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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/03/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n 3059 R.G.A.C.C. dell'anno 2021 riservata in decisione all'udienza del
2 Ottobre 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso da sé stesso ex art. E_ C.F._1
86 c.p.c.;
-attore-
E in persona del legale rappr. p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Guido Principe come da procura in atti;
-convenuto-
NONCHE'
già , in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. to Guido Principe come da procura in atti;
-terza chiamata in causa-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 2 ottobre 2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale depositato agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , premesso di essere proprietario di un E_
fabbricato sito in Morcone al Corso Italia n. 183 (in catasto al foglio 53, part.lla 1088/17), asseriva che, senza alcun titolo, l' aveva costituito una servitù di Controparte_1 elettrodotto sul suddetto immobile attraverso l'installazione, sulla facciata principale del fabbricato, di una linea elettrica composta da fili conduttori, ganci e cassette.
1 L'attore lamentava che il comportamento posto in essere dall' costituisse un illecito CP_1
permanente e, pertanto, proponeva nei confronti della convenuta domanda di condanna alla rimozione della suddetta linea elettrica nonché al risarcimento del danno quantificato in euro
5.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Si costituiva in giudizio l' la quale eccepiva preliminarmente Controparte_1
la propria carenza di legittimazione passiva.
La convenuta in proposito deduceva di non essere proprietaria degli elettrodotti veicolatori dell'energia elettrica e, quindi, anche di quello oggetto di giudizio, asseriva di essere stata costituita in seguito a cessione del ramo di azienda avvenuta in data 11.12.2007 (con atto per OT ER
, rep. 27173, racc. 11078) e di svolgere solo attività di vendita di energia elettrica in favore
[...] dell'utenza nel mercato libero e dell'attività relativa a prestazioni e servizi ad essa connessi.
Alla prima udienza del 13 dicembre 2021, verificata la condizione di procedibilità della mediazione correttamente esperita e conclusasi negativamente (come da verbale del 25.06.2019 allegato agli atti da parte attrice) l'attore, stante l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva della società convenuta, chiedeva di essere autorizzato ad estendere il contraddittorio nei confronti della società proprietaria della rete elettrica nazionale Controparte_3
Il giudice autorizzava l'attore alla chiamata in causa del terzo nel rispetto del termine di cui all'art. 163 bis c.p.c.
Si costitutiva tempestivamente in giudizio già denominata Controparte_4 [...]
, la quale eccepiva l'infondatezza della domanda di parte attrice e asseriva Controparte_5 che l'elettrodotto insisteva sui luoghi di cui è causa da oltre quarant'anni e, pertanto, di avere acquisito per usucapione il diritto di servitù di elettrodotto, con la conseguenza che la domanda di rimozione avanzata dall'attore dovesse essere respinta.
La società deduceva che la presenza delle apparecchiature era legittima atteso Controparte_2
che da esse derivava la fornitura di energia elettrica al fabbricato di proprietà dell'attore contraddistinta dal n. 825900101, attualmente intestata a ed in precedenza ad E_ altri soggetti, tra cui Sosteneva, inoltre, che l'attore non avesse provato il Persona_2 presunto danno subito e concludeva per il rigetto delle domande dell'attore.
Senza espletare attività istruttoria, la causa era riservata in decisione all'udienza del 2 ottobre 2024.
In via preliminare deve essere affermata la carenza di legittimazione passiva della convenuta
[...] la quale svolge solo attività di vendita dell'energia elettrica, per Controparte_1 cui rispetto alla domanda di rimozione della linea elettrica ( che l'attore assume essere stata installata sine titulo sulla sua proprietà) e di risarcimento del danno la legittimazione passiva si
2 individua in capo alla terza chiamata in causa la quale, notoriamente, è proprietaria della rete nazionale di distruzione dell'energia elettrica
Le domande di parte attrice sono infondate e, pertanto, non meritano accoglimento.
La materia inerente gli impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica va ricondotta nell'ambito dell'istituto della servitù prediale.
Più precisamente, trattasi della categoria delle servitù di elettrodotto contemplate ex art. 1056 c.c., di cui si riconosce la natura di vera e propria servitù prediale.
Il dettato normativo dell'art. 1056 c.c. dispone che “ogni proprietario è tenuto a dare il passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche in conformità alle leggi in materia.”
Fondamento della servitù è il principio della cooperazione fondiaria: essa è diretta a realizzare l'utilizzazione di un fondo (c.d. servente) per il servizio di un altro fondo (c.d. dominante) in vista, spesso, dell'interesse generale all'incremento della produzione.
Nell'ambito della servitù di elettrodotto il fondo dominante deve essere ritenuto lo stabilimento di produzione e distribuzione, anche nel caso di condutture destinate alla fornitura di energia elettrica a utenti privati (c.fr sentenza n. 2129/2023 della Corte di Appello di Napoli che richiamata Cass. n.
537/1951; Cass. n. 2084/1968; Cass. n. 2078/1974)
Ne consegue che il fondo servente deve essere individuato nel fondo destinatario della distribuzione di energia.
Il fine perseguito dall'istituto giuridico è di tutelare un interesse che la legge giudica prevalente rispetto a quello del proprietario che lo deve subire.
Ed invero, le servitù di elettrodotto sono destinate a soddisfare una necessità e non una utilità del fondo dominante.
Stante quanto premesso, nel caso di specie l'attore, proprietario del bene immobile servente, subisce una compressione legittima nell'esercizio del proprio diritto di proprietà finalizzata, da un lato, a consentire alla collettività il rifornimento dell'energia elettrica e, dall'altro, a godere lui stesso della suddetta fornitura.
Ed invero, è lo stesso attore ad aver stipulato con la un contratto di Controparte_3
fornitura di energia elettrica, contratto che risale al 05.02.2012, come documentalmente provato in giudizio dall'odierna convenuta.
Se ne deduce la consapevolezza, da parte dell'odierno attore, non solo della necessità delle opere necessarie a consentire il passaggio della energia elettrica, ma, altresì, della finalità cui sono destinate le stesse: la fruizione del servizio elettrico all'utenza privata, di cui lui stesso è titolare e destinatario.
3 La presenza delle apparecchiature, pertanto, è legittima e necessaria a realizzare la finalità cui è destinata.
La servitù di elettrodotto oggetto del qui presente giudizio è altresì riconducibile sotto l'egida delle servitù apparenti alla luce delle modalità attraverso le quali essa si atteggia e si manifesta all'esterno.
La Corte di Cassazione ha sottolineato come, per la propria costante giurisprudenza, ai sensi dell'art. 1061, comma 1°, c.c., “…è apparente soltanto la servitù al cui esercizio risultino destinate opere permanenti e visibili dal fondo servente, in modo da renderne presumibile la conoscenza da parte del proprietario di quest'ultimo” (cfr. Cass. n. 2290/2004; Cass. n. 321/1998). La precisazione per cui le opere permanenti devono essere visibili dal fondo servente non costituisce, tuttavia, una specificazione del concetto di apparenza, come tale insensibile a connotazioni puramente topografiche, come dimostra l'irrilevanza, sempre affermata dalla Corte, del fatto che le opere sono collocate sul fondo servente, su quello dominante o sul fondo di un terzo (Cass. n.
7817/2006; Cass. n. 6357/1997).
Nel caso di specie, i fili, le cassette e ganci presenti sulla facciata dell'immobile disvelano senza alcun dubbio la propria funzione, essendo la stessa manifesta, chiara ed inequivocabile sia alla collettività che al titolare di un immobile che dalla linea elettrica trae utilità.
L' installazione delle opere è infatti prodromica a veicolare la fornitura di energia elettrica, quindi anche a fornire energia elettrica al fabbricato oggetto di causa.
La consapevolezza di tale installazione da parte dell'odierno attore è, tra l'altro, comprovata dalla documentazione allegata in giudizio dalla convenuta.
Ed invero, l' ha depositato in giudizio una documentazione avente ad oggetto una CP_3
richiesta inoltrata alla , precisamente avente ad oggetto Parte_2
l'estrapolazione di uno storico POD, ovvero dei clienti succedutisi sul punto di fornitura installato sui luoghi di causa, precisamente lungo Corso Italia n. 185, località Morcone ( BN ).
In riscontro a tale richiesta il Servizio Elettrico Nazionale comunicava i dati presenti nei sistemi informatici e inoltrava all' un documento dal quale si evince che la linea elettrica di cui CP_3
si controverte è stata installata da oltre 20 anni sui luoghi di causa considerato che, in ordine cronologico, la prima fornitura indicata risale al 07.07.1998 ed è a nome di Persona_2
(cessata il 15.06.2009) cui segue la fornitura del 05.02.2012 a nome dell'odierno attore E_
.
[...]
Stante la sottoscrizione del contratto di fornitura in data 05.02.2012 si evince che E_
, proprietario dell'immobile, aveva conoscenza della servitù di elettrodotto ivi insistente, né
[...]
risulta che egli abbia sollevato contestazione, opposizione o richiesta di rimozione delle
4 apparecchiature della linea elettrica installata sul proprio fabbricato che era tra l'altro necessaria per la sua fornitura.
La servitù di linea elettrica è stata esercitata dalla società pubblicamente e pacificamente sin CP_1 dall'anno 1998 per cui, alla data del 27.4.2022, in cui la società si è costituita Controparte_2 nel presente giudizio e ha sollevato l'eccezione di acquisto della servitù di elettrodotto per usucapione, era già decorso un ventennio.
Pertanto deve affermarsi che essendo incontestato che le apparecchiature elettriche per cui è causa insistono sul fabbricato di proprietà dell'attore da tempo sufficiente (almeno un ventennio) a determinare l'acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto, si è verificata l'acquisizione in favore di (proprietaria della rete nazionale di distribuzione dell'energia Controparte_2
elettrica) di una servitù a titolo originario, per effetto della permanenza dell'opera pubblica e dell'inerzia del proprietario del fondo fino alla scadenza del termine per l'usucapione.
Giova ribadire che, con riferimento alle servitù, la giurisprudenza ha confermato che solo quelle apparenti, ovvero quelle che si concretizzano in opere visibili e permanenti, obiettivamente destinate al loro esercizio, sono costituibili per usucapione (Cass. Civ. n. 11834/2021). Deriva da ciò la possibilità di usucapire la servitù di elettrodotto laddove la stessa si concretizzi, come nella fattispecie in esame, in strutture e impianti permanenti. Fondo dominante deve essere, quindi, ritenuto lo stabilimento di produzione e distribuzione, anche nel caso di condutture destinate alla fornitura di energia elettrica a utenti privati (Cass. n. 537/1951; Cass. n. 2084/1968; Cass. n.
2078/1974).
Ne consegue che sia la domanda di rimozione della linea elettrica sia la domanda risarcitoria vanno respinte.
Le spese processuali seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti di e di E_ Controparte_1 Controparte_2
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...] rigetta le domande dell'attore; condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali del presente giudizio liquidate in favore di ciascuna delle controparti in € 3397,00 per compenso di avvocato di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 1701,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento 27 marzo 2025
Il Giudice Dott.ssa Floriana Consolante
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n 3059 R.G.A.C.C. dell'anno 2021 riservata in decisione all'udienza del
2 Ottobre 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso da sé stesso ex art. E_ C.F._1
86 c.p.c.;
-attore-
E in persona del legale rappr. p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Guido Principe come da procura in atti;
-convenuto-
NONCHE'
già , in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. to Guido Principe come da procura in atti;
-terza chiamata in causa-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 2 ottobre 2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale depositato agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , premesso di essere proprietario di un E_
fabbricato sito in Morcone al Corso Italia n. 183 (in catasto al foglio 53, part.lla 1088/17), asseriva che, senza alcun titolo, l' aveva costituito una servitù di Controparte_1 elettrodotto sul suddetto immobile attraverso l'installazione, sulla facciata principale del fabbricato, di una linea elettrica composta da fili conduttori, ganci e cassette.
1 L'attore lamentava che il comportamento posto in essere dall' costituisse un illecito CP_1
permanente e, pertanto, proponeva nei confronti della convenuta domanda di condanna alla rimozione della suddetta linea elettrica nonché al risarcimento del danno quantificato in euro
5.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Si costituiva in giudizio l' la quale eccepiva preliminarmente Controparte_1
la propria carenza di legittimazione passiva.
La convenuta in proposito deduceva di non essere proprietaria degli elettrodotti veicolatori dell'energia elettrica e, quindi, anche di quello oggetto di giudizio, asseriva di essere stata costituita in seguito a cessione del ramo di azienda avvenuta in data 11.12.2007 (con atto per OT ER
, rep. 27173, racc. 11078) e di svolgere solo attività di vendita di energia elettrica in favore
[...] dell'utenza nel mercato libero e dell'attività relativa a prestazioni e servizi ad essa connessi.
Alla prima udienza del 13 dicembre 2021, verificata la condizione di procedibilità della mediazione correttamente esperita e conclusasi negativamente (come da verbale del 25.06.2019 allegato agli atti da parte attrice) l'attore, stante l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva della società convenuta, chiedeva di essere autorizzato ad estendere il contraddittorio nei confronti della società proprietaria della rete elettrica nazionale Controparte_3
Il giudice autorizzava l'attore alla chiamata in causa del terzo nel rispetto del termine di cui all'art. 163 bis c.p.c.
Si costitutiva tempestivamente in giudizio già denominata Controparte_4 [...]
, la quale eccepiva l'infondatezza della domanda di parte attrice e asseriva Controparte_5 che l'elettrodotto insisteva sui luoghi di cui è causa da oltre quarant'anni e, pertanto, di avere acquisito per usucapione il diritto di servitù di elettrodotto, con la conseguenza che la domanda di rimozione avanzata dall'attore dovesse essere respinta.
La società deduceva che la presenza delle apparecchiature era legittima atteso Controparte_2
che da esse derivava la fornitura di energia elettrica al fabbricato di proprietà dell'attore contraddistinta dal n. 825900101, attualmente intestata a ed in precedenza ad E_ altri soggetti, tra cui Sosteneva, inoltre, che l'attore non avesse provato il Persona_2 presunto danno subito e concludeva per il rigetto delle domande dell'attore.
Senza espletare attività istruttoria, la causa era riservata in decisione all'udienza del 2 ottobre 2024.
In via preliminare deve essere affermata la carenza di legittimazione passiva della convenuta
[...] la quale svolge solo attività di vendita dell'energia elettrica, per Controparte_1 cui rispetto alla domanda di rimozione della linea elettrica ( che l'attore assume essere stata installata sine titulo sulla sua proprietà) e di risarcimento del danno la legittimazione passiva si
2 individua in capo alla terza chiamata in causa la quale, notoriamente, è proprietaria della rete nazionale di distruzione dell'energia elettrica
Le domande di parte attrice sono infondate e, pertanto, non meritano accoglimento.
La materia inerente gli impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica va ricondotta nell'ambito dell'istituto della servitù prediale.
Più precisamente, trattasi della categoria delle servitù di elettrodotto contemplate ex art. 1056 c.c., di cui si riconosce la natura di vera e propria servitù prediale.
Il dettato normativo dell'art. 1056 c.c. dispone che “ogni proprietario è tenuto a dare il passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche in conformità alle leggi in materia.”
Fondamento della servitù è il principio della cooperazione fondiaria: essa è diretta a realizzare l'utilizzazione di un fondo (c.d. servente) per il servizio di un altro fondo (c.d. dominante) in vista, spesso, dell'interesse generale all'incremento della produzione.
Nell'ambito della servitù di elettrodotto il fondo dominante deve essere ritenuto lo stabilimento di produzione e distribuzione, anche nel caso di condutture destinate alla fornitura di energia elettrica a utenti privati (c.fr sentenza n. 2129/2023 della Corte di Appello di Napoli che richiamata Cass. n.
537/1951; Cass. n. 2084/1968; Cass. n. 2078/1974)
Ne consegue che il fondo servente deve essere individuato nel fondo destinatario della distribuzione di energia.
Il fine perseguito dall'istituto giuridico è di tutelare un interesse che la legge giudica prevalente rispetto a quello del proprietario che lo deve subire.
Ed invero, le servitù di elettrodotto sono destinate a soddisfare una necessità e non una utilità del fondo dominante.
Stante quanto premesso, nel caso di specie l'attore, proprietario del bene immobile servente, subisce una compressione legittima nell'esercizio del proprio diritto di proprietà finalizzata, da un lato, a consentire alla collettività il rifornimento dell'energia elettrica e, dall'altro, a godere lui stesso della suddetta fornitura.
Ed invero, è lo stesso attore ad aver stipulato con la un contratto di Controparte_3
fornitura di energia elettrica, contratto che risale al 05.02.2012, come documentalmente provato in giudizio dall'odierna convenuta.
Se ne deduce la consapevolezza, da parte dell'odierno attore, non solo della necessità delle opere necessarie a consentire il passaggio della energia elettrica, ma, altresì, della finalità cui sono destinate le stesse: la fruizione del servizio elettrico all'utenza privata, di cui lui stesso è titolare e destinatario.
3 La presenza delle apparecchiature, pertanto, è legittima e necessaria a realizzare la finalità cui è destinata.
La servitù di elettrodotto oggetto del qui presente giudizio è altresì riconducibile sotto l'egida delle servitù apparenti alla luce delle modalità attraverso le quali essa si atteggia e si manifesta all'esterno.
La Corte di Cassazione ha sottolineato come, per la propria costante giurisprudenza, ai sensi dell'art. 1061, comma 1°, c.c., “…è apparente soltanto la servitù al cui esercizio risultino destinate opere permanenti e visibili dal fondo servente, in modo da renderne presumibile la conoscenza da parte del proprietario di quest'ultimo” (cfr. Cass. n. 2290/2004; Cass. n. 321/1998). La precisazione per cui le opere permanenti devono essere visibili dal fondo servente non costituisce, tuttavia, una specificazione del concetto di apparenza, come tale insensibile a connotazioni puramente topografiche, come dimostra l'irrilevanza, sempre affermata dalla Corte, del fatto che le opere sono collocate sul fondo servente, su quello dominante o sul fondo di un terzo (Cass. n.
7817/2006; Cass. n. 6357/1997).
Nel caso di specie, i fili, le cassette e ganci presenti sulla facciata dell'immobile disvelano senza alcun dubbio la propria funzione, essendo la stessa manifesta, chiara ed inequivocabile sia alla collettività che al titolare di un immobile che dalla linea elettrica trae utilità.
L' installazione delle opere è infatti prodromica a veicolare la fornitura di energia elettrica, quindi anche a fornire energia elettrica al fabbricato oggetto di causa.
La consapevolezza di tale installazione da parte dell'odierno attore è, tra l'altro, comprovata dalla documentazione allegata in giudizio dalla convenuta.
Ed invero, l' ha depositato in giudizio una documentazione avente ad oggetto una CP_3
richiesta inoltrata alla , precisamente avente ad oggetto Parte_2
l'estrapolazione di uno storico POD, ovvero dei clienti succedutisi sul punto di fornitura installato sui luoghi di causa, precisamente lungo Corso Italia n. 185, località Morcone ( BN ).
In riscontro a tale richiesta il Servizio Elettrico Nazionale comunicava i dati presenti nei sistemi informatici e inoltrava all' un documento dal quale si evince che la linea elettrica di cui CP_3
si controverte è stata installata da oltre 20 anni sui luoghi di causa considerato che, in ordine cronologico, la prima fornitura indicata risale al 07.07.1998 ed è a nome di Persona_2
(cessata il 15.06.2009) cui segue la fornitura del 05.02.2012 a nome dell'odierno attore E_
.
[...]
Stante la sottoscrizione del contratto di fornitura in data 05.02.2012 si evince che E_
, proprietario dell'immobile, aveva conoscenza della servitù di elettrodotto ivi insistente, né
[...]
risulta che egli abbia sollevato contestazione, opposizione o richiesta di rimozione delle
4 apparecchiature della linea elettrica installata sul proprio fabbricato che era tra l'altro necessaria per la sua fornitura.
La servitù di linea elettrica è stata esercitata dalla società pubblicamente e pacificamente sin CP_1 dall'anno 1998 per cui, alla data del 27.4.2022, in cui la società si è costituita Controparte_2 nel presente giudizio e ha sollevato l'eccezione di acquisto della servitù di elettrodotto per usucapione, era già decorso un ventennio.
Pertanto deve affermarsi che essendo incontestato che le apparecchiature elettriche per cui è causa insistono sul fabbricato di proprietà dell'attore da tempo sufficiente (almeno un ventennio) a determinare l'acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto, si è verificata l'acquisizione in favore di (proprietaria della rete nazionale di distribuzione dell'energia Controparte_2
elettrica) di una servitù a titolo originario, per effetto della permanenza dell'opera pubblica e dell'inerzia del proprietario del fondo fino alla scadenza del termine per l'usucapione.
Giova ribadire che, con riferimento alle servitù, la giurisprudenza ha confermato che solo quelle apparenti, ovvero quelle che si concretizzano in opere visibili e permanenti, obiettivamente destinate al loro esercizio, sono costituibili per usucapione (Cass. Civ. n. 11834/2021). Deriva da ciò la possibilità di usucapire la servitù di elettrodotto laddove la stessa si concretizzi, come nella fattispecie in esame, in strutture e impianti permanenti. Fondo dominante deve essere, quindi, ritenuto lo stabilimento di produzione e distribuzione, anche nel caso di condutture destinate alla fornitura di energia elettrica a utenti privati (Cass. n. 537/1951; Cass. n. 2084/1968; Cass. n.
2078/1974).
Ne consegue che sia la domanda di rimozione della linea elettrica sia la domanda risarcitoria vanno respinte.
Le spese processuali seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti di e di E_ Controparte_1 Controparte_2
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...] rigetta le domande dell'attore; condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali del presente giudizio liquidate in favore di ciascuna delle controparti in € 3397,00 per compenso di avvocato di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 1701,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento 27 marzo 2025
Il Giudice Dott.ssa Floriana Consolante
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