Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1001/2019.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1001/2019 R.G. e vertente tra
(C.F. ), n.q. di coerede di Parte_1 C.F._1
(deceduto in data 8.11.2014), NA con l'avv. NICOLA MINASI (C.F. S- pec: C.F._2
Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 _2
e (C.F. , C.F._4 Controparte_3 C.F._5 con l'avv.ssa ANTONELLA ANEDDA (C.F. pec: CodiceFiscale_6
Email_2
-appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1087/2019 del Tribunale di Palmi, pubblicata in data 3.12.2019 ed emessa a definizione del proc. n. 1028/2016 R.G..
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* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
21.11.2024 (con riserva in decisione poi comunicata in data 25.11.2024).
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore Parte_1
ha adito il Tribunale di Palmi, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n.
[...]
1028/2016 R.G.) e ivi rappresentando che:
(1) era comproprietario, unitamente alla propria madre e a seguito della morte del proprio genitore, (2014), di un fabbricato, con relativa corte, sito in Palmi, NA
Contrada San Miceli (in Catasto al fg. 34, p.lle 330 e 790);
(2) fin dalla presa di possesso del bene (27.10.1975) esisteva una servitù di passaggio anche carrabile per accedere al predetto fabbricato tramite una strada sterrata;
(3) nell'agosto del 2013 la predetta strada sterrata veniva tuttavia chiusa con l'uso di trefoli d'acciaio da e , genitori di Controparte_1 _2 CP_3
(proprietario del fondo limitrofo);
[...]
(4) a fronte di ciò, dopo aver agito in sede possessoria (sede nella quale le sue istanze erano state disattese per difetto di prova, non avendo tuttavia tale rigetto forza ed efficacia di giudicato), egli aveva interesse a veder “riconosciuto il proprio diritto di servitù”, considerando il passaggio sia piedi, sia con autovettura, già esercitato, “da più di 30 anni”, prima dal proprio de cuius ( ) e poi da sé e da sua moglie. NA
Sulla scorta di ciò tale parte ha chiesto al Tribunale di voler: dichiarare l'esistenza del diritto di servitù di passaggio, carrabile e non, a favore del fondo di sua proprietà e a carico del fondo di proprietà dei convenuti;
condannare i medesimi convenuti, per il mancato esercizio
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del fondo, al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa, in misura pari a €
20.000,00 ovvero alla misura, maggiore o minore, ritenuta di competenza).
I.1.2.- Con comparsa di risposta dell'8.11.2016 si sono poi costituiti i convenuti
[...]
e , in proprio e n.q. di rappresentanti del figlio minore P_ _2
, contestando le avverse prospettazioni e in particolare Controparte_3
eccependo:
(A) l'inammissibilità della domanda - per preclusione pro iudicato in ragione della mancata prosecuzione del giudizio possessorio nel termine ex art. 703, comma IV, c.p.c.;
(B) nel merito, la mancanza di un valido possesso ad usucapionem – considerando, ex aliis e oltre alla decorrenza successiva al 1975 (tempus nel quale la strada non era stata ancora realizzata) il carattere solo occasionale e per mera tolleranza e cortesia del passaggio esercitato (essendo i rispettivi de cuius – , dante causa per parte attrice, e NA
, dante causa per parte convenuta – fra loro cognati, essendo il Controparte_3 P_
marito di , sorella dello . Persona_2 NA
I.1.3.- All'esito, poi, del giudizio di prime cure, istruito mediante le produzioni documentali delle parti e mediante prove testimoniali [tramite audizione, in particolare, di n. 8 testi
( , , e – cfr. udienza del Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
27.03.2018 -; e – cfr. udienza del CP_4 CP_5 Controparte_6
26.10.2018-; – cfr. udienza del 30.11.2018)], è stata emessa la sentenza Controparte_7
qui appellata (sent. n. 1087/2019 del 3.12.2019), nella quale il Tribunale ha:
(A) rigettato la domanda attorea;
(B) regolato le spese di lite, condannando l'attore alla loro refusione in favore delle controparti.
I.2.1.- Avverso tale sentenza ha poi proposto appello la parte Parte_1
, instaurando, innanzi alla presente Corte, l'odierno giudizio di gravame (n.
[...]
1001/2019 R.G.) e ivi in particolare deducendo:
(A) la discordanza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), non essendo stata proposta domanda di usucapione ex art. 1158 c.c.;
(B) l'erroneità, in ogni caso, del suo rigetto, considerando quanto emerso dalle testimonianze assunte;
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(C) la conseguente necessità, in caso di riconoscimento del diritto, di un pronunciamento anche sul risarcimento del danno, nonché in ordine alle spese e competenze dell'intero giudizio.
I.2.2.- Con comparsa del 12.03.2020 si sono poi costituita in questo grado gli appellati
, e , contestando le Controparte_1 _2 Controparte_3
avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.;
(B) il difetto di legittimazione passiva di essi appellati e Controparte_1 [...]
, avendo il figlio, , raggiunto la maggiore età nel _2 Controparte_3
corso del giudizio (in data 22.12.2019, essendo nato il [...]), non essendo più titolari di nessuna situazione giuridica qui rilevante e pertanto occorrendo procedere alla loro estromissione dal giudizio;
(3) l'infondatezza, in ogni caso, dell'avverso gravame, attesa la piena correttezza della decisione del giudice di prime cure e il carattere infondato e pretestuoso altresì della domanda di risarcimento del danno qui riproposta.
I.2.4.- Con provvedimento del 20.10.2020, disattesa la richiesta di estromissione, è stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
I.2.5.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e di mutamento del relatore, con provvedimento del
22.11.2024 (con riserva in decisione poi comunicata in data 25.11.2024), il giudizio di gravame è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione di termini ex art. 190
c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, è da precisarsi che:
(A) è da disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., considerando che nel gravame proposto l'appellante risulta aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, proponendo specifici punti di censura e formulando motivate ragioni di dissenso, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che nell'atto di appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
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parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ., 10 marzo 2020, n. 6732 e Cass. civ.,
Sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199], non potendosi quindi dar luogo alla richiesta reiezione in rito;
(B) è poi da respingersi anche il difetto di legittimazione passiva delle parti
[...]
e , come ab origine eccepito [cfr. pagg.
4-5 della P_ _2
comparsa di costituzione del 12.03.2020] e non specificamente coltivato nel corso del giudizio [non facendosene più menzione, in particolare, negli scritti conclusivi ex art. 190
c.p.c.], essendo pacifico che la riforma richiesta dall'appellante, ove accolta, implicherebbe anche una rimeditazione delle spese di lite disposta (anche) in loro favore [cfr. punto 2) del
P.Q.M.
di 1° grado, nonché supra, sub I.2.1., punto (C)], ciò evidentemente imponendo il loro coinvolgimento anche nel presente grado di giudizio;
(C) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940),
“esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n.
7088), conseguentemente perimetrata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta [ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. n.
7940/2019, cit.], divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito l'appello è da disattendere, a ciò conseguendo la conferma della sentenza di prime cure.
V.- Prendendo le mosse, in particolare, dal 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto
(A)], occorre osservare che la parte appellante ha a tal riguardo lamentato il difetto di corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), deducendo, in specie, di aver chiesto in prime cure non già l'accertamento dell'acquisto della servitù per usucapione (ex art.
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1158 c.c.), bensì la sua costituzione coattiva in virtù dell'interclusione del fondo (ex art. 1051
c.c.).
Tale ricostruzione, tuttavia, è da disattendersi.
V.1.- A tal riguardo giova rammentare che, fermo e pacifico il “potere-dovere” del giudice
“di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili”, il vizio di extra-petizione può configurarsi nei soli casi in cui il giudice provveda all'“introduzione di … elementi di fatto” nuovi o diversi “nel tema controverso”, “fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio” sulla base della quale poi “attribuisca o neghi un bene della vita” o un
“provvedimento” del tutto “diverso da quello richiesto” [v., ex multis, Cass. civ., 25/06/2024,
n. 17473; Cass. civ., 1/09/2022, n. 25814; Cass. civ., 24/08/2022, n. 25274; Cass. civ.,
19/03/2020, n. 7467; Cass. civ., 21/05/2019, n. 13602; Cass. civ., 7/05/2019, n. 12014;ù].
V.2.- Evenienze, queste ultime, qui senz'altro non realizzatasi, non avendo invero il primo giudicante operato alcuna “sostituzione” della domanda, “modifica” dei fatti costitutivi o alterazione della “realtà in fatto” posta a suo fondamento.
Al contrario, il Tribunale di prime cure risulta essersi nel caso di specie chiaramente e rigorosamente attenuto alla realtà di fatto prospettata e agli elementi dedotti dall'attore in prime cure, avendo quest'ultimo invero non già domandato la costituzione ex novo di una servitù coattiva per interclusione assoluta del fondo (art. 1051 c.c.), bensì pacificamente chiesto il riconoscimento di una servitù di passaggio carrabile sorta in virtù di possesso ultra- ventennale (art. 1158 c.c.), avendo proprio tale parte:
(A) espressamente e chiaramente chiesto, a più riprese, di vedersi “riconosciuto” un “diritto di servitù carrabile” acquisito in virtù di possesso ultraventennale [e in tal senso: (a) formulato un'esplicita “richiesta di riconoscimento” di un “un diritto di servitù” già
“proprio”, “acquisito negli anni” ed “esistente dalla data di presa del possesso risalente al
27.10.1975”; (b) articolato istanze di prova e addotto elementi, come il “parcheggio non occasionale, ma duraturo” dell'autovettura e l'“esistenza” “di una tettoia-garage” proprio a sua “protezione”, tutti “a riprova dell'annoso esercizio della servitù”; (c) conseguentemente chiesto al Tribunale di “dichiarare l'esistenza del diritto di servitù di passaggio” da tempo esercitato;
(d) sottolineato, poi, nitidamente e in termini del tutto inequivocabili, che “la domanda attorea” risultava appunto fondata “sull'esercizio protrattosi da più di 30 anni
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della servitù sui luoghi di causa” (cfr. pagg.
2-4 dell'atto di citazione introduttivo di 1° grado)];
(B) ulteriormente ribadito le medesime conclusioni [e dunque, in specie, di voler “dichiarare
l'esistenza del diritto di servitù di passaggio” acquisita mediante il predetto possesso ultra- ventennale] anche nella propria 1° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., nella quale il medesimo attore ha poi contestato che le altrui deduzioni valessero a inficiare il proprio
“valido possesso ad usucapionem” [cfr. pag. 3 della memoria istruttoria depositata il
24.05.2017], per il cui “riconoscimento” ha costantemente insistito fino alla conclusione del
1° grado di giudizio [financo nelle note conclusionali, ivi nuovamente ribadendo che “il diritto di servitù carrabile sul fondo de quo” era stato “acquisito negli anni” e altresì affermando che le risultanze probatorie avevano a suo avviso confermato “l'utilizzo della stradella di parte attrice dal 1979 e, sicuramente nel 1990” e dunque “il consolidamento di una servitù di passaggio apparente a favore del proprietario dell'abitazione (cfr. NA
pagg.
2-7 dello scritto conclusivo dell'8.11.2019)];
(C) confermato, infine, tale sua già chiara voluntas anche mediante i capitoli testimoniali articolati, anch'essi chiaramente e univocamente incentrati proprio sul profilo temporale
(durata ultra-ventennale e continuità) della situazione possessoria esercitata dal de cuius
) e dai suoi familiari [“Vero che dal 1975 e continuativamente il sig. NA
utilizzava, anche con propria autovettura la stradella, ad oggi ostruita, NA per cui è causa”, “Vero è che detta via era anche utilizzata da tutti i membri della propria famiglia” (cfr. pag. 5, spec. cap. nn. 1) e 5), dell'atto di citazione di 1° grado)].
V.3.- Risultando pertanto la domanda attorea di per sé chiaramente volta, a prescindere dalle repliche delle controparti [invero limitatesi a contestare le altrui deduzioni, non già a introdurre ricostruzioni qualificatorie inedite (cfr. spec. pagg.
5-10 della comparsa dell'8.11.2016), come del resto confermato dagli stessi termini, circoscritti, della
contro
- replica attorea (involgente solo il merito delle avverse contestazioni, e non già la – condivisa e comune – qualificazione: cfr. pag. 3, punto 2., della 1° memoria istruttoria e pagg.
2-7 delle note conclusionali)], a conseguire il “riconoscimento” di un diritto già “acquisito negli anni” sulla scorta del decorso del tempo [essendo appunto la longevità e lunga durata del possesso l'elemento centrale delle richieste istruttorie e il “fondamento” della domanda, basata appunto su un utilizzo “annoso” e un “esercizio protrattosi da più di 30 anni” di una
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servitù apparente (e dunque, arg. a contrario ex art. 1061 c.c., astrattamente usucapibile) – v. supra, sub V.2., nonché relativi riferimenti agli atti difensivi di 1° grado], è pacifico che il giudice di prime cure non sia incorso in alcun vizio ex art. 112 c.p.c. nel provvedere, come necessario, a qualificare l'azione proposta ex latere actoris proprio come “domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione” di un “diritto di servitù di passaggio carrabile” (cfr. pag. 1, punto 1., 1° cpv., della sentenza di 1° grado) e a conseguentemente scrutinare, come necessario e doveroso (ex artt. 99 e 112 c.p.c., nonché già ex artt. 24 e 111
Cost.), la sola domanda effettivamente proposta.
VI.- Venendo poi alla 2° ragione di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (B)], afferente il merito della domanda qui effettivamente formulata [i.e. la domanda ex art. 1158 c.c., integrante il titolo di acquisto specificamente allegato dall'attore (in difetto di espressi mutamenti tanto “nel corso del giudizio”, quanto in questa sede – v. supra, sub V.2., nonché supra, sub I.
2.1. e atto di appello ivi richiamato) e la cui prova, ex art. 2697 c.c., conseguentemente gravava sul medesimo (atteso che, come noto, ove “l'attore dichiara di vantare sul fondo, che pretende servente, la titolarità di una servitù”, egli ovviamente “ha
l'onere di provare … di provare il titolo su cui la servitù è fondata” - “titolo” che, come
“evidente”, coincide con quello indicato e che l'attore ha “l'onere di dedurre”, “costituendo esso la prova del diritto del quale si chiede l'accertamento”: cfr. Cass. civ., 4/01/2017, n.
113; Cass. civ., 11/01/2017, n. 472; Cass. civ., 27/12/2004, n. 24028)], anch'essa è meritevole di reiezione.
VI.1.- L'appellante ha in particolare prospettato a tal riguardo che:
(1) l'esercizio “nel tempo” del “passaggio” oggetto di causa risultava pacificamente
“attestato” da “testimonianze univoche e concordanti” [cfr. pag. 4 dell'appello];
(2) la deposizione del teste , valorizzata in prime cure al fine di Testimone_5
“accreditare la tesi della preclusione alla declaratoria di usucapione”, risultava poi viziata, trattandosi di teste inattendibile e altresì riferente circostanze apprese meramente de relato
[cfr. ancora pag. 4 dell'appello].
Né l'una né l'altra deduzione risultano tuttavia meritevoli di accoglimento.
VI.2.- Muovendo, in particolare, dal rilievo critico indicato supra, sub VI.1., punto (1), occorre osservare che esso è evidentemente non dirimente, considerando che:
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(A) nella sentenza di 1° grado invero non solo non si nega, ma si evidenzia chiaramente l'effettivo emergere del “materiale esercizio”, sul versante attoreo e “per un lungo periodo di tempo”, del “passaggio carrabile sulla stradella oggetto di causa” [sottolineandosi che “la tesi attorea, di aver esercitato il passaggio carrabile sulla stradella oggetto di causa, quantomeno dall'anno 1990 e fino al 2013, è stata confermata e, del resto, non appare neanche smentita dalle difese dei convenuti, i quali, nel contestarne la natura, occasionale e tollerata, hanno in sostanza riconosciuto che il transito avvenisse” (cfr. pag. 3, 3° cpv., della pronuncia qui gravata)];
(B) tale esercizio materiale, tuttavia, non poteva ritenersi ex se sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda attorea di usucapione, difettando, al di là del corpus,
l'ulteriore presupposto, ineludibile e congiuntamente necessario, dell'animus: la mera
“disposizione materiale della cosa”, infatti, di per sé “non rileva” e non vale “ad integrare gli estremi del possesso” “se non corrisponde all'attività del proprietario o del titolare di un diritto reale”, esprimendo una signoria autonoma e assoluta sulla res (cfr. Cass. civ.,
1/08/2017, n. 19144); sicché, risultando invece qui fondata l'eccezione di tolleranza ex art. 1144 c.c. (v. infra), non poteva che “escludersi la sussistenza dell'elemento dell'animus utendi iure servitutis” e dunque da “rigetta[rsi]”, in virtù di ciò, “la domanda di usucapione”
[cfr. pag. 4, 2°-3° cpv., della sentenza appellata], conseguentemente da disattendersi a prescindere dal duraturo esercizio del passaggio - dato in questa sede nuovamente invocato e tuttavia evidentemente irrilevante, trattandosi di relazione di fatto (qui sussistente, ma) inidonea a giustificare l'acquisto ex art. 1158 c.c., poiché avvenuta “con l'altrui tolleranza” e dunque ex lege non valevole a fondare un acquisto mediante usucapione (art. 1144 c.c.).
VI.3.- Quanto poi alla “tolleranza” e alle contestazioni dell'appellante relative alla deposizione del teste [v. supra, sub VI.1., punto (2)], occorre qui osservare Testimone_2
quanto segue in ordine ai generali principi qui vigenti [v. infra, sub VI.3.1.] e alla loro concreta applicabilità nel caso di specie [v. infra, sub VI.3.2.].
VI.3.1.- Muovendo dai principi della materia qui pertinenti, è da rammentarsi che :
(I) gli atti di tolleranza ex art. 1144 c.c. fisiologicamente “traggono la loro origine” proprio da “rapporti di parentela tra i soggetti interessati”, essendo in tal caso altresì da escludersi il contrasto fra carattere prolungato dell'altrui utilizzo, atteso che è proprio il “legame familiare” che “consente al dominus”, in tal caso, “di esimersi dalla necessità di rivendicare
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periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene”, con la conseguenza anche “la lunga durata” è “presunzione” qui
“inoperante”, in quanto proprio i rapporti familiari (ontologicamente più duraturi di quelli, “di per sé labili e mutevoli”, “di mera amicizia o buon vicinato”), “a priori ingenerano e giustificano la permissio” e “conducono”, “per converso”, “ad escludere nella valutazione a posteriori la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone” e meramente tollerato dal (parente) dominus [v. Cass. civ., 30/07/2019, n. 20508; Cass. civ.,
3/07/2019, n. 17880; Cass. civ., 2/10/2018, n. 23849; Cass. civ., 28/6/2017, n. 20443; Cass. civ., 29/05/2015, n. 11277; Cass. civ., 20/02/2008, n. 4327; Cass. civ., 8/06/2007, n. 13443;
Cass. civ., 26/11/2004, n. 22290; Cass. civ., 13/09/2004, n. 18360; Cass. civ., 18/06/2001, n.
8194, nonché, ex aliis, Trib. Sulmona, 18/11/2019, n. 274];
(II) nello scrutinio delle prove, poi, il giudice non deve compiere una valutazione atomistica e frazionata, bensì esaminarne gli esiti complessivi al fine di stabilire, tenendo conto delle specifiche regole vigenti nell'ambito da indagarsi e sulla base del grado di convergenza, decisività e “concludenza” degli “elementi probatori acquisiti”, quelle “più idonee a sorreggere la motivazione”, nell'ambito di apprezzamento latamente discrezionale e che “non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze … logicamente incompatibili con la decisione adottata” (cfr., ex aliis e altresì rammentando che la valutazione delle prove costituisce “giudizio di mero fatto” e “attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale” e “al libero convincimento” del giudice di merito”, Cass. civ., 1/03/2021, n.
5560; Cass. civ., 8/08/2019, n. 21187; Cass. civ., 4/07/2017, n. 16467; Cass. civ., 2/08/2016,
n. 16056; Cass. civ., 10/06/2014, n. 13054; Cass. civ., 23/05/2014, n. 11511; Cass. civ.,
14/02/2014, n. 3424; Cass. civ., 15/05/2013, n. 11699; Cass. civ., 28/07/2010, n. 17630).
VI.3.2.- Applicando tali principi, pacifici e consolidati, al caso di specie, è del tutto evidente, come correttamente evidenziato in prime cure e qui da ribadirsi, che:
(A) fra le parti pacificamente ricorrevano rapporti di parentela, peraltro particolarmente stretta - risultando il dante causa dell'attore ( ) fratello di NA Persona_2
e cognato di (coniugi e danti causa della parte convenuta) – e senz'altro Controparte_3 tali da “giustifica[re]”, “pur al cospetto di forme di godimento esclusivo di lunga durata”, “la
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configurazione di atteggiamenti di accondiscendenza e, quindi, di tolleranza” ex art. 1144 c.c.
[cfr. Cass. n. 11277/2015, cit., nonché le sentenze già citate supra, sub VI.3., punto (I)];
(B) tale “tolleranza” dei parenti e proprietari, i coniugi [che peraltro hanno Parte_2
costantemente continuato a far uso del passaggio oggetto di causa e di loro proprietà – non sussistendo, pertanto e in uno al (tollerato) godimento del proprio parente, alcuna “completa inerzia del proprietario” (pur necessaria ai fini dell'art. 1158 c.c.: cfr., ex multis, Cass. civ.,
23/05/2012, n. 8158 e Cass. civ., 30/09/2005, n. 19186)], invero già chiaramente emersa nel corso della fase interdittale del giudizio possessorio [dalle cui “risultanze probatorie”, peraltro “non” “contestate dal ricorrente” e odierno appellante, si evinceva appunto che “il passaggio” venisse esercitato “a titolo di cortesia e in virtù di rapporti di parentela”, “non” risultando “tutelabile” proprio perché “consentito per mera tolleranza” (cfr. pagg.
7-8 dell'ordinanza del 20.10.2014, allegata in uno alla comparsa dell'8.11.2016) ed essendo dunque chiaramente “dimostrato”, in definitiva e sulla scorta delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi, “che il transito avvenisse a titolo di cortesia” (cfr. pag. 2 dell'ordinanza collegiale del 10.04.2015, confermativa della precedente, anch'essa allegata in uno alla comparsa dell'8.11.2016)], era stata poi pacificamente confermata, in termini univoci e convergenti, dai diversi testi esaminati in 1° grado [avendo i appunto riferito che sulla
“strada” oggetto di causa - pacificamente di “proprietà privata” del , Controparte_3 suo legittimo proprietario, che ne usufruiva (“i solchi lasciati da altre macchine” e la pacifica presenza in loco, constatata e riferita dai testi, proprio dei “cognati del signor ) e NA
provvedeva alla sua cura e manutenzione, anche con l'ausilio di terzi da lui incaricati (“più volte” “ho aiutato” ” “nella pulizia dello stradello”, “con il Controparte_3 decespugliatore aiutavo il nella pulizia degli sterpi al bordo dello stradello”) -, il P_
“cognato ” vi “passava” solo “talvolta” (“quando doveva scaricare NA materiale dalla macchina”) e solo “perché glielo consentiva” il proprietario, CP_3
” (cfr. verbali del 27.03.2018 e del 30.11.2018)];
[...]
(C) la predetta “tolleranza”, pertanto, inequivocabilmente emergeva dagli elementi probatori - plurimi, univoci e convergenti - complessivamente acquisiti [v. supra, sub VI.3.1., punto (I)]
e in particolare dalle chiare deposizioni rese da molteplici testi [taluni dei quali (e.g.
[...]
) peraltro già esaminati e ritenuti pienamente attendibili, del tutto motivatamente, Tes_4
anche in sede possessoria (cfr., e.g., pagg. 2-3, punto b), dell'ordinanza collegiale del
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10.04.2015) - v. supra, in questo paragrafo, sub (B)] -, non già dalla mera deposizione del teste qui invero limitatosi a ribadire dati già pacifici [come il rapporto di parentela Tes_2 fra le parti (essendo “ “cognato” del proprietario “ : cfr. NA CP_3
verbale del 27.03.2018), nonché la correlazione, anch'essa già evidenziata da numerosi altri testi, fra ciò e il passaggio dello (“lo passava di là per i rapporti di NA NA parentela esistenti”, “lo faceva passare per ragioni di cortesia”: cfr. ancora CP_3
verbale del 27.03.2018)] e di per sé poi insuscettibile di ritenersi addirittura inutilizzabile ai fini del decidere sol per aver riferito, ex aliis, quanto dettogli dal predetto P_ [...]
[del tutto coincidente, peraltro, con quanto narrato dal medesimo teste ex se e a CP_3
prescindere da quanto riferitogli (avendo il teste di per sé evidenziato, senza far riferimento a quanto riferitogli, che “lo faceva passare per ragioni di cortesia”), trattandosi CP_3
in ogni caso di circostanze apprese non da parti del giudizio, ma da soggetto terzo (e dunque, in quanto non de relato actoris, ma solo de relato, senz'altro munite di “rilevanza” e idonee ad “assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice”, a fortiori nei casi, analoghi a quello di specie, di “concorso di altri elementi oggettivi e concordanti”: cfr. Cass. civ.,
15/01/2015, n. 569)] ovvero per le asserite “incertezze” con riguardo al locus dell'abitazione dello (“Non mi risulta che in quei luoghi vi fosse l'abitazione della famiglia di NA
, anzi dico meglio la casa di non era sul terreno di ma nei Persona_3 NA P_ pressi”) – incertezze non solo suscettibili di essere alternativamente valorizzate come indicative della genuinità, e non alterazione o predeterminazione del narrato (c.d. copione), del teste, ma in ogni caso senz'altro inidonee a inficiarne la complessiva esposizione, non costituendo la predetta circostanza, come evidente, “imprescindibile antecedente logico” munito “di causalità necessaria” rispetto alla residua “parte del narrato” (cfr. Cass. civ.,
19/05/2016, n. 10347) e in particolare riguardo all'evenienza, riportata anche da tale teste e del tutto attendibile (anche perché affermata da plurimi testi e inequivocabilmente emergente dall'intero compendio probatorio qui acquisito), che il dominus “faceva CP_3 passare” il cognato solo “per ragioni di cortesia”, e dunque per mera tolleranza ex NA
art. 1144 c.c..
VI.4.- A fronte di ciò, non potendosi accogliere, per le ragioni sin qui esposte, neanche le complessive contestazioni dell'appellante compendiate supra, sub I.2.1., punto (B) – non risultando la relazione di fatto con il bene, pur materialmente sussistente, in alcun modo
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rilevante ai fini dell'usucapione, in quanto avvenuta con l'altrui tolleranza e dunque, in quanto priva del necessario animus utendi iure servitutis, utilmente invocabile ai fini del predetto titolo di acquisto (ex artt. 1144 e 1158 c.c.) [v. supra, sub VI.-VI.3.2.] -, è evidente che anche tale motivo di gravame sia meritevole di integrale reiezione.
VII.- Quanto precede, com'è evidente, è poi del tutto assorbente anche con riguardo ai profili del risarcimento del danno e della condanna alle spese di lite [v. supra, sub I.2.1., punto (C)], avendone l'appellante chiesto la caducazione non già per vizi autonomi e loro propri, ma esclusivamente per l'intima connessione, anche ex art. 336 c.p.c., rispetto all'eventuale accoglimento della propria domanda petitoria in punto di servitù [“dall'eventuale accoglimento della domanda scaturisce, in via consequenziale, anche un pronunziamento sul risarcimento del danno”, “con conseguente condanna alle spese e competenze di Giudizio”: cfr. pagg.
4-5 dell'atto di appello] e dunque per la sola eventualità, qui tuttavia non realizzatasi, della riforma delle statuizioni reiettive [la cui integrale conferma, al contrario, è chiaramente assorbente, non ricorrendo i presupposti per dar corso alla prospettata
“consequenziale” caducazione e ciò evidentemente preludendo ogni ulteriore valutazione a tal riguardo].
VIII.- Apprezzando quindi in chiave sistematica le complessive considerazioni sin qui svolte, non potendo accogliersi (per infondatezza o assorbimento) i motivi d'appello globalmente avanzati [v. supra, sub V.- VII.], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub
IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto del gravame e la conseguente conferma della sentenza gravata.
IX.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata - v., da ultimo, Cass. civ., 13/07/2020, n. 14916 e Cass., 14/10/2013, n.
23226], esse seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo:
(i) sulla base delle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M.
147/2022, da ultimo intervenuto);
(ii) avendo riguardo alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello e allo scaglione applicabile (da € 5.200,01 a € 26.000,00) in base al valore della causa
[considerando il valore dichiarato (sia in 1° grado – cfr. pag. 6 dell'atto di citazione -, sia in questa sede – cfr. pag. 5 dell'atto di appello) e in ogni caso la sommatoria (ex art. 10, comma
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II, 1° parte, c.p.c.) fra la domanda petitoria (di valore quantificabile in € 70,50 – considerando il reddito dominicale, alla data della domanda e come da visure catastali in atti, del fondo in thesi servente, i.e. il fg. 34, p.lla 791, avente un R.D. pari a € 1,41, e l'operazione moltiplicativa di cui all'art. 15, comma I, 3° ipotesi, c.p.c., i.e. “per cinquanta”, ottenendosi dunque 1,41 x 50 = € 70,50) e quella risarcitoria (per € 20.000,00), con valore complessivo sempre inferiore a € 26.000,00];
(iii) mediante liquidazione unica [risultando le parti appellate unitariamente difese e avendo identiche posizioni, non comportando pertanto la trattazione di differenti questioni e richiedendo un'unica “opera defensionale” (cfr., ex aliis, Cass., 10/06/1997, n. 5174; Cass. civ., 24/11/2005, n. 24757; Cass. civ., 1/10/2009, n. 21064; Cass. civ., 4/06/2015, n. 11591;
Cass. civ., 30/10/2017, n. 25803; Cass. civ., 16/11/2018, n. 29651), non risultando poi accordabile, in difetto di richiesta in tal senso, la maggiorazione di cui all'art. 4, comma II,
D.M. 55/2014] ed estesa a tutte le fasi, ivi comprese quella di trattazione [in quanto “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857; Cass. civ., 29/12/2022, n. 37994;
Cass. civ., 26/05/2021, n. 14483; Cass. civ., 27/08/2019, n. 21743)];
(iv) apportando tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I,
D.M. 55/2014, in ragione del carattere documentale della vertenza, del limitato numero di attività svolte e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento;
(v) disponendone, infine, la distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario.
IX.1.- Trattandosi, poi, di gravame proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 1001/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1087/2019 del Tribunale di Palmi, pubblicata
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in data 3.12.2019 ed emessa a definizione del proc. n. 1028/2016 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza gravata;
2) CONDANNA l'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore delle parti appellate, unitariamente difese e considerate (
[...]
, e ), spese liquidate P_ _2 Controparte_3 in € 2.906,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge e con pagamento da eseguirsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del loro difensore (avv.ssa
ANTONELLA ANEDDA), dichiaratasi antistataria;
3) DÀ ATTO, con riguardo all'appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 21 febbraio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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