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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/03/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2685/2022 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. TERZO GIUSEPPINA come da Parte_1 procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. FERRANTE MARIALUIGIA e avv. COLUCCI NICOLA come da procura in atti
- resistente
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti
è stata disposta per l'udienza del 26.3.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione.
Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento della malattia professionale “Ernia
Discale Lombare” sulla base della domanda presentata in data 13.4.2021.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- che, dal 1.11.1973 al 5.11.2020, in qualità di lavoratore subordinato, l'istante ha svolto ininterrottamente la mansione di manovale edile ed intonacatore alle dipendenze di varie società, da ultime: “ di Controparte_2
” e “ ed altre società come indicate Controparte_3 Controparte_4
nel mod. C/2 storico, busta paga ed estratto contributivo;
- l'attività lavorativa consisteva nel caricare e scaricare i materiali;
montare e smontare i ponteggi;
lavare le pareti;
stendere l'intonaco sulle pareti;
preparare le malte, i gessi o altri materiali da rinzaffo e intonacatura;
livellare le pareti asportando l'intonaco esistente e stuccandole;
stendere fissativi sulle pareti;
eseguire procedimenti per deumidificare le pareti;
assumendo fattori distress ergonomico, quali le ripetute e continue flessioni e/o torsioni del tronco,
l'assunzione di posizioni scomode e non corrette per la postura nonché lo sforzo esercitato nella movimentazione manuale dei carichi;
- che, il ricorrente svolgeva dette usuranti mansioni lavorative dal Lunedì al
Venerdì, per almeno 8 ore al giorno, di solito dalle ore 7:30 alle ore 16:30 (con un'ora per la pausa pranzo) talvolta anche di sabato;
L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
2 2. In generale, va osservato che in materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_1
comprenda le patologie contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza
18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della
Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93).
Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio
2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 6%; l'indennizzo
è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al
16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Va ulteriormente chiarito che per le patologie non tabellate e ad origine multifattoriale, come quella in esame, “la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità” (cfr. Cass. n. 11128/04), specificando altresì che “il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione;
e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie essendo impossibile, nella maggior
3 parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di
"probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale” (cfr.
Cass. 12909/00).
In sintesi, la prova della derivazione della malattia da una causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità o, comunque di ragionevole probabilità (cfr. Cass. civ., n. 4665, 27/03/03; Cass. n. 19047/2006).
Pertanto, ai fini della valutazione del rischio lavorativo per il riconoscimento delle malattie professionali non tabellate, che non godono della presunzione legale d'origine, è necessario che il lavoratore provi l'esposizione lavorativa al rischio dal quale deriva la patologia denunciata come professionale in modo adeguato per intensità, durata e modalità di azione.
3. Inoltre, la prova della derivazione della malattia da una causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità o, comunque di ragionevole probabilità (cfr. Cass. civ., n. 4665, 27/03/03; Cass. n.
19047/2006). La presente controversia concerne il riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata dal lavoratore e contratta, secondo la tesi del ricorrente, a causa dell'attività lavorativa di carpentiere effettuata alle dipendenze di vari datori di lavoro come documentati nel modello C2 storico e nell'estratto contributivo.
Nella fattispecie in esame, essendo in contestazione l'origine professionale in relazione all'esposizione al rischio ed al nesso causale, è stata ammessa la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente ed, all'esito, è stata altresì disposta la CTU medico-legale.
4 Il C.T.U., con argomentazioni condivisibili, in quanto analitiche e prive di contraddizioni, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Limitazione del R.O.M. di spalla sx e spondilodiscoartrosi lombare su base tecnopatica. Decorrenza: 13 aprile 2021” ed ha confermato la sussistenza del nesso causale tra tale malattia e l'attività lavorativa specificando quanto segue: “sono soddisfatti: il criterio cronologico, trattandosi di attività lavorativa svolta da circa 30 anni (stando a quanto indicato nel ricorso introduttivo), si tratta di lasso di tempo assai ampio e da ritenersi sicuramente idoneo a favorire l'insorgenza protrusioni discali del tratto lombare;
il criterio di idoneità quali/quantitativa trattandosi di attività lavorativa idonea a favorire protrusioni discali ed eventuali processi artrosici del tratto lombo-sacrale. Vi è corrispondenza anche con il criterio topografico: tale tipo di attività lavorativa genera protusioni e processi degenerativi proprio
a carico del rachide lombo-sacrale, sede su cui si sono verificate le patologie di cui si discute;
criterio modale, manifestandosi la patologia nei modi e nei tempi cheè comunemente lecito attendersi sulla scorta del parametro della comune esperienza medica. E' di facile individuazione l'agente professionale causa della patologia;
si tratta dell'azione in modo protratto di posture incongrue abbinata alla movimentazione manuale dei carichi. In ultimo nell'elenco dei fattori di rischio nella lista I, gruppo 2 agente 3 è indicata proprio la movimentazione manuale dei carichi come fattore in grado di favorire l'insorgenza di ernie discali e spondilodiscoartropatie del rachide lombare”.
Il CTU ha altresì accertato che dalla patologia in questione è derivata una menomazione della integrità psico-fisica pari al 8% valutata ai sensi del D.Lgs
23.2.2000 n. 38.
Il Tribunale ha disposto la convocazione a chiarimenti del CTU sulla modalità di calcolo effettuata ed il CTU ha ulteriormente precisato che: “Nel quadro delle malattie professionali è possibile far rientrare tanto la limitazione del R.O.M. di spalla sx quanto la spondilodiscoartrosi lombare, attesa la Nuova tabella delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni (All. n. 4 al D.P.R. 1124/1965), prevista dal Decreto Ministeriale 09 aprile
2008, il cui esame consente di individuare: alla voce 76) MALATTIE CAUSATE DA
VIBRAZIONI MECCANICHE TRASMESSE AL SISTEMA MANO BRACCIO: b)
5 , , ) (M19.2): lavorazioni, svolte in Controparte_5 CP_6 CP_7 modo non occasionale, che comportano l'impiego di utensili, attrezzature, macchine ed apparecchi che trasmettono vibrazioni al sistema mano-braccio, con un periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione di anni 4. o ed alla voce 77), Tes_1
DISCALE LOMBARE (M51.2): punto b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci, con un periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione di anni 1. , ha Parte_2 ritenuto e ritiene di individuare la presenza di specifici fattori di nocività nell'ambiente lavorativo, averne correttamente valutato l'efficienza causale, stabilendo l'indiscutibile sussistenza e consistenza del nesso causale, univoco e coerente sotto il profilo cronologico, topografico, di idoneità qualitativa e quantitativa, modale, della continuità fenomenica e della criteriologia d'esclusione. La loro dannosa applicazione ha comportato l'insorgenza di
per la cui GLOBALE (rectius Parte_3
SINCRETICA) valutazione ha applicato una formula “salomonica” (e non già la formula di
Gabrielli, utilizzabile per INABILITA' DI Parte_4 preesistenti menomazioni non lavorative”.
Tale integrazione non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell' . CP_1
Le risultanze della CTU medica appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Pertanto, il ricorso va accolto per quanto di ragione e, di conseguenza, accertata la natura professionale della patologia di cui è affetta la ricorrente con una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 8%, condanna l' a CP_1
pagare alla parte ricorrente l'indennizzo in capitale per il danno biologico nella misura del 8% oltre interessi legali dal 121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa fino all'effettivo soddisfo
4. Le spese di lite si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P . Q . M .
6 Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
a) accerta la natura professionale della patologia indicata in ricorso e, per l'effetto, condanna l' a pagare alla parte ricorrente l'indennizzo in capitale per il danno CP_1
biologico nella misura complessiva del 8% oltre interessi legali dal 121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa fino all'effettivo soddisfo;
c) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente CP_1 che liquida in complessivi € 1.300,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Aversa, 27.3.2025
IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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