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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/02/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3533/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel/Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3533/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Canavese Roberta e dell'avv. Linda Zoppi, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
VILLANOVA SOLARO il 20/09/2015.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VILLANOVA SOLARO (atto n. 38 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 14.10.2018 Per_1
Con ricorso depositato il 08/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 Con sentenza n.169/2024 del 02.07.2024, pubblicata in data 03.07.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLANOVA SOLARO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
CONFERMA l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno singolarmente prese dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica della minore in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo duraturi e significativi rapporto con entrambe le linee parentali;
CONFERMA la collocazione prevalente della figlia presso la madre, in Rivoli (TO) Via Ticino n.1, con diritto di visita del padre secondo le seguenti cadenze:
- a fine settimana alternati, dal venerdì dopo scuola e fino all'entrata a scuola del lunedì;
- durante le festività comandate di Natale, Carnevale la figlia starà con la madre negli anni pari e Capodanno e Pasqua con il padre, ed inversamente negli anni dispari (Natale e Carnevale con il padre,
Capodanno e Pasqua con la madre), seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
pagina 2 di 3 CONFERMA il versamento da parte del sig. a titolo di assegno di mantenimento per la figlia, Parte_2 tramite accredito sul c/c intestato alla sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, di € 180,00, Pt_1 che sarà aggiornato automaticamente ogni anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla sentenza di divorzio;
CONFERMA che le spese straordinarie nell'interesse della figlia siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo il seguente criterio:
- le spese per la retta scolastica, acquisto di libri di testo e corredo scolastico, quelle per la mensa e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N., non richiederanno il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per le visite specialistiche non coperte da S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative, sportive e per vacanze, richiederanno, invece, il preventivo consenso dell'altro sulle spese di lite. Per_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/02/2025.
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel/Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3533/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Canavese Roberta e dell'avv. Linda Zoppi, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
VILLANOVA SOLARO il 20/09/2015.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VILLANOVA SOLARO (atto n. 38 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 14.10.2018 Per_1
Con ricorso depositato il 08/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 Con sentenza n.169/2024 del 02.07.2024, pubblicata in data 03.07.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLANOVA SOLARO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
CONFERMA l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno singolarmente prese dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica della minore in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo duraturi e significativi rapporto con entrambe le linee parentali;
CONFERMA la collocazione prevalente della figlia presso la madre, in Rivoli (TO) Via Ticino n.1, con diritto di visita del padre secondo le seguenti cadenze:
- a fine settimana alternati, dal venerdì dopo scuola e fino all'entrata a scuola del lunedì;
- durante le festività comandate di Natale, Carnevale la figlia starà con la madre negli anni pari e Capodanno e Pasqua con il padre, ed inversamente negli anni dispari (Natale e Carnevale con il padre,
Capodanno e Pasqua con la madre), seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
pagina 2 di 3 CONFERMA il versamento da parte del sig. a titolo di assegno di mantenimento per la figlia, Parte_2 tramite accredito sul c/c intestato alla sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, di € 180,00, Pt_1 che sarà aggiornato automaticamente ogni anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla sentenza di divorzio;
CONFERMA che le spese straordinarie nell'interesse della figlia siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo il seguente criterio:
- le spese per la retta scolastica, acquisto di libri di testo e corredo scolastico, quelle per la mensa e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N., non richiederanno il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per le visite specialistiche non coperte da S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative, sportive e per vacanze, richiederanno, invece, il preventivo consenso dell'altro sulle spese di lite. Per_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/02/2025.
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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