.6.24 e nell'a.s. 2024/25 dal 23.9.2024 al 18.12.2024 e dal
19.12.24 al 31.8.25; quanto a , nell'a.s. 2023/2024 dal 25.09.2023 al 23.02.2024, Parte_5
dal 24.02.2024 al 29.02.2024, dal 01.03.2024 al 31.03.2024, dal 01.04.2024 al
Pag. 2 di 12 02.04.2024, dal 03.04.2024 al 07.06.2024, dal 08.06.2024 all'11.06.2024 e nell'a.s. 2024/2025 dal 25.09.2024 al 30.06.2025.
Hanno quindi lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di 500,00 euro (infra
“Carta docente”), di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 prevista esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Hanno precisato che l'esclusione dei docenti assunti a tempo determinato costituisce violazione delle norme interne e comunitarie in materia di divieto di discriminazione del personale a tempo determinato con riferimento alle condizioni di impiego in assenza di ragioni oggettive, con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le disposizioni interne incompatibili con la normativa europea dotata di efficacia diretta.
La parte ricorrente ha quindi concluso, chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del alla concessione della Carta CP_1
docente e all'accreditamento di € 500,00: per per gli anni Parte_1
scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per complessivi € 1.500,00; per per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 per complessivi € Parte_2
1.000,00; per per gli anni scolastici 2020/2021, Parte_3
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per complessivi € 2.500,00; per per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e Parte_4
2024/2025 per complessivi € 2.000,00; per negli anni Parte_5
scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi € 1.000,00; ovvero per il diverso periodo o somma ritenuta di giustizia.
Con memoria difensiva il si è costituito nei separati giudizi ove ha CP_1
chiesto il rigetto dei ricorsi e ha genericamente eccepito prescrizione relativa ai crediti anteriori ai cinque anni precedenti la notifica del ricorso;
con riferimento alla ricorrente ha chiesto dichiararsi l'abuso del processo avendo la Pt_1 stessa già ottenuto sentenza nel 2023 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al
Pag. 3 di 12 2021/2022; per le ricorrenti e ha chiesto l'esclusione dell'anno Pt_2 Pt_4
2024/2025 in quanto la carta docente spetta loro in via amministrativa avendo ricevuto incarico sino al 31 agosto 2025, per le ricorrenti e a Pt_4 Pt_1 poi in subordine chiesto espressamente l'esclusione, rispettivamente, degli anni
2022/2023-2023/2024 e dell'anno 2023/2024 in quanto le docenti sono state destinatarie di supplenze brevi e saltuarie;
Il Giudice, esaminate le note pervenute, riunite le cause sussistendo ragioni di connessione e visto l'art. 151 disp. att. c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- I ricorsi riuniti sono fondati e meritano accoglimento.
La Carta docente (art. 1, comma 121, l. 107/2015) dell'importo nominale di
500,00 euro annui, è riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, onde consentire un costante aggiornamento degli stessi nella logica di un accrescimento professionale degli insegnanti. Quanto all'aggiornamento professionale, l'art. 282 del d.lgs. 297/1994 specifica che trattasi di un diritto-dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato. Analogamente, gli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007, senza differenze tra docenti a tempo determinato e indeterminato, riconoscono l'importanza della formazione e della partecipazione alle attività di aggiornamento in quanto funzionali alla piena realizzazione della professionalità del personale. Come osservato dalla giurisprudenza che si è pronunciata sul punto, la previsione di un beneficio economico che sia rapportato all'annualità scolastica, quale è appunto la Carta Docente, “evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima”
(ON civile sez. lav. del 27/10/2023, n. 29961). Tale emolumento non pare quindi essere collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, ma è dovuto per consentire la formazione del personale a condizione che venga
Pag. 4 di 12 rispettata la “taratura annuale” (sent. 29961 cit.) sulla quale il sostegno è stato calibrato.
Di conseguenza, tale emolumento rientra tra le “condizioni di impiego” che, a norma della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare ai lavoratori a tempo determinato a meno che non sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Sul punto, a più riprese sia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che la Suprema Corte di
ON (da ultimo, tra le molte, vedasi Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 20015 del
27.7.2018, sebbene in riferimento ad altro emolumento spettante ai docenti) hanno evidenziato, con orientamento ormai consolidato che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro
; 8.9.2011, causa C-177/10 OS Santana); Per_1
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del
Cerro , cit., punto 42); Per_1
- non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura
Pag. 5 di 12 pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi);
- l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (tra le molte, Cass. Civ. Ord. 2468 del 8.2.2016).
In altre parole, e con specifico riguardo alla Carta Docente, poiché il Legislatore ha calibrato il beneficio alla durata “annuale” della prestazione, non è consentito escludere quei docenti che, benché precari, abbiano svolto un'attività lavorativa pienamente equiparabile ai colleghi di ruolo, fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la Carta docente si trovi in una “situazione comparabile” a quella dei colleghi a tempo indeterminato. In simili ipotesi, quindi, l'art. 1 della L. n.
107/2015 deve essere disapplicato nella parte in cui non riconosce la possibilità di usufruire della Carta Docente anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Sul punto, si condividono i principi espressi dalla già citata sentenza della
Suprema Corte di ON n. 29961 del 27.10.2023, il cui intervento è stato
Pag. 6 di 12 sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico della pronuncia. Invero, secondo la Corte, nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi dirimente il criterio della “taratura annuale” dell'incarico conferito al docente a tempo determinato, che rende assimilabile le attività formative e di aggiornamento svolte da entrambi le tipologie di lavoratori. Nello specifico, è stata ritenuta configurabile una relazione tra supplenza e didattica annua nelle ipotesi previste dall'art. 4, commi
1 e 2 della L. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario: trattasi infatti di “supplenze destinate a protrarsi per
l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo” (vedasi Cass. 29961/2023 cit). Rispetto a detti incarichi, “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. È opportuno evidenziare che l'eventuale orario di lavoro ridotto assegnato al supplente non scalfisce le considerazioni poc'anzi enunciate, poiché il principio della “taratura annuale” dell'incarico rende irrilevante ogni ulteriore considerazione circa il minor impegno orario settimanale del docente.
Nel caso di specie, tutti i ricorrenti hanno effettivamente svolto, per gli anni scolastici rivendicati, supplenze ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99; il ha quindi violato il diritto europeo per non aver disapplicato la CP_1 normativa nazionale e non aver riconosciuto alla parte ricorrente la Carta docente. Segnatamente, come risulta dai contratti di lavoro prodotti in giudizio dai ricorrenti nonché dagli stati matricolari prodotti dal : CP_1
Pag. 7 di 12 - ha lavorato come docente negli anni scolastici dal 2022/2023 Parte_1 al 2024/2025 con contratto “sino al termine delle attività didattiche”, ossia sino al
30 giugno di ogni anno (e segnatamente: dal 08.09.2022 al 30.06.2023, dal
01.09.2023 al 30.06.2024 e dal 01.09.2024 al 30.06.2025);
- ha anch'essa lavorato come supplente “sino al termine delle Parte_2
attività didattiche” nell'anno scolastico 2023/2024 (e precisamente: dal
04.09.2023 al 30.06.2024);
- anche ha lavorato con contratti “sino al termine delle Parte_3 attività didattiche” negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025 (e segnatamente: dal 23.09.2020 al 30.06.2021, dal 06.09.2021 al 30.06.2022, dal
08.09.2022 al 30.06.2023, dal 01.09.2023 al 30.06.2024 e dal 01.09.2024 al
30.062025);
- ha lavorato nell'a.s. 2021/2022 con contratto di supplenza Parte_4 annuale su posto vacante e disponibile dall'11.10.2021 al 31.8.2022;
- ha prestato la sua opera nell'anno 2024/2025 con contratto Parte_5 sino al termine delle attività didattiche, dal 25.9.2024 al 30.6.2025.
Il beneficio deve essere riconosciuto alle ricorrenti e Pt_4 Pt_5
anche per le annualità in cui hanno svolto le c.d. supplenze “brevi e saltuarie” poiché, benché le supplenze si siano protratte solo fino alla metà di giugno e non sino al 30 giugno, deve comunque ritenersi sussistente la continuità didattica su base annuale che costituisce il presupposto della spettanza della carta docente: nel caso di specie, difatti, la ricorrente nell'a.s. 2022/2023 ha lavorato Pt_4 con plurimi contratti senza soluzione di continuità dal 5.11.2022 al 14.6.2023
(dal 5.11.22 al 16.12.22, dal 17.12.22 al 28.3.23, dal 29.3.23 al 27.4.23, dal
28.4.23 al 31.5.23, dal 1.6.23 al 9.6.23, dal 12.6.23 al 14.6.23) sempre presso il medesimo istituto, ossia l' di Trescore, a maggior riprova Controparte_2
della continuità della prestazione;
anche nell'anno 2023/2024 ha lavorato con plurimi contratti, ma senza soluzione di continuità tra loro dal 27.10.2023 al
12.6.2024 (dal 27.10.2023 al 31.12.2023, dal 1.1.24 al 7.1.24, dal 8.1.24 al
3.2.24, dal 5.2.24 al 20.5.24, dal 21.5.24 al 8.6.24, dal 9.6.24 al 12.6.24);
Pag. 8 di 12 analoghe considerazioni valgono per la ricorrente che ha prestato Pt_5 servizio nell'anno 2023/2024 con plurimi contratti, sempre presso il medesimo istituto e senza soluzione di continuità tra loro (dal 25.09.2023 al 23.02.2024, dal
24.02.2024 al 29.02.2024, dal 01.03.2024 al 31.03.2024, dal 01.04.2024 al
02.04.2024, dal 03.04.2024 al 07.06.2024, dal 08.06.2024 all'11.06.2024).
Infine, la carta del docente deve essere riconosciuta alle ricorrenti e Pt_4 anche per l'anno scolastico 2024/2025 (allorché esse sono state Pt_2
destinatarie di incarico sino al 31.8.2025) in quanto, nonostante con le modifiche alla legge di bilancio n. 207 del 30.12.2024 (art. 1 commi 572-573-574) il beneficio della carta elettronica sia riconosciuto automaticamente anche ai docenti con contratto di lavoro “con supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, tale emolumento non è stato di fatto erogato alla ricorrente sicché deve essere adottata una pronuncia di condanna anche in riferimento a tale annualità. Del resto, il si è limitato ad affermare genericamente che il CP_1
beneficio, per tale annualità, spetta alla docente in via amministrativa, ma non ha documentato la sua effettiva attribuzione che, in assenza di prova contraria, deve ritenersi non erogato.
In definitiva, i servizi resi dalle parti ricorrenti, sebbene assunte a tempo determinato, sono quindi pienamente comparabili a quelli svolti dai colleghi di ruolo ai fini del diritto alla Carta Docente. Del resto, gli argomenti spesi dal per contestare la sussistenza dei presupposti di operatività del principio CP_1
di parità di trattamento previsti dalla clausola 4 non sono decisivi per arrivare a conclusioni diverse da quelle indicate.
In ordine alle conseguenze, la Corte, con la sentenza citata, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento “sui generis”, poiché le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti e poiché la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.p.c.m. 28 novembre 2016. Ne consegue, per i docenti “in servizio” l'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica
Pag. 9 di 12 mediante attribuzione della Carta;
difatti “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”.
Diversamente, per i docenti che abbiano cessato il servizio residua l'azione risarcitoria per equivalente;
con la specificazione che per “cessazione dal servizio” deve intendersi la totale fuoriuscita dal sistema scolastico per cancellazione dalle graduatorie. Il precario che, pur non ancora di ruolo, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) permane invece nel sistema scolastico, con conseguente possibilità di esercitare il diritto all'adempimento in forma specifica. Va poi precisato che l'importo di € 500,00 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 D.P.C.M. del
28.11.2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. Nel caso di specie, come emerge dallo stato matricolare (doc.
1 fascicolo ), le ricorrenti e sono attualmente assunte CP_1 Pt_3 Pt_4
alle dipendenze del come docenti con contratto a termine sino al CP_1
30.6.2026; la ricorrente stata immessa in ruolo con decorrenza 1.9.2025 e Pt_2 quanto invece alle ricorrenti e si evidenzia che esse sono Pt_1 Pt_5
state tutte destinatarie di incarichi per l'a.s. 2024/2025 sino al 30 giugno 2025; il fatto che, al momento dell'odierna decisione, le docenti possano aver cessato il servizio è del tutto ininfluente in quanto, avendo lavorato quale supplenti nell'anno scolastico 2024/2025, è evidente che le stesse siano state (e siano tuttora) inserite nelle graduatorie provinciali di Bergamo (c.d. GPS) valevoli per il biennio 2024/2025 e 2025/2026: come affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata, tale requisito è sufficiente per ritenere il docente “inserito nel circuito scolastico”, salva ovviamente l'ipotesi (del tutto eccezionale e comunque non verificatasi nel caso di specie) in cui il eccepisca e dimostri CP_1
specificamente l'avvenuta cancellazione del nominativo del docente dalle graduatorie, il che integrerebbe la effettiva “fuoriuscita” del docente dal circuito
Pag. 10 di 12 scolastico. Ne consegue che la domanda di adempimento in forma specifica deve essere accolta.
3.- Si precisa che non è maturata alcuna prescrizione quinquennale per l'azione di adempimento, ai sensi dell'art. 2948 n. 4, c.c., decorrente dalla data di conferimento dell'incarico ex art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99 o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica (vedasi Cass. 29941/2023). Quanto alle ricorrenti e non si pone alcun problema Pt_1 Pt_2 Pt_4 Pt_5 di prescrizione avendo azionato annualità dal 2021/2022 in avanti;
quanto invece alla ricorrente , ella ha ricevuto l'incarico più risalente (a.s. 2020/2021) Pt_3 in data 23.9.2020 mentre il termine ultimo per la registrazione sul portale informatico del Ministero scadeva il 30.10.2020, sicché la prescrizione sarebbe scaduta il 30.10.2025; senonché la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (verificatasi certamente in data antecedente alla costituzione del avvenuta, nella causa US -R.G. 1087/2025-, il 24.10.2025) CP_1 costituisce valido atto interruttivo della prescrizione.
4.- In riferimento alla ricorrente non si configura alcun abusivo Pt_1
frazionamento del credito in quanto ella ha ottenuto sentenza nel 2023 per le annualità dal 2018/2019 al 2021/2022, mentre con il presente giudizio ha azionato (nel 2025, ossia lungo tempo dopo aver ottenuto la precedente sentenza) le annualità successive, dal 2022/2023 al 2024/2025.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi con la diminuzione massima consentita, data la scarsa complessità e la serialità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento (da € 1.100,00 a € 5.200,00) e considerata la riunione delle cause, alla luce dei parametri della sentenza della Corte d'Appello Brescia n. 69/2024 e quindi: € 444,00 per una sola fase di studio, da considerarsi unica per tutti i ricorrenti stante l'identità e la serialità delle questioni instaurate dal medesimo difensore;
€ 213,00 per cinque fasi introduttive (trattandosi di cinque ricorrenti);
Pag. 11 di 12 € 373,00 per una fase decisionale (da liquidarsi unitariamente dopo la riunione e senza alcuna maggiorazione per il numero delle parti), esclusa la fase istruttoria, non tenutasi e alla luce della natura documentale della causa, per complessivi €
1.882,00 per compensi, oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1 – in accoglimento dei ricorsi riuniti, accerta il diritto della parte ricorrente all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015: per per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; Parte_1
per per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025; Parte_2 per per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, Parte_3
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; per per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e Parte_4
2024/2025; per per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025; Parte_5
2 – per l'effetto, condanna il a consentire, per i periodi Controparte_1
di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m.
28.11.2016 a favore di parte ricorrente;
3 – condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che CP_1 liquida in € 1.882,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, il 5/11/2025 il Giudice del lavoro
SC TI
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