Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01066/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01153/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1153 del 2024, proposto da
Etè Beach S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Millefiori, Giovanni Giacomo Millefiori, con domicilio eletto presso lo studio Tommaso Millefiori in Lecce, via C.A. Mannarino 11/A;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anita Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento e la dichiarazione dell’illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Gallipoli sull’istanza edilizia presentata al SUAP in data 02/10/2023, recante ad oggetto «progetto per il mantenimento annuale del chiosco-bar denominato “Etè IC Beach”»; con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione intimata di provvedere con ogni urgenza all’adozione degli atti necessari a concludere con un provvedimento espresso e motivato il procedimento de quo; nonché per la nomina di un Commissario ad acta per la denegata ipotesi di ulteriore persistenza del silenzio oggetto del presente gravame.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Daniela Rossi e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- la Eté Beach s.r.l., in qualità di conduttrice dell’area privata, sita in Gallipoli, località Li Foggi (ove gestisce lo stabilimento balneare Lido Etè), in data 02.10.2023, ha presentato allo Sportello Unico per le Attività produttive del Comune di Gallipoli, istanza edilizia - corredata di tutti gli elaborati tecnici e descrittivi, ivi inclusi quelli relativi al rilascio della propedeutica autorizzazione paesaggistica - in relazione a “ un progetto per il mantenimento annuale del chiosco – bar denominato Eté IC Beach ” (all. 1 al ricorso);
-con nota del 03.08.2024, parte ricorrente ha sollecitato il riscontro della pratica edilizia di che trattasi ma il Comune è rimasto sostanzialmente inerte (all. 2 al ricorso);
Tutto quanto premesso, la società ricorrente, con il presente ricorso, notificato e depositato il 20.09.2024, ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
Il Comune di Gallipoli, in data 28.10.2024, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 10.06.2025, previo deposito di memorie e documenti, la causa è stata introitata in decisione.
Il ricorso è fondato.
Secondo l’indirizzo più volte espresso da questa Sezione, l’istanza volta al conseguimento del titolo per il mantenimento delle strutture balneari su base annuale determina “ in capo all’Amministrazione l’obbligo di riscontrarla con un provvedimento espresso: tale obbligo ricorre sia nell’ipotesi di istanza proposta tempestivamente, corredata della documentazione necessaria (con esclusione di quella già in possesso dell’Amministrazione) e che risulti non manifestamente inammissibile o infondata, sia nell’ipotesi di istanza manifestamente inammissibile, infondata e/o intempestiva, pur se, in tal caso, l’amministrazione potrà provvedere ex art. 2 l. 241/90 e, quindi, con un atto <<redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo>>: l’obbligo di riscontrare l’istanza con un provvedimento espresso ricorre quindi in ogni caso” (tra le molte, T.A.R. Puglia Lecce, I, 31 maggio 2021, n. 849; id. 1 febbraio 2021, n. 157; 2 luglio 2019, n. 1136; I, 3 giugno 2019, n. 919 e, più di recente n. 478/2024 e n. 630/2024).
Nella specie, l’inerzia e l’omessa adozione di un provvedimento espresso sull’istanza proposta dalla ricorrente per il mantenimento annuale del chiosco bar di che trattasi costituisce un comportamento violativo dell’obbligo di provvedere di cui all’art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
A nulla rilevano, in senso contrario, le contestazioni sollevate dall’Amministrazione resistente, attraverso il richiamo al pregresso contenzioso intercorso con la precedente conduttrice della struttura balneare, perché fattispecie fondantesi su presupposti oggettivi e soggettivi differenti, ed in quanto tale, inidonea a spiegare effetti nei confronti della nuova istanza proposta dall’attuale ricorrente.
Va, pertanto, dichiarato l’obbligo del Comune di Gallipoli di pronunciarsi espressamente sull’istanza presentata dalla ricorrente il 2.10.2023 entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notificazione e/o comunicazione della presente sentenza.
Il Collegio riserva poi, su apposita istanza di parte, la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza da parte dell’Amministrazione intimata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
- dichiara l’obbligo del Comune di Gallipoli di pronunciarsi espressamente sull’istanza edilizia presentata dalla ricorrente il 02.10.2023 nel termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza;
--riserva la nomina del Commissario ad acta, su istanza di parte, per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione comunale secondo disposto in parte motiva.
-condanna il Comune di Gallipoli al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, e al rimborso delle spese vive sostenute e del contributo unificato, se e nella misura in cui quest’ultimo risulti effettivamente corrisposto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Giancaspro, Presidente FF
Daniela Rossi, Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Rossi | Silvio Giancaspro |
IL SEGRETARIO