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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 24/03/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2021/58
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
sezione civile 2°
composta dai magistrati:
DOTT.SSA MARIA TERESA SPANU Presidente
DOTT.SSA DONATELLA ARU Consigliere
DOTT.SSA GRAZIA MARIA BAGELLA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 58 del ruolo generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2021
promossa da:
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. , elettivamente domiciliati C.F._2 Parte_3 C.F._3
in Cagliari, via Donizetti n. 18, presso lo studio degli avv.ti Raffaello Spano e Simone Valentini,
che li rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce all'atto in riassunzione;
Attori in riassunzione
Contro
, c.f. , (c.f. Controparte_1 C.F._4 CP_2
Pagina 1 ) e (c.f. ), elettivamente CodiceFiscale_5 CP_3 CodiceFiscale_6
domiciliati in Cagliari, via San Lucifero n. 90, presso lo studio dell'avv. Marco Marchese, che li rappresenta e difende, in virtù di procura speciale depositata unitamente alla comparsa in riassunzione;
Convenuti in riassunzione
All'udienza del 13 dicembre 2024, già depositate comparse conclusionali e repliche, la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, quale Giudice
di rinvio, disattesa ogni contraria istanza e previe le declaratorie di legge, in applicazione dei
principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte con la ordinanza n. 25786/2020, dichiarare
inammissibile l'appello proposto dai signori , e , o Controparte_1 CP_2 CP_3
comunque rigettarlo in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando per l'effetto la sentenza
n. 1235/2013 del Tribunale di Cagliari.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio, e con condanna degli
odierni appellati alla restituzione in favore degli odierni appellanti delle somme da loro versate in
esecuzione della sentenza cassata”.
Nell'interesse dei convenuti in riassunzione: “chiedendo che la Corte d'Appello di Cagliari, in
riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1235/2013, depositata il 10.4.2013 (nella causa
iscritta al n. 1694/2006 dello stesso Tribunale), voglia:
- accertare l'inesistenza dei diritti da parte degli odierni appellati, convenuti nel primo grado del
giudizio, , e , sul cortile di proprietà degli Parte_3 Parte_2 Parte_1
appellanti, occorrendo anche previo accertamento dell'estinzione per prescrizione per non uso del
diritto di superficie o di quell'altro diritto reale o obbligatorio in ipotesi risultante in favore degli
stessi appellati;
Pagina 2 - in ogni caso condannare gli appellati a rimuovere dallo spazio sovrastante il cortile del locale di
proprietà degli attori sito a Cagliari, in Via Tuveri n. 2, tutti i citati pannelli a maglia metallica e
tutte le travi apposte;
- con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi del giudizio, comprese le spese di CTU del
giudizio di primo grado, o quantomeno con compensazione totale o parziale delle stesse;
- in subordine, in caso di rigetto delle domande degli esponenti, compensare integralmente le spese
di tutti i gradi di giudizio intercorsi”.
IN FATTO E IN DIRITTO
La vicenda processuale può essere ricostruita come di seguito.
e proprietari del piano terreno di un immobile, con Controparte_1 CP_2 CP_3
annesso cortile, sito in Cagliari, via Tuveri n. 2, convennero in giudizio , e Pt_3 Parte_2 [...]
proprietari dell'immobile posto al primo piano, confinante con il predetto cortile, Parte_1
lamentando l'apposizione da parte del dante causa dei convenuti - - di travi in ferro e CP_4
lamiere, successivamente sostituite da grate metalliche del tipo “orsogril”, a copertura dello spazio sovrastante il cortile di loro proprietà. Detta copertura aveva precluso, secondo la prospettazione degli
attori, il pieno godimento del cortile, privandolo di luce e aria, e creando anche un danno a causa della caduta di frammenti di materiale e di ruggine.
Sulla base di tali fatti gli attori chiesero l'accertamento dell'inesistenza del diritto dei convenuti di mantenere il piano di calpestio realizzato in maglia metallica, precisando, altresì, che un eventuale diritto di superficie si sarebbe comunque estinto per prescrizione, stante il mancato esercizio per oltre vent'anni del diritto di sopraelevazione, con condanna dei convenuti alla rimozione della copertura e al risarcimento del danno.
Si costituirono in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza delle avverse domande e precisando che la copertura fosse conforme ad un diritto espressamente riconosciuto al loro dante
Pagina 3 causa nel contratto di transazione del 23 dicembre 1968, stipulato tra lo stesso avvocato e Pt_1
, precedente proprietario dell'immobile degli attori. Persona_1
Il Tribunale, con sentenza n. 1235/2013, rigettò la domanda, ritenendo provato che la copertura metallica insistente sopra il cortile degli attori rappresentasse una legittima estrinsecazione di un diritto di superficie sussistente in capo ai convenuti, in virtù del suddetto contratto di transazione. In
tale transazione era stata, infatti, espressamente attribuita all'acquirente la facoltà di demolire la soletta del tetto di copertura dello stabile del venditore, al fine di costruirne una nuova a livello di quella del primo piano dello stabile e di estendere la costruzione della soletta sino a copertura totale del cortiletto annesso. Di tale circostanza, del resto, erano a conoscenza gli attori, come risultante dal relativo atto di compravendita stipulato tra e dunque, al di là del materiale Per_1 CP_1
utilizzato, una struttura metallica in luogo di una soletta, in ogni caso la copertura si sarebbe dovuta ritenere legittima espressione del diritto di superficie, riconosciuto ai convenuti sopra il cortile degli attori.
Avverso la suddetta sentenza proposero appello , e Controparte_1 CP_2 CP_3
Si costituirono in giudizio , e resistendo all'appello e Pt_3 Parte_2 Parte_1
domandando la conferma del provvedimento impugnato.
Con sentenza n. 764/2015 la Corte d'Appello di Cagliari accolse il gravame e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarò prescritto il diritto di superficie degli appellati, condannandoli alla rimozione di quanto posto a copertura del cortile degli appellanti. Secondo la Corte d'Appello, il giudice di primo grado aveva erroneamente interpretato l'articolo 952, comma 1, e l'articolo 954,
ultimo comma, del codice civile, ovvero lo ius edificandi in deroga al generale principio dell'accessione immobiliare, che stabilisce espressamente che il proprietario possa concedere ad un altro soggetto di fare una costruzione al di sopra del proprio fondo e di acquisirne la proprietà una volta realizzata l'opera.
Secondo l'interpretazione della Corte, infatti, tale diritto si sarebbe concretizzato nella realizzazione dell'opera e, dunque, se nel ventennio la costruzione non fosse stata edificata, il relativo diritto di
Pagina 4 superficie avrebbe dovuto considerarsi estinto per prescrizione ex articolo 954, ultimo comma, c.c..
Tanto premesso, il Giudice di secondo grado accertò che le opere realizzate dagli appellati e dal loro dante causa, Avv. erano consistite nell'apposizione di travi di ferro, poi CP_4
sostituite da una struttura metallica tipo "orsogril" e, dunque, non avevano integrato l'esercizio del diritto di superficie e non erano idonee ad interrompere il termine di prescrizione previsto. Gli
appellati si erano limitati ad occupare idealmente lo spazio sovrastante il cortile, contrariamente alla facoltà di estendere la costruzione della soletta sino a copertura totale del cortiletto annesso allo stabile dei venditori, espressamente prevista nella transazione: l'apposizione di tale materiale,
pertanto, non avrebbe potuto in alcun modo ritenersi diretta alla realizzazione della soletta. La Corte
d'Appello, a sostegno di quanto affermato, richiamò anche una lettera dell'avv. che, CP_4
nel riscontrare a sua volta una lettera inviatagli dalle controparti, dopo aver affermato di aver acquistato la proprietà dell'area sovrastante il cortile dei Mura, aveva chiarito di non aver voluto estendere la costruzione sino a coprire il cortiletto con getto di calcestruzzo e di aver preso possesso dell'area sovrastante mediante l'appoggio di travi in ferro senza rinunciare al diritto di proprietà,
volendosene servire come aveva sempre fatto. Sarebbe stata, dunque, manifesta la volontà di non esercitare, mediante la realizzazione della soletta, il diritto di superficie acquisito, mentre si sarebbe dovuto escludere che le opere metalliche a copertura del cortile potessero integrare l'esercizio del diritto reale ex art. 954 c.c., non essendo prodromiche alla realizzazione di una soletta o comunque di un'opera ad essa assimilabile. Il diritto degli appellati venne, quindi, dichiarato prescritto.
***
Contro tale pronuncia Indro, e proposero ricorso per cassazione, Parte_2 Parte_1
affidato a un solo motivo.
, e resistettero con controricorso. Controparte_1 CP_2 CP_3
Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, i controricorrenti insistettero nella richiesta di inammissibilità o rigetto del ricorso.
Pagina 5 Con unico motivo i ricorrenti denunziarono la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'articolo 952, comma 1, e all'articolo 954, comma 4, c.c., evidenziando che la Corte
territoriale avrebbe erroneamente interpretato l'articolo 952 c.c., nel senso che il concetto di costruzione non consentirebbe di considerare il manufatto realizzato sin dai primi anni 70 dal dante causa degli appellati avente la funzione di soletta e piano di calpestio, anche se costituito da pannelli metallici posati su travi in acciaio, come integrante esercizio del diritto derivante dal contratto di transazione del 23 dicembre 1968.
Secondo i ricorrenti, al contrario, doveva ritenersi pacifico che nella nozione di costruzione potesse rientrare ogni opera umana o manufatto infisso al suolo o su precedente costruzione, sicché la prescrizione doveva ritenersi esclusa qualora il superficiario avesse realizzato una nuova opera suscettibile in sé di utilità del tutto nuova e diversa da quella che lo stato dei luoghi preesistente poteva fornire.
I ricorrenti, nel riportare la clausola dell'atto di transazione in esame, evidenziarono che il suddetto titolo non specificava in alcun modo le caratteristiche costruttive della soletta o della copertura preesistente, e neanche le modalità della nuova costruzione, né poneva vincoli o limitazioni circa i materiali da utilizzare, con particolare riguardo all'estensione sul cortile di pertinenza. Sulla base della corretta interpretazione delle norme del codice civile, la realizzazione della struttura piana mediante un pannello grigliato in metallo, sostenuta da travi d'acciaio, ancorata stabilmente alle pareti del sottostante cortile di proprietà delle controparti, avrebbe costituito, pertanto, legittimo esercizio dello ius edificandi, conformemente a quanto previsto nel titolo citato.
Il diritto di mantenere il manufatto già realizzato, inoltre, si sarebbe dovuto considerare imprescrittibile, come, del resto, si sarebbe potuto evincere dalla consulenza tecnica espletata,
ignorata dalla Corte territoriale.
Infine, l'opera realizzata, secondo i ricorrenti, non avrebbe costituito un'opera intermedia, ma una struttura finita, espressione ed esercizio del diritto di estendere la costruzione della soletta sino a totale copertura del cortiletto annesso allo stabile dei venditori, come stabilito nel titolo della più
Pagina 6 volte citata transazione, con l'unica differenza che, in luogo dell'impiego di materiale cementizio, si era preferito l'utilizzo di pannelli grigliati metallici su travi in acciaio, non essendo ciò vietato dal titolo.
Con ordinanza n. 25786/2020 la Suprema Corte, premesso che l'interpretazione operata dalla Corte
territoriale della nozione di costruzione cui ricondurre l'esercizio dello ius edificandi ai sensi degli artt. 952, comma 1 e 954 c.c. non fosse condivisibile, evidenziò che nel caso di specie, le opere realizzate dai ricorrenti dovessero essere considerate espressione dello ius edificandi e, dunque,
integranti l'esercizio del suddetto diritto, conformemente alla nozione di costruzione recentemente chiarita, anche in riferimento al diritto di superficie, dalla Sezioni Unite con sentenza n. 8434 del
2020.
La Corte precisò, sul punto, che nella citata pronuncia le Sezioni Unite avessero sottolineato come
“la giurisprudenza di legittimità abbia già chiarito che costituisce bene immobile qualsiasi
costruzione, di qualunque materiale formata, che sia incorporata o materialmente congiunta al
suolo, anche se a scopo transitorio (Cass. n. 679/1968); che deve considerarsi costruzione qualsiasi
manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità e
immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso a corpo
di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, e ciò indipendentemente dal livello di posa e di
elevazione dell'opera, dai caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno, dall'uniformità o continuità
della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione e dalla sua funzione o destinazione
(Cass. n. 20574/2007); che, ai fini delle norme codicistiche sulla proprietà, la nozione di costruzione
non è limitata a realizzazioni di tipo strettamente edile, ma si estende ad un qualsiasi manufatto,
avente caratteristiche di consistenza e stabilità, per le quali non rileva la qualità del materiale
adoperato (Cass. n. 4679/2009, pag. 6); che la nozione di "costruzione" comprende qualsiasi opera,
non completamente interrata, avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo
(Cass. n. 22127/2009 che ha ritenuto che integrasse la nozione di "costruzione" una baracca di
Pagina 7 zinco costituita solo da pilastri sorreggenti lamiere, priva di mura perimetrali ma dotata di
copertura)” (Sez. U, Sent. n. 8434 del 2020).
Aggiunse che le Sezioni Unite avevano anche precisato come non potesse condividersi l'opinione,
avanzata in dottrina, secondo cui il concetto di costruzione di cui all'articolo 952 c.c. evocherebbe una nozione tradizionale di costruzione che richiamerebbe pur sempre l'idea di un manufatto stabilmente destinato a circoscrivere lo spazio e, quindi, a distinguere uno spazio interno dallo spazio esterno, in tal modo generando un volume. La suddetta opinione, infatti, non risultava sorretta da evidenze esegetiche che autorizzassero ad assegnare alla nozione di costruzione contemplata nell' art. 952 c.c. un significato diverso da quello alla stessa correntemente assegnato dalla giurisprudenza civile richiamata, oltre che dalla giurisprudenza penale, amministrativa e costituzionale.
Nel caso di specie, pertanto, la Corte d'Appello aveva errato nell'escludere che le lastre di “orsogril”
apposte dal dante causa dei ricorrenti in esecuzione della transazione con cui era stato costituito il diritto reale di superficie sulla proprietà dei controricorrenti potessero ritenersi modalità di realizzazione della soletta: la qualità del materiale, infatti, non rilevava in alcun modo ai fini della suddetta qualificazione e l'opera in esame presentava tutti i requisiti propri della costruzione, nel senso indicato dalle Sezioni Unite, tra cui la solidità, la stabilità e l'immobilizzazione, oltre ad aumentare la superficie del bene immobile ed essere funzionale ad aumentare il piano di calpestio.
In conclusione, la Corte, in accoglimento dell'unico motivo di ricorso, cassò la sentenza impugnata rinviando a questa Corte di Appello, in diversa composizione, affinché provvedesse sulle censure accolte e sulla liquidazione delle spese.
***
Con atto tempestivamente depositato , e hanno riassunto il Parte_1 Parte_2 Parte_3
procedimento, formulando le conclusioni trascritte in epigrafe, insistendo per il rigetto dell'appello proposto dalle controparti e, per l'effetto, per la conferma della sentenza n. 1235/2013 del Tribunale
di Cagliari.
Pagina 8 Si sono costituiti nel giudizio di riassunzione e Controparte_1 CP_2 CP_3
domandando, previo accertamento dell'estinzione per prescrizione per non uso del diritto di superficie in capo ai ricorrenti, la condanna degli stessi alla rimozione, dallo spazio sovrastante il locale di loro proprietà, dei pannelli a maglia metallica e di tutte le travi apposte e, in subordine, il rigetto delle avverse domande, con spese di lite integralmente compensate.
***
E' doveroso premettere che per costante principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità,
il giudizio di rinvio è un procedimento “chiuso”, che mira ad una nuova pronuncia sostitutiva di quella cassata, con la conseguenza che le parti non possono ampliare il "thema decidendum" già
delineato nelle precedenti fasi del giudizio. I poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero ancora per l'una e per l'altra ragione. Infatti, nella prima ipotesi, il giudice di rinvio può solo uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza poter modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti al processo;
nel secondo caso il giudice può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nell'ultima ipotesi la "potestas judicandi" del giudice del rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (ex multis, Cass. Civ. n. 17240/2023).
Nella fattispecie di cui ci si occupa, la Suprema Corte ha invitato il presente Collegio ad attenersi al seguente principio di diritto <Ai fini dell'esercizio dello ius edificandi ai sensi degli artt. 952,
comma 1, e 954 c.c., u.c. cod. civ., è qualificabile come costruzione qualsiasi manufatto non
completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo,
anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica
Pagina 9 preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal materiale impiegato per la sua
realizzazione, purché determini un ampliamento della superficie e della funzionalità
dell'immobile>>, evidenziando, in particolare, che il manufatto costruito sin dai primi anni '70 dal dante causa degli odierni attori in riassunzione, avente la funzione di soletta – piano di calpestio e realizzato mediante pannelli metallici posati su travi in acciaio, presentasse “tutti i requisiti propri
della costruzione nel senso indicato dalle Sezioni Unite quali la solidità, stabilità e
immobilizzazione […] oltre ad aumentare la superficie del bene immobile ed essere funzionale ad
aumentare il piano di calpestio” e specificando, inoltre, che “la qualità del materiale utilizzato non
-rilevasse - in alcun modo ai fini della suddetta qualificazione”.
Da ciò discende, inevitabilmente, che, contrariamente a quanto i convenuti in riassunzione sostengono anche in questa sede (cfr. memoria di replica – “sul punto vale la pena CP_1 CP_3
ribadire che nell'opera realizzata difettano palesemente i requisiti, sopra indicati col principio
affermato dalla Corte di Cassazione, che risultano indispensabili per l'esercizio del diritto ad
edificare, con la conseguenza che, attese la tipologia, natura e caratteristiche del manufatto
effettivamente realizzato, lo stesso diritto dei di cui si discute deve ritenersi senz'altro estinto Pt_1
per non uso per l'inutile decorso del ventennio di legge), trascurando i principi di diritto poc'anzi richiamati, il manufatto costruito a suo tempo da in forza della transazione datata CP_4
23.12.1968, ha costituito, a tutti gli effetti, espressione dell'esercizio del diritto di superficie di cui all'art. 952, comma 1, c.c., con la conseguenza che nessuna prescrizione può dirsi essersi verificata per effetto dell'asserito non uso protratto per vent'anni.
Quanto alle ulteriori questioni genericamente riproposte dai convenuti e che hanno costituito l'oggetto del gravame della sentenza di primo grado (peraltro non risulta riproposta in questa sede alcuna pretesa risarcitoria nelle conclusioni formulate), basti precisare che le stesse risultano essere logicamente dipendenti e consequenziali rispetto alla statuizione sulla legittimità del manufatto realizzato dal dante causa dei si ricorda, infatti, che proprio in ragione della presunta Pt_1
illegittimità dello stesso – assolutamente smentita a seguito della pronuncia della Cassazione – gli
Pagina 10 appellanti avevano insistito per ottenere, oltre alla dichiarazione di estinzione del diritto per non uso ultraventennale, la sua rimozione e il risarcimento dei danni subiti per la illegittima limitazione del diritto di luce e di veduta e per la supposta, ma rimasta totalmente indimostrata, caduta di materiale metallico sul cortile di loro proprietà. A tutto ciò va aggiunto che nessuna rilevanza, in questa sede,
può avere la circostanza che il Ctu abbia accertato, nel corso delle operazioni svolte nel giudizio di primo grado, che il manufatto non fosse regolare sotto il profilo della normativa urbanistica,
irrilevante sul piano qui in esame, atteso che l'oggetto della presente causa, come si è visto, è
costituito dall'accertamento dell'inesistenza di diritti dei sullo spazio sovrastante il cortile. Pt_1
Per le ragioni che precedono, risulta accertato, così come statuito con la sentenza di primo grado,
che i signori siano pienamente e legittimamente titolari del diritto di superficie dell'immobile Pt_1
sovrastante il cortile di proprietà dei convenuti, sul quale sono stati legittimamente apposti i pannelli metallici poggiati su travi in acciaio, allo scopo di costituire una soletta e che,
conseguentemente, tutte le domande proposte dai signori – debbano essere rigettate. CP_1 CP_3
***
La Cassazione ha disposto il rinvio a questa Corte anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; alla luce dei principi esposti, dunque, si ritiene di dover applicare ai fini della determinazione delle spese processuali, il criterio unitario e globale della regolamentazione all'esito complessivo della lite. A tal proposito si precisa che: “In tema di spese processuali, il giudice del
rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si
deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che
ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento
a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire
ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura,
condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente
soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.” (Cass. civ. n. 20289/2015).
Pagina 11 Si applicano […] i parametri vigenti ratione temporis (cfr. Cass. Sez. 2, Ord. n. 15506
del 13/06/2018: “ Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione
anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle
fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di
primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio,
piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato.”.
Ciò posto le spese di tutti i gradi sono poste a carico dei signori incluse le spese di Parte_4
c.t.u. (parametro di riferimento indeterminato basso, complessità bassa, esclusa la fase trattazione -
istruttoria per appello e giudizio di rinvio).
P.Q.M.
La Corte d' Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando;
rigetta la domanda proposta dagli attori e e li Controparte_1 CP_2 CP_3
condanna il solido alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese di tutti i gradi di giudizio, che liquida, a titolo di compensi professionali, in euro 4.500,00 quanto al primo grado,
euro 3.308,00 quanto a grado d'appello, euro 2.626,00 quanto al giudizio di cassazione, euro
3.473,00 quanto al giudizio di rinvio, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.
Spese di c.t.u. definitivamente a carico dei signori Parte_4
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte d'Appello, il 13
marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Grazia Maria Bagella Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
sezione civile 2°
composta dai magistrati:
DOTT.SSA MARIA TERESA SPANU Presidente
DOTT.SSA DONATELLA ARU Consigliere
DOTT.SSA GRAZIA MARIA BAGELLA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 58 del ruolo generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2021
promossa da:
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. , elettivamente domiciliati C.F._2 Parte_3 C.F._3
in Cagliari, via Donizetti n. 18, presso lo studio degli avv.ti Raffaello Spano e Simone Valentini,
che li rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce all'atto in riassunzione;
Attori in riassunzione
Contro
, c.f. , (c.f. Controparte_1 C.F._4 CP_2
Pagina 1 ) e (c.f. ), elettivamente CodiceFiscale_5 CP_3 CodiceFiscale_6
domiciliati in Cagliari, via San Lucifero n. 90, presso lo studio dell'avv. Marco Marchese, che li rappresenta e difende, in virtù di procura speciale depositata unitamente alla comparsa in riassunzione;
Convenuti in riassunzione
All'udienza del 13 dicembre 2024, già depositate comparse conclusionali e repliche, la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, quale Giudice
di rinvio, disattesa ogni contraria istanza e previe le declaratorie di legge, in applicazione dei
principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte con la ordinanza n. 25786/2020, dichiarare
inammissibile l'appello proposto dai signori , e , o Controparte_1 CP_2 CP_3
comunque rigettarlo in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando per l'effetto la sentenza
n. 1235/2013 del Tribunale di Cagliari.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio, e con condanna degli
odierni appellati alla restituzione in favore degli odierni appellanti delle somme da loro versate in
esecuzione della sentenza cassata”.
Nell'interesse dei convenuti in riassunzione: “chiedendo che la Corte d'Appello di Cagliari, in
riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1235/2013, depositata il 10.4.2013 (nella causa
iscritta al n. 1694/2006 dello stesso Tribunale), voglia:
- accertare l'inesistenza dei diritti da parte degli odierni appellati, convenuti nel primo grado del
giudizio, , e , sul cortile di proprietà degli Parte_3 Parte_2 Parte_1
appellanti, occorrendo anche previo accertamento dell'estinzione per prescrizione per non uso del
diritto di superficie o di quell'altro diritto reale o obbligatorio in ipotesi risultante in favore degli
stessi appellati;
Pagina 2 - in ogni caso condannare gli appellati a rimuovere dallo spazio sovrastante il cortile del locale di
proprietà degli attori sito a Cagliari, in Via Tuveri n. 2, tutti i citati pannelli a maglia metallica e
tutte le travi apposte;
- con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi del giudizio, comprese le spese di CTU del
giudizio di primo grado, o quantomeno con compensazione totale o parziale delle stesse;
- in subordine, in caso di rigetto delle domande degli esponenti, compensare integralmente le spese
di tutti i gradi di giudizio intercorsi”.
IN FATTO E IN DIRITTO
La vicenda processuale può essere ricostruita come di seguito.
e proprietari del piano terreno di un immobile, con Controparte_1 CP_2 CP_3
annesso cortile, sito in Cagliari, via Tuveri n. 2, convennero in giudizio , e Pt_3 Parte_2 [...]
proprietari dell'immobile posto al primo piano, confinante con il predetto cortile, Parte_1
lamentando l'apposizione da parte del dante causa dei convenuti - - di travi in ferro e CP_4
lamiere, successivamente sostituite da grate metalliche del tipo “orsogril”, a copertura dello spazio sovrastante il cortile di loro proprietà. Detta copertura aveva precluso, secondo la prospettazione degli
attori, il pieno godimento del cortile, privandolo di luce e aria, e creando anche un danno a causa della caduta di frammenti di materiale e di ruggine.
Sulla base di tali fatti gli attori chiesero l'accertamento dell'inesistenza del diritto dei convenuti di mantenere il piano di calpestio realizzato in maglia metallica, precisando, altresì, che un eventuale diritto di superficie si sarebbe comunque estinto per prescrizione, stante il mancato esercizio per oltre vent'anni del diritto di sopraelevazione, con condanna dei convenuti alla rimozione della copertura e al risarcimento del danno.
Si costituirono in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza delle avverse domande e precisando che la copertura fosse conforme ad un diritto espressamente riconosciuto al loro dante
Pagina 3 causa nel contratto di transazione del 23 dicembre 1968, stipulato tra lo stesso avvocato e Pt_1
, precedente proprietario dell'immobile degli attori. Persona_1
Il Tribunale, con sentenza n. 1235/2013, rigettò la domanda, ritenendo provato che la copertura metallica insistente sopra il cortile degli attori rappresentasse una legittima estrinsecazione di un diritto di superficie sussistente in capo ai convenuti, in virtù del suddetto contratto di transazione. In
tale transazione era stata, infatti, espressamente attribuita all'acquirente la facoltà di demolire la soletta del tetto di copertura dello stabile del venditore, al fine di costruirne una nuova a livello di quella del primo piano dello stabile e di estendere la costruzione della soletta sino a copertura totale del cortiletto annesso. Di tale circostanza, del resto, erano a conoscenza gli attori, come risultante dal relativo atto di compravendita stipulato tra e dunque, al di là del materiale Per_1 CP_1
utilizzato, una struttura metallica in luogo di una soletta, in ogni caso la copertura si sarebbe dovuta ritenere legittima espressione del diritto di superficie, riconosciuto ai convenuti sopra il cortile degli attori.
Avverso la suddetta sentenza proposero appello , e Controparte_1 CP_2 CP_3
Si costituirono in giudizio , e resistendo all'appello e Pt_3 Parte_2 Parte_1
domandando la conferma del provvedimento impugnato.
Con sentenza n. 764/2015 la Corte d'Appello di Cagliari accolse il gravame e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarò prescritto il diritto di superficie degli appellati, condannandoli alla rimozione di quanto posto a copertura del cortile degli appellanti. Secondo la Corte d'Appello, il giudice di primo grado aveva erroneamente interpretato l'articolo 952, comma 1, e l'articolo 954,
ultimo comma, del codice civile, ovvero lo ius edificandi in deroga al generale principio dell'accessione immobiliare, che stabilisce espressamente che il proprietario possa concedere ad un altro soggetto di fare una costruzione al di sopra del proprio fondo e di acquisirne la proprietà una volta realizzata l'opera.
Secondo l'interpretazione della Corte, infatti, tale diritto si sarebbe concretizzato nella realizzazione dell'opera e, dunque, se nel ventennio la costruzione non fosse stata edificata, il relativo diritto di
Pagina 4 superficie avrebbe dovuto considerarsi estinto per prescrizione ex articolo 954, ultimo comma, c.c..
Tanto premesso, il Giudice di secondo grado accertò che le opere realizzate dagli appellati e dal loro dante causa, Avv. erano consistite nell'apposizione di travi di ferro, poi CP_4
sostituite da una struttura metallica tipo "orsogril" e, dunque, non avevano integrato l'esercizio del diritto di superficie e non erano idonee ad interrompere il termine di prescrizione previsto. Gli
appellati si erano limitati ad occupare idealmente lo spazio sovrastante il cortile, contrariamente alla facoltà di estendere la costruzione della soletta sino a copertura totale del cortiletto annesso allo stabile dei venditori, espressamente prevista nella transazione: l'apposizione di tale materiale,
pertanto, non avrebbe potuto in alcun modo ritenersi diretta alla realizzazione della soletta. La Corte
d'Appello, a sostegno di quanto affermato, richiamò anche una lettera dell'avv. che, CP_4
nel riscontrare a sua volta una lettera inviatagli dalle controparti, dopo aver affermato di aver acquistato la proprietà dell'area sovrastante il cortile dei Mura, aveva chiarito di non aver voluto estendere la costruzione sino a coprire il cortiletto con getto di calcestruzzo e di aver preso possesso dell'area sovrastante mediante l'appoggio di travi in ferro senza rinunciare al diritto di proprietà,
volendosene servire come aveva sempre fatto. Sarebbe stata, dunque, manifesta la volontà di non esercitare, mediante la realizzazione della soletta, il diritto di superficie acquisito, mentre si sarebbe dovuto escludere che le opere metalliche a copertura del cortile potessero integrare l'esercizio del diritto reale ex art. 954 c.c., non essendo prodromiche alla realizzazione di una soletta o comunque di un'opera ad essa assimilabile. Il diritto degli appellati venne, quindi, dichiarato prescritto.
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Contro tale pronuncia Indro, e proposero ricorso per cassazione, Parte_2 Parte_1
affidato a un solo motivo.
, e resistettero con controricorso. Controparte_1 CP_2 CP_3
Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, i controricorrenti insistettero nella richiesta di inammissibilità o rigetto del ricorso.
Pagina 5 Con unico motivo i ricorrenti denunziarono la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'articolo 952, comma 1, e all'articolo 954, comma 4, c.c., evidenziando che la Corte
territoriale avrebbe erroneamente interpretato l'articolo 952 c.c., nel senso che il concetto di costruzione non consentirebbe di considerare il manufatto realizzato sin dai primi anni 70 dal dante causa degli appellati avente la funzione di soletta e piano di calpestio, anche se costituito da pannelli metallici posati su travi in acciaio, come integrante esercizio del diritto derivante dal contratto di transazione del 23 dicembre 1968.
Secondo i ricorrenti, al contrario, doveva ritenersi pacifico che nella nozione di costruzione potesse rientrare ogni opera umana o manufatto infisso al suolo o su precedente costruzione, sicché la prescrizione doveva ritenersi esclusa qualora il superficiario avesse realizzato una nuova opera suscettibile in sé di utilità del tutto nuova e diversa da quella che lo stato dei luoghi preesistente poteva fornire.
I ricorrenti, nel riportare la clausola dell'atto di transazione in esame, evidenziarono che il suddetto titolo non specificava in alcun modo le caratteristiche costruttive della soletta o della copertura preesistente, e neanche le modalità della nuova costruzione, né poneva vincoli o limitazioni circa i materiali da utilizzare, con particolare riguardo all'estensione sul cortile di pertinenza. Sulla base della corretta interpretazione delle norme del codice civile, la realizzazione della struttura piana mediante un pannello grigliato in metallo, sostenuta da travi d'acciaio, ancorata stabilmente alle pareti del sottostante cortile di proprietà delle controparti, avrebbe costituito, pertanto, legittimo esercizio dello ius edificandi, conformemente a quanto previsto nel titolo citato.
Il diritto di mantenere il manufatto già realizzato, inoltre, si sarebbe dovuto considerare imprescrittibile, come, del resto, si sarebbe potuto evincere dalla consulenza tecnica espletata,
ignorata dalla Corte territoriale.
Infine, l'opera realizzata, secondo i ricorrenti, non avrebbe costituito un'opera intermedia, ma una struttura finita, espressione ed esercizio del diritto di estendere la costruzione della soletta sino a totale copertura del cortiletto annesso allo stabile dei venditori, come stabilito nel titolo della più
Pagina 6 volte citata transazione, con l'unica differenza che, in luogo dell'impiego di materiale cementizio, si era preferito l'utilizzo di pannelli grigliati metallici su travi in acciaio, non essendo ciò vietato dal titolo.
Con ordinanza n. 25786/2020 la Suprema Corte, premesso che l'interpretazione operata dalla Corte
territoriale della nozione di costruzione cui ricondurre l'esercizio dello ius edificandi ai sensi degli artt. 952, comma 1 e 954 c.c. non fosse condivisibile, evidenziò che nel caso di specie, le opere realizzate dai ricorrenti dovessero essere considerate espressione dello ius edificandi e, dunque,
integranti l'esercizio del suddetto diritto, conformemente alla nozione di costruzione recentemente chiarita, anche in riferimento al diritto di superficie, dalla Sezioni Unite con sentenza n. 8434 del
2020.
La Corte precisò, sul punto, che nella citata pronuncia le Sezioni Unite avessero sottolineato come
“la giurisprudenza di legittimità abbia già chiarito che costituisce bene immobile qualsiasi
costruzione, di qualunque materiale formata, che sia incorporata o materialmente congiunta al
suolo, anche se a scopo transitorio (Cass. n. 679/1968); che deve considerarsi costruzione qualsiasi
manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità e
immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso a corpo
di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, e ciò indipendentemente dal livello di posa e di
elevazione dell'opera, dai caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno, dall'uniformità o continuità
della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione e dalla sua funzione o destinazione
(Cass. n. 20574/2007); che, ai fini delle norme codicistiche sulla proprietà, la nozione di costruzione
non è limitata a realizzazioni di tipo strettamente edile, ma si estende ad un qualsiasi manufatto,
avente caratteristiche di consistenza e stabilità, per le quali non rileva la qualità del materiale
adoperato (Cass. n. 4679/2009, pag. 6); che la nozione di "costruzione" comprende qualsiasi opera,
non completamente interrata, avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo
(Cass. n. 22127/2009 che ha ritenuto che integrasse la nozione di "costruzione" una baracca di
Pagina 7 zinco costituita solo da pilastri sorreggenti lamiere, priva di mura perimetrali ma dotata di
copertura)” (Sez. U, Sent. n. 8434 del 2020).
Aggiunse che le Sezioni Unite avevano anche precisato come non potesse condividersi l'opinione,
avanzata in dottrina, secondo cui il concetto di costruzione di cui all'articolo 952 c.c. evocherebbe una nozione tradizionale di costruzione che richiamerebbe pur sempre l'idea di un manufatto stabilmente destinato a circoscrivere lo spazio e, quindi, a distinguere uno spazio interno dallo spazio esterno, in tal modo generando un volume. La suddetta opinione, infatti, non risultava sorretta da evidenze esegetiche che autorizzassero ad assegnare alla nozione di costruzione contemplata nell' art. 952 c.c. un significato diverso da quello alla stessa correntemente assegnato dalla giurisprudenza civile richiamata, oltre che dalla giurisprudenza penale, amministrativa e costituzionale.
Nel caso di specie, pertanto, la Corte d'Appello aveva errato nell'escludere che le lastre di “orsogril”
apposte dal dante causa dei ricorrenti in esecuzione della transazione con cui era stato costituito il diritto reale di superficie sulla proprietà dei controricorrenti potessero ritenersi modalità di realizzazione della soletta: la qualità del materiale, infatti, non rilevava in alcun modo ai fini della suddetta qualificazione e l'opera in esame presentava tutti i requisiti propri della costruzione, nel senso indicato dalle Sezioni Unite, tra cui la solidità, la stabilità e l'immobilizzazione, oltre ad aumentare la superficie del bene immobile ed essere funzionale ad aumentare il piano di calpestio.
In conclusione, la Corte, in accoglimento dell'unico motivo di ricorso, cassò la sentenza impugnata rinviando a questa Corte di Appello, in diversa composizione, affinché provvedesse sulle censure accolte e sulla liquidazione delle spese.
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Con atto tempestivamente depositato , e hanno riassunto il Parte_1 Parte_2 Parte_3
procedimento, formulando le conclusioni trascritte in epigrafe, insistendo per il rigetto dell'appello proposto dalle controparti e, per l'effetto, per la conferma della sentenza n. 1235/2013 del Tribunale
di Cagliari.
Pagina 8 Si sono costituiti nel giudizio di riassunzione e Controparte_1 CP_2 CP_3
domandando, previo accertamento dell'estinzione per prescrizione per non uso del diritto di superficie in capo ai ricorrenti, la condanna degli stessi alla rimozione, dallo spazio sovrastante il locale di loro proprietà, dei pannelli a maglia metallica e di tutte le travi apposte e, in subordine, il rigetto delle avverse domande, con spese di lite integralmente compensate.
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E' doveroso premettere che per costante principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità,
il giudizio di rinvio è un procedimento “chiuso”, che mira ad una nuova pronuncia sostitutiva di quella cassata, con la conseguenza che le parti non possono ampliare il "thema decidendum" già
delineato nelle precedenti fasi del giudizio. I poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero ancora per l'una e per l'altra ragione. Infatti, nella prima ipotesi, il giudice di rinvio può solo uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza poter modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti al processo;
nel secondo caso il giudice può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nell'ultima ipotesi la "potestas judicandi" del giudice del rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (ex multis, Cass. Civ. n. 17240/2023).
Nella fattispecie di cui ci si occupa, la Suprema Corte ha invitato il presente Collegio ad attenersi al seguente principio di diritto <Ai fini dell'esercizio dello ius edificandi ai sensi degli artt. 952,
comma 1, e 954 c.c., u.c. cod. civ., è qualificabile come costruzione qualsiasi manufatto non
completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo,
anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica
Pagina 9 preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal materiale impiegato per la sua
realizzazione, purché determini un ampliamento della superficie e della funzionalità
dell'immobile>>, evidenziando, in particolare, che il manufatto costruito sin dai primi anni '70 dal dante causa degli odierni attori in riassunzione, avente la funzione di soletta – piano di calpestio e realizzato mediante pannelli metallici posati su travi in acciaio, presentasse “tutti i requisiti propri
della costruzione nel senso indicato dalle Sezioni Unite quali la solidità, stabilità e
immobilizzazione […] oltre ad aumentare la superficie del bene immobile ed essere funzionale ad
aumentare il piano di calpestio” e specificando, inoltre, che “la qualità del materiale utilizzato non
-rilevasse - in alcun modo ai fini della suddetta qualificazione”.
Da ciò discende, inevitabilmente, che, contrariamente a quanto i convenuti in riassunzione sostengono anche in questa sede (cfr. memoria di replica – “sul punto vale la pena CP_1 CP_3
ribadire che nell'opera realizzata difettano palesemente i requisiti, sopra indicati col principio
affermato dalla Corte di Cassazione, che risultano indispensabili per l'esercizio del diritto ad
edificare, con la conseguenza che, attese la tipologia, natura e caratteristiche del manufatto
effettivamente realizzato, lo stesso diritto dei di cui si discute deve ritenersi senz'altro estinto Pt_1
per non uso per l'inutile decorso del ventennio di legge), trascurando i principi di diritto poc'anzi richiamati, il manufatto costruito a suo tempo da in forza della transazione datata CP_4
23.12.1968, ha costituito, a tutti gli effetti, espressione dell'esercizio del diritto di superficie di cui all'art. 952, comma 1, c.c., con la conseguenza che nessuna prescrizione può dirsi essersi verificata per effetto dell'asserito non uso protratto per vent'anni.
Quanto alle ulteriori questioni genericamente riproposte dai convenuti e che hanno costituito l'oggetto del gravame della sentenza di primo grado (peraltro non risulta riproposta in questa sede alcuna pretesa risarcitoria nelle conclusioni formulate), basti precisare che le stesse risultano essere logicamente dipendenti e consequenziali rispetto alla statuizione sulla legittimità del manufatto realizzato dal dante causa dei si ricorda, infatti, che proprio in ragione della presunta Pt_1
illegittimità dello stesso – assolutamente smentita a seguito della pronuncia della Cassazione – gli
Pagina 10 appellanti avevano insistito per ottenere, oltre alla dichiarazione di estinzione del diritto per non uso ultraventennale, la sua rimozione e il risarcimento dei danni subiti per la illegittima limitazione del diritto di luce e di veduta e per la supposta, ma rimasta totalmente indimostrata, caduta di materiale metallico sul cortile di loro proprietà. A tutto ciò va aggiunto che nessuna rilevanza, in questa sede,
può avere la circostanza che il Ctu abbia accertato, nel corso delle operazioni svolte nel giudizio di primo grado, che il manufatto non fosse regolare sotto il profilo della normativa urbanistica,
irrilevante sul piano qui in esame, atteso che l'oggetto della presente causa, come si è visto, è
costituito dall'accertamento dell'inesistenza di diritti dei sullo spazio sovrastante il cortile. Pt_1
Per le ragioni che precedono, risulta accertato, così come statuito con la sentenza di primo grado,
che i signori siano pienamente e legittimamente titolari del diritto di superficie dell'immobile Pt_1
sovrastante il cortile di proprietà dei convenuti, sul quale sono stati legittimamente apposti i pannelli metallici poggiati su travi in acciaio, allo scopo di costituire una soletta e che,
conseguentemente, tutte le domande proposte dai signori – debbano essere rigettate. CP_1 CP_3
***
La Cassazione ha disposto il rinvio a questa Corte anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; alla luce dei principi esposti, dunque, si ritiene di dover applicare ai fini della determinazione delle spese processuali, il criterio unitario e globale della regolamentazione all'esito complessivo della lite. A tal proposito si precisa che: “In tema di spese processuali, il giudice del
rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si
deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che
ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento
a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire
ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura,
condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente
soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.” (Cass. civ. n. 20289/2015).
Pagina 11 Si applicano […] i parametri vigenti ratione temporis (cfr. Cass. Sez. 2, Ord. n. 15506
del 13/06/2018: “ Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione
anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle
fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di
primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio,
piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato.”.
Ciò posto le spese di tutti i gradi sono poste a carico dei signori incluse le spese di Parte_4
c.t.u. (parametro di riferimento indeterminato basso, complessità bassa, esclusa la fase trattazione -
istruttoria per appello e giudizio di rinvio).
P.Q.M.
La Corte d' Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando;
rigetta la domanda proposta dagli attori e e li Controparte_1 CP_2 CP_3
condanna il solido alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese di tutti i gradi di giudizio, che liquida, a titolo di compensi professionali, in euro 4.500,00 quanto al primo grado,
euro 3.308,00 quanto a grado d'appello, euro 2.626,00 quanto al giudizio di cassazione, euro
3.473,00 quanto al giudizio di rinvio, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.
Spese di c.t.u. definitivamente a carico dei signori Parte_4
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte d'Appello, il 13
marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Grazia Maria Bagella Dott.ssa Maria Teresa Spanu
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