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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/05/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 540 del 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 540 del 2021 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Pier Luigi Bartoli ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Viale di Trastevere, n. 259, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa ex art. 85 c.p.c. Controparte_1 dall'Avv. Simona Verdat, stante la rinuncia al mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via Giulia, n. 16, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: per parte ricorrente (come precisate in sede di udienza di p.c.): “… precisa le conclusioni chiedendo la separazione personale dei coniugi con addebito della medesima a Controparte_1
autorizzando i coniugi a vivere separati;
con affidamento esclusivo delle minori e Per_1 Per_2
al padre e collocamento delle stesse con il padre medesimo, sospensione e/o revoca degli incontri della madre con le figlie come consigliato dalla relazione inviata dal Servizio Sociale del Comune di Aprilia, che ha sottolineato nelle conclusioni dell'aggiornamento datate il 27 settembre 2024
Pagina 1 “Una ripresa della relazione con e non apporterebbe benessere alle minori”. Per_1 Per_2
Ovviamente divieto per la resistente di trascorrere le vacanze con le minori e divieto di pernottamento presso la madre, assegnazione della casa coniugale a che vi Parte_1
abiterà insieme alle minori, contributo al mantenimento delle minori a carico della resistente mediante versamento di un assegno mensile di € 200,00 per ciascuna, nulla per il mantenimento della resistente, con le rate del mutuo della casa coniugale interamente a carico del ricorrente.
Chiede la decadenza della responsabilità genitoriale della ricorrente e i termini ex art. 190 c.p.c.”; conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo: “a) dichiarare la separazione personale dei coniugi - con addebito della medesima alla sig.ra – autorizzando i coniugi stessi Controparte_1
a vivere separati;
/ b) affidamento e collocazione dei figli minori. / In ordine all'affidamento delle figlie minori e si chiede che le stesse vengano tutelate nel migliore dei modi e Per_1 Per_2
pertanto affidate - previa eventuale C.T.U., della quale incaricare un/a psicologo/a – psicoterapeuta - in via esclusiva, al sig. atteso…. / Si chiede che le minori Parte_1
vengano collocate presso il padre. La madre avrà la facoltà di vederle e tenerle con se, con le opportune cautele che il Tribunale vorrà adottare, per un giorno durante la settimana, dall'orario di uscita dalla scuola, dalle ore 13,30 alle 20,00, giorno da comunicare preventivamente al padre.
A settimane alterne, se il Tribunale lo riterrà opportuno ed eventualmente sempre con le dovute cautele, dal venerdì dopo l'uscita della scuola sino alle 21,00 della domenica;
/ Durante le vacanze estive, se il Tribunale lo riterrà opportuno ed eventualmente sempre con le dovute cautele, per 30 giorni anche non consecutivi, da concordare con il padre entro il 30 marzo di ciascun anno. Anche per ciò che riguarda la settimana di Pasqua ed una settimana di vacanze invernali le minori trascorreranno tali periodi, ad anni alterni, con la madre e con il padre. Durante le festività natalizie le minori trascorreranno le medesime, sempre ad anni alterni, per sei giorni consecutivi dal 26 dicembre al 31 dicembre, ovvero dal 1° gennaio al 6 gennaio, ad anni alterni, con ciascun genitore. In particolare la vigilia di Natale ed il giorno di Natale saranno trascorsi ad anni alterni, una volta con il padre ed una volta con la madre;
/ c) assegnazione della casa coniugale. / La casa coniugale, attualmente in comproprietà indivisa tra i coniugi, con tutti gli arredi che la compongono, si chiede venga assegnata al sig. che vi abiterà con le figlie minori. Parte_1
La sig.ra dovrà allontanarsene portando con se gli effetti personali;
/ d) Controparte_1
mantenimento dei figli minori. / La resistente dovrà contribuire al mantenimento di entrambe le figlie, mediante il versamento di un assegno da quantificarsi in misura non inferiore ad €. 200,00 mensili, per ciascuna figlia o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia dal
Tribunale, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese di istruzione, mediche, sportive e
Pagina 2 ricreative dei minori, come da protocollo di intesa del Tribunale di Roma;
/ e) mantenimento della resistente. / La resistente dovrà provvedere autonomamente al proprio mantenimento / f) Mutuo della casa coniugale. / Verrà corrisposto per intero dal ricorrente. / g) Autovetture / L'autovettura
Ford. Mod. TA, resterà in proprietà del sig. che si farà carico dei relativi Parte_1 oneri;
/ L'autovettura Fiat mod. AN, resterà in proprietà della sig.ra che si Controparte_1 farà carico dei relativi oneri”; per parte resistente (come rassegnate nella memoria di costituzione): “CHIEDE / All' Ecc.mo
Tribunale, contrariis reiectis, di accogliere le seguenti anticipate CONCLUSIONI / I) dichiarare, sempre e comunque, la separazione personale dei coniugi sigg.ri e Controparte_1 Parte_1
/ II) stabilire un affido congiunto per le due figlie minori e ad entrambi i
[...] Per_2 Per_1
genitori ,con presa in carico del nucleo familiare dei Servizi Sociali e con collocazione delle minori presso la sig.a , a Ardea, Via C. Poerio n. 7 / III) stabilire che il padre potrà Controparte_1
vedere ed avere con sé le figlie il lunedì ed il giovedì dall'uscita di scuola alle ore 20.00, riportandole a casa della madre ed a settimane alterne dall'uscita di scuola del venerdì alle ore
20.000 della domenica, riportandole a casa della madre. Nel periodo estivo , durante le vacanze scolastiche, le figlie minori staranno 15 giorni di seguito in modo esclusivo con il padre e 15 giorni di seguito in modo esclusivo con la madre. Il periodo deve essere scelto entro il 31 marzo di ogni anno dal padre o dalla madre in base al criterio dell'alternanza. Nel periodo delle vacanze scolastiche estive il sig. potrà prendere le due figlie minori e dalla Parte_1 Per_2 Per_1
mattina alle ore 10.00 alla sera alle ore 20.00 nei giorni di lunedì e giovedì. Per le vacanze di
Natale e di fine anno e staranno ad anni alterni con un genitore dalla chiusura Per_2 Per_1 delle scuole alle ore 20.000 del 30 dicembre e con l'altro genitore dalle ore 20.00 del 30 dicembre sino alla ripresa dell'attività scolastica, dovendo comunque essere garantita per il giorno 25 dicembre l'alternanza con l'altro genitore dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Durante le vacanze pasquali le figlie e staranno alternativamente con l'uno o l'altro genitore, Per_2 Per_1 alternandosi l'un genitore con l'altro il solo Lunedì dell'Angelo dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Per le festività nazionali le minori staranno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore., mentre il giorno del compleanno del genitore lo trascorreranno con il genitore che compie gli anni, così come per la festa della mamma o del papà staranno con il genitore festeggiato. / Ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro il domicilio in cui permarrà con i minori. / IV) La sig.a CP_1 genitore convivente, informerà nell'immediato il sig. circa l'andamento scolastico e le Parte_1
condizioni di salute delle figlie, nonché su ogni altro aspetto e /o problema di particolare importanza per la crescita fisica e psicologica delle minori. Si precisa altresì che la mamma informerà preventivamente il papà sig. circa le eventuali visite mediche specialistiche Parte_1
Pagina 3 per le figlie. Circa il dovere di informazione questo dovrà essere parimenti rispettato dal papà nei periodi in cui le minori convivranno con lui. / V) Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio / VI) Il sig. corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra a Parte_1 CP_1 somma di euro 200,00 mensili per ciascuna figlia, per un totale di € 400 o quella somma maggiore
o minore ritenuta di giustizia, che emergerà dovuta in corso di causa, a titolo di contributo al mantenimento delle minori, a mezzo bonifico bancario, somme rivalutabili annualmente secondo i parametri ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo sottoscritto dal
Tribunale di Latina. / VII) Ciascuna delle parti provvederà a mantenersi da sé. / VIII) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Si precisa che gli scriventi legali si dichiarano antistatari”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Tuttavia, per intelligibilità della decisione, va rilevato che all'esito dell'udienza presidenziale, con ordinanza del 27 settembre 2021, il Presidente f.f. “rilevato come dalla relazione dei Servizi Sociali di Aprilia emerga la grave criticità rappresentata dalla presenza accanto alla madre del suo attuale convivente, resosi protagonista di episodi di violenza in danno della d in presenza CP_1
delle minori, per i quali è stato anche ristretto in carcere;
che, infatti, le minori, e particolarmente la primogenita percepiscono in misura assai negativa la presenza dell'attuale compagno Per_1 della madre, con il quale tuttavia quest'ultima intende comunque mantenere la relazione;
che, peraltro, tenuto conto, pur nelle sue oggettive lacune genitoriali, dell'attaccamento che la madre manifesta per le figlie nonché al fine di non esautorare completamente la figura materna con la quale le bambine, pur con le difficoltà rappresentate dalla situazione evidenziata, manifestano comunque l'esigenza di relazionarsi, si reputa come il regime più opportuno nell'interesse della prole sia quello condiviso, con collocamento delle minori presso il padre attesa la pervicace volontà della resistente di continuare nella relazione con il compagno;
che l'attuale scelta per la bi-genitorialità dovrà essere in prosieguo monitorata e valutata dall'istruttore nell'ambito dei poteri ad esso riservati a fronte dell'eventuale modifica delle circostanze che l'hanno determinata;
che a ciò consegue l'assegnazione al padre della ex casa coniugale;
che la perdurante presenza del compagno nella vita della madre, avvertita in modo assai negativo dalle minori, e l'incapacità della madre di fare delle scelte nell'interesse preminente delle figlie, preclude la possibilità di incontri liberi tra la madre e le minori essendo, invece, necessario che detti incontri siano monitorati dai servizi sociali, anche al fine di agevolarne l'effettuazione e la continuità; preso atto che dalla relazione dei servizi sociali emerga il compimento di attività lavorative da parte della
Pagina 4 madre sicché sulla stessa può essere posto un contributo indiretto per il mantenimento della prole”, in via temporanea e urgente affidava le due figlie minori delle parti ad entrambi i genitori, collocava le suddette presso il padre cui assegnava la casa coniugale e disponeva che la madre potesse vedere le figlie per due volte la settimana presso il Servizio Sociale del Comune di Aprilia, ponendo a carico della resistente un assegno di € 300,00 (150,00 per ciascuna figlia), oltre a rivalutazione Istat
e al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Latina.
Il 4 ottobre 2021 veniva trasmesso il decreto del 24 settembre 2021 del Tribunale per i minorenni di
Roma che dichiarava la propria incompetenza funzionale a provvedere sul ricorso del PMM per la verifica della responsabilità genitoriale dei genitori, confermava il collocamento delle minori presso il padre sino a diverso provvedimento del Tribunale ordinario, con diritto di visita protetto presso il
Servizio Sociale per la madre, trasmettendo gli atti alla Procura presso il Tribunale di Latina e al presente Tribunale.
Con provvedimento del 27 aprile 2022 il G.I. disponeva una c.t.u. al fine di verificare le capacità genitoriali delle parti e disponeva al contempo il prosieguo del monitoraggio del nucleo sociale da parte del Servizio Sociale del Comune di Aprilia.
Con la relazione peritale depositata in data 30 settembre 2022 il ctu ha così risposto ai quesiti:
“L'esame psichico è stato condotto attraverso l'osservazione diretta dei componenti del nucleo familiare, valutati mediante dei colloqui liberi e tematici individuali e congiunti e tramite
l'osservazione della modalità relazionale. / Sulla base di quanto emerso nell' indagine peritale effettuata, dopo attenta lettura degli atti di causa, dopo aver sentito i familiari della coppia genitoriale, i Servizi Sociali del Comune di Aprilia, si ritiene utile concludere il lavoro effettuato con delle valutazioni che sono finalizzate alla tutela principale delle minori. / La signora i CP_1
trova nella situazione psicologica di coping, ovvero coinvolta nel processo di adattamento in una situazione stressante cioè quella del periodo post partum, ove è difficile poter effettuare un esame psichico scevro da qualsiasi conseguenza psicologica. / Per il signor è stata apprezzata Parte_1
una modalità di funzionamento in cui non si evidenziano patologie cliniche. Per ciò che riguarda
l'analisi delle capacità genitoriali si riassumono per completezza di seguito: / 1. Protettiva / Intesa come protezione fisica, ma anche psicologica e senso di protezione percepito. / Dall'analisi dei riferiti sia dalla minore che dai professionisti dei Servizi Sociali del comune di Aprilia, che Per_3
hanno seguito il nucleo familiare, emerge la difficoltà da parte della signora d attivare in CP_1
maniera efficace tale capacità. / Ne è prova, ad esempio, quando racconta che aveva detto Per_3
alla madre che non voleva vedere per via degli eventi ai quali aveva assistito, ed invece la CP_2 madre l'ha portata a trovarlo presso la casa circondariale in cui era costretto. / Mentre la funzione protettiva è apparsa adeguata per il signor il quale, secondo i riferiti dei professionisti Parte_1
Pagina 5 dei Servizi del Comune di Aprilia e dei propri familiari, ha fatto del tutto per far sì che le figlie non fossero più vittime di violenza assistita.
2. Affettiva / La signora ha mostrato un elevato controllo delle emozioni, si fa presente CP_1 che tale condizione potrebbe essere motivata dall'aver partorito circa due mesi prima. / Il signor riconosce i bisogni affettivi delle figlie, per esempio, durante le sedute peritali ha Parte_1
parlato con loro fornendo spiegazioni in maniera affettuosa.
3. Regolativa / Precondizione fondamentale per questa funzione di insegnamento di regolazione e contenimento delle emozioni ai figli è avere una propria buona regolazione emotiva. / Inoltre, è necessario avere la giusta attenzione verso i loro comportamenti e bisogni. / In questa funzione il signor mostra Parte_1
una regolazione generalmente appropriata, mentre la signora ha confermato di non aver CP_1
curato adeguatamente tale area, soprattutto con la figlia , nonostante ribadisca che ora la Per_3 rabbia della bambina nei suoi confronti è strumentalizzata da altri adulti. / 4. Normativa / E' apparsa chiaramente la difficoltà per la signora ad essere una guida per la propria figlia, CP_1
poiché non lavora, non ha una propria residenza, non ha ancora effettuato un percorso psicoterapeutico e si deve occupare di una nuova nascitura. / Inoltre, da quanto si legge nella relazione redatta dalla scuola di SM (scuola IC Anzio 2 plesso Sacida), la signora non è stata presente alla vita scolastica della bambina. / 5. Predittiva /Riguarda le tappe evolutive. Il genitore affida ai figli compiti evolutivi che possano agevolare il passaggio alla tappa successiva. Spinte eccessive o trattenute verso livelli di autonomia dei figli portano a comportamenti inadeguati. / Il padre in tal senso è apparso palesemente adeguato.
6. Significante / Il genitore deve dare un nome
e un significato agli stati d'animo, alle emozioni e ai bisogni dei figli. / Questa funzione appare adeguata nel padre, il quale ha cercato di spiegare a che è importante riprendere il Per_3 rapporto con la madre. / 7. Comunicativa / Si riferisce all'evitamento delle ambiguità e le incongruità fra comunicazione verbale e non verbale. / La signora ha evidenziato delle CP_1
criticità circa il voler mettere in atto quanto sosteneva. La minore ha raccontato che le era Per_3 stato promesso dalla madre di andare al “mondo delle fate”, il giorno del suo compleanno ed invece è stata portata a far visita a (mentre era in condizioni restrittive). /8. Triadica / Non CP_2 fa riferimento al conflitto genitoriale, ma all'accesso ai figli che ogni genitore consente all'altro. /
E' chiaro quindi che la funzione triadica non è nelle disponibilità della signora Non è CP_1
stato possibile effettuare la visita domiciliare presso la casa della signora in quanto è CP_1 ospite della madre e non ha ancora fornito la residenza (l'ultima è in data del 29 giugno 2022 presso la casa del signor via Federico Confalonieri n. 16, Aprilia). Mentre per il signor Parte_1
è stata presa in considerazione la visita domiciliare svolta dai professionisti del Servizio Parte_1
Sociale del Comune di Aprilia. / Si ritiene pertanto opportuno suggerire all' Giudice: / CP_3
Pagina 6 e , hanno conseguito le normali tappe evolutive, mostrano entrambe un'elevata Per_3 Per_2
sofferenza emotiva ed evolutiva, che si manifesta in modi diversi, attraverso comportamenti e tratti di personalità differenti tra loro. / Per quanto riguarda l'attaccamento verso la madre Per_3
risulta di tipo distanziante, mentre appare adeguato alla piccola . / Nei confronti del padre Per_2
l'attaccamento di e è di tipo sicuro. / Vi è il problema dalla mancata pratica della Per_3 Per_2
co-genitorialità nella coppia, evidentemente connessa ad un'esperienza pregressa di disfunzionalità comunicativo-relazionale nell'ambito del rapporto coniugale, risultato sempre precario all'esito dell'indagine consulenziale, ed accentuato dalla denuncia del compagno della signora nei confronti del signor / Il signor presenta discrete risorse che gli Parte_1 Parte_1
consentono di sintonizzarsi in maniera coerente con i bisogni delle minori ed è in grado di interiorizzare ed elaborare l'esperienza sia cognitiva, sia emotivo-affettiva, sia sociale-relazionale.
/ - Alla luce di quanto osservato e descritto, si propone un provvisorio affidamento esclusivo al padre, fino a quando la madre non abbia effettuato un percorso di sostegno psicoterapico ed abbia una propria residenza. /Il signor rappresenta un punto di riferimento importante sia a Parte_1
livello materiale, affettivo e morale per le figlie. / La signora invece, deve prendere CP_1
consapevolezza che la prosecuzione dei suoi agiti potrebbe innescare un aumento della frustrazione nella minore . Si consiglia quanto segue: / - Il proseguo degli incontri protetti tra la signora Per_3
e la piccola . / - Si suggeriscono, inoltre, almeno una telefonata o videotelefonata CP_1 Per_2
tra la madre e la minore nei giorni in cui non si incontrano. / - In accordo con i Servizi, la Per_2
minore deve iniziare un nuovo percorso con la dr. ssa al fine di poter ripristinare Per_1 Per_4
il rapporto con la madre. / - Il ripristino dei rapporti tra la nonna materna e le nipoti, con il monitoraggio dei Servizi Sociali del Comune di Aprilia. - Il signor deve contattare Parte_1
telefonicamente la signora per aggiornarla circa la vita delle bambine. / Si ritiene che la CP_1
signora possa trarre utile vantaggio da un percorso terapeutico che promuova una maggiore capacità di mentalizzare e regolare il piano emotivo, che l'aiuti ad entrare gradualmente in contatto anche con i vissuti dolorosi da cui sfugge per elaborarli (violenza sessuale patita dal fratello, violenza patita dal signor e che favorisca una maggiore strutturazione e Per_5 sicurezza dell'Io. / Si ritiene fondamentale: / - un supporto psicologico per le minori - Il proseguo del percorso di sostegno alla genitorialità del signor con lo psicologo dr. e della Parte_1 Tes_1 signora con la psicologa, dr. ssa / Si ritiene opportuno suggerire all'Ill.mo Giudice CP_1 Per_6 di lasciare aperta l'opportunità di una rivedibilità della situazione a dodici mesi per verificare
l'evoluzione del nucleo familiare, soprattutto in merito alla partecipazione e al coinvolgimento della figura materna.”
Pagina 7 All'udienza del 18.10.2022, il Giudice istruttore demandava ai di Controparte_4
garantire i percorsi psicologici alle minori e i percorsi di sostegno alla genitorialità ai genitori come suggeriti dal ctu e di ufficio disponeva, ad integrazione dei provvedimenti provvisori, che la mamma potesse chiamare la figlia più piccola due volte alla settimana, salvo diverso Per_2
accordo delle parti, il mercoledì e il venerdì dalle ore 19,00 alle 19,30; prescrivendo che in tali telefonate la madre avrebbe dovuto parlare esclusivamente con la figlia senza alcun tipo di intervento da parte del compagno.
Il 5 dicembre 2022 veniva trasmesso dal Tribunale per i minorenni di Roma un decreto emesso il 29 novembre 2022 con cui il suddetto Tribunale aveva sospeso la responsabilità genitoriale al compagno della resistente sulla figlia nata dalla loro relazione.
Nella relazione depositata il 2 febbraio 2023 dal Servizio Sociale del Comune di Aprilia si dava atto che gli incontri protetti madre – erano proceduti regolarmente, salvo alcuni incontri saltati Per_2
per le condizioni di salute della resistente nuovamente in gravidanza, e che si consolidava il rapporto tra madre e si dava atto che si erano tenute le chiamate telefoniche tra la madre e Per_2
sotto la supervisione del padre, ma non sempre con regolarità e talvolta la resistente si era Per_2
fatta trovare in macchina con il Il Servizio Sociale riferiva che da quanto riferito da Per_5
entrambe le parti la per alcuni periodi conviveva con il altre volte, invece, si CP_1 Per_5
rifugiava dalla madre con la nuova nata per sottrarsi alle violenze del compagno. Si dava atto che era stata presa in carico per un percorso psicologico presso il Consultorio diocesano Per_1
“Centro Famiglia e Vita” (n.d.r. il TSMREE in precedenza aveva relazionato di non poter espletare il mandato conferitogli), che si era concluso positivamente il percorso di sostegno alla genitorialità per il ricorrente, mentre la resistente negli ultimi mesi era divenuta “un po' latitante”; il Servizio
Sociale rilevava che la non accoglieva il suggerimento di farsi prendere in carico da un CP_1
Centro Anti – Violenza, e che nel novembre 2022 era stata indirizzata presso l'Associazione
“Aprile Sociale” per una psicoterapia, ma anche in questa occasione non aveva aderito al Progetto.
Il G.I. con provvedimento del 14 febbraio 2023 provvedeva sulle richieste istruttorie di parte ricorrente e mandava al TSMREE Asl Latina Distretto Sanitario 1 e al Servizio Sociale del Comune di Aprilia di proseguire gli interventi in atto nei confronti delle minori e di verificare la disponibilità della madre a ripristinare i percorsi interrotti, relazionando al Tribunale entro il 15 settembre 2023.
Il 1° marzo 2023 veniva trasmesso un decreto da parte del Tribunale per i minorenni di Roma, relativo alla figlia nata dalla relazione della on il in cui si dava atto del mancato CP_1 Per_5
rispetto delle prescrizioni imposte dal precedente decreto, essendo la nuovamente tornata CP_1 insieme al e malgrado quest'ultimo continuasse a maltrattare la donna, alla quale era stata Per_5
Pagina 8 riscontrata “una personalità di tipo infantile con componenti sia evitanti che di dipendenza”, sicché veniva disposto l'inserimento in casa famiglia della minore.
Il 16 marzo 2023 il Servizio Sociale del Comune di Aprilia comunicava che gli ultimi incontri protetti con non erano stati effettuati per la minaccia di parto prematuro della che Per_2 CP_1
dal 6 marzo 2023 la era irreperibile al telefono;
pure veniva rilevato che la e il CP_1 CP_1
compagno si erano resi irreperibili al Servizio Sociale del Comune di Ardea incaricato dell'allontanamento della loro figlia minore;
pure la si rendeva irreperibile alle telefonate CP_1
del ricorrente;
pure veniva rilevato che la resistente non aveva contattato la psicologa presso cui era stata indirizzata per una presa in carico gratuita.
Nella relazione depositata il 31 maggio 2023 si rilevava che gli incontri – figlia, sospesi a Per_2 febbraio erano stati in seguito interrotti per l'irreperibilità della poi inserita in casa CP_1
famiglia con i due figli nati dal nella relazione si rilevava che recentemente la Romani Per_5
aveva chiesto la riattivazione degli incontri protetti, ma che, sentiti anche il ricorrente e la psicoterapeuta che aveva in cura le due minori, dott.ssa la quale concordava con il Per_7
ricorrente nel ritenere destabilizzante la ricomparsa della minore con la madre, non era stato dato seguito alla richiesta;
il Servizio rilevava, inoltre, per la prima volta, che negli incontri Per_2 protetti non aveva “consapevolezza del ruolo della persona che” incontrava e del legame genitoriale tra i genitori;
da ultimo rilevava che la veva interrotto gli incontri protetti con ma CP_1 Per_2
aveva messo a rischio la gravidanza accompagnando il agli incontri protetti con la figlia di Per_5
lui. Veniva rappresento che il padre aveva dedotto difficoltà a gestire la minore necessitando delle autorizzazioni materne.
Il 24 luglio 2023 il Servizio Sociale del Comune di Aprilia comunicava che la con i due CP_1
figli nati dalla relazione con il compagno, si era allontanata dalla struttura eludendo la sorveglianza e si era ricongiunta con il e l'intero nucleo familiare era irreperibile. Per_5
Il medesimo giorno il G.I., rilevato “che da quanto relazionato dal Servizio Sociale del Comune di
Aprilia, si evince l'assoluta inadeguatezza nelle competenze genitoriali della sicché si CP_1
reputa a tutela delle minori, di ufficio, in modifica dei provvedimenti provvisori, di affidare le minori e in maniera c.d. super esclusiva al padre , che prenderà Per_1 Per_2 Parte_1
in autonomia anche le decisioni di maggiore rilevanza per la minore, e di sospendere allo stato ogni incontro, anche telefonico, tra le minori e la madre;
/ Ritenuto di trasmettere gli atti alla
Procura di Latina competente, per valutare richieste ex art. 330 e 333 c.c. nei confronti della resistente alla stregua di quanto accaduto;
/ Ritenuto, stante quanto previsto Parte_2 dall'art. 336 c.c. ultimo comma, applicabile ratione temporis al presente procedimento, che consente anche di ufficio l'emissione di provvedimenti temporanei nell'interesse dei figli in caso di
Pagina 9 urgente necessità, di sospendere in via provvisoria la dalla responsabilità genitoriale nei CP_1
confronti delle figlie minori e (salva la necessità di eventuale richiesta della Per_1 Per_2
Procura in merito a provvedimenti non temporanei), ai sensi dell'art. 709 comma 4 c.p.c. applicabile ratione temporis al presente procedimento, modificava i provvedimenti temporanei e urgenti, nel senso che disponeva l'affidamento super –esclusivo al ricorrente delle figlie minori e con sospensione urgente della responsabilità genitoriale in capo alla resistente, e Per_1 Per_2
con interruzione di ogni incontro, anche telefonico, con le minori.
Il 23 agosto 2023, nel periodo feriale, la Procura di Latina trasmetteva un parere in cui, evidenziando le varie mancanze della Romani, sottolineava anche come, nella querela sporta dalla operatrice della struttura Don Orione, quest'ultima aveva riferito che il avesse esternato Per_5
alla la volontà di portare i due figli minori in Albania, avendo lì degli agganci, sicché CP_1
proponeva di valutare la decadenza della responsabilità genitoriale per la il 29 agosto CP_1
2023, sempre nel periodo feriale, la Procura di Latina depositata un vero e proprio ricorso ex art. 330 c.c. con richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale, anche inaudita altera parte, istanza rigettata dal Giudice del turno feriale, che, rilevata la già avvenuta sospensione della responsabilità genitoriale, rigettava la richiesta inaudita altera parte rimettendo le determinazioni del caso al Giudice relatore;
All'udienza del 5 ottobre 2023, fissata per interrogatorio formale della resistente ed escussione dei testi, si è presentata la che sentita liberamente, ha così riferito: “Sono scappata dalla casa CP_1
famiglia perché non ce la facevo più, non è un ambiente idoneo né per i bambini né per me, sono uscita da sola dalla casa famiglia, qualche ora dopo sono andata dal mio compagno e siamo partiti, siamo andati in Sicilia. I bambini sono stati consegnati;
poi siamo andati in Abruzzo e spontaneamente siamo andati al Servizio Sociale di Casa Candidella, e sono stati messi i bambini in una struttura a Teramo, abbiamo fatto i colloqui con il Servizi Sociali di Ardea che sono affidatari dei minori, abbiamo chiesto un colloquio con tale Servizio e siamo andati al Tribunale per i minorenni di Roma, abbiamo fatto istanza di visita per i bambini, ad oggi non c'è un decreto.
Io so che il padre delle mie figlie è un buon padre, voglio solo avere un diritto di visita per le stesse. Sono disponibile a fare tutto quanto per me possibile per vedere le bambine, non voglio
l'affidamento, ma non sono d'accordo con la decadenza voglio poterci lavorare. Sto attualmente ancora con il mio compagno”. Il Pm presente in udienza e il ricorrente insistevano per la decadenza della responsabilità genitoriale.
Il G.I.
ritenuto che
allo stato potesse essere ritenuta idonea la sospensione della responsabilità genitoriale, rilevava che non appariva opportuno e tutelante disporre una ripresa dei contatti della madre con le minori, e demandava alla stessa di rivolgersi al Servizio Sanitario competente per tutti
Pagina 10 gli interventi necessari al fine di poter recuperare le proprie competenze genitoriali: suggeriva, pertanto, un percorso psicoterapico della ricorrente presso il suddetto Servizio Sanitario e disponeva che proseguisse il monitoraggio del nucleo da parte dei Servizi Sociali del Comune di Aprilia e del
Comune di Ardea, a quest'ultimo veniva demandato di garantire alla resistente tutti i percorsi possibili di sostegno alla genitorialità e mandava ai Servizi Sociali suindicati di relazionare entro il
5 aprile 2024 e una seconda volta entro il 1° ottobre 2024 e, dopo aver espletato l'interrogatorio formale, ed aver escusso come testimone i due testi comparsi, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
***
1. SULLO STATUS.
Il matrimonio trova conferma nell'estratto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile in Anzio (RM), in data 19 settembre 2012, iscritto al Reg. Atti di
Matrimonio del suddetto comune al n. 86, parte I, anno 2012, e che le parti hanno scelto il regime di separazione dei beni.
Il fallito tentativo di conciliazione in sede presidenziale, le allegazioni di entrambe le parti, nonché quanto accaduto durante lo svolgimento del processo, inducono il Tribunale a ritenere che sussistano con evidenza i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale delle parti.
2. SULLA DOMANDA DI ADDEBITO FORMULATA DA PARTE RICORRENTE.
Il coniuge che intende chiedere l'addebito all'altro della separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., in base a orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da questo Collegio, ha l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento dell'intollerabilità della convivenza.
Ciò in generale per qualsiasi violazione degli obblighi, ivi compreso quello relativo all'assistenza morale e materiale al coniuge e ai figli (cfr., tra le molte, Cass. ord. n. 25966 del 2016, Cass. sent.
2059 del 2012, Cass. sent. 9074 del 2011, da ultimo Cass. ord. 3923 del 2018).
La Suprema Corte ha chiarito come “anche nel caso dell'allontanamento dalla casa coniugale e di richiesta di addebito a tale condotta conseguente, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. Civ. n. 19328 del
2015). Al coniuge che si è allontanato spetta provare la giusta causa dell'allontanamento, ma non per effetto della inversione dell'onus probandi in ordine al nesso di causalità, ma all'esclusivo fine
Pagina 11 di escludere che tale condotta possa essere qualificata come causa d'addebito” (Cass. n. 25072 del
2017).
Per quanto attiene, poi, alla violazione dell'obbligo di fedeltà, citando le parole della Suprema Corte
“secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare
l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; ed ancora, più di recente, Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; n. 917 del 2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. (Cass. n. 15557 del 2008; n. 8929 del 2013; n. 21657 del 2017);c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059)” (così Cass. ord. n. 3923 del
2018, v. anche Cass. ord. n. 14591 del 2019, nel senso che non basta provare la violazione dell'obbligo di fedeltà e di coabitazione, ma anche l'efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza).
Nel caso di specie, nel ricorso introduttivo, il ricorrente ha imputato la responsabilità della crisi matrimoniale alla moglie che, dopo la nascita della secondogenita, avrebbe intrapreso una relazione extraconiugale abbandonando, successivamente, nelle more dell'udienza presidenziale fissata a seguito del deposito in Tribunale di un ricorso di separazione consensuale, il tetto coniugale portando con sé le figlie minori presso il domicilio del nuovo compagno ristretto Persona_8
agli arresti domiciliari, venendo meno a quanto concordato in sede di ricorso per separazione consensuale che prevedeva l'assegnazione della casa coniugale alla moglie collocataria delle minori
(v. pagg. 2 e 3 del ricorso introduttivo) e facendo vivere le minori in un contesto inadatto, facendole anche assistere a violenza assistita ricevuta dal proprio compagno.
Pagina 12 La resistente, dal canto suo, nella memoria di costituzione per la fase presidenziale ha contestato quanto dedotto dal ricorrente allegando che anche prima della nascita della secondogenita i rapporti coniugali erano in crisi in quanto “il ricorrente era totalmente assente dato che usciva di casa alle
5 di mattina e tornava alle 24, lasciando tutto il peso della gestione familiare sulle spalle della ns assistita che all'epoca lavorava, come assistente sociale presso una Cooperativa, e che si faceva coadiuvare dalla mamma, sig.a , nell'accudimento delle figlie.”, che “già nel mese di CP_5
maggio 2019, proprio a causa della fine della relazione coniugale e ad episodi violenti cagionati dal sig. ( vedi all.2 – denuncia del 21.7.2020) , questi decideva di trasferirsi da solo Parte_1 presso l'abitazione della propria madre , sita in Anzio, alla via Cavallo Morto , e lì rimaneva per circa tre mesi, lasciando la sig.a da sola a casa con le due bambine,” che, infine, “Venuta CP_1
meno pertanto la comunione materiale e morale tra i coniugi la ns assistita conosceva il sig.
, suo attuale compagno” (v. pagg. 2 e 3 della memoria di costituzione). Persona_8
Ebbene, ciò premesso, ritiene il Tribunale che il ricorrente non abbia provato la sussistenza dei presupposti per addebitare la crisi del matrimonio alla in particolare non ha provato il CP_1
nesso di causalità tra le condotte da lui imputate alla resistente e la fine del matrimonio.
In effetti, sia nel ricorso introduttivo che nella memoria integrativa, omette di indicare in maniera circostanziata quando era venuto a conoscenza dell'inizio della relazione extraconiugale intrattenuta dalla CP_1
Il ricorrente ha depositato sub doc. 6 un ricorso per separazione consensuale dei coniugi, datato 27 novembre 2019 e sottoscritto da entrambi i coniugi, con il quale le parti regolamentavano le condizioni della loro separazione e l'affidamento (condiviso) delle figlie minori, nel quale si dà atto che il matrimonio, negli ultimi anni, si era andato deteriorandosi ed era venuta meno l'affectio coniugalis necessaria a continuare la convivenza tra i coniugi.
Il ricorrente, inoltre, non ha tempestivamente contestato in sede di memoria integrativa, le allegazioni della resistente circa l'anteriorità della crisi coniugale rispetto alla nuova relazione da lei intrapresa, circostanza che, pertanto, deve ritenersi pacifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c., limitandosi a dedurre, del tutto tardivamente ,con le note scritte in sostituzione della prima udienza di comparizione dinanzi al G.I., che il fatto che trascorresse molto tempo fuori casa era dovuto a esigenze lavorative e al fatto che vivesse ad Aprilia e lavorasse a Roma (v. note depositate il 17 gennaio 2022).
Anche i capitoli di prova testimoniale e per l'interrogatorio formale articolati dal ricorrente nella memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. fanno riferimento ad un lasso temporale, gennaio 2020 – aprile 2020, in cui la crisi matrimoniale era già emersa in tutta la sua portata, tanto che le parti già a novembre 2019 avevano depositato in Tribunale un ricorso consensuale di separazione personale.
Pagina 13 Ritiene il Tribunale, pertanto, che la domanda di addebito della separazione non sia meritevole di accoglimento.
3. SUL REGIME DI AFFIDO, COLLOCAMENTO E DIRITTO DI VISITA DELLE FIGLIE
MINORI.
Il legislatore, come noto, sin dall'entrata in vigore della L. 54 del 2006, ha reso l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori il modello ordinario e preferibile di affido, valorizzando il c.d. principio del minore alla conservazione della bi-genitorialità e solo eccezionalmente, quando si ritenga che possa essere pregiudizievole in relazione al primario interesse costituito dal benessere psicofisico del minore, con provvedimento motivato, l'Autorità Giudiziaria può discostarsi da tale modello, ai sensi dell'art. 337 quater comma 1 c.c..
Il 5 aprile 2024 il Servizio Sociale del Comune di Aprilia ha depositato una relazione in cui ha dato atto che la resistente si era recata con il compagno e la madre presso il Servizio Sociale del Comune di Aprilia, senza appuntamento, e non tollerando la richiesta del Servizio di presentare richiesta di appuntamento attraverso contatto telefonico o e-mail, con fare minaccioso avevano insistito sino all'intervento dei Carabinieri;
successivamente la resistente, dopo aver preso un appuntamento, insisteva per vedere le figlie, motivandolo come ““suo diritto”, in quanto “madre biologica ed emotiva””, il Servizio Sociale rilevava di aver effettuato una visita domiciliare presso il domicilio del ricorrente, ove ormai, vivono stabilmente anche la compagna dello stesso e il figlio della suddetta, e hanno dato atto di aver riscontrato grande affiatamento delle minori nel contesto familiare allargato;
si è dato atto di un incontro di rete con il Servizio Sociale del Comune di Ardea da cui è emerso che la resistente segue regolarmente e con motivazione il percorso di sostegno alla genitorialità, ma omette gli episodi di violenza fisica e domestica ricevuti dal compagno, con cui vive in simbiosi;
il 3 maggio 2024 è stata depositata la relazione del Comune di Ardea che ha allegato che la egue il percorso di sostegno alla genitorialità con grande motivazione. CP_1
Nell'ultima relazione depositata il 30 settembre 2024 dal Servizio Sociale del Comune di Aprilia, si dava atto che all'incontro del 27 maggio 2024 la era apparsa affaticata e in aumento CP_1
ponderale, e che la stessa aveva dichiarato di vedere i due figli più piccoli due volte a settimana presso la struttura o comunque alla presenza di un educatore. Sentito il Comune di Ardea questi aveva confermato la gravidanza della la nascita a fine luglio e il decesso pochi giorni dopo CP_1
di un neonato;
sentite le minori, si riportava che aveva espresso di non voler incontrare la Per_1
madre, non aveva espresso commenti. Il Servizio ha concluso la relazione rimarcando che le Per_2
“fragilità e la presenza incostante della madre sarebbero invariate e la stessa non sembra avere consapevolezza che una ripresa della relazione con e non apporterebbe benessere Per_3 Per_2
alle minori. Si ritiene importante che tra i genitori rimanga attivo un canale comunicativo in modo
Pagina 14 che la sig.ra possa avere notizie delle figlie e in qualche modo partecipare alla loro CP_1
crescita. Non essendo al momento auspicabile uno scambio diretto tra genitori, il Servizio Sociale scrivente propone di proseguire il monitoraggio del nucleo familiare e si offre di continuare a fare da tramite tra i genitori.”
Il 24.10.2024 è stata depositata l'ultima relazione da parte del Servizio Sociale del Comune di
Ardea in cui si dà atto che il 24.01.2024 la ricorrente ha iniziato il percorso di sostegno alla genitorialità presso il Comune di Ardea, la donna è sempre stata puntuale e disponibile a raccontarsi, e, secondo il Servizio, “mostra consapevolezza riguardo le cause che hanno posto in essere tale iter e un'alta motivazione e aderenza al percorso”. Nella relazione è stato allegato che per motivi di salute la non ha potuto partecipare agli incontri tra giugno e ottobre e ha CP_1 concluso indicando l'opportunità di proseguire il percorso.
Ebbene, il Collegio, ritiene che, alla luce dell'istruttoria espletata, debba essere confermato l'affidamento c.d. super esclusivo delle minori al padre in quanto, dall'istruttoria espletata, e dalle vicende che hanno interessato anche gli altri due figli nati dalla relazione con il la Per_5
è apparsa totalmente incapace di tutelare la prole dalle sue fragilità e vulnerabilità che CP_1
l'hanno portata ad invischiarsi in una relazione altamente disfunzionale con tale uomo Per_5
che ha avuto trascorsi penali e che, dalle relazioni in atto, risulta essere stato più volte querelato dalla er maltrattamenti, tanto da essere tratto in arresto, ma successivamente la a CP_1 CP_1
sempre ritrattato ed è tornata con lui, incurante delle gravi conseguenze che il protrarsi di tale relazione avrebbe avuto sul rapporto con le figlie.
Nella c.t.u. a pag. 29, si è dato atto delle motivazioni addotte dalla primogenita al suo rifiuto nei confronti della madre, essendo stato riportato il riferito della minore, del seguente tenore: “mi ha fatto tanto male. Mi faceva solo pulire la casa. Io non volevo stare con , perché avevo paura CP_2
perché la picchiava, ma lei mi obbligava a scrivergli dei biglietti. Sentivo che le dava delle pizze e mamma che gli diceva di smetterla. Una volta mi aveva promesso che per il mio compleanno mi portava al mondo delle fate, invece mi ha portato da , in un posto dove lui stava di giorno e CP_2 di notte. Un posto brutto, strano, c'era una stanza con un tavolo e dovevamo parlare lì. Lei diceva che lui lavorava là, ma so che non era vero. Ci hanno accompagnato per incontrarlo. Ho pianto tanto quel giorno e le ho detto che non lo volevo più vedere, ma a lei non interessava. Io avevo paura perché lei mi chiudeva nella cameretta perché non dovevo dare fastidio, non stava mai con me. Non dovevo far piangere perché sennò senno arrabbiava e quando non Per_2 CP_2 CP_2
c'era lei passava tutto il tempo al telefono con lui. Una volta ho visto che ha preso il CP_2
bastone e lo ha dato contro al fratello, ho visto il sangue. è cattivo ed antipatico. Mamma CP_2
quando veniva papà chiudeva la finestra così non lo vedevamo. Ho fatto un disegno dove chiedevo
Pagina 15 aiuto a papà, mamma lo ha visto e me l'ha preso perché diceva che aveva paura che lo vedeva
l'avvocato. La prima volta che ho visto papà ho preso le scarpe e sono scappata da lui”. Il c.t.u. ha rilevato che i “racconti risultano autentici, in quanto da argomentati, chiari, precisi, e Per_3
ripetuti più volte, oltre che specificati con dettagli anche diversificati ma fra loro coerenti, tanto che integrati formano un unico quadro compatto e chiaro”.
Successivamente, si era riuscito quantomeno a tutelare una frequentazione con la minore Per_2
che, più piccola di diversi anni della sorella, non si era opposta a vedere la madre;
tuttavia gli incontri sono stati successivamente interrotti, come si è dato conto sopra, per l'irreperibilità della a causa delle vicissitudini della stessa nel nuovo contesto familiare creato con il CP_1 Per_5
mai rilevatosi tutelante per lei e anche per i due figli messi al mondo con il Per_5
La on ha esitato a compiere azioni estremamente gravi, quali l'allontanamento dalla casa - CP_1
famiglia con i due figli più piccoli, incurante delle conseguenze di tale gesto non solo in relazione ai due bimbi piccoli avuto dal ma anche in relazione alle figlie più grandi. Del tutto Per_5 inaspettatamente, poi, è riapparsa all'udienza del 5 ottobre 2023, chiedendo di rivedere le bambine, apparendo totalmente centrata sulle sue pretese genitoriali, e noncurante di quelli che sono gli effetti del suo agire per le figlie, nonché del suo apparire e sparire, inconsapevole del fatto che non si può essere genitori ad intermittenza, a seconda dei cicli di una relazione disfunzionale che è stata la causa prima dell'allontanamento delle figlie e in cui comunque, la è voluta sempre tornare. CP_1
La on risulta aver mai effettuato il percorso psicoterapico cui era stata invitata ad aderire e CP_1
ciò malgrado il Servizio Sociale l'abbia indirizzata anche in modo da poterlo effettuare gratuitamente, ed è evidente, per le problematiche della resistente, con personalità infantile con tratti di evitamento e dipendenza affettiva, l'inadeguatezza di un mero percorso di sostegno alla genitorialità per risolvere adeguatamente le proprie lacune genitoriali che appaiono proprio in stretta correlazione con le caratteristiche personologiche della che appaiono purtroppo invariate, CP_1
continuando la suddetta, secondo quanto relazionato dal Servizio Sociale, a vivere in simbiosi con il
Per_5
Ritiene, pertanto, il Collegio, che vada confermato l'affido c.d. super-esclusivo al padre, con facoltà dello stesso di prendere in autonomia anche le decisioni di vita più rilevanti per le minori, unico regime che allo stato appare tutelante per le minori, con collocamento delle stesse presso il padre, che, in base alla ctu espletata e al monitoraggio espletato dal Servizio Sociale, appare del tutto idoneo a svolgere le funzioni genitoriali, avendo saputo garantire alle minori un contesto idoneo a promuovere il loro benessere e la loro serenità. Non ritiene, il Collegio, sussistenti i presupposti per poter ripristinare incontri o contatti telefonici tra la madre e le minori, neanche con che, Per_2
espressamente, non ha espresso un rifiuto nei confronti della madre, ritenendo che un eventuale
Pagina 16 riavvicinamento con la madre non abbia, allo stato, serie possibilità di concretizzarsi in un rapporto madre – figlia stabile e adeguato, che possa garantire il benessere psicofisico della minore, mentre sarebbe destabilizzante rispetto alla serenità ormai raggiunta dalla minore in un contesto di cui la madre non fa più parte per sua esclusiva responsabilità, alla stregua di tutto quanto sopra dedotto.
Si ritiene che, considerato anche quanto si dirà sul prosieguo sulla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale, che il Servizio Sociale del Comune di Aprilia debba continuare a promuovere uno spazio informativo per la madre, di carattere mensile, sulle minori, al fine di renderla edotta, con le opportune cautele, delle condizioni di vita delle minori, sicché il ricorrente mensilmente depositerà una relazione informativa al Servizio Sociale il quale, poi, direttamente o tramite il Servizio Sociale del Comune di Ardea, consegnerà la relazione alla madre della minore, sempre che ciò appaia conforme al benessere psicofisico delle minori.
3. SULLA DOMANDA DI DECADENZA DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
FORMULATA DAL PM.
Ai sensi dell'art. 336 c.c., nella versione applicabile ratione temporis al presente procedimento, “I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. / Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero;
dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. / In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nello interesse del figlio. / Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore.”.
Pertanto, ritiene il Collegio che, ai fini della decisione sulla richiesta ex art. 330 c.c., debba essere nominato un curatore speciale per le figlie minori delle parti affinché lo stesso provveda ad assistere le stesse rispetto alla domanda di decadenza di responsabilità genitoriale (cfr. in tali termini, tra le molte, Cass. sent. 5256 del 2018).
La causa va, dunque, rimessa sul ruolo al fine di definire la domanda de potestate, inerente alla limitazione o elisione della stessa titolarità, e non del mero esercizio, della responsabilità genitoriale.
4. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LE FIGLIE MINORI.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica
Pagina 17 dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018).
In sede presidenziale, il Presidente f.f. ha previsto a carico della resistente, genitore non collocatario, l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento delle figlie un assegno di mantenimento di € 150,00 mensili per ciascuna figlia, oltre al contributo al 50% nelle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Latina.
Il ricorrente ha allegato di essere impiegato, in qualità di operaio, presso la Satura s.r.l., con contratto a tempo indeterminato in forza del quale percepisce uno stipendio di € 1.200,00 mensili circa e di essere integralmente gravato dalle rate del mutuo della casa coniugale di € 259,00 mensili cointestato con la resistente che, da tempo, non versa la sua quota parte, come dalla stessa confermato (v. pag. 2 del ricorso introduttivo, pagg. 1, 8 e 9 della memoria integrativa e v. pag. 6 della memoria di costituzione di parte resistente). Ha prodotto 730/2019 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2018, ha dichiarato un reddito imponibile di € 14.783,00 con imposta netta di €
801,00 e certificazione unica 2020 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2019, ha percepito un reddito da lavoro con contratto a tempo indeterminato di € 14.878,14 con imposta netta di € 360,23
(v. all. 4 e 5 al ricorso introduttivo).
La resistente, invece, a prescindere dall'attuale svolgimento o meno di un'attività lavorativa, di cui nulla ha dedotto, ancorché dalla relazione del Servizio Sociale del Comune di Aprilia depositata il
30 settembre 2024 sia emerso che la stessa ha riferito di svolgere alcune ore di lavoro come educatrice di una ragazza autistica nutrendo la speranza di poter riprendere il lavoro come assistente educativa scolastica, in costanza di matrimonio ha svolto il lavoro di assistente sociale presso una
Cooperativa percependo nell'anno 2018 € 5.324,81, nell'anno 2019 € 8.247,5 e nell'anno 2020 €
1.360,38 (v. pag. 2 della memoria di costituzione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata), sicché gode di una qualifica professionale che, da quanto dedotto dalla stessa al CP_1
Servizio Sociale, riesce ancora a spendere sul mercato del lavoro. Ad ogni modo la è CP_1 ancora giovane, essendo nata l'[...], e dunque ben potrebbe e dovrebbe attivarsi in ogni modo per riuscire a mantenere i propri figli.
Pagina 18 Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento della resistente ai provvedimenti presidenziali in materia di mantenimento per la prole (v. pagg. 7 e 8 della memoria integrativa) e ciò non è stato contestato.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale, considerata comunque la disparità economica e reddituale tra le parti, ma anche il fatto che la on ha alcun tipo di frequentazione con le figlie, e che non CP_1
risulta che allo stato mantenga gli altri due figli minori nati durante lo svolgimento del giudizio, considerate anche le evidenti problematiche della stessa, congruo disporre che la resistente versi al ricorrente a titolo di mantenimento delle due figlie minori € 150,00 per ciascuna figlia con decorrenza dalla domanda oltre rivalutazione Istat, senza ulteriore contributo alle spese straordinarie, che appare congruo porre al 100% in capo al padre.
5. SULLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE FORMULATA
DA PARTE RICORRENTE.
Il presupposto dell'assegnazione della casa coniugale è la convivenza con prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente (v. tra le molte Cass. ord. 772 del 2018).
Nel caso di specie, il ricorrente è collocatario delle figlie minori sicché va confermata l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente.
6. SULLE DOMANDE INERENTI AL MUTUO DELLA CASA CONIUGALE E AI
VEICOLI FORD FIESTA E FIAT PANDA FORMULATE DA PARTE RICORRENTE.
Le domande sono inammissibili dovendo trovare applicazione tra le parti gli ordinari istituti privatistici, ferma restando l'autonomia negoziale delle parti. domanda ex art. 330 c.c. previa nomina di un curatore speciale per le minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, non definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 540 del 2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale di e che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio civile in Anzio (RM) in data 19 settembre 2012, iscritto al Reg. Atti di
Matrimonio del suddetto comune al n. 86, parte I, anno 2012.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Anzio di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Rigetta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
4. Affida le figlie minori delle parti in via c.d. super - esclusiva al padre, con facoltà dello stesso di assumere in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per le minori, con collocamento presso il padre, senza riconoscimento alla resistente di diritto di visita alle minori e con diritto ad uno spazio informativo come indicato in parte motiva.
Pagina 19 5. Dispone che la resistente entro il 5 di ogni mese versi al ricorrente, a titolo di mantenimento delle due figlie minori, la somma di € 150,00 per ciascuna figlia, con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza, senza ulteriore contributo per le spese straordinarie, poste integralmente a carico del ricorrente.
7. Dichiara inammissibili le domande inerenti al mutuo della casa coniugale e ai veicoli Ford TA
e Fiat AN formulate da parte ricorrente.
8. Spese al definitivo.
9. Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la decisione sulla richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Anzio per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
Pagina 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 540 del 2021 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Pier Luigi Bartoli ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Viale di Trastevere, n. 259, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa ex art. 85 c.p.c. Controparte_1 dall'Avv. Simona Verdat, stante la rinuncia al mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via Giulia, n. 16, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: per parte ricorrente (come precisate in sede di udienza di p.c.): “… precisa le conclusioni chiedendo la separazione personale dei coniugi con addebito della medesima a Controparte_1
autorizzando i coniugi a vivere separati;
con affidamento esclusivo delle minori e Per_1 Per_2
al padre e collocamento delle stesse con il padre medesimo, sospensione e/o revoca degli incontri della madre con le figlie come consigliato dalla relazione inviata dal Servizio Sociale del Comune di Aprilia, che ha sottolineato nelle conclusioni dell'aggiornamento datate il 27 settembre 2024
Pagina 1 “Una ripresa della relazione con e non apporterebbe benessere alle minori”. Per_1 Per_2
Ovviamente divieto per la resistente di trascorrere le vacanze con le minori e divieto di pernottamento presso la madre, assegnazione della casa coniugale a che vi Parte_1
abiterà insieme alle minori, contributo al mantenimento delle minori a carico della resistente mediante versamento di un assegno mensile di € 200,00 per ciascuna, nulla per il mantenimento della resistente, con le rate del mutuo della casa coniugale interamente a carico del ricorrente.
Chiede la decadenza della responsabilità genitoriale della ricorrente e i termini ex art. 190 c.p.c.”; conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo: “a) dichiarare la separazione personale dei coniugi - con addebito della medesima alla sig.ra – autorizzando i coniugi stessi Controparte_1
a vivere separati;
/ b) affidamento e collocazione dei figli minori. / In ordine all'affidamento delle figlie minori e si chiede che le stesse vengano tutelate nel migliore dei modi e Per_1 Per_2
pertanto affidate - previa eventuale C.T.U., della quale incaricare un/a psicologo/a – psicoterapeuta - in via esclusiva, al sig. atteso…. / Si chiede che le minori Parte_1
vengano collocate presso il padre. La madre avrà la facoltà di vederle e tenerle con se, con le opportune cautele che il Tribunale vorrà adottare, per un giorno durante la settimana, dall'orario di uscita dalla scuola, dalle ore 13,30 alle 20,00, giorno da comunicare preventivamente al padre.
A settimane alterne, se il Tribunale lo riterrà opportuno ed eventualmente sempre con le dovute cautele, dal venerdì dopo l'uscita della scuola sino alle 21,00 della domenica;
/ Durante le vacanze estive, se il Tribunale lo riterrà opportuno ed eventualmente sempre con le dovute cautele, per 30 giorni anche non consecutivi, da concordare con il padre entro il 30 marzo di ciascun anno. Anche per ciò che riguarda la settimana di Pasqua ed una settimana di vacanze invernali le minori trascorreranno tali periodi, ad anni alterni, con la madre e con il padre. Durante le festività natalizie le minori trascorreranno le medesime, sempre ad anni alterni, per sei giorni consecutivi dal 26 dicembre al 31 dicembre, ovvero dal 1° gennaio al 6 gennaio, ad anni alterni, con ciascun genitore. In particolare la vigilia di Natale ed il giorno di Natale saranno trascorsi ad anni alterni, una volta con il padre ed una volta con la madre;
/ c) assegnazione della casa coniugale. / La casa coniugale, attualmente in comproprietà indivisa tra i coniugi, con tutti gli arredi che la compongono, si chiede venga assegnata al sig. che vi abiterà con le figlie minori. Parte_1
La sig.ra dovrà allontanarsene portando con se gli effetti personali;
/ d) Controparte_1
mantenimento dei figli minori. / La resistente dovrà contribuire al mantenimento di entrambe le figlie, mediante il versamento di un assegno da quantificarsi in misura non inferiore ad €. 200,00 mensili, per ciascuna figlia o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia dal
Tribunale, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese di istruzione, mediche, sportive e
Pagina 2 ricreative dei minori, come da protocollo di intesa del Tribunale di Roma;
/ e) mantenimento della resistente. / La resistente dovrà provvedere autonomamente al proprio mantenimento / f) Mutuo della casa coniugale. / Verrà corrisposto per intero dal ricorrente. / g) Autovetture / L'autovettura
Ford. Mod. TA, resterà in proprietà del sig. che si farà carico dei relativi Parte_1 oneri;
/ L'autovettura Fiat mod. AN, resterà in proprietà della sig.ra che si Controparte_1 farà carico dei relativi oneri”; per parte resistente (come rassegnate nella memoria di costituzione): “CHIEDE / All' Ecc.mo
Tribunale, contrariis reiectis, di accogliere le seguenti anticipate CONCLUSIONI / I) dichiarare, sempre e comunque, la separazione personale dei coniugi sigg.ri e Controparte_1 Parte_1
/ II) stabilire un affido congiunto per le due figlie minori e ad entrambi i
[...] Per_2 Per_1
genitori ,con presa in carico del nucleo familiare dei Servizi Sociali e con collocazione delle minori presso la sig.a , a Ardea, Via C. Poerio n. 7 / III) stabilire che il padre potrà Controparte_1
vedere ed avere con sé le figlie il lunedì ed il giovedì dall'uscita di scuola alle ore 20.00, riportandole a casa della madre ed a settimane alterne dall'uscita di scuola del venerdì alle ore
20.000 della domenica, riportandole a casa della madre. Nel periodo estivo , durante le vacanze scolastiche, le figlie minori staranno 15 giorni di seguito in modo esclusivo con il padre e 15 giorni di seguito in modo esclusivo con la madre. Il periodo deve essere scelto entro il 31 marzo di ogni anno dal padre o dalla madre in base al criterio dell'alternanza. Nel periodo delle vacanze scolastiche estive il sig. potrà prendere le due figlie minori e dalla Parte_1 Per_2 Per_1
mattina alle ore 10.00 alla sera alle ore 20.00 nei giorni di lunedì e giovedì. Per le vacanze di
Natale e di fine anno e staranno ad anni alterni con un genitore dalla chiusura Per_2 Per_1 delle scuole alle ore 20.000 del 30 dicembre e con l'altro genitore dalle ore 20.00 del 30 dicembre sino alla ripresa dell'attività scolastica, dovendo comunque essere garantita per il giorno 25 dicembre l'alternanza con l'altro genitore dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Durante le vacanze pasquali le figlie e staranno alternativamente con l'uno o l'altro genitore, Per_2 Per_1 alternandosi l'un genitore con l'altro il solo Lunedì dell'Angelo dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Per le festività nazionali le minori staranno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore., mentre il giorno del compleanno del genitore lo trascorreranno con il genitore che compie gli anni, così come per la festa della mamma o del papà staranno con il genitore festeggiato. / Ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro il domicilio in cui permarrà con i minori. / IV) La sig.a CP_1 genitore convivente, informerà nell'immediato il sig. circa l'andamento scolastico e le Parte_1
condizioni di salute delle figlie, nonché su ogni altro aspetto e /o problema di particolare importanza per la crescita fisica e psicologica delle minori. Si precisa altresì che la mamma informerà preventivamente il papà sig. circa le eventuali visite mediche specialistiche Parte_1
Pagina 3 per le figlie. Circa il dovere di informazione questo dovrà essere parimenti rispettato dal papà nei periodi in cui le minori convivranno con lui. / V) Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio / VI) Il sig. corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra a Parte_1 CP_1 somma di euro 200,00 mensili per ciascuna figlia, per un totale di € 400 o quella somma maggiore
o minore ritenuta di giustizia, che emergerà dovuta in corso di causa, a titolo di contributo al mantenimento delle minori, a mezzo bonifico bancario, somme rivalutabili annualmente secondo i parametri ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo sottoscritto dal
Tribunale di Latina. / VII) Ciascuna delle parti provvederà a mantenersi da sé. / VIII) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Si precisa che gli scriventi legali si dichiarano antistatari”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Tuttavia, per intelligibilità della decisione, va rilevato che all'esito dell'udienza presidenziale, con ordinanza del 27 settembre 2021, il Presidente f.f. “rilevato come dalla relazione dei Servizi Sociali di Aprilia emerga la grave criticità rappresentata dalla presenza accanto alla madre del suo attuale convivente, resosi protagonista di episodi di violenza in danno della d in presenza CP_1
delle minori, per i quali è stato anche ristretto in carcere;
che, infatti, le minori, e particolarmente la primogenita percepiscono in misura assai negativa la presenza dell'attuale compagno Per_1 della madre, con il quale tuttavia quest'ultima intende comunque mantenere la relazione;
che, peraltro, tenuto conto, pur nelle sue oggettive lacune genitoriali, dell'attaccamento che la madre manifesta per le figlie nonché al fine di non esautorare completamente la figura materna con la quale le bambine, pur con le difficoltà rappresentate dalla situazione evidenziata, manifestano comunque l'esigenza di relazionarsi, si reputa come il regime più opportuno nell'interesse della prole sia quello condiviso, con collocamento delle minori presso il padre attesa la pervicace volontà della resistente di continuare nella relazione con il compagno;
che l'attuale scelta per la bi-genitorialità dovrà essere in prosieguo monitorata e valutata dall'istruttore nell'ambito dei poteri ad esso riservati a fronte dell'eventuale modifica delle circostanze che l'hanno determinata;
che a ciò consegue l'assegnazione al padre della ex casa coniugale;
che la perdurante presenza del compagno nella vita della madre, avvertita in modo assai negativo dalle minori, e l'incapacità della madre di fare delle scelte nell'interesse preminente delle figlie, preclude la possibilità di incontri liberi tra la madre e le minori essendo, invece, necessario che detti incontri siano monitorati dai servizi sociali, anche al fine di agevolarne l'effettuazione e la continuità; preso atto che dalla relazione dei servizi sociali emerga il compimento di attività lavorative da parte della
Pagina 4 madre sicché sulla stessa può essere posto un contributo indiretto per il mantenimento della prole”, in via temporanea e urgente affidava le due figlie minori delle parti ad entrambi i genitori, collocava le suddette presso il padre cui assegnava la casa coniugale e disponeva che la madre potesse vedere le figlie per due volte la settimana presso il Servizio Sociale del Comune di Aprilia, ponendo a carico della resistente un assegno di € 300,00 (150,00 per ciascuna figlia), oltre a rivalutazione Istat
e al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Latina.
Il 4 ottobre 2021 veniva trasmesso il decreto del 24 settembre 2021 del Tribunale per i minorenni di
Roma che dichiarava la propria incompetenza funzionale a provvedere sul ricorso del PMM per la verifica della responsabilità genitoriale dei genitori, confermava il collocamento delle minori presso il padre sino a diverso provvedimento del Tribunale ordinario, con diritto di visita protetto presso il
Servizio Sociale per la madre, trasmettendo gli atti alla Procura presso il Tribunale di Latina e al presente Tribunale.
Con provvedimento del 27 aprile 2022 il G.I. disponeva una c.t.u. al fine di verificare le capacità genitoriali delle parti e disponeva al contempo il prosieguo del monitoraggio del nucleo sociale da parte del Servizio Sociale del Comune di Aprilia.
Con la relazione peritale depositata in data 30 settembre 2022 il ctu ha così risposto ai quesiti:
“L'esame psichico è stato condotto attraverso l'osservazione diretta dei componenti del nucleo familiare, valutati mediante dei colloqui liberi e tematici individuali e congiunti e tramite
l'osservazione della modalità relazionale. / Sulla base di quanto emerso nell' indagine peritale effettuata, dopo attenta lettura degli atti di causa, dopo aver sentito i familiari della coppia genitoriale, i Servizi Sociali del Comune di Aprilia, si ritiene utile concludere il lavoro effettuato con delle valutazioni che sono finalizzate alla tutela principale delle minori. / La signora i CP_1
trova nella situazione psicologica di coping, ovvero coinvolta nel processo di adattamento in una situazione stressante cioè quella del periodo post partum, ove è difficile poter effettuare un esame psichico scevro da qualsiasi conseguenza psicologica. / Per il signor è stata apprezzata Parte_1
una modalità di funzionamento in cui non si evidenziano patologie cliniche. Per ciò che riguarda
l'analisi delle capacità genitoriali si riassumono per completezza di seguito: / 1. Protettiva / Intesa come protezione fisica, ma anche psicologica e senso di protezione percepito. / Dall'analisi dei riferiti sia dalla minore che dai professionisti dei Servizi Sociali del comune di Aprilia, che Per_3
hanno seguito il nucleo familiare, emerge la difficoltà da parte della signora d attivare in CP_1
maniera efficace tale capacità. / Ne è prova, ad esempio, quando racconta che aveva detto Per_3
alla madre che non voleva vedere per via degli eventi ai quali aveva assistito, ed invece la CP_2 madre l'ha portata a trovarlo presso la casa circondariale in cui era costretto. / Mentre la funzione protettiva è apparsa adeguata per il signor il quale, secondo i riferiti dei professionisti Parte_1
Pagina 5 dei Servizi del Comune di Aprilia e dei propri familiari, ha fatto del tutto per far sì che le figlie non fossero più vittime di violenza assistita.
2. Affettiva / La signora ha mostrato un elevato controllo delle emozioni, si fa presente CP_1 che tale condizione potrebbe essere motivata dall'aver partorito circa due mesi prima. / Il signor riconosce i bisogni affettivi delle figlie, per esempio, durante le sedute peritali ha Parte_1
parlato con loro fornendo spiegazioni in maniera affettuosa.
3. Regolativa / Precondizione fondamentale per questa funzione di insegnamento di regolazione e contenimento delle emozioni ai figli è avere una propria buona regolazione emotiva. / Inoltre, è necessario avere la giusta attenzione verso i loro comportamenti e bisogni. / In questa funzione il signor mostra Parte_1
una regolazione generalmente appropriata, mentre la signora ha confermato di non aver CP_1
curato adeguatamente tale area, soprattutto con la figlia , nonostante ribadisca che ora la Per_3 rabbia della bambina nei suoi confronti è strumentalizzata da altri adulti. / 4. Normativa / E' apparsa chiaramente la difficoltà per la signora ad essere una guida per la propria figlia, CP_1
poiché non lavora, non ha una propria residenza, non ha ancora effettuato un percorso psicoterapeutico e si deve occupare di una nuova nascitura. / Inoltre, da quanto si legge nella relazione redatta dalla scuola di SM (scuola IC Anzio 2 plesso Sacida), la signora non è stata presente alla vita scolastica della bambina. / 5. Predittiva /Riguarda le tappe evolutive. Il genitore affida ai figli compiti evolutivi che possano agevolare il passaggio alla tappa successiva. Spinte eccessive o trattenute verso livelli di autonomia dei figli portano a comportamenti inadeguati. / Il padre in tal senso è apparso palesemente adeguato.
6. Significante / Il genitore deve dare un nome
e un significato agli stati d'animo, alle emozioni e ai bisogni dei figli. / Questa funzione appare adeguata nel padre, il quale ha cercato di spiegare a che è importante riprendere il Per_3 rapporto con la madre. / 7. Comunicativa / Si riferisce all'evitamento delle ambiguità e le incongruità fra comunicazione verbale e non verbale. / La signora ha evidenziato delle CP_1
criticità circa il voler mettere in atto quanto sosteneva. La minore ha raccontato che le era Per_3 stato promesso dalla madre di andare al “mondo delle fate”, il giorno del suo compleanno ed invece è stata portata a far visita a (mentre era in condizioni restrittive). /8. Triadica / Non CP_2 fa riferimento al conflitto genitoriale, ma all'accesso ai figli che ogni genitore consente all'altro. /
E' chiaro quindi che la funzione triadica non è nelle disponibilità della signora Non è CP_1
stato possibile effettuare la visita domiciliare presso la casa della signora in quanto è CP_1 ospite della madre e non ha ancora fornito la residenza (l'ultima è in data del 29 giugno 2022 presso la casa del signor via Federico Confalonieri n. 16, Aprilia). Mentre per il signor Parte_1
è stata presa in considerazione la visita domiciliare svolta dai professionisti del Servizio Parte_1
Sociale del Comune di Aprilia. / Si ritiene pertanto opportuno suggerire all' Giudice: / CP_3
Pagina 6 e , hanno conseguito le normali tappe evolutive, mostrano entrambe un'elevata Per_3 Per_2
sofferenza emotiva ed evolutiva, che si manifesta in modi diversi, attraverso comportamenti e tratti di personalità differenti tra loro. / Per quanto riguarda l'attaccamento verso la madre Per_3
risulta di tipo distanziante, mentre appare adeguato alla piccola . / Nei confronti del padre Per_2
l'attaccamento di e è di tipo sicuro. / Vi è il problema dalla mancata pratica della Per_3 Per_2
co-genitorialità nella coppia, evidentemente connessa ad un'esperienza pregressa di disfunzionalità comunicativo-relazionale nell'ambito del rapporto coniugale, risultato sempre precario all'esito dell'indagine consulenziale, ed accentuato dalla denuncia del compagno della signora nei confronti del signor / Il signor presenta discrete risorse che gli Parte_1 Parte_1
consentono di sintonizzarsi in maniera coerente con i bisogni delle minori ed è in grado di interiorizzare ed elaborare l'esperienza sia cognitiva, sia emotivo-affettiva, sia sociale-relazionale.
/ - Alla luce di quanto osservato e descritto, si propone un provvisorio affidamento esclusivo al padre, fino a quando la madre non abbia effettuato un percorso di sostegno psicoterapico ed abbia una propria residenza. /Il signor rappresenta un punto di riferimento importante sia a Parte_1
livello materiale, affettivo e morale per le figlie. / La signora invece, deve prendere CP_1
consapevolezza che la prosecuzione dei suoi agiti potrebbe innescare un aumento della frustrazione nella minore . Si consiglia quanto segue: / - Il proseguo degli incontri protetti tra la signora Per_3
e la piccola . / - Si suggeriscono, inoltre, almeno una telefonata o videotelefonata CP_1 Per_2
tra la madre e la minore nei giorni in cui non si incontrano. / - In accordo con i Servizi, la Per_2
minore deve iniziare un nuovo percorso con la dr. ssa al fine di poter ripristinare Per_1 Per_4
il rapporto con la madre. / - Il ripristino dei rapporti tra la nonna materna e le nipoti, con il monitoraggio dei Servizi Sociali del Comune di Aprilia. - Il signor deve contattare Parte_1
telefonicamente la signora per aggiornarla circa la vita delle bambine. / Si ritiene che la CP_1
signora possa trarre utile vantaggio da un percorso terapeutico che promuova una maggiore capacità di mentalizzare e regolare il piano emotivo, che l'aiuti ad entrare gradualmente in contatto anche con i vissuti dolorosi da cui sfugge per elaborarli (violenza sessuale patita dal fratello, violenza patita dal signor e che favorisca una maggiore strutturazione e Per_5 sicurezza dell'Io. / Si ritiene fondamentale: / - un supporto psicologico per le minori - Il proseguo del percorso di sostegno alla genitorialità del signor con lo psicologo dr. e della Parte_1 Tes_1 signora con la psicologa, dr. ssa / Si ritiene opportuno suggerire all'Ill.mo Giudice CP_1 Per_6 di lasciare aperta l'opportunità di una rivedibilità della situazione a dodici mesi per verificare
l'evoluzione del nucleo familiare, soprattutto in merito alla partecipazione e al coinvolgimento della figura materna.”
Pagina 7 All'udienza del 18.10.2022, il Giudice istruttore demandava ai di Controparte_4
garantire i percorsi psicologici alle minori e i percorsi di sostegno alla genitorialità ai genitori come suggeriti dal ctu e di ufficio disponeva, ad integrazione dei provvedimenti provvisori, che la mamma potesse chiamare la figlia più piccola due volte alla settimana, salvo diverso Per_2
accordo delle parti, il mercoledì e il venerdì dalle ore 19,00 alle 19,30; prescrivendo che in tali telefonate la madre avrebbe dovuto parlare esclusivamente con la figlia senza alcun tipo di intervento da parte del compagno.
Il 5 dicembre 2022 veniva trasmesso dal Tribunale per i minorenni di Roma un decreto emesso il 29 novembre 2022 con cui il suddetto Tribunale aveva sospeso la responsabilità genitoriale al compagno della resistente sulla figlia nata dalla loro relazione.
Nella relazione depositata il 2 febbraio 2023 dal Servizio Sociale del Comune di Aprilia si dava atto che gli incontri protetti madre – erano proceduti regolarmente, salvo alcuni incontri saltati Per_2
per le condizioni di salute della resistente nuovamente in gravidanza, e che si consolidava il rapporto tra madre e si dava atto che si erano tenute le chiamate telefoniche tra la madre e Per_2
sotto la supervisione del padre, ma non sempre con regolarità e talvolta la resistente si era Per_2
fatta trovare in macchina con il Il Servizio Sociale riferiva che da quanto riferito da Per_5
entrambe le parti la per alcuni periodi conviveva con il altre volte, invece, si CP_1 Per_5
rifugiava dalla madre con la nuova nata per sottrarsi alle violenze del compagno. Si dava atto che era stata presa in carico per un percorso psicologico presso il Consultorio diocesano Per_1
“Centro Famiglia e Vita” (n.d.r. il TSMREE in precedenza aveva relazionato di non poter espletare il mandato conferitogli), che si era concluso positivamente il percorso di sostegno alla genitorialità per il ricorrente, mentre la resistente negli ultimi mesi era divenuta “un po' latitante”; il Servizio
Sociale rilevava che la non accoglieva il suggerimento di farsi prendere in carico da un CP_1
Centro Anti – Violenza, e che nel novembre 2022 era stata indirizzata presso l'Associazione
“Aprile Sociale” per una psicoterapia, ma anche in questa occasione non aveva aderito al Progetto.
Il G.I. con provvedimento del 14 febbraio 2023 provvedeva sulle richieste istruttorie di parte ricorrente e mandava al TSMREE Asl Latina Distretto Sanitario 1 e al Servizio Sociale del Comune di Aprilia di proseguire gli interventi in atto nei confronti delle minori e di verificare la disponibilità della madre a ripristinare i percorsi interrotti, relazionando al Tribunale entro il 15 settembre 2023.
Il 1° marzo 2023 veniva trasmesso un decreto da parte del Tribunale per i minorenni di Roma, relativo alla figlia nata dalla relazione della on il in cui si dava atto del mancato CP_1 Per_5
rispetto delle prescrizioni imposte dal precedente decreto, essendo la nuovamente tornata CP_1 insieme al e malgrado quest'ultimo continuasse a maltrattare la donna, alla quale era stata Per_5
Pagina 8 riscontrata “una personalità di tipo infantile con componenti sia evitanti che di dipendenza”, sicché veniva disposto l'inserimento in casa famiglia della minore.
Il 16 marzo 2023 il Servizio Sociale del Comune di Aprilia comunicava che gli ultimi incontri protetti con non erano stati effettuati per la minaccia di parto prematuro della che Per_2 CP_1
dal 6 marzo 2023 la era irreperibile al telefono;
pure veniva rilevato che la e il CP_1 CP_1
compagno si erano resi irreperibili al Servizio Sociale del Comune di Ardea incaricato dell'allontanamento della loro figlia minore;
pure la si rendeva irreperibile alle telefonate CP_1
del ricorrente;
pure veniva rilevato che la resistente non aveva contattato la psicologa presso cui era stata indirizzata per una presa in carico gratuita.
Nella relazione depositata il 31 maggio 2023 si rilevava che gli incontri – figlia, sospesi a Per_2 febbraio erano stati in seguito interrotti per l'irreperibilità della poi inserita in casa CP_1
famiglia con i due figli nati dal nella relazione si rilevava che recentemente la Romani Per_5
aveva chiesto la riattivazione degli incontri protetti, ma che, sentiti anche il ricorrente e la psicoterapeuta che aveva in cura le due minori, dott.ssa la quale concordava con il Per_7
ricorrente nel ritenere destabilizzante la ricomparsa della minore con la madre, non era stato dato seguito alla richiesta;
il Servizio rilevava, inoltre, per la prima volta, che negli incontri Per_2 protetti non aveva “consapevolezza del ruolo della persona che” incontrava e del legame genitoriale tra i genitori;
da ultimo rilevava che la veva interrotto gli incontri protetti con ma CP_1 Per_2
aveva messo a rischio la gravidanza accompagnando il agli incontri protetti con la figlia di Per_5
lui. Veniva rappresento che il padre aveva dedotto difficoltà a gestire la minore necessitando delle autorizzazioni materne.
Il 24 luglio 2023 il Servizio Sociale del Comune di Aprilia comunicava che la con i due CP_1
figli nati dalla relazione con il compagno, si era allontanata dalla struttura eludendo la sorveglianza e si era ricongiunta con il e l'intero nucleo familiare era irreperibile. Per_5
Il medesimo giorno il G.I., rilevato “che da quanto relazionato dal Servizio Sociale del Comune di
Aprilia, si evince l'assoluta inadeguatezza nelle competenze genitoriali della sicché si CP_1
reputa a tutela delle minori, di ufficio, in modifica dei provvedimenti provvisori, di affidare le minori e in maniera c.d. super esclusiva al padre , che prenderà Per_1 Per_2 Parte_1
in autonomia anche le decisioni di maggiore rilevanza per la minore, e di sospendere allo stato ogni incontro, anche telefonico, tra le minori e la madre;
/ Ritenuto di trasmettere gli atti alla
Procura di Latina competente, per valutare richieste ex art. 330 e 333 c.c. nei confronti della resistente alla stregua di quanto accaduto;
/ Ritenuto, stante quanto previsto Parte_2 dall'art. 336 c.c. ultimo comma, applicabile ratione temporis al presente procedimento, che consente anche di ufficio l'emissione di provvedimenti temporanei nell'interesse dei figli in caso di
Pagina 9 urgente necessità, di sospendere in via provvisoria la dalla responsabilità genitoriale nei CP_1
confronti delle figlie minori e (salva la necessità di eventuale richiesta della Per_1 Per_2
Procura in merito a provvedimenti non temporanei), ai sensi dell'art. 709 comma 4 c.p.c. applicabile ratione temporis al presente procedimento, modificava i provvedimenti temporanei e urgenti, nel senso che disponeva l'affidamento super –esclusivo al ricorrente delle figlie minori e con sospensione urgente della responsabilità genitoriale in capo alla resistente, e Per_1 Per_2
con interruzione di ogni incontro, anche telefonico, con le minori.
Il 23 agosto 2023, nel periodo feriale, la Procura di Latina trasmetteva un parere in cui, evidenziando le varie mancanze della Romani, sottolineava anche come, nella querela sporta dalla operatrice della struttura Don Orione, quest'ultima aveva riferito che il avesse esternato Per_5
alla la volontà di portare i due figli minori in Albania, avendo lì degli agganci, sicché CP_1
proponeva di valutare la decadenza della responsabilità genitoriale per la il 29 agosto CP_1
2023, sempre nel periodo feriale, la Procura di Latina depositata un vero e proprio ricorso ex art. 330 c.c. con richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale, anche inaudita altera parte, istanza rigettata dal Giudice del turno feriale, che, rilevata la già avvenuta sospensione della responsabilità genitoriale, rigettava la richiesta inaudita altera parte rimettendo le determinazioni del caso al Giudice relatore;
All'udienza del 5 ottobre 2023, fissata per interrogatorio formale della resistente ed escussione dei testi, si è presentata la che sentita liberamente, ha così riferito: “Sono scappata dalla casa CP_1
famiglia perché non ce la facevo più, non è un ambiente idoneo né per i bambini né per me, sono uscita da sola dalla casa famiglia, qualche ora dopo sono andata dal mio compagno e siamo partiti, siamo andati in Sicilia. I bambini sono stati consegnati;
poi siamo andati in Abruzzo e spontaneamente siamo andati al Servizio Sociale di Casa Candidella, e sono stati messi i bambini in una struttura a Teramo, abbiamo fatto i colloqui con il Servizi Sociali di Ardea che sono affidatari dei minori, abbiamo chiesto un colloquio con tale Servizio e siamo andati al Tribunale per i minorenni di Roma, abbiamo fatto istanza di visita per i bambini, ad oggi non c'è un decreto.
Io so che il padre delle mie figlie è un buon padre, voglio solo avere un diritto di visita per le stesse. Sono disponibile a fare tutto quanto per me possibile per vedere le bambine, non voglio
l'affidamento, ma non sono d'accordo con la decadenza voglio poterci lavorare. Sto attualmente ancora con il mio compagno”. Il Pm presente in udienza e il ricorrente insistevano per la decadenza della responsabilità genitoriale.
Il G.I.
ritenuto che
allo stato potesse essere ritenuta idonea la sospensione della responsabilità genitoriale, rilevava che non appariva opportuno e tutelante disporre una ripresa dei contatti della madre con le minori, e demandava alla stessa di rivolgersi al Servizio Sanitario competente per tutti
Pagina 10 gli interventi necessari al fine di poter recuperare le proprie competenze genitoriali: suggeriva, pertanto, un percorso psicoterapico della ricorrente presso il suddetto Servizio Sanitario e disponeva che proseguisse il monitoraggio del nucleo da parte dei Servizi Sociali del Comune di Aprilia e del
Comune di Ardea, a quest'ultimo veniva demandato di garantire alla resistente tutti i percorsi possibili di sostegno alla genitorialità e mandava ai Servizi Sociali suindicati di relazionare entro il
5 aprile 2024 e una seconda volta entro il 1° ottobre 2024 e, dopo aver espletato l'interrogatorio formale, ed aver escusso come testimone i due testi comparsi, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
***
1. SULLO STATUS.
Il matrimonio trova conferma nell'estratto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile in Anzio (RM), in data 19 settembre 2012, iscritto al Reg. Atti di
Matrimonio del suddetto comune al n. 86, parte I, anno 2012, e che le parti hanno scelto il regime di separazione dei beni.
Il fallito tentativo di conciliazione in sede presidenziale, le allegazioni di entrambe le parti, nonché quanto accaduto durante lo svolgimento del processo, inducono il Tribunale a ritenere che sussistano con evidenza i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale delle parti.
2. SULLA DOMANDA DI ADDEBITO FORMULATA DA PARTE RICORRENTE.
Il coniuge che intende chiedere l'addebito all'altro della separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., in base a orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da questo Collegio, ha l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento dell'intollerabilità della convivenza.
Ciò in generale per qualsiasi violazione degli obblighi, ivi compreso quello relativo all'assistenza morale e materiale al coniuge e ai figli (cfr., tra le molte, Cass. ord. n. 25966 del 2016, Cass. sent.
2059 del 2012, Cass. sent. 9074 del 2011, da ultimo Cass. ord. 3923 del 2018).
La Suprema Corte ha chiarito come “anche nel caso dell'allontanamento dalla casa coniugale e di richiesta di addebito a tale condotta conseguente, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. Civ. n. 19328 del
2015). Al coniuge che si è allontanato spetta provare la giusta causa dell'allontanamento, ma non per effetto della inversione dell'onus probandi in ordine al nesso di causalità, ma all'esclusivo fine
Pagina 11 di escludere che tale condotta possa essere qualificata come causa d'addebito” (Cass. n. 25072 del
2017).
Per quanto attiene, poi, alla violazione dell'obbligo di fedeltà, citando le parole della Suprema Corte
“secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare
l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; ed ancora, più di recente, Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; n. 917 del 2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. (Cass. n. 15557 del 2008; n. 8929 del 2013; n. 21657 del 2017);c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059)” (così Cass. ord. n. 3923 del
2018, v. anche Cass. ord. n. 14591 del 2019, nel senso che non basta provare la violazione dell'obbligo di fedeltà e di coabitazione, ma anche l'efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza).
Nel caso di specie, nel ricorso introduttivo, il ricorrente ha imputato la responsabilità della crisi matrimoniale alla moglie che, dopo la nascita della secondogenita, avrebbe intrapreso una relazione extraconiugale abbandonando, successivamente, nelle more dell'udienza presidenziale fissata a seguito del deposito in Tribunale di un ricorso di separazione consensuale, il tetto coniugale portando con sé le figlie minori presso il domicilio del nuovo compagno ristretto Persona_8
agli arresti domiciliari, venendo meno a quanto concordato in sede di ricorso per separazione consensuale che prevedeva l'assegnazione della casa coniugale alla moglie collocataria delle minori
(v. pagg. 2 e 3 del ricorso introduttivo) e facendo vivere le minori in un contesto inadatto, facendole anche assistere a violenza assistita ricevuta dal proprio compagno.
Pagina 12 La resistente, dal canto suo, nella memoria di costituzione per la fase presidenziale ha contestato quanto dedotto dal ricorrente allegando che anche prima della nascita della secondogenita i rapporti coniugali erano in crisi in quanto “il ricorrente era totalmente assente dato che usciva di casa alle
5 di mattina e tornava alle 24, lasciando tutto il peso della gestione familiare sulle spalle della ns assistita che all'epoca lavorava, come assistente sociale presso una Cooperativa, e che si faceva coadiuvare dalla mamma, sig.a , nell'accudimento delle figlie.”, che “già nel mese di CP_5
maggio 2019, proprio a causa della fine della relazione coniugale e ad episodi violenti cagionati dal sig. ( vedi all.2 – denuncia del 21.7.2020) , questi decideva di trasferirsi da solo Parte_1 presso l'abitazione della propria madre , sita in Anzio, alla via Cavallo Morto , e lì rimaneva per circa tre mesi, lasciando la sig.a da sola a casa con le due bambine,” che, infine, “Venuta CP_1
meno pertanto la comunione materiale e morale tra i coniugi la ns assistita conosceva il sig.
, suo attuale compagno” (v. pagg. 2 e 3 della memoria di costituzione). Persona_8
Ebbene, ciò premesso, ritiene il Tribunale che il ricorrente non abbia provato la sussistenza dei presupposti per addebitare la crisi del matrimonio alla in particolare non ha provato il CP_1
nesso di causalità tra le condotte da lui imputate alla resistente e la fine del matrimonio.
In effetti, sia nel ricorso introduttivo che nella memoria integrativa, omette di indicare in maniera circostanziata quando era venuto a conoscenza dell'inizio della relazione extraconiugale intrattenuta dalla CP_1
Il ricorrente ha depositato sub doc. 6 un ricorso per separazione consensuale dei coniugi, datato 27 novembre 2019 e sottoscritto da entrambi i coniugi, con il quale le parti regolamentavano le condizioni della loro separazione e l'affidamento (condiviso) delle figlie minori, nel quale si dà atto che il matrimonio, negli ultimi anni, si era andato deteriorandosi ed era venuta meno l'affectio coniugalis necessaria a continuare la convivenza tra i coniugi.
Il ricorrente, inoltre, non ha tempestivamente contestato in sede di memoria integrativa, le allegazioni della resistente circa l'anteriorità della crisi coniugale rispetto alla nuova relazione da lei intrapresa, circostanza che, pertanto, deve ritenersi pacifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c., limitandosi a dedurre, del tutto tardivamente ,con le note scritte in sostituzione della prima udienza di comparizione dinanzi al G.I., che il fatto che trascorresse molto tempo fuori casa era dovuto a esigenze lavorative e al fatto che vivesse ad Aprilia e lavorasse a Roma (v. note depositate il 17 gennaio 2022).
Anche i capitoli di prova testimoniale e per l'interrogatorio formale articolati dal ricorrente nella memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. fanno riferimento ad un lasso temporale, gennaio 2020 – aprile 2020, in cui la crisi matrimoniale era già emersa in tutta la sua portata, tanto che le parti già a novembre 2019 avevano depositato in Tribunale un ricorso consensuale di separazione personale.
Pagina 13 Ritiene il Tribunale, pertanto, che la domanda di addebito della separazione non sia meritevole di accoglimento.
3. SUL REGIME DI AFFIDO, COLLOCAMENTO E DIRITTO DI VISITA DELLE FIGLIE
MINORI.
Il legislatore, come noto, sin dall'entrata in vigore della L. 54 del 2006, ha reso l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori il modello ordinario e preferibile di affido, valorizzando il c.d. principio del minore alla conservazione della bi-genitorialità e solo eccezionalmente, quando si ritenga che possa essere pregiudizievole in relazione al primario interesse costituito dal benessere psicofisico del minore, con provvedimento motivato, l'Autorità Giudiziaria può discostarsi da tale modello, ai sensi dell'art. 337 quater comma 1 c.c..
Il 5 aprile 2024 il Servizio Sociale del Comune di Aprilia ha depositato una relazione in cui ha dato atto che la resistente si era recata con il compagno e la madre presso il Servizio Sociale del Comune di Aprilia, senza appuntamento, e non tollerando la richiesta del Servizio di presentare richiesta di appuntamento attraverso contatto telefonico o e-mail, con fare minaccioso avevano insistito sino all'intervento dei Carabinieri;
successivamente la resistente, dopo aver preso un appuntamento, insisteva per vedere le figlie, motivandolo come ““suo diritto”, in quanto “madre biologica ed emotiva””, il Servizio Sociale rilevava di aver effettuato una visita domiciliare presso il domicilio del ricorrente, ove ormai, vivono stabilmente anche la compagna dello stesso e il figlio della suddetta, e hanno dato atto di aver riscontrato grande affiatamento delle minori nel contesto familiare allargato;
si è dato atto di un incontro di rete con il Servizio Sociale del Comune di Ardea da cui è emerso che la resistente segue regolarmente e con motivazione il percorso di sostegno alla genitorialità, ma omette gli episodi di violenza fisica e domestica ricevuti dal compagno, con cui vive in simbiosi;
il 3 maggio 2024 è stata depositata la relazione del Comune di Ardea che ha allegato che la egue il percorso di sostegno alla genitorialità con grande motivazione. CP_1
Nell'ultima relazione depositata il 30 settembre 2024 dal Servizio Sociale del Comune di Aprilia, si dava atto che all'incontro del 27 maggio 2024 la era apparsa affaticata e in aumento CP_1
ponderale, e che la stessa aveva dichiarato di vedere i due figli più piccoli due volte a settimana presso la struttura o comunque alla presenza di un educatore. Sentito il Comune di Ardea questi aveva confermato la gravidanza della la nascita a fine luglio e il decesso pochi giorni dopo CP_1
di un neonato;
sentite le minori, si riportava che aveva espresso di non voler incontrare la Per_1
madre, non aveva espresso commenti. Il Servizio ha concluso la relazione rimarcando che le Per_2
“fragilità e la presenza incostante della madre sarebbero invariate e la stessa non sembra avere consapevolezza che una ripresa della relazione con e non apporterebbe benessere Per_3 Per_2
alle minori. Si ritiene importante che tra i genitori rimanga attivo un canale comunicativo in modo
Pagina 14 che la sig.ra possa avere notizie delle figlie e in qualche modo partecipare alla loro CP_1
crescita. Non essendo al momento auspicabile uno scambio diretto tra genitori, il Servizio Sociale scrivente propone di proseguire il monitoraggio del nucleo familiare e si offre di continuare a fare da tramite tra i genitori.”
Il 24.10.2024 è stata depositata l'ultima relazione da parte del Servizio Sociale del Comune di
Ardea in cui si dà atto che il 24.01.2024 la ricorrente ha iniziato il percorso di sostegno alla genitorialità presso il Comune di Ardea, la donna è sempre stata puntuale e disponibile a raccontarsi, e, secondo il Servizio, “mostra consapevolezza riguardo le cause che hanno posto in essere tale iter e un'alta motivazione e aderenza al percorso”. Nella relazione è stato allegato che per motivi di salute la non ha potuto partecipare agli incontri tra giugno e ottobre e ha CP_1 concluso indicando l'opportunità di proseguire il percorso.
Ebbene, il Collegio, ritiene che, alla luce dell'istruttoria espletata, debba essere confermato l'affidamento c.d. super esclusivo delle minori al padre in quanto, dall'istruttoria espletata, e dalle vicende che hanno interessato anche gli altri due figli nati dalla relazione con il la Per_5
è apparsa totalmente incapace di tutelare la prole dalle sue fragilità e vulnerabilità che CP_1
l'hanno portata ad invischiarsi in una relazione altamente disfunzionale con tale uomo Per_5
che ha avuto trascorsi penali e che, dalle relazioni in atto, risulta essere stato più volte querelato dalla er maltrattamenti, tanto da essere tratto in arresto, ma successivamente la a CP_1 CP_1
sempre ritrattato ed è tornata con lui, incurante delle gravi conseguenze che il protrarsi di tale relazione avrebbe avuto sul rapporto con le figlie.
Nella c.t.u. a pag. 29, si è dato atto delle motivazioni addotte dalla primogenita al suo rifiuto nei confronti della madre, essendo stato riportato il riferito della minore, del seguente tenore: “mi ha fatto tanto male. Mi faceva solo pulire la casa. Io non volevo stare con , perché avevo paura CP_2
perché la picchiava, ma lei mi obbligava a scrivergli dei biglietti. Sentivo che le dava delle pizze e mamma che gli diceva di smetterla. Una volta mi aveva promesso che per il mio compleanno mi portava al mondo delle fate, invece mi ha portato da , in un posto dove lui stava di giorno e CP_2 di notte. Un posto brutto, strano, c'era una stanza con un tavolo e dovevamo parlare lì. Lei diceva che lui lavorava là, ma so che non era vero. Ci hanno accompagnato per incontrarlo. Ho pianto tanto quel giorno e le ho detto che non lo volevo più vedere, ma a lei non interessava. Io avevo paura perché lei mi chiudeva nella cameretta perché non dovevo dare fastidio, non stava mai con me. Non dovevo far piangere perché sennò senno arrabbiava e quando non Per_2 CP_2 CP_2
c'era lei passava tutto il tempo al telefono con lui. Una volta ho visto che ha preso il CP_2
bastone e lo ha dato contro al fratello, ho visto il sangue. è cattivo ed antipatico. Mamma CP_2
quando veniva papà chiudeva la finestra così non lo vedevamo. Ho fatto un disegno dove chiedevo
Pagina 15 aiuto a papà, mamma lo ha visto e me l'ha preso perché diceva che aveva paura che lo vedeva
l'avvocato. La prima volta che ho visto papà ho preso le scarpe e sono scappata da lui”. Il c.t.u. ha rilevato che i “racconti risultano autentici, in quanto da argomentati, chiari, precisi, e Per_3
ripetuti più volte, oltre che specificati con dettagli anche diversificati ma fra loro coerenti, tanto che integrati formano un unico quadro compatto e chiaro”.
Successivamente, si era riuscito quantomeno a tutelare una frequentazione con la minore Per_2
che, più piccola di diversi anni della sorella, non si era opposta a vedere la madre;
tuttavia gli incontri sono stati successivamente interrotti, come si è dato conto sopra, per l'irreperibilità della a causa delle vicissitudini della stessa nel nuovo contesto familiare creato con il CP_1 Per_5
mai rilevatosi tutelante per lei e anche per i due figli messi al mondo con il Per_5
La on ha esitato a compiere azioni estremamente gravi, quali l'allontanamento dalla casa - CP_1
famiglia con i due figli più piccoli, incurante delle conseguenze di tale gesto non solo in relazione ai due bimbi piccoli avuto dal ma anche in relazione alle figlie più grandi. Del tutto Per_5 inaspettatamente, poi, è riapparsa all'udienza del 5 ottobre 2023, chiedendo di rivedere le bambine, apparendo totalmente centrata sulle sue pretese genitoriali, e noncurante di quelli che sono gli effetti del suo agire per le figlie, nonché del suo apparire e sparire, inconsapevole del fatto che non si può essere genitori ad intermittenza, a seconda dei cicli di una relazione disfunzionale che è stata la causa prima dell'allontanamento delle figlie e in cui comunque, la è voluta sempre tornare. CP_1
La on risulta aver mai effettuato il percorso psicoterapico cui era stata invitata ad aderire e CP_1
ciò malgrado il Servizio Sociale l'abbia indirizzata anche in modo da poterlo effettuare gratuitamente, ed è evidente, per le problematiche della resistente, con personalità infantile con tratti di evitamento e dipendenza affettiva, l'inadeguatezza di un mero percorso di sostegno alla genitorialità per risolvere adeguatamente le proprie lacune genitoriali che appaiono proprio in stretta correlazione con le caratteristiche personologiche della che appaiono purtroppo invariate, CP_1
continuando la suddetta, secondo quanto relazionato dal Servizio Sociale, a vivere in simbiosi con il
Per_5
Ritiene, pertanto, il Collegio, che vada confermato l'affido c.d. super-esclusivo al padre, con facoltà dello stesso di prendere in autonomia anche le decisioni di vita più rilevanti per le minori, unico regime che allo stato appare tutelante per le minori, con collocamento delle stesse presso il padre, che, in base alla ctu espletata e al monitoraggio espletato dal Servizio Sociale, appare del tutto idoneo a svolgere le funzioni genitoriali, avendo saputo garantire alle minori un contesto idoneo a promuovere il loro benessere e la loro serenità. Non ritiene, il Collegio, sussistenti i presupposti per poter ripristinare incontri o contatti telefonici tra la madre e le minori, neanche con che, Per_2
espressamente, non ha espresso un rifiuto nei confronti della madre, ritenendo che un eventuale
Pagina 16 riavvicinamento con la madre non abbia, allo stato, serie possibilità di concretizzarsi in un rapporto madre – figlia stabile e adeguato, che possa garantire il benessere psicofisico della minore, mentre sarebbe destabilizzante rispetto alla serenità ormai raggiunta dalla minore in un contesto di cui la madre non fa più parte per sua esclusiva responsabilità, alla stregua di tutto quanto sopra dedotto.
Si ritiene che, considerato anche quanto si dirà sul prosieguo sulla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale, che il Servizio Sociale del Comune di Aprilia debba continuare a promuovere uno spazio informativo per la madre, di carattere mensile, sulle minori, al fine di renderla edotta, con le opportune cautele, delle condizioni di vita delle minori, sicché il ricorrente mensilmente depositerà una relazione informativa al Servizio Sociale il quale, poi, direttamente o tramite il Servizio Sociale del Comune di Ardea, consegnerà la relazione alla madre della minore, sempre che ciò appaia conforme al benessere psicofisico delle minori.
3. SULLA DOMANDA DI DECADENZA DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
FORMULATA DAL PM.
Ai sensi dell'art. 336 c.c., nella versione applicabile ratione temporis al presente procedimento, “I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. / Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero;
dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. / In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nello interesse del figlio. / Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore.”.
Pertanto, ritiene il Collegio che, ai fini della decisione sulla richiesta ex art. 330 c.c., debba essere nominato un curatore speciale per le figlie minori delle parti affinché lo stesso provveda ad assistere le stesse rispetto alla domanda di decadenza di responsabilità genitoriale (cfr. in tali termini, tra le molte, Cass. sent. 5256 del 2018).
La causa va, dunque, rimessa sul ruolo al fine di definire la domanda de potestate, inerente alla limitazione o elisione della stessa titolarità, e non del mero esercizio, della responsabilità genitoriale.
4. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LE FIGLIE MINORI.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica
Pagina 17 dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018).
In sede presidenziale, il Presidente f.f. ha previsto a carico della resistente, genitore non collocatario, l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento delle figlie un assegno di mantenimento di € 150,00 mensili per ciascuna figlia, oltre al contributo al 50% nelle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Latina.
Il ricorrente ha allegato di essere impiegato, in qualità di operaio, presso la Satura s.r.l., con contratto a tempo indeterminato in forza del quale percepisce uno stipendio di € 1.200,00 mensili circa e di essere integralmente gravato dalle rate del mutuo della casa coniugale di € 259,00 mensili cointestato con la resistente che, da tempo, non versa la sua quota parte, come dalla stessa confermato (v. pag. 2 del ricorso introduttivo, pagg. 1, 8 e 9 della memoria integrativa e v. pag. 6 della memoria di costituzione di parte resistente). Ha prodotto 730/2019 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2018, ha dichiarato un reddito imponibile di € 14.783,00 con imposta netta di €
801,00 e certificazione unica 2020 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2019, ha percepito un reddito da lavoro con contratto a tempo indeterminato di € 14.878,14 con imposta netta di € 360,23
(v. all. 4 e 5 al ricorso introduttivo).
La resistente, invece, a prescindere dall'attuale svolgimento o meno di un'attività lavorativa, di cui nulla ha dedotto, ancorché dalla relazione del Servizio Sociale del Comune di Aprilia depositata il
30 settembre 2024 sia emerso che la stessa ha riferito di svolgere alcune ore di lavoro come educatrice di una ragazza autistica nutrendo la speranza di poter riprendere il lavoro come assistente educativa scolastica, in costanza di matrimonio ha svolto il lavoro di assistente sociale presso una
Cooperativa percependo nell'anno 2018 € 5.324,81, nell'anno 2019 € 8.247,5 e nell'anno 2020 €
1.360,38 (v. pag. 2 della memoria di costituzione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata), sicché gode di una qualifica professionale che, da quanto dedotto dalla stessa al CP_1
Servizio Sociale, riesce ancora a spendere sul mercato del lavoro. Ad ogni modo la è CP_1 ancora giovane, essendo nata l'[...], e dunque ben potrebbe e dovrebbe attivarsi in ogni modo per riuscire a mantenere i propri figli.
Pagina 18 Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento della resistente ai provvedimenti presidenziali in materia di mantenimento per la prole (v. pagg. 7 e 8 della memoria integrativa) e ciò non è stato contestato.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale, considerata comunque la disparità economica e reddituale tra le parti, ma anche il fatto che la on ha alcun tipo di frequentazione con le figlie, e che non CP_1
risulta che allo stato mantenga gli altri due figli minori nati durante lo svolgimento del giudizio, considerate anche le evidenti problematiche della stessa, congruo disporre che la resistente versi al ricorrente a titolo di mantenimento delle due figlie minori € 150,00 per ciascuna figlia con decorrenza dalla domanda oltre rivalutazione Istat, senza ulteriore contributo alle spese straordinarie, che appare congruo porre al 100% in capo al padre.
5. SULLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE FORMULATA
DA PARTE RICORRENTE.
Il presupposto dell'assegnazione della casa coniugale è la convivenza con prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente (v. tra le molte Cass. ord. 772 del 2018).
Nel caso di specie, il ricorrente è collocatario delle figlie minori sicché va confermata l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente.
6. SULLE DOMANDE INERENTI AL MUTUO DELLA CASA CONIUGALE E AI
VEICOLI FORD FIESTA E FIAT PANDA FORMULATE DA PARTE RICORRENTE.
Le domande sono inammissibili dovendo trovare applicazione tra le parti gli ordinari istituti privatistici, ferma restando l'autonomia negoziale delle parti. domanda ex art. 330 c.c. previa nomina di un curatore speciale per le minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, non definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 540 del 2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale di e che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio civile in Anzio (RM) in data 19 settembre 2012, iscritto al Reg. Atti di
Matrimonio del suddetto comune al n. 86, parte I, anno 2012.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Anzio di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Rigetta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
4. Affida le figlie minori delle parti in via c.d. super - esclusiva al padre, con facoltà dello stesso di assumere in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per le minori, con collocamento presso il padre, senza riconoscimento alla resistente di diritto di visita alle minori e con diritto ad uno spazio informativo come indicato in parte motiva.
Pagina 19 5. Dispone che la resistente entro il 5 di ogni mese versi al ricorrente, a titolo di mantenimento delle due figlie minori, la somma di € 150,00 per ciascuna figlia, con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza, senza ulteriore contributo per le spese straordinarie, poste integralmente a carico del ricorrente.
7. Dichiara inammissibili le domande inerenti al mutuo della casa coniugale e ai veicoli Ford TA
e Fiat AN formulate da parte ricorrente.
8. Spese al definitivo.
9. Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la decisione sulla richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Anzio per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
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