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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 19/10/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL 2873/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
16/10/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2873 del R.G. per l'anno 2021
- avente ad oggetto: Revoca Reddito di Cittadinanza promossa
Da
, con l'avv. F. Iaria Parte_1
Ricorrente
Contro
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. A. Fuochi CP_1
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 01/10/2021 adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo di “….accertare e dichiarare che la ricorrente rientra nella categoria dei soggetti titolari dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia ed ha diritto ad ottenere il riconoscimento del beneficio economico del Reddito di Cittadinanza, giusta domanda presentata in data
12.04.2019; C. Nel merito, disporre l'annullamento della revoca della domanda oggetto della instauranda controversia, in quanto illegittima per tutti i motivi in atto candidamente dedotti, nonché di ogni atto antecedente, connesso, collegato, successivo e conseguenziale e per l'effetto, liquidare nei confronti della sig.ra Parte_1
le mensilità spettanti a titolo di Reddito di Cittadinanza, a far data del mese
[...] successivo al giorno della revoca della domanda (23.04.2020), fino al mese di febbraio dell'anno 2021;” Il tutto con vittoria di spese di lite.
A sostegno della domanda, la ricorrente deduceva che solo a seguito di istanza di accesso agli atti ex lege 241/90, veniva a conoscenza dell'annullamento della domanda di riconoscimento del RdC. La resistente di Reggio Calabria, con nota CP_1 inoltrata a mezzo pec in data 22.06.2020, asseriva che la domanda in commento era stata revocata a seguito di una segnalazione effettuata dalla Guardia di Finanza di
Locri, in data 21.05.2020 a completamento di indagini c d “Operazione Mala Civitas”, volte a verificare la veridicità delle DSU presentate dai richiedenti il RdC, compresa la sig.ra . Evidenziava che la revoca della domanda per cui è causa, era Parte_1 del tutto erronea ed illegittima, in quanto, il proc. penale RGN 1242/2020, mod. 21
(denominato Mala Civitas), era stato definito con un provvedimento di archiviazione, emesso dal GIP del medesimo distretto, in data 23.12.2020. Concludeva che sussistevano tutti i presupposti per beneficiare del RdC anche in riferimento alla omessa indicazione dell'auto e insisteva per l'annullamento della revoca e per il ripristino della prestazione.
L , costituitosi tardivamente in giudizio, deduceva che a seguito di verifiche CP_1 disposte dal Nucleo Operativo Guardia di Finanza di Locri, era stata accertata la mancata segnalazione della titolarità di un autoveicolo nella dichiarazione sostitutiva per l'emissione dell'ISEE che i beneficiari del RdC devono compilare per poter fruire della prestazione, ed inoltre la mancata indicazione della condanna definitiva del coniuge sig. e la pena accessoria dell'interdizione perpetua ai Persona_1 pubblici uffici. Pertanto, concludeva nel rigetto della domanda.
La domanda è fondata.
Come è noto, il D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26 del 28.03.2019, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
Ai sensi dell'art. 2 del D.L. cit., il RdC è riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltreché di peculiari requisiti reddituali e patrimoniali. Per quanto di interesse, il trattamento sanzionatorio è disciplinato al successivo art. 7 del D.L. cit., a norma del quale “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. … comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni. …”.
La disposizione normativa in parola, inoltre, stabilisce che “4. … quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero
l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Tale essendo il quadro normativo di riferimento, nel caso di specie l'Ente avrebbe disposto la revoca del sussidio per false dichiarazioni rese nell'istanza RdC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo familiare.
In particolare, sotto un primo profilo di revoca, come emerge dagli atti, la prestazione
è stata sospesa in quanto il ricorrente avrebbe omesso di dichiarare la proprietà di un autoveicolo il veicolo Ford Ka 1000 intestato a sè medesima dal 1997.
Ebbene dalla documentazione agli atti è emerso che non sussisteva alcun motivo per la revoca del beneficio, infatti, parte ricorrente documentava il provvedimento di archiviazione, emesso dal GIP, in data 23.12.2020 (nel procedimento penale suindicato) a seguito di richiesta d'archiviazione perché “Non risulta, dunque, che
l'auto omessa rientri tra quelle la dichiarazione cui era dovuta”.
Si osserva inoltre che in caso di revoca del RdC per omessa dichiarazione (come nella specie, di un'auto intestata al dichiarante), l'ente ha l'onere di allegare l'irregolarità, dimostrando che l'omissione abbia determinato un indebito beneficio, mentre l'interessato deve dimostrare la buona fede e, in ogni caso, l'irrilevanza dell'omissione ai fini ISEE. La ricorrente, che aveva già in godimento la prestazione oggetto di domanda, pur in difetto di contestazioni specifiche da parte dell'ente (che aveva accolto la domanda e che ha elevato le contestazioni solo dopo l'accertamento della
Guardia di Finanza) ha allegato il possesso degli altri requisiti legittimanti il Con conseguimento del RdC. Sicchè il predetto veicolo, per come emerge dall'estratto prodotto dal resistente nonché dal decreto di archiviazione succitato, non incide sul possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento del RdC. Pertanto, la ricorrente ha adeguatamente offerto la prova del possesso dei requisiti legittimanti il diritto al ripristino del RdC, revocato, come emerge dalla relazione in atti, soltanto a causa dell'omessa dichiarazione del veicolo a lei intestato che, però, non rientra nelle previsioni di cui all'art. 2 della Legge 28 marzo 2019 n. 26 e, dunque, non determina il venir meno dei presupposti legittimanti il mantenimento del RdC.
In forza di ciò viene pertanto meno il presupposto che aveva indotto l alla revoca CP_1 del beneficio.
Quanto all'ulteriore motivo di revoca non è il caso di sottacere che, con riguardo a quanto dedotto in memoria dal resistente circa l'omessa l'indicazione della condanna definitiva del coniuge sig. e la pena accessoria dell'interdizione Persona_1 perpetua ai pubblici uffici, è la stessa resistente a produrre documentazione, parere del Ministero del Lavoro nella persona del Capo ufficio legislativo, che esclude l'operatività dell'art. 25 n. 5 c.p. ai beneficiari del RdC anticipando le decisione della giurisprudenza formatasi successivamente.
Ed invero, per meglio intendere viene qui condivisa e fatta propria la motivazione della
Cass. pen, Sez. 2, Sentenza n. 38383 del 5.7.2022, nei seguenti termini:
“La natura afflittiva delle pene accessorie impone una interpretazione letterale delle relative norme, nel rispetto del principio di tassatività delle sanzioni penali, cosicché già risulta dubbio che il beneficio economico di cui si tratta sia ricompreso nella nozione di «assegni», considerato che esso viene erogato attraverso la "Carta Rdc"
(art. 5, comma 6, della legge n. 26 del 2019), caratterizzata dalla prevalente finalità di soddisfazione di bisogni primari mediante la copertura delle spese di acquisto. Il reddito di cittadinanza, inoltre, ha natura e funzione ibride, come si evince dallo stesso incipit della legge (art. 1, comma 1), là dove viene definito quale «misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro». Infine, come si è visto, la legge
(art. 2, comma 1, lett. c -bis) prevede casi specifici ostativi all'ammissione al beneficio, legati alla commissione di gravi reati, sopra indicati, e all'epoca della pronuncia della sentenza definitiva, che deve essere intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta. Si può con fondamento ritenere, pertanto, che con questa disposizione il legislatore abbia derogato alla previsione generale dell'art. 28, secondo comma, cod. pen., come la stessa norma consente, là dove stabilisce che l'interdizione perpetua dai pubblici uffici priva il condannato di una serie di diritti, «salvo che dalla legge sia altrimenti disposto». Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto e va dichiarato il diritto della ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza per il periodo ancora spettante con conseguente condanna dell'Ente alla corresponsione della prestazione.
Ne discende l'integrale accoglimento del ricorso.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Accerta e dichiara che ha diritto alla percezione del reddito di Parte_1 cittadinanza dal mese successivo al giorno della revoca della domanda (23.04.2020), fino al mese di febbraio dell'anno 2021 e per l'effetto, condanna l a riammettere CP_1 il ricorrente, relativamente al periodo indicato, ad usufruire del reddito di cittadinanza, da erogarsi nella misura di legge e a corrispondere i ratei arretrati oltre interessi;
- Condanna l alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.300,00, oltre CP_1 rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato”, in data 19/10/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
16/10/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2873 del R.G. per l'anno 2021
- avente ad oggetto: Revoca Reddito di Cittadinanza promossa
Da
, con l'avv. F. Iaria Parte_1
Ricorrente
Contro
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. A. Fuochi CP_1
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 01/10/2021 adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo di “….accertare e dichiarare che la ricorrente rientra nella categoria dei soggetti titolari dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia ed ha diritto ad ottenere il riconoscimento del beneficio economico del Reddito di Cittadinanza, giusta domanda presentata in data
12.04.2019; C. Nel merito, disporre l'annullamento della revoca della domanda oggetto della instauranda controversia, in quanto illegittima per tutti i motivi in atto candidamente dedotti, nonché di ogni atto antecedente, connesso, collegato, successivo e conseguenziale e per l'effetto, liquidare nei confronti della sig.ra Parte_1
le mensilità spettanti a titolo di Reddito di Cittadinanza, a far data del mese
[...] successivo al giorno della revoca della domanda (23.04.2020), fino al mese di febbraio dell'anno 2021;” Il tutto con vittoria di spese di lite.
A sostegno della domanda, la ricorrente deduceva che solo a seguito di istanza di accesso agli atti ex lege 241/90, veniva a conoscenza dell'annullamento della domanda di riconoscimento del RdC. La resistente di Reggio Calabria, con nota CP_1 inoltrata a mezzo pec in data 22.06.2020, asseriva che la domanda in commento era stata revocata a seguito di una segnalazione effettuata dalla Guardia di Finanza di
Locri, in data 21.05.2020 a completamento di indagini c d “Operazione Mala Civitas”, volte a verificare la veridicità delle DSU presentate dai richiedenti il RdC, compresa la sig.ra . Evidenziava che la revoca della domanda per cui è causa, era Parte_1 del tutto erronea ed illegittima, in quanto, il proc. penale RGN 1242/2020, mod. 21
(denominato Mala Civitas), era stato definito con un provvedimento di archiviazione, emesso dal GIP del medesimo distretto, in data 23.12.2020. Concludeva che sussistevano tutti i presupposti per beneficiare del RdC anche in riferimento alla omessa indicazione dell'auto e insisteva per l'annullamento della revoca e per il ripristino della prestazione.
L , costituitosi tardivamente in giudizio, deduceva che a seguito di verifiche CP_1 disposte dal Nucleo Operativo Guardia di Finanza di Locri, era stata accertata la mancata segnalazione della titolarità di un autoveicolo nella dichiarazione sostitutiva per l'emissione dell'ISEE che i beneficiari del RdC devono compilare per poter fruire della prestazione, ed inoltre la mancata indicazione della condanna definitiva del coniuge sig. e la pena accessoria dell'interdizione perpetua ai Persona_1 pubblici uffici. Pertanto, concludeva nel rigetto della domanda.
La domanda è fondata.
Come è noto, il D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26 del 28.03.2019, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
Ai sensi dell'art. 2 del D.L. cit., il RdC è riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltreché di peculiari requisiti reddituali e patrimoniali. Per quanto di interesse, il trattamento sanzionatorio è disciplinato al successivo art. 7 del D.L. cit., a norma del quale “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. … comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni. …”.
La disposizione normativa in parola, inoltre, stabilisce che “4. … quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero
l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Tale essendo il quadro normativo di riferimento, nel caso di specie l'Ente avrebbe disposto la revoca del sussidio per false dichiarazioni rese nell'istanza RdC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo familiare.
In particolare, sotto un primo profilo di revoca, come emerge dagli atti, la prestazione
è stata sospesa in quanto il ricorrente avrebbe omesso di dichiarare la proprietà di un autoveicolo il veicolo Ford Ka 1000 intestato a sè medesima dal 1997.
Ebbene dalla documentazione agli atti è emerso che non sussisteva alcun motivo per la revoca del beneficio, infatti, parte ricorrente documentava il provvedimento di archiviazione, emesso dal GIP, in data 23.12.2020 (nel procedimento penale suindicato) a seguito di richiesta d'archiviazione perché “Non risulta, dunque, che
l'auto omessa rientri tra quelle la dichiarazione cui era dovuta”.
Si osserva inoltre che in caso di revoca del RdC per omessa dichiarazione (come nella specie, di un'auto intestata al dichiarante), l'ente ha l'onere di allegare l'irregolarità, dimostrando che l'omissione abbia determinato un indebito beneficio, mentre l'interessato deve dimostrare la buona fede e, in ogni caso, l'irrilevanza dell'omissione ai fini ISEE. La ricorrente, che aveva già in godimento la prestazione oggetto di domanda, pur in difetto di contestazioni specifiche da parte dell'ente (che aveva accolto la domanda e che ha elevato le contestazioni solo dopo l'accertamento della
Guardia di Finanza) ha allegato il possesso degli altri requisiti legittimanti il Con conseguimento del RdC. Sicchè il predetto veicolo, per come emerge dall'estratto prodotto dal resistente nonché dal decreto di archiviazione succitato, non incide sul possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento del RdC. Pertanto, la ricorrente ha adeguatamente offerto la prova del possesso dei requisiti legittimanti il diritto al ripristino del RdC, revocato, come emerge dalla relazione in atti, soltanto a causa dell'omessa dichiarazione del veicolo a lei intestato che, però, non rientra nelle previsioni di cui all'art. 2 della Legge 28 marzo 2019 n. 26 e, dunque, non determina il venir meno dei presupposti legittimanti il mantenimento del RdC.
In forza di ciò viene pertanto meno il presupposto che aveva indotto l alla revoca CP_1 del beneficio.
Quanto all'ulteriore motivo di revoca non è il caso di sottacere che, con riguardo a quanto dedotto in memoria dal resistente circa l'omessa l'indicazione della condanna definitiva del coniuge sig. e la pena accessoria dell'interdizione Persona_1 perpetua ai pubblici uffici, è la stessa resistente a produrre documentazione, parere del Ministero del Lavoro nella persona del Capo ufficio legislativo, che esclude l'operatività dell'art. 25 n. 5 c.p. ai beneficiari del RdC anticipando le decisione della giurisprudenza formatasi successivamente.
Ed invero, per meglio intendere viene qui condivisa e fatta propria la motivazione della
Cass. pen, Sez. 2, Sentenza n. 38383 del 5.7.2022, nei seguenti termini:
“La natura afflittiva delle pene accessorie impone una interpretazione letterale delle relative norme, nel rispetto del principio di tassatività delle sanzioni penali, cosicché già risulta dubbio che il beneficio economico di cui si tratta sia ricompreso nella nozione di «assegni», considerato che esso viene erogato attraverso la "Carta Rdc"
(art. 5, comma 6, della legge n. 26 del 2019), caratterizzata dalla prevalente finalità di soddisfazione di bisogni primari mediante la copertura delle spese di acquisto. Il reddito di cittadinanza, inoltre, ha natura e funzione ibride, come si evince dallo stesso incipit della legge (art. 1, comma 1), là dove viene definito quale «misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro». Infine, come si è visto, la legge
(art. 2, comma 1, lett. c -bis) prevede casi specifici ostativi all'ammissione al beneficio, legati alla commissione di gravi reati, sopra indicati, e all'epoca della pronuncia della sentenza definitiva, che deve essere intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta. Si può con fondamento ritenere, pertanto, che con questa disposizione il legislatore abbia derogato alla previsione generale dell'art. 28, secondo comma, cod. pen., come la stessa norma consente, là dove stabilisce che l'interdizione perpetua dai pubblici uffici priva il condannato di una serie di diritti, «salvo che dalla legge sia altrimenti disposto». Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto e va dichiarato il diritto della ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza per il periodo ancora spettante con conseguente condanna dell'Ente alla corresponsione della prestazione.
Ne discende l'integrale accoglimento del ricorso.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Accerta e dichiara che ha diritto alla percezione del reddito di Parte_1 cittadinanza dal mese successivo al giorno della revoca della domanda (23.04.2020), fino al mese di febbraio dell'anno 2021 e per l'effetto, condanna l a riammettere CP_1 il ricorrente, relativamente al periodo indicato, ad usufruire del reddito di cittadinanza, da erogarsi nella misura di legge e a corrispondere i ratei arretrati oltre interessi;
- Condanna l alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.300,00, oltre CP_1 rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato”, in data 19/10/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo