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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino IERIMONTI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6277/2022,
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Malerba, per procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Vergine, per procura in atti;
APPELLATO
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 11.7.2024, i procuratori delle parti costituite concludevano come da verbale di udienza.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di appello depositato per la notifica in data 1.8.2022 la Parte_1
mpugnava la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce n. 2435/2022, con
[...] cui era stata accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2057/2020, emesso il 30.10.2020 dal Giudice di Pace di Lecce, con cui l'odierna appellante aveva ottenuto nei confronti del CP
ingiunzione per il pagamento della somma di € 2.830,40 a titolo di saldo per la consegna
[...]
di n. 8 chiavi in argento titolo 925%, commissionate a marzo 2014 dall'allora Sindaco CP_2
, ed era stata respinta la domanda di pagamento proposta in via subordinata nei confronti
[...]
dello stesso chiamato in causa in qualità di soggetto personalmente Controparte_2 responsabile dell'acquisto. In particolare, la società appellante eccepiva l'erroneità e la contraddittorietà della sentenza resa nel giudizio di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace, sebbene avesse autorizzato la chiamata in causa dell'ex Sindaco aveva Controparte_2
rigettato la domanda di condanna proposta in via subordinata nei suoi riguardi, ritenendo che la D.G.
ORO avrebbe dovuto fornire adeguata prova della fondatezza della pretesa in un autonomo giudizio.
Sotto altro profilo, poi, l'appellante evidenziava come il giudice di prime cure, in modo ancora contraddittorio, avesse ritenuto che il giudizio non necessitasse di attività istruttoria, vertendo, da un lato, la prova testimoniale richiesta dalla su circostanze già provate in atti e, dall'altro, Pt_1
vertendo la questione controversa su principi di diritto, ma poi respingendo la domanda di condanna proposta nei confronti di proprio per carenza di prove. Evidenziando, quindi, Controparte_2
come la domanda fosse stata adeguatamente provata anche con numerosi articoli di giornale e atti pubblici, in specie i verbali e le delibere di Consiglio comunale, e insistendo perché fossero accolte le istanze istruttorie di interpello e prova per testimoni già formulate in primo grado, la D.G. ORO concludeva perché, in riforma della sentenza impugnata, fosse condannato al Controparte_2 pagamento nei suoi confronti della complessiva somma di € 2.830,00, oltre interessi, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Il si costituiva in giudizio limitandosi a rilevare come il gravame Controparte_1
proposto dalla avesse ad oggetto il solo rigetto Parte_1
della domanda formulata nei confronti del terzo chiamato e non anche la Controparte_2 statuizione resa dal Giudice di Pace di Lecce in ordine all'accoglimento dell'opposizione e alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, passata dunque giudicato. Pertanto, concludeva per la conferma della sentenza di primo grado nei limiti delle motivazioni di rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, con vittoria delle spese di lite. restava contumace. Controparte_2
Esaurita l'istruttoria con le prove per testi ammesse in appello e preso atto della mancata comparizione del contumace a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, la causa, matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 11.7.2024 e quindi era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 Depositando la comparsa conclusionale, si costituiva deducendo di aver Controparte_2
avuto contezza del presente giudizio solo in occasione di un altro procedimento che lo vedeva come parte e sostenendo che né la notifica dell'atto di appello effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., né la notifica del verbale di udienza con cui gli era stato deferito l'interrogatorio formale potevano dimostrare la piena conoscenza degli atti di causa. Nel merito deduceva comunque l'infondatezza della domanda attorea in quanto sfornita di prova, anche alla luce delle prove testimoniali rese nel corso dell'istruttoria del giudizio di appello, il cui contenuto non era comunque utilizzabile per effetto del disposto di cui all'art. 2721 c.c., vertendo sulla prova dell'esistenza di un contratto tra le parti.
Pertanto, concludeva chiedendo la revoca della dichiarazione di contumacia e Controparte_2 il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
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L'appello è infondato e va rigettato, per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente occorre rilevare come la costituzione in giudizio di sia Controparte_2 inammissibile, ai sensi dell'art. 293 c.p.c. previgente, perché effettuata soltanto il 10.10.2024, con il deposito della comparsa conclusionale, ben oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 11.7.2024. A tale proposito, per completezza di analisi appare opportuno evidenziare come il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei suoi confronti nel presente grado di appello, per mezzo della notifica dell'atto di impugnazione perfezionatasi in suo riguardo ai sensi dell'art. 140
c.p.c., come risulta dal deposito in atti da parte della della raccomandata a/r Pt_1
n. 668409824378 con la quale l'ufficiale giudiziario gliene ha dato notizia.
Passando, dunque, al merito dell'impugnazione, occorre rilevare che da un attento esame delle reciproche contestazioni, della documentazione in atti e delle risultanze dell'istruttoria orale espletata in sede di appello emerge come la decisione del Giudice di Pace debba essere confermata, sebbene siano necessarie alcune precisazioni.
In via preliminare appare opportuno evidenziare come la domanda di condanna proposta dalla società appellante nei confronti di sia pienamente ammissibile e, diversamente da Controparte_2 quanto affermato dal giudice di prime cure, la stessa non richiedesse un'istruttoria separata nell'ambito di un autonomo giudizio tra le stesse parti, dovendosi peraltro considerare come lo stesso Giudice di
Pace abbia comunque autorizzato la chiamata in causa del terzo, sebbene, poi, contraddittoriamente non abbia ammesso le richieste istruttorie articolate dalla D.G. ORO.
D'altro canto, però, si deve anche osservare come all'esito dell'assunzione delle prove orali espletate nel presente grado di appello non siano emersi, comunque, elementi sufficienti per supportare la domanda di condanna proposta nei confronti di e, in particolare, non risulta Controparte_2
3 sufficientemente provato che abbia commissionato la realizzazione di n. 8 Controparte_2 chiavi in argento 925% del valore di € 290,00 l'una.
A tale proposito, infatti, si deve rilevare come i quattro testi escussi su istanza della D.G. ORO non hanno fornito alcun riscontro specifico in ordine a tale vicenda, mentre il solo teste , Testimone_1 escusso all'udienza del 15.6.2023, ha confermato la circostanza che una chiave è stata consegnata a in occasione di un'apposita cerimonia all'uopo organizzata, come risulta peraltro dalla Parte_2
delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 3.10.2014 e dalla documentazione fotografica prodotta dalla stessa D.G. ORO, senza, però, riferire alcunché in ordine a chi, in assenza di qualsivoglia delibera di
Giunta o altro atto autorizzativo dell'impegno di spesa, abbia commissionato la realizzazione delle chiavi in argento, di cui il teste non ha saputo neppure confermare il numero.
In un simile insufficiente quadro probatorio non può tantomeno assumere rilievo esclusivo la mancata comparizione di a rendere il deferito interrogatorio formale, atteso che Controparte_2
secondo la pacifica interpretazione della giurisprudenza di legittimità in tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cass. Civ. Sez. VI-II, ordinanza 18 aprile
2018, n. 9436).
Per completezza di analisi occorre, poi, rilevare come non risulti utilizzabile ai fini della decisione del giudizio la sentenza penale n. 2075/2024 del 15.7.2024, le cui motivazioni sono state depositate il
14.10.2024, prodotta dalla difesa della unitamente al deposito delle memorie di replica, Pt_1
atteso che attraverso tale documento la stessa difesa ha inteso provare che Controparte_2
avrebbe reso delle dichiarazioni rilevanti nel presente giudizio nell'ambito di plurime interviste rilasciate alle reti e ”, ma, proprio per quanto emerge dalla CP_3 Controparte_4
lettura della stessa sentenza il contenuto di queste dichiarazioni ha formato oggetto della querela presentata proprio dal legale rappresentante della nei confronti di Pt_1 Controparte_2 all'origine del suddetto procedimento penale e, dunque, non si tratta di fatti sopravvenuti, ma di fatti noti proprio all'odierna appellante, che sarebbe stata onerata di fornirne tempestiva allegazione e prova nel presente giudizio, essendo la prova stessa nella sua certa disponibilità ben prima del deposito delle memorie di replica.
Pertanto alla luce del generale principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua del quale chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, la sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda
4 di condanna di non può che essere confermata, atteso che, come già Controparte_2
evidenziato, sarebbe spettato alla fornire adeguati elementi probatori di riscontro in ordine Pt_1 alla richiesta di fornitura di 8 chiavi di argento 925% del valore di € 290,00 ciascuna.
Attesa la contumacia di nulla è dovuto in suo favore a titolo di spese legali. Controparte_2
Considerando che non sono stati impugnati capi della sentenza inerenti la posizione del CP
, si ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali nei
[...]
suoi confronti.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
ei confronti di e del avverso la
[...] Controparte_2 Controparte_1
Sentenza n. 2435/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese tra le parti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 bis D.P.R. 115/2002 a carico della
Parte_1
Lecce, 17 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
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