Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/05/2025, n. 4308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4308 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 22.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 9192/ 2023
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/12/1990 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in OL (NA) al Corso Domenico Riccardi n. 74 presso lo studio dell'Avv. Rocco Silvano (c.f.: ) e C.F._2 dell'Avv. IO Gallicchio (c.f.: ) che lo C.F._3 rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
(c.f.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del liquidatore pro tempore;
Convenuta contumace E
, in persona Controparte_2 del Presidente pro tempore, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale n. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di P.IVA_2
Stefano (C.F. ), giusta procura generale alle liti del CodiceFiscale_4
23.01.2023 Repertorio n.37590 Raccolta n.7131, a rogito notaio Per_1 in FIUMICINO-distretto notarile di Roma - domicilio digitale e
[...]
p.e.c. t;
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Convenuto
1
OGGETTO: spettanze retributive.
1 Con ricorso depositato in data 15.05.2023, il ricorrente domandava il pagamento delle differenze retributive maturate in virtù del rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze della società convenuta dal 9.1.2017 al 14.9.2018. A tal fine deduceva di aver lavorato dalle 06:00 alle 14:00, per sei giorni alla settimana, usufruendo di un giorno di riposo alla settimana;
di essersi recato quotidianamente presso il deposito aziendale (in Napoli alla Via Nuova del Campo) alle ore 06:00 del mattino, ove prendeva possesso di un furgone aziendale, alla guida del quale si recava presso il panificio IO CI, in Napoli alla Via Domenico Cirillo n. 74, ivi caricando la merce (pane confezionato); di essere tenuto a ripartire dal panificio, dopo aver caricato la merce sul furgone aziendale, intorno alle ore 07:00 per poi dirigersi presso i vari rivenditori al dettaglio (Carrefour, Sole 365 e supermercati vari), prevalentemente ubicati nel quartiere Vomero, estendendosi sovente anche a Piazza Cavour e/o nella zona Museo;
di rientrare, dopo aver distribuito la merce presso i vari rivenditori, presso il panificio verso le 10:00/10:30, per ivi ricaricare il furgone e ripartire (verso le 11:00) per una seconda consegna ai vari rivenditori, rientrando al panificio verso le 13:30 dove consegnava le bolle di accompagnamento per poi rientrare nel garage aziendale al fine di lasciare il furgone aziendale alle ore 14:00 e, quindi, terminare la giornata lavorativa. Sotto il profilo retributivo, il ricorrente affermava di aver percepito esclusivamente gli importi indicati in ricorso, ossia una retribuzione mensile da € 700,00 corrisposta in contanti da;
di avere svolto Persona_2 mansioni riconducibili alla declaratoria del Livello 4 del CCNL per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica;
di non avere percepito alcunchè a titolo di mensilità eccedenti le dodici annue, TFR ed ulteriori competenze di fine rapporto. Affermava, inoltre, di essere stato licenziato oralmente in data 14 settembre 2018 e, dunque, eccepiva l'inefficacia del recesso datoriale. Tanto premesso, dichiarava che aveva maturato un complessivo credito di € 34.083,49, di cui € 31.582,59 per differenze retributive e € 2.500,90 a titolo di T.F.R., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
chiedeva, pertanto, il pagamento di tale somma a cura della convenuta nonché la declaratoria CP_1 di inefficacia del licenziamento orale, l'ordine di reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato e la condanna della datrice al risarcimento del danno. Domandava, infine, la condanna della convenuta società alla regolarizzazione contributiva.
2 La società convenuta, alla quale il ricorso veniva regolarmente notificato, restava contumace. L' si costituiva e chiedeva di condannare, nei limiti della prescrizione, il CP_3 datore al versamento dei contributi evasi. Venivano poi escussi due testi intimati dal ricorrente. Il teste dichiarava: “Il ricorrente è mio figlio e ha Testimone_1 lavorato per la società da gennaio 2016 sino a agosto o CP_1 settembre 2018, dal lunedì alla domenica (con un giorno di riposo settimanale variabile coincidente, in caso, anche con la domenica), dalle 6 alle 12-13, in qualità di addetto alla consegna del pane presso i vari rivenditori. Mio figlio ha guidato un furgone della società che si trovava in un CP_1 parcheggio nella zona della Doganella a via Don Bosco;
io andavo a prendere mio figlio presso la sua abitazione con la mia auto e lo portavo, prevalentemente per circa 4-5 giorni a settimana, intorno alle ore 5,20 nel parcheggio, ove mio figlio prendeva il furgone;
mio figlio si recava con il furgone a prendere il pane nei pressi dell'orto botanico a via foria presso il panificio IO CI ed ivi caricava la merce (pane confezionato). Dopo aver caricato la merce sul furgone aziendale, ripartiva dal panificio CI e si dirigeva presso i vari rivenditori al dettaglio (alimentari e supermercati vari), ubicati nel quartiere Vomero o a Piazza Cavour o nella zona Museo. Dopo aver distribuito la merce presso i vari rivenditori, non ricordo se effettuava una seconda consegna ai rivenditori;
so però che, quando rientrava al panificio, consegnava le bolle di accompagnamento per poi rientrare nel parcheggio, al fine di lasciare il furgone aziendale alle ore 12 o 13 e, quindi, terminare la giornata lavorativa. Le retribuzioni sono state corrisposte in contanti al ricorrente con frequenza mensile, seppur in talune occasioni i pagamenti non siano stati puntuali. Il ricorrente ha fruito di una settimana di ferie nella settimana di ferragosto del 2018; non ricordo, negli altri anni, se abbia o meno goduto di ferie. Il rapporto di lavoro è terminato perché mio figlio non riceveva la retribuzione con puntualità: ricordo che a settembre 2018 mio figlio si è dimesso come da lui riferitomi”. Il teste dichiarava: “Ho lavorato per dal Testimone_2 CP_1 maggio - giugno 2016 al maggio 2018 come autista di furgone, addetto alla consegna del pane, per 6 giorni a settimana con un giorno di riposo variabile (mai coincidente con la domenica), dalle 6 alle 14. Il furgone era custodito in un parcheggio privato dell'azienda sito in Napoli accanto a via del Campo, via don Bosco;
io mi recavo con la mia auto nel parcheggio;
prendevo il furgone, lavoravo da solo e mi recavo presso il panificio CI in via Foria per prendere il pane che poi consegnavo a vari clienti, quali supermercati;
rientravo verso le 10,30 e rifacevo lo stesso giro per poi rientrare intorno alle 13,30 presso il panificio CI, cui consegnavo le bolle di accompagnamento . Preciso che presso il panificio CI vi era
, titolare dell'azienda, o suo genero IO. Anche il Persona_2
3 ricorrente ha lavorato per la azienda convenuta dagli inizi del 2017 sino a un periodo successivo al mio;
come me, era addetto alla guida di un furgone, da solo. Io ho incontrato il ricorrente al parcheggio sin dalle 6 e al panificio CI intorno alle 6,20, 10,30 e 13,30; poi rientravamo intorno alle 14, 14,10, ciascuno col proprio furgone, nel parcheggio e terminavamo la giornata di lavoro . Io e il ricorrente abbiamo osservato gli stessi orari negli stessi giorni (tranne qualche giorno di riposo diverso) e abbiamo svolto le stesse mansioni. Ho visto spesso arrivare il ricorrente nel parcheggio con il padre. Il ricorrente è stato retribuito in contanti e presumo che abbia ricevuto il mio stesso compenso pari a euro 700,00 circa mensile. Credo che il ricorrente abbia fruito di una settimana di ferie ad agosto nel 2018, non anche nel 2017 (non so per gli anni successivi perché non ho conoscenza della data di cessazione del rapporto); comunque non ho assistito alle sue ferie e, quindi, non posso affermare con certezza su tale circostanza;
non ricordo invero se nel 2017 il ricorrente abbia o meno goduto di ferie. Principalmente o suo genero IO assegnavano a me e al Persona_2 ricorrente i compiti da svolgere;
ricordo che eravamo circa 7-8 autisti che ci alternavamo solo nel giorno di riposo”. Previo deposito di note, la causa viene decisa con sentenza ai sensi dell'art 127 ter cpc. 2 Alla luce delle risultanze istruttorie, le domande formulate dal ricorrente sono parzialmente fondate. In particolare, il teste , a conoscenza diretta dei fatti di causa in Testimone_2 quanto ha lavorato per dal maggio - giugno 2016 al maggio CP_1
2018 come autista di furgone, addetto alla consegna del pane, per 6 giorni a settimana con un giorno di riposo variabile (mai coincidente con la domenica), dalle 6 alle 14, ha fornito una deposizione particolarmente dettagliata quantomeno sino al maggio 2018 ovvero sino a quando ha cessato la sua prestazione lavorativa. Il teste ha confermato le modalità del rapporto indicate dal ricorrente e, in particolare, l'orario osservato (06:00 – 14:00) e il numero dei giorni settimanali lavorati (6 giorni su 7, con un giorno di riposo variabile non coincidente con la domenica). Ha poi riferito che il furgone aziendale era custodito in un parcheggio privato della stessa convenuta, sito in Napoli accanto a via del Campo, via don Bosco;
ha precisato che ritirava il furgone e che si recava da solo presso il panificio CI in via Foria (ove era presente , titolare della società convenuta, ovvero il genero Persona_2
IO) per prendere il pane che poi consegnava ai clienti, tra cui i supermercati;
ha dichiarato che rientrava verso le 10,30 ed effettuava una seconda consegna per poi rientrare intorno alle 13,30 presso il panificio CI, cui consegnava le bolle di accompagnamento.
4 Ha poi aggiunto che tale modalità lavorativa era assunta anche dal ricorrente in quanto addetto alla guida di un furgone “dagli inizi del 2017 sino a un periodo successivo al mio”, per come verificato personalmente avendolo incontrato nel parcheggio sin dalle 6, nel panificio CI intorno alle 6,20, 10,30 e 13,30 nonché nel parcheggio intorno alle 14, 14,10. Il teste ha anche dichiarato che il ricorrente è stato retribuito in contanti, presumibilmente con l'importo di 700 € mensili come il suo compenso, e che entrambi hanno ricevuto le direttive sui compiti da svolgere da o da suo Persona_2 genero IO. Le circostanze riferite dal teste sono state, poi, confermate anche dal padre del ricorrente, che, sebbene non abbia lavorato presso la Testimone_1 società convenuta, ha riferito di avere accompagnato la mattina il figlio per 4 o 5 volte a settimana, intorno alle 5.20; ha, inoltre, confermato che la prestazione è stata svolta per sei giorni a settimana dalle ore 6 del mattino;
la discordanza sull'orario finale (individuata da tale teste nelle ore 12 o 13, in luogo delle 14, riferite dal ricorrente e dal teste non assume, poi, Tes_2 particolare rilevanza, in quanto non ne ha indicato la fonte di conoscenza e, dunque, non vi è prova che abbia appreso tale cirocstanza direttamente. 3 Dalla prova orale, conformemente a quanto indicato nelle puntuali e condivise note attoree del 18.4.25, deve pertanto ritenersi provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti limitatamente al periodo dal 09/01/2017 al 31/05/2018 (momento coincidente con la cessazione del rapporto del teste ). Testimone_2
Sussistono invero tutti gli indici rivelatori della eterodirezione e, per l'effetto, della subordinazione. Difatti, il ricorrente era tenuto a svolgere le proprie mansioni presso i luoghi indicati dal datore di lavoro, con strumenti (furgone aziendale) messi a disposizione dal medesimo (utilizzo di locali e strutture del datore di lavoro;
assenza in capo al lavoratore di una struttura imprenditoriale;
assenza del rischio imprenditoriale). Egli era adibito allo svolgimento delle mansioni già descritte in premessa, in tutte le attività aventi natura esecutiva. Il ricorrente era altresì astretto ad osservare turni lavorativi, unilateralmente predisposti dal datore di lavoro, ossia per sei giorni alla settimana, dalle ore 06:00 alle ore 14:00 (osservanza di un orario di lavoro fisso;
continuità della prestazione). Il ricorrente percepiva, con cadenza mensile, una retribuzione in contanti (predeterminazione del compenso a cadenza fissa). Le energie lavorative del ricorrente sono state rivolte, dunque, al perseguimento delle esigenze aziendali, elemento sintomatico dell'assoggettamento ad un generale potere direttivo datoriale, che integra il connotato essenziale per la configurazione del dedotto rapporto di lavoro subordinato.
5 Deve, infatti, attribuirsi alla messa a disposizione del datore di lavoro delle proprie energie lavorative con continuità, fedeltà e diligenza, secondo le direttive di ordine generale impartite dal datore di lavoro e in funzione dei programmi cui è destinata la prestazione per il perseguimento dei fini propri dell'impresa datrice di lavoro, valore di indice determinante della subordinazione. Valutando, poi, la presenza dei cosiddetti “criteri complementari e sussidiari, quali la collaborazione, la continuità della prestazione, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro” (Cass., sez. lav., 18 giugno 1998, n. 6114, in Giust. civ. Mass. 1998, 1356), si ottengono conferme alla tesi della parte ricorrente. Concorrono, in definitiva, più elementi univocamente e concordemente dimostrativi della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
4 Quanto all'inquadramento professionale, parte attrice, per le mansioni di autista svolte, ha invocato correttamente l'inquadramento nel 4° Livello del C.C.N.L. per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica, cui appartengono “i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecniche-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale.
Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia: Profili esemplificativi Operai:
- operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci);
- operatore di terminal contenitori che segnala i danni a contenitori, il posizionamento e la movimentazione degli stessi in base a disposizioni ricevute;
- gruisti, conduttori di gru a pulsantiera e analoghe attrezzature per la movimentazione e stivaggio delle merci;
- lavoratori che esercitando normalmente le funzioni di pesatura, sono autorizzati dall'azienda a rilasciare a terzi i documenti del peso eseguito;
- altri autisti non compresi nel 3° livello super e nel 3° livello;
- preparatori di ordini addetti anche al montaggio e riempimento di elementi prefabbricati, casse, gabbie, scatole, palette, ecc. e addetti alla reggettatura;
- facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico-pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di
6 macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del carico-scarico;
- conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 quintali (c.c.n.l. trasporto merci);
- operai qualificati quali: muratori, elettricisti, falegnami, idraulici, meccanici;
- bilancisti addetti alle bilance automatiche;
- addetti alla conduzione di nastri trasportatori;
- personale di custodia che svolge controlli, sorveglianze e verifiche delle merci e degli impianti;
- aiuto macchinisti frigoristi;
- trattoristi (c.c.n.l. ); CP_4
- carrellisti (c.c.n.l. ); CP_4
- attività di manovratori sui raccordi ferroviari insistenti su aree geografiche intersecanti sedi stradali interpedonali;
- altri capisquadra.
[…]». Quanto al CCNL, deve poi ritenersi che esso vada applicato in via parametrica, non essendo stata fornita la prova dell'applicazione diretta. Non possono essere, pertanto, riconosciute la quattordicesima mensilità e la somma una tantum, che trovano fonte diretta nel contratto collettivo.
5 Quanto alla cessazione del rapporto, nessuna prova è stata fornita in ordine al dedotto licenziamento. Il padre del ricorrente, sentito in qualità di teste, ha invero riferito che quest'ultimo si è dimesso per mancato puntuale pagamento della retribuzione. La domanda relativa alla illegittimità e/o inefficacia del licenziamento va, pertanto, rigettata.
6 I conteggi attorei depositati con note del 18.4.25, detratte le somme a titolo di quattordicesima mensilità e una tantum (per complessivi € 2.227,11), vanno condivisi in quanto scevri da vizi. Spetta, quindi, alla parte ricorrente per il lavoro subordinato la somma di € 24.770,24, di cui € 2.042,49 per T.F.R.
Segue la condanna della società convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma citata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. 7 La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della
7 liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105; Cass.
17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912). 8 In ordine agli accessori, va precisato che per i crediti di lavoro dei dipendenti privati (per i quali - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge n. 724 del 1994 - è venuto meno il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria), in caso di mora gli interessi legali devono essere calcolati sulle somme via via rivalutate e non sull'importo originario del credito, dovendo essere la liquidazione del maggior danno effettuata dal giudice d'ufficio, anche in mancanza di apposita domanda (cfr. Cass. 17071 del 02/12/2002). In particolare, gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore, atteso che, da un lato, la rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ., mediante il meccanismo dell'indicizzazione del credito, tende ad annullare, al pari del "maggior danno" ex art. 1224 cod. civ., la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente (danno emergente), mentre gli interessi liquidano in misura forfettaria e senza bisogno di prova il mancato guadagno della liquidità (lucro cessante), e che, dall'altro, per il perseguimento di tale duplice finalità non e' necessario, ne' e' previsto da alcuna norma, calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria. Nè il calcolo degli interessi sul capitale comunque rivalutato porta ad un eccesso di tutela del creditore, nel senso che tale calcolo verrebbe ad imporre al debitore un aggravio aggiuntivo - rispetto all'obbligo risarcitorio - incompatibile con la funzione meramente riequilibratrice degli interessi legali (cosiddetto principio di indifferenza), posto che il legislatore, nella formulazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., ha proprio voluto aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla “mora debendi” e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora (Cass. SS. UU. 38 del 29/01/2001). 9 Quanto alla domanda di condanna di versamento dei contributi in favore dell' essa va accolta nei limiti della prescrizione (cfr. Cass. civ., Sez. CP_3 lavoro, 26/02/2004, n. 3941).
8 10 Per l'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite vanno compensate nella misura della metà, con condanna della società convenuta al pagamento del residuo nella misura liquidata in dispositivo. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite sostenute dall' attesi la qualità ed il comportamento delle parti. CP_3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento parziale del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione, a cura di Controparte_1
, della somma di € 24.770,24, di cui € 2.042,49 per T.F.R,
[...] oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, con conseguente condanna della convenuta società al relativo pagamento;
- condanna la convenuta società al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dell' nei limiti della CP_3 prescrizione;
- rigetta la domanda di impugnativa del licenziamento;
- compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna la società convenuta al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione ai difensori della parte ricorrente;
- compensa le spese di lite con l' CP_3
Si comunichi. NAPOLI, 31/05/2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante
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