Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce nr. 2059 del 9.6.2023 Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito-contributi gestione commercianti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 926/2023 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa da rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Parte_1
Graziuso e Giulio Peco.
APPELLANTE contro rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Spano, Claudio Spano, Maurizio Controparte_1
Valentini e Chiara Urbano.
APPELLATA
All'udienza del 12 febbraio 2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 gennaio 2022, adiva il Tribunale di Lecce, in funzione Controparte_1 di giudice del lavoro, impugnando l'avviso di addebito n°359 2021 0002416478 000 emesso dall' per contributi dovuti alla gestione commercianti per il periodo marzo 2014/dicembre 2019; Pt_1 rilevava che erroneamente l' aveva provveduto alla sua iscrizione nella gestione commercianti Pt_1
per il ruolo di socio unico della società Victory Service s.r.l. da lei ricoperto, considerata, da una parte, la circostanza che ella era già iscritta presso la gestione separata dell' per la sua attività Pt_1 di amministratore della predetta società e, dall'altra, di non aver mai partecipato alla gestione dell'attività esercitata dalla predetta azienda.
Si costituiva in giudizio l' contestando in fatto e diritto gli avversi assunti e concludeva per il Pt_1 rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n°2059/2023, il Tribunale di Lecce accoglieva la opposizione, annullando l'avviso di addebito impugnato con condanna dell' al pagamento delle spese di primo grado. Pt_1
Con atto depositato l'11 dicembre 2023, l' ha proposto appello avverso la predetta sentenza, Pt_1 deducendo che il giudice di prime cure aveva errato nel ritenere non provato che l'appellata, socia unica e amministratrice della società Victory Service s.r.l. ( costituita nel 2011 ed esercente, dal 24 marzo 2014, anche attività di commercio al dettaglio di abbigliamento per bambini), oltre alla funzione di legale rappresentante della società, aveva anche esercitato attività di direzione e organizzazione della società, sovraintendendo a tutta la attività aziendale nonché svolgendola in prima persona in maniera abituale e prevalente. A sostegno della iscrizione della appellata nella gestione commercianti l'istituto previdenziale ha dedotto che non svolgeva attività CP_1
lavorativa diversa da quella oggetto della imposizione contributiva per cui è causa;
che tutti i lavoratori dipendenti della società Victory Service avevano sempre avuto qualifiche non direttive;
che, infine, il volume d'affari della predetta società era stato, negli anni oggetto di imposizione contributiva, di notevole entità.
L' ha inoltre lamentato che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere inammissibile Pt_1
la prova testimoniale richiesta dall'istituto nell'ipotesi in cui fosse stata ritenuta insufficiente la prova documentale offerta dal medesimo. Ha concluso quindi per la riforma della sentenza impugnata e conseguente rigetto della opposizione proposta da . CP_1
Si è costituita in giudizio l'appellata, chiedendo la conferma della statuizione di primo grado con condanna dell' alle spese di appello. Pt_1
All'udienza del 12 febbraio 2025, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte osserva preliminarmente che, al fine di ritenere sussistente l'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti, è necessario l'accertamento della partecipazione personale del soggetto al lavoro aziendale con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa, essendo pacifico che, in caso di verifica della insussistenza di tale elemento, mancano i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti (cfr. in motivazione
Cass. n. 10566/2015, n. 13446/2015). La verifica della sussistenza di requisiti di legge dipende dal fatto che l'onere della prova -il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n.
23600; n. 13446/2015)- venga compiutamente assolto. Nel quadro dei requisiti per l'iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, dettati dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, mediante sostituzione della L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1- ai fini di ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti, l'attività lavorativa del socio nell'ambito dell'impresa sociale dovrebbe essere contraddistinta da una speciale posizione di supremazia, o di facoltà di iniziativa, o di autonomia dai normali controlli cui sono sottoposti in genere i lavoratori subordinati o autonomi, correlata alla partecipazione alla proprietà dell'azienda.
Due pronunce della Corte di Cassazione - sezione Lavoro – ( n. 3637 del 13 febbraio 2020 e n. 3829 del 14 febbraio 2020), confermando il precedente orientamento giurisprudenziale, rilevano altresì che l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti dell' , nel caso del socio amministratore di Pt_1
una società a responsabilità limitata, sussiste solamente se vi sia da parte dello stesso la partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza. L'eventuale iscrizione del socio amministratore di una società a responsabilità limitata anche alla gestione commercianti trova origine nell'art. 1 comma
203 L. 662/1996 (che ha sostituito il comma 1comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n.
160) che prevede l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e s.m.i. per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Il comma 203 dell'art. 1 della L.662/96, ha esteso l'obbligo assicurativo alla gestione commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che “partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”.
La carica di amministratore già prevede l'iscrizione alla gestione separata dell' e, vista la Pt_1
normativa sopra richiamata e la presenza nello stesso soggetto delle qualifiche di socio e amministratore. Sul punto la Corte di Cassazione, nelle predette sentenze, ha confermato che, sul piano previdenziale, solo quando il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti;
viceversa, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata. Le due attività operano su piani giuridici differenti, in quanto la partecipazione al lavoro aziendale del socio è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, attraverso una partecipazione lavorativa espletata con abitualità e con mansioni diverse e prevalenti rispetto all'attività di amministratore. L'attività di amministratore è invece diretta a dare esecuzione al contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale (e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza) sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (cfr. Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019).
Il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è quindi, in conformità alla
L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, lo svolgimento di un'attività commerciale e la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, come espressamente previsto tra i requisiti dalla norma, non essendo sufficiente la qualifica di socio di una società commerciale.
In particolare (cfr., ex multis, Cass. n. 4440 del 2017) il carattere di abitualità e prevalenza va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in qualità di amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali). Nel caso in cui l'attività dell'amministratore, anche socio, si concreti in un "facere sostanzialmente gestorio" e manchi la prova dell'esercizio abituale e prevalente dell'attività d'impresa oggetto della società si deve desumere l'assenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti (cfr. anche, Cass. Sez. lav., n. 18281 del 08/07/2019).
In punto di prova della partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza è indiscusso che sia compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per la coesistenza dell'iscrizione alla gestione separata e alla gestione commercianti, nonché
(e soprattutto) l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale che deve dimostrare il presupposto impositivo.
Orbene, nella fattispecie, l'istituto previdenziale appellante ritiene di aver assolto il predetto onere probatorio. Si riportano di seguito alcune deduzioni sul punto contenute nell'atto di appello.
“E' letteralmente incomprensibile come il Tribunale, a fronte di prova documentale (cfr. i documenti citati nei punti 3,4,5,6 sopra riportati!) e a fronte della mancata contestazione di controparte (che ha limitato le proprie contestazioni all'aspetto dell'abitualità e della prevalenza !) si sia spinto a scrivere: “Nel caso in esame l' non ha offerto prova dell'esercizio di attività commerciale” Pt_1
Sembra di leggere la motivazione di una sentenza che si riferisce a un altro processo. Non si sa cosa dire….”(v. pag. 8 della memoria di costituzione). “Quanto alla prova di tale attività e della sua abitualità e prevalenza, la sentenza, pur spiegando correttamente che l'onere della prova è (in prima battuta !) in capo a si spinge poi, da un lato, a svalutare totalmente il valore della prova Pt_1 documentale offerta da dall'altro lato a esentare in modo assoluto l'iscritto dal proprio Pt_1
onere probatorio, che pur parte appellata aveva chiesto di espletare (cfr istanze istruttorie ribadite nella nota ts di controparte) !!! Nel caso di specie l' aveva provato documentalmente che la Pt_1
società era attiva e fiorente e che avesse numerosi dipendenti, nessuno con funzioni direttive, di talché parte appellata non poteva non svolgere sia l'attività di mero amministratore sia quella direttiva della stessa società come abituale e prevalente. Sarebbe stato, a questo punto, onere di parte appellata dare la prova (che infatti correttamente ella aveva pure chiesto di poter offrire !!!!) che, diversamente da quanto desumibile dai documenti, esistessero fatti idonei a delineare come non abituale né prevalente la consistenza dell'attività direttiva di parte appellata nella società. Non è pensabile che l'attività di accertamento dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione commercianti venga resa sostanzialmente impossibile, privando di qualunque valore l'evidenza documentale e, quindi, lasciando all'Ente previdenziale come unica alternativa quella di “sguinzagliare” i propri ispettori, come se fossero investigatori privati, a mappare quotidianamente e segretamente gli impegni dell'agenda dei singoli, nella specie della sig.ra . In definitiva, una volta che CP_1
l' provi che una società svolge un'attività (molto) redditizia e che non si avvale di dipendenti Pt_1
o collaboratori con funzioni direttive, e una volta che la socia unica sostenga di non darvi alcun contributo direttivo, sta alla socia (se non vuole essere iscritta alla Gestione commercianti) provare
(almeno tentare di spiegare! ) come e grazie alla direzione di chi la società viva e produca. In ogni caso, l' - pur insistendo nella necessità di respingere il ricorso data l'evidenza documentale Pt_1
e non avendo parte appellata allegato né provato alcunché per spiegare grazie a quale direttore (se non con lei) operasse una società economicamente fiorente – per scrupolo aveva anche svolto istanze subordinate di prova testimoniale, che il Tribunale non ha tenuto in alcuna considerazione. Come visto, la considerazione circa la genericità dei capitoli è totalmente priva di senso”.
A fronte di un preciso ed incontestabile onere probatorio, l' in primo grado ha prodotto la Pt_1
prova documentale delle seguenti circostanze: la società era attiva e fiorente e aveva dipendenti, nessuno con funzioni direttive ( “Nel caso di specie l' aveva provato documentalmente che la Pt_1
società era attiva e fiorente e che avesse numerosi dipendenti, nessuno con funzioni direttive”). Secondo l'istituto previdenziale, detti elementi rappresenterebbero presunzioni relative ( in quanto superabili solo da una prova contraria a carico della controparte) sufficienti a ritenere provata l'attività commerciale abituale e prevalente espletata dalla appellata all'interno dell'azienda e la circostanza che non si limitasse a svolgere l'attività di amministratore dell'azienda per la quale Controparte_1
era già iscritta presso la gestione separata (affermano i procuratori dell'istituto “di talché Pt_1 parte appellata non poteva non svolgere sia l'attività di mero amministratore sia quella direttiva della stessa società come abituale e prevalente”.. In definitiva, una volta che l' provi che una Pt_1 società svolge un'attività (molto) redditizia e che non si avvale di dipendenti o collaboratori con funzioni direttive, e una volta che la socia unica sostenga di non darvi alcun contributo direttivo, sta alla socia (se non vuole essere iscritta alla Gestione commercianti) provare (almeno tentare di spiegare! ) come e grazie alla direzione di chi la società viva e produca”).
Orbene, ritiene il Collegio che le predette circostanze ( consistenza dell'attività aziendale e numero dei dipendenti, di cui nessuno inquadrato come personale direttivo) non siano indizi sufficienti a dimostrare la circostanza che la appellata svolgesse con carattere di abitualità e prevalenza attività direttiva all'interno dell'azienda ovvero una attività ulteriore e distinta da quella di amministratore unico della società di capitali.
I procuratori di parte appellante hanno dedotto che, “in ogni caso, l' - pur insistendo nella Pt_1 necessità di respingere il ricorso data l'evidenza documentale e non avendo parte appellata allegato né provato alcunché per spiegare grazie a quale direttore (se non con lei) operasse una società economicamente fiorente – per scrupolo aveva anche svolto istanze subordinate di prova testimoniale, che il Tribunale non ha tenuto in alcuna considerazione”.
La prova testimoniale chiesta, “per mero scrupolo”, dall' in primo grado è la seguente: Pt_1
“ammettere l'Istituto alla prova per testi sui fatti riportati nella esposizione che precede, qui da intendersi trascritti preceduti dalle parole “vero è che”. Testi: tutti i lavoratori (autonomi o dipendenti) delle due società, tutti i legali rappresentanti delle aziende o tutte le persone fisiche fornitrici di beni e servizi alla società o destinatarie di forniture da parte della società”.
Nell'atto di appello si deduce che l' “comunque aveva anche prodotto in giudizio i nomi e i Pt_1
codici fiscali di tutti i dipendenti (!!!) nei docc. 10 conto indiv.; 11 unilav;
risultando in tal modo i nomi dei testi non solo perfettamente determinabili (quali sarebbero stati anche senza produrre i docc 10 e 11) ma assolutamente determinati”.
Orbene, il giudice di primo grado ha ritenuto la genericità della prova testimoniale articolata dall' e quindi non ne ha disposto l'ammissione. Pt_1
Questo Collegio concorda con il giudice di primo grado in ordine alla assoluta genericità della prova.
L' ha chiesto ammettersi prova testimoniale sui fatti riportati nella parte espositiva del ricorso Pt_1 senza specificazione dei capitoli di prova ovvero delle domande specifiche da porre ai testi, peraltro non individuati quest'ultimi nominativamente ( “tutti i lavoratori (autonomi o dipendenti) delle due società, tutti i legali rappresentanti delle aziende o tutte le persone fisiche fornitrici di beni e servizi alla società o destinatarie di forniture da parte della società). Per quello può rilevare, solo nell'atto di appello, si deduce che il giudice, e prima ancora la controparte, avrebbe dovuto individuare le generalità dei testimoni di cui l' chiedeva l'ammissione, consultando i documenti n°10 e 11 Pt_1 allegati alla memoria di costituzione dell' All'evidenza tale rinvio per relationem ai Pt_1 documenti allegati è inammissibile, dovendo contenere l'atto di costituzione in giudizio l'indicazione delle generalità dei testimoni di cui si chiede l'ammissione.
Si deve ritenere quindi che abbia rivestito unicamente il ruolo di socia e di Controparte_1
amministratore della predetta società e, pertanto, la fondatezza della domanda proposta in primo grado, in quanto non sussiste prova dei presupposti che la legge richiede per l'iscrizione alla gestione commercianti e per l'insorgenza del relativo obbligo contributivo. Ne consegue la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di giudizio seguono al soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso dell'11 dicembre 2023 dall' CP_2
nei confronti di avverso la sentenza n°2059/2023 del Tribunale di Lecce,, così Controparte_1
provvede: rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 1.984,00, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Così deciso in Lecce, il 12 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Caterina Mainolfi